Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/02/2025, n. 2049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2049 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
I Sezione Civile
S E N T E N Z A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Napoli I sezione civile nelle persone dei Magistrati:
DR.SSA Valeria Rosetti Presidente estensore
DR.SSA Viviana Criscuolo giudice
DR.SSA Gabriella Ferrara giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24536 /2022 Ruolo Generale degli affari contenziosi
TRA nata in data [...] a [...] Parte_1 C.F._1
difensore avv. COSTANZO MARIAROSARIA domicilio eletto presso lo studio legale indirizzo telematico
Parte ricorrente
E
nato [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
Parte resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25/10/2022, la parte ricorrente chiedeva pronunziarsi Parte_1
la separazione in relazione al matrimonio contratto con a Napoli Controparte_1
il 23/05/1992 (atto n. 180, P. II, Serie. A, sez A anno 1992), riferendo che dall'unione tra i predetti nascevano ( Napoli 18.10.1992) e (Napoli 08.05.2001), attualmente maggiorenni Per_1 Per_2
ed autonomi economicamente.
La parte ricorrente ha chiesto: Parte_1
- la separazione;
- l'assegnazione della casa familiare;
1
Solo parte ricorrente compariva in data 20.2.23 innanzi al Presidente del Tribunale il quale, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, non adottava alcuna determinazione provvisoria e rimetteva gli atti al giudice istruttore.
Innanzi all'istruttore non si costituiva il resistente del quale si dichiarava la contumacia giusta ordinanza del 7.3.24.
Concessi i termini ex articolo 183 cpc, la parte ricorrente tuttavia non avanzava istanze istruttorie ed all'udienza cartolare del 13.2.25 - fissata secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc - con note di udienza, ritualmente depositate, precisava le conclusioni rinunciando ai termini ex art 190 cpc.
Il Pm concludeva come in atti in data 17.2.25.
Nel merito, va rilevato che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Va dichiarata la separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c..
In merito alla assegnazione della casa va confermato la ordinanza presidenziale che non statuiva alcunchè sul punto in quanto il provvedimento invocato può essere adottato solo se finalizzato a tutelare la prole (ove convivente con il genitore separando/divorziando e non economicamente indipendente) giacchè risponde esclusivamente all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Cass. n. 3030/2006 6979/2007 4555 /2012 21334/13 24254/18 23473/20).
Pertanto, in difetto del presupposto della convivenza con figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti, nulla può essere statuito e per l'effetto l'abitazione familiare seguirà il regime civilistico ordinario.
Quanto alla domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente si evidenzia che i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza
2 materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione,
e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. (- cassazione n 12196 //2017 , in senso conforme anche ex plurimis Cassazione 16809/19 ,
5605/20) .
Il Collegio è comunque sempre tenuto alla valutazione dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente ed occorre quindi fare riferimento alla sua situazione economico/patrimoniale complessiva, con riguardo non solo ai redditi da lavoro in senso stretto - eventualmente valutati alla luce della possibilità lavorativa, ossia, di un'effettiva occasione di svolgimento di un'attività retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore individuale e ambientale - ma anche ai redditi prodotti dal patrimonio mobiliare o immobiliare ed anche, infine, ai cespiti in sè e per sé considerati e ad ogni altra utilità suscettibile di valutazione economica (valore intrinseco di eventuali beni immobili, a prescindere dal reddito dai medesimi prodotto nonché eventuali disponibilità monetarie e investimenti finanziari).
Ciò posto si osserva che la istante (che aveva riferito al Presidente di percepire RDC nella misura di
390,00€ mensili oggi abrogato e sostituito dal reddito di inclusione su presupposti differenti) si limita a depositare ISEE 2023 nel quale figurano entrambi i figli e anche lo stesso marito ( che la ricorrente riferiva al Presidente essere operaio agricolo in nero,. Assunto solo da gennaio 2022); La non Pt_1
deposita alcuna documentazione attestante la mancata percezione di redditi da lavoro e neppure alcuna dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
Non sfugge pertanto al Collegio che la risulta non avere ottemperato a quanto richiesto, giusto Pt_1 decreto di fissazione dell'udienza presidenziale, secondo un dovere di lealtà ex art 88 89 c.p.c. che, nelle controversie in materia di famiglia, - per una più efficace tutela dei diritti fondamentali delle persone coinvolte –si estende ad un onere di trasparenza che impone a ciascuna delle parti di comunicare, sin dall'inizio del procedimento e fino alla sua definizione, ogni notizia utile a rappresentare la situazione patrimoniale e reddituale;
per l'effetto il mancato e/o parziale deposito di quanto richiesto, a cui era tenuta la ricorrente anche se ammessa provvisoriamente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ex art 116 co 2 cpc rappresenta comportamento significativo ai fini della decisione di merito.
La non ha consentito infatti una adeguata valutazione comparativa della propria situazione Pt_1
reddituale/patrimoniale né ha avanzato prova orale per dimostrare la sussistenza di disparità reddituale significativa con il marito né ha chiesto disporsi accertamenti sul punto ne' ha chiesto l'accesso diretto all'anagrafe tributaria (sentenza Consiglio di Stato n.19/2020.) per offrire al
3 Tribunale, nella contumacia del resistente, prova documentale dell'entità dei redditi percepiti da quest'ultimo (nel presente giudizio non provata) a riprova della disparità reddituale che è la precondizione perché - provata anche la inadeguatezza dei propri redditi/risorse a garantire
Con l'autosufficienza economica (anche essa nel presente giudizio solo asserita e non provata) – l' possa attribuire al coniuge debole l'invocato assegno di mantenimento finalizzato a mantenere un tenore di vita (neanche esso provato in questa sede ) ragionevolmente comparabile a quello precedente la rottura dell'unità coniugale.
A ciò si aggiunga che , in assenza di prove di segno contrario, è doveroso ritenere la concreta e attuale capacità lavorativa della ricorrente e che (in ossequio alle recenti pronunce di legittimità Cass. Civ.,
3354/2025 e 234/25) grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, l'onere di dimostrare di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, come previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo. Invero nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo.
Ciò posto si rigetta pertanto la domanda.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, considerata la mancanza di contestazione, nulla va disposto per le spese che restano a carico della parte che le ha anticipate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., la separazione personale dei coniugi Pt_1
e
[...] Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 180, P. II, Serie. A, sez A anno
1992
• spese irripetibili. Si provvede in ordine all'istanza di liquidazione delle spese della ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello stato con separato provvedimento emesso in data odierna
4 ex art 83 co 3 Bis DPR 115/12
• rigetta per il resto
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 21.2.25
Il Presidente estensore dr.ssa V Rosetti
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