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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/06/2025, n. 2709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2709 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 508/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 508/2023
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate della parti , con le quali le parti hanno precisato le rispettive conclusioni , si ritira in camera di consiglio, in esito alla quale si dà lettura del dispositivo e della motivazione
Palermo il 19.6.25
Il Giudice
Cristina Denaro
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 508/2023
IL Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Cristina Denaro, lette le note di trattazione scritta sostitutive della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 508/23 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. , nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 residente ad Altofonte (PA), in C.da Blandino n.12, ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, a Palermo, in Via Croce Rossa n. 308, presso lo studio dell'Avv. Ilaria Esposito che la rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione
Attrice contro
(cod. fisc. C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato nei cui uffici, siti in Palermo, Via V. Villareale, n. 6, è domiciliata ex lege CP_1
Convenuta
E nei confronti di
(c.f. ) in persona del procuratore speciale, elettivamente Controparte_2 P.IVA_2 domiciliata in Palermo, Via Principe di Belmonte n. 99, presso lo studio dell'Avv. Alessio Cordova, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Terza chiamata
Oggetto: responsabilità ex artt. 2049 – 2051 - 2052 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi a questo Parte_1
Tribunale la , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati nella somma di € 58.332,00 per danno biologico, oltre a quanto dovuto per invalidità temporanea totale e parziale, danno morale, rimborso spese mediche, interessi e rivalutazione monetaria o in quella maggiore o minore risultante dall'istruttoria.
Parte attrice deduceva, in proposito, che:
- in data 9 dicembre 2021, alle ore 23,00 circa, la sig.ra dopo aver assistito, Parte_1 assieme alla sorella, ad una rappresentazione de “La Bohème”, mentre si accingeva ad uscire dal percorrendo la scalinata centrale, – giunta quasi al termine della gradinata – era CP_1 scivolata su un petalo di “stella di natale” bagnato;
- in quell'occasione la scalinata del era decorata da un tappeto di piante di “stelle CP_1 di natale”, che occupava gran parte della sua area, lasciando due piccoli corridoi laterali, adibiti al passaggio del pubblico (cfr. foto allegata) ;
- in ragione di fenomeni atmosferici avversi, foglie e petali delle suddette piante, si trovavano sparsi sui gradini bagnati, costituendo un grave pericolo per il pubblico che, a tarda sera, in condizioni di poca visibilità, stava uscendo dal teatro a fine spettacolo;
- a seguito della caduta, ella veniva trasportata presso il pronto soccorso dell'Ospedale Villa Sofia
Cervello di Palermo, ove le veniva diagnosticata fratt. scomp. transcervicale anca sx (cfr. verbale di pronto soccorso allegato) e pertanto veniva sottoposta dapprima ad intervento chirurgico in data
13.12.2021 e poi ad un lungo periodo di riabilitazione (cfr. documentazione medica allegata);
Sulla base di tali premesse l'attrice rassegnava le seguenti conclusioni:
“rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa
- ritenere e dichiarare che la in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, è responsabile per le motivazioni in fatto e in diritto sopra dedotte del sinistro subito dalla sig.ra il giorno 9 dicembre 2021 presso l'omonimo Teatro e Parte_1 per l'effetto condannarla al risarcimento del danno in favore della stessa attrice da liquidarsi nella somma di euro 58.332,00, per danno biologico (25%, 78 anni, Tabella Tribunale di Milano), oltre a quanto dovuto per invalidità temporanea totale e parziale, danno morale, rimborso spese mediche, interessi e rivalutazione monetaria o in quella maggiore o minore risultante dalla disponenda consulenza tecnica d'ufficio”.
La , si costituiva in giudizio con comparsa del 14.4.23 Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande tenuto conto che la ricostruzione in fatto offerta da controparte conteneva talune inesattezze ed invocando , in ogni caso, l'esimente del caso fortuito;
sotto tale
3 aspetto la rilevava come, quella sera, fosse scoppiato all'improvviso il temporale, di CP_1 modo che nessuna cautela poteva essere adottata per evitare l'evento .
La convenuta contestava altresì le richieste di risarcimento in merito al danno perché CP_1 generiche e prive di riscontro probatorio sia in ordine all'an che al quantum.
In via subordinata, invocava l'applicabilità dell'art 1227, primo e – in via ulteriormente subordinata,
2 comma c.c.
Chiedeva, pertanto, in via graduata: rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto;
in caso di accoglimento della domanda attrice, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la
per essere da questa manlevata , nei limiti dei massimali contrattuali, da Controparte_3 qualunque somma questa fosse condannata a pagare in ragione dell'incidente per cui è causa. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.
La (già chiamata in giudizio, si costituiva Controparte_2 Controparte_4 con comparsa di risposta del 07.09.2023 chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto e, in via subordinata la riduzione del risarcimento in proporzione al concorso di colpa del danneggiato.
La causa, istruita a mezzo prova orale e CT , all'udienza del 19.6.25 è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti rassegnate nelle note di trattazione scritta.
