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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 02/12/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario dott.ssa Vanessa Rocchi, in funzione di Giudice del Lavoro, nella pubblica udienza del 2 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa di lavoro e previdenza n. 891/2024 R.G. promossa
DAL
Il sig, nato a [...], il [...], cod. fisc. , Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], assistito dal Patronato , rappresentato e Parte_2 difeso, come da procura alle liti in allegato al ricorso introduttivo ai sensi dell'art. 83 III comma c.p.c. e art. 10 D.P.R. 123/01, congiuntamente e disgiuntamente, dall' Avv.te Serena Lenzi e Chiara Scartabelli - Parte ricorrente -
CONTRO
L' , in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Falso in forza di procura generale alle liti, rep. 37875 racc. 7313 dd. 22.03.2024 per atto Notaio in Roma Persona_1
- Parte resistente-
Oggetto: Risarcimento del danno derivante da erronea certificazione posizione contributiva CP_1 del 29.09.2023.
Conclusioni: come in atti e da verbale di udienza del 2.12.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo depositato in data 15.11.2024 il sig. proponeva la Parte_1 domanda in oggetto al fine di ottenere il risarcimento dei danni tutti subiti a causa dell'erronea comunicazione da parte di della relativa posizione contributiva ai fini pensionistici in virtù CP_1 dell'estratto certificativo del 29.09.2023.
A sostegno della domanda parte ricorrente deduceva di aver richiesto in data 14.09.2023 all' , al CP_1 fine di verificare la propria posizione assicurativa e la maturazione dei requisiti pensionistici, la trasmissione del proprio estratto conto certificativo che l' inoltrava il 29.09.2023. Sulla base CP_1 dell'estratto inviato, il ricorrente poteva vantare 2.204 settimane contributive al 31.07.2023, con maturazione - quindi - a gennaio 2024, delle 2.227 settimane (pari a 42 anni e 10 mesi di contributi) requisito sufficiente per conseguire la pensione anticipata ai sensi dell'art. 24 comma 10 D.L. n. 214 del 6.12.2011, come modificato dal D.L. 28.1.2019 n.
4. Considerati i tre mesi di finestra previsti dalla suddetta normativa (in questo caso febbraio, marzo, aprile 2024) e quindi la decorrenza del trattamento pensionistico posticipata al 1.05.2024 (tre mesi dopo la maturazione del requisito contributivo) e che presupposto per il conseguimento della pensione era la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, l'odierno ricorrente – in data 19.01.2024 - si dimetteva dal rapporto di lavoro con la con decorrenza 1.05.2024 (ultimo giorno di lavoro 30.04.2024) e – in data 1.03.2024 Controparte_2
- presentava domanda di pensione anticipata con decorrenza 1.05.2024. Ancora, rappresentava che con lettera del 3.05.2024, l' comunicava la reiezione della domanda di pensione con la CP_1 seguente motivazione: “non viene raggiunto il requisito contributivo alla data di decorrenza proposta”. Il sig. - che peraltro nel frattempo era rimasto senza occupazione - tramite il Pt_1 CP_ Patronato in data 8.05.2024 provvedeva a scaricare dal sito un estratto contributivo, Parte_2 da cui risultavano mancanti, rispetto all'Ecocert a suo tempo ricevuto, 208 settimane relative al rapporto di apprendistato per gli anni dal 1981 al 1984 e, pertanto, il Patronato chiedeva telefonicamente spiegazioni all'Istituto, il quale ammetteva che l'estratto certificativo del 25.09.2023 precedentemente inviato era errato in quanto conteneva più settimane di contribuzione rispetto a quelle realmente lavorate come apprendista e che, a seguito della domanda di pensione, era stata sistemata la posizione previdenziale come risultava dall'estratto contributivo dell'8.05.2024, da CP_ considerarsi corretto. A questo punto l'odierno ricorrente riferiva che il Patronato aveva richiesto all'Istituto se fosse possibile riscattare i periodi non presenti sull'estratto, ma presenti sul certificativo ricevendo risposta negativa dallo stesso Istituto. Il ricorrente presentava, allora, nuova domanda di pensione anticipata in data 2.07.2024 che veniva accolta con provvedimento in data 29.07.2024 con decorrenza 1.08.2024. Pertanto, il ricorrente - rimasto privo di retribuzione e di trattamento pensionistico per tre mesi, per il periodo dal 1.05.2024 al 31.07.2024 – per il tramite del Patronato CP_ CP_
