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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 25/06/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
RG: 14/2025
TRIBUNALE DI GROSSETO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario Venditti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 281-sexies c.p.c.) nella causa civile iscritta al n. 14/2025 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente a oggetto “onorari civili avvocato” e vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Venturina, via Indipendenza n. 237, presso l'avv. Maria Bellino, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
e
(C.F.: ; CP_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza del 25.6.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ex art. 281-undecies c.p.c. il 3.1.2025, l'avv. Parte_1 adiva l'intestato Tribunale per ottenere la condanna di a pagargli la somma di CP_1
€ 4.872,30 a titolo di onorario e rimborso spese per la difesa giudiziale prestata in suo favore nell'ambito giudizio civile di responsabilità medica, anticipato da procedimento ex art. 696-bis c.p.c., celebrati innanzi al Tribunale di Grosseto tra il 2016 e 2023, e rispetto ai quali la cliente avrebbe pagato un acconto di € 3.723,68.
All'esito della prima udienza del 12.3.2025, il Giudice ordinava al ricorrente di rinnovare la notifica del ricorso e dei provvedimenti giudiziali, per poi dichiarare la contumacia di pagina 1 di 4 alla successiva udienza del 25.6.2025, al cui esito si ritirava in camera di CP_1 consiglio per l'emissione della sentenza, ritenendo superfluo ogni altro accertamento.
*****
Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che la domanda è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
Va premesso che quello d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 c.c. non è un contratto che necessita della forma scritta ad substantiam, sicché può essere validamente pattuito anche verbalmente;
ne consegue che la dimostrazione dell'intervenuto accordo e delle caratteristiche della prestazione resa può essere fornita con ogni mezzo. Al riguardo appare esaustivo il richiamo a Cass. n. 2345/1995: “presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è
l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un simile rapporto, grava sull'attore e compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità”.
Ciò posto, la documentazione in atti fornisce comunque riscontro tanto dell'esistenza, che del contenuto dei rapporti professionali intercorsi tra l'avv. ed Parte_1 CP_1 nei termini di seguito specificati.
Nel dettaglio, risulta che l'avv. nel periodo compreso fra i mesi di ottobre 2016 Parte_1
e gennaio 2023, abbia prestato assistenza giudiziale all'odierna resistente nell'ambito di un contenzioso civile di malpractice medica, avviando la procedura di consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 696-bis c.p.c., per poi promuovere, nel silenzio della struttura sanitaria, un ricorso ex art. 702-bis c.p.c. al fine di conseguire il risarcimento dei danni, parzialmente accolto con l'ordinanza giudiziale del 25.1.2023 (all.ti 1-5 e 12).
Dalla documentazione prodotta, quindi, risulta l'attività svolta dal difensore nel Parte_1 corso della predetta controversia in favore di . CP_1
pagina 2 di 4 Su tali presupposti deve quindi ritenersi sussistente l'obbligo della resistente di corrispondere al ricorrente il compenso per l'attività giudiziale prestata con riferimento alla vicenda di cui alla documentazione versata in atti.
In ordine al quantum, va osservato che in tema di compensi spettanti ai prestatori d'opera intellettuale l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale riguardo ai relativi criteri di liquidazione, indicando in primo luogo l'accordo delle parti, in mancanza le tariffe professionali ovvero gli usi e, in estremo subordine, la valutazione discrezionale del giudice.
Nel caso di specie, non risulta che tra le parti vi sia stato un accordo, né preventivo né successivo, sulla misura del compenso, ed emerge dal ricorso che il difensore ha calcolato le proprie spettanze applicando criteri tariffari rientranti sostanzialmente nei parametri medi di legge applicabili ratione temporis di cui al D.M. 55/2014, dai quali non v'è ragione per discostarsi in questa sede sulla base della documentazione agli atti nonchè valorizzando le deduzioni del ricorrente, quanto liquidato nell'ordinanza del
25.1.2023 in ordine all'attività difensiva della procedura sommaria e la promessa di pagamento dell'odierna resistente (all. 10).
Ciò nonostante, atteso la sig.ra a fronte della richiesta del legale datata CP_1
13.10.2023, ha già versato la somma di € 3.723,68 - chiaramente imputandola all'onorario del giudizio di merito, come si ricava dalla raccomanda del difensore -, il corrispettivo al cui pagamento dev'essere condannata è quello riferito agli onorari della procedura d'istruzione preventiva, pari ad € 2.337,00 che, maggiorati degli accessori di legge, ascende alla somma di € 2.687,55, oltre a dovergli rimborsare l'importo di €
145,50 anticipato per le spese vive (all. 13); sul complessivo di € 2.833,05 decorrono gli interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo, senza alcuna rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di cui al DM 55/14, escludendo la fase istruttoria e decisionale che non hanno avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe generalizzate, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
pagina 3 di 4 1) condanna la resistente a corrispondere al ricorrente l'importo di € 2.833,05, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
2) condanna il resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in €
222,02 per esborsi, ed € 850,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge.
Grosseto, 25.6.2025.