La domanda è fondata nei termini che seguono.
La fattispecie in esame è inquadrabile nell'alveo normativo dell'art 2051 cc che impone al custode un'adeguata attività di vigilanza e controllo dei propri beni patrimoniali.
Come è noto in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove, come nel caso di specie. la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (
Allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (Cass., Sez. 3, Sentenza
n. 12895 del 22/06/2016, Rv. 640508 – 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 23584 del 17/10/2013, Rv.
628725 – 01); c) in tema di responsabilità del custode, la ricorrenza in concreto degli estremi del
4 caso fortuito costituisce il risultato di un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato» (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 10014 del
20/04/2017, Rv. 643830 – 01; co
La responsabilità del custode può essere, poi , attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. (richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c.).
Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurrebbe ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fattispecie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente soggettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifico che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costituita dalla cosa in custodia), e il danno medesimo, esso può tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227
c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n.
11227/2008).
Ora, nel caso in esame, parte attrice ha assolto l'onere probatorio su di essa gravante. Invero, la teste sorella dell'attrice, dopo aver precisato di avere assistito alla caduta ha, Testimone_1 altresì,asserito che :
1) la parte centrale della scalinata era occupata dalle stelle di Natale, mentre agli spettatori erano state riservate le parti laterali della scalinata ( Cap 2 confermo , le stelle di Natale si trovavano nella parte centrale della scalinata sicché erano state lasciate libere le parti laterali della scalinata per salire e scendere);
2) la sorella stava scendendo le scale , vicino alla parete , nella parte laterale destra, allorquando all'altezza dell'ultimo gradino era caduta ( Cap 3 è vero, io ero dietro di lei e l'ho vista “volare” ; mia sorella stava scendendo le scale nella parte laterale destra, vicino alla parete, è caduta circa all'altezza del penultimo gradino;
ho visto che ha cercato una presa ma invano, infatti aveva tutte le mani graffiate) ;
) sebbene non avesse visto la sorella scivolare su fogliame, si era accorta, dopo la caduta, della presenza di una foglia attaccata alla scarpa della sorella ( non ho visto proprio che mia sorella è scivolata su una foglia ma dopo la caduta un signore mi ha consegnato gli occhiali e una scarpa di mia sorella e, sotto la scarpa , sulla suola, ho constatato la presenza di una foglia;
Cap 7 confermo);
5 3) ella aveva mostrato la scarpa con la foglia attaccata anche al direttore ( Cap 5 : non so se abbiano preso atto della presenza di foglie ma io in quel frangente mostrai al direttore la foglia che aveva provocato la caduta di mia sorella );
4) quando erano uscite dal teatro aveva smesso di piovere anche se il suolo era ancora bagnato a causa delle pregresse piogge ( Cap 1 memoria ex art 183 : quando siamo usciti non pioveva ma il suolo era bagnato perché aveva piovuto prima presumibilmente
; ha ripreso a piovere mentre attendavamo l'ambulanza)
5) ) nonostante la piaggia non erano state indicate uscite alternative ( Cap 2 confermo non ci sono state indicate altre via di uscita né erano state segnalate altre uscite );
6) ) sui gradini non vi erano strisce anticaduta né corrimano ( Cap 3 confermo: non vi erano né strisce antiscivolo né corrimano).
Non può dubitarsi, a dispetto del legale di parentela tra la teste e l'attrice, della credibilità della dichiarante e della attendibilità del racconto, preciso, dettagliato e scevro da contraddizioni.
Le dichiarazioni della teste hanno trovato, per altro, in parte riscontro anche nella deposizione del teste , impiegato alla fondazione e, nello specifico, direttore Testimone_2 CP_1 di sala, il quale ha confermato la presenza di foglie sulle scale.
Ora alla luce delle deposizioni appena riportate può ritenersi che la caduta sia avvenuta a causa della presenza di una foglia sulla scala, già scivolosa perché bagnata;
in proposito devono valorizzarsi le dichiarazioni della teste sulla presenza della foglia attaccata alla scarpa Pt_1 della sorella;
per altro la presenza di foglie sulle scale è stata pure confermata dal teste Tes_2
Non rileva poi che la teste abbia fatto riferimento ad una foglia ( senza affatto indicarne il colore ) mentre l'attrice a un petalo, stante per altro che i petali delle stelle di nNtale sono molto simili a foglie .
Accertato il nesso caudale tra la cosa, che versava in una situazione di obiettiva pericolosità ( scala con suolo bagnato , caratterizzato della presenza di foglie, priva di strisce anticaduta e scorrimano)
e la caduta , e dunque assolto l'onere probatorio gravante su parte attrice , deve rilevarsi come , per converso, la fondazione convenuta non abbia dimostrato che la caduta sia stata cagionata da una circostanza integrante il caso fortuito , tale non potendosi definire il temporale, che avrebbe asseritamente sorpreso il personale , impedendo di predisporre uscite alternative .
