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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 14/02/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 146/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Arianna Carimati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa
Da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TALAMONE CHIARA del Foro di Busto Arsizio, con domicilio telematico presso il difensore, come da procura in atti;
PARTE ATTRICE
Contro
:
(P. Iva ), in persona del Sindaco pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GUSSONI GIACOMO, con domicilio telematico presso il difensore, come da procura in atti;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per la parte attrice: (note scritte di p.c. depositate in atti in data 28.10.2024)
Per la parte convenuta: (note scritte di p.c. depositate in atti in data 24.10.2024)
“RESPINGERE la domanda risarcitoria proposta dall'attrice contro il Parte_1
perché destituita di fondamento;
Controparte_1
pagina 1 di 7 CONDANNARE l'attrice alle spese di lite del Parte_1 Controparte_1 come da allegata nota”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
chiedendo di accertare la responsabilità ex art. 2051 c.c. di quest'ultimo per i danni CP_1
subiti in conseguenza del sinistro occorsole in data 13.11.2019, con conseguente condanna del convenuto al risarcimento del danno quantificato in euro 66.452,52 o nel diverso importo ritenuto di giustizia, oltre a interessi legali e rivalutazione, nonché di condannarlo al risarcimento dei danni equitativamente determinati ai sensi dell'art. 96 c. 1 c.p.c.
Ha dedotto che: - in data 13.11.2029, alle ore 16.00 circa, mentre percorreva via IV Novembre in
, all'altezza del civico 17, in compagnia della figlia era caduta CP_1 Persona_1
rovinosamente a terra non avvedendosi di una sconnessione presente sul marciapiede in quanto celata da un fitto strato di fogliame;
- era stata soccorsa dalla figlia, la quale aveva contattato il di lei fratello per essere coadiuvata nel sollevare la madre da terra;
- per effetto della CP_2
caduta, la signora aveva iniziato a lamentare forti dolori all'anca e al femore, nella parte Pt_1
sinistra del tronco, così da indurre i figli a contattare il 118; - condotta presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cittiglio, le veniva ivi diagnosticata “frattura composta grande trocantere sx, cedimento somatico L1”, cui seguivano dimissioni con prescrizione di terapia ortesica e farmacologica;
- sottoposta a visita medico-legale presso proprio fiduciario, era individuata un'invalidità temporanea biologica assoluta per giorni 15, un'invalidità temporanea biologica parziale al 75% per giorni 90, con postumi permanenti pari al 20-21%; - il Comune di , CP_1
dopo l'accaduto e su sollecitazione del figlio dell'attrice aveva posto in essere CP_2
una serie di interventi volti a migliore le condizioni di pulizia e sicurezza dei luoghi ove si erano verificati i fatti di causa.
Integrato il contraddittorio, si è costituito il contestando quanto ex adverso Controparte_1
dedotto, chiedendo di respingere la domanda risarcitoria di parte attrice in quanto destituita di pagina 2 di 7 fondamento, nonché di condannarla alle spese di lite e a corrispondere, a titolo simbolico, l'importo di euro 1,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c.
Ha dedotto che: - Le modalità del fatto non erano state descritte con chiarezza dall'attrice, la quale aveva affermato di essere caduta a causa “di una sconnessione presente sulla pavimentazione di un marciapiede, celata da uno strato fitto di fogliame” senza indicare il punto dove sarebbe caduta e dove sarebbe esistita la detta sconnessione;
- il signor marito dell'attrice, aveva Tes_1 riferito all'accertatore di che la moglie era caduta mentre, insieme a lui e Controparte_3
non insieme alla figlia, stava per entrare nel portico di ingresso della propria abitazione al civico
17, e dunque in circostanze diverse da quelle dedotte in citazione;
- l'attrice, pur riferendo si essersi recata al PS di Cittiglio, non aveva prodotto il relativo verbale e, dallo stesso (verbale di P.S. n.