Il Giudice
Mario Venditti
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI GROSSETO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario Venditti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 281-sexies c.p.c.) nella causa civile iscritta al n. 14/2025 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente a oggetto “onorari civili avvocato” e vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Venturina, via Indipendenza n. 237, presso l'avv. Maria Bellino, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
e
(C.F.: ; CP_1 C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza del 25.6.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ex art. 281-undecies c.p.c. il 3.1.2025, l'avv. Parte_1 adiva l'intestato Tribunale per ottenere la condanna di a pagargli la somma di CP_1
€ 4.872,30 a titolo di onorario e rimborso spese per la difesa giudiziale prestata in suo favore nell'ambito giudizio civile di responsabilità medica, anticipato da procedimento ex art. 696-bis c.p.c., celebrati innanzi al Tribunale di Grosseto tra il 2016 e 2023, e rispetto ai quali la cliente avrebbe pagato un acconto di € 3.723,68.
All'esito della prima udienza del 12.3.2025, il Giudice ordinava al ricorrente di rinnovare la notifica del ricorso e dei provvedimenti giudiziali, per poi dichiarare la contumacia di pagina 1 di 4 alla successiva udienza del 25.6.2025, al cui esito si ritirava in camera di CP_1 consiglio per l'emissione della sentenza, ritenendo superfluo ogni altro accertamento.
*****
Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che la domanda è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
Va premesso che quello d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 c.c. non è un contratto che necessita della forma scritta ad substantiam, sicché può essere validamente pattuito anche verbalmente;
ne consegue che la dimostrazione dell'intervenuto accordo e delle caratteristiche della prestazione resa può essere fornita con ogni mezzo. Al riguardo appare esaustivo il richiamo a Cass. n. 2345/1995: “presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è
l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un simile rapporto, grava sull'attore e compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità”.
Ciò posto, la documentazione in atti fornisce comunque riscontro tanto dell'esistenza, che del contenuto dei rapporti professionali intercorsi tra l'avv. ed Parte_1 CP_1 nei termini di seguito specificati.
Nel dettaglio, risulta che l'avv. nel periodo compreso fra i mesi di ottobre 2016 Parte_1
e gennaio 2023, abbia prestato assistenza giudiziale all'odierna resistente nell'ambito di un contenzioso civile di malpractice medica, avviando la procedura di consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 696-bis c.p.c., per poi promuovere, nel silenzio della struttura sanitaria, un ricorso ex art. 702-bis c.p.c. al fine di conseguire il risarcimento dei danni, parzialmente accolto con l'ordinanza giudiziale del 25.1.2023 (all.ti 1-5 e 12).
Dalla documentazione prodotta, quindi, risulta l'attività svolta dal difensore nel Parte_1 corso della predetta controversia in favore di . CP_1
pagina 2 di 4 Su tali presupposti deve quindi ritenersi sussistente l'obbligo della resistente di corrispondere al ricorrente il compenso per l'attività giudiziale prestata con riferimento alla vicenda di cui alla documentazione versata in atti.
In ordine al quantum, va osservato che in tema di compensi spettanti ai prestatori d'opera intellettuale l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale riguardo ai relativi criteri di liquidazione, indicando in primo luogo l'accordo delle parti, in mancanza le tariffe professionali ovvero gli usi e, in estremo subordine, la valutazione discrezionale del giudice.
Nel caso di specie, non risulta che tra le parti vi sia stato un accordo, né preventivo né successivo, sulla misura del compenso, ed emerge dal ricorso che il difensore ha calcolato le proprie spettanze applicando criteri tariffari rientranti sostanzialmente nei parametri medi di legge applicabili ratione temporis di cui al D.M. 55/2014, dai quali non v'è ragione per discostarsi in questa sede sulla base della documentazione agli atti nonchè valorizzando le deduzioni del ricorrente, quanto liquidato nell'ordinanza del
25.1.2023 in ordine all'attività difensiva della procedura sommaria e la promessa di pagamento dell'odierna resistente (all. 10).
Ciò nonostante, atteso la sig.ra a fronte della richiesta del legale datata CP_1
13.10.2023, ha già versato la somma di € 3.723,68 - chiaramente imputandola all'onorario del giudizio di merito, come si ricava dalla raccomanda del difensore -, il corrispettivo al cui pagamento dev'essere condannata è quello riferito agli onorari della procedura d'istruzione preventiva, pari ad € 2.337,00 che, maggiorati degli accessori di legge, ascende alla somma di € 2.687,55, oltre a dovergli rimborsare l'importo di €
145,50 anticipato per le spese vive (all. 13); sul complessivo di € 2.833,05 decorrono gli interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo, senza alcuna rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di cui al DM 55/14, escludendo la fase istruttoria e decisionale che non hanno avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe generalizzate, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
pagina 3 di 4 1) condanna la resistente a corrispondere al ricorrente l'importo di € 2.833,05, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
2) condanna il resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in €
222,02 per esborsi, ed € 850,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge.
Grosseto, 25.6.2025.
Il Giudice
Mario Venditti
pagina 4 di 4