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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/08/2025, n. 4834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4834 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
PROC. N. 4716/2017 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Magistrati: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera rel. Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 4716/2017 R.G., avente ad oggetto la REVOCAZIONE della sentenza emessa da questa Corte n. 3916 del 13 giugno 2017, vertente
Part
, rappresentato e difeso dall'avv. Damiano Mereta, con studio in Parte_2
Roma Via della Stazione di San Pietro n. 45 ATTORE IN REVOCAZIONE E
(già ), nella qualità di impresa designata per le Controparte_1 Controparte_2 controversie facenti capo al Fondo Garanzia IT , con sede in Mogliano CP_3
Veneto (TV) Via Marocchesa n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Valentino Fedeli con studio in Roma Via Lucrezio Caro n. 62 CONVENUTA IN REVOCAZIONE
FATTO E DIRITTO
Svolgimento del giudizio.
, all'epoca dei fatti nella qualità di impresa Controparte_4 designata per le controversie di competenza del Fondo di garanzia vittime della strada, premesso che in relazione a pregresse controversie di natura Parte_3 giudiziale, doveva restituire la somma di € 29.843,55 e che l'obbligazione, deceduta la si era trasferita in capo agli eredi della stessa e Pt_3 Pt_2 [...]
con ricorso depositato il 4 luglio 2005 chiedeva che il Tribunale Persona_1 di Roma ingiungesse loro di pagare la maggior somma di € 35.883,61, così maturata per effetto di importi accessori nel frattempo maturati.
Pagina 1 (A margine della prima pagina del ricorso veniva apposto il mandato alle liti a firma del dr. procuratore speciale della ricorrente in forza di procura notarile ER notaio dr. del 2 luglio 2004). Persona_3
Il Tribunale, con decreto 6 settembre 2005 n. 14515 RG 47308/2005, ingiungeva ai di pagare la somma di cui sopra, oltre interessi e spese di procedura . Parte_2
Il proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, deducendo che Parte_2 il 22 ottobre 2002 aveva rinunciato alla eredità materna e che pertanto non era tenuto a rispondere della ingiunzione;
deduceva altresì che la stessa sentenza del Tribunale di Roma che l'impresa designata aveva posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo gli era inopponibile;
concludeva per la revoca del decreto, vinte le spese.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 18321 del 9 settembre 2009, respingeva l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese.
(Nel giudizio di opposizione l'impresa designata si era costituita con gli stessi difensori del ricorso ed in forza della medesima delega).
Il impugnava la sentenza;
eccepiva l'invalidità della procura con la Parte_2 quale l'impresa designata si era costituita nel giudizio di opposizione;
deduceva che il Tribunale aveva errato nell'attribuirgli la qualità di erede, disattendendo la sua rinuncia;
concludeva affinchè la sentenza fosse dichiarata nulla e comunque che fosse nel merito totalmente riformata, vinte le spese. L'Impresa designata - - anche in questo caso con i medesimi Controparte_2 difensori, che si avvalevano di nuova procura, rilasciata dal procuratore speciale dr. per atto notaio 18 febbraio 2009, Controparte_5 Persona_4 si costituiva, e nell'intestazione della comparsa si specificava che l' Controparte_2 aveva assunto siffatta denominazione in relazione alla fusione per incorporazione delle ed . Controparte_6 Controparte_4
Nel merito chiedeva il rigetto dell'appello.
La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 3916 del 13 giugno 2017, respingeva l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese del grado.
In particolare, la Corte ha statuito, per quanto ivi rilevante:
1. Sulla dedotta inesistenza dei poteri di rappresentanza del procuratore speciale della società che aveva rilasciato il mandato per conto di ER
: sussiste il mandato difensivo al legale della compagnia a margine del CP_2 decreto ingiuntivo che ha introdotto il giudizio di primo grado, essendo stato documentato in corso di causa con procura notarile 2.7.2004 rep 687500 il conferimento dei poteri a che aveva sottoscritto il mandato;
ER
Pagina 2 2. Sulla dedotta rinuncia alla eredità: si conferma la statuizione del tribunale, che aveva dichiarato la inefficacia della rinuncia con ampia motivazione (pag. 3 ss. sent. trib., pagg.
7-9 della sent. di appello);
3. Sulla dedotta circostanza per cui non sarebbe stato accertato chi fossero gli altri eredi ( pag. 9 sent. appello e pag. 5 sent. trib.) : ha respinto il motivo di appello sulla base della valutazione che la circostanza che egli fosse erede ne giustificava la chiamata in causa (il tribunale aveva anche rilevato come non fosse stata eccepita la limitazione della responsabilità alla propria quota, respingendo lo stesso motivo di opposizione) ,
4. Ha respinto il motivo sulla dedotta esistenza di giudicati (pag. 10 sent. appello), ritenuto il primo non opponibile alla impresa designata che non aveva partecipato al giudizio, e ha dichiarato inammissibile ex art. 345 co. 2 cpc l'eccezione di compensazione, oltre che infondata (pag. 11 sent. appello).