2019023903 del 13.11.2019 – doc. 3 convenuta), sotto la voce anamnesi, si leggeva che l'attrice aveva riferito al Dott. “caduta accidentale in casa”; - Il Comune di non Parte_2 CP_1
aveva affatto posto in essere interventi in via IV Novembre all'altezza del civico 17, come sostenuto dall'attrice, per migliorare le condizioni del luogo in cui assumeva essere caduta, non sussistendone la necessità, essendo quel luogo pavimentato e senza sconnessioni.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art 183 c. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi ammessi alle udienze del 9.1.2024 e 24.4.2024 quindi a tale udienza entrambi i difensori chiedevano fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni. Disposta la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 29.10.2024 la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, fruiti da entrambe le parti.
Considerato in diritto
1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di Cassazione, la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia con la cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa" (Cass. n. 15761/2016).
In punto di ripartizione dell'onere della prova, la responsabilità per i danni cagionati da cose in pagina 3 di 7 custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è necessario e sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito (da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato), fattore che attiene non già ad un comportamento del custode (che è irrilevante) bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché l'evento medesimo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 4279/2008).
Quanto alla posizione del danneggiato, è stato ricordato che in tema di danno da insidia stradale, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata che, nel ravvisare la responsabilità dell'ente proprietario ex art. 2051 cod. civ., non aveva tenuto conto della natura interpoderale della strada, peraltro priva di pericoli nella fascia centrale della carreggiata, della velocità non moderata tenuta dal conducente del ciclomotore, in discesa e in corrispondenza di una strettoia e di una semicurva, nonché dell'avvenuto trasporto di un passeggero su ciclomotore omologato per una sola persona)" (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 287 del 13/01/2015). Con la conseguenza che l'effettiva possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia vale ad escludere la responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica (Cfr.
Cass. civ. 13 luglio 2011, n. 15375) quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso;
se è vero, infatti, che il pagina 4 di 7 riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, e' altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà
(ex articolo 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile (Cfr. Cass. Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018 in motivazione).
Va poi aggiunto che, con riferimento ai casi, come quello di specie, in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo proprio della cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica ed inerte, l'onere della prova incombente sul danneggiato
è più ampio. In particolare, si chiede che, rispetto alla prova del nesso causale, l'attore fornisca la dimostrazione che lo stato dei luoghi presentasse una obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno stesso;
inoltre, l'attore deve dimostrare di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (Cass. sez. VI, sent. n. 11023 del 9.5.2018; Cass. sez. VI, sent. 11526 dell'11.5.2017;
Cass. Sez. III, sent. n. 2660 del 5.2.2013).
2. Nel caso di specie, la domanda della parte attrice non è fondata e deve essere respinta.
E' dirimente osservare che, alla luce delle allegazioni delle parti, della documentazione acquisita e dell'istruttoria orale svolta, non può dirsi raggiunta la prova della effettiva dinamica del sinistro e della sussistenza di un nesso di derivazione causale tra lo stesso e le condizioni del manto stradale.
In merito alla dinamica dei fatti sono infatti emerse profonde incertezze e contraddizioni.
Il verbale del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cittiglio del 13.11.2019 riporta, sotto la voce anamnesi, “caduta accidentale in casa”, ciò che pertanto risulta aver dichiarato la stessa attrice giunta in P.S. dopo l'accaduto (cfr. doc. 3 di parte convenuta).
Nell'atto di citazione la parte attrice allega invece di essere caduta mentre percorreva, in compagnia della figlia, la via IV Novembre all'altezza del civico 17 “a causa di strato fitto di fogliame, di una sconnessione presente sul marciapiede” e tuttavia non è meglio precisato il luogo della caduta e non è identificata l'asserita insidia, che neppure è univocamente ravvisabile dalle fotografie prodotte da parte attrice sub doc. 1.
pagina 5 di 7 Assume l'attrice di essere caduta quando si trovava in presenza dalla figlia, circostanza da quest'ultima confermata in sede di escussione quale teste (udienza del 9.1.2024), mentre invece il teste (Presidente del Cinema antistante i luoghi per cui è causa) ha riferito, sia in Testimone_2
udienza sia nelle dichiarazioni scritte dalla stessa rilasciate all'assicurazione in 15.5.2021, che l'odierna attrice si trovava in presenza del di lei marito.
