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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 11/06/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa n. 4010/2023 R. G.
FRA
Parte_1
CONTRO
Parte_2
E CON
, Controparte_1
Oggi 11.6.2025, alle ore 17,00, innanzi alla Dott.ssa. , a seguito Controparte_2 dell'odierno rinvio, sono comparsi, da remoto:
Per la parte opponente, nessuno;
Per parte opposta, nessuno;
Per parte terza chiamata , l'Avv. Maria Grazia Demaestri CP_1
Il Giudice dà lettura delle motivazioni e della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., allegata al presente verbale.
Del che è verbale ad ore 17,15
Il Giudice On.
Dott.ssa Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice On. Dott.ssa , ha pronunciato la Controparte_2 seguente
SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4010/2023 R.G. promossa da:
, C.F. , subentrata, a Parte_1 P.IVA_1 titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di
[...]
società del Gruppo , in persona Responsabile Atti Controparte_3 CP_3
Introduttivi del Giudizio Sicilia, autorizzato giusta procura Notaio Controparte_4 [...]
- rep. n. 180134, racc. n. 12348 - del 22.6.2023, elettivamente domiciliata in Roma Per_1
- Via Attilio Regolo, 12/D - presso lo studio dell'Avv. Zosima Vecchio, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione per introduzione della fase di merito del giudizio;
OPPONENTE
CONTRO
C. F. , rappresentato e difeso per Parte_2 C.F._1 procura in atti del proc. n. 3246/2022 R.G., avanti il Tribunale di Catania, dall'Avv.
Cecilia Estrangeros, presso il cui studio in Pavia - Via C. Bonetta, 7 - elettivamente domicilia;
OPPOSTO
E CON
, C. F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato P.IVA_2 in Pavia - V.le Cesare Battisti, 23/25 - presso la sede provinciale , rappresentato e CP_1 difeso dagli Avv.ti Maria Grazia Demaestri, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, e Grazia Guerra, in virtù di procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore 9.4.2025;
Parte_3
CONCLUSIONI
PER PARTE OPPONENTE “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile adito, contrariis reiectis, in totale accoglimento del presente atto di citazione, previa revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione: in via preliminare, in ragione della regolarità e della tempestività sia della riassunzione operata dall' avanti al Tribunale Civile di Pavia ritenuto competente Controparte_5 ratione loci, sia della notificazione dell'atto di riassunzione e del pedissequo decreto del
Giudice, assumere ogni migliore determinazione che il caso richieda, anche disponendo la rinnovazione degli atti del procedimento (e dunque della notificazione del pignoramento) onde consentire la corretta instaurazione del contraddittorio e la conseguente prosecuzione della procedura esecutiva intrapresa;
in via principale, accertare e dichiarare la legittimità e la regolarità della procedura esecutiva di cui all'atto di pignoramento dei crediti verso terzi (ex artt. 48-bis D.P.R.
602/1973 e 543 c.p.c.) cod. proc. 29384202200000870001 ID fasc. 293/2022/868 e la sua attuale ed ulteriore procedibilità, per tutti i motivi esposti ed illustrati dalla difesa dell' , creditore procedente, nella presente fase di merito del Controparte_6 giudizio e per quelli già evidenziati nella intercorsa fase cautelare, con rigetto delle doglianze svolte nel ricorso originariamente proposto da parte del Sig. Parte_2 avverso l'atto di pignoramento suindicato ed avente cod. proc. 29384202200000870001 ID fasc. 293/2022/868. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali del giudizio, oltre
CPA, IVA e rimborso delle spese generali nella misura stabilita dalla legge, il tutto da distrarre in favore dello scrivente difensore, antistatario ex art. 93 c.p.c. Per la denegata ipotesi di rigetto delle domande oggi spiegate da parte dell'Esattoria, non disporne alcuna condanna per la rifusione delle spese della lite”.
PER PARTE OPPOSTA
Voglia l'Ill.mo tribunale di Pavia, respingere ogni avversaria istanza.
In relazione al pagamento della somma pignorata effettuato da a a seguito della CP_1 CP_7 notifica dell'Ordinanza di assegnazione, dichiarare, in conformità al c.9 del l'art.545 cpc,
l'inefficacia del pignoramento eseguito sulle somme dovute dal terzo a titolo di Naspi oltre il limite della quota del quinto della parte eccedente €1000, previsti dallo stesso, come tacitamente riconosciuto da che in data 27.3.24 ha bonificato a l'intera CP_1 Parte_2 somma di €8.722,84 ; con condanna dell'attrice al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria sulla somma illegittimamente pignorata sino al giorno 27.3.24 pari ad €366,94.
Dichiarare nulla la riassunzione della causa n. 3246/22 RGE Tribunale di Catania;
e comunque annullare/revocare l'ordinanza di assegnazione pronunciata in data 29.5.2023 nel giudizio 399/2023 RGE Tribunale di Pavia.
Dichiarare inefficace il pignoramento perché la creditrice non ha depositato entro i termini di cui all'art. 543 Cpc le copie conformi degli atti prodromici completi delle relate di notifica, in particolare di quelle delle cartelle e delle intimazioni di pagamento. Dichiarare nulla la procedura n. 399/2023 del Tribunale di Pavia in quanto fondata su titoli
(cartelle esattoriali) perenti per decorso del termine decennale dalla loro notifica e, per l'effetto, dichiarare parimenti estinti per prescrizione i crediti per cui Parte_1
procede.
[...]
In ogni caso: condannare al risarcimento del danno ex art. 96 cpc, cc 1 Parte_1
e 2.
Con vittoria di competenze e spese di causa relativi ai tre procedimenti, il n. 3246/22 R GE del Tribunale di Catania, il n. 933/23 RGE del Tribunale di Pavia e del presente.
PER IL TERZO PIGNORATO
“Voglia il Tribunale di Pavia contrariis reiectis:
-mandare assolto da ogni avversa domanda da chiunque formulata contro l'ente con CP_1 rigetto di ogni avversa istanza e/o pretesa.
Con vittoria di spese e competenze.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione per l'introduzione della fase di merito del giudizio,
[...]
premetteva che: Controparte_8
- aveva proposto Ricorso in opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso Parte_2
l'ordinanza di assegnazione resa dal G.E. di Pavia, nella procedura esecutiva rubricata al n. 399/2023 R.G.E. - atto di pignoramento presso terzi, cod. proc. 29384202200000870001
e ID fascicolo 293/2022/868 - con la quale era stata assegnato al creditore procedente la somma pignorata al debitore presso il terzo e sino alla concorrenza dell'importo di € CP_1
36.888,88, oltre ad € 87,27 per esborsi;
- in precedenza, aveva promosso nei confronti del Controparte_8 debitore la procedura esecutiva, mediante la notifica di un atto di pignoramento Parte_2 dei crediti presso terzi, ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 ed art. 543 c.p.c., avanti al Tribunale di Catania, n. 3246/22 R.G.E., ove il contribuente si era regolarmente costituito, svolgendo, tra l'altro, l'eccezione di incompetenza territoriale;
- il Tribunale di Catania aveva accolto detta eccezione in favore del Tribunale di Pavia, sicchè l' aveva provveduto alla riassunzione con apposita istanza, Controparte_9 incardinando la procedura al n. 399/2023 R.G.E.;
- indi, il G.E. di Pavia aveva fissato l'udienza del 29.5.2023, mandando al ricorrente per la notifica dell'istanza e del decreto alla controparte entro il termine del 9.5.2023;
- l' aveva provveduto in tal senso, notificando la riassunzione alla Controparte_6 parte personalmente e non, ex art. 170 c.p.c., al difensore costituito;
- il debitore, eccepito che il contraddittorio non era stato correttamente instaurato e, conseguentemente, l'ordinanza di assegnazione era stata emessa irritualmente, oltre al fatto che l'Agente della riscossione, in sede di riassunzione, aveva depositato dei documenti che non erano presenti nel fascicolo del p.p.t. incardinato presso il Tribunale di Catania, quali, tra l'altro, i referti di notificazione di due intimazioni di pagamento, così con violazione dell'art. 543, IV co, c.p.c., proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c.;
- nella proposta opposizione si era costituito l , contestando le Controparte_6 eccezioni avversarie, evidenziando la regolarità del contraddittorio, versando in atti i referti di notifica delle cartelle e delle intimazioni di pagamento notificate ai sensi dell'art. 50, II co., D.P.R. n. 602/73, e precisando che, ai sensi dell'art. 126 delle disp. att. c.p.c., non era onere di richiedere il fascicolo della causa a quo alla Cancelleria;
CP_7
- all'udienza del 25.7.2023, il G.E., aveva sospeso la procedura, assegnando termine per l'introduzione della causa di merito.
Ciò premesso, l' , con l'atto introduttivo del presente giudizio di Controparte_6 merito, evidenziava le ragioni per cui doveva essere dichiarata la legittimità della procedura esecutiva intrapresa nei confronti di ed, invero, sosteneva che: Parte_2
- anche a condividere la doglianza della controparte, la quale aveva sostenuto che la riassunzione del procedimento esecutivo innanzi al Tribunale di Pavia, era stata effettuata irregolarmente, con notifica dell'atto di riassunzione e del decreto del Giudice al debitore personalmente e al terzo ma non al difensore che lo aveva rappresentato innanzi al
Tribunale Civile di Catania, ciò non avrebbe potuto comportare l'estinzione della procedura, la cancellazione del p.p.t. ed/o la caducazione dei titoli, atteso che la riassunzione, presso il Giudice di Pavia ritenuto territorialmente competente, era avvenuta in modo regolare e tempestivo e la notifica della riassunzione e del pedissequo decreto di fissazione udienza era avvenuta nei termini, circostanze pacifiche tra le parti;
- l'omessa notifica al solo difensore che aveva proposto l'opposizione avanti al Tribunale di Catania e sollevato l'eccezione di incompetenza territoriale, avrebbe dovuto, al più, comportare l'irregolarità del contraddittorio, ma non l'illegittimità della procedura esecutiva e del pignoramento, sanabile mediante l'ordine di rinnovo all'Agente della riscossione, al fine di garantire il corretto svolgimento della procedura esecutiva di cui all'atto di pignoramento dei crediti verso terzi.
Con riferimento all'asserita illegittimità del fascicolo del pignoramento ed all'attività processuale posta in essere, l' , rilevato che il debitore, nel corso Controparte_6 della fase cautelare, aveva lamentato - non in relazione all'ordinanza di assegnazione impugnata, bensì all'atto di pignoramento dei crediti presso terzi - che il fascicolo sarebbe stato formato senza il deposito di documenti essenziali, non presenti nel fascicolo iscritto a ruolo innanzi al Tribunale di Catania e prodotti solo innanzi al Tribunale di Pavia, avanti al quale la procedura era stata riassunta, osservava che: - i pignoramenti della specifica tipologia cui appartiene la misura di esecuzione in esame, anche quando predisposti con la forma dell'art. 543 c.p.c., restavano comunque riconducibili alla casistica dei pignoramenti esattoriali, normati primariamente dal D.P.R.
n. 602/73, cui non può ritenersi applicabile l'intero blocco normativo delle procedure esecutive disciplinanti il pignoramento ordinario-civilistico;
- il titolo esecutivo, costituito dall'estratto di ruolo delle cartelle, era stato ritualmente prodotto e, comunque, la verifica della produzione in atti dei titoli era stato oggetto di esame preliminare compiuto dal G.E., il quale ne aveva chiaramente verificato la sussistenza prima di adottare l'ordinanza di assegnazione contestata;
- non era condivisibile la doglianza avversaria in forza della quale la procedura esecutiva sarebbe nulla e il p.p.t avrebbe perso ogni efficacia, in quanto non sarebbero stati prodotti avanti al G.E. di Catania i referti notificatori delle intimazioni di pagamento che precedono l'esecuzione ai sensi dell'art. 50, II co., D.P.R. n. 602/73, atteso che dette intimazioni non costituiscono titolo esecutivo né precetto, bensì atti tipici della riscossione esattoriale, da notificarsi al debitore se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento;
- parimenti, infondata era la considerazione che l' avrebbe, nel Controparte_6 giudizio riassunto, prodotto nuova documentazione, in violazione del contraddittorio e del diritto di difesa del contribuente, dovendosi ribadire che i titoli esecutivi erano costituiti dagli estratti di ruolo, regolarmente versati in atti, il cui valore probatorio e la cui capacità rappresentativa controparte non aveva contestato;
- altresì, infondata era la doglianza avversaria secondo cui non avrebbe provveduto CP_7 né ad allegare il fascicolo della causa originariamente incardinata presso il Tribunale di
Catania, né a richiedere il medesimo fascicolo alla Cancelleria, atteso che in forza dell'art. 126 disp. att. c.p.c., detto incombente competeva alla Cancelleria.
Ribadita la corretta notifica delle quattro cartelle esattoriali poste a fondamento del promosso pignoramento, precisato che né l'an né il quantum della complessiva pretesa creditoria era stato contestato dal contribuente, l'Agente della riscossione concludeva affinchè, previa revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione, in via preliminare - ritenuta la regolarità e tempestività della riassunzione avanti al Tribunale di
Pavia e della notifica dell'atto di riassunzione e del pedissequo decreto - fosse assunta ogni migliore determinazione, compresa la rinnovazione degli atti del procedimento e della notificazione del pignoramento, al fine di consentire la corretta instaurazione del contraddittorio e la conseguente prosecuzione della procedura esecutiva intrapresa;
in via principale, affinchè fosse accertata e dichiarata la legittimità e la regolarità della procedura esecutiva di cui all'atto di pignoramento dei crediti presso terzi, ex artt. 48 bis D.P.R. 602/1973 e 543 c.p.c., cod. proc. 29384202200000870001 ID fasc. 293/2022/868, con rigetto delle doglianze svolte da parte di Parte_2
Si costituiva dando atto che l'Agente della Riscossione aveva Parte_2 introdotto la fase di merito a seguito dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta dal debitore, con cui era stato chiesto l'annullamento del provvedimento di assegnazione emesso in violazione del contraddittorio.
Precisava il debitore che:
- la procedura esecutiva n. 399/23 R.G.E. promossa avanti il Tribunale di Pavia derivava dalla riassunzione del procedimento di pignoramento presso terzi n. 3246/22 R.G.E. già azionato il Tribunale di Catania, che, a seguito delle eccezioni del contribuente, aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale;
- il debitore, inoltre, aveva chiesto l'estinzione della procedura, poiché non era stata depositata tempestivamente dall'Agente della Riscossione la documentazione prevista dall'art. 543 c.p.c. ed, in particolare, il titolo esecutivo/atto di precetto erano stati depositati privi della notifica, ferma la contestazione di alcuni crediti ritenuti prescritti;
- nel procedimento riassunto, l' non aveva notificato ricorso e Controparte_6 decreto di fissazione udienza, ex articolo 170 c.p.c., al procuratore costituito ed il credito pignorato era stato assegnato in sostanziale assenza di contraddittorio;
- per l'effetto, il debitore aveva proposto opposizione ex art. 617 c.p.c., eccependo l'irregolarità della procedura, ribadendo l'inefficacia del pignoramento per inosservanza dell'art. 543 c.p.c., con conseguente estinzione dei crediti.
Ciò premesso, l'opposto eccepiva che:
- la procedura era stata riassunta senza la notifica, ex art. 170 c.p.c., del ricorso e del decreto di fissazione udienza al difensore costituito avanti al Tribunale di Catania, sicchè, quand'anche detta omissione fosse stata ritenuta sanabile, la rinnovazione degli atti doveva essere limitata alla notificazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza al procuratore costituito;
- qualora fosse stato correttamente chiamato nel procedimento riassunto, il debitore avrebbe fatto rilevare, nuovamente, quanto già eccepito avanti al Giudice siciliano, ovvero che all'atto dell'iscrizione al ruolo dell'esecuzione n. 3246/22 R.G.E. - Tribunale di Catania non erano stati depositati dalla creditrice il titolo esecutivo ed il precetto muniti della relativa notifica, oltre al fatto che i crediti si erano estinti;
- la tesi avversaria in forza della quale il mancato deposito ex art. 543 c.p.c. del titolo e del precetto eccepito dal debitore era irrilevante, per inapplicabilità dell'art. 543 c.p.c. all'esecuzione esattoriale, non trovava conferma nell'art. 49 del DPR 602/73, il quale richiama appunto la disciplina ordinaria, con l'unica eccezione che l'attività dell'ufficiale giudiziario viene espletate dagli ufficiali della riscossione, sicchè, all'atto dell'iscrizione a ruolo del proc n. 3246/22 del Tribunale di Catania, dovevano essere depositate le cartelle notificate, rappresentanti titolo e precetto in uno, mentre nel fascicolo telematico erano stati depositati solo l'estratto di ruolo e le due intimazioni di pagamento, entrambe prive della prova della notifica;
- detta omissione non era sanabile con la produzione, in sede di riassunzione, delle intimazioni munite di notifica ed andava dichiarata l'inefficacia del pignoramento ex art. 543 c.p.c., norma che impone il deposito, entro trenta giorni dalla notifica del pignoramento, anche delle copie conformi del titolo esecutivo e del precetto, ovviamente, con la prova della notifica delle cartelle, al fine di consentire ogni opportuna deduzione difensiva;
- inoltre, già avanti al Tribunale di Catania, il debitore aveva eccepito che erano stati azionati crediti estinti per decorrenza dei termini di prescrizione della riscossione, già spirati all'atto della notifica delle due intimazioni di pagamento, essendo trascorsi oltre dieci anni dalla notifica delle cartelle, questione che, secondo quanto sancito anche dalla giurisprudenza di legittimità, Cass. SS UU n. 30666/2022, era devoluta alla cognizione del giudice ordinario.
Contestata anche la richiesta di condanna alle spese processuali, l'opposto concludeva affinchè fosse dichiarata nulla la riassunzione della causa n. 3246/22 R.G.E. - Tribunale di
Catania e, comunque, annullata/revocata l'ordinanza di assegnazione pronunciata in data
29.5.2023 nel giudizio n. 399/2023 R.G.E. avanti il Tribunale di Pavia, anche dichiarando l'inefficacia del pignoramento, perché la creditrice non aveva depositato entro i termini di cui all'art. 543 c.p.c. le copie conformi degli atti prodromici, completi delle relate di notifica, in particolare di quelle delle cartelle e delle intimazioni di pagamento ed, altresì, nulla la procedura n. 399/2023 del Tribunale di Pavia, in quanto fondata su titoli perenti per decorso del termine decennale dalla loro notifica, con conseguente estinzione per prescrizione dei crediti azionati, oltre alla refusione delle spese e competenze di causa relative ai tre procedimenti: n. 3246/22 R.G.E. - Tribunale di Catania, n. 933/23 R.G.E. -
Tribunale di Pavia, oltre al presente.
Si costituiva , dando Controparte_1 atto di essere stata convenuto in giudizio, quale terzo pignorato nella procedura di espropriazione mobiliare presso terzi da cui prendeva le mosse il presente giudizio, precisando che:
- e non avevano svolto alcuna domanda Parte_1 Parte_2 nei confronti di , che nulla aveva saputo del procedimento di opposizione ex art. 617 CP_1
c.p.c. avverso l'ordinanza resa dal G. E. del Tribunale di Pavia a conclusione della procedura di espropriazione n. 399/23 R.G.E.; - aveva presentato alla sede di Voghera, istanza di liquidazione in Parte_2 un'unica soluzione dell'importo complessivo della NASPI residua a lui spettante, a titolo di incentivo all'autoimprenditorialità ex D. Lgs 22/15 e norme applicabili;
- l'Ente aveva proceduto all'accertamento di cui all'art. 48 bis del DPR 29/09/1973 n. 602, posto che le somme dovute all'assicurato per il citato titolo ammontavano ad un netto superiore a € 5.000,00, constatando che il richiedente era soggetto inadempiente;
- le somme dovute al richiedente, a titolo di anticipazione NASPI, erano state subito dopo oggetto di pignoramento notificato da ad;
CP_7 CP_1
- - Agenzia di Voghera aveva reso la dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c., CP_1 precisando che era creditore dell'importo netto di € 8.722,84 e che la Parte_2 somma era stata interamente accantonata, in attesa dei provvedimenti sub judice;
- il 12.6.2023 aveva notificato l'ordinanza di assegnazione resa nella procedura CP_7 esecutiva n. 399/23 - Tribunale di Pavia, ed aveva provveduto al pagamento ad
[...]
per la provincia di Catania, della Controparte_10 somma netta di € 8.722,84.
Per l'effetto, concludeva chiedendo di essere mandata assolta da ogni avversa CP_1 domanda da chiunque formulata contro l'ente, con rigetto di ogni avversa istanza e/o pretesa.
Nel corso del giudizio le parti ribadivano le reciproche tesi ed all'esito veniva fissata l'odierna udienza di discussione orale, nel corso della quale le parti hanno confermato le conclusioni trascritte in epigrafe e si sono riportate alle note conclusive autorizzate.
Così fissato il thema decidendum, osserva questo giudice che, preliminarmente, deve essere risolta la questione inerente alla circostanza che, a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale pronunciata dal Tribunale di Catania, nella procedura n. 3246/22
R.G.E., sollecitata dal difensore di il processo è stato riassunto avanti Parte_2 il Tribunale di Pavia da parte dell' . Controparte_9
Tuttavia, come è stato pacificamente ammesso anche da Parte_1
Riscossione, l'atto di riassunzione ed il pedissequo decreto di fissazione udienza sono stati notificati alla parte personalmente, anziché al difensore già costituito.
Come è noto, diversamente, l'atto di riassunzione deve essere notificato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 170 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c., presso il procuratore della parte già costituita, salvo che la legge disponga diversamente.
La notificazione eseguita alla parte personalmente e non al suo procuratore costituito, inficia la regolarità dell'instaurarsi del contraddittorio ed impedisce la valida costituzione del rapporto processuale nella fase di riassunzione, determinando, conseguentemente, la nullità di tutto il giudizio ivi svoltosi e della sentenza che lo definisce, a meno che la parte destinataria della notificazione non si sia, ciò nonostante, costituita sanando in tal modo la nullità originaria in ragione del raggiungimento dello scopo cui l'atto era destinato ai sensi dell'art. 156 c.p.c..
Sul punto, pertanto deve convenirsi con la tesi di e con la Parte_2 giurisprudenza da questi citata, in forza della quale: 'La notificazione dell'atto di riassunzione del giudizio alla parte personalmente anziché al suo difensore costituito, come prescritto dall'art. 170, primo comma, cod. proc. civ. e dall'art. 125, terzo comma, disp. att. cod. proc. civ., impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale, salvo che il destinatario della notifica si costituisca, verificandosi in tale ultima ipotesi la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo cui l'atto era diretto, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., anche quando la costituzione avvenga al solo scopo di far valere tale vizio.' (Cass, sez. II, 29.1.2015, n.1676), di recente confermata anche da sez. II, 14.11.2023, n. 17004, che così ha statuito: 'La valida notifica CP_11 dell'atto di riassunzione deve essere necessariamente effettuata dal ricorrente presso il procuratore domiciliatario indicato nell'atto della costituzione in giudizio ex art. 14, comma 5, c.p.a. e art. 141, c.p.c., laddove la norma processuale civile prevede in via generale, in caso di elezione di domicilio, la necessaria notificazione presso il domiciliatario già eletto, trattandosi di mera prosecuzione dell'originario giudizio ad altro plesso giurisdizionale e non di giudizio instaurato ex novo. In difetto di valida riassunzione, deve escludersi che la domanda possa ritenersi "riproposta" e che il giudizio instaurato possa considerarsi riassunzione del primo.'.
La questione dianzi esaminata e risolta è essere assorbente di ogni altra eccezione, deduzione e domanda delle parti e ne esime dal vaglio.
Alla luce delle motivazioni che precedono, ritenuta che alcuna delle contestazioni di ha trovato riscontro, ne va dichiarata la soccombenza Parte_1 con conseguente condanna alla refusione delle spese processuali, liquidate in conformità al
D.M. 55/14, per le fasi effettivamente esperite ed in relazione al valore ed alla complessità del giudizio, in favore di ed . Parte_2 CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- accoglimento delle domande di dichiara nulla la riassunzione della Parte_2 causa n. 3246/22 R.G.E. - Tribunale di Catania e, conseguentemente, l'ordinanza di assegnazione pronunciata in data 29.5.2023, nel giudizio n. 399/2023 R.G.E. - Tribunale di Pavia;
- condanna, altresì, a rimborsare alla parte opposta Parte_1 le spese di lite, che si liquidano, in € 3.000,00 per compensi, oltre Parte_2 rimborso forfettario, CPA e IVA, questa se dovuta, nonché in favore di
[...]
, l'importo a titolo di compensi per € Controparte_1
1.500,00, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA, questa se dovuta.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione a verbale dell'odierna udienza.
Pavia, 11.6.2025
Il Giudice On.
Dott.ssa Controparte_2
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa n. 4010/2023 R. G.
FRA
Parte_1
CONTRO
Parte_2
E CON
, Controparte_1
Oggi 11.6.2025, alle ore 17,00, innanzi alla Dott.ssa. , a seguito Controparte_2 dell'odierno rinvio, sono comparsi, da remoto:
Per la parte opponente, nessuno;
Per parte opposta, nessuno;
Per parte terza chiamata , l'Avv. Maria Grazia Demaestri CP_1
Il Giudice dà lettura delle motivazioni e della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., allegata al presente verbale.
Del che è verbale ad ore 17,15
Il Giudice On.
Dott.ssa Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice On. Dott.ssa , ha pronunciato la Controparte_2 seguente
SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4010/2023 R.G. promossa da:
, C.F. , subentrata, a Parte_1 P.IVA_1 titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di
[...]
società del Gruppo , in persona Responsabile Atti Controparte_3 CP_3
Introduttivi del Giudizio Sicilia, autorizzato giusta procura Notaio Controparte_4 [...]
- rep. n. 180134, racc. n. 12348 - del 22.6.2023, elettivamente domiciliata in Roma Per_1
- Via Attilio Regolo, 12/D - presso lo studio dell'Avv. Zosima Vecchio, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione per introduzione della fase di merito del giudizio;
OPPONENTE
CONTRO
C. F. , rappresentato e difeso per Parte_2 C.F._1 procura in atti del proc. n. 3246/2022 R.G., avanti il Tribunale di Catania, dall'Avv.
Cecilia Estrangeros, presso il cui studio in Pavia - Via C. Bonetta, 7 - elettivamente domicilia;
OPPOSTO
E CON
, C. F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato P.IVA_2 in Pavia - V.le Cesare Battisti, 23/25 - presso la sede provinciale , rappresentato e CP_1 difeso dagli Avv.ti Maria Grazia Demaestri, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, e Grazia Guerra, in virtù di procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore 9.4.2025;
Parte_3
CONCLUSIONI
PER PARTE OPPONENTE “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile adito, contrariis reiectis, in totale accoglimento del presente atto di citazione, previa revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione: in via preliminare, in ragione della regolarità e della tempestività sia della riassunzione operata dall' avanti al Tribunale Civile di Pavia ritenuto competente Controparte_5 ratione loci, sia della notificazione dell'atto di riassunzione e del pedissequo decreto del
Giudice, assumere ogni migliore determinazione che il caso richieda, anche disponendo la rinnovazione degli atti del procedimento (e dunque della notificazione del pignoramento) onde consentire la corretta instaurazione del contraddittorio e la conseguente prosecuzione della procedura esecutiva intrapresa;
in via principale, accertare e dichiarare la legittimità e la regolarità della procedura esecutiva di cui all'atto di pignoramento dei crediti verso terzi (ex artt. 48-bis D.P.R.
602/1973 e 543 c.p.c.) cod. proc. 29384202200000870001 ID fasc. 293/2022/868 e la sua attuale ed ulteriore procedibilità, per tutti i motivi esposti ed illustrati dalla difesa dell' , creditore procedente, nella presente fase di merito del Controparte_6 giudizio e per quelli già evidenziati nella intercorsa fase cautelare, con rigetto delle doglianze svolte nel ricorso originariamente proposto da parte del Sig. Parte_2 avverso l'atto di pignoramento suindicato ed avente cod. proc. 29384202200000870001 ID fasc. 293/2022/868. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali del giudizio, oltre
CPA, IVA e rimborso delle spese generali nella misura stabilita dalla legge, il tutto da distrarre in favore dello scrivente difensore, antistatario ex art. 93 c.p.c. Per la denegata ipotesi di rigetto delle domande oggi spiegate da parte dell'Esattoria, non disporne alcuna condanna per la rifusione delle spese della lite”.
PER PARTE OPPOSTA
Voglia l'Ill.mo tribunale di Pavia, respingere ogni avversaria istanza.
In relazione al pagamento della somma pignorata effettuato da a a seguito della CP_1 CP_7 notifica dell'Ordinanza di assegnazione, dichiarare, in conformità al c.9 del l'art.545 cpc,
l'inefficacia del pignoramento eseguito sulle somme dovute dal terzo a titolo di Naspi oltre il limite della quota del quinto della parte eccedente €1000, previsti dallo stesso, come tacitamente riconosciuto da che in data 27.3.24 ha bonificato a l'intera CP_1 Parte_2 somma di €8.722,84 ; con condanna dell'attrice al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria sulla somma illegittimamente pignorata sino al giorno 27.3.24 pari ad €366,94.
Dichiarare nulla la riassunzione della causa n. 3246/22 RGE Tribunale di Catania;
e comunque annullare/revocare l'ordinanza di assegnazione pronunciata in data 29.5.2023 nel giudizio 399/2023 RGE Tribunale di Pavia.
Dichiarare inefficace il pignoramento perché la creditrice non ha depositato entro i termini di cui all'art. 543 Cpc le copie conformi degli atti prodromici completi delle relate di notifica, in particolare di quelle delle cartelle e delle intimazioni di pagamento. Dichiarare nulla la procedura n. 399/2023 del Tribunale di Pavia in quanto fondata su titoli
(cartelle esattoriali) perenti per decorso del termine decennale dalla loro notifica e, per l'effetto, dichiarare parimenti estinti per prescrizione i crediti per cui Parte_1
procede.
[...]
In ogni caso: condannare al risarcimento del danno ex art. 96 cpc, cc 1 Parte_1
e 2.
Con vittoria di competenze e spese di causa relativi ai tre procedimenti, il n. 3246/22 R GE del Tribunale di Catania, il n. 933/23 RGE del Tribunale di Pavia e del presente.
PER IL TERZO PIGNORATO
“Voglia il Tribunale di Pavia contrariis reiectis:
-mandare assolto da ogni avversa domanda da chiunque formulata contro l'ente con CP_1 rigetto di ogni avversa istanza e/o pretesa.
Con vittoria di spese e competenze.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione per l'introduzione della fase di merito del giudizio,
[...]
premetteva che: Controparte_8
- aveva proposto Ricorso in opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso Parte_2
l'ordinanza di assegnazione resa dal G.E. di Pavia, nella procedura esecutiva rubricata al n. 399/2023 R.G.E. - atto di pignoramento presso terzi, cod. proc. 29384202200000870001
e ID fascicolo 293/2022/868 - con la quale era stata assegnato al creditore procedente la somma pignorata al debitore presso il terzo e sino alla concorrenza dell'importo di € CP_1
36.888,88, oltre ad € 87,27 per esborsi;
- in precedenza, aveva promosso nei confronti del Controparte_8 debitore la procedura esecutiva, mediante la notifica di un atto di pignoramento Parte_2 dei crediti presso terzi, ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 ed art. 543 c.p.c., avanti al Tribunale di Catania, n. 3246/22 R.G.E., ove il contribuente si era regolarmente costituito, svolgendo, tra l'altro, l'eccezione di incompetenza territoriale;
- il Tribunale di Catania aveva accolto detta eccezione in favore del Tribunale di Pavia, sicchè l' aveva provveduto alla riassunzione con apposita istanza, Controparte_9 incardinando la procedura al n. 399/2023 R.G.E.;
- indi, il G.E. di Pavia aveva fissato l'udienza del 29.5.2023, mandando al ricorrente per la notifica dell'istanza e del decreto alla controparte entro il termine del 9.5.2023;
- l' aveva provveduto in tal senso, notificando la riassunzione alla Controparte_6 parte personalmente e non, ex art. 170 c.p.c., al difensore costituito;
- il debitore, eccepito che il contraddittorio non era stato correttamente instaurato e, conseguentemente, l'ordinanza di assegnazione era stata emessa irritualmente, oltre al fatto che l'Agente della riscossione, in sede di riassunzione, aveva depositato dei documenti che non erano presenti nel fascicolo del p.p.t. incardinato presso il Tribunale di Catania, quali, tra l'altro, i referti di notificazione di due intimazioni di pagamento, così con violazione dell'art. 543, IV co, c.p.c., proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c.;
- nella proposta opposizione si era costituito l , contestando le Controparte_6 eccezioni avversarie, evidenziando la regolarità del contraddittorio, versando in atti i referti di notifica delle cartelle e delle intimazioni di pagamento notificate ai sensi dell'art. 50, II co., D.P.R. n. 602/73, e precisando che, ai sensi dell'art. 126 delle disp. att. c.p.c., non era onere di richiedere il fascicolo della causa a quo alla Cancelleria;
CP_7
- all'udienza del 25.7.2023, il G.E., aveva sospeso la procedura, assegnando termine per l'introduzione della causa di merito.
Ciò premesso, l' , con l'atto introduttivo del presente giudizio di Controparte_6 merito, evidenziava le ragioni per cui doveva essere dichiarata la legittimità della procedura esecutiva intrapresa nei confronti di ed, invero, sosteneva che: Parte_2
- anche a condividere la doglianza della controparte, la quale aveva sostenuto che la riassunzione del procedimento esecutivo innanzi al Tribunale di Pavia, era stata effettuata irregolarmente, con notifica dell'atto di riassunzione e del decreto del Giudice al debitore personalmente e al terzo ma non al difensore che lo aveva rappresentato innanzi al
Tribunale Civile di Catania, ciò non avrebbe potuto comportare l'estinzione della procedura, la cancellazione del p.p.t. ed/o la caducazione dei titoli, atteso che la riassunzione, presso il Giudice di Pavia ritenuto territorialmente competente, era avvenuta in modo regolare e tempestivo e la notifica della riassunzione e del pedissequo decreto di fissazione udienza era avvenuta nei termini, circostanze pacifiche tra le parti;
- l'omessa notifica al solo difensore che aveva proposto l'opposizione avanti al Tribunale di Catania e sollevato l'eccezione di incompetenza territoriale, avrebbe dovuto, al più, comportare l'irregolarità del contraddittorio, ma non l'illegittimità della procedura esecutiva e del pignoramento, sanabile mediante l'ordine di rinnovo all'Agente della riscossione, al fine di garantire il corretto svolgimento della procedura esecutiva di cui all'atto di pignoramento dei crediti verso terzi.
Con riferimento all'asserita illegittimità del fascicolo del pignoramento ed all'attività processuale posta in essere, l' , rilevato che il debitore, nel corso Controparte_6 della fase cautelare, aveva lamentato - non in relazione all'ordinanza di assegnazione impugnata, bensì all'atto di pignoramento dei crediti presso terzi - che il fascicolo sarebbe stato formato senza il deposito di documenti essenziali, non presenti nel fascicolo iscritto a ruolo innanzi al Tribunale di Catania e prodotti solo innanzi al Tribunale di Pavia, avanti al quale la procedura era stata riassunta, osservava che: - i pignoramenti della specifica tipologia cui appartiene la misura di esecuzione in esame, anche quando predisposti con la forma dell'art. 543 c.p.c., restavano comunque riconducibili alla casistica dei pignoramenti esattoriali, normati primariamente dal D.P.R.
n. 602/73, cui non può ritenersi applicabile l'intero blocco normativo delle procedure esecutive disciplinanti il pignoramento ordinario-civilistico;
- il titolo esecutivo, costituito dall'estratto di ruolo delle cartelle, era stato ritualmente prodotto e, comunque, la verifica della produzione in atti dei titoli era stato oggetto di esame preliminare compiuto dal G.E., il quale ne aveva chiaramente verificato la sussistenza prima di adottare l'ordinanza di assegnazione contestata;
- non era condivisibile la doglianza avversaria in forza della quale la procedura esecutiva sarebbe nulla e il p.p.t avrebbe perso ogni efficacia, in quanto non sarebbero stati prodotti avanti al G.E. di Catania i referti notificatori delle intimazioni di pagamento che precedono l'esecuzione ai sensi dell'art. 50, II co., D.P.R. n. 602/73, atteso che dette intimazioni non costituiscono titolo esecutivo né precetto, bensì atti tipici della riscossione esattoriale, da notificarsi al debitore se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento;
- parimenti, infondata era la considerazione che l' avrebbe, nel Controparte_6 giudizio riassunto, prodotto nuova documentazione, in violazione del contraddittorio e del diritto di difesa del contribuente, dovendosi ribadire che i titoli esecutivi erano costituiti dagli estratti di ruolo, regolarmente versati in atti, il cui valore probatorio e la cui capacità rappresentativa controparte non aveva contestato;
- altresì, infondata era la doglianza avversaria secondo cui non avrebbe provveduto CP_7 né ad allegare il fascicolo della causa originariamente incardinata presso il Tribunale di
Catania, né a richiedere il medesimo fascicolo alla Cancelleria, atteso che in forza dell'art. 126 disp. att. c.p.c., detto incombente competeva alla Cancelleria.
