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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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- 1. Guida in stato di ebbrezza aggravato da incidente stradale e revoca della patente (nota a Cass. civ., Sez. II, 1/2/2024, n. 3019)Antonio Sette · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 14 luglio 2025
- 2. Guida in stato di ebbrezza aggravato da incidente stradale e revoca della patente (nota a Cass. civ., Sez. II, 1/2/2024, n. 3019)Antonio Sette · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 3. Guida in stato di ebbrezza aggravato da incidente stradale e revoca della patente (nota a Cass. civ., Sez. II, 1/2/2024, n. 3019)Antonio Sette · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sommario: 1. La fattispecie concreta e la soluzione della Corte di Cassazione - 2. Il quadro normativo di riferimento – le norme del Codice della strada - 2.1. L'art. 186, commi 1), 2) e 2bis) - 2.2. L'art. 186 comma 9 bis - 2.3. L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie - 3. Effetti dell'introduzione dell'istituto della messa alla prova (MAP) sulle norme del codice della strada in materia di guida in stato di ebbrezza - 3.1. L'art. 168 bis e l'art. 168 ter c.p. - 3.2. Effetti sul trattamento sanzionatorio accessorio - 4. La giurisprudenza della Corte costituzionale - 4.1. Corte costituzionale, 24/4/2020, n. 75 - 4.2. Corte costituzionale, 30/6/2022, n. 163 - 4.3. Corte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 16/04/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R. N. G. 909/ 2024
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
VERBALE
Della causa di cui al n. R.G. 909/ 2024
Oggi, 16/04/2025, alle ore 10.00 davanti al Giudice istruttore, Dott. Stefano Bergonzi, sono comparsi:
Per parte appellante l'Avv. Massimo Vittor, oggi sostituito dall'Avv. Andrea Parte_1
Gueli, giusta delega orale;
Per parte appellata l'Avv. Avvocatura Distrettuale dello Stato, Sede di Controparte_1
Trieste in persona del Dott. giusta delega che esibisce. Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti, riportandosi agli stessi.
Il Dott. in particolare evidenzia come l'operato della sia corretto, in Persona_1 CP_1 particola isioni normative in essere. Richiama sul punt nze della Corte Costituzionale n. 75/2020, la n. 163/2022 e la n. 194/2023, la quale ha rigettato la questione di incostituzionalità relativa all'art. 186, comma 2 bis, C.d.S. Il precedente contenuto nella Cassazione a Sezione Semplice non appare vincolante e smentita da altre pronunce della Suprema Corte.
L'Avv. Gueli si riporta agli atti, ribadendo quanto già argomentato, anche alla luce della citata sentenza della Cassazione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex artt. 437 e 438 c.p.c. dando contestuale lettura del dispositivo e delle motivazioni.
Il Giudice dott. Stefano Bergonzi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Bergonzi ha pronunciato, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 13/04/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 909/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, Parte_1 C.F._1
l For nte domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore Email_1
Appellante
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 assistito e difeso ex lege dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato, sede di Trieste;
Appellata
Oggetto: Appello avverso la Sentenza n. 82/2024 Giudice di Pace di – Opposizione a CP_1
Sanzione Amministrativa per violazione del Codice della Strada.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: In via preliminare:
Sospendersi ex art. 283 c.p.c., e art. 5 decreto legislativo 150/2011 ricorrendo i gravi motivi esposti in narrativa, l'esecuzione provvisoria dell'impugnata sentenza e del provvedimento di revoca della patente di guida disponendone la restituzione all'appellante.
Nel merito in via principale: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 82/2024 del Giudice di Pace di – Giudice Antonio Sette -, nella causa RG 378/2024, depositata in CP_1 data 24 maggio 2024 mai notificata, accoglie e conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“in accoglimento della dispiegata opposizione, per le ragioni di cui in narrativa, annullare l'ordinanza della CP_2
–. Prot. N° 5059 del 05.02.2024 – Area III Patenti di revoca della patente di guida.”
[...]
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare l'appello e tutti i motivi ivi articolati, con conferma della sentenza di primo grado e dei provvedimenti amministrativi presupposti;
con vittoria di spese di giudizio o in subordine con compensazione.
