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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 28/03/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1198/2021 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del giudice Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 13 febbraio
2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1198/2021 R.G. avente ad oggetto Ricorso in opposizione e vertente
T R A
(C.F. ), nato il [...] a [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente alla Contrada Farni, n. 12 ed ivi elettivamente domiciliato alla Via William Penn n. 14, presso lo studio dell'Avvocato Pietro Caruso che lo rappresenta e difende, come da procura in atti.
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ) con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, che agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti CP_2
con sede in Roma, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Giacinto
Greco e Maria Teresa Pugliano ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale sito in CP_1
Lamezia Terme (CZ) alla via Saverio D'Ippolito, n. 5, come da procura in atti;
OPPOSTO
NONCHÉ CONTRO
, codice fiscale e P. IVA n. con sede Controparte_3 P.IVA_2
in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato Anna Maria Lojacono, presso il cui studio sito in Paola (CS) alla Via Sant'Agata –
Complesso “Le Agavi”, elettivamente domicilia, come da procura in atti.
OPPOSTO -OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento n. 13920219000254983/00, limitatamente agli avvisi di addebito n. 43920120000259803000, n. 43920120001181210000, n.
43920130000357230000, n. 43920130000715579000, n. 43920140000226912000, n.
43920140000723347000 e n. 43920140001186024000.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 04.11.2021, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 13920219000254983/00, pacificamente notificata il 15.10.2021, limitatamente agli avvisi di addebito n. 43920120000259803000, n. 43920120001181210000, n.
43920130000357230000, n. 43920130000715579000, n. 43920140000226912000, n.
43920140000723347000 e n. 43920140001186024000.
Il ricorrente eccepiva l'assenza di notifica di atti interruttivi del termine quinquennale di prescrizione dalla notifica degli atti presupposti e, perciò, concludeva chiedendo volersi dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese contributive opposte, con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
2. Con decreto depositato in data 30.01.2023, il Giudice nel provvedere alla fissazione della prima udienza di comparizione, disponeva la sospensione del provvedimento impugnato.
3. Con memoria difensiva depositata in data 20.01.2023, si costituiva l' eccependo CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, il proprio difetto di legittimazione passiva e la regolarità della notifica degli avvisi di addebito contestati e, rilevando, nel merito, l'infondatezza delle eccezioni di parte ricorrente ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese di lite.
4. In data 22.01.2023 compariva l' rilevando, innanzitutto, l'incompetenza territoriale del CP_4
giudice adito nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo ed eccependone, nel merito, l'infondatezza.
5. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.02.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
6. Nel merito, al fine di inquadrare la materia oggetto del contendere, appare opportuno richiamare i principi giurisprudenziali espressi in materia di impugnazione di atti di riscossione di contributi previdenziali e premi assicurativi, evidenziati nella sentenza della Corte di Cassazione, n.
18256 del 02/09/2020, che ha affermato:
«13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma
1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal
D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr.
Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata)
o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi
i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa
o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617
c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere
l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n.
29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove
l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso
l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega
a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio
(cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione”
(cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)».
7. Bisogna preliminarmente rilevare che l'opposizione di cui è causa è da considerarsi tempestiva in quanto è stata proposta entro il termine di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.: la notifica dell'atto impugnato, infatti, è stata effettuata in data 15.10.2021 e il ricorso depositato in data
04.11.2021.
In ogni caso, il ricorrente, non lamentando l'omessa notifica degli atti presupposti, si è limitato a proporre un'opposizione all'esecuzione quale strumento che, senza essere soggetto a termini decadenza, può essere utilizzato per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
8. Passando alla notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, nonostante rispetto alla stessa non sussista alcuna contestazione tra le parti, è, comunque, necessario darne conto ai fini della valutazione della sussistenza della c.d. prescrizione sopravvenuta. In particolare:
• l'avviso di addebito n. 43920120000259803000, relativo a contributi IVS degli anni 2010 e 2011, regolarmente notificato in data 21.05.2012;
• l'avviso di addebito n. 43920120001181210000, relativo a contributi IVS degli anni 2011 e 2012, regolarmente notificato in data 28.01.2013;
• l'avviso di addebito n 43920130000357230000, relativo a contributi IVS dell'anno 2012, regolarmente notificato in data 23.04.2013;
• l'avviso di addebito n. 43920130000715579000, relativo a contributi IVS dell'anno 2012, regolarmente notificato in data 14.01.2014;
• l'avviso di addebito n. 43920140000226912000, relativo a contributi IVS dell'anno 2013, regolarmente notificato in data 10.06.2014;
• l'avviso di addebito n. 43920140000723347000, relativo a contributi IVS dell'anno 2013, regolarmente notificato in data 13.10.2014;
• l'avviso di addebito n. 43920140001186024000, relativo a contributi IVS dell'anno 2014, regolarmente notificato in data 23.01.2015.