Al riguardo - a prescindere dalla questione sulla possibilità di collocare strisce anticaduta e corrimano tenuto conto dei vincoli imposti dalla sovraintendenza - occorre rilevare come parte resistente non abbia affatto di avere adottato tutte le misure inidonee a evitare il danno:
Invero:
6 - proprio tenuto conto della impossibilità di porre sulle scale dispositivi di sicurezza anticaduta, la dovrebbe astenersi dal collocare sulle scale piante che, a causa CP_1 della perdita di foglie, possono rendere maggiormente insidioso il percorso ( è incontestato che la parte centrale della scalinata era occupata da stelle di Natale);
- laddove venga collocata nella scalinata il tappeto di piante stelle di Natale , la fondazione dovrebbe prevedere, appunto per ovviare alla pericolosità insita nella possibile caduta di foglie, uscite alternative, vieppiù laddove , come nel caso di specie, il suolo è scivoloso perché bagnato dalla pregresse piogge;
si consideri, a supporto della pericolosità della res in caso di pioggia, che lo stesso ha dichiarato : “per altro in caso di pioggia Tes_2 evitiamo che gli spettatori salgano e scendano le scale nella parte ove è posto il tappeto che essendo di moquette è scivoloso”.
In ordine alla circostanza che al momento dell'uscita degli spettatori non piovesse ancora , sebbene il suolo fosse già bagnato - segno di una pioggia pregressa - e che avesse iniziato a piovere di nuovo solo a soccorsi iniziati, vanno richiamate le dichiarazioni di la quale ha Testimone_1 affermato “Cap 1 memoria ex art 183 : quando siamo usciti non pioveva ma il suolo era bagnato perché aveva piovuto prima presumibilmente;
ha ripreso a piovere mentre attendavamo
l'ambulanza).
Né a diverse conclusioni potrebbe sul punto pervenirsi valorizzando le dichiarazioni di il quale ha riferito “ cap. 12: confermo vento e pioggia hanno sorpreso gli spettatori al Tes_2 momento dell'uscita dal teatro sicchè non abbiamo avuto nemmeno il tempo di prevedere uscite alternative;
invero, il teste è giunto sul posto solo dopo essere stato allertato della caduta , sicché al momento dell'uscita degli spettatori egli non si trovava fuori dal teatro ma nel foyer ( cfr dichiarazioni dello stesso alla compagnia assicurativa) . Tes_2
Nessun concorso di colpa può essere ascritto alla attrice tenuto conto :
- dall'assenza di percorsi alternativi o di corrimano a cui aggrapparsi;
- dell'orario della caduta , avvenuta alle 23,00 e quindi in orario serale;
non rileva che la scalinata fosse comunque illuminata posto che la presenza di più spettatori sulle scale, unitamente all'orario serale, hanno certamente influito negativamente sulla visibilità ; né rileva che la donna conoscesse i luoghi perché abbonata da tempo stante che la caduta non è stata conseguenza di un dissesto strutturale ma della presenza occasionale della foglia;
- della circostanza che il suolo era già scivoloso perché bagnato.
Del tutto irrilevante è poi la dichiarazione resa dell'attrice in sede di prova per interpello;
invero dalla circostanza che la mentre era intenta a salire le scale , e quindi all'atto di fare Pt_1 ingresso del teatro , non avesse fatto caso alla presenza di foglie , non può desumersi la circostanza
7 che la stessa , al momento dell'uscita dal teatro, all'atto di scendere – e non di salire – le scale fosse distratta .
Venendo, ora, alla liquidazione del danno patito dall'attrice, va rilevato che la ctu svolta nel corso del giudizio, supportata oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, anche da un iter argomentativo lineare e rigoroso, ha consentito di accertare, oltre alla riconducibilità causale delle lesioni subite alla caduta , che la ha riportato in esito alla caduta un danno permanente Pt_1 del 15 % con inabilità temporanea assoluta pari a 10 gg, un periodo di invalidità temporanea al
75% pari a 20 gg, un periodo di invalidità temporanea al 50% pari a 30 gg, un periodo di invalidità temporanea al 25% pari a 20 gg,
Ora, circa criteri di liquidazione del danno, secondo l'orientamento pacifico della Suprema Corte di
Cassazione,- condiviso da questo giudice – “In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute” ( in termini la massima di Cass. n.23469/2018; conforme Cass. n. 7513/2018 e n.27482/2018).
Anche l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale) deve essere oggetto specifico di allegazione e di prova ( vedi Cass. n.901/2018).
Invero, “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquazione
, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non
8 patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” ( in termini la massima di
Cass. n.23469/2018).
Inoltre, “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto congruo l'importo liquidato dal giudice di primo grado, a titolo di risarcimento del danno biologico, in forza di una non motivata applicazione di una tabella diversa da quella predisposta dal tribunale di Milano, peraltro con riferimento a parametri non aggiornati alla data della decisione)” ( in termini la massima di Cass. 17018/18) - cfr anche ord. Cass. Civ se ez. 6 - 3, Ordinanza n. 4509 del 11/02/2022
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione , avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto
“punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, e di applicare dunque le recenti tabelle del Tribunale di Milano del 2024.