Il teste (incaricata di per l'assicurazione sentita Testimone_3 Controparte_3 CP_4 all'udienza del 9.1.2024, ha evidenziato le contraddittorietà delle dichiarazioni esposte dai soggetti sentiti ai fini della indagine condotta dall'assicurazione nella fase stragiudiziale: il marito dell'attrice le avrebbe riferito che la caduta sarebbe avvenuta “sul tratto di pavet della piazzetta tra il marciapiede e l'ingresso del portico dell'abitazione” (cfr. fotografia n. 4 di cui al doc. 1 di parte attrice e fotografia n. 5 prodotta in atti dal convenuto), quindi mentre la sig.ra faceva Pt_1
ingresso nella sua abitazione;
diversamente, , responsabile del Cinema Garden sito in Testimone_2
via IV Novembre, le avrebbe riferito di aver visto i coniugi arrivare con la macchina, parcheggiata al lato sinistro del cinema, e, poco dopo, di essere stata informata della caduta della sig.ra . Pt_1
L'accertatrice di quindi, ha affermato che, se l'attrice “era caduta appena Controparte_3 scesa dall'auto non poteva essere lo stesso luogo che mi era stato indicato dal in quanto CP_2 nella parte opposta della piazza” (cfr. verbale di udienza del 9.1.2024).
Le dichiarazioni dei testi mostrano dunque profonde divergenze e contraddizioni e nessuno di essi ha dichiarato di avere assistito personalmente alla caduta: la responsabile del Cinema Garden, ha dichiarato “né io né la mia collega abbiamo visto la caduta”; la stessa figlia Testimone_2 [...]
ha dichiarato “non so come è successo, io stavo guidando e quando ho visto scivolare Persona_1 la mamma ho smesso di guidare e sono andata da lei, poi ho chiamato mio fratello…”; il figlio dell'attrice non era presente al momento del fatto: “non so dire come è successo CP_2
perché io non l'ho visto con i miei occhi, quando mi hanno chiamato sono sceso, mi ha chiamato mia sorella”.
Si aggiunga peraltro che, come osservato dal convenuto fin dalla comparsa di costituzione in giudizio, dalla documentazione in atti risulta che la funzionalità deambulatoria dell'attrice era invero precaria già in epoca antecedente ai fatti per cui è causa (paziente già riconosciuta invalida civile ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88) grave 100% per “lombalgia in discopatia lombare, diabete mellito NID,
pagina 6 di 7 cardiopatia ipertensiva, aritmia cardiaca, esiti frattura femore, ipoacusia bilaterale”, (…) già compromessa autonomia personale e deambulatoria” - cfr. doc. 3 di parte attrice).
Alla luce delle risultanze istruttorie come sopra compendiate, pertanto, non può dirsi raggiunta la prova della dinamica del sinistro, né che lo stesso sia ascrivibile alla presenza di una
“sconnessione” sul manto stradale, non univocamente individuata, imputabile ad una carente manutenzione da parte dell' CP_5
La domanda di parte attrice non può dunque trovare accoglimento e deve essere respinta.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico della parte attrice, sulla scorta del D.M. 55/14 e tenuto conto del valore della controversia. Posto che il valore della controversia si discosta di poco dall'importo minimo dello scaglione applicabile
(€ 52.001,00-260.000,00) appare congruo e proporzionato al valore della causa liquidare le spese di lite applicando i valori minimi del predetto scaglione.
Le domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'attrice non può trovare accoglimento stante la soccombenza;
la domanda di parte convenuta, in quanto non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve invece intendersi rinunciata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta le domande svolte da nei confronti del Parte_1 CP_1
[...]
2. Condanna a rifondere in favore del le Parte_1 Controparte_1
spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 7.052,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese generali, oltre a CPA e IVA come per legge.