Rispetto ai suddetti crediti, alla luce della prova della regolare notifica dei singoli avvisi di addebito e dell'assenza di atti interruttivi tra la data di notifica dei singoli atti presupposti, avvenuta nel periodo compreso tra maggio 2012 e gennaio 2015, e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, avvenuta in data 04.11.2021, l'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale è da considerarsi fondata e merita pieno accoglimento.
Di conseguenza, deve rilevarsi che nel caso di specie alla data del 04.11.2021 (data di notifica dell'atto impugnato), il termine di prescrizione quinquennale era già decorso, non avendo CP_4
CP_ prodotto alcun ulteriore atto interruttivo della prescrizione quinquennale dei crediti vantati dall'
9. Rimane da esaminare, a questo punto, la domanda formulata dall'ente creditore nei confronti dell' con la quale è stata chiesta la condanna dell'agente della riscossione al pagamento dei CP_4
contributi prescritti e relative somme aggiuntive.
Sul punto si ritiene ci sia difetto di giurisdizione dell'a.g.o., trattandosi di controversia la cui cognizione è da attribuirsi alla giurisdizione della Corte dei Conti. Sulla questione, si richiamano anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. precedenti conformi di questo
Tribunale con i quali è stato affermato “premesso che, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 13 aprile
1999 n. 112, è espressamente previsto che la mancata notifica della cartella entro un certo termine
(lett. a) e la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo (lett. e), "se imputabili al concessionario", costituiscono causa di perdita del diritto al discarico, appare opportuno richiamare quanto diffusamente e condivisibilmente statuito dalle Sezioni Unite della Suprema corte nell'ordinanza n. 25495 del 4 dicembre 2009, di cui di seguito si trascrive parte della motivazione:
••... ... 3. Al lume di queste premesse non è ipotizzabile una situazione di difetto assoluto di giurisdizione: configurabile solo quando manchi nell'ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l'interesse dedotto in giudizio (Sez. un. 3318184), sì che non possa individuarsi alcun giudice titolare del potere di decidere (Sez. un. 10375/07 e 7577/06). Laddove la situazione suddetta non ricorre nel caso in specie, anzitutto per la disposizione dell'art. 28 Cost., che nel fissare la responsabilità dei funzionari e dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici per gli atti compiuti in violazione di diritti ha introdotto un precetto di carattere generale che vede chiamati a rispondere dei danni arrecati al patrimonio pubblico tutti coloro che nell'esercizio delle rispettive funzioni abbiano determinato o concorrono a determinare un depauperamento erariale. E, quindi - ed in via più specifica - perché il R.D. n. 1214 del 1934, art. 52, stabilisce che "I funzionari impiegati ed agenti, civili e militari, compresi quelli dell'ordine giudiziario e quelli retribuiti da amministrazioni, aziende
e gestioni statali a ordinamento, autonomo, che nell'esercizio delle loro funzioni per azione od omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza cagionino danno allo Stato e ad altra amministrazione dalla quale dipendono sono sottoposti alla giurisdizione della Corte nei casi e modi previsti dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e da leggi speciali"; e che (comma 2) "La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto".
Con tale contenuto la normativa in questione individua, anzitutto, i soggetti tutelati dall'istituzione della responsabilità amministrativa che (in virtù di essa) sono soltanto lo Stato ed ogni altro ente pubblico.
E, quindi, manifesta l'intendimento di non limitare la categoria dei "responsabili" ai soli soggetti che hanno instaurato con taluno di detti enti un "rapporto di impiego", dato che agli "impiegati" ha aggiunto le categorie degli "ufficiali" o "funzionari" (esercitanti un pubblico ufficio o una pubblica funzione indipendentemente dal titolo, che può essere anche onorario), dei "dipendenti" (anche a titolo obbligatorio), nonché degli "amministratori" (per nomina dall'alto o per elezione dal basso); per poi concludere con il termine "agenti" che in sé stesso tende a comprendere qualunque soggetto che,
a qualsivoglia titolo - e perfino per incarico occasionale - esplichi attività per conto dell'amministrazione.
