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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 10/02/2026, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1170/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5393/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240015094362000 IVA-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 188/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente ricorso attiene alla cartella di pagamento n. 293 2024 00150943 62 000 per l'importo di euro
2.562.43, emessa per Iva Settembre 2020- Sanzione pecuniaria e interessi, notificata a mezzo pec del
26.04.2024.
La ricorrente Ricorrente_1 srl rileva che aveva ricevuto, sulla scorta di incongruenze sulla dichiarazione IVA 2021, invito a regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento di €.216,28 entro giorni 30 dal ricevimento della medesima comunicazione.
In data 23.10.2023, in ordine alla predetta comunicazione di irregolarità, la società ricorrente inoltrava richiesta di assistenza, tramite il canale Civis, richiesta che veniva protocollata al n. 2023102301061, precisando di aver versato la somma di Euro 321,56 (cod. tributo 8904- doc. all.to n. 4) a titolo di ravvedimento operoso avendo erroneamente, applicato la percentuale di sanzione del 3,75% (prevista per i versamenti entro l'anno dal ritardo e/o mancato versamento) e non quella corretta del 4,29% (oltre l'anno)
Successivamente, in data 02.11.2023 l'UT di Caltagirone confermava gli esiti come da comunicazione di irregolarità (codice atto 48329192115) e, pur confermando, altresì, l'applicazione della aliquota al 4,29% per il perfezionamento del ravvedimento operoso, precisava che avrebbe proceduto all'invio di nuova comunicazione per il recupero degli interessi, tenendo però conto della sanzione già pagata;
rileva la ricorrente, di contro, che alla stessa non perveniva alcuna comunicazione successiva al riguardo e, pertanto, per l'inerzia della Agenzia delle Entrate, si è formato il relativo ruolo con cartella di pagamento n.
29320240015094362000 per l'importo di Euro 2.568,31, cartella che applica la sanzione piena del 30%. Si aggiungeva che alcun riscontro ha fatto seguito alla successiva richiesta di assistenza del 24.05.2024 inoltrata dalla contribuente ricorrente, sempre tramite il canale Civis e protocollata al numero n.
20244052403272.
La ricorrente, in buona sostanza, ribadisce di essere rimasta in attesa di una comunicazione in rettifica, da parte dell'Ufficio, indicante la corretta somma da corrispondere per il perfezionamento del ravvedimento operoso, mentre, in realtà, è divenuta destinataria di relativa cartella di pagamento per l' importo di €.2.568,31, con applicazione di sanzione del 30% in luogo della corretta aliquota del 4,29%, e ciò per cause attribuibili solo ed unicamente alla inerzia della Agenzia delle Entrate.
In ragione di quanto esposto, pertanto, si insiste per la nullità della cartella oggetto di impugnazione atteso che la pretesa creditoria in essa fatta valere è, certamente, errata in quanto afferente ad una sanzione con aliquota al 30% in luogo della corretta aliquota del 4,29% Si chiede l'accoglimento del ricorso con annullamento dell'atto impugnato e condanna alle spese della resistente.
In data 17 luglio 2024 la Ricorrente_1 srl comunicava, con nota in atti, che in data 08.07.2024, l'Agenzia delle Entrate ha provveduto a notificare formale provvedimento di sgravio che si versa agli atti, con conseguente rideterminazione delle somme dovute a seguito di liquidazione ai sensi dell'art. 36 bis del dpr n. 600 del 1973 e dell'art. 54 bis del dpr n. 633 del 1972. ravvedimento operoso iva mensile settembre 2020 eseguito in data 06/07/2021 con sanzione del 3,75% anziche' del 4,29%. sanzione sulla differenza di imposta.
E chiedeva dichiararsi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
A.E. si costituiva in giudizio in data 9/08/2024 e precisava che l'ufficio territoriale di Acireale ha esaminato l'istanza in autotutela presentata dalla contribuente ed ha accolto la richiesta di parte effettuando uno sgravio parziale in quanto il ravvedimento è stato eseguito versando il 3.75% delle sanzioni e non il 4.29%. Per i motivi esposti, l'Ufficio chiede: 1) di dichiarare, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, la parziale cessazione della materia del contendere 2) il rigetto del ricorso per il resto. Spese da compensarsi. Non si costituiva ADER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che non possa accedersi alla richiesta di parziale cessazione della materia del contendere avanzata dalle parti.
E' pacifico, a seguito dell'intervenuto sgravio parziale, che ai fini del ravvedimento operoso – e sul punto non vi è più contestazione da parte della ricorrente -andava applicata l'aliquota del 4,29% delle sanzioni in luogo del 3,75 % versato: trattasi di una differenza dello 0,54% che non risulta essere stata quantificata né comunicata nel suo effettivo ammontare alla ricorrente, né risulta dagli atti se la somma in questione sia stata versata effettivamente.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, annullato l'atto impugnato e deve essere rideterminato, da parte dell'ente impositore l'esatto ammontare della somma da versare al fine di estinguere il debito tributario, con esclusione di ulteriori sanzioni oltre quelle già applicate.