, in data 4.07.2024 rivendicava nei confronti dell' il risarcimento del danno subito a causa dell'erronea certificazione da parte dell'Istituto della data di decorrenza della pensione, richiedendo, a titolo risarcitorio l'importo dei tre ratei di pensione perduti, senza alcun riscontro. Ritendo l' CP_1 responsabile del danno subito in conseguenza delle erronee informazioni fornite dall'ente in ordine alla posizione contributiva richiesta, il sig. concludeva, espressamente, affinchè Parte_1 CP_
“Voglia la S.V., disattesa ogni contraria istanza, condannare l' a risarcire in favore di Parte_1 il danno dal medesimo subito a causa delle erronee informazioni rilasciate dall'Istituto
[...] medesimo in ordine ai requisiti del ricorrente per accedere alla pensione anticipata ed alla decorrenza del relativo trattamento, da quantificarsi nella somma di € 6.823,50 o in quella diversa ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge.” Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Si costituiva l' mediante propria memoria difensiva depositata in data 10.01.2025 CP_4 chiedendo l'integrale rigetto della domanda come da conclusioni ivi precisate: ““Voglia l'On.le Tribunale adito rigettare la domanda giudiziaria proposta dal ricorrente con vittoria delle spese del giudizio. In via del tutto subordinata e salvo gravame, limitare ai sensi dell'art. 1227 primo comma c.c. la condanna al risarcimento del danno all'importo di euro 1.755.61, con compensazione parziale delle spese del giudizio.”
Ora con decreto di prima comparizione del 18.11.2024 il giudice fissava la prima udienza di comparizione delle parti del 11.02.2025 nella quale, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione e decisione della stessa. Dopo vari rinvii per tale incombente, all'udienza del 2.12.2025 la causa in oggetto è stata discussa e decisa – dopo ritiro in camera di consiglio - con sentenza e motivazione contestuale di cui si dava pubblica lettura del relativo dispositivo in assenza delle parti costituite.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il ricorso introduttivo così come proposto dal sig. appare fondato in fatto ed in Parte_1 diritto e come tale deve, pertanto, essere accolto.
La successione dei fatti come dedotti nel ricorso risultava pacifica perché non contestati nello specifico da e documentati a fronte dei quali l'Ente medesimo ha, di fatto, riconosciuto il CP_1 proprio errore nella comunicazione dell'estratto certificativo inviato al ricorrente seppur sostenendo che la comunicazione inviata dall' imponeva una verifica sostanziale della posizione CP_1 contributiva, specie da parte del Patronato interessato che avrebbe dovuto rendersi conto dell'errore macroscopico e, quindi, che il ricorrente, e per esso il Patronato, avrebbero dovuto pertanto collaborare e segnalare l'anomalia all'Ente previdenziale anziché fare finta di nulla, contando sul fatto che era in possesso di un estratto conto certificativo e, comunque, ancora, che il comportamento tenuto dalla parte ricorrente abbia certamente contribuito, se non in misura esclusiva, quanto meno concorrente alla realizzazione del danno secondo quanto previsto dal primo comma dell'art. 1227 del codice civile.
Dall'esame dei documenti allegati risulta, infatti, che il sig. in data 14.09.2023, Parte_1 richiedeva all' l'estratto conto certificativo al fine di verificare il diritto a pensione, che l' CP_1 CP_1 provvedeva ad inoltrare in data 29.09.2023 (cfr. doc. 1 ricorso) e sulla base del quale, il ricorrente vantava - al 31.07.2023 - 2.204 settimane contributive con maturazione, quindi, a gennaio 2024, delle 2.227 settimane (pari a 42 anni e 10 mesi di contributi) sufficienti per conseguire la pensione anticipata ex art. 24 comma 10 D.L. n. 214 del 6.12.2011, come modificato dal D.L. 28.1.2019 n.
