Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 20/05/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1022 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Filippo Fontani
visto l'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Allende n. 14 (cod. fisc. ) e , nata a [...] C.F._1 Parte_2
Terme (PT) il 21.2.1976 e residente in [...] ( cod. fisc. ), C.F._2 rappresentate e difese dall'Avv. Paola Calzolari ( cod. fisc. ed elettivamente C.F._3 domiciliate presso il suo studio in ST, via delle Olimpiadi 13 con indirizzo PEC: come da procura in atti;
Email_1
-attrici -
CONTRO
(cod. fisc. P. Iva ), con sede in viale Europa Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
n.190, 00144 Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv. Jessica Mannini (cod. fisc. ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso Filiale di ST sita in 51100 Via Adua 450 Controparte_1
(PT), indirizzo PEC: Email_2
-convenuta -
Conclusioni: come precisate ex art. 127 ter cpc all'udienza del 5.3.2025 .
CONCISE RAGIONI, IN FATTO ED IN DIRITTO, DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
- Le Signore e hanno allegato di essere le titolari dei seguenti Parte_1 Parte_2 buoni fruttiferi postali, emessi tutti in data 05.07.2006, da Cassa Deposito e Prestiti, collocati dall'ufficio di sito in ST Viale Adua, Succursale n. 4: - Buono Fruttifero Postale Controparte_1
N. 0000 1062549810473 di Euro 5.000,00 serie 18K emesso il 05.07.2006, privo dell'indicazione della sua scadenza;
- Buono Fruttifero Postale N. 00001062549910450 di Euro 5.000,00 serie 18K emesso il 05.07.2006, privo dell'indicazione della sua scadenza;
- Buono Fruttifero Postale N.00001021390410378 di Euro 2.500,00 serie 18K emesso in data 05.07.2006, privo dell'indicazione della sua scadenza;
- Buono Fruttifero Postale N. 00001029074610182 di Euro 500,00 serie 18K emesso in data 05.07.2006, privo dell'indicazione della sua scadenza;
- Buono Fruttifero Postale N.
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- Buono Fruttifero Postale N. 00001029074810136 di Euro 500,00 serie 18K, privo dell'indicazione della sua scadenza. Le ricorrenti si sono viste rifiutare il rimborso dei predetti buoni, apprendendo, soltanto con la richiesta, che gli stessi non potevano essere liquidati per intervenuta prescrizione. Le stesse hanno, pertanto, lamentato: di essere state rassicurate fin dal momento dell'acquisto sulla durata ventennale dei buoni e di ignorare l'esistenza del decreto ministeriale del 19 dicembre 2000 che prevede l'emissione, accanto ai tradizionali BFP ordinari di durata ventennale, di BFP c.d. a termine, aventi una durata inferiore, tra i quali rientrano quelli acquistati (serie 18K), con termine di prescrizione dopo 10 anni dal termine di chiusura del rendimento (18 mesi); il fatto che i buoni da esse sottoscritti non contenessero neppure la (generica) dicitura “a termine” sul corpo del buono, né che sia mai stato consegnato loro alcun foglio informativo come richiede invece il decreto sopra citato. il comportamento di contrario non soltanto alle prescrizioni di cui al DM 19 dicembre CP_1
2000, ma anche all'art. 2 del Codice del Consumo secondo cui tra gli altri sono riconosciuti al consumatore il diritto di ad “un'adeguata informazione ed una corretta pubblicità”, nonché il diritto
“alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali” quale il diritto inteso come estrinsecazione di una serie di regole volte ad assicurare al cliente sottoscrittore un'informazione corretta, chiara ed esauriente, che agevoli la comprensione delle caratteristiche, dei rischi dei costi dei prodotti finanziari offerti e ne consenta una facile confrontabilità con altre offerte.