Il giudizio di revocazione. ha proposto domanda di revocazione della sentenza della Corte Parte_2 Contr d'Appello, ai sensi dell'art. 395 nn. 1, 4 e 5 per i motivi dedotti nell'atto introduttivo del presente giudizio, cui si rinvia, e, in sintesi, in quanto la sentenza, nell'ipotesi prospettata dall'attore,
4) è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa;
1) è frutto del dolo di una delle parti in danno dell'altra; 5) è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, per i motivi di seguito analiticamente indicati. E ha concluso quindi:
“accertare e dichiarare la nullità della costituzione in giudizio dell' CP_2 nel giudizio di appello n. 5393/2009 r.g. per difetto di valida procura, non
[...] sanato nemmeno a seguito del reiterato ordine di deposito della Corte di Appello, nonché per carenza di legittimazione sostanziale e/o processuale, con conseguente inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione restitutoria intrapresa;
•accertare e dichiarare la validità ed efficacia della rinuncia all'eredità dichiarata dal sig. con atto a rogito del Notaio di Roma il Parte_2 Per_5
22/10/2002, con conseguente inammissibilità dell'azione restitutoria intrapresa Con dall' nei confronti del concludente e, in accoglimento Controparte_2 dell'opposizione, riformare la sentenza n. 18231/2009 del Tribunale di Roma con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 14515/2005;
•per l'effetto, accertare e dichiarare che , in quanto rinunciante, Parte_2 non poteva e non può essere chiamato a rispondere di eventuali debiti ereditari della sig.ra nei confronti dell' né in proprio né per conto Parte_3 Controparte_2 del F.G.V.S.;
•comunque, ove altrimenti confermata la qualità di erede puro e semplice del
, salvo gravame, accertare e dichiarare che la di lui Parte_2 responsabilità patrimoniale deve essere limitata alla quota di spettanza e giammai
Pagina 3 per l'intero, risultando dagli atti come lo stesso sia discendente della sig.ra
[...]
insieme alle sorelle e;
il Pt_3 Parte_4 Persona_1 tutto, previo riconoscimento della prevalenza del giudicato di cui alla sentenza n. 2938/1997 della Corte di Appello di Roma rispetto alla condanna in restituzione di cui alla sentenza n. 18231/2009 del Tribunale di Roma, confermata dalla sentenza impugnata, compensare il presunto debito restitutorio nei confronti dell' CP_2 con il credito risarcitorio trasmesso al concludente dalla defunta
[...] [...]
; Pt_3
•fatta salva ogni altra pronuncia conseguente, anche per le eventuali restituzioni;
•con il favore degli esborsi e dei compensi di difesa di entrambi i gradi di giudizio oltre che della presente revocazione, ai sensi del D.M. 55/2014”.
In via istruttoria ha deferito “ il giuramento decisorio nei confronti del legale rappresentante pro tempore dell' oggi […] Controparte_2 Controparte_1
“giuro e giurando affermo o nego essere vero che l' a fronte del Controparte_2 pagamento di Lit. 57.785.175 (€ 29.843,55) eseguito in favore di in Parte_3 esito all'esecuzione mobiliare n. 31921/1998 presso il Tribunale di Roma, è stata integralmente rimborsata dal Fondo di Garanzia per le IT della Strada e per esso dalla CONSAP s.p.a., con conseguente chiusura amministrativa e contabile del sinistro ed estinzione di ogni pretesa”.
La società appellata si è costituita deducendola inammissibilità e/o infondatezza dei motivi di revocazione. All'esito del deposito delle note scritte e della discussione orale richiesta dalla parte attrice, la causa è stata assegnata in decisione.
L'attore in revocazione ha dedotto :
1- Dolo della parte ex art. 395 n. 1 c.p.c. (Effetti della mancata prova in ordine alla legittimazione sostanziale e processuale per agire per conto del F.G.V.S. in via restitutoria a fronte del rimborso ricevuto a seguito dell'anticipazione sostenuta verso , Parte_3
2- Errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. (supposizione dell'esistenza della prova dell'identità di domicilio tra la defunta e il figlio Parte_3 Parte_2
e quindi della loro coabitazione al momento della morte, come
[...] presupposto di accettazione tacita dell'eredità e inefficacia della rinuncia). 3- Errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. (supposizione dell'inesistenza di altri eredi della sig.ra oltre al sig. , tra cui ripartire Parte_3 Parte_2
l'obbligazione restitutoria in ragione dell'eccepita limitazione di responsabilità). 4- Contrasto di giudicati ex art. 395 n. 5 c.p.c. (contrarietà della sentenza n. 3916/2017 della Corte di Appello di Roma alla sentenza n. 2938/1997 della
Pagina 4 medesima Corte, sulla scorta di quanto deciso dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 17956/2003).
5- Errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. (omesso esame dell'eccezione formulata dall'appellante in merito all'opponibilità attuale della sentenza n. 2938/1997 della Corte di Appello di Roma al F.G.V.S., in riferimento agli art.li 285/289 D.Lgs. 206/2005).
6- Errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. (omesso esame dell'eccezione formulata dall'appellante in merito all'opponibilità attuale della sentenza n. 2938/1997 della Corte di Appello di Roma al F.G.V.S., in riferimento agli art.li 285/289 D.Lgs. 206/2005).
I motivi di revocazione sono inammissibili e/o infondati per i motivi che seguono.
1. Sul dedotto “Errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. (supposizione della permanenza in capo all del potere di agire in Controparte_2 rappresentanza del F.G.V.S.)”.
Il primo motivo di revocazione attiene alla circostanza per cui la Corte di Appello ha ritenuto infondata l'eccezione svolta dal in ordine al difetto di Parte_2 legittimazione sostanziale e processuale in capo all' per fatti Controparte_2 inerenti alla gestione del F.G.V.S. , così dedotto: “Si legge nella sentenza impugnata (pag 6, ultimo capoverso) che con la procura notarile del 02/07/2004 (Notaio , rep. 687500) – acquisita agli atti ex art. 345 co. 3 c.p.c. Persona_3
– sarebbe stata attribuita al procuratore della compagnia assicuratrice sia la rappresentanza sostanziale della società sia quella processuale, in osservanza del combinato disposto degli art.li 75/77 c.p.c. La procura notarile a cui si è riferita la Corte, però, è quella richiamata solo nel mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 04/07/2005 ed è diversa da quella richiamata dall'assicurazione per la costituzione in appello (Notaio del Persona_3
18/02/2009, rep. 21511), in cui non vi è alcun riferimento alla gestione del F.G.V.S. né alcun richiamo estensivo alla procura più risalente (che peraltro non contiene a sua volta alcuna estensione a gradi di giudizio diversi da quello per cui era stata rilasciata).
Il motivo è inammissibile.
