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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IX, sentenza 05/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 9, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3712/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420240046513507000 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2964/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE - BARI
R.G. RICORSI n. 3712 /2024 SEZIONE - 9
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 in proprio, con ricorso notificato in data 13.12.2024, ricorre avverso la cartella di pagamento n° 014 2024 00465135 07 000 notificato con pec in data 18 ottobre 2024, dalla Agenzia delle Entrate Riscossione, per annullamento parziale della stessa, nella parte in cui vengono richiesti gli interessi di sospensione dell'atto, anno 2013. Avendo la Agenzia delle Entrate di Brindisi effettuato ben due provvedimenti di sgravio, nell'anno 2024 per la parte di registrazione atti giudiziari anno 2023; somma richiesta per gli interessi di sospensione per la somma di euro. 634,73. Eccepisce il ricorrente:
- Nullità della cartella di pagamento impugnata per mancanza di elementi essenziali – difetto di - violazione del diritto di difesa;
il ricorrente lamenta il difetto di motivazione, della cartella di pagamento impugnata che la rende nulla perché, l'atto, è mancante di elementi essenziali quali, in particolare, gli interessi in un preciso periodo di riferimento, senza idonea motivazione, mancata individuazione della pretesa erariale a fondamento della richiesta di iscrizione a ruolo di interessi maturati, nel periodo di sospensione dell'atto in contestazione. Che , nel caso in esame, l'atto impugnato non ha, in alcun modo, esplicitato la derivazione e il conteggio degli interessi, posti a ruolo, con aliquote, periodo e tassi applicati indicati in modo alquanto generico, (CTR Lazio . sentenza n. 4982 del 21-08-2017). Chiede l'annullamento della cartella in esame, ritenuto primo atto limitatamente alla quota interessi, in quanto altra parte asservita da sgravio da parte della A,F. (doc. all. in atti); con salvaguardia di spese.
Si è costituita in giudizio la Agenzia delle Entrate Riscossione, (AdER), la quale conferma la legittimità del proprio operato e la fondatezza della pretesa, legittima le indicazioni di calcolo fornite in cartella con riguardo agli interessi, senza specificare a quali interessi essa abbia fatto riferimento;
chiede il rigetto del ricorso per quanto impugnato, con spese.
Il ricorrente presenta Memoria difensiva.
Alla Odierna udienza dopo l'introduzione del relatore. le parti convenute si riportano alle proprie conclusioni.
La causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti il ricorso, merita accoglimento. Preliminarmente il ricorrente, con riguardo al CUT riportato in cartella in esame, ha ottenuto lo sgravio dalla Agenzia delle Entrate, dell' avviso di liquidazione n. 2023/00l/ SC/000000717/0/00, (doc. all. in atti), sia per il pagamento del CUT che per le sanzioni di ritardato pagamento con modello f 23 del 06.11.2024 -di sospensione legale , (doc. all. in atti), di avvenuto pagamento.
Con riguardo agli interessi di cui la parziale impugnata cartella la ADER per II.DD. anno 2013, ha preteso gli interessi ritenuti maturati sul periodo di concessa sospensione dalla Adita CGT di Bari. dal 23.10.2023 al 05.02.2024.
Invero, relativamente alla controversia avverso l'avviso di accertamento TVF011100270/2017 emesso per l'anno 2013, il ricorrente, per sua stessa ammissione, aveva presentato, in data 1° giugno 2023, domanda di definizione agevolata di cui all'art.1, commi da 231 a 252, Legge n.197 del 2022, accolta dall'Agente della Riscossione con comunicazione del 25 luglio 2023 e il ricorrente ha provveduto ai versamenti rateali di quanto dovuto.
Sul punto non si comprende, la derivazione di tali interessi;
tantomeno la Agenzia della Riscossione ne fa menzione, nelle controdeduzioni, e/o riporta giustificazioni in merito a tali interessi di sospensione.
Nel caso in esame nessuna prova risulta di avvenuta notifica di atto presupposto, per cui la cartella diventa primo atto e come tale deve essere motivata.
La AdER deve dare la prova della sussistenza e validità del titolo esecutivo opponibile al contribuente, a nulla rilevando sul piano giuridico che tali atti siano di competenza dell'Ente impositore, ( CGT. 1° Bari, Sent. n.1632/2025 pubblicata il 01.07.2025).
Diversamente mancante la motivazione, come nel caso in esame e l'atto presupposto la stessa cartella impugnata deve considerarsi nulla.