Le attrici a sostegno del loro assunto hanno anche richiamato:
-le disposizioni della Banca d'Italia (09.02.2011) sulla “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” laddove sono stati prescritti standard minimi di trasparenza da applicarsi all'acquisto di ogni prodotto finanziario ed in ogni fase del rapporto. In particolare, con riferimento alla fase precontrattuale, la previsione della consegna del foglio informativo al cliente nonché l'indicazione di indicatori sintetici di costo e di tutte quelle attività volte a prevenire l'insorgenza del contenzioso;
-Il provvedimento 18 Ottobre 2022 n. 30346 dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato che ha sanzionato per pratiche commerciali scorrette in fase di collocamento e Controparte_1 rimborso di buoni postali, in particolare sull'omessa informazione della prescrizione del buoni postali;
sulle conseguenze derivanti dal mancato incasso tempestivo dei titoli;
sull'omessa preventiva segnalazione dell'imminente maturare del periodo di prescrizione;
-una serie di decisioni di merito cui si rinvia dando per noti, per esigenze di sintesi, i contenuti degli scritti difensivi delle parti.
Su tali basi le attrici hanno così concluso :
“ ..in tesi, condannare per tutto quanto esposto in premessa, l'intermediario al rimborso e/o restituzione del valore dei buoni fruttiferi postali per cui è causa pari ad Euro 14000,00 lordi oltre gli interessi legali medio tempore maturati dal 06.07.2006 all'effettivo pagamento;
in ipotesi, condannare l'intermediario a risarcire alle ricorrenti il danno subito per tutto quanto espresso in premessa da quantificarsi nella somma di euro 14.000,00 o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali oltre gli interessi legali medio tempore maturati dal
06.07.2006 all'effettivo pagamento;
Pag. 2 a 7 In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite”.
La convenuta si è costituita in giudizio rilevando ed eccependo in sintesi quanto segue:
- trattandosi di Buoni con scadenza a 18 mesi dall'emissione, la prescrizione decennale del diritto alla riscossione é maturata il 06.01.2018; al momento dell'emissione, non era prevista ex lege sui Buoni Postali l'apposizione di alcuna etichetta indicante la data di scadenza;
l'assolvimento agli obblighi informativi relativi alla tipologia del Buono, alla scadenza, al rendimento sarebbe avvenuto attraverso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei Decreti Ministeriali disciplinanti l'emissione dei titoli;
sarebbe onere dei risparmiatori attivarsi per acquisire, tramite l'esame dei Decreti Ministeriali la conoscenza delle caratteristiche di detti strumenti di risparmio, ivi compresa la loro scadenza, la decorrenza del termine di prescrizione entro cui richiedere il rimborso del capitale, la liquidazione e il pagamento degli interessi maturati;
non vi era alcun obbligo di far sottoscrivere per ricevuta il foglio informativo alle sottoscrittrici che pertanto farebbe insorgere in capo a l'onere di provarne l'avvenuta consegna;
. CP_1
in ogni caso essendo decorsi dieci anni, non vi era l'obbligo per di mantenere copia Controparte_1 di detto documento;
anche se non fosse stato emesso detto documento Informativo era comunque onere delle risparmiatrici chiederne comunque il rilascio
Sulla base di tali assunti la convenuta ha concluso nel seguente modo:
“.. In via preliminare accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei buoni n. N. 0000
1062549810473, N. 00001062549910450, N.00001021390410378, N. 00001029074610182, N.
00001029074710159 e N. 00001029074810136 emessi in data 05.07.2006 e per l'effetto rigettare ogni domanda avanzata dalle Sig. e , meglio generalizzate in Parte_3 Parte_2 atti, nei confronti di;
Controparte_1
-sempre in via preliminare accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento danni per omessa e/o errata informazione e per l'effetto rigettare ogni pretesa avanzata dalle Sig. re e , meglio generalizzate in atti, nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
. CP_1
Nel merito:
- In via principale rigettare ogni pretesa avanzata dalle Sig. re e Parte_1 Parte_2
, meglio generalizzate in atti, nei confronti di . Con vittoria di spese e
[...] Controparte_1 onorari Con vittoria di spese ed onorari;
Con vittoria di spese e onorari”.
