TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/02/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5461/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel. dott.ssa Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5461 /2024 promossa da:
(c.f. ) nata a [...]Ù) il Parte_1 C.F._1
09/07/1989, con l'avvocato Karim Ivan Garola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano,
c.so di Porta Vittoria 28;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Alto (CILE) il 08/03/1974;
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
In via preliminare:
- disporre le modalità della notifica del presente ricorso e del conseguente decreto di fissazione udienza al resistente, previo conferimento dell'incarico di ricerca al Pubblico Ministero, ovvero secondo le altre modalità che il Tribunale riterrà opportune;
In via principale:
- affidare il figlio minore, in via superesclusiva alla madre, sig.ra Persona_1
, con collocamento presso il luogo di residenza della stessa. Parte_1
- per l'effetto, autorizzare la madre al compimento di tutte le decisioni inerenti la vita del minore, senza necessità di consultare o ottenere il consenso del padre.
- disporre che il padre provveda al mantenimento del figlio, in via indiretta, mediante versamento alla madre, dell'importo di euro 250,00 (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 1 di ogni mese.
- disporre che il padre provveda al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate.
- Con vittoria di spese e compensi.
pagina 2 di 5 Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva che dalla unione Parte_1 con nasceva il 21.02.2019 a Milano (MI) il figlio Controparte_1 [...]
che dal 3.12.2018 il resistente era detenuto in Olanda;
che egli veniva Persona_1 successivamente espulso e rimpatriato in Cile;
che egli riusciva a raggiungere l'Italia, ove riconosceva il figlio;
che egli veniva di nuovo espulso e rimpatriato in Cile;
che viveva con la madre in Sesto San Per_1
Giovanni; che egli frequentava con profitto la scuola, effettuava percorso di psicomotricità, era molto legato agli ascendenti materni, con i quali trascorreva quattro pomeriggi la settimana;
di aver lavorato per dodici anni come cassiera e di essere impiegata da luglio 2024 come O.S.S.; che non aveva alcun Per_1 rapporto con il padre, anche per la difficoltà di reperire informazioni sul domicilio di quest'ultimo; concludeva domandando l'affido esclusivo rafforzato del minore, con collocamento presso di sé, determinazione in euro 250, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie del contributo al mantenimento del figlio dovuto dal padre;
di poter percepire il 100% dell'assegno unico.
Alla udienza del 6.2.2025 veniva dichiarata la contumacia del resistente e la ricorrente dichiarava: vivo a Sesto San Giovanni, in una casa di mia esclusiva proprietà, gravata da mutuo di euro 450/480 euro mensili;
vivo con mio figlio e mio figlio di 18 anni, , che è appena arrivato dal Perù dove viveva con il padre;
lui vorrebbe Per_1 Per_2 studiare/lavorare. Io lavoro come OSS alla RSA Adriano, con reddito mensile di euro 1450, oltre 13ma e 14ma. prendo
l'assegno unico per mio figlio minore, di euro 199. Devo chiederlo anche per . Non so nulla del papà di da Per_2 Per_1 quando è stato espulso, nel 2020; non chiama, io non ho nemmeno il numero di telefono, perché l'ha cambiato. Credo che i reati commessi siano stati furti, o cose simili, ma non so a che livello. Quando viveva con me non ha mai lavorato. Quando è stato espulso è stato mandato in Cile, teoricamente dovrebbe essere là. va alla scuola materna, all'ultimo anno. gli Per_1 piace molto anche stare con gli altri bambini. Mia mamma, mio papà e il nuovo marito di mia mamma mi aiutano a gestire i figli. Abitano vicini a me. Non ho un nuovo compagno.
********
Ritenuto che le domande possano trovare accoglimento nei limiti e per i motivi di cui in appresso: si dispone l'affido esclusivo di (21.2.2019) alla madre, che potrà assumere anche le Persona_1 determinazioni più rilevanti in materia di istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale;
-la formulazione degli art. 337bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, intesa quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove il nucleo familiare si disgreghi;
-come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 16593/2008, Cass.
24526/2010, Cass. sent. n. 977/2017) l'affido esclusivo, quale deroga al principio della bigenitorialità, è giustificato soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, che renda quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore;
pagina 3 di 5 -secondo le allegazioni della ricorrente, il resistente non ha da tempo rapporti con il figlio, anche per essere stato espulso dallo Stato in esecuzione di provvedimenti penali emessi dalle autorità giudiziarie Olandesi e
Tedesche.