Per questa ragione le Sezioni Unite, onde individuare l'estensione della giurisdizione della Corte dei
Conti in relazione alla posizione dell'autore responsabile del danno erariale, si sono avvalse anzitutto del criterio c.d. dell'appartenenza - cioè, dell'essere il soggetto parte integrante (e costitutiva) di una p.a. - soprattutto in virtù di un rapporto organico, o di pubblico impiego;
e quindi hanno enucleato la nozione di rapporto di (semplice) servizio (in senso lato).
La quale, come è noto, è configurabile tutte le volte in cui il soggetto, persona fisica o giuridica, benché estraneo alla Pubblica Amministrazione, venga investito, anche di fatto, dello svolgimento, in modo continuativo, di una determinata attività in favore della medesima Pubblica
Amministrazione, nella cui organizzazione, perciò, si inserisce, assumendo particolari vincoli ed obblighi funzionali ad assicurare il perseguimento delle esigenze generali. cui l'attività medesima, nel suo complesso, è preordinata (Cass. sez. un. 15599.2009; 22652'2008; 24002/2007; 22513/2006;
1377/2006).
In ragione del sempre più frequente operare dell'amministrazione fuori degli schemi del regolamento di contabilità di Stato e tramite soggetti in essa non organicamente inseriti, infatti, la responsabilità amministrativa per danno patrimoniale ad ente pubblico richiede ormai una relazione meramente funzionale tra l'autore dell'illecito e l'amministrazione pubblica che non implica necessariamente un rapporto di impiego in senso proprio: essendo sufficiente la compartecipazione del soggetto all'attività dell'amministrazione pubblica e divenendo irrilevante che lo stesso sia una persona fisica o una persona giuridica, pubblica o privata;
così come divengono irrilevanti la natura giuridica dell'atto di affidamento ed il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta.
Ed il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile viene così spostato dalla qualità del soggetto e da quella dell'atto di investitura - che ben possono essere "privati" - all'evento dannoso prodotto, nonché alla natura del danno e degli scopi perseguiti (Cass. sez. un.
19815'2008; 14825.:2008; 4511/2006).
La Corte deve allora dare continuità alla propria giurisprudenza regolatrice che in questi anni ha costantemente affermato il principio che, ai fini dell'esercizio della giurisdizione contabile di responsabilità, l'attività svolta da una società - privata o pubblica - in virtù di concessione amministrativa, è qualificabile come esercizio di una funzione amministrativa e determina l'inserimento della società stessa nell'apparato organizzativo della p.a., dando luogo ad un vero e proprio rapporto di servizio, pienamente idoneo a giustificare l'esercizio della giurisdizione contabile: in quanto detta società, in considerazione dei compiti e delle funzioni alla stessa devolute dalla concessione, e comportanti l'esercizio di poteri autoritativi nei confronti dei terzi, nonché l'assunzione della veste di "agente dell'amministrazione" deve ritenersi funzionalmente e temporaneamente inserita nell'apparato organizzativo della p.a. conferente la gestione del servizio, che in difetto l'ente avrebbe potuto - dovuto gestire in proprio (Cass. sez. un. 17347/2009; 19815/2008; 8409•2008;
2289/2008).
Non può allora dubitarsi che in detta tipologia di rapporti rientri la concessione attribuita da CP_5 in attuazione del D.P.R. n. 640 del 1972, art. 14 bis, a seguito di opportuna selezione, di apparecchi di divertimento o intrattenimento "della rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni" anche mediante apparecchi videoterminali, e con vincite in denaro;
e nel caso affidata alla società ricorrente mediante convenzione stipulata nel corso dell'anno 2004, che ha posto a carico di quest'ultima una serie di adempimenti e di obblighi, inerenti all'attivazione, ai collegamenti nonché alla conduzione della rete e degli apparecchi.
Né giova a quest'ultima invocare il disposto della L. n. 1034 del 1971, art. 5, che ha devoluto "alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici"; ovvero il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, (nel testo risultante dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7), che analoga giurisdizione esclusiva ha istituito per la materia dei pubblici servizi, poiché dette norme, come reso palese dal loro tenore letterale e dalla relativa "ratio", sono intese a regolamentare i confini fra la giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle materie suddette: come dimostra proprio il
2' comma del menzionato art. 5 che alla stessa contrappone la giurisdizione ordinaria "per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi" dovuti per la concessione.