Il processo è stato istruito con la sola prova documentale e all'udienza del 4.3.25 è passato in decisione.
2.Sulla domanda principale.
Pag. 3 a 7 I buoni postali per cui è lite, vennero emessi, in data 5.7.2006, in favore delle ricorrenti. Tutti recano sul retro, oltre al timbro di validazione dell'ufficio postale collocante, in numero di serie “18K” e la seguente stampigliatura: “Il buono fruttifero postale è garantito dallo Stato ed è emesso alle condizioni generali previste nella parte prima del decreto 19 dicembre 2000 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000 e alle specifiche condizioni di emissione previste per la serie sottoscritta. Al momento del collocamento, il buono deve essere consegnato al sottoscrittore unitamente al Foglio Informativo
Analitico (F.I.A.) contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”.
Le ricorrenti hanno chiesto al Tribunale la condanna della convenuta al pagamento degli importi riportati in ciascun buono postale oltre agli interessi legali;
mentre la convenuta ha eccepito la prescrizione del diritto fatto valere.
Occorre allora accertare quale sia il periodo di prescrizione computabile e se lo stesso debba o meno ritenersi maturato.
Risulta agli atti che la serie “18K”avesse un termine di fine investimento di 18 mesi dalla data di emissione ed essendo, i buoni, stati emessi in data 5.7.2006, il giorno iniziale della decorrenza del periodo di prescrizione, in base alle previsioni dell'art. 2935 c.c, è quello del giorno successivo al compimento del diciottesimo mese ovvero da quando il diritto (di credito alla restituzione del capitale e degli interessi maturati) poteva essere fatto valere: nel caso di specie dal 6.01.2008.
Su questo aspetto le parti, seppur con differenti sfumature, hanno concordato.
Il periodo di prescrizione da computarsi è quello previsto dal D.M. n. 19/12/2000, art. 8 ovvero 10 anni;
l'articolo recita: " i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi" e tale periodo deve, quindi, ritenersi consumato il 05.01.2018 ovvero il decimo anno successivo rispetto al momento in cui il diritto poteva essere esercitato.
Non risulta che durante il tempo occorrente per la prescrizione le ricorrenti abbiano compiuto validi atti interruttivi: quelli cioè indicati nell'art. 2943 c.c. Le stesse hanno allegato di avere avanzato formale richiesta di rimborso tramite il reclamo del 27.4.2022. Questo è l'unico atto avente data
“certa” da cui si può evincere la loro volontà di dare impulso al loro diritto di credito ma in tale data, tuttavia, il diritto risultava formalmente prescritto da circa 4 anni: il 5.1.2018.
Le attrici hanno sostenuto che il periodo prescrizionale non poteva iniziare a decorrere, in quando non avevano avuto conoscenza del momento iniziale: sia perché i buoni non presentavano la stampigliatura della scadenza sia perché la controparte aveva omesso di renderle edotte della circostanza, violando gli obblighi informativi che gli competevano;
in particolare quelli tesi a permettere all'investitore di far valere tempestivamente il proprio diritto evitando di incorrere nella prescrizione.
Tali due aspetti rileverebbero ai fini della individuazione della causa di non decorrenza o in alternativa di sospensione della prescrizione in tal caso ex punto 8) dell'art. 2941 c.c. in base al quale la prescrizione rimane sospesa tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito ed il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto.
Pag. 4 a 7 La tesi delle ricorrenti sarebbe quella secondo cui la violazione degli obblighi informativi, tra cui l'omessa consegna del c.d. , da un lato e la mancata indicazione sui buoni postali Parte_4 del periodo finale di maturazione, sarebbero elementi tali da inibire la decorrenza della prescrizione o quanto meno causa di sua sospensione.
