Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 25/03/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Antonella Palamara, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 220 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2020, promossa
DA
nato a [...] il [...], residente a [...]
Lorenzo n. 291D, codice fiscale , elettivamente domiciliato a C.F._1
Palermo in Via Giosuè Carducci n. 6, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Cannizzo, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine dell'originale dell'atto di citazione;
- attore -
CONTRO
nato a [...] il [...], residente a [...]
Circonvallazione n. 47, codice fiscale;
e C.F._2
nato a [...] l'[...], residente a [...]
Luigi Pirandello 13, codice fiscale;
C.F._3
entrambi elettivamente domiciliati a Caltanissetta in Via Luisa Moncada n. 18 presso lo studio dell'Avv. Danilo F.M. Tipo, che li rappresenta e difende per procura speciale da intendersi in calce al rispettivo atto di costituzione e risposta;
- convenuti - conclusioni delle parti: per l'attore come da note di trattazione scritta depositate il 20 novembre 2024, del seguente tenore:
“- Ritenere e dichiarare la grave responsabilità degli odierni convenuti per tutti i danni, biologici e non, subiti dall'odierno attore in conseguenza dell'aggressione subita dall'attore in data 21.07.2012 e perpetrata dai convenuti;
- Condannare i convenuti e a risarcire tutti i danni subiti CP_1 Parte_2 dall'odierno attore e pagare, in favore dello stesso, la somma di € 23.780,27 , come accertati
e quantificati dal c.t.u e come da calcoli che si allegano alle presenti note (all. 1) , oltre
1
- Condannare i convenuti e in solido tra loro al CP_1 Parte_2 pagamento di € 500,00 quali spese mediche sostenute dall'attore;
- Condannare i convenuti al pagamento, in solido, delle spese integrali della c.t.u nonchè al rimborso, in favore dell'attore, delle spese dallo stesso pagate al c.t.u
- Condannare i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore dell'importo di €
8.000,00, a titolo di danno morale subito dallo stesso per le lesioni, le menomazioni e le sofferenze subite a causa della condotta illecita dei convenuti, accertata anche in sede penale giusta sentenza n. 221/2016 del Tribunale di Caltanissetta – Sez. Penale nel procedimento n.
377/2013 R.G. (allegato 7 dell'atto di citazione);
- Condannare i convenuti al pagamento in solido degli ulteriori danni, di cui si chiede la liquidazione ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per avere i convenuti resistito in giudizio con malafede e colpa grave;
- Condannare i convenuti al pagamento in solido delle spese e competenze dell'odierno giudizio che il Giudice vorrà liquidare e distrarre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore antistatario”; per i convenuti come da note di trattazione scritta depositate il 20 novembre 2024, del seguente tenore:
“- In via principale
Rigettare tutte le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto e, comunque non provate;
con vittoria di spese e compensi professionali.
- In subordine
Ridurre la somma da risarcire secondo quanto risulterà provato all'esito dell'istruttoria, detratto comunque il pregiudizio causalmente riconducibile alla condotta dell'attore; con vittoria di spese e compensi professionali, ovvero con integrale compensazione ex art.92
c.p.c.”.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione del 7 gennaio 2020 conveniva in giudizio Parte_1
davanti a questo tribunale e , chiedendone la condanna al CP_1 Parte_2
risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, patito in conseguenza di fatti illeciti avvenuti in data 21 luglio 2012.