4. Considerati i tre mesi di finestra previsti dalla normativa (in questo caso febbraio, marzo, aprile 2024) e quindi la decorrenza del trattamento pensionistico dal 1.05.2024 (tre mesi dopo la maturazione del requisito contributivo) egli – in data 19.01.2024 - si dimetteva dal rapporto di lavoro con decorrenza 1.05.2024 (ultimo giorno di lavoro 30.04.2024) e – in data 1.03.2024 - presentava domanda di pensione anticipata con decorrenza 1.05.2024 (cfr. doc. 2 ricorso). Tuttavia, il 3.05.2024 l' CP_1 comunicava al ricorrente la reiezione della domanda di pensione per mancato raggiungimento del requisito contributivo. Il sig. – è pacifico che nel frattempo era rimasto senza Parte_1 CP_ occupazione - tramite il Patronato in data 8.05.2024 provvedeva a scaricare dal sito un Parte_2 semplice estratto contributivo, da cui risultavano mancanti, rispetto all'Ecocert, 208 settimane relative al rapporto di apprendistato per gli anni dal 1981 al 1984. Pertanto, il Patronato chiedeva spiegazioni all'Istituto, il quale ammetteva l'errore sul certificativo precedentemente inviato, ma non consentiva neppure di riscattare i periodi non presenti sull'estratto contributivo, ma presenti sul certificativo (cfr. corrispondenza mail doc.7 del ricorso). Il ricorrente presentava, allora, nuova domanda di pensione anticipata in data 2.07.2024 che veniva accolta con provvedimento in data 29.07.2024 con decorrenza 1.08.2024. Il ricorrente, pertanto, risulta documentato da tali atti che per i mesi di maggio, giugno e luglio 2024 rimaneva senza retribuzione e senza pensione.
Come è noto la Suprema Corte ha in più occasioni ribadito che l' risponde delle erronee CP_1 comunicazioni della posizione contributiva rese a seguito di specifica domanda dell'interessato, che lo abbiano indotto alla anticipata cessazione del rapporto di lavoro, responsabilità derivante dall'inadempimento dell'obbligo legale previsto dalla L. n. 88 del 1989, art. 54, esercitabile sulla base dei poteri di indagine e certificazione di cui dispone l'Ente (v. Cass. n. 21454 del 19/09/2013, Cass. n. 23050 del 03/10/2017, Cass. n. 2498 del 1/2/2018). L'anzidetta responsabilità ha natura contrattuale, in quanto ha origine legale e attiene al rapporto intercorrente tra le parti, con conseguente applicabilità dell'art. 1218 c.c., il quale pone espressamente a carico del debitore la prova liberatoria che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (Cass. 02/05/2016, n. 8604, Cass. n. 27118 del 15/11/2017). L'assicurato ha tuttavia l'obbligo di intervenire per interrompere il processo che determina l'evento produttivo di danno quando l'erroneità dei dati forniti dall'istituto sia riscontrabile sulla base dell'ordinaria diligenza, esercitabile nell'ambito dei dati che rientrano nella sua normale sfera di conoscibilità. Qualora egli non si attivi in tal senso e rassegni comunque le proprie dimissioni presentando domanda di pensione malgrado l'evidente erroneità dei dati contributivi a lui comunicati, concorre al verificarsi dell'evento dannoso, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, con la conseguente possibilità per il giudice di limitare il risarcimento dovuto. In tal senso l'ipotesi va distinta da quella, disciplinata dall'art. 1227 c.c., comma 2, cui ha fatto talora riferimento la giurisprudenza di legittimità (vedasi Cass. n. 8604 del 02/05/2016, cit.) nonché l'Ente medesimo, riferibile ad un comportamento dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno già prodottosi, diverso dal contributo alla sua originaria causazione. Nel caso di specie sussiste la responsabilità dell' per le erronee CP_1 informazioni comunicate al ricorrente che è stato così indotto, erroneamente, ad anticipare la propria uscita dal mondo del lavoro.
