TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/12/2025, n. 4847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4847 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente Sentenza nella causa iscritta al n. 8874/2024 del R.G. Tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dagli Avv.ti Nicola Noviello e Antonio Cavallo;
ricorrente E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente Conclusioni: come in atti Motivi in fatto e diritto della decisione Parte ricorrente, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott. nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, nel quale veniva Persona_1 chiesto l'accertamento del requisito sanitario per fruire della pensione di inabilità disciplinata alla legge 118/1971, presentava dichiarazione di dissenso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.. Successivamente parte ricorrente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., deducendo in particolare che il CTU non aveva valutato in maniera esaustiva le patologie da cui era affetta, tali da legittimare il riconoscimento del diritto a fruire della prestazione richiesta a far data dalla visita di revisione. L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Il CTU dott. convocato nel corso del presente giudizio per procedere ad un Persona_1 supplemento di indagine a seguito di nuova documentazione medica ammessa in giudizio, ha esaminato in maniera esaustiva le patologie da cui è affetto il ricorrente, potendosi richiamare in questa sede l'analisi di cui all'elaborato peritale per quanto attiene alle singole patologie. Il consulente, nei chiarimenti resi nella presente fase processuale, ha esposto le seguenti valutazioni medico legali: “…In data 4/4/25 il signor Giudice del lavoro autorizzava il deposito della seguente ulteriore documentazione sanitaria:
1. Referto di visita oncologica del 10/2/25.
2. Referto di visita odontostomatologica dell'Ospedale di Caserta del 26/11/24 e del 19/11/24. 3. Referto di visita reumatologica del 11/3/24.
1 4. Referto di visita neurochirurgica del 18/10/24, 11/7/24, 13/6/24, 20/9/24.
5. Lettera di dimissione della Casa di cura Santa Rita di Atripalda del 14/9/24.
6. Lettera di dimissione dell'Ospedale di Caserta del 29/7/25.
7. Prescrizione Saniarp del 28/7/25. Si valuta la suddetta documentazione e si rileva che l'istante in data giugno 2024 risulta affetto da menomazioni a carico del sistema osteoarticolare più gravi di quelle diagnosticate alla visita medico-peritale, in particolar modo per quanto inerente la sezione cervicale del rachide con deficit funzionale da comparsa di ernie cervicali determinanti una stenosi del canale vertebrale con tetraparesi, come si evince dai referti di visite neurochirurgiche del 13/6/24 e del 11/7/24; tale stenosi ha indotto l'istante a sottoporsi ad intervento neurochirurgico di discectomia ed artrodesi C5-C6 e C6-C7, come risulta dalla lettera di dimissione della Casa di cura Santa Rita di Atripalda del 14/9/24. Dalla documentazione sanitaria versata risulta inoltre che l'istante è affetto da Parte_1 una neoplasia maligna a carico del rene destro ed è stato sottoposto ad intervento chirurgico di nefroureterectomia destra, come si evince dalla lettera di dimissione dell'Ospedale di Caserta redatta in data 29/7/25. L'aggravamento della patologia a carico del sistema osteo- articolare-locomotore trattata con intervento neurochirurgico e la neoplasia maligna a carico del rene destro trattata con asportazione chirurgica del rene e dell'uretere inducono senza dubbio una totale e permanente riduzione della capacità lavorativa generica. Per quanto sopra il signor è da ritenersi soggetto INABILE con riduzione Parte_1 totale della capacità lavorativa generica in misura del 100% (cento per cento) a decorrere dal giugno 2024, data della visita neurochirurgica con diagnosi di tetraparesi da stenosi del canale vertebrale cervicale. CONCLUSIONI Il signor è da ritenersi soggetto INABILE con riduzione totale della Parte_1 capacità lavorativa generica in misura del 100% (cento per cento) a decorrere dal giugno 2024”.
Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante. Deve pertanto accertarsi che il ricorrente è in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti la fruizione della pensione di inabilità disciplinata dall'art. 12 legge n. 118/71 a far data dal giugno 2024. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno compensate nella misura della metà in ragione della misura dell'accoglimento della domanda e per la rimanente parte seguono la soccombenza e pertanto devono essere poste a carico dell' . CP_1
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. liquidate come Persona_1 da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza rigettata, così provvede:
2 -accerta che il ricorrente è in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti la fruizione della pensione di inabilità disciplinata dall'art. 12 legge n. 118/71 a far data dal giugno 2024;
-liquida le spese di lite in complessivi €2.800,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, compensandole nella misura della metà e condannando l' al pagamento, in favore del ricorrente, della rimanente metà delle CP_1 spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori costituiti;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. liquidate Persona_1 come da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Si comunichi. Così deciso il 02.12.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
3