Ma non incidono in nessun modo sulla previgente competenza giurisdizionale della Corte dei conti in materia di responsabilità amministrativa e di vertenze sui danni arrecati al patrimonio pubblico tra lo Stato e gli enti pubblici, da un lato, ed i cosiddetti agenti dall'altro: nel novero dei quali sono da per la gestione telematica del gioco lecito di cui si è detto (Cass. sez. un. 10667/2009; 6956/2003).
Anche ad essi, infatti, è applicabile il principio che la natura giuridica dell'atto di affidamento (nella specie, una concessione/convenzione) e quella del soggetto che la riceve (nella specie, una società di diritto privato) non sono di ostacolo alla configurazione di un rapporto di servizio: una volta che, come nel caso, l'affidamento non è semplicemente diretto a procurare un servizio (ovvero un bene) alla pubblica amministrazione, ma riveste carattere strumentale per l'esercizio di una funzione pubblica alla stessa devoluta, e perciò costituisce il mezzo per il raggiungimento di una delle finalità che ad ono attribuiti dalla legge (Cass. sez. un. 211/2001; 261171990)....". CP_5
Orbene, facendo applicazione alla presente fattispecie dei sopra esposti principi di diritto (peraltro già espressi in passato anche da S. UU. 21 MARZO 2001 N° 123 e ribaditi da CASS. SS. UU. CP_6
11 MAGGIO 2009 N° 10667), non v'è chi non veda come - avendo l' ente pubblico, asserito la CP_1 responsabilità del soggetto concessionario per la riscossione per i danni assertivamente cagionatigli
a causa della mancata notifica delle cartelle in tempo utile per evitare la estinzione per prescrizione dei crediti iscritti a ruolo - della controversia attinente agli eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico non può che conoscere la Corte dei Conti, dovendosi avere riguardo alla natura dell'attività svolta dalla società, invero qualificabile come esercizio di una funzione amministrativa (che, in difetto, l'ente avrebbe potuto e dovuto gestire in proprio), caratterizzata da poteri autoritativi nei confronti dei terzi e dall'assunzione della veste di "agente dell'amministrazione".
Nel medesimo senso possono citarsi le più recenti pronunce delle SS.UU. n. 16014 del 18/06/2018
(secondo cui "La società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte, in quanto incaricata, in virtù di una concessione contratto, di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso Ira la riscossione ed il versamento, riveste la qualifica di agente contabile, ed ogni controversia tra essa e l'ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato .finale di tali rapporti, dà luogo ad un "giudizio di conto". Nella specie la S. C. ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale, dichiarando la giurisdizione della Corte dei Conti, in una controversia originata dall'impugnazione, dinanzi al giudice tributario, da parte dell 'agente della riscossione, di un atto con cui l' gli aveva intimato il versamento di somme non incassate dai Controparte_3 contribuenti a causa dell'annullamento di cartelle di pagamento notificate oltre i termini di legge.)”)
e ordinanza n. 760 del 12.01.2022”
Ne consegue la declaratoria di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine alla domanda formulata dall' nei confronti dell' . CP_1 Controparte_3
1 0 . Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, essendo la prescrizione intervenuta dopo l'affidamento dei crediti all'Agente della Riscossione, si ritiene che le stesse vadano poste a carico unicamente dell' e compensate tra la parte ricorrente e l' . CP_4 CP_1
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da così Parte_1
provvede:
- Accoglie il ricorso e dichiara nulla l'intimazione di pagamento n. 13920219000254983/00, con riferimento agli avvisi di addebito n. 43920120000259803000, n. 43920120001181210000, n.
43920130000357230000, n. 43920130000715579000, n. 43920140000226912000, n.
43920140000723347000 e n. 43920140001186024000 per intervenuta prescrizione. CP_
- Dichiara il difetto di giurisdizione con riferimento alla domanda risarcitoria formulata dall' nei confronti di CP_4
- Compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e l' ; CP_1
- Condanna l' al pagamento in favore di e dell' delle spese del CP_4 Parte_1 CP_1 giudizio che liquida in complessivi € 1.865 ciascuno per compensi professionali e per spese sostenute e documentate, oltre accessori di legge, con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c..