1.1. A sostegno delle domande l'attore esponeva:
--- che nella precisata data aveva partecipato, unitamente alla sua fidanzata, , in Persona_1
seguito divenuta sua moglie, alla festa di un diciottesimo compleanno tenutasi presso un
2 magazzino privato di via Pirandello in Resuttano;
--- che durante la serata si era allontanato dal luogo della festa ed al suo ritorno si era accorto che la sua fidanzata era stata avvicinata e veniva infastidita e molestata da due soggetti poi individuati in e;
CP_1 CP_1 Parte_2
--- che ne era scaturito un acceso diverbio al culmine del quale i convenuti - unitamente ad altri ragazzi intervenuti nel frattempo – lo avevano colpito violentemente con pugni e calci;
--- che a causa delle violente percosse era caduto a terra e, ciononostante, continuava a subire i colpi degli aggressori, in particolare, al volto e al capo;
--- che grazie all'intervento di , era riuscito a liberarsi dagli aggressori ed era Persona_2
stato subito trasportato, ancora sanguinante, prima alla Guardia Medica più vicina, poi - data la gravità delle lesioni - al Pronto Soccorso dell'azienda ospedaliera “Ospedali riuniti Villa
Sofia-Cervello” di Palermo, ove venivano diagnosticate “frattura pavimento dell'orbita destra, frattura parete laterale dell'orbita destra, frattura ossa nasali”;
--- che il 22 luglio 2012 era stato sottoposto ad un complesso intervento chirurgico di riduzione e sintesi/contenzione delle fratture, e successivamente ad un ulteriore intervento per l'applicazione di una protesi permanente nello zigomo destro;
--- che il 30 luglio 2012 aveva sporto denuncia nei confronti di tutti coloro che avevano partecipato all'aggressione ai suoi danni;
--- che nel corso delle indagini che ne erano scaturite la P.G. aveva escusso a sommarie informazioni , e , indicati Persona_1 Persona_3 Persona_4 Persona_2 nell'atto di denuncia-querela;
--- che il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Caltanissetta aveva, con decreto del 25 gennaio 2015, disposto la citazione a giudizio di , Controparte_2
e “per il delitto di cui all'art. 110-582, co. 1 c.p., per CP_1 Parte_2 avere, in concorso tra loro, cagionato a – colpendolo con numerosi calci Parte_1
e pugni alla testa e al volto - lesioni personali, consistite nella frattura delle ossa proprie del naso e in fratture a carico del pavimento e della parete laterale dell'orbita destra, da cui derivava una malattia nel corpo giudicata guaribile in trenta giorni”;
--- che nel corso del relativo processo (portante n. 613/2013 R.G.N.R.), in cui si era costituito parte civile, il Giudice aveva disposto la separazione delle posizioni degli imputati CP_1
e da quella dell'imputato avendo essi
[...] Parte_2 Controparte_2
scelto riti alternativi differenti;
--- che con sentenza n. 221/2016, depositata il 17 marzo 2016 il giudice del Tribunale di
Caltanissetta, aveva applicato “nei confronti di e per il CP_1 Parte_2
3 reato agli stessi ascritto, concesse le circostanze attenuanti generiche, la pena finale di mesi otto di reclusione, pena già ridotta per il rito” ed aveva condannato gli imputati, ciascuno per la sua parte, al pagamento in favore della costituita parte civile delle spese processuali;
--- che aveva continuato a soffrire di costanti dolori che si accentuavano con il cambiamento delle condizioni climatiche, in conseguenza dell'impianto della protesi permanente allo zigomo destro.
1.2. In punto di diritto la difesa dell' deduceva: Pt_1
--- la responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art. 2043 c.c., agli stessi ascrivibile poiché con condotta illecita e dolosa, hanno inferto all'attore una lesione del diritto alla salute e all'integrità fisica, bene giuridico oggetto di tutela nel nostro ordinamento quale diritto fondamentale racchiuso nell'art. 32 Cost., nonché danni e sofferenze indicibili, senza motivo giustificato o giustificabile, --- il definitivo accertamento della gravità della condotta degli stessi convenuti, già riscontrata dal Tribunale Penale di Caltanissetta con la sentenza n.
221/16, divenuta definitiva;
--- la compatibilità delle lesioni fratturative subìte con l'azione contundente, rappresentata da pugni e calci sferrati al viso e al capo, come accertato dal dott. , perito del Persona_5
P.M., con relazione di consulenza medico-legale.
In seno al conclusum dell'atto introduttivo del giudizio l'attore chiedeva la condanna di e di , in solido tra loro, al pagamento in suo favore della CP_1 Parte_2
somma di complessivi euro 26.000,00 a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, o di quell'altra minore o maggiore somma che il decidente avrebbe deciso.
2. Con due distinte comparse si costituivano in giudizio i convenuti, i quali contestavano la domanda risarcitoria di parte attrice.
2.1. In particolare , pregiudizialmente, evidenziava che la notifica nei Parte_2
suoi confronti dell'atto di citazione, come risultante dalla relata, non era andata a buon fine in quanto l'ufficiale giudiziario in data 30 gennaio 2020 si era recato presso un indirizzo diverso da quello di sua residenza, con la conseguenza, a suo dire, che la nullità e/o la inesistenza della notifica determina i medesimi effetti su tutti atti conseguenziali, in quanto ab origine nei suoi confronti non si era instaurato correttamente il contraddittorio.
