Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/04/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 301/2024 RGA tra:
e , con il patrocinio dell'avv. Ivan CARIOLI Parte_1 Parte_2 ricorrenti in riassunzione e
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 Renato VESTINI e dell'avv. Maria LUPOLI resistente in riassunzione nonchè
, con il patrocinio dell'avv. Ivan CARIOLI CP_2 intervenuto in riassunzione
Oggetto: Assegno - pensione - ricorso in riassunzione posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 3/4/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come riassunto nell'ordinanza rescindente, “Con sentenza del 28.2.17 la corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza 21.11.14 del tribunale di Forlì, che aveva rigettato la domanda della pensionata in epigrafe di erogazione dell'assegno sociale ex articolo 26 legge n. 153 del 1969, non spettante per superamento dei limiti di reddito. In particolare, la corte territoriale ha considerato il reddito tenendo conto del sopravvenuto articolo 13 decreto legge n. 78 del 2000, convertito in legge n. 122 del 2000.”
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- 01) che l'ammissione degli invalidi civili, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, alla pensione sociale erogata dall' in sostituzione della pensione di CP_1 invalidità corrisposta dal ha, in applicazione dell'art. 19 della Controparte_3 legge 30 marzo 1971, n. 118, carattere automatico e prescinde pertanto dall'accertamento, da parte di detto , della rivalutazione della posizione CP_1 patrimoniale dell'assistito, costituendo la titolarità della pensione di invalidità sufficiente presupposto per il conseguimento della pensione sociale alle condizioni di maggior favore già accertate. In tema anche Sez. L, Sentenza n. 13570 del 02/11/2001 (Rv. 549962 - 01), secondo la quale, in materia di pensione sociale cosiddetta sostitutiva, l'art. 19 della legge n. 118 del 1971 deve essere interpretato nel senso che la trasformazione in pensione sociale della pensione o dell'assegno mensile di invalidità al compimento del sessantacinquesimo anno di età avviene automaticamente alle stesse condizioni reddituali stabilite per il trattamento in corso di erogazione, senza che sia possibile alcuna autonoma valutazione da parte dell' dei requisiti di ammissione e, in CP_1 particolare, delle condizioni economiche dell'invalido” (enfasi aggiunta). Il Supremo Collegio ha dunque rimesso gli atti a questa corte territoriale anche per la regolamentazione delle spese processuali 2. Hanno riassunto il giudizio due degli eredi della il terzo si è costituito Pt_3 nelle more. Si è costituito altresì l' , convenuto in riassunzione. CP_1
La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi. 3. Come correttamente ricordato dall' , la natura del giudizio di riassunzione CP_1 preclude il riesame delle questioni che la Corte di Cassazione ha definito e qui, dunque, non vi è spazio per ulteriore valutazione della coerenza o meno del reddito della con la prestazione revocata, indipendentemente dalle ragioni addotte Pt_3 al riguardo, trattandosi precisamente dell'aspetto considerato dalla Corte e giudicato in senso favorevole alla pensionata. Poichè le ragioni di rigetto, in sede amministrativa prima e giudiziale poi, erano riferite alla questione reddituale risolta come sopra dalla Suprema Corte, il ricorso deve dunque essere accolto, senza necessità di ulteriore disamina;
i limiti temporali della prestazione sono quelli correttamente indicati dagli eredi della pensionata (che hanno dato atto del superamento dei limiti di reddito il 1°/3/2014 con conseguente cessazione del diritto a quella data – cfr. pag. 6 ricorso in riassunzione), che in questa sede e sotto questo limitato profilo non hanno formato oggetto di contestazione alcuna da parte dell' . Controparte_4
4. Le spese processuali devono poi seguire la soccombenza – apparendo tuttavia corretto tenere conto della particolarità della questione, di non facile ricostruzione e identificazione nei suoi elementi contabili, con conseguente parziale loro compensazione.
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P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando nella causa tra
, , e Parte_1 Parte_2 CP_2 Controparte_1
, ogni diversa e contraria domanda o eccezione
[...] disattesa, assorbita o respinta,
1. accerta e dichiara il diritto di di percepire l'assegno sociale Parte_4 di cui all'art.26, L.30/4/69, n.153, dall'1/10/2010 al 28/2/2014, e conseguentemente
2. condanna l' a pagare ai Sig.ri e CP_1 Parte_1 CP_2 [...] in qualità di unici eredi legittimi di l'importo di 1/3 Pt_2 Parte_4 ciascuno dell'assegno sociale di cui all'art.26, L.30/4/69, n.153, alla stessa dovuto dall'1/10/2010 al 28/2/2014, oltre alla maggior somma fra rivalutazione monetaria ex indici ISTAT settore industria ed interessi legali su dette quote dei singoli ratei mensili dalla maturazione di ciascun rateo al saldo
3. lo condanna altresì al pagamento dei due terzi delle spese processuali, liquidate per l'intero
- in €.3.500,00 per compenso di primo grado,
- in €.3.500,00 per compenso del grado di appello,
- in €.3.000,00 per compenso del giudizio di cassazione,
- in €.3.500,00 per compenso del presente giudizio di rinvio oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge - da distrarre ex art. 93 c.p.c. Bologna, 3/4/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
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