Lamezia Terme, 28.03.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del giudice Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 13 febbraio
2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1198/2021 R.G. avente ad oggetto Ricorso in opposizione e vertente
T R A
(C.F. ), nato il [...] a [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente alla Contrada Farni, n. 12 ed ivi elettivamente domiciliato alla Via William Penn n. 14, presso lo studio dell'Avvocato Pietro Caruso che lo rappresenta e difende, come da procura in atti.
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ) con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, che agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti CP_2
con sede in Roma, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Giacinto
Greco e Maria Teresa Pugliano ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale sito in CP_1
Lamezia Terme (CZ) alla via Saverio D'Ippolito, n. 5, come da procura in atti;
OPPOSTO
NONCHÉ CONTRO
, codice fiscale e P. IVA n. con sede Controparte_3 P.IVA_2
in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato Anna Maria Lojacono, presso il cui studio sito in Paola (CS) alla Via Sant'Agata –
Complesso “Le Agavi”, elettivamente domicilia, come da procura in atti.
OPPOSTO -OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento n. 13920219000254983/00, limitatamente agli avvisi di addebito n. 43920120000259803000, n. 43920120001181210000, n.
43920130000357230000, n. 43920130000715579000, n. 43920140000226912000, n.
43920140000723347000 e n. 43920140001186024000.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 04.11.2021, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 13920219000254983/00, pacificamente notificata il 15.10.2021, limitatamente agli avvisi di addebito n. 43920120000259803000, n. 43920120001181210000, n.
43920130000357230000, n. 43920130000715579000, n. 43920140000226912000, n.
43920140000723347000 e n. 43920140001186024000.
Il ricorrente eccepiva l'assenza di notifica di atti interruttivi del termine quinquennale di prescrizione dalla notifica degli atti presupposti e, perciò, concludeva chiedendo volersi dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese contributive opposte, con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
2. Con decreto depositato in data 30.01.2023, il Giudice nel provvedere alla fissazione della prima udienza di comparizione, disponeva la sospensione del provvedimento impugnato.
3. Con memoria difensiva depositata in data 20.01.2023, si costituiva l' eccependo CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, il proprio difetto di legittimazione passiva e la regolarità della notifica degli avvisi di addebito contestati e, rilevando, nel merito, l'infondatezza delle eccezioni di parte ricorrente ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese di lite.
4. In data 22.01.2023 compariva l' rilevando, innanzitutto, l'incompetenza territoriale del CP_4
giudice adito nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo ed eccependone, nel merito, l'infondatezza.
5. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.02.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
6. Nel merito, al fine di inquadrare la materia oggetto del contendere, appare opportuno richiamare i principi giurisprudenziali espressi in materia di impugnazione di atti di riscossione di contributi previdenziali e premi assicurativi, evidenziati nella sentenza della Corte di Cassazione, n.
18256 del 02/09/2020, che ha affermato:
«13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma
1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal
D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr.
Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata)
o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi
i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa
o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617
c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere
l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n.
29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove
l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso
l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega
a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”;
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio
(cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione”
(cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)».
7. Bisogna preliminarmente rilevare che l'opposizione di cui è causa è da considerarsi tempestiva in quanto è stata proposta entro il termine di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.: la notifica dell'atto impugnato, infatti, è stata effettuata in data 15.10.2021 e il ricorso depositato in data
04.11.2021.
In ogni caso, il ricorrente, non lamentando l'omessa notifica degli atti presupposti, si è limitato a proporre un'opposizione all'esecuzione quale strumento che, senza essere soggetto a termini decadenza, può essere utilizzato per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
8. Passando alla notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, nonostante rispetto alla stessa non sussista alcuna contestazione tra le parti, è, comunque, necessario darne conto ai fini della valutazione della sussistenza della c.d. prescrizione sopravvenuta. In particolare:
• l'avviso di addebito n. 43920120000259803000, relativo a contributi IVS degli anni 2010 e 2011, regolarmente notificato in data 21.05.2012;
• l'avviso di addebito n. 43920120001181210000, relativo a contributi IVS degli anni 2011 e 2012, regolarmente notificato in data 28.01.2013;
• l'avviso di addebito n 43920130000357230000, relativo a contributi IVS dell'anno 2012, regolarmente notificato in data 23.04.2013;
• l'avviso di addebito n. 43920130000715579000, relativo a contributi IVS dell'anno 2012, regolarmente notificato in data 14.01.2014;
• l'avviso di addebito n. 43920140000226912000, relativo a contributi IVS dell'anno 2013, regolarmente notificato in data 10.06.2014;
• l'avviso di addebito n. 43920140000723347000, relativo a contributi IVS dell'anno 2013, regolarmente notificato in data 13.10.2014;
• l'avviso di addebito n. 43920140001186024000, relativo a contributi IVS dell'anno 2014, regolarmente notificato in data 23.01.2015.