Va premesso che “Costituisce errore di fatto deducibile come motivo di revocazione della sentenza ex art. 395, n. 4, c.p.c. quello che si verifica in presenza non già di sviste di giudizio ma della percezione, in contrasto con gli atti e le risultanze di causa, di una falsa realtà documentale, in conseguenza della quale il giudice sia stato indotto ad affermare l'esistenza o l'inesistenza di un fatto o di una dichiarazione che, invece, incontrastabilmente non risulta o risulta dai documenti di causa (Cass. , Ordinanza n. 9471 del 11/04/2025, tra le varie).
Nel caso di specie, la Corte ha invece ritenuto che la procura del 2.7.2004 rilasciata a che ha conferito il mandato la difensore di primo grado fosse idonea ER
Pagina 5 ad attribuire il potere rappresentativo sostanziale allo stesso e processuale al difensore, dunque non vi è alcuna “percezione di una falsa realtà documentale” sibbene una valutazione su un documento, ritenuto idoneo a fondare il potere rappresentativo del soggetto che ha rilasciato la procura, come tale inidonea a fondare un errore revocatorio.
E' noto infatti che le valutazioni non possono costituire oggetto di revocazione: cfr. tra le varie, Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 27897 del 29/10/2024 “L'inammissibilità della revocazione delle decisioni, anche della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., per errore di fatto, qualora lo stesso abbia costituito un punto controverso oggetto della decisione, ricorre solo ove su detto fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, in ragione della quale la pronuncia del giudice non si configura come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio” : il che è appunto il caso di specie, in cui peraltro la questione ha costituito ampio oggetto di dibattito tra le parti e di valutazione nelle sentenze di primo e secondo grado (nonché del giudizio di cassazione, nelle more proposto e definito).
2. Dolo della parte ex art. 395 n. 1 c.p.c. (Effetti della mancata prova in ordine alla legittimazione sostanziale e processuale per agire per conto del F.G.V.S. in via restitutoria a fronte del rimborso ricevuto a seguito dell'anticipazione sostenuta verso ). Parte_3
La parte deduce:
“Altro motivo di revocazione, diretta conseguenza del precedente, attiene alla circostanza per cui l' ha intesto resistere in appello non solo Controparte_2 mancando di provare la propria legittimazione bensì nella consapevolezza di essere stata già rimborsata dal F.G.V.S. di quanto anticipato alla sig.ra in Parte_3 forza della sentenza n. 2938/1997 della Corte di Appello di Roma, come apertamente confessato in comparsa di risposta (cfr. doc. 14 – pag. 11, rigo 10 ss).
Il motivo è all'evidenza infondato, sia nella misura in cui “è diretta conseguenza del precedente” (già inammissibile), sia in quanto lo stesso appellante in revocazione rileva che la vi cenda che avrebbe dato luogo al dolo sarebbe stata “confessata” dalla controparte, il che esclude automaticamente la configurabilità di alcun “dolo”, sibbene al più una domanda infondata (secondo la tesi dell'attore in revocazione). Ed infatti (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 41792 del 28/12/2021) “Per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 1, c.p.c., non è sufficiente la sola violazione dell'obbligo di lealtà e probità previsto dall'art. 88 c.p.c., né sono di per sé sufficienti il mendacio, le false allegazioni o le reticenze, ma è richiesta, invece, un'attività ("macchinazione") intenzionalmente fraudolenta, che si concretizzi in artifici o raggiri subiettivamente diretti e oggettivamente idonei a
Pagina 6 paralizzare la difesa avversaria e a impedire al giudice l'accertamento della verità, pregiudicando l'esito del procedimento”.
Nessun dolo può sussistere quindi in un fatto chiaramente “confessato”. Peraltro, la società ha ben spiegato le ragioni della richiesta (“ In seguito a trasformazioni societarie, succedutesi negli anni in virtù di fusioni e/o incorporazioni tra le varie società, la gestione di siffatte controversie era passata nelle mani della
e, da ultimo, in quelle dell'attuale deducente , Controparte_2 Controparte_1 alla quale la per atto notaio in Milano Controparte_8 Persona_6 del 28 giugno 2013 aveva ceduto il complesso aziendale costituito dal portafoglio assicurativo della sua direzione per l'Italia con tutti i relativi rapporti giuridici, ivi compresi quelli facenti capo alla spa in virtù dell'atto di fusione per CP_9 incorporazione 10 dicembre 2013. Le somme che sono state anticipate dell'impresa designata a titolo di risarcimento del danno sono in effetti rimborsate dalla Consap secondo le convenzioni stipulate tra le imprese ed il Fondo di garanzia, soggette all'approvazione del Ministero delle attività produttive su proposta dell'ISVAP (oggi IVASS). Il rimborso è però al netto delle somme recuperate o da recuperare presso i responsabili dei sinistri ai sensi dell'art. 292 del Decreto Lgs. n. 209/2005; questo significa che, nel caso in esame, la designata doveva agire contro l'attuale attore”): quindi il motivo è anche infondato, essendo la questione solo un chiaro oggetto di contrasto tra le opposte difese.
3. Errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. : supposizione dell'esistenza della prova dell'identità di domicilio tra la defunta e il figlio Parte_3
e quindi della loro coabitazione al momento della Parte_2 morte, come presupposto di accettazione tacita dell'eredità e inefficacia della rinuncia.
La Corte d'Appello ha ritenuto fondato l'assunto dell' in ordine Controparte_2 alla dedotta coabitazione tra la e il al momento del decesso della Pt_3 Parte_2 prima – avvalorato, a detta della Corte, dalla successiva rinuncia all'eredità del figlio, nella quale era stato dichiarato il medesimo domicilio – da cui far derivare l'intervenuta tacita accettazione dell'eredità in ragione del possesso di beni già appartenuti alla stessa Pt_3
L'attore in revocazione rileva invece che da una serie di documenti in atti (foglio di ricovero della sig.ra presso l'Ospedale San Filippo Neri di Roma, Parte_3
◦dichiarazione sottoscritta il 06/10/2009 dal Dott. ) sarebbe Persona_7 risultato invece evidente l'errata valutazione della Corte, che ha valorizzato la valenza confessoria di un documento senza valutarne altri da cui avrebbe dovuto trarre diversa conclusione.