Invero dalla cartella di pagamento in esame, di recupero interessi di sospensione, ( pag. 4 e 5 ) di cui ruolo n. 2024C9975, del 11.06.2024, - sospensione dal 23.10,2023 al 11.06.2024, - non è riportato l'atto di notifica al ricorrente.
Sebbene, in linea di principio non tutti gli atti tributari esigono un'ampia motivazione, potendosi al riguardo rinviare a quanto in essi esplicitato anche mercè tabelle e/o quadri sinottici, questa Corte, è comunque dell'avviso che una qualsivoglia pretesa in riferimento alla quale il Contribuente riesce a dimostrare che non ha potuto conoscere appieno le sue ragioni, con conseguente concreto ed effettivo pregiudizio del suo diritto di difesa, è nulla.
Ciò premesso in linea di principio, si rileva che nella fattispecie in esame sta di fatto che, nel mentre Parte ricorrente ha opposto e documentato la mancata motivazione, la AdER ha in modo generico motivato altri tipi di interessi inconsistenti al caso in esame, e tantomeno risulta riportato notificato l'atto prodromico obbligatorio, La Corte, pertanto, è dell'avviso che nella fattispecie sussiste palese difetto di adeguata motivazione dell'atto impugnato, in violazione dell'art. 2697, cod. civ. e art. 7, legge 212/2000.
Per puro tuziorismo, non v'è dubbio che le disposizioni fiscali ipotizzino cause di sospensione della esecutività dell'atto impositivo affidate vuoi alla stessa Amministrazione (art. 39 DPR 602/73) vuoi al Giudice tributario ( art. 47 c.
8-bis d. lgs. 546/92, ora art. 96 c. 9 d. lgs. 175/24) ricollegandovi l'obbligo di corrispondere i dovuti interessi. Tuttavia, ciò non sembra sufficiente per ipotizzare che l'ordinamento tributario riconosca una categoria di interessi "ontologicamente" diversa da quelle disciplinate dal codice civile (legali/corrispettivi/moratori).
In realtà, ed anche a voler trascurare la circostanza secondo la quale le situazioni cui viene unitariamente applicato il concetto di "interessi da sospensione" sono ben lungi dall'essere omogenee (le sospensioni previste dalle norme sopra richiamate sono frutto di decisioni amministrative/giudiziali governate da opzioni normativamente orientate;
la "rottamazione" deriva da scelte riconducibili direttamente alla norma ed è funzionale alla chiusura definitiva del rapporto tributario), rimane il fatto che quest'ultimo scaturisce da un dovere civico commisurato alla capacità contributiva ma si traduce pur sempre in una obbligazione di carattere economico o meglio monetaria;
anche tenendo presente le peculiarità della normativa tributaria, diventa allora difficile apprezzare una diversità concettuale tra la "mora" e gli interessi da sospensione, legati come sono, entrambi, al ritardo nell'adempimento di una obbligazione la cui natura è appunto quella appena sopra indicata.
In questo senso, del resto, appare ormai orientata la maggior parte delle decisioni di merito registrabili in materia ( per tutte, CTR Lombardia. sent. 3112/22) ed è orientamento convalidato, per così dire, dalla stessa giurisprudenza di legittimità (Cass. V, sent. 5693/23), la quale, nel riconnettere alla "rottamazione" l'effetto definitorio dei carichi pendenti, non esita ad includere, tra le condizioni incentivanti la definizione, il pagamento della sola imposta e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, cancellando il debito, oltre che per l'esazione, anche per gli interessi di mora, per tali intendendo non solo quelli così denominati in senso stretto, ma anche eventuali interessi di sospensione sostitutivi dei primi: si tratta di conclusioni che, oltre ad essere assolutamente condivisibili, allontanano altresì ogni possibile contraddizione nella applicazione delle varie normative succedutesi in tema di "rottamazione" la cui finalità, ad opinare il contrario sarebbe piuttosto svilita se l'atto si traducesse non già in una definitiva chiusura della conflittualità con il fisco, ma divenisse paradossalmente il momento determinante per l'insorgerne di una nuova e diversa. (CTR Toscana, Sent. 115/2025).
Alla luce delle su esposte considerazioni la Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla dell'atto gravato nella parte eccepita, non affetta da sgravio.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso;
- condanna parte resistente Agenzia della Riscossione al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente per la somma di euro 400,00, oltre oneri se dovuti come per legge.