Varese, così deciso il 14.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Arianna Carimati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa
Da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TALAMONE CHIARA del Foro di Busto Arsizio, con domicilio telematico presso il difensore, come da procura in atti;
PARTE ATTRICE
Contro
:
(P. Iva ), in persona del Sindaco pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GUSSONI GIACOMO, con domicilio telematico presso il difensore, come da procura in atti;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per la parte attrice: (note scritte di p.c. depositate in atti in data 28.10.2024)
Per la parte convenuta: (note scritte di p.c. depositate in atti in data 24.10.2024)
“RESPINGERE la domanda risarcitoria proposta dall'attrice contro il Parte_1
perché destituita di fondamento;
Controparte_1
pagina 1 di 7 CONDANNARE l'attrice alle spese di lite del Parte_1 Controparte_1 come da allegata nota”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
chiedendo di accertare la responsabilità ex art. 2051 c.c. di quest'ultimo per i danni CP_1
subiti in conseguenza del sinistro occorsole in data 13.11.2019, con conseguente condanna del convenuto al risarcimento del danno quantificato in euro 66.452,52 o nel diverso importo ritenuto di giustizia, oltre a interessi legali e rivalutazione, nonché di condannarlo al risarcimento dei danni equitativamente determinati ai sensi dell'art. 96 c. 1 c.p.c.
Ha dedotto che: - in data 13.11.2029, alle ore 16.00 circa, mentre percorreva via IV Novembre in
, all'altezza del civico 17, in compagnia della figlia era caduta CP_1 Persona_1
rovinosamente a terra non avvedendosi di una sconnessione presente sul marciapiede in quanto celata da un fitto strato di fogliame;
- era stata soccorsa dalla figlia, la quale aveva contattato il di lei fratello per essere coadiuvata nel sollevare la madre da terra;
- per effetto della CP_2
caduta, la signora aveva iniziato a lamentare forti dolori all'anca e al femore, nella parte Pt_1
sinistra del tronco, così da indurre i figli a contattare il 118; - condotta presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cittiglio, le veniva ivi diagnosticata “frattura composta grande trocantere sx, cedimento somatico L1”, cui seguivano dimissioni con prescrizione di terapia ortesica e farmacologica;
- sottoposta a visita medico-legale presso proprio fiduciario, era individuata un'invalidità temporanea biologica assoluta per giorni 15, un'invalidità temporanea biologica parziale al 75% per giorni 90, con postumi permanenti pari al 20-21%; - il Comune di , CP_1
dopo l'accaduto e su sollecitazione del figlio dell'attrice aveva posto in essere CP_2
una serie di interventi volti a migliore le condizioni di pulizia e sicurezza dei luoghi ove si erano verificati i fatti di causa.
Integrato il contraddittorio, si è costituito il contestando quanto ex adverso Controparte_1
dedotto, chiedendo di respingere la domanda risarcitoria di parte attrice in quanto destituita di pagina 2 di 7 fondamento, nonché di condannarla alle spese di lite e a corrispondere, a titolo simbolico, l'importo di euro 1,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c.
Ha dedotto che: - Le modalità del fatto non erano state descritte con chiarezza dall'attrice, la quale aveva affermato di essere caduta a causa “di una sconnessione presente sulla pavimentazione di un marciapiede, celata da uno strato fitto di fogliame” senza indicare il punto dove sarebbe caduta e dove sarebbe esistita la detta sconnessione;
- il signor marito dell'attrice, aveva Tes_1 riferito all'accertatore di che la moglie era caduta mentre, insieme a lui e Controparte_3
non insieme alla figlia, stava per entrare nel portico di ingresso della propria abitazione al civico
17, e dunque in circostanze diverse da quelle dedotte in citazione;
- l'attrice, pur riferendo si essersi recata al PS di Cittiglio, non aveva prodotto il relativo verbale e, dallo stesso (verbale di P.S. n.