Dette tabelle costituiscono, infatti, un aggiornamento delle precedenti tabelle del Tribunale di
Milano, le quali sono ritenute, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione – che si condivide -, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art.1226 c.c. (vedi z. 3 - , Ordinanza n. 17018 del 28/06/2018 Cass. n.24473/2014; conformi Cass. n. 28290/2011, n. 14402/2011 e n.12408/2011).
In applicazione dei criteri illustrati, con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa per danno non patrimoniale
9 temporaneo la somma di € 115 ,00 al giorno, per un totale di € € 5.175,00 per i giorni di inabilità temporanea parziale, siccome sopra indicati.
Per quanto concerne il danno da postumi stabilizzati, tenuto conto della invalidità del 15% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (anni 78 ) va liquidato equitativamente un risarcimento pari ad € 38.810,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto biologico” di € 4.207,08
(applicato l'aumento del 25% per il danno morale per quanto appresso si dirà ), da moltiplicare per il grado di invalidità (15) e per il coefficiente (0,615) corrispondente all'età della persona danneggiata.
Il danno morale può essere riconosciuto avuto riguardo alla necessità di sottoporsi a intervento chirurgico e alla prolungata riabilitazione
Si ritiene , invece, di non applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni di parte attrice in ordine a condizioni soggettive che fuoriescono dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
Si perviene così ad un danno non patrimoniale patito dall'attore in conseguenza dell'incidente oggetto del giudizio ammontante ad euro 43.985,00 , in valori attuali, il quale costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente.
Quanto al danno patrimoniale, a parte attrice va riconosciuta la somma di euro 843,00 per spese mediche ritenute congrue dal CT
Si perviene così alla somma di euro € 44.828,00 .
Su quest'importo compete dalla data del commesso illecito la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al fine di liquidare effettivamente, quale danno emergente, il valore del bene perduto, adeguando cioè la prestazione all'effettivo valore da reintegrare.
Oltre all'integrazione del patrimonio così ottenuto, la giurisprudenza ha riconosciuto dovuto al danneggiato anche il danno derivante dal tempestivo mancato godimento dell'equivalente in denaro del danno risarcito, da quantificare con lo strumento del tasso legale scelto in questi ultimi anni dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori ex art. 1224 c.c. (cfr. Cass. S.U. n.
1772/1995).
Sulla scorta dell'insegnamento della Suprema Corte si ritiene che la percentuale degli interessi non possa essere applicata sulla complessiva somma già rivalutata, ma che occorra effettuare un calcolo periodico, con decorrenza dalla data del fatto, sulla somma capitale così come più sopra globalmente calcolata, come progressivamente ed annualmente rivalutata, apparendo la periodicità coerente con la variabilità degli indici ISTAT.
10 Orbene, devalutando allora l'importo sopra indicato al momento del fatto (€ 39.253,94) e applicandosi gli interessi e la rivalutazione come sopra indicato con decorrenza dalla data dell'illecito tenuto conto della non significativa durata del periodo ITP, si perviene all'importo di euro € 48.983,51 ( di cui euro 9.729,57per interessi e rivaluzione )
*******
Incontestata l'operatività della polizza assicurativa stipulata dalla casa di Cura candela, Va accolta Par la domanda di manleva da questa svolta nei confronti di con conseguente condanna di quest'ultima a tenere indenne la da qualsiasi somma per capitale, rivalutazione, CP_1 interessi e spese legali che la stessa sia chiamata a versare al danneggiato in forza della presente sentenza,.
*****
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 6.092,80, determinate sula base deoi parametri medi scaglione sin a 52.000 abbattuti del 20% in ragione della semplicità delle questioni trattate
Vanno compensate le spese di lite tra e la non avendo la Controparte_2 CP_1 prima mosso alcuna contestazione sulla sussistenza del diritto alla manleva
Le spese di ctu vanno definitivamente poste a carico della Controparte_1
PQM
IL TRIBUNALE, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa:
- condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_1 pagamento in favore della somma di euro€ 48.983,51 , oltre interessi legali ( 1284 Parte_1
c 1 cc ) dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo
- Condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_1 pagamento in favore delle spese di lite che liquida in euro 786,00 per spese vive e Parte_1 euro 6.092,80 per compensi, oltre a spese generali iva e cpa nella misura di legge;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico della , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore condanna a tenere indenne , in persona del Controparte_2 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore , in persona del legale rappresentante pro tempore, da qualsiasi somma per capitale, rivalutazione, interessi e spese legali che la stessa dovrà pagare all'attore in forza della presente sentenza,
11 . Dichiara compensate le spese di lite tra . , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore e Controparte_2
Palermo, 19-6-2025
Il giudice
Cristina Denaro
IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Cristina Denaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
12
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 508/2023
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate della parti , con le quali le parti hanno precisato le rispettive conclusioni , si ritira in camera di consiglio, in esito alla quale si dà lettura del dispositivo e della motivazione
Palermo il 19.6.25
Il Giudice
Cristina Denaro
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 508/2023
IL Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Cristina Denaro, lette le note di trattazione scritta sostitutive della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 508/23 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. , nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 residente ad Altofonte (PA), in C.da Blandino n.12, ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, a Palermo, in Via Croce Rossa n. 308, presso lo studio dell'Avv. Ilaria Esposito che la rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione
Attrice contro
(cod. fisc. C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato nei cui uffici, siti in Palermo, Via V. Villareale, n. 6, è domiciliata ex lege CP_1
Convenuta
E nei confronti di
(c.f. ) in persona del procuratore speciale, elettivamente Controparte_2 P.IVA_2 domiciliata in Palermo, Via Principe di Belmonte n. 99, presso lo studio dell'Avv. Alessio Cordova, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Terza chiamata
Oggetto: responsabilità ex artt. 2049 – 2051 - 2052 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi a questo Parte_1
Tribunale la , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati nella somma di € 58.332,00 per danno biologico, oltre a quanto dovuto per invalidità temporanea totale e parziale, danno morale, rimborso spese mediche, interessi e rivalutazione monetaria o in quella maggiore o minore risultante dall'istruttoria.
Parte attrice deduceva, in proposito, che:
- in data 9 dicembre 2021, alle ore 23,00 circa, la sig.ra dopo aver assistito, Parte_1 assieme alla sorella, ad una rappresentazione de “La Bohème”, mentre si accingeva ad uscire dal percorrendo la scalinata centrale, – giunta quasi al termine della gradinata – era CP_1 scivolata su un petalo di “stella di natale” bagnato;
- in quell'occasione la scalinata del era decorata da un tappeto di piante di “stelle CP_1 di natale”, che occupava gran parte della sua area, lasciando due piccoli corridoi laterali, adibiti al passaggio del pubblico (cfr. foto allegata) ;
- in ragione di fenomeni atmosferici avversi, foglie e petali delle suddette piante, si trovavano sparsi sui gradini bagnati, costituendo un grave pericolo per il pubblico che, a tarda sera, in condizioni di poca visibilità, stava uscendo dal teatro a fine spettacolo;
- a seguito della caduta, ella veniva trasportata presso il pronto soccorso dell'Ospedale Villa Sofia
Cervello di Palermo, ove le veniva diagnosticata fratt. scomp. transcervicale anca sx (cfr. verbale di pronto soccorso allegato) e pertanto veniva sottoposta dapprima ad intervento chirurgico in data
13.12.2021 e poi ad un lungo periodo di riabilitazione (cfr. documentazione medica allegata);
Sulla base di tali premesse l'attrice rassegnava le seguenti conclusioni:
“rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa
- ritenere e dichiarare che la in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, è responsabile per le motivazioni in fatto e in diritto sopra dedotte del sinistro subito dalla sig.ra il giorno 9 dicembre 2021 presso l'omonimo Teatro e Parte_1 per l'effetto condannarla al risarcimento del danno in favore della stessa attrice da liquidarsi nella somma di euro 58.332,00, per danno biologico (25%, 78 anni, Tabella Tribunale di Milano), oltre a quanto dovuto per invalidità temporanea totale e parziale, danno morale, rimborso spese mediche, interessi e rivalutazione monetaria o in quella maggiore o minore risultante dalla disponenda consulenza tecnica d'ufficio”.
La , si costituiva in giudizio con comparsa del 14.4.23 Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande tenuto conto che la ricostruzione in fatto offerta da controparte conteneva talune inesattezze ed invocando , in ogni caso, l'esimente del caso fortuito;
sotto tale
3 aspetto la rilevava come, quella sera, fosse scoppiato all'improvviso il temporale, di CP_1 modo che nessuna cautela poteva essere adottata per evitare l'evento .
La convenuta contestava altresì le richieste di risarcimento in merito al danno perché CP_1 generiche e prive di riscontro probatorio sia in ordine all'an che al quantum.
In via subordinata, invocava l'applicabilità dell'art 1227, primo e – in via ulteriormente subordinata,
2 comma c.c.
Chiedeva, pertanto, in via graduata: rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto;
in caso di accoglimento della domanda attrice, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la
per essere da questa manlevata , nei limiti dei massimali contrattuali, da Controparte_3 qualunque somma questa fosse condannata a pagare in ragione dell'incidente per cui è causa. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.
La (già chiamata in giudizio, si costituiva Controparte_2 Controparte_4 con comparsa di risposta del 07.09.2023 chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto e, in via subordinata la riduzione del risarcimento in proporzione al concorso di colpa del danneggiato.
La causa, istruita a mezzo prova orale e CT , all'udienza del 19.6.25 è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti rassegnate nelle note di trattazione scritta.
La domanda è fondata nei termini che seguono.
La fattispecie in esame è inquadrabile nell'alveo normativo dell'art 2051 cc che impone al custode un'adeguata attività di vigilanza e controllo dei propri beni patrimoniali.
Come è noto in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove, come nel caso di specie. la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (
Allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (Cass., Sez. 3, Sentenza
n. 12895 del 22/06/2016, Rv. 640508 – 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 23584 del 17/10/2013, Rv.
628725 – 01); c) in tema di responsabilità del custode, la ricorrenza in concreto degli estremi del
4 caso fortuito costituisce il risultato di un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato» (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 10014 del
20/04/2017, Rv. 643830 – 01; co
La responsabilità del custode può essere, poi , attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. (richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c.).
Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurrebbe ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fattispecie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente soggettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifico che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costituita dalla cosa in custodia), e il danno medesimo, esso può tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227
c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n.
11227/2008).
Ora, nel caso in esame, parte attrice ha assolto l'onere probatorio su di essa gravante. Invero, la teste sorella dell'attrice, dopo aver precisato di avere assistito alla caduta ha, Testimone_1 altresì,asserito che :
1) la parte centrale della scalinata era occupata dalle stelle di Natale, mentre agli spettatori erano state riservate le parti laterali della scalinata ( Cap 2 confermo , le stelle di Natale si trovavano nella parte centrale della scalinata sicché erano state lasciate libere le parti laterali della scalinata per salire e scendere);
2) la sorella stava scendendo le scale , vicino alla parete , nella parte laterale destra, allorquando all'altezza dell'ultimo gradino era caduta ( Cap 3 è vero, io ero dietro di lei e l'ho vista “volare” ; mia sorella stava scendendo le scale nella parte laterale destra, vicino alla parete, è caduta circa all'altezza del penultimo gradino;
ho visto che ha cercato una presa ma invano, infatti aveva tutte le mani graffiate) ;
) sebbene non avesse visto la sorella scivolare su fogliame, si era accorta, dopo la caduta, della presenza di una foglia attaccata alla scarpa della sorella ( non ho visto proprio che mia sorella è scivolata su una foglia ma dopo la caduta un signore mi ha consegnato gli occhiali e una scarpa di mia sorella e, sotto la scarpa , sulla suola, ho constatato la presenza di una foglia;
Cap 7 confermo);
5 3) ella aveva mostrato la scarpa con la foglia attaccata anche al direttore ( Cap 5 : non so se abbiano preso atto della presenza di foglie ma io in quel frangente mostrai al direttore la foglia che aveva provocato la caduta di mia sorella );
4) quando erano uscite dal teatro aveva smesso di piovere anche se il suolo era ancora bagnato a causa delle pregresse piogge ( Cap 1 memoria ex art 183 : quando siamo usciti non pioveva ma il suolo era bagnato perché aveva piovuto prima presumibilmente
; ha ripreso a piovere mentre attendavamo l'ambulanza)
5) ) nonostante la piaggia non erano state indicate uscite alternative ( Cap 2 confermo non ci sono state indicate altre via di uscita né erano state segnalate altre uscite );
6) ) sui gradini non vi erano strisce anticaduta né corrimano ( Cap 3 confermo: non vi erano né strisce antiscivolo né corrimano).
Non può dubitarsi, a dispetto del legale di parentela tra la teste e l'attrice, della credibilità della dichiarante e della attendibilità del racconto, preciso, dettagliato e scevro da contraddizioni.
Le dichiarazioni della teste hanno trovato, per altro, in parte riscontro anche nella deposizione del teste , impiegato alla fondazione e, nello specifico, direttore Testimone_2 CP_1 di sala, il quale ha confermato la presenza di foglie sulle scale.
Ora alla luce delle deposizioni appena riportate può ritenersi che la caduta sia avvenuta a causa della presenza di una foglia sulla scala, già scivolosa perché bagnata;
in proposito devono valorizzarsi le dichiarazioni della teste sulla presenza della foglia attaccata alla scarpa Pt_1 della sorella;
per altro la presenza di foglie sulle scale è stata pure confermata dal teste Tes_2
Non rileva poi che la teste abbia fatto riferimento ad una foglia ( senza affatto indicarne il colore ) mentre l'attrice a un petalo, stante per altro che i petali delle stelle di nNtale sono molto simili a foglie .
Accertato il nesso caudale tra la cosa, che versava in una situazione di obiettiva pericolosità ( scala con suolo bagnato , caratterizzato della presenza di foglie, priva di strisce anticaduta e scorrimano)
e la caduta , e dunque assolto l'onere probatorio gravante su parte attrice , deve rilevarsi come , per converso, la fondazione convenuta non abbia dimostrato che la caduta sia stata cagionata da una circostanza integrante il caso fortuito , tale non potendosi definire il temporale, che avrebbe asseritamente sorpreso il personale , impedendo di predisporre uscite alternative .
Al riguardo - a prescindere dalla questione sulla possibilità di collocare strisce anticaduta e corrimano tenuto conto dei vincoli imposti dalla sovraintendenza - occorre rilevare come parte resistente non abbia affatto di avere adottato tutte le misure inidonee a evitare il danno:
Invero:
6 - proprio tenuto conto della impossibilità di porre sulle scale dispositivi di sicurezza anticaduta, la dovrebbe astenersi dal collocare sulle scale piante che, a causa CP_1 della perdita di foglie, possono rendere maggiormente insidioso il percorso ( è incontestato che la parte centrale della scalinata era occupata da stelle di Natale);
- laddove venga collocata nella scalinata il tappeto di piante stelle di Natale , la fondazione dovrebbe prevedere, appunto per ovviare alla pericolosità insita nella possibile caduta di foglie, uscite alternative, vieppiù laddove , come nel caso di specie, il suolo è scivoloso perché bagnato dalla pregresse piogge;
si consideri, a supporto della pericolosità della res in caso di pioggia, che lo stesso ha dichiarato : “per altro in caso di pioggia Tes_2 evitiamo che gli spettatori salgano e scendano le scale nella parte ove è posto il tappeto che essendo di moquette è scivoloso”.
In ordine alla circostanza che al momento dell'uscita degli spettatori non piovesse ancora , sebbene il suolo fosse già bagnato - segno di una pioggia pregressa - e che avesse iniziato a piovere di nuovo solo a soccorsi iniziati, vanno richiamate le dichiarazioni di la quale ha Testimone_1 affermato “Cap 1 memoria ex art 183 : quando siamo usciti non pioveva ma il suolo era bagnato perché aveva piovuto prima presumibilmente;
ha ripreso a piovere mentre attendavamo
l'ambulanza).
Né a diverse conclusioni potrebbe sul punto pervenirsi valorizzando le dichiarazioni di il quale ha riferito “ cap. 12: confermo vento e pioggia hanno sorpreso gli spettatori al Tes_2 momento dell'uscita dal teatro sicchè non abbiamo avuto nemmeno il tempo di prevedere uscite alternative;
invero, il teste è giunto sul posto solo dopo essere stato allertato della caduta , sicché al momento dell'uscita degli spettatori egli non si trovava fuori dal teatro ma nel foyer ( cfr dichiarazioni dello stesso alla compagnia assicurativa) . Tes_2
Nessun concorso di colpa può essere ascritto alla attrice tenuto conto :
- dall'assenza di percorsi alternativi o di corrimano a cui aggrapparsi;
- dell'orario della caduta , avvenuta alle 23,00 e quindi in orario serale;
non rileva che la scalinata fosse comunque illuminata posto che la presenza di più spettatori sulle scale, unitamente all'orario serale, hanno certamente influito negativamente sulla visibilità ; né rileva che la donna conoscesse i luoghi perché abbonata da tempo stante che la caduta non è stata conseguenza di un dissesto strutturale ma della presenza occasionale della foglia;
- della circostanza che il suolo era già scivoloso perché bagnato.
Del tutto irrilevante è poi la dichiarazione resa dell'attrice in sede di prova per interpello;
invero dalla circostanza che la mentre era intenta a salire le scale , e quindi all'atto di fare Pt_1 ingresso del teatro , non avesse fatto caso alla presenza di foglie , non può desumersi la circostanza
7 che la stessa , al momento dell'uscita dal teatro, all'atto di scendere – e non di salire – le scale fosse distratta .
Venendo, ora, alla liquidazione del danno patito dall'attrice, va rilevato che la ctu svolta nel corso del giudizio, supportata oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, anche da un iter argomentativo lineare e rigoroso, ha consentito di accertare, oltre alla riconducibilità causale delle lesioni subite alla caduta , che la ha riportato in esito alla caduta un danno permanente Pt_1 del 15 % con inabilità temporanea assoluta pari a 10 gg, un periodo di invalidità temporanea al
75% pari a 20 gg, un periodo di invalidità temporanea al 50% pari a 30 gg, un periodo di invalidità temporanea al 25% pari a 20 gg,
Ora, circa criteri di liquidazione del danno, secondo l'orientamento pacifico della Suprema Corte di
Cassazione,- condiviso da questo giudice – “In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute” ( in termini la massima di Cass. n.23469/2018; conforme Cass. n. 7513/2018 e n.27482/2018).
Anche l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale) deve essere oggetto specifico di allegazione e di prova ( vedi Cass. n.901/2018).
Invero, “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquazione
, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non
8 patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” ( in termini la massima di
Cass. n.23469/2018).
Inoltre, “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto congruo l'importo liquidato dal giudice di primo grado, a titolo di risarcimento del danno biologico, in forza di una non motivata applicazione di una tabella diversa da quella predisposta dal tribunale di Milano, peraltro con riferimento a parametri non aggiornati alla data della decisione)” ( in termini la massima di Cass. 17018/18) - cfr anche ord. Cass. Civ se ez. 6 - 3, Ordinanza n. 4509 del 11/02/2022
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione , avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto
“punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, e di applicare dunque le recenti tabelle del Tribunale di Milano del 2024.
Dette tabelle costituiscono, infatti, un aggiornamento delle precedenti tabelle del Tribunale di
Milano, le quali sono ritenute, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione – che si condivide -, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art.1226 c.c. (vedi z. 3 - , Ordinanza n. 17018 del 28/06/2018 Cass. n.24473/2014; conformi Cass. n. 28290/2011, n. 14402/2011 e n.12408/2011).
In applicazione dei criteri illustrati, con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa per danno non patrimoniale
9 temporaneo la somma di € 115 ,00 al giorno, per un totale di € € 5.175,00 per i giorni di inabilità temporanea parziale, siccome sopra indicati.
Per quanto concerne il danno da postumi stabilizzati, tenuto conto della invalidità del 15% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (anni 78 ) va liquidato equitativamente un risarcimento pari ad € 38.810,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto biologico” di € 4.207,08
(applicato l'aumento del 25% per il danno morale per quanto appresso si dirà ), da moltiplicare per il grado di invalidità (15) e per il coefficiente (0,615) corrispondente all'età della persona danneggiata.
Il danno morale può essere riconosciuto avuto riguardo alla necessità di sottoporsi a intervento chirurgico e alla prolungata riabilitazione
Si ritiene , invece, di non applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni di parte attrice in ordine a condizioni soggettive che fuoriescono dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
Si perviene così ad un danno non patrimoniale patito dall'attore in conseguenza dell'incidente oggetto del giudizio ammontante ad euro 43.985,00 , in valori attuali, il quale costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente.
Quanto al danno patrimoniale, a parte attrice va riconosciuta la somma di euro 843,00 per spese mediche ritenute congrue dal CT
Si perviene così alla somma di euro € 44.828,00 .
Su quest'importo compete dalla data del commesso illecito la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al fine di liquidare effettivamente, quale danno emergente, il valore del bene perduto, adeguando cioè la prestazione all'effettivo valore da reintegrare.
Oltre all'integrazione del patrimonio così ottenuto, la giurisprudenza ha riconosciuto dovuto al danneggiato anche il danno derivante dal tempestivo mancato godimento dell'equivalente in denaro del danno risarcito, da quantificare con lo strumento del tasso legale scelto in questi ultimi anni dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori ex art. 1224 c.c. (cfr. Cass. S.U. n.
1772/1995).
Sulla scorta dell'insegnamento della Suprema Corte si ritiene che la percentuale degli interessi non possa essere applicata sulla complessiva somma già rivalutata, ma che occorra effettuare un calcolo periodico, con decorrenza dalla data del fatto, sulla somma capitale così come più sopra globalmente calcolata, come progressivamente ed annualmente rivalutata, apparendo la periodicità coerente con la variabilità degli indici ISTAT.
10 Orbene, devalutando allora l'importo sopra indicato al momento del fatto (€ 39.253,94) e applicandosi gli interessi e la rivalutazione come sopra indicato con decorrenza dalla data dell'illecito tenuto conto della non significativa durata del periodo ITP, si perviene all'importo di euro € 48.983,51 ( di cui euro 9.729,57per interessi e rivaluzione )
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Incontestata l'operatività della polizza assicurativa stipulata dalla casa di Cura candela, Va accolta Par la domanda di manleva da questa svolta nei confronti di con conseguente condanna di quest'ultima a tenere indenne la da qualsiasi somma per capitale, rivalutazione, CP_1 interessi e spese legali che la stessa sia chiamata a versare al danneggiato in forza della presente sentenza,.
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Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 6.092,80, determinate sula base deoi parametri medi scaglione sin a 52.000 abbattuti del 20% in ragione della semplicità delle questioni trattate
Vanno compensate le spese di lite tra e la non avendo la Controparte_2 CP_1 prima mosso alcuna contestazione sulla sussistenza del diritto alla manleva
Le spese di ctu vanno definitivamente poste a carico della Controparte_1
PQM
IL TRIBUNALE, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa:
- condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_1 pagamento in favore della somma di euro€ 48.983,51 , oltre interessi legali ( 1284 Parte_1
c 1 cc ) dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo
- Condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_1 pagamento in favore delle spese di lite che liquida in euro 786,00 per spese vive e Parte_1 euro 6.092,80 per compensi, oltre a spese generali iva e cpa nella misura di legge;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico della , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore condanna a tenere indenne , in persona del Controparte_2 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore , in persona del legale rappresentante pro tempore, da qualsiasi somma per capitale, rivalutazione, interessi e spese legali che la stessa dovrà pagare all'attore in forza della presente sentenza,
11 . Dichiara compensate le spese di lite tra . , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore e Controparte_2
Palermo, 19-6-2025
Il giudice
Cristina Denaro
IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Cristina Denaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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