Sentenza 25 agosto 2003
Massime • 3
Dalla mancata risposta all'interrogatorio formale possono trarsi solo argomenti indiziari di prova, in quanto a tale comportamento non è attribuito valore di prova legale; il relativo apprezzamento è pertanto rimesso al giudice di merito, ed è insindacabile in cassazione.
La confessione stragiudiziale fatta ad un terzo costituisce mezzo di prova su cui il giudice può fondare il proprio convincimento anche in via esclusiva. In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in una controversia di lavoro, aveva riconosciuto valore probatorio alla dichiarazione sottoscritta da parte del datore di lavoro, contenuta nel documento 01 M, e indirizzata all'istituto previdenziale).
Nel rito del lavoro, la valutazione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui questa si fonda, implica una interpretazione dell'atto introduttivo della lite riservata - salva la censurabilità in sede di legittimità per vizi della motivazione - al giudice del merito, il quale in sede di appello può trarre elementi di conforto del proprio giudizio positivo circa la sufficienza delle indicazioni contenute in ricorso dal rilievo che esse consentirono al giudice di primo grado di impostare e svolgere l'istruttoria ritenuta indispensabile alla decisione della controversia.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 41666 del 27https://www.laleggepertutti.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/08/2003, n. 12463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12463 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - rel. Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GR TO SAS, in persona del socio accomandatario TI IO rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO BRINDISI 18, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO FUBELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE CALISTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PP IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BRUXELLES 20, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PATRIZI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUIGI FARNESI, FABIO FARNESI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 86/00 del Tribunale di TERNI, depositata il 28/02/00 R.G.N. 746/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/03 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per inammissibilità ed in subordine rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 9.5.1998 al Tribunale di Terni, la s.a.s. TI Motors di TI IO & c. proponeva appello avverso la sentenza n. 182/98 del Pretore di Temi il quale l'aveva condannata al pagamento - in favore di IT TO - della somma di L. 32.847.877 per retribuzioni e t.f.r., oltre ad accessori. Lamentava l'appellante che il primo Giudice aveva ritenuto, sulla base di un documento frutto di mero errore, che lo IT avesse diritto a differenze retributive conteggiate sulla base del terzo livello del ccnl., pur avendo lo stesso svolto mansioni inquadrabili nell'inferiore quinto livello.
Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale adito, con sentenza del 28.2.2000, confermava la decisione di prime cure, e condannava la società appellante alle spese del grado, osservando che l'appellante non aveva adempiuto all'onere di produrre in giudizio il contratto collettivo di categoria per dimostrare il proprio errore nell'indicare nel modello 01/M sost. il terzo livello anziché il quinto. In difetto di tali riscontri non era quindi possibile stabilire se le mansioni espletate dallo IT fossero inquadrabili nel quinto livello, come asserito dall'appellante. Avverso detta sentenza la società ha proposto ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo, ulteriormente illustrato in memoria depositata ex art. 378 c.p.c. L'intimato si è costituito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente contesta alla sentenza impugnata la violazione degli artt. 2697, 2702, 2730, 2732, 2734, 2735 c.c. e gli artt. 115 e 116 c.p.c, per aver assegnato valore probatorio decisivo al documento 01/M-sost. al fine di riconoscere alla controparte il terzo livello retributivo, senza tener conto di alcuni elementi in contrario, e precisamente:
a) che la retribuzione annua indicata in quello stesso documento si discostava sensibilmente da quella propria del terzo livello;
b) che la dichiarazione contenuta nel predetto documento, ancorché qualificabile come confessione, risulta rivolta ad un soggetto terzo (l'Inps) sicché essa costituisce ai sensi dell'art. 2735 c.c. un indizio liberamente valutabile dal giudice, mentre la "revoca" della indicazione del terzo livello trascritto per errore si è perfezionata con il deposito presso l'Inps del modello corretto con l'indicazione del quinto livello e lettera di accompagnamento del 9.4.1998 in atti;
c) che oggetto della confessione possono essere solo i "fatti" e non anche le dichiarazione contenenti le "valutazioni" tra quella relativa alla qualifica o grado di livello di inquadramento:
conseguentemente non si era affatto formata alcuna prova legale, ne' per confessione, ne' per presunzione semplice, sul terzo livello di appartenenza del lavoratore.
d) che mai contestata da controparte era la circostanza che le mansioni indicate al punto 3 della comparsa di costituzione in giudizio fossero proprie del quinto livello;
e) che la controparte non aveva risposto all'interrogatorio formale sui punti 3 e 4 dedotti il che si traduce in una tacita ammissione circa la percezione di uno stipendio mensile di L.. 1.500.000 e che nulla più era dovuto al medesimo titolo.