Rispetto ai suddetti crediti, alla luce della prova della regolare notifica dei singoli avvisi di addebito e dell'assenza di atti interruttivi tra la data di notifica dei singoli atti presupposti, avvenuta nel periodo compreso tra maggio 2012 e gennaio 2015, e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, avvenuta in data 04.11.2021, l'eccezione di intervenuta prescrizione quinquennale è da considerarsi fondata e merita pieno accoglimento.
Di conseguenza, deve rilevarsi che nel caso di specie alla data del 04.11.2021 (data di notifica dell'atto impugnato), il termine di prescrizione quinquennale era già decorso, non avendo CP_4
CP_ prodotto alcun ulteriore atto interruttivo della prescrizione quinquennale dei crediti vantati dall'
9. Rimane da esaminare, a questo punto, la domanda formulata dall'ente creditore nei confronti dell' con la quale è stata chiesta la condanna dell'agente della riscossione al pagamento dei CP_4
contributi prescritti e relative somme aggiuntive.
Sul punto si ritiene ci sia difetto di giurisdizione dell'a.g.o., trattandosi di controversia la cui cognizione è da attribuirsi alla giurisdizione della Corte dei Conti. Sulla questione, si richiamano anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. precedenti conformi di questo
Tribunale con i quali è stato affermato “premesso che, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 13 aprile
1999 n. 112, è espressamente previsto che la mancata notifica della cartella entro un certo termine
(lett. a) e la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo (lett. e), "se imputabili al concessionario", costituiscono causa di perdita del diritto al discarico, appare opportuno richiamare quanto diffusamente e condivisibilmente statuito dalle Sezioni Unite della Suprema corte nell'ordinanza n. 25495 del 4 dicembre 2009, di cui di seguito si trascrive parte della motivazione:
••... ... 3. Al lume di queste premesse non è ipotizzabile una situazione di difetto assoluto di giurisdizione: configurabile solo quando manchi nell'ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l'interesse dedotto in giudizio (Sez. un. 3318184), sì che non possa individuarsi alcun giudice titolare del potere di decidere (Sez. un. 10375/07 e 7577/06). Laddove la situazione suddetta non ricorre nel caso in specie, anzitutto per la disposizione dell'art. 28 Cost., che nel fissare la responsabilità dei funzionari e dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici per gli atti compiuti in violazione di diritti ha introdotto un precetto di carattere generale che vede chiamati a rispondere dei danni arrecati al patrimonio pubblico tutti coloro che nell'esercizio delle rispettive funzioni abbiano determinato o concorrono a determinare un depauperamento erariale. E, quindi - ed in via più specifica - perché il R.D. n. 1214 del 1934, art. 52, stabilisce che "I funzionari impiegati ed agenti, civili e militari, compresi quelli dell'ordine giudiziario e quelli retribuiti da amministrazioni, aziende
e gestioni statali a ordinamento, autonomo, che nell'esercizio delle loro funzioni per azione od omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza cagionino danno allo Stato e ad altra amministrazione dalla quale dipendono sono sottoposti alla giurisdizione della Corte nei casi e modi previsti dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e da leggi speciali"; e che (comma 2) "La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto".
Con tale contenuto la normativa in questione individua, anzitutto, i soggetti tutelati dall'istituzione della responsabilità amministrativa che (in virtù di essa) sono soltanto lo Stato ed ogni altro ente pubblico.
E, quindi, manifesta l'intendimento di non limitare la categoria dei "responsabili" ai soli soggetti che hanno instaurato con taluno di detti enti un "rapporto di impiego", dato che agli "impiegati" ha aggiunto le categorie degli "ufficiali" o "funzionari" (esercitanti un pubblico ufficio o una pubblica funzione indipendentemente dal titolo, che può essere anche onorario), dei "dipendenti" (anche a titolo obbligatorio), nonché degli "amministratori" (per nomina dall'alto o per elezione dal basso); per poi concludere con il termine "agenti" che in sé stesso tende a comprendere qualunque soggetto che,
a qualsivoglia titolo - e perfino per incarico occasionale - esplichi attività per conto dell'amministrazione.