Richiamando l'art. 54 della Legge n.88/1989 sull'obbligo degli Enti previdenziali di fornire, a richiesta, dati precisi sulla posizione contributiva di ciascun assicurato, va ribadito il principio già affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 21454/2013) in modo chiaro e inequivocabile: “I documenti rilasciati dall'Istituto, provenendo da un ente pubblico, devono sempre reputarsi idonei a ingenerare, in chi li riceve, un legittimo affidamento circa l'esattezza e la correttezza dei dati forniti a richiesta degli interessati” e - come tale comunicazione abbia “valenza certificativa” allo scopo di fornire al richiedente informazioni precise circa l'ammontare dei contributi versati nel corso della vita lavorativa;
informazioni che influiscono sul calcolo della pensione.
In virtù di tali principi giuridici, è condivisibile quanto sostenuto dalla difesa di parte ricorrente ove osserva come l'estratto contributivo Ecocert è un documento ufficiale dell' con valore legale, CP_1 che certifica la situazione contributiva dell'assicurato a tutti gli effetti utilizzabile a fini pensionistici, che fa fede dei dati in esso contenuti e in presenza del quale l'assicurato (e per esso il Patronato) non ha alcun obbligo di effettuare verifiche ulteriori sulla posizione assicurativa dell'interessato potendo far affidamento sulla correttezza dei dati ivi riportati.
Inoltre è vero, ancora, quanto dedotto dalla difesa di parte ricorrente che nella tabella a pag. 1 dello stesso estratto del 29.09.2023 sono indicate 2.204 settimane contributive al 31.07.2023, dato su cui il Patronato ha fatto affidamento per stabilire che le 2.227 settimane contributive (42 anni e 10 mesi necessari per la pensione anticipata) sarebbero state raggiunte dal gennaio del 2024. Pertanto non si può parlare di errore macroscopico, posto che i dati presenti sul documento non erano congruenti e ben potevano indurre in errore (così come avvenuto) anche un occhio attento come quello del patronato. Non può sussistere neppure un concorso di colpa dell'assicurato come sostenuto da in quanto CP_1 non si trattava di un errore macroscopico ed evidente da potersi segnalare all' . CP_1
E' verosimile che se il ricorrente – persona spinta dalla normale e comune diligenza - si fosse reso conto dell'errore non avrebbe rassegnato le dimissioni auto-causandosi un danno retributivo. E lo stesso dicasi del Patronato che, se si fosse accorto dell'anomalia si sarebbe di certo attivato avvertendo l'Istituto per risolvere la problematica, anziché far rischiare un danno all'utente.
Peraltro trattasi di un errore riconosciuto in prima battuta e fin da subito dall'Ente (cfr. doc.7 di parte ricorrente) e sul punto non vi sono elementi di prova contraria tali a smentire tale assunto.
Il danno patrimoniale va quantificato nei ratei di pensione relativi ai mesi da maggio-luglio 2024, tenuto conto che il trattamento pensionistico è stato liquidato con decorrenza 01.08.2024 ed è documentale – e non contestato nello specifico - che il sig. sia rimasto senza Parte_1 retribuzione e senza pensione per il periodo suddetto.
L'entità del danno corrisponde alla somma che il ricorrente ha calcolato e conteggiato e avrebbe percepito se l'indicazione contenuta nell'estratto conto fosse stata corretta (vedasi la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 231/2022, citata da parte ricorrente).
Alla luce di tali principi giuridici ed interpretativi sopraesposti, ecco che per tutte tali motivazioni la domanda formulata da parte ricorrente deve essere accolta, con compensazione delle spese di lite alla luce della obiettiva complessità e controvertibilità delle questioni dirimenti il presente giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa di lavoro e previdenza n. 891/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso presentato dal sig. e, per l'effetto condanna l' al Parte_1 CP_1 risarcimento del danno in favore di parte ricorrente da quantificarsi in un ammontare corrispondente ai ratei di pensione come calcolato in atti;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Pistoia lì 2 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
GOP Dott.ssa Vanessa Rocchi