La censura è chiaramente inammissibile, afferendo la valutazione delle emergenze probatorie, come tale insuscettibile di impugnazione con il rimedio della revocazione.
Pagina 7 4. Errore di fatto sulla “supposizione dell'inesistenza di altri eredi della sig.ra , oltre al sig. , tra cui ripartire Parte_3 Parte_2
l'obbligazione restitutoria in ragione dell'eccepita limitazione di responsabilità” : detta censura è stata oggetto di contestuale ricorso in cassazione, definito con sentenza n. 17044/2019, che ha accolto il motivo sul punto, ritenendo la “ immotivata disapplicazione dell'art. 754 c.p.c. circa la ripartizione pro quota dei debiti ereditari tra coeredi”, cassando la sentenza impugnata solo per tale motivo e rimettendo alla Corte d'Appello per il prosieguo, per cui deve ritenersi sulla questione venuto meno l'interesse ad agire, essendo stata cassata la sentenza che si intende revocare, sul punto (né essendo rimesso a questo giudizio l'adeguamento alla statuizione della Corte di cassazione, rimessa al giudizio di rinvio che la parte interessata avrebbe dovuto attivare). (Cfr. Cass. , ordinanza n. 27946/2023 "Il contemporaneo svolgimento del giudizio di revocazione e di quello di cassazione avverso la medesima sentenza di appello comporta, qualora ancora pendente il giudizio ex art. 395 c.p.c. venga cassato il capo della decisione oggetto di revocazione, il venir meno dell'oggetto della revocazione e dunque dell'interesse ad agire, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che, se non constatata dal giudice, ridonda in nullità della sentenza”).
5. Contrasto di giudicati ex art. 395 n. 5 c.p.c. (contrarietà della sentenza n. 3916/2017 della Corte di Appello di Roma alla sentenza n. 2938/1997 della medesima Corte, sulla scorta di quanto deciso dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 17956/2003). L'attore in revocazione rileva che “Ulteriore motivo di revocazione attiene alla circostanza per cui la Corte di Appello, sulla scorta di quanto statuito dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 17956/2003 – pronunciata in un momento in cui l'odierno istante era ovviamente non abilitato a proporre alcuna impugnativa, avendo rinunciato all'eredità della il 22/10/2002 – ha ritenuto non sussistente il Pt_3 contrasto di giudicati derivante dalla contrarietà tra la decisione adottata con la sentenza n. 3916/2017 (con il presente atto impugnata) – che ha statuito in ordine alla domanda restitutoria del F.G.V.S., e per esso dell' confermando la Controparte_2 sentenza n. 18231/2009 del Tribunale di Roma – e la sentenza n. 2938/1997 della medesima Corte – che aveva statuito il diritto della sig.ra di essere Parte_3 risarcita dalla per conto del F.G.V.S.”. Parte_5
Il motivo è infondato in fatto e in diritto.
In diritto, in quanto (Cass. Ordinanza n. 33733 del 16/11/2022 , tra le varie) “In tema di revocazione, il contrasto di giudicati previsto dall'art. 395, n. 5, c.p.c., sussiste qualora tra le due controversie vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende processuali sussista un'ontologica e strutturale concordanza degli estremi identificativi dei due giudizi, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad essa antitetico, non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico”.
Pagina 8 Nel caso di specie, come argomentato dalla Corte d'Appello, la prima sentenza non era opponibile all'impresa designata, né tale valutazione (di diritto) può essere oggetto di esame in questa sede. In fatto, in quanto - come rilevato dalla convenuta - la sent. n. 2938/1997 aveva riconosciuto alla l'ulteriore danno, che era stato liquidato all'epoca in lire Pt_3
44.867.725; in forza di tale titolo la creditrice aveva promosso l'esecuzione mobiliare nei confronti della impresa designata, conseguendo l'ordinanza di assegnazione del 20 gennaio 1999 per lire 56.391.465; la designata aveva proposto opposizione ed il Tribunale di Roma, con sentenza n. 17956 del 29 maggio 2003, in accoglimento di detta opposizione, aveva dichiarato l'inefficacia del precetto e del pignoramento, così affermando, implicitamente, il diritto della designata di ripetere l'esborso a suo tempo effettuato in favore della in ragione dell'equivalente somma di € Pt_3
29.843,55 (8, 9, 10), e tale diritto, stante il giudicato della sentenza 17956/2003, veniva esercitato dalla designata con il ricorso per decreto ingiuntivo del 4 luglio 2005, da cui origina appunto il giudizio concluso con la sentenza oggetto di revocazione. Dunque, alcun contrasto tra giudicati può rinvenirsi neppure quanto all'oggetto del giudizio.
6. Errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. (omesso esame dell'eccezione formulata dall'appellante in merito all'opponibilità attuale della sentenza n. 2938/1997 della Corte di Appello di Roma al F.G.V.S., in riferimento agli art.li 285/289 D.Lgs. 206/2005).
Il motivo è chiaramente inammissibile, in quanto l'omessa valutazione di una eccezione non costituisce un errore revocatorio, ma - nel caso - un errore di diritto suscettibile di impugnazione con i mezzi ordinari.
La domanda deve essere respinta e le spese seguono la soccombenza, in ragione del valore della causa e dei parametri medi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara inammissibile e rigetta, nei sensi di cui in motivazione, la domanda di revocazione della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma n. 3916 del 13 giugno 2017, condanna al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Parte_2 euro 4.500,00 per compenso, oltre accessori di legge.