Per questa ragione le Sezioni Unite, onde individuare l'estensione della giurisdizione della Corte dei
Conti in relazione alla posizione dell'autore responsabile del danno erariale, si sono avvalse anzitutto del criterio c.d. dell'appartenenza - cioè, dell'essere il soggetto parte integrante (e costitutiva) di una p.a. - soprattutto in virtù di un rapporto organico, o di pubblico impiego;
e quindi hanno enucleato la nozione di rapporto di (semplice) servizio (in senso lato).
La quale, come è noto, è configurabile tutte le volte in cui il soggetto, persona fisica o giuridica, benché estraneo alla Pubblica Amministrazione, venga investito, anche di fatto, dello svolgimento, in modo continuativo, di una determinata attività in favore della medesima Pubblica
Amministrazione, nella cui organizzazione, perciò, si inserisce, assumendo particolari vincoli ed obblighi funzionali ad assicurare il perseguimento delle esigenze generali. cui l'attività medesima, nel suo complesso, è preordinata (Cass. sez. un. 15599.2009; 22652'2008; 24002/2007; 22513/2006;
1377/2006).
In ragione del sempre più frequente operare dell'amministrazione fuori degli schemi del regolamento di contabilità di Stato e tramite soggetti in essa non organicamente inseriti, infatti, la responsabilità amministrativa per danno patrimoniale ad ente pubblico richiede ormai una relazione meramente funzionale tra l'autore dell'illecito e l'amministrazione pubblica che non implica necessariamente un rapporto di impiego in senso proprio: essendo sufficiente la compartecipazione del soggetto all'attività dell'amministrazione pubblica e divenendo irrilevante che lo stesso sia una persona fisica o una persona giuridica, pubblica o privata;
così come divengono irrilevanti la natura giuridica dell'atto di affidamento ed il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta.
Ed il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile viene così spostato dalla qualità del soggetto e da quella dell'atto di investitura - che ben possono essere "privati" - all'evento dannoso prodotto, nonché alla natura del danno e degli scopi perseguiti (Cass. sez. un.
19815'2008; 14825.:2008; 4511/2006).
La Corte deve allora dare continuità alla propria giurisprudenza regolatrice che in questi anni ha costantemente affermato il principio che, ai fini dell'esercizio della giurisdizione contabile di responsabilità, l'attività svolta da una società - privata o pubblica - in virtù di concessione amministrativa, è qualificabile come esercizio di una funzione amministrativa e determina l'inserimento della società stessa nell'apparato organizzativo della p.a., dando luogo ad un vero e proprio rapporto di servizio, pienamente idoneo a giustificare l'esercizio della giurisdizione contabile: in quanto detta società, in considerazione dei compiti e delle funzioni alla stessa devolute dalla concessione, e comportanti l'esercizio di poteri autoritativi nei confronti dei terzi, nonché l'assunzione della veste di "agente dell'amministrazione" deve ritenersi funzionalmente e temporaneamente inserita nell'apparato organizzativo della p.a. conferente la gestione del servizio, che in difetto l'ente avrebbe potuto - dovuto gestire in proprio (Cass. sez. un. 17347/2009; 19815/2008; 8409•2008;
2289/2008).
Non può allora dubitarsi che in detta tipologia di rapporti rientri la concessione attribuita da CP_5 in attuazione del D.P.R. n. 640 del 1972, art. 14 bis, a seguito di opportuna selezione, di apparecchi di divertimento o intrattenimento "della rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni" anche mediante apparecchi videoterminali, e con vincite in denaro;
e nel caso affidata alla società ricorrente mediante convenzione stipulata nel corso dell'anno 2004, che ha posto a carico di quest'ultima una serie di adempimenti e di obblighi, inerenti all'attivazione, ai collegamenti nonché alla conduzione della rete e degli apparecchi.
Né giova a quest'ultima invocare il disposto della L. n. 1034 del 1971, art. 5, che ha devoluto "alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici"; ovvero il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, (nel testo risultante dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7), che analoga giurisdizione esclusiva ha istituito per la materia dei pubblici servizi, poiché dette norme, come reso palese dal loro tenore letterale e dalla relativa "ratio", sono intese a regolamentare i confini fra la giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle materie suddette: come dimostra proprio il
2' comma del menzionato art. 5 che alla stessa contrappone la giurisdizione ordinaria "per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi" dovuti per la concessione.