Tali allegazioni paiono confermate dalla documentazione versata in atti (documenti 2 e 3 ricorrente), afferente la detenzione e l'espulsione dall'Olanda verso il Cile;
la notifica del ricorso è stata effettuata ex articolo 143 c.p.c., nell'impossibilità di reperire informazioni in ordine all'attuale domicilio del resistente
(documentazione prodotta il 12.12.2024).
Alla luce di quanto precede, appare evidente che l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale è nel caso di specie impossibile, prima ancora che pregiudizievole per il minore, in quanto la condizione di sostanziale irreperibilità paterna ed in ogni caso la distanza geografica tra padre e figlio non consentono la condivisione delle scelte evolutive che lo riguardano;
di contro, non sono stati allegati, né sono altrimenti emersi elementi che debbano indurre a ritenere pregiudizievole per il minore l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della madre.
Alla luce di quanto precede, appare opportuno disporre l'affido esclusivo di alla madre, che Per_1 effettuerà in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale e potrà autonomamente richiedere il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
-Qualora il padre si renda di nuovo reperibile e ne manifesti la volontà, egli potrà vedere e tenere con sé il figlio alla presenza di un educatore dei servizi sociali competenti per il territorio, secondo tempistiche e modalità stabilite dagli operatori, nell'esclusivo interesse del minore, per garantire una ripresa dei rapporti graduale e con modalità tutelanti per Per_1
-Quanto agli aspetti economici, la ricorrente lavora come OSS con reddito dichiarato di euro 1450, oltre
13ma e 14ma (e dunque circa 1750 su 12 mensilità).
Ha una casa di proprietà a Sesto San Giovanni, gravata da di euro 480 mensili circa;
percepisce Pt_2 assegno unico di euro 195 mensili;
vive con , figlio di 18 anni, avuto da precedente relazione, che è Per_2 appena rientrato sul territorio italiano ed intenderebbe studiare/lavorare; è aiutata dagli ascendenti del ramo materno (mamma, papà e nuovo marito della madre).
Considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500) ne deriva che ella ha una disponibilità netta mensile, dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali, di circa euro 969.
-l'attuale condizione occupazionale e reddituale del resistente sono ignote;
peraltro, anche ove fosse attualmente disoccupato, ciò non lo esimerebbe comunque dal contribuire al mantenimento del figlio in una misura atta a soddisfarne le primarie esigenze di vita.
Viene dunque determinato come in dispositivo quello che il resistente verserà alla ricorrente per le causali ivi indicate, con decorrenza dalla data della domanda, essendosi la convivenza interrotta in data anteriore. pagina 4 di 5 L'intero importo dell'assegno unico viene percepito dal genitore collocatario ed affidatario, ai sensi di quanto disposto dal messaggio 1714/2022 INPS: Ad eccezione alla regola generale di cui sopra, l'assegno viene sempre erogato interamente a un solo genitore se da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta che quel genitore ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l'affidamento esclusivo.
L'assegno viene altresì sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori.
Le spese di lite sono irripetibili, stante la contumacia del resistente.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'epigrafato ricorso, così provvede:
1. in via esclusiva alla madre, che effettuerà in via esclusiva anche le decisioni di maggiore Persona_3 interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale;
la ricorrente potrà anche ottenere il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi ai fini dell'espatrio per sé ed il figlio;
2. colloca il minore presso la madre,
3.Qualora il padre si renda di nuovo reperibile e ne manifesti la volontà, egli potrà vedere e tenere con sé il figlio alla presenza di un educatore dei servizi sociali competenti per il territorio, secondo tempistiche e modalità stabilite dagli operatori, nell'esclusivo interesse del minore;
4. PONE a carico del resistente l'importo di euro 150,00, da versarsi alla ricorrente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento del figlio, con decorrenza agosto 2024. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da agosto 2025
e con riferimento al mese agosto 2024. Pone inoltre a carico del resistente il 50% per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive del figlio, da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi.