Roma, 31 luglio 2025
La Cons. est. La Presidente dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
Pagina 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Magistrati: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera rel. Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 4716/2017 R.G., avente ad oggetto la REVOCAZIONE della sentenza emessa da questa Corte n. 3916 del 13 giugno 2017, vertente
Part
, rappresentato e difeso dall'avv. Damiano Mereta, con studio in Parte_2
Roma Via della Stazione di San Pietro n. 45 ATTORE IN REVOCAZIONE E
(già ), nella qualità di impresa designata per le Controparte_1 Controparte_2 controversie facenti capo al Fondo Garanzia IT , con sede in Mogliano CP_3
Veneto (TV) Via Marocchesa n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Valentino Fedeli con studio in Roma Via Lucrezio Caro n. 62 CONVENUTA IN REVOCAZIONE
FATTO E DIRITTO
Svolgimento del giudizio.
, all'epoca dei fatti nella qualità di impresa Controparte_4 designata per le controversie di competenza del Fondo di garanzia vittime della strada, premesso che in relazione a pregresse controversie di natura Parte_3 giudiziale, doveva restituire la somma di € 29.843,55 e che l'obbligazione, deceduta la si era trasferita in capo agli eredi della stessa e Pt_3 Pt_2 [...]
con ricorso depositato il 4 luglio 2005 chiedeva che il Tribunale Persona_1 di Roma ingiungesse loro di pagare la maggior somma di € 35.883,61, così maturata per effetto di importi accessori nel frattempo maturati.
Pagina 1 (A margine della prima pagina del ricorso veniva apposto il mandato alle liti a firma del dr. procuratore speciale della ricorrente in forza di procura notarile ER notaio dr. del 2 luglio 2004). Persona_3
Il Tribunale, con decreto 6 settembre 2005 n. 14515 RG 47308/2005, ingiungeva ai di pagare la somma di cui sopra, oltre interessi e spese di procedura . Parte_2
Il proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, deducendo che Parte_2 il 22 ottobre 2002 aveva rinunciato alla eredità materna e che pertanto non era tenuto a rispondere della ingiunzione;
deduceva altresì che la stessa sentenza del Tribunale di Roma che l'impresa designata aveva posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo gli era inopponibile;
concludeva per la revoca del decreto, vinte le spese.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 18321 del 9 settembre 2009, respingeva l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese.
(Nel giudizio di opposizione l'impresa designata si era costituita con gli stessi difensori del ricorso ed in forza della medesima delega).
Il impugnava la sentenza;
eccepiva l'invalidità della procura con la Parte_2 quale l'impresa designata si era costituita nel giudizio di opposizione;
deduceva che il Tribunale aveva errato nell'attribuirgli la qualità di erede, disattendendo la sua rinuncia;
concludeva affinchè la sentenza fosse dichiarata nulla e comunque che fosse nel merito totalmente riformata, vinte le spese. L'Impresa designata - - anche in questo caso con i medesimi Controparte_2 difensori, che si avvalevano di nuova procura, rilasciata dal procuratore speciale dr. per atto notaio 18 febbraio 2009, Controparte_5 Persona_4 si costituiva, e nell'intestazione della comparsa si specificava che l' Controparte_2 aveva assunto siffatta denominazione in relazione alla fusione per incorporazione delle ed . Controparte_6 Controparte_4
Nel merito chiedeva il rigetto dell'appello.
La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 3916 del 13 giugno 2017, respingeva l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese del grado.
In particolare, la Corte ha statuito, per quanto ivi rilevante:
1. Sulla dedotta inesistenza dei poteri di rappresentanza del procuratore speciale della società che aveva rilasciato il mandato per conto di ER
: sussiste il mandato difensivo al legale della compagnia a margine del CP_2 decreto ingiuntivo che ha introdotto il giudizio di primo grado, essendo stato documentato in corso di causa con procura notarile 2.7.2004 rep 687500 il conferimento dei poteri a che aveva sottoscritto il mandato;
ER
Pagina 2 2. Sulla dedotta rinuncia alla eredità: si conferma la statuizione del tribunale, che aveva dichiarato la inefficacia della rinuncia con ampia motivazione (pag. 3 ss. sent. trib., pagg.
7-9 della sent. di appello);
3. Sulla dedotta circostanza per cui non sarebbe stato accertato chi fossero gli altri eredi ( pag. 9 sent. appello e pag. 5 sent. trib.) : ha respinto il motivo di appello sulla base della valutazione che la circostanza che egli fosse erede ne giustificava la chiamata in causa (il tribunale aveva anche rilevato come non fosse stata eccepita la limitazione della responsabilità alla propria quota, respingendo lo stesso motivo di opposizione) ,
4. Ha respinto il motivo sulla dedotta esistenza di giudicati (pag. 10 sent. appello), ritenuto il primo non opponibile alla impresa designata che non aveva partecipato al giudizio, e ha dichiarato inammissibile ex art. 345 co. 2 cpc l'eccezione di compensazione, oltre che infondata (pag. 11 sent. appello).
