TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 09/12/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 24/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Beniamino Margiotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 24/2025 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Proto, Parte_1 P.IVA_1
LV CC e AR AR NO, domiciliata presso i difensori in indirizzo telematico, come da procura in atti
– appellante – contro
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Matteo D'Auria, CP_1 P.IVA_2 domiciliata presso il difensore in indirizzo telematico, come da procura in atti
– appellata –
(c.f. ) Controparte_2 P.IVA_3
– appellato contumace –
Avente ad oggetto: Altri contratti atipici. Appello avverso la sentenza 108/2024 emessa dal
Giudice di Pace di Belluno, pubblicata in data 3 giugno 2024 all'esito del procedimento RG
1263/2023.
Conclusioni delle parti
Parte appellante ha concluso come da atto di appello: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in riforma della sentenza n. 108/2024 del Giudice di Pace di Belluno pubblicata il 3 giugno 2024: 1. in linea principale, accertare e dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento
pagina 1 di 8 impugnato stante l'assoluta indeterminatezza dell'atto impositivo e che di conseguenza nulla è dovuto – a qualsiasi titolo - da al 2. in linea subordinata, accertare e dichiarare che nessun importo a Pt_1 Controparte_2 titolo di canone unico patrimoniale ex art. 1, comma 831, L. 160/2019 è esigibile con riferimento all'attività svolta nel Comune di da soggetto che non occupa, neppure in via mediata, suolo pubblico e che nessun CP_2 Pt_1 importo è dovuto neanche a titolo di sanzioni, interessi, oneri di riscossione e spese;
per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento impugnato;
3. in linea ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui fosse reputato dovuto il canone unico patrimoniale ex art. 1, comma 831, L. 160/2019 con riferimento all'attività svolta nel Comune di da accertare che non è debitrice nei confronti del di alcun importo a tale titolo, CP_2 Pt_1 Pt_1 CP_2 poiché – ai sensi dell'art. 24 del Regolamento Comunale recante la disciplina del canone unico patrimoniale, approvato con Delibera n. 60 del 31 dicembre 2020 – il canone è esigibile unicamente nei confronti del soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione (retro, § 2), e che nessun importo è dovuto da a titolo di Pt_1 sanzioni, interessi, oneri di riscossione e spese;
per l'effetto, dichiarare la nullità o comunque annullare l'avviso di accertamento impugnato. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”
Parte appellata ha concluso come comparsa di costituzione e risposta in appello: Voglia il
Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, confermare integralmente ed in ogni sua parte l'impugnata sentenza n.
108/2024 pubblicata in data 03.06.2024 - RG 1263/2023- del Giudice di Pace di Belluno accertativa della legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento n. 3 del 12.07.2023 emesso da a carico CP_1 dell'appellante e, per l'effetto, respingere l'atto di appello proposto da per i motivi tutti di cui in parte Parte_1 narrativa e mandare assolta dall'avversaria pretesa con ogni conseguenziale statuizione di legge. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
1.
Con sentenza n. 108/2024 il Giudice di pace di Belluno rigettava l'opposizione avanzata dagli odierni appellanti, allora ricorrenti in primo grado, avverso l'atto di accertamento e liquidazione dell'imposta n. 3 del 12 luglio 2023, emesso da , concessionario CP_1 per la riscossione del , recante una ingiunzione di pagamento di Controparte_2 complessivi Euro 1.130,00, confermando il provvedimento opposto.
Secondo il Giudice di pace, l'atto di accertamento, ritenuto compiutamente motivato nonché corredato da tutti gli elementi necessari al fine di individuare la relativa normativa di riferimento e l'importo per tale ragione dovuto, doveva essere confermato in quanto, ai sensi della normativa vigente, sarebbero tenuti al pagamento del canone in parola i soggetti titolari dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico ed i soggetti che pagina 2 di 8 occupano il suolo pubblico anche in via mediata attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione.
2.
Parte appellante ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza di primo grado con atto di citazione in appello notificato in data 3 gennaio 2025, affidando l'appello a due motivi di impugnazione e concludendo, nel merito, per la riforma della sentenza di primo grado nel senso dell'accoglimento dell'opposizione avverso l'atto di accertamento impugnato e, pertanto, per la declaratoria di nullità del predetto atto.
Secondo l'appellante, la pronuncia sarebbe affetta da nullità per difetto di motivazione e, inoltre, il Giudice di pace sarebbe incorso nella violazione dell'art. 1, commi 162 e 179, L.