Spese compensate attesa l'accertata debenza di quanto richiesto nei termini sopra evidenziati.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, sez. 12 in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5393/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240015094362000 IVA-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 188/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente ricorso attiene alla cartella di pagamento n. 293 2024 00150943 62 000 per l'importo di euro
2.562.43, emessa per Iva Settembre 2020- Sanzione pecuniaria e interessi, notificata a mezzo pec del
26.04.2024.
La ricorrente Ricorrente_1 srl rileva che aveva ricevuto, sulla scorta di incongruenze sulla dichiarazione IVA 2021, invito a regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento di €.216,28 entro giorni 30 dal ricevimento della medesima comunicazione.
In data 23.10.2023, in ordine alla predetta comunicazione di irregolarità, la società ricorrente inoltrava richiesta di assistenza, tramite il canale Civis, richiesta che veniva protocollata al n. 2023102301061, precisando di aver versato la somma di Euro 321,56 (cod. tributo 8904- doc. all.to n. 4) a titolo di ravvedimento operoso avendo erroneamente, applicato la percentuale di sanzione del 3,75% (prevista per i versamenti entro l'anno dal ritardo e/o mancato versamento) e non quella corretta del 4,29% (oltre l'anno)
Successivamente, in data 02.11.2023 l'UT di Caltagirone confermava gli esiti come da comunicazione di irregolarità (codice atto 48329192115) e, pur confermando, altresì, l'applicazione della aliquota al 4,29% per il perfezionamento del ravvedimento operoso, precisava che avrebbe proceduto all'invio di nuova comunicazione per il recupero degli interessi, tenendo però conto della sanzione già pagata;
rileva la ricorrente, di contro, che alla stessa non perveniva alcuna comunicazione successiva al riguardo e, pertanto, per l'inerzia della Agenzia delle Entrate, si è formato il relativo ruolo con cartella di pagamento n.
29320240015094362000 per l'importo di Euro 2.568,31, cartella che applica la sanzione piena del 30%. Si aggiungeva che alcun riscontro ha fatto seguito alla successiva richiesta di assistenza del 24.05.2024 inoltrata dalla contribuente ricorrente, sempre tramite il canale Civis e protocollata al numero n.
20244052403272.
La ricorrente, in buona sostanza, ribadisce di essere rimasta in attesa di una comunicazione in rettifica, da parte dell'Ufficio, indicante la corretta somma da corrispondere per il perfezionamento del ravvedimento operoso, mentre, in realtà, è divenuta destinataria di relativa cartella di pagamento per l' importo di €.2.568,31, con applicazione di sanzione del 30% in luogo della corretta aliquota del 4,29%, e ciò per cause attribuibili solo ed unicamente alla inerzia della Agenzia delle Entrate.
In ragione di quanto esposto, pertanto, si insiste per la nullità della cartella oggetto di impugnazione atteso che la pretesa creditoria in essa fatta valere è, certamente, errata in quanto afferente ad una sanzione con aliquota al 30% in luogo della corretta aliquota del 4,29% Si chiede l'accoglimento del ricorso con annullamento dell'atto impugnato e condanna alle spese della resistente.
In data 17 luglio 2024 la Ricorrente_1 srl comunicava, con nota in atti, che in data 08.07.2024, l'Agenzia delle Entrate ha provveduto a notificare formale provvedimento di sgravio che si versa agli atti, con conseguente rideterminazione delle somme dovute a seguito di liquidazione ai sensi dell'art. 36 bis del dpr n. 600 del 1973 e dell'art. 54 bis del dpr n. 633 del 1972. ravvedimento operoso iva mensile settembre 2020 eseguito in data 06/07/2021 con sanzione del 3,75% anziche' del 4,29%. sanzione sulla differenza di imposta.
E chiedeva dichiararsi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
A.E. si costituiva in giudizio in data 9/08/2024 e precisava che l'ufficio territoriale di Acireale ha esaminato l'istanza in autotutela presentata dalla contribuente ed ha accolto la richiesta di parte effettuando uno sgravio parziale in quanto il ravvedimento è stato eseguito versando il 3.75% delle sanzioni e non il 4.29%. Per i motivi esposti, l'Ufficio chiede: 1) di dichiarare, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, la parziale cessazione della materia del contendere 2) il rigetto del ricorso per il resto. Spese da compensarsi. Non si costituiva ADER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che non possa accedersi alla richiesta di parziale cessazione della materia del contendere avanzata dalle parti.
E' pacifico, a seguito dell'intervenuto sgravio parziale, che ai fini del ravvedimento operoso – e sul punto non vi è più contestazione da parte della ricorrente -andava applicata l'aliquota del 4,29% delle sanzioni in luogo del 3,75 % versato: trattasi di una differenza dello 0,54% che non risulta essere stata quantificata né comunicata nel suo effettivo ammontare alla ricorrente, né risulta dagli atti se la somma in questione sia stata versata effettivamente.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, annullato l'atto impugnato e deve essere rideterminato, da parte dell'ente impositore l'esatto ammontare della somma da versare al fine di estinguere il debito tributario, con esclusione di ulteriori sanzioni oltre quelle già applicate.
Spese compensate attesa l'accertata debenza di quanto richiesto nei termini sopra evidenziati.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, sez. 12 in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Spese compensate.