2019023903 del 13.11.2019 – doc. 3 convenuta), sotto la voce anamnesi, si leggeva che l'attrice aveva riferito al Dott. “caduta accidentale in casa”; - Il Comune di non Parte_2 CP_1
aveva affatto posto in essere interventi in via IV Novembre all'altezza del civico 17, come sostenuto dall'attrice, per migliorare le condizioni del luogo in cui assumeva essere caduta, non sussistendone la necessità, essendo quel luogo pavimentato e senza sconnessioni.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art 183 c. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi ammessi alle udienze del 9.1.2024 e 24.4.2024 quindi a tale udienza entrambi i difensori chiedevano fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni. Disposta la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 29.10.2024 la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, fruiti da entrambe le parti.
Considerato in diritto
1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di Cassazione, la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia con la cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa" (Cass. n. 15761/2016).
In punto di ripartizione dell'onere della prova, la responsabilità per i danni cagionati da cose in pagina 3 di 7 custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è necessario e sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito (da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato), fattore che attiene non già ad un comportamento del custode (che è irrilevante) bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché l'evento medesimo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 4279/2008).
Quanto alla posizione del danneggiato, è stato ricordato che in tema di danno da insidia stradale, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata che, nel ravvisare la responsabilità dell'ente proprietario ex art. 2051 cod. civ., non aveva tenuto conto della natura interpoderale della strada, peraltro priva di pericoli nella fascia centrale della carreggiata, della velocità non moderata tenuta dal conducente del ciclomotore, in discesa e in corrispondenza di una strettoia e di una semicurva, nonché dell'avvenuto trasporto di un passeggero su ciclomotore omologato per una sola persona)" (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 287 del 13/01/2015). Con la conseguenza che l'effettiva possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia vale ad escludere la responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica (Cfr.
Cass. civ. 13 luglio 2011, n. 15375) quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso;
se è vero, infatti, che il pagina 4 di 7 riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, e' altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà
(ex articolo 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile (Cfr. Cass. Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018 in motivazione).
Va poi aggiunto che, con riferimento ai casi, come quello di specie, in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo proprio della cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica ed inerte, l'onere della prova incombente sul danneggiato
è più ampio. In particolare, si chiede che, rispetto alla prova del nesso causale, l'attore fornisca la dimostrazione che lo stato dei luoghi presentasse una obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno stesso;
inoltre, l'attore deve dimostrare di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (Cass. sez. VI, sent. n. 11023 del 9.5.2018; Cass. sez. VI, sent. 11526 dell'11.5.2017;
Cass. Sez. III, sent. n. 2660 del 5.2.2013).
2. Nel caso di specie, la domanda della parte attrice non è fondata e deve essere respinta.
E' dirimente osservare che, alla luce delle allegazioni delle parti, della documentazione acquisita e dell'istruttoria orale svolta, non può dirsi raggiunta la prova della effettiva dinamica del sinistro e della sussistenza di un nesso di derivazione causale tra lo stesso e le condizioni del manto stradale.
In merito alla dinamica dei fatti sono infatti emerse profonde incertezze e contraddizioni.
Il verbale del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cittiglio del 13.11.2019 riporta, sotto la voce anamnesi, “caduta accidentale in casa”, ciò che pertanto risulta aver dichiarato la stessa attrice giunta in P.S. dopo l'accaduto (cfr. doc. 3 di parte convenuta).
Nell'atto di citazione la parte attrice allega invece di essere caduta mentre percorreva, in compagnia della figlia, la via IV Novembre all'altezza del civico 17 “a causa di strato fitto di fogliame, di una sconnessione presente sul marciapiede” e tuttavia non è meglio precisato il luogo della caduta e non è identificata l'asserita insidia, che neppure è univocamente ravvisabile dalle fotografie prodotte da parte attrice sub doc. 1.
pagina 5 di 7 Assume l'attrice di essere caduta quando si trovava in presenza dalla figlia, circostanza da quest'ultima confermata in sede di escussione quale teste (udienza del 9.1.2024), mentre invece il teste (Presidente del Cinema antistante i luoghi per cui è causa) ha riferito, sia in Testimone_2
udienza sia nelle dichiarazioni scritte dalla stessa rilasciate all'assicurazione in 15.5.2021, che l'odierna attrice si trovava in presenza del di lei marito.