Ma non incidono in nessun modo sulla previgente competenza giurisdizionale della Corte dei conti in materia di responsabilità amministrativa e di vertenze sui danni arrecati al patrimonio pubblico tra lo Stato e gli enti pubblici, da un lato, ed i cosiddetti agenti dall'altro: nel novero dei quali sono da per la gestione telematica del gioco lecito di cui si è detto (Cass. sez. un. 10667/2009; 6956/2003).
Anche ad essi, infatti, è applicabile il principio che la natura giuridica dell'atto di affidamento (nella specie, una concessione/convenzione) e quella del soggetto che la riceve (nella specie, una società di diritto privato) non sono di ostacolo alla configurazione di un rapporto di servizio: una volta che, come nel caso, l'affidamento non è semplicemente diretto a procurare un servizio (ovvero un bene) alla pubblica amministrazione, ma riveste carattere strumentale per l'esercizio di una funzione pubblica alla stessa devoluta, e perciò costituisce il mezzo per il raggiungimento di una delle finalità che ad ono attribuiti dalla legge (Cass. sez. un. 211/2001; 261171990)....". CP_5
Orbene, facendo applicazione alla presente fattispecie dei sopra esposti principi di diritto (peraltro già espressi in passato anche da S. UU. 21 MARZO 2001 N° 123 e ribaditi da CASS. SS. UU. CP_6
11 MAGGIO 2009 N° 10667), non v'è chi non veda come - avendo l' ente pubblico, asserito la CP_1 responsabilità del soggetto concessionario per la riscossione per i danni assertivamente cagionatigli
a causa della mancata notifica delle cartelle in tempo utile per evitare la estinzione per prescrizione dei crediti iscritti a ruolo - della controversia attinente agli eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico non può che conoscere la Corte dei Conti, dovendosi avere riguardo alla natura dell'attività svolta dalla società, invero qualificabile come esercizio di una funzione amministrativa (che, in difetto, l'ente avrebbe potuto e dovuto gestire in proprio), caratterizzata da poteri autoritativi nei confronti dei terzi e dall'assunzione della veste di "agente dell'amministrazione".
Nel medesimo senso possono citarsi le più recenti pronunce delle SS.UU. n. 16014 del 18/06/2018
(secondo cui "La società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte, in quanto incaricata, in virtù di una concessione contratto, di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso Ira la riscossione ed il versamento, riveste la qualifica di agente contabile, ed ogni controversia tra essa e l'ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato .finale di tali rapporti, dà luogo ad un "giudizio di conto". Nella specie la S. C. ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale, dichiarando la giurisdizione della Corte dei Conti, in una controversia originata dall'impugnazione, dinanzi al giudice tributario, da parte dell 'agente della riscossione, di un atto con cui l' gli aveva intimato il versamento di somme non incassate dai Controparte_3 contribuenti a causa dell'annullamento di cartelle di pagamento notificate oltre i termini di legge.)”)
e ordinanza n. 760 del 12.01.2022”
Ne consegue la declaratoria di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine alla domanda formulata dall' nei confronti dell' . CP_1 Controparte_3
1 0 . Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, essendo la prescrizione intervenuta dopo l'affidamento dei crediti all'Agente della Riscossione, si ritiene che le stesse vadano poste a carico unicamente dell' e compensate tra la parte ricorrente e l' . CP_4 CP_1
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da così Parte_1
provvede:
- Accoglie il ricorso e dichiara nulla l'intimazione di pagamento n. 13920219000254983/00, con riferimento agli avvisi di addebito n. 43920120000259803000, n. 43920120001181210000, n.
43920130000357230000, n. 43920130000715579000, n. 43920140000226912000, n.
43920140000723347000 e n. 43920140001186024000 per intervenuta prescrizione. CP_
- Dichiara il difetto di giurisdizione con riferimento alla domanda risarcitoria formulata dall' nei confronti di CP_4
- Compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e l' ; CP_1
- Condanna l' al pagamento in favore di e dell' delle spese del CP_4 Parte_1 CP_1 giudizio che liquida in complessivi € 1.865 ciascuno per compensi professionali e per spese sostenute e documentate, oltre accessori di legge, con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c..
Lamezia Terme, 28.03.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara