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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 242/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RT VI, Presidente COSCARELLA FRANCESCO, Relatore DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1269/2024 depositato il 24/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Via G. Da Fiore 86 88100 Catanzaro CZ
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vibo Valentia - Corso Umberto I 89900 Vibo Valentia VV
Email_4elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 827/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VIBO VALENTIA sez. 1 e pubblicata il 23/10/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920190001131958000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920190001131958000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920190001131958000 IVA-ALTRO 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920190002091575000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920190002091575000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920190002091575000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920190002091575000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920190002091575000 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il Collegio al termine della camera di consiglio dà lettura del seguente dispositivo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.13980202200000261000.
La CGT di Vibo Valentia, con sentenza n.827/2023, emessa il 19/10/2023 e depositata il 23/10/2023, accoglieva parzialmente il ricorso, rigettandolo limitatamente a due cartelle di pagamento la n.13920190001131958000 e la n.13920190002091575000.
Ricorrente_1Avverso la sentenza di primo grado il Sig. proponeva appello per chiedere, in parziale riforma, l'integrale annullamento del preavviso di fermo amministrativo.
Eccepiva: l'errore in procedendo ed in giudicando per avere la Corte ritenuto validamente notificate le cartelle di pagamento n.13920190001131958000 e n.13920190002091575000 in violazione e/o falsa applicazione dell'art. 60 DPR 600/73 con riferimento al DPR n.602/1973 e art.140 c.p.c.
Eccepiva, inoltre, la nullità del decisum riguardante la liquidazione delle spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Vibo Valentia per contrastare quanto dedotto da parte appellante e chiedere il rigetto dell'appello.
Non si costituivano né la Regione Calabria né il comune di Vibo Valentia
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Con l'atto di appello, il contribuente contesta la decisione di primo grado che ha ritenuto valida la procedura di notificazione delle due cartelle di pagamento, sottese al preavviso di fermo impugnato, con la procedura prevista per i soggetti "irreperibili assoluti".
L'appellante sostiene, a ragione, che “la procedura seguita dal messo notificatore per raggiungere lo scopo diportare a conoscenza il destinatario dell'esistenza delle due cartelle di pagamento nel novembre del 2019, fu inappropriata e inidonea allo scopo che perseguiva.
Il messo notificatore avrebbe dovuto, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, lett. e), in luogo di quella ex art. 140 c. p. c. assicurarsi e provare (mediante le ricerche
Ricorrente_1effettuate) che effettivamente il non deteneva più nel Comune di Vibo Valentia né l'abitazione, né l'ufficio, né l'azienda; solo in questo caso avrebbe potuto legittimamente ritenere effettuata la notifica degli atti, senza l'invio della raccomandata informativa con avviso di ricevimento in applicazione dell'140 c.p.c.”
Tali affermazioni appaiono corrette, soprattutto alla luce delle più recenti sentenze dalla Suprema
Corte che ha più volte statuito che: “la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. solo ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto, mentre va effettuata ex art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale” (Cass. n.6788/2017 e n.32170/2025).
Alla luce di tali considerazioni risultano inesistenti le notifiche delle due cartelle impugnate che di fatto rendono nulla anche la successiva comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.13980202200000261000.
L'eccezione riguardante la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado rimane assorbita in conseguenza della presente decisione. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e in conseguenza annulla l'atto opposto con ricorso introduttivo, condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 1.231,00 oltre ad oneri ed accessori di legge se dovuti con distrazione se richiesta.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RT VI, Presidente COSCARELLA FRANCESCO, Relatore DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1269/2024 depositato il 24/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Via G. Da Fiore 86 88100 Catanzaro CZ
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vibo Valentia - Corso Umberto I 89900 Vibo Valentia VV
Email_4elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 827/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VIBO VALENTIA sez. 1 e pubblicata il 23/10/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920190001131958000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920190001131958000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920190001131958000 IVA-ALTRO 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920190002091575000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920190002091575000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920190002091575000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920190002091575000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920190002091575000 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il Collegio al termine della camera di consiglio dà lettura del seguente dispositivo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.13980202200000261000.
La CGT di Vibo Valentia, con sentenza n.827/2023, emessa il 19/10/2023 e depositata il 23/10/2023, accoglieva parzialmente il ricorso, rigettandolo limitatamente a due cartelle di pagamento la n.13920190001131958000 e la n.13920190002091575000.
Ricorrente_1Avverso la sentenza di primo grado il Sig. proponeva appello per chiedere, in parziale riforma, l'integrale annullamento del preavviso di fermo amministrativo.
Eccepiva: l'errore in procedendo ed in giudicando per avere la Corte ritenuto validamente notificate le cartelle di pagamento n.13920190001131958000 e n.13920190002091575000 in violazione e/o falsa applicazione dell'art. 60 DPR 600/73 con riferimento al DPR n.602/1973 e art.140 c.p.c.
Eccepiva, inoltre, la nullità del decisum riguardante la liquidazione delle spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Vibo Valentia per contrastare quanto dedotto da parte appellante e chiedere il rigetto dell'appello.
Non si costituivano né la Regione Calabria né il comune di Vibo Valentia
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Con l'atto di appello, il contribuente contesta la decisione di primo grado che ha ritenuto valida la procedura di notificazione delle due cartelle di pagamento, sottese al preavviso di fermo impugnato, con la procedura prevista per i soggetti "irreperibili assoluti".
L'appellante sostiene, a ragione, che “la procedura seguita dal messo notificatore per raggiungere lo scopo diportare a conoscenza il destinatario dell'esistenza delle due cartelle di pagamento nel novembre del 2019, fu inappropriata e inidonea allo scopo che perseguiva.
Il messo notificatore avrebbe dovuto, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, lett. e), in luogo di quella ex art. 140 c. p. c. assicurarsi e provare (mediante le ricerche
Ricorrente_1effettuate) che effettivamente il non deteneva più nel Comune di Vibo Valentia né l'abitazione, né l'ufficio, né l'azienda; solo in questo caso avrebbe potuto legittimamente ritenere effettuata la notifica degli atti, senza l'invio della raccomandata informativa con avviso di ricevimento in applicazione dell'140 c.p.c.”
Tali affermazioni appaiono corrette, soprattutto alla luce delle più recenti sentenze dalla Suprema
Corte che ha più volte statuito che: “la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. solo ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto, mentre va effettuata ex art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale” (Cass. n.6788/2017 e n.32170/2025).
Alla luce di tali considerazioni risultano inesistenti le notifiche delle due cartelle impugnate che di fatto rendono nulla anche la successiva comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.13980202200000261000.
L'eccezione riguardante la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado rimane assorbita in conseguenza della presente decisione. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e in conseguenza annulla l'atto opposto con ricorso introduttivo, condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 1.231,00 oltre ad oneri ed accessori di legge se dovuti con distrazione se richiesta.