Il teste (incaricata di per l'assicurazione sentita Testimone_3 Controparte_3 CP_4 all'udienza del 9.1.2024, ha evidenziato le contraddittorietà delle dichiarazioni esposte dai soggetti sentiti ai fini della indagine condotta dall'assicurazione nella fase stragiudiziale: il marito dell'attrice le avrebbe riferito che la caduta sarebbe avvenuta “sul tratto di pavet della piazzetta tra il marciapiede e l'ingresso del portico dell'abitazione” (cfr. fotografia n. 4 di cui al doc. 1 di parte attrice e fotografia n. 5 prodotta in atti dal convenuto), quindi mentre la sig.ra faceva Pt_1
ingresso nella sua abitazione;
diversamente, , responsabile del Cinema Garden sito in Testimone_2
via IV Novembre, le avrebbe riferito di aver visto i coniugi arrivare con la macchina, parcheggiata al lato sinistro del cinema, e, poco dopo, di essere stata informata della caduta della sig.ra . Pt_1
L'accertatrice di quindi, ha affermato che, se l'attrice “era caduta appena Controparte_3 scesa dall'auto non poteva essere lo stesso luogo che mi era stato indicato dal in quanto CP_2 nella parte opposta della piazza” (cfr. verbale di udienza del 9.1.2024).
Le dichiarazioni dei testi mostrano dunque profonde divergenze e contraddizioni e nessuno di essi ha dichiarato di avere assistito personalmente alla caduta: la responsabile del Cinema Garden, ha dichiarato “né io né la mia collega abbiamo visto la caduta”; la stessa figlia Testimone_2 [...]
ha dichiarato “non so come è successo, io stavo guidando e quando ho visto scivolare Persona_1 la mamma ho smesso di guidare e sono andata da lei, poi ho chiamato mio fratello…”; il figlio dell'attrice non era presente al momento del fatto: “non so dire come è successo CP_2
perché io non l'ho visto con i miei occhi, quando mi hanno chiamato sono sceso, mi ha chiamato mia sorella”.
Si aggiunga peraltro che, come osservato dal convenuto fin dalla comparsa di costituzione in giudizio, dalla documentazione in atti risulta che la funzionalità deambulatoria dell'attrice era invero precaria già in epoca antecedente ai fatti per cui è causa (paziente già riconosciuta invalida civile ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88) grave 100% per “lombalgia in discopatia lombare, diabete mellito NID,
pagina 6 di 7 cardiopatia ipertensiva, aritmia cardiaca, esiti frattura femore, ipoacusia bilaterale”, (…) già compromessa autonomia personale e deambulatoria” - cfr. doc. 3 di parte attrice).
Alla luce delle risultanze istruttorie come sopra compendiate, pertanto, non può dirsi raggiunta la prova della dinamica del sinistro, né che lo stesso sia ascrivibile alla presenza di una
“sconnessione” sul manto stradale, non univocamente individuata, imputabile ad una carente manutenzione da parte dell' CP_5
La domanda di parte attrice non può dunque trovare accoglimento e deve essere respinta.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico della parte attrice, sulla scorta del D.M. 55/14 e tenuto conto del valore della controversia. Posto che il valore della controversia si discosta di poco dall'importo minimo dello scaglione applicabile
(€ 52.001,00-260.000,00) appare congruo e proporzionato al valore della causa liquidare le spese di lite applicando i valori minimi del predetto scaglione.
Le domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'attrice non può trovare accoglimento stante la soccombenza;
la domanda di parte convenuta, in quanto non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve invece intendersi rinunciata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta le domande svolte da nei confronti del Parte_1 CP_1
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2. Condanna a rifondere in favore del le Parte_1 Controparte_1
spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 7.052,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese generali, oltre a CPA e IVA come per legge.
Varese, così deciso il 14.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati
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