Il giudizio di revocazione. ha proposto domanda di revocazione della sentenza della Corte Parte_2 Contr d'Appello, ai sensi dell'art. 395 nn. 1, 4 e 5 per i motivi dedotti nell'atto introduttivo del presente giudizio, cui si rinvia, e, in sintesi, in quanto la sentenza, nell'ipotesi prospettata dall'attore,
4) è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa;
1) è frutto del dolo di una delle parti in danno dell'altra; 5) è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, per i motivi di seguito analiticamente indicati. E ha concluso quindi:
“accertare e dichiarare la nullità della costituzione in giudizio dell' CP_2 nel giudizio di appello n. 5393/2009 r.g. per difetto di valida procura, non
[...] sanato nemmeno a seguito del reiterato ordine di deposito della Corte di Appello, nonché per carenza di legittimazione sostanziale e/o processuale, con conseguente inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione restitutoria intrapresa;
•accertare e dichiarare la validità ed efficacia della rinuncia all'eredità dichiarata dal sig. con atto a rogito del Notaio di Roma il Parte_2 Per_5
22/10/2002, con conseguente inammissibilità dell'azione restitutoria intrapresa Con dall' nei confronti del concludente e, in accoglimento Controparte_2 dell'opposizione, riformare la sentenza n. 18231/2009 del Tribunale di Roma con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 14515/2005;
•per l'effetto, accertare e dichiarare che , in quanto rinunciante, Parte_2 non poteva e non può essere chiamato a rispondere di eventuali debiti ereditari della sig.ra nei confronti dell' né in proprio né per conto Parte_3 Controparte_2 del F.G.V.S.;
•comunque, ove altrimenti confermata la qualità di erede puro e semplice del
, salvo gravame, accertare e dichiarare che la di lui Parte_2 responsabilità patrimoniale deve essere limitata alla quota di spettanza e giammai
Pagina 3 per l'intero, risultando dagli atti come lo stesso sia discendente della sig.ra
[...]
insieme alle sorelle e;
il Pt_3 Parte_4 Persona_1 tutto, previo riconoscimento della prevalenza del giudicato di cui alla sentenza n. 2938/1997 della Corte di Appello di Roma rispetto alla condanna in restituzione di cui alla sentenza n. 18231/2009 del Tribunale di Roma, confermata dalla sentenza impugnata, compensare il presunto debito restitutorio nei confronti dell' CP_2 con il credito risarcitorio trasmesso al concludente dalla defunta
[...] [...]
; Pt_3
•fatta salva ogni altra pronuncia conseguente, anche per le eventuali restituzioni;
•con il favore degli esborsi e dei compensi di difesa di entrambi i gradi di giudizio oltre che della presente revocazione, ai sensi del D.M. 55/2014”.
In via istruttoria ha deferito “ il giuramento decisorio nei confronti del legale rappresentante pro tempore dell' oggi […] Controparte_2 Controparte_1
“giuro e giurando affermo o nego essere vero che l' a fronte del Controparte_2 pagamento di Lit. 57.785.175 (€ 29.843,55) eseguito in favore di in Parte_3 esito all'esecuzione mobiliare n. 31921/1998 presso il Tribunale di Roma, è stata integralmente rimborsata dal Fondo di Garanzia per le IT della Strada e per esso dalla CONSAP s.p.a., con conseguente chiusura amministrativa e contabile del sinistro ed estinzione di ogni pretesa”.
La società appellata si è costituita deducendola inammissibilità e/o infondatezza dei motivi di revocazione. All'esito del deposito delle note scritte e della discussione orale richiesta dalla parte attrice, la causa è stata assegnata in decisione.
L'attore in revocazione ha dedotto :
1- Dolo della parte ex art. 395 n. 1 c.p.c. (Effetti della mancata prova in ordine alla legittimazione sostanziale e processuale per agire per conto del F.G.V.S. in via restitutoria a fronte del rimborso ricevuto a seguito dell'anticipazione sostenuta verso , Parte_3
2- Errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. (supposizione dell'esistenza della prova dell'identità di domicilio tra la defunta e il figlio Parte_3 Parte_2
e quindi della loro coabitazione al momento della morte, come
[...] presupposto di accettazione tacita dell'eredità e inefficacia della rinuncia). 3- Errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. (supposizione dell'inesistenza di altri eredi della sig.ra oltre al sig. , tra cui ripartire Parte_3 Parte_2
l'obbligazione restitutoria in ragione dell'eccepita limitazione di responsabilità). 4- Contrasto di giudicati ex art. 395 n. 5 c.p.c. (contrarietà della sentenza n. 3916/2017 della Corte di Appello di Roma alla sentenza n. 2938/1997 della
Pagina 4 medesima Corte, sulla scorta di quanto deciso dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 17956/2003).
5- Errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. (omesso esame dell'eccezione formulata dall'appellante in merito all'opponibilità attuale della sentenza n. 2938/1997 della Corte di Appello di Roma al F.G.V.S., in riferimento agli art.li 285/289 D.Lgs. 206/2005).
6- Errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. (omesso esame dell'eccezione formulata dall'appellante in merito all'opponibilità attuale della sentenza n. 2938/1997 della Corte di Appello di Roma al F.G.V.S., in riferimento agli art.li 285/289 D.Lgs. 206/2005).
I motivi di revocazione sono inammissibili e/o infondati per i motivi che seguono.
1. Sul dedotto “Errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. (supposizione della permanenza in capo all del potere di agire in Controparte_2 rappresentanza del F.G.V.S.)”.
Il primo motivo di revocazione attiene alla circostanza per cui la Corte di Appello ha ritenuto infondata l'eccezione svolta dal in ordine al difetto di Parte_2 legittimazione sostanziale e processuale in capo all' per fatti Controparte_2 inerenti alla gestione del F.G.V.S. , così dedotto: “Si legge nella sentenza impugnata (pag 6, ultimo capoverso) che con la procura notarile del 02/07/2004 (Notaio , rep. 687500) – acquisita agli atti ex art. 345 co. 3 c.p.c. Persona_3
– sarebbe stata attribuita al procuratore della compagnia assicuratrice sia la rappresentanza sostanziale della società sia quella processuale, in osservanza del combinato disposto degli art.li 75/77 c.p.c. La procura notarile a cui si è riferita la Corte, però, è quella richiamata solo nel mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 04/07/2005 ed è diversa da quella richiamata dall'assicurazione per la costituzione in appello (Notaio del Persona_3
18/02/2009, rep. 21511), in cui non vi è alcun riferimento alla gestione del F.G.V.S. né alcun richiamo estensivo alla procura più risalente (che peraltro non contiene a sua volta alcuna estensione a gradi di giudizio diversi da quello per cui era stata rilasciata).
Il motivo è inammissibile.