Cosi deciso in Bari , Addi 19.12.2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott.ssa Maria Libera Pagliaro
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 9, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3712/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420240046513507000 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2964/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE - BARI
R.G. RICORSI n. 3712 /2024 SEZIONE - 9
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 in proprio, con ricorso notificato in data 13.12.2024, ricorre avverso la cartella di pagamento n° 014 2024 00465135 07 000 notificato con pec in data 18 ottobre 2024, dalla Agenzia delle Entrate Riscossione, per annullamento parziale della stessa, nella parte in cui vengono richiesti gli interessi di sospensione dell'atto, anno 2013. Avendo la Agenzia delle Entrate di Brindisi effettuato ben due provvedimenti di sgravio, nell'anno 2024 per la parte di registrazione atti giudiziari anno 2023; somma richiesta per gli interessi di sospensione per la somma di euro. 634,73. Eccepisce il ricorrente:
- Nullità della cartella di pagamento impugnata per mancanza di elementi essenziali – difetto di - violazione del diritto di difesa;
il ricorrente lamenta il difetto di motivazione, della cartella di pagamento impugnata che la rende nulla perché, l'atto, è mancante di elementi essenziali quali, in particolare, gli interessi in un preciso periodo di riferimento, senza idonea motivazione, mancata individuazione della pretesa erariale a fondamento della richiesta di iscrizione a ruolo di interessi maturati, nel periodo di sospensione dell'atto in contestazione. Che , nel caso in esame, l'atto impugnato non ha, in alcun modo, esplicitato la derivazione e il conteggio degli interessi, posti a ruolo, con aliquote, periodo e tassi applicati indicati in modo alquanto generico, (CTR Lazio . sentenza n. 4982 del 21-08-2017). Chiede l'annullamento della cartella in esame, ritenuto primo atto limitatamente alla quota interessi, in quanto altra parte asservita da sgravio da parte della A,F. (doc. all. in atti); con salvaguardia di spese.
Si è costituita in giudizio la Agenzia delle Entrate Riscossione, (AdER), la quale conferma la legittimità del proprio operato e la fondatezza della pretesa, legittima le indicazioni di calcolo fornite in cartella con riguardo agli interessi, senza specificare a quali interessi essa abbia fatto riferimento;
chiede il rigetto del ricorso per quanto impugnato, con spese.
Il ricorrente presenta Memoria difensiva.
Alla Odierna udienza dopo l'introduzione del relatore. le parti convenute si riportano alle proprie conclusioni.
La causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminati gli atti il ricorso, merita accoglimento. Preliminarmente il ricorrente, con riguardo al CUT riportato in cartella in esame, ha ottenuto lo sgravio dalla Agenzia delle Entrate, dell' avviso di liquidazione n. 2023/00l/ SC/000000717/0/00, (doc. all. in atti), sia per il pagamento del CUT che per le sanzioni di ritardato pagamento con modello f 23 del 06.11.2024 -di sospensione legale , (doc. all. in atti), di avvenuto pagamento.
Con riguardo agli interessi di cui la parziale impugnata cartella la ADER per II.DD. anno 2013, ha preteso gli interessi ritenuti maturati sul periodo di concessa sospensione dalla Adita CGT di Bari. dal 23.10.2023 al 05.02.2024.
Invero, relativamente alla controversia avverso l'avviso di accertamento TVF011100270/2017 emesso per l'anno 2013, il ricorrente, per sua stessa ammissione, aveva presentato, in data 1° giugno 2023, domanda di definizione agevolata di cui all'art.1, commi da 231 a 252, Legge n.197 del 2022, accolta dall'Agente della Riscossione con comunicazione del 25 luglio 2023 e il ricorrente ha provveduto ai versamenti rateali di quanto dovuto.
Sul punto non si comprende, la derivazione di tali interessi;
tantomeno la Agenzia della Riscossione ne fa menzione, nelle controdeduzioni, e/o riporta giustificazioni in merito a tali interessi di sospensione.
Nel caso in esame nessuna prova risulta di avvenuta notifica di atto presupposto, per cui la cartella diventa primo atto e come tale deve essere motivata.
La AdER deve dare la prova della sussistenza e validità del titolo esecutivo opponibile al contribuente, a nulla rilevando sul piano giuridico che tali atti siano di competenza dell'Ente impositore, ( CGT. 1° Bari, Sent. n.1632/2025 pubblicata il 01.07.2025).
Diversamente mancante la motivazione, come nel caso in esame e l'atto presupposto la stessa cartella impugnata deve considerarsi nulla.
Invero dalla cartella di pagamento in esame, di recupero interessi di sospensione, ( pag. 4 e 5 ) di cui ruolo n. 2024C9975, del 11.06.2024, - sospensione dal 23.10,2023 al 11.06.2024, - non è riportato l'atto di notifica al ricorrente.
Sebbene, in linea di principio non tutti gli atti tributari esigono un'ampia motivazione, potendosi al riguardo rinviare a quanto in essi esplicitato anche mercè tabelle e/o quadri sinottici, questa Corte, è comunque dell'avviso che una qualsivoglia pretesa in riferimento alla quale il Contribuente riesce a dimostrare che non ha potuto conoscere appieno le sue ragioni, con conseguente concreto ed effettivo pregiudizio del suo diritto di difesa, è nulla.
Ciò premesso in linea di principio, si rileva che nella fattispecie in esame sta di fatto che, nel mentre Parte ricorrente ha opposto e documentato la mancata motivazione, la AdER ha in modo generico motivato altri tipi di interessi inconsistenti al caso in esame, e tantomeno risulta riportato notificato l'atto prodromico obbligatorio, La Corte, pertanto, è dell'avviso che nella fattispecie sussiste palese difetto di adeguata motivazione dell'atto impugnato, in violazione dell'art. 2697, cod. civ. e art. 7, legge 212/2000.
Per puro tuziorismo, non v'è dubbio che le disposizioni fiscali ipotizzino cause di sospensione della esecutività dell'atto impositivo affidate vuoi alla stessa Amministrazione (art. 39 DPR 602/73) vuoi al Giudice tributario ( art. 47 c.
8-bis d. lgs. 546/92, ora art. 96 c. 9 d. lgs. 175/24) ricollegandovi l'obbligo di corrispondere i dovuti interessi. Tuttavia, ciò non sembra sufficiente per ipotizzare che l'ordinamento tributario riconosca una categoria di interessi "ontologicamente" diversa da quelle disciplinate dal codice civile (legali/corrispettivi/moratori).
In realtà, ed anche a voler trascurare la circostanza secondo la quale le situazioni cui viene unitariamente applicato il concetto di "interessi da sospensione" sono ben lungi dall'essere omogenee (le sospensioni previste dalle norme sopra richiamate sono frutto di decisioni amministrative/giudiziali governate da opzioni normativamente orientate;
la "rottamazione" deriva da scelte riconducibili direttamente alla norma ed è funzionale alla chiusura definitiva del rapporto tributario), rimane il fatto che quest'ultimo scaturisce da un dovere civico commisurato alla capacità contributiva ma si traduce pur sempre in una obbligazione di carattere economico o meglio monetaria;
anche tenendo presente le peculiarità della normativa tributaria, diventa allora difficile apprezzare una diversità concettuale tra la "mora" e gli interessi da sospensione, legati come sono, entrambi, al ritardo nell'adempimento di una obbligazione la cui natura è appunto quella appena sopra indicata.
In questo senso, del resto, appare ormai orientata la maggior parte delle decisioni di merito registrabili in materia ( per tutte, CTR Lombardia. sent. 3112/22) ed è orientamento convalidato, per così dire, dalla stessa giurisprudenza di legittimità (Cass. V, sent. 5693/23), la quale, nel riconnettere alla "rottamazione" l'effetto definitorio dei carichi pendenti, non esita ad includere, tra le condizioni incentivanti la definizione, il pagamento della sola imposta e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, cancellando il debito, oltre che per l'esazione, anche per gli interessi di mora, per tali intendendo non solo quelli così denominati in senso stretto, ma anche eventuali interessi di sospensione sostitutivi dei primi: si tratta di conclusioni che, oltre ad essere assolutamente condivisibili, allontanano altresì ogni possibile contraddizione nella applicazione delle varie normative succedutesi in tema di "rottamazione" la cui finalità, ad opinare il contrario sarebbe piuttosto svilita se l'atto si traducesse non già in una definitiva chiusura della conflittualità con il fisco, ma divenisse paradossalmente il momento determinante per l'insorgerne di una nuova e diversa. (CTR Toscana, Sent. 115/2025).
Alla luce delle su esposte considerazioni la Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla dell'atto gravato nella parte eccepita, non affetta da sgravio.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso;
- condanna parte resistente Agenzia della Riscossione al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente per la somma di euro 400,00, oltre oneri se dovuti come per legge.
Cosi deciso in Bari , Addi 19.12.2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott.ssa Maria Libera Pagliaro