5. dispone che la ricorrente percepisca il 100% dell'assegno unico per il figlio
6.spese irripetibili
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6.2.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Claudia Bonomi Carmen Arcellaschi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel. dott.ssa Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5461 /2024 promossa da:
(c.f. ) nata a [...]Ù) il Parte_1 C.F._1
09/07/1989, con l'avvocato Karim Ivan Garola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano,
c.so di Porta Vittoria 28;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Alto (CILE) il 08/03/1974;
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
In via preliminare:
- disporre le modalità della notifica del presente ricorso e del conseguente decreto di fissazione udienza al resistente, previo conferimento dell'incarico di ricerca al Pubblico Ministero, ovvero secondo le altre modalità che il Tribunale riterrà opportune;
In via principale:
- affidare il figlio minore, in via superesclusiva alla madre, sig.ra Persona_1
, con collocamento presso il luogo di residenza della stessa. Parte_1
- per l'effetto, autorizzare la madre al compimento di tutte le decisioni inerenti la vita del minore, senza necessità di consultare o ottenere il consenso del padre.
- disporre che il padre provveda al mantenimento del figlio, in via indiretta, mediante versamento alla madre, dell'importo di euro 250,00 (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 1 di ogni mese.
- disporre che il padre provveda al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate.
- Con vittoria di spese e compensi.
pagina 2 di 5 Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva che dalla unione Parte_1 con nasceva il 21.02.2019 a Milano (MI) il figlio Controparte_1 [...]
che dal 3.12.2018 il resistente era detenuto in Olanda;
che egli veniva Persona_1 successivamente espulso e rimpatriato in Cile;
che egli riusciva a raggiungere l'Italia, ove riconosceva il figlio;
che egli veniva di nuovo espulso e rimpatriato in Cile;
che viveva con la madre in Sesto San Per_1
Giovanni; che egli frequentava con profitto la scuola, effettuava percorso di psicomotricità, era molto legato agli ascendenti materni, con i quali trascorreva quattro pomeriggi la settimana;
di aver lavorato per dodici anni come cassiera e di essere impiegata da luglio 2024 come O.S.S.; che non aveva alcun Per_1 rapporto con il padre, anche per la difficoltà di reperire informazioni sul domicilio di quest'ultimo; concludeva domandando l'affido esclusivo rafforzato del minore, con collocamento presso di sé, determinazione in euro 250, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie del contributo al mantenimento del figlio dovuto dal padre;
di poter percepire il 100% dell'assegno unico.
Alla udienza del 6.2.2025 veniva dichiarata la contumacia del resistente e la ricorrente dichiarava: vivo a Sesto San Giovanni, in una casa di mia esclusiva proprietà, gravata da mutuo di euro 450/480 euro mensili;
vivo con mio figlio e mio figlio di 18 anni, , che è appena arrivato dal Perù dove viveva con il padre;
lui vorrebbe Per_1 Per_2 studiare/lavorare. Io lavoro come OSS alla RSA Adriano, con reddito mensile di euro 1450, oltre 13ma e 14ma. prendo
l'assegno unico per mio figlio minore, di euro 199. Devo chiederlo anche per . Non so nulla del papà di da Per_2 Per_1 quando è stato espulso, nel 2020; non chiama, io non ho nemmeno il numero di telefono, perché l'ha cambiato. Credo che i reati commessi siano stati furti, o cose simili, ma non so a che livello. Quando viveva con me non ha mai lavorato. Quando è stato espulso è stato mandato in Cile, teoricamente dovrebbe essere là. va alla scuola materna, all'ultimo anno. gli Per_1 piace molto anche stare con gli altri bambini. Mia mamma, mio papà e il nuovo marito di mia mamma mi aiutano a gestire i figli. Abitano vicini a me. Non ho un nuovo compagno.
********
Ritenuto che le domande possano trovare accoglimento nei limiti e per i motivi di cui in appresso: si dispone l'affido esclusivo di (21.2.2019) alla madre, che potrà assumere anche le Persona_1 determinazioni più rilevanti in materia di istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale;
-la formulazione degli art. 337bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, intesa quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove il nucleo familiare si disgreghi;
-come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 16593/2008, Cass.
24526/2010, Cass. sent. n. 977/2017) l'affido esclusivo, quale deroga al principio della bigenitorialità, è giustificato soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, che renda quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore;
pagina 3 di 5 -secondo le allegazioni della ricorrente, il resistente non ha da tempo rapporti con il figlio, anche per essere stato espulso dallo Stato in esecuzione di provvedimenti penali emessi dalle autorità giudiziarie Olandesi e
Tedesche.