296/2006, in ordine alla mancata indicazione dei presupposti di fatto e di diritto dell'avviso di accertamento impugnato, nonché dell'1, comma 831, L. 160/2019.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in cancelleria in data 12 maggio 2025, , la quale concludeva per il rigetto CP_1 dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 15 ottobre 2025, il giudice dichiarava la contumacia dell'appellato
[...]
e, ritenuta la causa matura per la decisione, ne disponeva il rinvio all'udienza CP_2 del 3 dicembre 2025 per la precisazione e la discussione ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c.
Infine, all'udienza del 3 dicembre 2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
3.
Il primo motivo di appello non è fondato in quanto, contrariamente a quanto dedotto da parte odierna appellante, la decisione ha dato conto di come nell'avviso di accertamento siano presenti tutte le indicazioni di cui all'art. 1, commi 162 e 179, L. 296/2006, pur senza citare espressamente tali previsioni normative.
La decisione a riguardo assunta in primo grado non può che essere confermata in quanto, ad una disamina dell'avviso di accertamento esecutivo emesso da , nella sua CP_1 qualità di concessionario per la riscossione, l'atto è debitamente motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato, contiene l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell' autorità
pagina 3 di 8 amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento, essendo quindi in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa portata dalla L. 296/2006 cit.
In ogni caso, il giudice di prime cure ha indicato gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, così rendendo possibile il controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. 24199/2023).
4.
Con il secondo motivo di appello, ha contestato la nullità della sentenza Parte_1 per mancanza di motivazione in ordine alla inesistenza dei presupposti applicativi del CUP nei cofronti dell'appellante, e per conseguente violazione dell'art. 1, comma 831, l.
160/2019.
Non è condivisibile l'eccezione di nullità della sentenza per mancanza di motivazione, in quanto nella parte motiva della decisione è evidentemente presente la descrizione del processo cognitivo che ha portato il giudice di pace ad assumere la decisione di cui oggi si discute. Si deve concludere pertanto per l'idoneità della motivazione a fare percepire la ratio decidendi della pronuncia in esame.
Quanto al merito della censura mossa in via mediata dall'appellante, questa rileva che la decisione sarebbe viziata nella parte in cui ha ritenuto leggittimata Parte_1 passivamente rispetto alla pretesa impositiva ai sensi dell'art. 1, comma 831, l. 160/2019, secondo cui “per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione”. Tale determinazione non terrebbe conto della norma di interpretazione autentica di tale disposizione portata dall'arrt. 5, comma 14-quinquies, , lett. )
e b), d.l. 146/2021, in forza della quale “per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i
pagina 4 di 8 soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita” e “per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità”.
Secondo , il fatto che nel territorio in cui si è verificato il presupposto di Parte_1 imposta l'operatore è esclusivamente di tipo virtuale e, in quantio tale, non si avvale in alcun modo delle infrastrutture dell'operatore terzo installandovi propri cavi per raggiungere l'utente finale, varrebbe ad escludere che di tali infrastrutture vi sia un utilizzo materiale, che, per converso, sarebbe idoneo a far sì che il tributo potrebbe essere correttamente esatto.
Pertanto, secondo l'appellante, l'unico soggetto passivo della pretesa impositiva sarebbe il titolare della concessione amministrativa per l'occupazione del suolo pubblico.
Dal canto suo rileva che la norma di interpetazione autenica sopra citata, nella CP_1 versione modificata dall'art. 848, l. 178/2021 ed attualmente vigente, avrebbe introdotto il concetto di “soggetto passivo in via mediata” anche a carico di coloro che utilizzino l'infrastruttura di proprietà di altro operatore, non solo nel caso in cui siano operatori ospiti, ovvero laddove collochino propri cavi nell'infrastruttura di proprietà altrui, ma anche nel caso degli operatori virtuali, che si limitano ad utilizzare cavi altrui in forza di accordi contrattuali con il proprietario della rete.
Osserva il tribunale che il Canone unico patrimoniale (CUP) è stato introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dall'art. 1, commi 816 e segg., L. n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) e ha sostituito alcune entrate degli enti locali, in particolare Tosap e Cosap. Tale norma, nella sua versione originaria, prevedeva che per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone fosse dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione e che questo soggetto avesse diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti. La disposizione de qua è stata pagina 5 di 8 modificata dall'art. 1, comma 848, L. n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) e, nella versione attualmente vigente, di cui sopra si è dato conto, prevede: “per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura dei servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione (...) di servizi di telecomunicazione (...), il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze”.
E' pertanto evidente che soggetto passivo del tributo non è solo il titolare della concessione di occupazione di suolo pubblico, suolo che è direttamente utilizzato dal concessionario per la posa di propri cavi ed apparecchiature, ma anche colui che, eserciti un “utilizzo materiale” delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, occupando, in tal modo, il suolo pubblico “in via mediata”. Il concetto di utilizzo in via mediata, prima che intervenisse la norma di interpretazione autentica di cui sopra si è detto, estendeva la soggettività passiva a tutti gli operatori che, a qualunque titolo, usufruissero delle infrastrutture di proprietà di terzi, anche nel caso in cui non vi fosse alcuna modifica mteriale di tali infrastrutture.
Successivamente, con l'introduzione dell'art. 5, comma 14-quinquies, d.l. 146/2021, è stato previsto che la previsione di cui all'art. 1, comma 848, L. n. 178/2020, debba essere interpretata nel senso che per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione. Ebbene, nel caso de quo sussitono tutti i presupposti per fare applicazione di tale norma. In primo luogo, come dedotto da , senza che sia stato specificatamente contestato Parte_1 da , sussiste una separazione tra , proprietario dell'infrastruttura, e CP_1 CP_3
, operatore che vende il servizio agli utenti finali sulla base di specifici Parte_1 assetti contrattuali. Sulla base di tali assetti contrattuali, inoltre, utilizza i Parte_1 cavi e le apparecchiature posate nel suolo pubblico del con le Controparte_2 modalità tecniche proprie dell'operatore virtuale descritte a pag. 17 – 19 dell'atto di appello,
pagina 6 di 8 senza avere provveduto ad alcuna modifica materiale dei predetti cavi ed apparecchiature, e senza avere inserito i propri nelle sedi già esistenti. Tali circostanze, ancora una volta allegate dall'odierna appellante sin dal primo grado di giudizio, non sono state in alcun modo contestate dall'ente impositore, tantomeno specificatamente.
Non persuade la tesi di , laddove sostiene che la norma di interpretazione CP_1 autentica si riferirebbe esclusivamente alle società che operano nel mercato dell'energia elettrica e del gas naturale, dove la separazione tra infrastrutture e vendita è attuata in via legislativa, in quanto rientra nell'ambito di applicazione della norma anche il settore delle telecomunicazioni, dove la separazione tra il titolare dell'infrastruttura e il titolare dei contratti di vendita, sebbene non sia imposta per legge, è stabilita in via contrattuale, situazione che la norma equipara alla condizione in cui gli operatori siano separati per via legislativa.
4.
E' pertanto escluso che vi sia occupazione di suolo pubblico in via mediata da parte dell'operatore di telefonia nel caso questi utilizzi l'infrastruttura di altro operatore, già titolare di concessione di occupazione di suolo pubblico, in modalità virtuale e, pertanto, senza che vi sia alcuna modificazione dell'infrastruttura tecnica, anche mediante aggiunta di propri cavi ed apparecchiature. Da ciò consegue che l'operatore di telefonia virtuale non deve essere chiamato a corrispondere il Canone unico patrimoniale (CUP) di cui al dall'art. 1, commi 816 e segg., L. n. 160/2019, come modificato dall'art. 1, comma 848, L. n.
178/2020, e come interpetrato alla luce dell'art. 5, comma 14-quinquies, d.l. 146/2021, difettando il presupposto di imposta previsto dalla norma.
Alla luce di tali considerazioni non è condivisibile la sentenza del giudice di prime cure, laddove si afferma che “sono dunque tenuti al pagamento del canone in parola i soggetti titolari dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico ed i soggetti che occupano il suolo pubblico anche in via mediata attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, come nella fattispecie in esame, e ciò sulla base del numero di utenze che di fatto si utilizzano in virtù di accordi intervenuti con il concessionario”.
L'appello, pertanto, deve essere accolto e la sentenza di primo grado deve essere riferomata come da dispositivo.
pagina 7 di 8 5.
Le spese di questo giudizio di appello devono essere dichiarate compensate in ragione del contrasto giurisprudenziale che interessa la materia.
PQM
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. ACCOGLIE l'appello e, in riforma della sentenza impugnata,
2. ACCOGLIE l'opposizione avverso l'atto di accertamento impugnato, disponendone l'annullamento.
3. DICHIARA compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Belluno, il giorno 5 dicembre 2025.
Il Giudice, dott. Beniamino Margiotta.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Beniamino Margiotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 24/2025 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Proto, Parte_1 P.IVA_1
LV CC e AR AR NO, domiciliata presso i difensori in indirizzo telematico, come da procura in atti
– appellante – contro
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Matteo D'Auria, CP_1 P.IVA_2 domiciliata presso il difensore in indirizzo telematico, come da procura in atti
– appellata –
(c.f. ) Controparte_2 P.IVA_3
– appellato contumace –
Avente ad oggetto: Altri contratti atipici. Appello avverso la sentenza 108/2024 emessa dal
Giudice di Pace di Belluno, pubblicata in data 3 giugno 2024 all'esito del procedimento RG
1263/2023.
Conclusioni delle parti
Parte appellante ha concluso come da atto di appello: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in riforma della sentenza n. 108/2024 del Giudice di Pace di Belluno pubblicata il 3 giugno 2024: 1. in linea principale, accertare e dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento
pagina 1 di 8 impugnato stante l'assoluta indeterminatezza dell'atto impositivo e che di conseguenza nulla è dovuto – a qualsiasi titolo - da al 2. in linea subordinata, accertare e dichiarare che nessun importo a Pt_1 Controparte_2 titolo di canone unico patrimoniale ex art. 1, comma 831, L. 160/2019 è esigibile con riferimento all'attività svolta nel Comune di da soggetto che non occupa, neppure in via mediata, suolo pubblico e che nessun CP_2 Pt_1 importo è dovuto neanche a titolo di sanzioni, interessi, oneri di riscossione e spese;
per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento impugnato;
3. in linea ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui fosse reputato dovuto il canone unico patrimoniale ex art. 1, comma 831, L. 160/2019 con riferimento all'attività svolta nel Comune di da accertare che non è debitrice nei confronti del di alcun importo a tale titolo, CP_2 Pt_1 Pt_1 CP_2 poiché – ai sensi dell'art. 24 del Regolamento Comunale recante la disciplina del canone unico patrimoniale, approvato con Delibera n. 60 del 31 dicembre 2020 – il canone è esigibile unicamente nei confronti del soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione (retro, § 2), e che nessun importo è dovuto da a titolo di Pt_1 sanzioni, interessi, oneri di riscossione e spese;
per l'effetto, dichiarare la nullità o comunque annullare l'avviso di accertamento impugnato. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”
Parte appellata ha concluso come comparsa di costituzione e risposta in appello: Voglia il
Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, confermare integralmente ed in ogni sua parte l'impugnata sentenza n.
108/2024 pubblicata in data 03.06.2024 - RG 1263/2023- del Giudice di Pace di Belluno accertativa della legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento n. 3 del 12.07.2023 emesso da a carico CP_1 dell'appellante e, per l'effetto, respingere l'atto di appello proposto da per i motivi tutti di cui in parte Parte_1 narrativa e mandare assolta dall'avversaria pretesa con ogni conseguenziale statuizione di legge. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
1.
Con sentenza n. 108/2024 il Giudice di pace di Belluno rigettava l'opposizione avanzata dagli odierni appellanti, allora ricorrenti in primo grado, avverso l'atto di accertamento e liquidazione dell'imposta n. 3 del 12 luglio 2023, emesso da , concessionario CP_1 per la riscossione del , recante una ingiunzione di pagamento di Controparte_2 complessivi Euro 1.130,00, confermando il provvedimento opposto.
Secondo il Giudice di pace, l'atto di accertamento, ritenuto compiutamente motivato nonché corredato da tutti gli elementi necessari al fine di individuare la relativa normativa di riferimento e l'importo per tale ragione dovuto, doveva essere confermato in quanto, ai sensi della normativa vigente, sarebbero tenuti al pagamento del canone in parola i soggetti titolari dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico ed i soggetti che pagina 2 di 8 occupano il suolo pubblico anche in via mediata attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione.
2.
Parte appellante ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza di primo grado con atto di citazione in appello notificato in data 3 gennaio 2025, affidando l'appello a due motivi di impugnazione e concludendo, nel merito, per la riforma della sentenza di primo grado nel senso dell'accoglimento dell'opposizione avverso l'atto di accertamento impugnato e, pertanto, per la declaratoria di nullità del predetto atto.
Secondo l'appellante, la pronuncia sarebbe affetta da nullità per difetto di motivazione e, inoltre, il Giudice di pace sarebbe incorso nella violazione dell'art. 1, commi 162 e 179, L.
296/2006, in ordine alla mancata indicazione dei presupposti di fatto e di diritto dell'avviso di accertamento impugnato, nonché dell'1, comma 831, L. 160/2019.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in cancelleria in data 12 maggio 2025, , la quale concludeva per il rigetto CP_1 dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 15 ottobre 2025, il giudice dichiarava la contumacia dell'appellato
[...]
e, ritenuta la causa matura per la decisione, ne disponeva il rinvio all'udienza CP_2 del 3 dicembre 2025 per la precisazione e la discussione ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c.
Infine, all'udienza del 3 dicembre 2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
3.
Il primo motivo di appello non è fondato in quanto, contrariamente a quanto dedotto da parte odierna appellante, la decisione ha dato conto di come nell'avviso di accertamento siano presenti tutte le indicazioni di cui all'art. 1, commi 162 e 179, L. 296/2006, pur senza citare espressamente tali previsioni normative.
La decisione a riguardo assunta in primo grado non può che essere confermata in quanto, ad una disamina dell'avviso di accertamento esecutivo emesso da , nella sua CP_1 qualità di concessionario per la riscossione, l'atto è debitamente motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato, contiene l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell' autorità
pagina 3 di 8 amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento, essendo quindi in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa portata dalla L. 296/2006 cit.
In ogni caso, il giudice di prime cure ha indicato gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, così rendendo possibile il controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. 24199/2023).
4.
Con il secondo motivo di appello, ha contestato la nullità della sentenza Parte_1 per mancanza di motivazione in ordine alla inesistenza dei presupposti applicativi del CUP nei cofronti dell'appellante, e per conseguente violazione dell'art. 1, comma 831, l.
160/2019.
Non è condivisibile l'eccezione di nullità della sentenza per mancanza di motivazione, in quanto nella parte motiva della decisione è evidentemente presente la descrizione del processo cognitivo che ha portato il giudice di pace ad assumere la decisione di cui oggi si discute. Si deve concludere pertanto per l'idoneità della motivazione a fare percepire la ratio decidendi della pronuncia in esame.
Quanto al merito della censura mossa in via mediata dall'appellante, questa rileva che la decisione sarebbe viziata nella parte in cui ha ritenuto leggittimata Parte_1 passivamente rispetto alla pretesa impositiva ai sensi dell'art. 1, comma 831, l. 160/2019, secondo cui “per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione”. Tale determinazione non terrebbe conto della norma di interpretazione autentica di tale disposizione portata dall'arrt. 5, comma 14-quinquies, , lett. )
e b), d.l. 146/2021, in forza della quale “per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i
pagina 4 di 8 soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita” e “per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità”.
Secondo , il fatto che nel territorio in cui si è verificato il presupposto di Parte_1 imposta l'operatore è esclusivamente di tipo virtuale e, in quantio tale, non si avvale in alcun modo delle infrastrutture dell'operatore terzo installandovi propri cavi per raggiungere l'utente finale, varrebbe ad escludere che di tali infrastrutture vi sia un utilizzo materiale, che, per converso, sarebbe idoneo a far sì che il tributo potrebbe essere correttamente esatto.
Pertanto, secondo l'appellante, l'unico soggetto passivo della pretesa impositiva sarebbe il titolare della concessione amministrativa per l'occupazione del suolo pubblico.
Dal canto suo rileva che la norma di interpetazione autenica sopra citata, nella CP_1 versione modificata dall'art. 848, l. 178/2021 ed attualmente vigente, avrebbe introdotto il concetto di “soggetto passivo in via mediata” anche a carico di coloro che utilizzino l'infrastruttura di proprietà di altro operatore, non solo nel caso in cui siano operatori ospiti, ovvero laddove collochino propri cavi nell'infrastruttura di proprietà altrui, ma anche nel caso degli operatori virtuali, che si limitano ad utilizzare cavi altrui in forza di accordi contrattuali con il proprietario della rete.
Osserva il tribunale che il Canone unico patrimoniale (CUP) è stato introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dall'art. 1, commi 816 e segg., L. n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) e ha sostituito alcune entrate degli enti locali, in particolare Tosap e Cosap. Tale norma, nella sua versione originaria, prevedeva che per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone fosse dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione e che questo soggetto avesse diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti. La disposizione de qua è stata pagina 5 di 8 modificata dall'art. 1, comma 848, L. n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) e, nella versione attualmente vigente, di cui sopra si è dato conto, prevede: “per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura dei servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione (...) di servizi di telecomunicazione (...), il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze”.
E' pertanto evidente che soggetto passivo del tributo non è solo il titolare della concessione di occupazione di suolo pubblico, suolo che è direttamente utilizzato dal concessionario per la posa di propri cavi ed apparecchiature, ma anche colui che, eserciti un “utilizzo materiale” delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, occupando, in tal modo, il suolo pubblico “in via mediata”. Il concetto di utilizzo in via mediata, prima che intervenisse la norma di interpretazione autentica di cui sopra si è detto, estendeva la soggettività passiva a tutti gli operatori che, a qualunque titolo, usufruissero delle infrastrutture di proprietà di terzi, anche nel caso in cui non vi fosse alcuna modifica mteriale di tali infrastrutture.
Successivamente, con l'introduzione dell'art. 5, comma 14-quinquies, d.l. 146/2021, è stato previsto che la previsione di cui all'art. 1, comma 848, L. n. 178/2020, debba essere interpretata nel senso che per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione. Ebbene, nel caso de quo sussitono tutti i presupposti per fare applicazione di tale norma. In primo luogo, come dedotto da , senza che sia stato specificatamente contestato Parte_1 da , sussiste una separazione tra , proprietario dell'infrastruttura, e CP_1 CP_3
, operatore che vende il servizio agli utenti finali sulla base di specifici Parte_1 assetti contrattuali. Sulla base di tali assetti contrattuali, inoltre, utilizza i Parte_1 cavi e le apparecchiature posate nel suolo pubblico del con le Controparte_2 modalità tecniche proprie dell'operatore virtuale descritte a pag. 17 – 19 dell'atto di appello,
pagina 6 di 8 senza avere provveduto ad alcuna modifica materiale dei predetti cavi ed apparecchiature, e senza avere inserito i propri nelle sedi già esistenti. Tali circostanze, ancora una volta allegate dall'odierna appellante sin dal primo grado di giudizio, non sono state in alcun modo contestate dall'ente impositore, tantomeno specificatamente.
Non persuade la tesi di , laddove sostiene che la norma di interpretazione CP_1 autentica si riferirebbe esclusivamente alle società che operano nel mercato dell'energia elettrica e del gas naturale, dove la separazione tra infrastrutture e vendita è attuata in via legislativa, in quanto rientra nell'ambito di applicazione della norma anche il settore delle telecomunicazioni, dove la separazione tra il titolare dell'infrastruttura e il titolare dei contratti di vendita, sebbene non sia imposta per legge, è stabilita in via contrattuale, situazione che la norma equipara alla condizione in cui gli operatori siano separati per via legislativa.
4.
E' pertanto escluso che vi sia occupazione di suolo pubblico in via mediata da parte dell'operatore di telefonia nel caso questi utilizzi l'infrastruttura di altro operatore, già titolare di concessione di occupazione di suolo pubblico, in modalità virtuale e, pertanto, senza che vi sia alcuna modificazione dell'infrastruttura tecnica, anche mediante aggiunta di propri cavi ed apparecchiature. Da ciò consegue che l'operatore di telefonia virtuale non deve essere chiamato a corrispondere il Canone unico patrimoniale (CUP) di cui al dall'art. 1, commi 816 e segg., L. n. 160/2019, come modificato dall'art. 1, comma 848, L. n.
178/2020, e come interpetrato alla luce dell'art. 5, comma 14-quinquies, d.l. 146/2021, difettando il presupposto di imposta previsto dalla norma.
Alla luce di tali considerazioni non è condivisibile la sentenza del giudice di prime cure, laddove si afferma che “sono dunque tenuti al pagamento del canone in parola i soggetti titolari dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico ed i soggetti che occupano il suolo pubblico anche in via mediata attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, come nella fattispecie in esame, e ciò sulla base del numero di utenze che di fatto si utilizzano in virtù di accordi intervenuti con il concessionario”.
L'appello, pertanto, deve essere accolto e la sentenza di primo grado deve essere riferomata come da dispositivo.
pagina 7 di 8 5.
Le spese di questo giudizio di appello devono essere dichiarate compensate in ragione del contrasto giurisprudenziale che interessa la materia.
PQM
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. ACCOGLIE l'appello e, in riforma della sentenza impugnata,
2. ACCOGLIE l'opposizione avverso l'atto di accertamento impugnato, disponendone l'annullamento.
3. DICHIARA compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Belluno, il giorno 5 dicembre 2025.
Il Giudice, dott. Beniamino Margiotta.
pagina 8 di 8