Va premesso che “Costituisce errore di fatto deducibile come motivo di revocazione della sentenza ex art. 395, n. 4, c.p.c. quello che si verifica in presenza non già di sviste di giudizio ma della percezione, in contrasto con gli atti e le risultanze di causa, di una falsa realtà documentale, in conseguenza della quale il giudice sia stato indotto ad affermare l'esistenza o l'inesistenza di un fatto o di una dichiarazione che, invece, incontrastabilmente non risulta o risulta dai documenti di causa (Cass. , Ordinanza n. 9471 del 11/04/2025, tra le varie).
Nel caso di specie, la Corte ha invece ritenuto che la procura del 2.7.2004 rilasciata a che ha conferito il mandato la difensore di primo grado fosse idonea ER
Pagina 5 ad attribuire il potere rappresentativo sostanziale allo stesso e processuale al difensore, dunque non vi è alcuna “percezione di una falsa realtà documentale” sibbene una valutazione su un documento, ritenuto idoneo a fondare il potere rappresentativo del soggetto che ha rilasciato la procura, come tale inidonea a fondare un errore revocatorio.
E' noto infatti che le valutazioni non possono costituire oggetto di revocazione: cfr. tra le varie, Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 27897 del 29/10/2024 “L'inammissibilità della revocazione delle decisioni, anche della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., per errore di fatto, qualora lo stesso abbia costituito un punto controverso oggetto della decisione, ricorre solo ove su detto fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, in ragione della quale la pronuncia del giudice non si configura come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio” : il che è appunto il caso di specie, in cui peraltro la questione ha costituito ampio oggetto di dibattito tra le parti e di valutazione nelle sentenze di primo e secondo grado (nonché del giudizio di cassazione, nelle more proposto e definito).
2. Dolo della parte ex art. 395 n. 1 c.p.c. (Effetti della mancata prova in ordine alla legittimazione sostanziale e processuale per agire per conto del F.G.V.S. in via restitutoria a fronte del rimborso ricevuto a seguito dell'anticipazione sostenuta verso ). Parte_3
La parte deduce:
“Altro motivo di revocazione, diretta conseguenza del precedente, attiene alla circostanza per cui l' ha intesto resistere in appello non solo Controparte_2 mancando di provare la propria legittimazione bensì nella consapevolezza di essere stata già rimborsata dal F.G.V.S. di quanto anticipato alla sig.ra in Parte_3 forza della sentenza n. 2938/1997 della Corte di Appello di Roma, come apertamente confessato in comparsa di risposta (cfr. doc. 14 – pag. 11, rigo 10 ss).
Il motivo è all'evidenza infondato, sia nella misura in cui “è diretta conseguenza del precedente” (già inammissibile), sia in quanto lo stesso appellante in revocazione rileva che la vi cenda che avrebbe dato luogo al dolo sarebbe stata “confessata” dalla controparte, il che esclude automaticamente la configurabilità di alcun “dolo”, sibbene al più una domanda infondata (secondo la tesi dell'attore in revocazione). Ed infatti (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 41792 del 28/12/2021) “Per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 1, c.p.c., non è sufficiente la sola violazione dell'obbligo di lealtà e probità previsto dall'art. 88 c.p.c., né sono di per sé sufficienti il mendacio, le false allegazioni o le reticenze, ma è richiesta, invece, un'attività ("macchinazione") intenzionalmente fraudolenta, che si concretizzi in artifici o raggiri subiettivamente diretti e oggettivamente idonei a
Pagina 6 paralizzare la difesa avversaria e a impedire al giudice l'accertamento della verità, pregiudicando l'esito del procedimento”.
Nessun dolo può sussistere quindi in un fatto chiaramente “confessato”. Peraltro, la società ha ben spiegato le ragioni della richiesta (“ In seguito a trasformazioni societarie, succedutesi negli anni in virtù di fusioni e/o incorporazioni tra le varie società, la gestione di siffatte controversie era passata nelle mani della
e, da ultimo, in quelle dell'attuale deducente , Controparte_2 Controparte_1 alla quale la per atto notaio in Milano Controparte_8 Persona_6 del 28 giugno 2013 aveva ceduto il complesso aziendale costituito dal portafoglio assicurativo della sua direzione per l'Italia con tutti i relativi rapporti giuridici, ivi compresi quelli facenti capo alla spa in virtù dell'atto di fusione per CP_9 incorporazione 10 dicembre 2013. Le somme che sono state anticipate dell'impresa designata a titolo di risarcimento del danno sono in effetti rimborsate dalla Consap secondo le convenzioni stipulate tra le imprese ed il Fondo di garanzia, soggette all'approvazione del Ministero delle attività produttive su proposta dell'ISVAP (oggi IVASS). Il rimborso è però al netto delle somme recuperate o da recuperare presso i responsabili dei sinistri ai sensi dell'art. 292 del Decreto Lgs. n. 209/2005; questo significa che, nel caso in esame, la designata doveva agire contro l'attuale attore”): quindi il motivo è anche infondato, essendo la questione solo un chiaro oggetto di contrasto tra le opposte difese.
3. Errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. : supposizione dell'esistenza della prova dell'identità di domicilio tra la defunta e il figlio Parte_3
e quindi della loro coabitazione al momento della Parte_2 morte, come presupposto di accettazione tacita dell'eredità e inefficacia della rinuncia.
La Corte d'Appello ha ritenuto fondato l'assunto dell' in ordine Controparte_2 alla dedotta coabitazione tra la e il al momento del decesso della Pt_3 Parte_2 prima – avvalorato, a detta della Corte, dalla successiva rinuncia all'eredità del figlio, nella quale era stato dichiarato il medesimo domicilio – da cui far derivare l'intervenuta tacita accettazione dell'eredità in ragione del possesso di beni già appartenuti alla stessa Pt_3
L'attore in revocazione rileva invece che da una serie di documenti in atti (foglio di ricovero della sig.ra presso l'Ospedale San Filippo Neri di Roma, Parte_3
◦dichiarazione sottoscritta il 06/10/2009 dal Dott. ) sarebbe Persona_7 risultato invece evidente l'errata valutazione della Corte, che ha valorizzato la valenza confessoria di un documento senza valutarne altri da cui avrebbe dovuto trarre diversa conclusione.