2.2. Sempre pregiudizialmente entrambi i convenuti eccepivano l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita di cui all'art. 3 del D.L. n. 132 del 2014, in quanto concernente una richiesta di risarcimento del danno di valore inferiore ad € 50.000,00.
2.3. In ordine alla efficacia della sentenza penale di patteggiamento nel processo civile, i
4 convenuti, sulla scorta di richiami giurisprudenziali, riprendevano l'orientamento secondo cui la sentenza penale di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p. - nel successivo giudizio civile di risarcimento - non ha efficacia di vincolo, non ha efficacia di giudicato, e non inverte l'onere della prova.
2.4. Inoltre i convenuti, sempre con gli atti di costituzione, eccepivano la estrema genericità ed incompletezza dell'atto di citazione, in quanto, secondo i loro assunti, non veniva offerta alcuna prova circa la sussistenza degli elementi essenziali necessari affinché il danneggiato fosse legittimato ad esperire l'azione ex art. 2043 c.c.; riformulavano pure la dinamica degli eventi per cui è causa, assumendo che l'esame degli atti dell'indagine delegata condotta dalla Legione Carabinieri - Stazione di Palermo e di Resuttano - consente una ricostruzione dei fatti occorsi difforme rispetto a quella prospettata da parte attrice e tale da consentire di affermare che la condotta dell assume un ruolo rilevante, sotto il Pt_1 profilo della causalità oggettiva e della colpa, nella produzione dell'evento lesivo, poiché la condotta dell'attore costituisce una volontaria esposizione al rischio e soprattutto un antecedente causale delle lesioni idoneo a vincere la presunzione di responsabilità esclusiva del convenuto (art. 2054, comma 1°, c.c.) e, in ogni caso, un «fatto colposo» rilevante ex art. 1227, comma 1°, c.c., sul piano della causalità giuridica, ai fini di un'eventuale riduzione del danno risarcibile.
3. Con nota depositata telematicamente il 20 ottobre 2020, l'avv. Danilo F.M. Tipo, difensore dei convenuti, rappresentava di essere stato temporaneamente sospeso dall'esercizio della professione forense e, celebrata l'udienza di prima comparizione in data
22 ottobre 2020, questo G.U., con ordinanza riservata del 14 dicembre 2020, dichiarava l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 301 c.p.c..
3.1. Il processo veniva ritualmente riassunto ad iniziativa dell'attore.
3.2. Questo G.U., con ordinanza riservata del 21 giugno 2021, ritenuta tempestiva e fondata l'eccezione di improcedibilità sollevata dai convenuti, assegnava alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita e con ordinanza riservata del 25 febbraio 2022, rilevato: a) che dai documenti in atti risultava che il procedimento di negoziazione assistita era stato avviato nel termine all'uopo fissato, b) che i procuratori delle parti avevano dichiarato che non era stata sottoscritta la convenzione che regolasse le modalità di svolgimento della relativa procedura, c) che era decorso il termine previsto dall'art. 2, 2° comma, lettera a), del D.L. n. 132/2014 per la definizione della procedura, concedeva i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c..
Quindi la causa veniva istruita con prove testimoniali, all'esito delle quali veniva disposta ed
5 espletata CTU medico legale per la qualificazione e quantificazione del danno alla persona dell'attore; espletata l'istruzione, e precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c., di cui si avvalevano entrambe le parti.
4. Preliminarmente deve essere esaminata la eccezione sollevata dal convenuto
[...]
in ordine alla asserita nullità e/o inesistenza di tutti gli atti processuali dipendente Parte_2 dalla invalidità della notifica dell'atto di citazione nei suoi confronti.
L'eccezione è infondata.
Infatti, ai sensi dell'art. 291 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alla modifica apportata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), il giudice istruttore fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione a causa di un vizio che importi la nullità della notificazione soltanto nel caso in cui il convenuto non si sia costituito (anche tardivamente;
ved. art. 293 c.p.c.).
Nel caso di specie il convenuto si è costituito il 1° ottobre 2020, prima che fosse Pt_2 tenuta l'udienza di prima comparizione, e pertanto il contraddittorio si è pienamente instaurato anche nei suoi confronti.
5. Passando al merito, va premesso che l'azione proposta dall'attore si inquadra nell'ambito delle azioni risarcitorie da responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043
c.c. .