2 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 82/2024 il Giudice di Pace di ha rigettato il ricorso promosso da CP_1 Parte_1 avverso il provvedimento n. 5059 de 2024, mediante cui la
[...] Controparte_2 disposto, nei confronti dell'appellante, la revoca della patente di guida a norma dell'art. 168 ter c.p. e degli artt. 186, coo. II e IIbis e 224 C.d.S. In particolare, il Giudice delle prime cure, pur dando atto della sentenza penale che aveva disposto l'estinzione del reato ascritto a per esito Parte_1 positivo della messa alla prova, ha ritenuto come il provvedimento pr mune da vizi, avendo l'Amministrazione fatto corretta applicazione della previsione di cui all'art. 186, comma II bis, del Codice della Strada, evidenziando come la sanzione accessoria della revoca della patente costituisca una misura automatica al ricorrere di specifici presupposti individuati dal legislatore e richiamando a supporto della propria argomentazione il contenuto della Sentenza n. 163/2022 della Corte Costituzionale.
Con atto di citazione depositato in data 13/12/2024 ha proposto tempestivo Parte_1 appello avverso la suddetta decisione, censurandone l e l'appellante ha dedotto come la sentenza della Corte Costituzionale citata dal Giudice delle prime cure sia relativa al diverso istituto della sospensione della patente di guida e ha richiamato sul punto una recente pronuncia della Corte di Cassazione (la n. 3019/2024) la quale, richiamando la pronuncia n. 75/2020 della Corte Costituzionale (in tema di confisca), ha affermato che i principi ivi contenuti possano essere applicati anche qualora la sanzione accessoria sia la revoca della patente. Secondo questa ricostruzione, la revoca della patente, quale sanzione amministrativa accessoria, deve essere ritenuta incompatibile con l'estinzione del reato derivante dall'esito positivo della messa alla prova. Sulla scorta di tali argomentazioni, l'appellante, previa domanda sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ha domandato la riforma della sentenza impugnata, con annullamento del provvedimento sanzionatorio.
Con decreto del 18/01/2025 lo scrivente Giudice, rilevata l'introduzione del Giudizio mediante atto di citazione, ha disposto a norma degli artt. 4 e 6 del D.Lgs. 150/2011 la conversione del rito e
Osservato che l'art. 351 c.p.c. prevede la possibilità per il Giudice di sospendere immediatamente ed in, via provvisoria l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata al ricorrere di “giusti motivi di urgenza”, che si ritengono sussistenti qualora, nelle more dei termini a comparire, l'appellante sia esposto ad un tanto grave pregiudizio da non permettere l'attesa della celebrazione della prima udienza.
Ritenuto che sulla base di quanto allegato nel ricorso in appello, non sussistono i presupposti per la sospensione inaudita altera parte della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza impugnata. Ferma restando ogni valutazione sulla corretta applicazione dei principi di diritto del giudice delle prime cure all'esito del giudizio di appello (che potenzialmente può avvenire già alla prima udienza, vertendo la causa su questioni di puro diritto) si ritiene infatti che l'appellante non abbia evidenziato ragioni di urgenza tanto gravi da giustificare la sospensione della decisione delle prime cure, avendo solo genericamente allegato un mero disagio legato alla mancata possibilità di guidare per lo svolgimento delle proprie incombenze quotidiane.
Ritenuto inoltre che il potere di sospensione del Giudice di Appello, previsto dall'art. 351 c.p.c., abbia ad oggetto l'efficacia esecutiva della sentenza oggetto del gravame ma non sia rievocativo del potere previsto dall'art. 5 D.lgs. 150/2011, che permette, invece, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Nel sistema normativo delle opposizione alle sanzioni amministrative, sia il previgente art. 22 L. 689/81 che l'attuale art. 5 D. Lgs 150/2011 conferiscono esclusivamente al Giudice di primo grado il potere di sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento amministrativo impugnato;
mentre, considerata la natura delle sentenze suscettibili di essere pronunciate dal Giudice di primo grado (rigetto dell'opposizione o accoglimento dell'opposizione, in quest'ultimo caso con annullamento in tutto o in parte dell'ordinanza o con modifica della stessa anche limitatamente all'entità della sanzione), deve escludersi la sussistenza di poteri sospensivi per il Giudice di Appello in ordine alle statuizioni della sentenza emessa in primo grado dal giudice dell'opposizione
ha rigettato l'istanza di sospensione inaudita altera parte della sentenza oggetto dell'appello.
Notificato il ricorso introduttivo ed il suddetto decreto, si è costituita in giudizio CP_3
[...
[...] [
, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. In particolare la parte
[...] appellata ha argomentato come al decisione del Giudice di Pace di fosse immune da censure, CP_1 avendo correttamente verificato il ricorrere dei presupposti individua islatore che hanno portato all'emanazione del provvedimento impugnato, come la pronuncia della Corte di Cassazione richiamata dalla controparte non sia automaticamente applicabile al caso di specie e ha richiamato sul punto un'altra decisione della Suprema Corte (n. 29655/2024) che ha confermato l'orientamento in forza del quale, in caso di revoca della patente di guida, il Prefetto è comunque tenuto a verificare la sussistenza delle condizioni di legge anche nei casi di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato.
Le parti hanno discusso la causa – precisando le conclusioni come sopra riportato – all'udienza del 10/04/2025, replicando alla successiva udienza del 16/04/2025, occasione in cui il Giudice ha pronunciato la presente sentenza, dandone contestuale lettura.
2. L'appello promosso da deve essere rigettato per i termini che seguono. Parte_1
Giova premettere come, nei giudizi aventi ad oggetto l'opposizione a sanzioni amministrative, è a carico della Pubblica Amministrazione l'onere della prova della sussistenza della violazione in relazione alla quale è stata comminata la sanzione, spettando all'opponente la prova di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'efficacia di quei fatti.
Nel caso di specie, viene in primo luogo in rilievo la previsione di cui all'art. 186, comma II bis, C.d.S., il quale prevede che qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) […] la patente di guida è sempre revocata, nonché la previsione di cui all'art. 224, comma III, C.d.S., che attribuisce al prefetto il potere di verificare l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria: nel caso di specie, quella prevista dall'inciso finale del comma 2 bis dell'art. 186 C.d.S. in forza del richiamo operato dall'art. 219 C.d.S.
In secondo luogo, si osserva come sia circostanza documentalmente provata e non oggetto di contestazione come abbia provocato, in Monfalcone in data 18/01/2022, un Parte_1 incidente stradale, a o Audi A1 tg. FT497CN essendosi posto alla guida del veicolo in stato di ebbrezza alcolica (con tasso alcolemico riscontrato pari a 2,35 g/l) e come sia intervenuta sentenza n. 240/2023, emessa in data 18/10/2023 dal GIP presso il Tribunale di Gorizia, con cui è stata dichiarata l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova.
Applicando le coordinate ermeneutiche sopra richiamate alla fattispecie, si osserva come l'Amministrazione appellata abbia assolto all'onere della prova sulla medesima gravante, avendo provato i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria. Di contro, l'opponente ha argomentato come l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova farebbe venire meno i presupposti dell'applicazione della sanzione amministrativa accessoria, ciò anche alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 75/2020, applicata in fattispecie analoga da una recente pronuncia della Corte di Cassazione.
Effettivamente è da osservarsi come nella pronuncia citata dal ricorrente (Cass. Civ., Sez. II, n. 3019/2024), la Suprema Corte abbia applicato analogicamente il contenuto della sentenza 75/2020 del Giudice delle Leggi – che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 224 ter C.d.S. nella parte in cui prevede che il prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la restituzione all'avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool per esito positivo della messa alla prova – ritenendo che tale principio possa applicarsi anche nel caso della sanzione accessoria della revoca della patente.
Le motivazioni addotte dalla Suprema Corte non appaiono tuttavia condivisibili ed appare opportuno discostarsene per il seguente ordine di ragioni.
Si osserva come effettivamente la Sentenza 75/2020 della Corte Costituzionale abbia censurato la norma
4 contenuta nell'art. 224 ter C.d.S. nella parte in cui prevede che il prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la restituzione all'avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool per esito positivo della messa alla prova. A ben vedere, però, a motivo della pronuncia di incostituzionalità della norma in parola il Giudice delle Leggi ha argomentato come la stessa creasse, rispetto agli imputati ammessi al rito alternativo della c.d. messa alla prova, una irragionevole disparità di trattamento, in violazione con quanto disposto dall'art. 3 Cost., rispetto a quegli imputati che avessero avuto accesso al lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 186, comma 9 bis, C.d.S., atteso che, pur a fronte di istituti premiali connotati da tratti fortemente analoghi, solo rispetto agli imputati ammessi ai lavori di pubblica utilità, in caso di esito positivo, era prevista la revoca della confisca del veicolo. Si osserva poi come la Corte Costituzionale si è pronunciata con la successiva Sent. 163/2022, con la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma III dell'art. 224 C.d.S. nella parte in cui non prevede che, nel caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool di cui all'art. 186, comma 2, lettere b) e c), del medesimo D. Lgs. 285/1992, per esito positivo della messa alla prova, il Prefetto, applicando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, ne riduca la durata della metà. Anche in questo caso il Giudice delle Leggi ha evidenziato la lesione del principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 Cost., da parte della norma, la quale creava una ingiustificata disparità di trattamento tra gli imputati ammessi al rito alternativo della messa alla prova e quelli ammessi al lavoro di pubblica utilità.
Si osserva come, nelle pronunce brevemente richiamate, la Corte Costituzionale abbia censurato le norme richiamate – che attribuivano al Prefetto il potere di irrogare sanzioni amministrative accessorie a seguito di pronuncia definitiva del Tribunale – nella parte in cui creavano disparità di trattamento ingiustificate – ledendo il principio costituzionale di uguaglianza – tra gli imputati ammessi al lavoro di pubblica utilità e a quelli ammessi al rito alternativo della messa alla prova, a fronte dei tratti profondamenti analoghi connotanti gli istituti, entrambi esaltanti la premialità del soggetto che presta la propria opera, non retribuita, a vantaggio della collettività (anzi, a ben vedere la messa alla prova rappresenta un quid pluris rispetto al lavoro di pubblica utilità).
Come sopra rammentato, l'art. 186, comma 2 bis, C.d.S. prevede che qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo (norme che prevedono la confisca del veicolo), la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
È agevole osservare come il comma 9 bis dell'art. 186 C.d.S. preveda che la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità possa essere applicata dal giudice, se l'imputato non si oppone, al di fuori dei casi di cui al comma 2 bis, e cioè a condizione che dalla guida in stato di ebbrezza non sia derivato un incidente.
In questo ultimo caso, si ritiene che, pertanto, non venga a crearsi alcuna lesione del principio di uguaglianza posto che l'imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza da cui è derivato un incidente stradale non può essere ammesso, per espressa previsione legislativa, all'istituto premiale del lavoro di pubblica utilità.
Queste considerazioni impongono allo scrivente Giudice di discostarsi dal precedente contenuto nella sentenza Cass. Civ., Sez. II, n. 3019/2024, avendo la Suprema Corte ritenuto l'incostituzionalità della norma di cui all'art. 186, comma II bis C.d.S.. attraverso il richiamo analogico ai principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sent. 75/2020 pur difettando i presupposti di tale operazione ermeneutica.
Si osserva infine come l'art. 168 ter, comma II, c.p.p. preveda come l'estinzione del reato per esito positivo di messa alla prova non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, laddove previste dalla legge.
Ciò chiarito, si ritiene di conseguenza corretta e immune da censure la decisione del Giudice di Pace oggetto del presente appello, la quale – oltre a correttamente affermare come la scelta del legislatore di
5 prevedere la sanzione amministrativa accessoria più grave in caso di incidente stradale per guida in stato di ebbrezza (con tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l) appartenga alla discrezionalità propria del legislatore e appaia del tutto giustificata a fronte della gravità (e delle conseguenze) della condotta – ha fatto corretta applicazione delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, avendo valutato come positivamente assolto l'onere della prova gravante sulla , rilevando come l'attività della Pubblica Controparte_2 Amministrazione sia, nel caso previsto dalle norme richiamate, vincolata alla sussistenza dei presupposti stessi e sia priva di qualsivoglia discrezionalità amministrativa e successivamente vagliando e verificando la sussistenza dei presupposti per l'emanazione dell'ordinanza prefettizia n. 5059 del 05/02/2024,.
Alla luce delle argomentazioni sopra svolte, si ritiene pertanto che l'appello proposto da Parte_1 debba essere rigettato, con conseguente conferma della decisione delle prime cure.
[...]
3. A fronte delle peculiarità della presente controversia (anche alla luce del precedente Cass. Civ., Sez. II, n. 3019/2024), si ritiene equo compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'appello e, per l'effetto,
Conferma la Sentenza n. 82/2024 emanata dal Giudice di Pace di CP_1
Compensa integralmente le spese di lite
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Gorizia il 16/04/2025
Sentenza resa ex articoli 438 e 439c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
6
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
VERBALE
Della causa di cui al n. R.G. 909/ 2024
Oggi, 16/04/2025, alle ore 10.00 davanti al Giudice istruttore, Dott. Stefano Bergonzi, sono comparsi:
Per parte appellante l'Avv. Massimo Vittor, oggi sostituito dall'Avv. Andrea Parte_1
Gueli, giusta delega orale;
Per parte appellata l'Avv. Avvocatura Distrettuale dello Stato, Sede di Controparte_1
Trieste in persona del Dott. giusta delega che esibisce. Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti, riportandosi agli stessi.
Il Dott. in particolare evidenzia come l'operato della sia corretto, in Persona_1 CP_1 particola isioni normative in essere. Richiama sul punt nze della Corte Costituzionale n. 75/2020, la n. 163/2022 e la n. 194/2023, la quale ha rigettato la questione di incostituzionalità relativa all'art. 186, comma 2 bis, C.d.S. Il precedente contenuto nella Cassazione a Sezione Semplice non appare vincolante e smentita da altre pronunce della Suprema Corte.
L'Avv. Gueli si riporta agli atti, ribadendo quanto già argomentato, anche alla luce della citata sentenza della Cassazione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex artt. 437 e 438 c.p.c. dando contestuale lettura del dispositivo e delle motivazioni.
Il Giudice dott. Stefano Bergonzi
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Bergonzi ha pronunciato, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 13/04/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 909/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, Parte_1 C.F._1
l For nte domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore Email_1
Appellante
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 assistito e difeso ex lege dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato, sede di Trieste;
Appellata
Oggetto: Appello avverso la Sentenza n. 82/2024 Giudice di Pace di – Opposizione a CP_1
Sanzione Amministrativa per violazione del Codice della Strada.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: In via preliminare:
Sospendersi ex art. 283 c.p.c., e art. 5 decreto legislativo 150/2011 ricorrendo i gravi motivi esposti in narrativa, l'esecuzione provvisoria dell'impugnata sentenza e del provvedimento di revoca della patente di guida disponendone la restituzione all'appellante.
Nel merito in via principale: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 82/2024 del Giudice di Pace di – Giudice Antonio Sette -, nella causa RG 378/2024, depositata in CP_1 data 24 maggio 2024 mai notificata, accoglie e conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“in accoglimento della dispiegata opposizione, per le ragioni di cui in narrativa, annullare l'ordinanza della CP_2
–. Prot. N° 5059 del 05.02.2024 – Area III Patenti di revoca della patente di guida.”
[...]
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare l'appello e tutti i motivi ivi articolati, con conferma della sentenza di primo grado e dei provvedimenti amministrativi presupposti;
con vittoria di spese di giudizio o in subordine con compensazione.
2 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 82/2024 il Giudice di Pace di ha rigettato il ricorso promosso da CP_1 Parte_1 avverso il provvedimento n. 5059 de 2024, mediante cui la
[...] Controparte_2 disposto, nei confronti dell'appellante, la revoca della patente di guida a norma dell'art. 168 ter c.p. e degli artt. 186, coo. II e IIbis e 224 C.d.S. In particolare, il Giudice delle prime cure, pur dando atto della sentenza penale che aveva disposto l'estinzione del reato ascritto a per esito Parte_1 positivo della messa alla prova, ha ritenuto come il provvedimento pr mune da vizi, avendo l'Amministrazione fatto corretta applicazione della previsione di cui all'art. 186, comma II bis, del Codice della Strada, evidenziando come la sanzione accessoria della revoca della patente costituisca una misura automatica al ricorrere di specifici presupposti individuati dal legislatore e richiamando a supporto della propria argomentazione il contenuto della Sentenza n. 163/2022 della Corte Costituzionale.
Con atto di citazione depositato in data 13/12/2024 ha proposto tempestivo Parte_1 appello avverso la suddetta decisione, censurandone l e l'appellante ha dedotto come la sentenza della Corte Costituzionale citata dal Giudice delle prime cure sia relativa al diverso istituto della sospensione della patente di guida e ha richiamato sul punto una recente pronuncia della Corte di Cassazione (la n. 3019/2024) la quale, richiamando la pronuncia n. 75/2020 della Corte Costituzionale (in tema di confisca), ha affermato che i principi ivi contenuti possano essere applicati anche qualora la sanzione accessoria sia la revoca della patente. Secondo questa ricostruzione, la revoca della patente, quale sanzione amministrativa accessoria, deve essere ritenuta incompatibile con l'estinzione del reato derivante dall'esito positivo della messa alla prova. Sulla scorta di tali argomentazioni, l'appellante, previa domanda sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ha domandato la riforma della sentenza impugnata, con annullamento del provvedimento sanzionatorio.
Con decreto del 18/01/2025 lo scrivente Giudice, rilevata l'introduzione del Giudizio mediante atto di citazione, ha disposto a norma degli artt. 4 e 6 del D.Lgs. 150/2011 la conversione del rito e
Osservato che l'art. 351 c.p.c. prevede la possibilità per il Giudice di sospendere immediatamente ed in, via provvisoria l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata al ricorrere di “giusti motivi di urgenza”, che si ritengono sussistenti qualora, nelle more dei termini a comparire, l'appellante sia esposto ad un tanto grave pregiudizio da non permettere l'attesa della celebrazione della prima udienza.
Ritenuto che sulla base di quanto allegato nel ricorso in appello, non sussistono i presupposti per la sospensione inaudita altera parte della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza impugnata. Ferma restando ogni valutazione sulla corretta applicazione dei principi di diritto del giudice delle prime cure all'esito del giudizio di appello (che potenzialmente può avvenire già alla prima udienza, vertendo la causa su questioni di puro diritto) si ritiene infatti che l'appellante non abbia evidenziato ragioni di urgenza tanto gravi da giustificare la sospensione della decisione delle prime cure, avendo solo genericamente allegato un mero disagio legato alla mancata possibilità di guidare per lo svolgimento delle proprie incombenze quotidiane.
Ritenuto inoltre che il potere di sospensione del Giudice di Appello, previsto dall'art. 351 c.p.c., abbia ad oggetto l'efficacia esecutiva della sentenza oggetto del gravame ma non sia rievocativo del potere previsto dall'art. 5 D.lgs. 150/2011, che permette, invece, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Nel sistema normativo delle opposizione alle sanzioni amministrative, sia il previgente art. 22 L. 689/81 che l'attuale art. 5 D. Lgs 150/2011 conferiscono esclusivamente al Giudice di primo grado il potere di sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento amministrativo impugnato;
mentre, considerata la natura delle sentenze suscettibili di essere pronunciate dal Giudice di primo grado (rigetto dell'opposizione o accoglimento dell'opposizione, in quest'ultimo caso con annullamento in tutto o in parte dell'ordinanza o con modifica della stessa anche limitatamente all'entità della sanzione), deve escludersi la sussistenza di poteri sospensivi per il Giudice di Appello in ordine alle statuizioni della sentenza emessa in primo grado dal giudice dell'opposizione
ha rigettato l'istanza di sospensione inaudita altera parte della sentenza oggetto dell'appello.
Notificato il ricorso introduttivo ed il suddetto decreto, si è costituita in giudizio CP_3
[...
[...] [
, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. In particolare la parte
[...] appellata ha argomentato come al decisione del Giudice di Pace di fosse immune da censure, CP_1 avendo correttamente verificato il ricorrere dei presupposti individua islatore che hanno portato all'emanazione del provvedimento impugnato, come la pronuncia della Corte di Cassazione richiamata dalla controparte non sia automaticamente applicabile al caso di specie e ha richiamato sul punto un'altra decisione della Suprema Corte (n. 29655/2024) che ha confermato l'orientamento in forza del quale, in caso di revoca della patente di guida, il Prefetto è comunque tenuto a verificare la sussistenza delle condizioni di legge anche nei casi di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato.
Le parti hanno discusso la causa – precisando le conclusioni come sopra riportato – all'udienza del 10/04/2025, replicando alla successiva udienza del 16/04/2025, occasione in cui il Giudice ha pronunciato la presente sentenza, dandone contestuale lettura.
2. L'appello promosso da deve essere rigettato per i termini che seguono. Parte_1
Giova premettere come, nei giudizi aventi ad oggetto l'opposizione a sanzioni amministrative, è a carico della Pubblica Amministrazione l'onere della prova della sussistenza della violazione in relazione alla quale è stata comminata la sanzione, spettando all'opponente la prova di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'efficacia di quei fatti.
Nel caso di specie, viene in primo luogo in rilievo la previsione di cui all'art. 186, comma II bis, C.d.S., il quale prevede che qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) […] la patente di guida è sempre revocata, nonché la previsione di cui all'art. 224, comma III, C.d.S., che attribuisce al prefetto il potere di verificare l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria: nel caso di specie, quella prevista dall'inciso finale del comma 2 bis dell'art. 186 C.d.S. in forza del richiamo operato dall'art. 219 C.d.S.
In secondo luogo, si osserva come sia circostanza documentalmente provata e non oggetto di contestazione come abbia provocato, in Monfalcone in data 18/01/2022, un Parte_1 incidente stradale, a o Audi A1 tg. FT497CN essendosi posto alla guida del veicolo in stato di ebbrezza alcolica (con tasso alcolemico riscontrato pari a 2,35 g/l) e come sia intervenuta sentenza n. 240/2023, emessa in data 18/10/2023 dal GIP presso il Tribunale di Gorizia, con cui è stata dichiarata l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova.
Applicando le coordinate ermeneutiche sopra richiamate alla fattispecie, si osserva come l'Amministrazione appellata abbia assolto all'onere della prova sulla medesima gravante, avendo provato i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria. Di contro, l'opponente ha argomentato come l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova farebbe venire meno i presupposti dell'applicazione della sanzione amministrativa accessoria, ciò anche alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 75/2020, applicata in fattispecie analoga da una recente pronuncia della Corte di Cassazione.
Effettivamente è da osservarsi come nella pronuncia citata dal ricorrente (Cass. Civ., Sez. II, n. 3019/2024), la Suprema Corte abbia applicato analogicamente il contenuto della sentenza 75/2020 del Giudice delle Leggi – che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 224 ter C.d.S. nella parte in cui prevede che il prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la restituzione all'avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool per esito positivo della messa alla prova – ritenendo che tale principio possa applicarsi anche nel caso della sanzione accessoria della revoca della patente.
Le motivazioni addotte dalla Suprema Corte non appaiono tuttavia condivisibili ed appare opportuno discostarsene per il seguente ordine di ragioni.
Si osserva come effettivamente la Sentenza 75/2020 della Corte Costituzionale abbia censurato la norma
4 contenuta nell'art. 224 ter C.d.S. nella parte in cui prevede che il prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la restituzione all'avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool per esito positivo della messa alla prova. A ben vedere, però, a motivo della pronuncia di incostituzionalità della norma in parola il Giudice delle Leggi ha argomentato come la stessa creasse, rispetto agli imputati ammessi al rito alternativo della c.d. messa alla prova, una irragionevole disparità di trattamento, in violazione con quanto disposto dall'art. 3 Cost., rispetto a quegli imputati che avessero avuto accesso al lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 186, comma 9 bis, C.d.S., atteso che, pur a fronte di istituti premiali connotati da tratti fortemente analoghi, solo rispetto agli imputati ammessi ai lavori di pubblica utilità, in caso di esito positivo, era prevista la revoca della confisca del veicolo. Si osserva poi come la Corte Costituzionale si è pronunciata con la successiva Sent. 163/2022, con la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma III dell'art. 224 C.d.S. nella parte in cui non prevede che, nel caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool di cui all'art. 186, comma 2, lettere b) e c), del medesimo D. Lgs. 285/1992, per esito positivo della messa alla prova, il Prefetto, applicando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, ne riduca la durata della metà. Anche in questo caso il Giudice delle Leggi ha evidenziato la lesione del principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 Cost., da parte della norma, la quale creava una ingiustificata disparità di trattamento tra gli imputati ammessi al rito alternativo della messa alla prova e quelli ammessi al lavoro di pubblica utilità.
Si osserva come, nelle pronunce brevemente richiamate, la Corte Costituzionale abbia censurato le norme richiamate – che attribuivano al Prefetto il potere di irrogare sanzioni amministrative accessorie a seguito di pronuncia definitiva del Tribunale – nella parte in cui creavano disparità di trattamento ingiustificate – ledendo il principio costituzionale di uguaglianza – tra gli imputati ammessi al lavoro di pubblica utilità e a quelli ammessi al rito alternativo della messa alla prova, a fronte dei tratti profondamenti analoghi connotanti gli istituti, entrambi esaltanti la premialità del soggetto che presta la propria opera, non retribuita, a vantaggio della collettività (anzi, a ben vedere la messa alla prova rappresenta un quid pluris rispetto al lavoro di pubblica utilità).
Come sopra rammentato, l'art. 186, comma 2 bis, C.d.S. prevede che qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo (norme che prevedono la confisca del veicolo), la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
È agevole osservare come il comma 9 bis dell'art. 186 C.d.S. preveda che la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità possa essere applicata dal giudice, se l'imputato non si oppone, al di fuori dei casi di cui al comma 2 bis, e cioè a condizione che dalla guida in stato di ebbrezza non sia derivato un incidente.
In questo ultimo caso, si ritiene che, pertanto, non venga a crearsi alcuna lesione del principio di uguaglianza posto che l'imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza da cui è derivato un incidente stradale non può essere ammesso, per espressa previsione legislativa, all'istituto premiale del lavoro di pubblica utilità.
Queste considerazioni impongono allo scrivente Giudice di discostarsi dal precedente contenuto nella sentenza Cass. Civ., Sez. II, n. 3019/2024, avendo la Suprema Corte ritenuto l'incostituzionalità della norma di cui all'art. 186, comma II bis C.d.S.. attraverso il richiamo analogico ai principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sent. 75/2020 pur difettando i presupposti di tale operazione ermeneutica.
Si osserva infine come l'art. 168 ter, comma II, c.p.p. preveda come l'estinzione del reato per esito positivo di messa alla prova non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, laddove previste dalla legge.
Ciò chiarito, si ritiene di conseguenza corretta e immune da censure la decisione del Giudice di Pace oggetto del presente appello, la quale – oltre a correttamente affermare come la scelta del legislatore di
5 prevedere la sanzione amministrativa accessoria più grave in caso di incidente stradale per guida in stato di ebbrezza (con tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l) appartenga alla discrezionalità propria del legislatore e appaia del tutto giustificata a fronte della gravità (e delle conseguenze) della condotta – ha fatto corretta applicazione delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, avendo valutato come positivamente assolto l'onere della prova gravante sulla , rilevando come l'attività della Pubblica Controparte_2 Amministrazione sia, nel caso previsto dalle norme richiamate, vincolata alla sussistenza dei presupposti stessi e sia priva di qualsivoglia discrezionalità amministrativa e successivamente vagliando e verificando la sussistenza dei presupposti per l'emanazione dell'ordinanza prefettizia n. 5059 del 05/02/2024,.
Alla luce delle argomentazioni sopra svolte, si ritiene pertanto che l'appello proposto da Parte_1 debba essere rigettato, con conseguente conferma della decisione delle prime cure.
[...]
3. A fronte delle peculiarità della presente controversia (anche alla luce del precedente Cass. Civ., Sez. II, n. 3019/2024), si ritiene equo compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'appello e, per l'effetto,
Conferma la Sentenza n. 82/2024 emanata dal Giudice di Pace di CP_1
Compensa integralmente le spese di lite
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Gorizia il 16/04/2025
Sentenza resa ex articoli 438 e 439c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
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