La censura è chiaramente inammissibile, afferendo la valutazione delle emergenze probatorie, come tale insuscettibile di impugnazione con il rimedio della revocazione.
Pagina 7 4. Errore di fatto sulla “supposizione dell'inesistenza di altri eredi della sig.ra , oltre al sig. , tra cui ripartire Parte_3 Parte_2
l'obbligazione restitutoria in ragione dell'eccepita limitazione di responsabilità” : detta censura è stata oggetto di contestuale ricorso in cassazione, definito con sentenza n. 17044/2019, che ha accolto il motivo sul punto, ritenendo la “ immotivata disapplicazione dell'art. 754 c.p.c. circa la ripartizione pro quota dei debiti ereditari tra coeredi”, cassando la sentenza impugnata solo per tale motivo e rimettendo alla Corte d'Appello per il prosieguo, per cui deve ritenersi sulla questione venuto meno l'interesse ad agire, essendo stata cassata la sentenza che si intende revocare, sul punto (né essendo rimesso a questo giudizio l'adeguamento alla statuizione della Corte di cassazione, rimessa al giudizio di rinvio che la parte interessata avrebbe dovuto attivare). (Cfr. Cass. , ordinanza n. 27946/2023 "Il contemporaneo svolgimento del giudizio di revocazione e di quello di cassazione avverso la medesima sentenza di appello comporta, qualora ancora pendente il giudizio ex art. 395 c.p.c. venga cassato il capo della decisione oggetto di revocazione, il venir meno dell'oggetto della revocazione e dunque dell'interesse ad agire, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che, se non constatata dal giudice, ridonda in nullità della sentenza”).
5. Contrasto di giudicati ex art. 395 n. 5 c.p.c. (contrarietà della sentenza n. 3916/2017 della Corte di Appello di Roma alla sentenza n. 2938/1997 della medesima Corte, sulla scorta di quanto deciso dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 17956/2003). L'attore in revocazione rileva che “Ulteriore motivo di revocazione attiene alla circostanza per cui la Corte di Appello, sulla scorta di quanto statuito dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 17956/2003 – pronunciata in un momento in cui l'odierno istante era ovviamente non abilitato a proporre alcuna impugnativa, avendo rinunciato all'eredità della il 22/10/2002 – ha ritenuto non sussistente il Pt_3 contrasto di giudicati derivante dalla contrarietà tra la decisione adottata con la sentenza n. 3916/2017 (con il presente atto impugnata) – che ha statuito in ordine alla domanda restitutoria del F.G.V.S., e per esso dell' confermando la Controparte_2 sentenza n. 18231/2009 del Tribunale di Roma – e la sentenza n. 2938/1997 della medesima Corte – che aveva statuito il diritto della sig.ra di essere Parte_3 risarcita dalla per conto del F.G.V.S.”. Parte_5
Il motivo è infondato in fatto e in diritto.
In diritto, in quanto (Cass. Ordinanza n. 33733 del 16/11/2022 , tra le varie) “In tema di revocazione, il contrasto di giudicati previsto dall'art. 395, n. 5, c.p.c., sussiste qualora tra le due controversie vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende processuali sussista un'ontologica e strutturale concordanza degli estremi identificativi dei due giudizi, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad essa antitetico, non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico”.
Pagina 8 Nel caso di specie, come argomentato dalla Corte d'Appello, la prima sentenza non era opponibile all'impresa designata, né tale valutazione (di diritto) può essere oggetto di esame in questa sede. In fatto, in quanto - come rilevato dalla convenuta - la sent. n. 2938/1997 aveva riconosciuto alla l'ulteriore danno, che era stato liquidato all'epoca in lire Pt_3
44.867.725; in forza di tale titolo la creditrice aveva promosso l'esecuzione mobiliare nei confronti della impresa designata, conseguendo l'ordinanza di assegnazione del 20 gennaio 1999 per lire 56.391.465; la designata aveva proposto opposizione ed il Tribunale di Roma, con sentenza n. 17956 del 29 maggio 2003, in accoglimento di detta opposizione, aveva dichiarato l'inefficacia del precetto e del pignoramento, così affermando, implicitamente, il diritto della designata di ripetere l'esborso a suo tempo effettuato in favore della in ragione dell'equivalente somma di € Pt_3
29.843,55 (8, 9, 10), e tale diritto, stante il giudicato della sentenza 17956/2003, veniva esercitato dalla designata con il ricorso per decreto ingiuntivo del 4 luglio 2005, da cui origina appunto il giudizio concluso con la sentenza oggetto di revocazione. Dunque, alcun contrasto tra giudicati può rinvenirsi neppure quanto all'oggetto del giudizio.
6. Errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. (omesso esame dell'eccezione formulata dall'appellante in merito all'opponibilità attuale della sentenza n. 2938/1997 della Corte di Appello di Roma al F.G.V.S., in riferimento agli art.li 285/289 D.Lgs. 206/2005).
Il motivo è chiaramente inammissibile, in quanto l'omessa valutazione di una eccezione non costituisce un errore revocatorio, ma - nel caso - un errore di diritto suscettibile di impugnazione con i mezzi ordinari.
La domanda deve essere respinta e le spese seguono la soccombenza, in ragione del valore della causa e dei parametri medi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara inammissibile e rigetta, nei sensi di cui in motivazione, la domanda di revocazione della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma n. 3916 del 13 giugno 2017, condanna al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Parte_2 euro 4.500,00 per compenso, oltre accessori di legge.
Roma, 31 luglio 2025
La Cons. est. La Presidente dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
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