Ed invero, è pacificamente accettato in giurisprudenza che - a differenza di quanto avviene nell'ambito della responsabilità contrattuale, nella quale per il danneggiato è sufficiente fornire la prova del proprio diritto e dell'esigibilità della prestazione, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere di dimostrare di non aver potuto adempiere l'obbligazione per una causa a lui non imputabile - nella responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. è colui che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno a dover dimostrare non solo i fatti costitutivi della sua pretesa, ma, altresì, la riconducibilità degli stessi al comportamento del convenuto, ossia il nesso causale.
Ciò implica che, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito civile ai sensi dell'art. 2043 c.c., incombe in capo alla parte danneggiata l'onere della prova degli elementi costitutivi necessari per far sorgere la responsabilità extracontrattuale, ossia: il fatto illecito, il danno ingiusto, il nesso di causalità giuridica e materiale tra il fatto ed il danno (ovvero l'esistenza di un rapporto di causa - effetto tale che l'evento dannoso possa dirsi provocato dal fatto compiuto), la colpevolezza dell'agente e l'imputabilità del fatto lesivo alla condotta colposa o dolosa dello stesso (cfr. Cass. Civ. n. 2037/2000; Cass. Civ. n. 7026/2001; Cass.
12431/2001; Cass. civ. n. 17152/2002; Cass. civ. n. 390/2008; Cass. civ. n. 11946/2013).
6 5.1. Fatta questa necessaria premessa, la prima questione da esaminare attiene alla valenza probatoria nell'ambito del giudizio civile della sentenza pronunciata ai sensi dell'art.444
c.p.p. in ordine alla veridicità dei fatti riportati nel capo di imputazione e contestati dal
Pubblico Ministero agli imputati e , odierni convenuti, CP_1 Parte_2
non essendo stata espletata in sede penale alcuna istruttoria dibattimentale.
Come correttamente osservato dai convenuti, la sentenza di comminazione della pena su richiesta delle parti non è assimilabile ad una sentenza di condanna pronunciata all'esito di un'istruttoria dibattimentale, mancando qualsiasi accertamento sui fatti contestati all'imputato nel capo di imputazione.
Ed invero, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, la sentenza con la quale il giudice applica all'imputato la pena da lui richiesta e concordata con il Pubblico Ministero, pur essendo equiparata a una pronuncia di condanna, non è tuttavia ontologicamente qualificabile come tale, traendo essa origine essenzialmente da un accordo delle parti, caratterizzato, per quanto attiene all'imputato, dalla rinuncia di costui a contestare la propria responsabilità.
Ne consegue che non può farsi discendere dalla sentenza di cui all'art. 444 c.p.p. la prova della ammissione di responsabilità da parte dell'imputato e ritenere che tale prova sia sufficiente nel procedimento civile (ved. Cass. Civ. n. 20170/2018; Cass. Civ., sez. un., n.
21591/13, Cass. Civ., sez. 3, n. 8421/2011, Cass. Civ., sez. un. n. 17289/2006).
Tuttavia la Suprema Corte più recentemente ha anche affermato che “La sentenza penale di applicazione della pena, ex art. 444 c.p.p., costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione, con la conseguenza che, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, esonera la controparte dall'onere della prova, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza” (Cass. Civ., sez. 3, sent.
11/10/2023, n. 28428)
Ed ancora, con la ordinanza del 7 marzo 2022, n. 7363 così si è espressa: “ …. ex se, la sentenza di applicazione pena, ex art 444 cod. proc. pen., non consente di ritenere provato il fatto illecito proprio per l'espressa previsione presente nell'art. 445 comma 1 bis cod. proc. pen. Tale disposizione non consente l'applicazione del disposto ex artt. 651 e 654 cod. proc. pen. in relazione alla sentenza di "patteggiamento" ma questa è comunque un elemento probatorio da considerare, unitamente alle altre risultanze di causa - Cass. sez. 3 n°
20170/18)”.
7 Alla luce dei richiamati principi di diritto, deve ritenersi che la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., da un lato non possa essere equiparata alla sentenza di condanna pronunciata all'esito di un'istruttoria dibattimentale, dall'altro non sia priva di valenza probatoria.
5.1.1. Nel caso di specie è stata pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta nei confronti di e la sentenza, ex art. 444 c.p.p., n. 221/2016 depositata il CP_1 Parte_2
17 marzo 2016, nel processo iscritto al n. 613/13 R.G.N.R. e al n. 377/13 R.G., per i reati di cui all'art. 110-82, comma, 1, c.p. (ved. doc. 7 della produzione dell'attore).