E' consolidato principio di legittimità quello secondo cui l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione,
è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto per i quali il successivo art. 2941 Cod.
Civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salvo l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto (ex pluribus cfr. Cass. Civ. n. 21495 del 7 novembre 2015); né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (Cass. n. 21500 del 7 novembre 2005; Cass. n. 14249 del 28 luglio 2004).
Quanto poi al richiamo fatto dalle ricorrenti all'art. 2941 n. 8 c.c. non risulta provato che la mancata conoscenza del termine iniziale di decorrenza del periodo di prescrizione sia imputabile a fatti dolosi comunque riconducibili alla resistente.
Per quanto precede, in mancanza di validi tempestivi atti interruttivi della prescrizione e di comprovate cause di sua sospensione;
nell'impossibilità di applicare in via analogica le previsioni a carattere eccezionale degli artt. 2935 e 2941 c.c., stante il divieto dell'art. 14 prel. C.c. , il diritto delle ricorrenti deve ritenersi prescritto e la domanda principale da respingere.
3) Sulla domanda subordinata risarcitoria delle ricorrenti.
Le ricorrenti, in via subordinata, hanno chiesto la condanna della resistente al risarcimento dei danni equivalenti al loro diritto di credito al rimborso del capitale e degli interessi dei buoni postali in discussione.
I danni sarebbero, sempre conseguenti, alla condotta omissiva della convenuta, sia rispetto agli obblighi informativi e di consegna del c.d. ; sia al più generale obbligo di buona Parte_5 fede e correttezza contrattuale che avrebbe dovuto indurre ad una informazione più Controparte_1 accurata e capillare sulla tipologia dell'investimento nonché sul periodo di prescrizione. Le ricorrenti, hanno anche, ricondotto sullo stesso piano del fatto illecito, l'assenza, sui buoni postali, della stampigliatura del termine finale dell'investimento.
I buoni fruttiferi postali non costituiscono titoli di credito, ma rientrano nella categoria dei documenti di legittimazione, la cui funzione, ai sensi dell'art. 2002 cod. civ., è soltanto quella di identificare l'avente diritto alla prestazione o di consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione (cfr. Cass., Sez. Un., 15 giugno 2007, n. 13979; Cass. 28 febbraio 2018,
n. 4761; Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2019, n. 3963).
Il rapporto giuridico intercorrente tra l'emittente e i risparmiatori è disciplinato dai decreti emessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (già Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica) ai sensi degli artt. 3 d.lgs. n. 284/1999 e 2 D.M. 19 dicembre 2000, vale a dire da fonti normative idonee a integrare il contenuto del contratto con l'indicazione del
Pag. 5 a 7 prezzo, del taglio, del tasso di interesse, della durata, dell'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa e di ogni altro elemento ritenuto necessario.
I decreti ministeriali regolanti l'emissione di una specifica serie dei buoni postali sono pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale e, dunque, sono accessibili dalla generalità degli interessati, con la conseguenza che sui sottoscrittori grava un onere di attivazione diretto ad acquisire la conoscenza delle caratteristiche di tali strumenti di risparmio, ivi comprese la loro scadenza e la decorrenza del termine di prescrizione entro cui richiedere il rimborso del capitale, la liquidazione e il pagamento degli interessi maturati.
In sostanza, i decreti ministeriali dettano la disciplina normativa fondamentale cui occorre riferirsi per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi appartenenti a una determinata serie, di talché i risparmiatori sono tenuti a consultarli a prescindere dalla consegna del prospetto informativo da parte di , che, pur costituendo un onere a carico Controparte_1 dell'intermediario, ai sensi dell'art. 3 D.M. 19 dicembre 2000, non rappresenta la principale ed essenziale modalità per individuare il momento in cui i titoli cessano di essere fruttiferi e comincia a decorrere il termine di prescrizione del credito vantato dai sottoscrittori.