Ribadita la corretta notifica delle quattro cartelle esattoriali poste a fondamento del promosso pignoramento, precisato che né l'an né il quantum della complessiva pretesa creditoria era stato contestato dal contribuente, l'Agente della riscossione concludeva affinchè, previa revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione, in via preliminare - ritenuta la regolarità e tempestività della riassunzione avanti al Tribunale di
Pavia e della notifica dell'atto di riassunzione e del pedissequo decreto - fosse assunta ogni migliore determinazione, compresa la rinnovazione degli atti del procedimento e della notificazione del pignoramento, al fine di consentire la corretta instaurazione del contraddittorio e la conseguente prosecuzione della procedura esecutiva intrapresa;
in via principale, affinchè fosse accertata e dichiarata la legittimità e la regolarità della procedura esecutiva di cui all'atto di pignoramento dei crediti presso terzi, ex artt. 48 bis D.P.R. 602/1973 e 543 c.p.c., cod. proc. 29384202200000870001 ID fasc. 293/2022/868, con rigetto delle doglianze svolte da parte di Parte_2
Si costituiva dando atto che l'Agente della Riscossione aveva Parte_2 introdotto la fase di merito a seguito dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta dal debitore, con cui era stato chiesto l'annullamento del provvedimento di assegnazione emesso in violazione del contraddittorio.
Precisava il debitore che:
- la procedura esecutiva n. 399/23 R.G.E. promossa avanti il Tribunale di Pavia derivava dalla riassunzione del procedimento di pignoramento presso terzi n. 3246/22 R.G.E. già azionato il Tribunale di Catania, che, a seguito delle eccezioni del contribuente, aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale;
- il debitore, inoltre, aveva chiesto l'estinzione della procedura, poiché non era stata depositata tempestivamente dall'Agente della Riscossione la documentazione prevista dall'art. 543 c.p.c. ed, in particolare, il titolo esecutivo/atto di precetto erano stati depositati privi della notifica, ferma la contestazione di alcuni crediti ritenuti prescritti;
- nel procedimento riassunto, l' non aveva notificato ricorso e Controparte_6 decreto di fissazione udienza, ex articolo 170 c.p.c., al procuratore costituito ed il credito pignorato era stato assegnato in sostanziale assenza di contraddittorio;
- per l'effetto, il debitore aveva proposto opposizione ex art. 617 c.p.c., eccependo l'irregolarità della procedura, ribadendo l'inefficacia del pignoramento per inosservanza dell'art. 543 c.p.c., con conseguente estinzione dei crediti.
Ciò premesso, l'opposto eccepiva che:
- la procedura era stata riassunta senza la notifica, ex art. 170 c.p.c., del ricorso e del decreto di fissazione udienza al difensore costituito avanti al Tribunale di Catania, sicchè, quand'anche detta omissione fosse stata ritenuta sanabile, la rinnovazione degli atti doveva essere limitata alla notificazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza al procuratore costituito;
- qualora fosse stato correttamente chiamato nel procedimento riassunto, il debitore avrebbe fatto rilevare, nuovamente, quanto già eccepito avanti al Giudice siciliano, ovvero che all'atto dell'iscrizione al ruolo dell'esecuzione n. 3246/22 R.G.E. - Tribunale di Catania non erano stati depositati dalla creditrice il titolo esecutivo ed il precetto muniti della relativa notifica, oltre al fatto che i crediti si erano estinti;
- la tesi avversaria in forza della quale il mancato deposito ex art. 543 c.p.c. del titolo e del precetto eccepito dal debitore era irrilevante, per inapplicabilità dell'art. 543 c.p.c. all'esecuzione esattoriale, non trovava conferma nell'art. 49 del DPR 602/73, il quale richiama appunto la disciplina ordinaria, con l'unica eccezione che l'attività dell'ufficiale giudiziario viene espletate dagli ufficiali della riscossione, sicchè, all'atto dell'iscrizione a ruolo del proc n. 3246/22 del Tribunale di Catania, dovevano essere depositate le cartelle notificate, rappresentanti titolo e precetto in uno, mentre nel fascicolo telematico erano stati depositati solo l'estratto di ruolo e le due intimazioni di pagamento, entrambe prive della prova della notifica;
- detta omissione non era sanabile con la produzione, in sede di riassunzione, delle intimazioni munite di notifica ed andava dichiarata l'inefficacia del pignoramento ex art. 543 c.p.c., norma che impone il deposito, entro trenta giorni dalla notifica del pignoramento, anche delle copie conformi del titolo esecutivo e del precetto, ovviamente, con la prova della notifica delle cartelle, al fine di consentire ogni opportuna deduzione difensiva;
- inoltre, già avanti al Tribunale di Catania, il debitore aveva eccepito che erano stati azionati crediti estinti per decorrenza dei termini di prescrizione della riscossione, già spirati all'atto della notifica delle due intimazioni di pagamento, essendo trascorsi oltre dieci anni dalla notifica delle cartelle, questione che, secondo quanto sancito anche dalla giurisprudenza di legittimità, Cass. SS UU n. 30666/2022, era devoluta alla cognizione del giudice ordinario.
Contestata anche la richiesta di condanna alle spese processuali, l'opposto concludeva affinchè fosse dichiarata nulla la riassunzione della causa n. 3246/22 R.G.E. - Tribunale di
Catania e, comunque, annullata/revocata l'ordinanza di assegnazione pronunciata in data
29.5.2023 nel giudizio n. 399/2023 R.G.E. avanti il Tribunale di Pavia, anche dichiarando l'inefficacia del pignoramento, perché la creditrice non aveva depositato entro i termini di cui all'art. 543 c.p.c. le copie conformi degli atti prodromici, completi delle relate di notifica, in particolare di quelle delle cartelle e delle intimazioni di pagamento ed, altresì, nulla la procedura n. 399/2023 del Tribunale di Pavia, in quanto fondata su titoli perenti per decorso del termine decennale dalla loro notifica, con conseguente estinzione per prescrizione dei crediti azionati, oltre alla refusione delle spese e competenze di causa relative ai tre procedimenti: n. 3246/22 R.G.E. - Tribunale di Catania, n. 933/23 R.G.E. -
Tribunale di Pavia, oltre al presente.