Tali allegazioni paiono confermate dalla documentazione versata in atti (documenti 2 e 3 ricorrente), afferente la detenzione e l'espulsione dall'Olanda verso il Cile;
la notifica del ricorso è stata effettuata ex articolo 143 c.p.c., nell'impossibilità di reperire informazioni in ordine all'attuale domicilio del resistente
(documentazione prodotta il 12.12.2024).
Alla luce di quanto precede, appare evidente che l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale è nel caso di specie impossibile, prima ancora che pregiudizievole per il minore, in quanto la condizione di sostanziale irreperibilità paterna ed in ogni caso la distanza geografica tra padre e figlio non consentono la condivisione delle scelte evolutive che lo riguardano;
di contro, non sono stati allegati, né sono altrimenti emersi elementi che debbano indurre a ritenere pregiudizievole per il minore l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della madre.
Alla luce di quanto precede, appare opportuno disporre l'affido esclusivo di alla madre, che Per_1 effettuerà in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale e potrà autonomamente richiedere il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
-Qualora il padre si renda di nuovo reperibile e ne manifesti la volontà, egli potrà vedere e tenere con sé il figlio alla presenza di un educatore dei servizi sociali competenti per il territorio, secondo tempistiche e modalità stabilite dagli operatori, nell'esclusivo interesse del minore, per garantire una ripresa dei rapporti graduale e con modalità tutelanti per Per_1
-Quanto agli aspetti economici, la ricorrente lavora come OSS con reddito dichiarato di euro 1450, oltre
13ma e 14ma (e dunque circa 1750 su 12 mensilità).
Ha una casa di proprietà a Sesto San Giovanni, gravata da di euro 480 mensili circa;
percepisce Pt_2 assegno unico di euro 195 mensili;
vive con , figlio di 18 anni, avuto da precedente relazione, che è Per_2 appena rientrato sul territorio italiano ed intenderebbe studiare/lavorare; è aiutata dagli ascendenti del ramo materno (mamma, papà e nuovo marito della madre).
Considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500) ne deriva che ella ha una disponibilità netta mensile, dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali, di circa euro 969.
-l'attuale condizione occupazionale e reddituale del resistente sono ignote;
peraltro, anche ove fosse attualmente disoccupato, ciò non lo esimerebbe comunque dal contribuire al mantenimento del figlio in una misura atta a soddisfarne le primarie esigenze di vita.
Viene dunque determinato come in dispositivo quello che il resistente verserà alla ricorrente per le causali ivi indicate, con decorrenza dalla data della domanda, essendosi la convivenza interrotta in data anteriore. pagina 4 di 5 L'intero importo dell'assegno unico viene percepito dal genitore collocatario ed affidatario, ai sensi di quanto disposto dal messaggio 1714/2022 INPS: Ad eccezione alla regola generale di cui sopra, l'assegno viene sempre erogato interamente a un solo genitore se da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta che quel genitore ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l'affidamento esclusivo.
L'assegno viene altresì sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori.
Le spese di lite sono irripetibili, stante la contumacia del resistente.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'epigrafato ricorso, così provvede:
1. in via esclusiva alla madre, che effettuerà in via esclusiva anche le decisioni di maggiore Persona_3 interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale;
la ricorrente potrà anche ottenere il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi ai fini dell'espatrio per sé ed il figlio;
2. colloca il minore presso la madre,
3.Qualora il padre si renda di nuovo reperibile e ne manifesti la volontà, egli potrà vedere e tenere con sé il figlio alla presenza di un educatore dei servizi sociali competenti per il territorio, secondo tempistiche e modalità stabilite dagli operatori, nell'esclusivo interesse del minore;
4. PONE a carico del resistente l'importo di euro 150,00, da versarsi alla ricorrente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento del figlio, con decorrenza agosto 2024. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da agosto 2025
e con riferimento al mese agosto 2024. Pone inoltre a carico del resistente il 50% per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive del figlio, da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi.
5. dispone che la ricorrente percepisca il 100% dell'assegno unico per il figlio
6.spese irripetibili
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6.2.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Claudia Bonomi Carmen Arcellaschi
pagina 5 di 5