E quand'anche si voglia aderire all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui la sentenza di patteggiamento costituisce un fatto che può essere oggetto di valutazione da parte del giudice civile quale elemento probatorio da considerare unitamente ad altri che lo corroborino, deve affermarsi che nel caso in esame tali ulteriori elementi probatori sono costituiti dai referti medici allegati che documentano le lesioni subite dall'attore (ved. doc. 1 della produzione dell'attore), dai verbali di sommarie informazioni in atti (ved. doc. 4 della produzione dell'attore) e dalle prove testimoniali acquisite.
5.1.2. Passando all'esame di queste ultime, deve rilevarsi che la dinamica dei fatti rassegnata dall' è stata confermata dai testi , , Pt_1 Testimone_1 Persona_1 [...]
e . Per_3 Persona_4
La teste ha dichiarato di non avere assistito alla lite, ma ha confermato che Testimone_1
il 20 luglio 2012, in occasione del suo diciottesimo compleanno, aveva organizzato una festa in un locale di Via Pirandello a Resuttano, alla quale avevano partecipato le parti in causa ed il . Persona_2
Gli altri testi sopra precisati hanno confermato che l' era stato aggredito Pt_1 violentemente con calci e pugni dai convenuti ed inoltre i testi e Persona_3 Per_4
hanno precisato che successivamente avevano potuto accertare l'identità del
[...] CP_1
attraverso le fotografie della festa pubblicate sui social dalla Tes_1
In ordine a tali deposizioni la difesa dei convenuti ha dedotto la inattendibilità dei testi in conseguenza del vincolo di coniugio (al momento della testimonianza) tra l'attore e
[...]
e del vincolo di affinità con , a sua volta moglie (sempre al momento Per_1 Persona_3 della testimonianza) di . Persona_4
In tema la Cassazione più volte ha ritenuto che l'attendibilità del teste legato da un vincolo di parentela, così anche per il coniuge, non può essere esclusa aprioristicamente in quanto l'esclusione del valore probatorio di tale testimonianza non può essere basata su criteri di pura probabilità e di ipotetico sospetto di non sincerità, giacché altrimenti si finirebbe per
8 inficiare ingiustificatamente il diritto alla prova, nucleo essenziale del diritto di agire e di difendersi (ved. Cass. Civ., sez. 3, sent. 20/01/2006, n. 1109; Cass. Civ., sez. 3, sent.
24/05/2006, n. 12365; Cass. Civ., sez. 2, sent. 06/12/2007, n. 25549; Cass. Civ., sez. 3, sent.
21/02/2011, n. 4202).
Più recentemente, con la ordinanza n. 6001 del 28 febbraio 2023, nel solco della precedente giurisprudenza di legittimità, così si è espressa: “In materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974,
l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità”.
Nel caso di specie non v'è alcun dato probatorio che porti a ritenere mendaci le dichiarazioni rese dai surriferiti testimoni sul fatto che l' sia stato aggredito dai convenuti e che in Pt_1 conseguenza dell'aggressioni abbia subìto le lesioni refertate.
Del tutto irrilevante è poi la circostanza che il abbia dichiarato a sommarie Per_4
informazioni che fosse in dormiveglia nel momento in cui veniva avvicinata Persona_1 ed importunata ed invece nel corso dell'esame testimoniale abbia dichiarato di aver visto che la stessa veniva avvicinata da un ragazzo, poi individuato in CP_1
Ai fini del decidere non assume rilevanza determinante l'antefatto, ma quel che ne è seguito, sul quale tutti i testimoni concordano.
Inoltre non coglie nel segno il rilievo delle parti convenute sulla incapacità a testimoniare del coniuge qualora si discuta di somme che, in caso di esito positivo della causa, determinerebbero “un discreto aumento della disponibilità economica familiare”, né si rivela pertinente nel caso qui in esame il richiamo a Cassazione n. 26205/2011.
Tale decisione attiene ad una fattispecie in cui il ricorrente lamentava che la Corte di merito avesse rigettato la richiesta di escussione della moglie dell'istante poiché tra i coniugi vigeva il regime della comunione legale dei beni. La Suprema Corte, nel rigettare il motivo di gravame, ha ricordato come “l'art. 246 c.p.c. non prevede tanto l'incapacità a testimoniare del coniuge in comunione di beni, ma esprime un principio di carattere generale secondo cui non possono essere assunte come testimoni persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”.
Ebbene, nel caso qui in esame, come già motivato con la ordinanza del 22 luglio 2022,
l'eventuale regime di comunione legale (neppure allegato dai convenuti) tra l'attore ed il
9 coniuge sarebbe ininfluente atteso che, ai sensi dell'art. 179, lett. e), c.c., i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno sono beni personali e quindi le somme che dovessero essere riconosciute all'attore all'esito del giudizio non andrebbero ad incrementare il patrimonio comune.
Quanto alla deposizione del teste va rilevato che lo stesso, nel Testimone_2
rispondere al capitolo “Vero o no che gli odierni convenuti non hanno cagionato alcuna lesione al sig. ”, si è limitato ad affermare di non aver “visto cagionare lesioni al Pt_1 signor da parte dei signori e;
il che non esclude che l'aggressione Pt_1 CP_1 Pt_2 in danno dell'attore ad opera dei convenuti vi sia stata, ma implica soltanto che il teste non vi abbia assistito, tanto più che, per sua stessa dichiarazione, “nel corso della festa vi fu un grande afflusso di persone” ovvero “un assembramento di gente con urla” ed “un litigio si verificò ma quando io uscii dal locale non vidi nulla di particolare”.
5.1.3. In definitiva, ritiene questo giudice che sulla scorta dell'istruttoria svoltasi nel presente giudizio e della sentenza penale n. 221/2016 emessa dal Tribunale di Caltanissetta è emersa la sussistenza del fatto integrante il reato di lesioni costituente il fondamento della pretesa risarcitoria dell'attore, nonché la concorrente responsabilità degli odierni convenuti.
5.1.4. Le dichiarazioni testimoniali relative alla riconducibilità eziologica delle lesioni personali riportate dall' in conseguenza della condotta dei convenuti risultano poi Pt_1
corroborate dalla consulenza tecnica medico-legale della dott.ssa , le Persona_6
cui conclusioni questo Giudice ritiene di condividere, attese la compiutezza dei rilievi e la conducenza delle argomentazioni svolte dal CTU, sì come immuni da vizi logici o tecnici, oltre che sorrette da adeguata motivazione anche in ordine ai rilievi critici del consulente tecnico di parte convenuta.
Il CTU ha affermato che dall'evento lesivo occorso all'attore in data 21 luglio 2012 sia derivato a quest'ultimo il seguente danno: “Esiti di intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi con placche e viti ancora in situ in esito a frattura scomposta della parete anteriore e laterale del seno mascellare dx con emosinus, frattura del pavimento dell'orbita dx, frattura composta della parete laterale dell'orbita dx, frattura delle ossa nasali”.
Anche in ordine al nesso di causalità materiale tra la suddetta diagnosi e l'evento verificatosi nella precisata data, si ritiene di condividere le valutazioni del CTU, il quale ha affermato che
“La dinamica dell'infortunio per come riferito risulta pienamente compatibile con le fratture al volto subite e risponde a tutti i criteri medico-legali di nesso di causalità:
1. Criterio cronologico. Consiste nel giudicare se l'intervallo di tempo trascorso tra l'azione lesiva e la comparsa delle prime manifestazioni di una determinata malattia sia compatibile
10 o meno con l'esistenza di una relazione causale.
2. Criterio topografico. Riguarda la corrispondenza tra la regione anatomica interessata dall'azione lesiva e la sede d'insorgenza della malattia, vi può essere un rapporto diretto, indiretto e da contraccolpo. La dinamica dell'incidente per come riferito risulta pienamente compatibile con le lesioni riportate.
3. Criterio di idoneità qualitativa e quantitativa. Valuta l'idoneità di un'azione lesiva a produrre una malattia. Si ricerca una proporzionalità fra causa ed effetto ed una compatibilità tra la natura dell'azione lesiva e la specie del danno verificatosi, tra la dose o la forza applicata e l'entità degli effetti riscontrati. L'idoneità può essere assoluta (la causa è sufficiente) o relativa (sono necessarie concause)”.
Ciò posto, la consulenza d'ufficio quantifica il pregiudizio patito a seguito dei fatti in questione da in una inabilità temporanea assoluta per giorni dieci, Parte_1 un'inabilità temporanea al 75% per giorni trenta, un'inabilità temporanea al 50% per giorni venti, un'inabilità temporanea al 25% per giorni venti ed un danno biologico permanente complessivo residuo in misura pari all' 8%.
5.2. Prima di passare alla quantificazione del danno è necessario esaminare la eccezione di concorso di colpa del danneggiato sollevata dalla difesa dei convenuti.
Per costante giurisprudenza di legittimità tale eccezione, pur essendo rilevabile d'ufficio, essendo l'art. 1227, 1° comma, c.c. norma che disciplina il nesso di causalità (pacificamente rilevabile d'ufficio) tra la condotta dell'offensore e il danno, stabilendo che l'efficienza causale di quella condotta cessa, là dove comincia l'efficienza causale della condotta della vittima (ved. Cass. Civ., sez. 3, sent. 03/12/2002, n. 17152), non è tuttavia incondizionata.
Al pari di qualunque eccezione va infatti coordinata con gli oneri dell'allegazione e della prova da parte del soggetto che intende avvalersene.
Nel caso di specie la predetta eccezione deve essere rigettata in quanto rimasta, all'esito del giudizio, del tutto sfornita di prova.
5.3. Passando ad esaminare il “quantum debeatur”, va rilevato come i parametri valutativi utilizzabili per la quantificazione delle somme dovute siano da individuare nelle “tabelle” risarcitorie elaborate dal Tribunale di Milano, la cui la preminenza "paranormativa" è stata ancora recentemente ribadita dalla Corte di Cassazione con la ordinanza n. 38077 del 02 dicembre 2021.
Come è noto, ormai da tempo la giurisprudenza della Suprema Corte (ved., tra le molte, Cass. civ., Sez. III, 07/06/2011, n. 12408, Cass. civ. Sez. III, 30/06/2011 n. 14402; Cass. civ., Sez.
III, 13/11/2014, n. 24205; Cass. civ., Sez. III, 27/11/2015, n. 24210), nell'esercizio della
11 funzione nomofilattica sua propria, ha indicato le tabelle del Tribunale di Milano quale criterio per assicurare un sistema uniforme, a livello nazionale, di risarcimento del danno, assumendo “con operazione di natura sostanzialmente ricognitiva, la tabella milanese a parametro in linea generale attestante la conformità della valutazione equitativa del danno in parola alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.”.
I giudici di legittimità hanno ritenuto di preferire come parametro di riferimento per la liquidazione equitativa del danno biologico le tabelle milanesi sostanzialmente per due ragioni: la “vocazione nazionale” evidenziata dal già richiamato precedente costituito dalla sentenza n. 12408/2011, e, soprattutto, la circostanza che “le Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico – fisica del Tribunale di
Milano sono state rielaborate all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008. In particolare, esse hanno determinato il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente, procedendo ad un aumento dell'originario punto tabellare in modo da includervi la componente già qualificata in termini di “danno morale”, che si usava liquidare separatamente (nei sistemi tabellari antecedenti la pronuncia n. 26972
/08)” (così Cass. civ. Sez. III, sent. 06/03/2014, n. 5243).
Giova precisare che l'affermazione delle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la nota sentenza n. 26972/2008, secondo cui siffatta componente rientra nell'area del danno biologico, del quale, ogni sofferenza fisica o psichica per sua natura intrinseca costituisce componente, non deve essere intesa nel senso che di essa non si debba tenere conto a fini risarcitori.
Si intende piuttosto sottolineare che, esclusa la praticabilità della liquidazione separata di danno biologico e danno morale, si deve pervenire ad una liquidazione unitaria che tenga conto anche di questa peculiare componente a connotazione soggettiva, in attuazione dei principi di effettività e di integralità del ristoro, che si traducono nella doverosità per il giudice di liquidare il danno tenendo conto di tutti e soli i pregiudizi arrecati al valore uomo, allegati e provati nel caso concreto (cd. personalizzazione del danno) e ciò indipendentemente dalla locuzione di volta in volta utilizzata per ciascuno di essi ed al contempo senza inammissibili duplicazioni risarcitorie, che si verificano allorché lo stesso aspetto (o voce) venga computato due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni.
Pertanto, “onde valutare nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche, patite dal soggetto leso e pervenire al ristoro del danno nella sua interezza, il giudice, se ed in quanto vengano addotte circostanze che richiedano la variazione della liquidazione
12 tabellare in aumento o in diminuzione, di queste dovrà tenere conto al fine di escludere od ammettere la personalizzazione, esplicitando in motivazione se e come abbia considerato tutte tali circostanze (cfr. Cass. n. 9231/13)” (Cass. civ. Sez. III, sent. n. 5243/2014).
Ritiene questo giudice che nel caso di specie non vi sono i presupposti per una maggiorazione dell'importo del risarcimento a titolo di “danno morale”.
Quest'ultimo, quale tipologia del più ampio genus del danno non patrimoniale, è un danno conseguenza e, in quanto tale, occorre che il danneggiato alleghi tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni.
Ciò non è avvenuto nel caso di specie, atteso che l'attore si è limitato a domandare il ristoro del danno morale in aggiunta al pregiudizio biologico, ma ha omesso di argomentare sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza.
5.3.1. Dall'applicazione delle tabelle milanesi del 2024, e considerato che l'attore alla data di causazione del danno aveva ventidue anni, scaturiscono i seguenti importi all'attualità: euro 16.211,00 (sedicimiladuecentoundici/00) per danno biologico permanente;
euro 1.150,00 (millecentocinquanta/00) per inabilità temporanea assoluta per giorni dieci
(euro 115,00 pro die); euro 2.587,50 (duemilacinquecentoottantasette/50) per inabilità temporanea al 75% per giorni trenta;
euro 1.150,00 (millecentocinquanta/00) per inabilità temporanea al 50% per giorni venti;
euro 575,00 (cinquecentosettantacinque) per inabilità temporanea al 25% per giorni venti.
Ne discende un danno totale, da risarcire all'attore, di euro 21.673,50, atteso che non può essere accolta la domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale scaturente da asserite spese mediche in quanto, come evidenziato dal CTU, non sono presenti in atti fatture pertinenti al caso in esame.
Trattandosi di valori all'attualità, le somme devono essere devalutate alla data del fatto, con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino alla data di pubblicazione della sentenza, momento in cui il debito risarcitorio di valore si converte in ordinario debito di valuta (cfr.
Cass. sent. n. 8507/2011), con aggiunta, pertanto, da tal ultima data dei soli interessi di legge sino al saldo effettivo.
6. Quanto alla domanda proposta dall'attore di condanna dei convenuti, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., va rilevato preliminarmente che l'istante nel chiedere il ristoro di “ulteriori danni”
“per avere i convenuti resistito in giudizio con malafede e colpa grave”, fa implicito
13 riferimento alla fattispecie regolata dal 1° comma della norma.
Ritiene questo giudice che non sussistono nel caso di specie i presupposti normativi.
Infatti, secondo la tesi dominante la responsabilità prevista dalla norma in esame costituisce un'ipotesi peculiare della più ampia categoria della responsabilità aquiliana o extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c. e che riguarda gli illeciti connessi alla qualità di parte del processo (cfr. Cass. Civ., sez. 3, ord. 30/12/2023, n. 36593).
Ne consegue che occorre la prova, gravante a carico della parte che formula la domanda risarcitoria, in ordine sia all'an e sia al quantum del pregiudizio.
La domanda di condanna ex art. 96, 1° comma, c.p.c., pertanto, non può trovare accoglimento ogni qualvolta sia carente l'elemento soggettivo dell'illecito, e dunque la mala fede o la colpa grave della parte soccombente nell'agire o nel resistere in giudizio, o l'elemento oggettivo, ovvero la entità del danno sofferto.
Nel caso di specie una tale prova non è stata offerta dall'attore.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo a norma del
D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022.
Le spese della C.T.U. medico-legale vanno poste definitivamente a carico dei convenuti, rimasti soccombenti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, nel procedimento n. 220/2020 R.G., così provvede:
a) accerta e dichiara la concorrente responsabilità dei convenuti per le lesioni subite dall'attore in data 21 luglio 2012;
b) in accoglimento della domanda risarcitoria spiegata dall'attore condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 21.673,50, oltre interessi sulla somma devalutata alla data dell'evento dannoso (21 luglio 2012) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre ulteriori interessi al tasso legale dal giorno della pubblicazione di questa sentenza fino al soddisfo;
c) condanna i medesimi convenuti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore dell'attore delle spese processuali, che liquida in complessivi € 5.365,92, di cui: € 288,92 per esborsi, ed €
5.077,00 per compensi, oltre spese generali, C.P.A, ed IVA come per legge;
d) pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido fra loro, le spese di CTU medico- legale come liquidate in favore della dott.ssa . Persona_6
Così deciso il 25 marzo 2025. Il giudice onorario avv. Antonella Palamara
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