Si costituiva , dando Controparte_1 atto di essere stata convenuto in giudizio, quale terzo pignorato nella procedura di espropriazione mobiliare presso terzi da cui prendeva le mosse il presente giudizio, precisando che:
- e non avevano svolto alcuna domanda Parte_1 Parte_2 nei confronti di , che nulla aveva saputo del procedimento di opposizione ex art. 617 CP_1
c.p.c. avverso l'ordinanza resa dal G. E. del Tribunale di Pavia a conclusione della procedura di espropriazione n. 399/23 R.G.E.; - aveva presentato alla sede di Voghera, istanza di liquidazione in Parte_2 un'unica soluzione dell'importo complessivo della NASPI residua a lui spettante, a titolo di incentivo all'autoimprenditorialità ex D. Lgs 22/15 e norme applicabili;
- l'Ente aveva proceduto all'accertamento di cui all'art. 48 bis del DPR 29/09/1973 n. 602, posto che le somme dovute all'assicurato per il citato titolo ammontavano ad un netto superiore a € 5.000,00, constatando che il richiedente era soggetto inadempiente;
- le somme dovute al richiedente, a titolo di anticipazione NASPI, erano state subito dopo oggetto di pignoramento notificato da ad;
CP_7 CP_1
- - Agenzia di Voghera aveva reso la dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c., CP_1 precisando che era creditore dell'importo netto di € 8.722,84 e che la Parte_2 somma era stata interamente accantonata, in attesa dei provvedimenti sub judice;
- il 12.6.2023 aveva notificato l'ordinanza di assegnazione resa nella procedura CP_7 esecutiva n. 399/23 - Tribunale di Pavia, ed aveva provveduto al pagamento ad
[...]
per la provincia di Catania, della Controparte_10 somma netta di € 8.722,84.
Per l'effetto, concludeva chiedendo di essere mandata assolta da ogni avversa CP_1 domanda da chiunque formulata contro l'ente, con rigetto di ogni avversa istanza e/o pretesa.
Nel corso del giudizio le parti ribadivano le reciproche tesi ed all'esito veniva fissata l'odierna udienza di discussione orale, nel corso della quale le parti hanno confermato le conclusioni trascritte in epigrafe e si sono riportate alle note conclusive autorizzate.
Così fissato il thema decidendum, osserva questo giudice che, preliminarmente, deve essere risolta la questione inerente alla circostanza che, a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale pronunciata dal Tribunale di Catania, nella procedura n. 3246/22
R.G.E., sollecitata dal difensore di il processo è stato riassunto avanti Parte_2 il Tribunale di Pavia da parte dell' . Controparte_9
Tuttavia, come è stato pacificamente ammesso anche da Parte_1
Riscossione, l'atto di riassunzione ed il pedissequo decreto di fissazione udienza sono stati notificati alla parte personalmente, anziché al difensore già costituito.
Come è noto, diversamente, l'atto di riassunzione deve essere notificato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 170 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c., presso il procuratore della parte già costituita, salvo che la legge disponga diversamente.
La notificazione eseguita alla parte personalmente e non al suo procuratore costituito, inficia la regolarità dell'instaurarsi del contraddittorio ed impedisce la valida costituzione del rapporto processuale nella fase di riassunzione, determinando, conseguentemente, la nullità di tutto il giudizio ivi svoltosi e della sentenza che lo definisce, a meno che la parte destinataria della notificazione non si sia, ciò nonostante, costituita sanando in tal modo la nullità originaria in ragione del raggiungimento dello scopo cui l'atto era destinato ai sensi dell'art. 156 c.p.c..
Sul punto, pertanto deve convenirsi con la tesi di e con la Parte_2 giurisprudenza da questi citata, in forza della quale: 'La notificazione dell'atto di riassunzione del giudizio alla parte personalmente anziché al suo difensore costituito, come prescritto dall'art. 170, primo comma, cod. proc. civ. e dall'art. 125, terzo comma, disp. att. cod. proc. civ., impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale, salvo che il destinatario della notifica si costituisca, verificandosi in tale ultima ipotesi la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo cui l'atto era diretto, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., anche quando la costituzione avvenga al solo scopo di far valere tale vizio.' (Cass, sez. II, 29.1.2015, n.1676), di recente confermata anche da sez. II, 14.11.2023, n. 17004, che così ha statuito: 'La valida notifica CP_11 dell'atto di riassunzione deve essere necessariamente effettuata dal ricorrente presso il procuratore domiciliatario indicato nell'atto della costituzione in giudizio ex art. 14, comma 5, c.p.a. e art. 141, c.p.c., laddove la norma processuale civile prevede in via generale, in caso di elezione di domicilio, la necessaria notificazione presso il domiciliatario già eletto, trattandosi di mera prosecuzione dell'originario giudizio ad altro plesso giurisdizionale e non di giudizio instaurato ex novo. In difetto di valida riassunzione, deve escludersi che la domanda possa ritenersi "riproposta" e che il giudizio instaurato possa considerarsi riassunzione del primo.'.
La questione dianzi esaminata e risolta è essere assorbente di ogni altra eccezione, deduzione e domanda delle parti e ne esime dal vaglio.
Alla luce delle motivazioni che precedono, ritenuta che alcuna delle contestazioni di ha trovato riscontro, ne va dichiarata la soccombenza Parte_1 con conseguente condanna alla refusione delle spese processuali, liquidate in conformità al
D.M. 55/14, per le fasi effettivamente esperite ed in relazione al valore ed alla complessità del giudizio, in favore di ed . Parte_2 CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- accoglimento delle domande di dichiara nulla la riassunzione della Parte_2 causa n. 3246/22 R.G.E. - Tribunale di Catania e, conseguentemente, l'ordinanza di assegnazione pronunciata in data 29.5.2023, nel giudizio n. 399/2023 R.G.E. - Tribunale di Pavia;
- condanna, altresì, a rimborsare alla parte opposta Parte_1 le spese di lite, che si liquidano, in € 3.000,00 per compensi, oltre Parte_2 rimborso forfettario, CPA e IVA, questa se dovuta, nonché in favore di
[...]
, l'importo a titolo di compensi per € Controparte_1
1.500,00, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA, questa se dovuta.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione a verbale dell'odierna udienza.
Pavia, 11.6.2025
Il Giudice On.
Dott.ssa Controparte_2