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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/12/2025, n. 3970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3970 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
RG. n. 2718 /2025
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Nocera Inferiore riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Enrica De Sire Presidente Dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. R.G n. 2718/2025, avente ad oggetto “Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)” promosso da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CA ON e presso il suo studio domiciliata giusto mandato in calce al ricorso;
ricorrente e (C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. IANNONE Controparte_1 C.F._2
LU e presso il suo studio domiciliato giusto mandato in calce alla memoria di costituzione;
resistente nonché
il PM in sede parte necessaria
-------------------------------
Con ricorso depositato il 21/07/2025, , dando atto della fine della Parte_1 relazione con ha chiesto regolamentarsi le questioni concernenti la figlia Controparte_1 minore nato il [...], all'uopo formulando domanda di affido condiviso, oltre ad Per_1 ulteriori richieste accessorie sotto il profilo economico;
con vittoria di spese. costituitosi, pur aderendo alla domanda di affido condiviso, rassegnava Controparte_1 conclusioni difformi sotto il profilo economico;
con vittoria di spese di lite. All'udienza del 02.12.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti, per il tramite delle note telematiche di trattazione, in uno alle proprie rese dichiarazioni personali ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza la concessione dei termini di legge, stante l'accordo.
∗∗∗
In primo luogo, va precisato come, in seguito alle modifiche di cui al D.lgs. n. 149/2022, applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 28.02.2023, in relazione ai procedimenti di cui all'art. 473bis n. 47 c.p.c. (separazione; scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale; di modifica delle relative condizioni), tenuto conto dell'oggetto del presente giudizio (procedimento a domanda congiunta di regolamentazione delle questioni relative ai figli nati fuori dal matrimonio), si applica la disposizione di cui all'art. 473bis n. 51 c.p.c. che, anche in modalità telematica, consente congiuntamente di ricorrere al Tribunale per la regolamentazione delle questioni concernenti la prole minore, o maggiorenne, ma economicamente non indipendente;
il procedimento, peraltro, si conclude con sentenza. Sennonché tale disposizione deve analogicamente ritenersi applicabile – avuto riguardo alle modalità di presentazione dell'accordo ed alla partecipazione all'udienza – anche ai procedimenti giudiziale, poi trasformatisi in consensuali in corso di causa.
Nel caso di specie, peraltro, l'accordo è stato raggiunto, in presenza, all'udienza del 02.12.2025.
Ciò premesso, preso atto della concorde determinazione delle parti con il quale chiedono regolamentarsi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. le questioni concerni l'affido, il mantenimento ed il diritto di visita del genitore non domiciliatario, relative alla figlia minore , tramite l'accordo raggiunto Per_1 all'udienza del 02.12.2025 prevedendo (sinteticamente e con espresso ed integrale rinvio ai contenuti dell'accordo):
- l'affido condiviso;
- il mantenimento da parte del padre per euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- l'assegno unico a favore della madre, per la quota del 100%;
- una equilibrata regolamentazione del diritto di visita della figlia a favore del padre che prevede, altresì, la partecipazione alla festa dei nonni, nonché ad ulteriori eventi in tale accordo indicati, riguardanti la madre e la famiglia di lei;
considerato che le previsioni di cui all'accordo, raggiunto dopo approfondita interlocuzione con il Giudice delegato e congiuntamente siglato in corso di causa, contenente i patti come sopra esposti, non sono in contrasto con norme imperative, né all'ordine pubblico o alla morale familiare, garantendo, peraltro, alla minore un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, possono essere senz'altro poste alla base del presente decisum;
ritenuto, alla luce dell'intervenuto accordo, manifestatamente superfluo l'ascolto della minore, oltre che pregiudizievole ed in contrasto con il suo interesse, alla luce della sua tenera età;
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone in conformità dell'accordo, raggiunto e sottoscritto da Parte_1
e all'udienza del 02.12.2025, qui richiamato per relationem e da Controparte_1 intendersi parte integrante del presente provvedimento.
- compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 05.12.2025
Il Giudice relatore ed estensore Dott. Simone Iannone La Presidente Dott.ssa Enrica De Sire
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Nocera Inferiore riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Enrica De Sire Presidente Dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. R.G n. 2718/2025, avente ad oggetto “Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)” promosso da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CA ON e presso il suo studio domiciliata giusto mandato in calce al ricorso;
ricorrente e (C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. IANNONE Controparte_1 C.F._2
LU e presso il suo studio domiciliato giusto mandato in calce alla memoria di costituzione;
resistente nonché
il PM in sede parte necessaria
-------------------------------
Con ricorso depositato il 21/07/2025, , dando atto della fine della Parte_1 relazione con ha chiesto regolamentarsi le questioni concernenti la figlia Controparte_1 minore nato il [...], all'uopo formulando domanda di affido condiviso, oltre ad Per_1 ulteriori richieste accessorie sotto il profilo economico;
con vittoria di spese. costituitosi, pur aderendo alla domanda di affido condiviso, rassegnava Controparte_1 conclusioni difformi sotto il profilo economico;
con vittoria di spese di lite. All'udienza del 02.12.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti, per il tramite delle note telematiche di trattazione, in uno alle proprie rese dichiarazioni personali ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza la concessione dei termini di legge, stante l'accordo.
∗∗∗
In primo luogo, va precisato come, in seguito alle modifiche di cui al D.lgs. n. 149/2022, applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 28.02.2023, in relazione ai procedimenti di cui all'art. 473bis n. 47 c.p.c. (separazione; scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale; di modifica delle relative condizioni), tenuto conto dell'oggetto del presente giudizio (procedimento a domanda congiunta di regolamentazione delle questioni relative ai figli nati fuori dal matrimonio), si applica la disposizione di cui all'art. 473bis n. 51 c.p.c. che, anche in modalità telematica, consente congiuntamente di ricorrere al Tribunale per la regolamentazione delle questioni concernenti la prole minore, o maggiorenne, ma economicamente non indipendente;
il procedimento, peraltro, si conclude con sentenza. Sennonché tale disposizione deve analogicamente ritenersi applicabile – avuto riguardo alle modalità di presentazione dell'accordo ed alla partecipazione all'udienza – anche ai procedimenti giudiziale, poi trasformatisi in consensuali in corso di causa.
Nel caso di specie, peraltro, l'accordo è stato raggiunto, in presenza, all'udienza del 02.12.2025.
Ciò premesso, preso atto della concorde determinazione delle parti con il quale chiedono regolamentarsi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. le questioni concerni l'affido, il mantenimento ed il diritto di visita del genitore non domiciliatario, relative alla figlia minore , tramite l'accordo raggiunto Per_1 all'udienza del 02.12.2025 prevedendo (sinteticamente e con espresso ed integrale rinvio ai contenuti dell'accordo):
- l'affido condiviso;
- il mantenimento da parte del padre per euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- l'assegno unico a favore della madre, per la quota del 100%;
- una equilibrata regolamentazione del diritto di visita della figlia a favore del padre che prevede, altresì, la partecipazione alla festa dei nonni, nonché ad ulteriori eventi in tale accordo indicati, riguardanti la madre e la famiglia di lei;
considerato che le previsioni di cui all'accordo, raggiunto dopo approfondita interlocuzione con il Giudice delegato e congiuntamente siglato in corso di causa, contenente i patti come sopra esposti, non sono in contrasto con norme imperative, né all'ordine pubblico o alla morale familiare, garantendo, peraltro, alla minore un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, possono essere senz'altro poste alla base del presente decisum;
ritenuto, alla luce dell'intervenuto accordo, manifestatamente superfluo l'ascolto della minore, oltre che pregiudizievole ed in contrasto con il suo interesse, alla luce della sua tenera età;
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone in conformità dell'accordo, raggiunto e sottoscritto da Parte_1
e all'udienza del 02.12.2025, qui richiamato per relationem e da Controparte_1 intendersi parte integrante del presente provvedimento.
- compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 05.12.2025
Il Giudice relatore ed estensore Dott. Simone Iannone La Presidente Dott.ssa Enrica De Sire