Nessuna violazione degli obblighi di informazione è quindi ravvisabile nella condotta tenuta da
[...]
, atteso che i diversi strumenti di pubblicità previsti dal legislatore, e segnatamente la CP_1 pubblicazione sulla G.U. del decreto istitutivo di quella specifica tipologia di prodotti finanziari, hanno assolto, ai fini dell'art. 8 D.M. 19.125.2000, all'onere informativo nei confronti dei soggetti detentori dei BFP di cui trattasi.
Ne deriva che le ricorrenti, avendo consapevolmente sottoscritto buoni fruttiferi della serie 18K potevano e dovevano, con l'impiego dell'ordinaria diligenza, ed indipendentemente dalla consegna del foglio informativo da parte di o da specifiche pretese informative che non Controparte_1 trovavano regolazione, accertare la data della loro scadenza e, di conseguenza, a norma dell'art. 8
D.M. 19 dicembre 2000, il giorno di decorrenza del termine decennale di prescrizione.
Le ricorrenti avrebbero potuto verificare che i buoni fruttiferi sottoscritti scadevano nel diciottesimo mese dalla data di emissione ed accertare il termine entro cui esercitare il diritto di ottenere il rimborso del denaro investito e il pagamento degli interessi, sicché non possono utilmente sostenere di non aver avuto la possibilità di conoscere la scadenza dei titoli.
Ove non si arrivasse a tale conclusione si dovrebbe porre in discussione non solo le finalità della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ma anche la funzione di strumento di pubblicità legale rivestito dalla Gazzetta Ufficiale stessa e la eterogenea regolamentazione a fondamento dell'emissione del buoni postali fruttiferi.
Le ricorrenti hanno affermato di non avere ricevuto il prospetto informativo e attribuiscono a ciò la causa principale della loro “non conoscenza” della data di inizio del periodo di prescrizione. Sul punto vale la pena stigmatizzare il fatto che nel corso dei quasi 16 anni intercorrenti dalla data di emissione dei buoni e la data comprovata di richiesta di rimborso, non abbiano mai pensato di ottenerne il rilascio o comunque chiedere informazioni presso gli uffici preposti sui termini per l'esercizio del rimborso;
sull'andamento dell'investimento fatto;
sulla necessità di compiere attività ulteriori o suppletive rispetto a quelle iniziali preordinate alla collocazione.
Pag. 6 a 7 Il decorso della prescrizione, da questa prospettiva, pare più conseguenza della condotta negligente ed imperita delle ricorrenti piuttosto che violazione di un obbligo informativo da parte dell'ente collocatore. La loro condotta deve ritenersi poco accorta ed accurata nella gestione del loro investimento;
per questo deve ritenersi sufficiente ad interrompere il preteso nesso di causalità tra l'allegata mancata informazione ed il verificarsi dell'evento lesivo (il maturare del periodo di prescrizione e l'estinzione del loro diritto di credito).
In conclusione anche la domanda subordinata delle ricorrenti è infondata e deve respingersi.
4. Sulle spese processuali.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di ST , definitivamente pronunciando nel procedimento, rubricato con numero 1022
/ 2024 RG, introdotto da e contro il Parte_1 Parte_2 [...]
nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, CP_1
1) previo accertamento e dichiarazione dell'intervenuta prescrizione dei buoni postali fruttiferi serie
18K n. N. 0000 1062549810473, N. 00001062549910450, N.00001021390410378, N.
00001029074610182, N. 00001029074710159 e N. 00001029074810136 emessi in data 05.07.2006 respinge il ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte resistente convenuta che liquida a titolo di compensi in euro 919,00 per la di studio della controversia;
in euro 777,00 per la fase introduttiva;
in euro 1701,00 per la fase decisionale oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in ST lì 19/05/2025
Il Giudice
Dott. Filippo Fontani
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