Con la memoria illustrativa la società ricorrente eccepisce altresì la nullità del ricorso introduttivo della controparte in primo grado, in quanto non conforme alle prescrizioni minime essenziali dettate dall'art. 414 c.p.c. Esaminando per prima quest'ultima censura, assolutamente pregiudiziale in quanto pone in discussione la valida instaurazione dell'intero processo sin dalla prima battuta, ne va dichiarata l'inammissibilità in questa sede di legittimità in quanto essa non risulta aver formato oggetto di doglianza in sede di appello.
Prescindendo dalla sussistenza, nel merito, delle denunziate carenze di contenuto e dalla loro attitudine a condizionare la validità del ricorso, ai sensi dell'art. 163, nn. 3 e 4 del c.p.c., è sufficiente richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo cui nel rito del lavoro, la valutazione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui questa si fonda, implica una interpretazione dell'atto introduttivo della lite riservata - salva la censurabilità in sede di legittimità per vizi della motivazione - al giudice del merito, il quale in sede di appello può trarre elementi di conforto del proprio giudizio positivo circa la sufficienza delle indicazioni contenute in ricorso dal rilievo che esse consentirono al giudice di primo grado di impostare e svolgere l'istruttoria ritenuta indispensabile alla decisione della controversia (Cass. ssuu., 2.6.1993, n. 6140; Cass., 7.5.2002, n. 6501; Cass., 16.7.2002, n. 10316, ed altre). Del tutto infondate sono altresì le rimanenti doglianze esposte dalla società ricorrente.
Il Tribunale di Terni ha correttamente motivato la piena conferma della pronunzia pretorile, facendo leva sulla decisiva circostanza che la tesi della società - circa l'erronea indicazione nel modello 01/M del terzo livello di appartenenza dello IT - non ha trovato alcun riscontro nelle deposizioni testimoniali raccolte, e nemmeno nella formulazione delle declaratorie del contratto collettivo applicabile al rapporto dedotto in giudizio, la cui produzione era stata invano sollecitata dal Collegio alla medesima società cui ne incombeva l'onere. Vale in proposito ricordare che l'onere di produrre il contratto collettivo incombe proprio alla parte che ne invoca in giudizio l'applicazione, rimanendo riservato al giudice di merito - nel caso di inottemperanza a quell'onere - il potere di trame argomenti di prova contraria alla stessa parte (Cass., 12.4.2000, n. 4714). Va pure rilevato che la società ricorrente, dopo aver segnalato un vistoso scostamento tra la retribuzione percepita dallo IT e quella prevista per il terzo livello, non ha corredato tale affermazione da alcuno specifico riscontro obiettivo desumibile dal predetto contratto collettivo. Appare, dunque, anche sotto questo profilo, incensurabile la sentenza impugnata, in quanto non viziata da illogicità ne' contraddittorietà.
Lo stesso può dirsi con riferimento alla mancata risposta del lavoratore all'interrogatorio formale circa la percezione della retribuzione mensile di L.
1.500.000 come "giusta retribuzione" del tutto satisfattiva. Questa Corte ha più volte sottolineato come dalla mancata risposta all'interrogatorio formale possono trarsi solo argomenti indiziari di prova, e non già una prova legale, mentre l'apprezzamento circa il valore del silenzio resta di esclusiva pertinenza del giudice di merito la cui valutazione è assolutamente insindacabile in Cassazione (Cass., 10.12.1982, n. 6769). Ad ulteriore sostegno della propria tesi, la società ricorrente censura come errore di diritto della sentenza impugnata, l'aver riconosciuto valore probatorio alla dichiarazione sottoscritta nel documento 01/M il quale, essendo diretto non alla controparte, ma all'Istituto previdenziale, era privo di valore confessorio. Del resto - aggiunge la società - quella dichiarazione era stata successivamente corretta e quindi non poteva avere più valore decisivo.
Anche su questo versante la sentenza impugnata non è censurabile in questa sede di legittimità atteso che, da una parte, la confessione extragiudiziale fatta ad un terzo costituisce mezzo di prova su cui il giudice di merito può fondare anche in via esclusiva il proprio convincimento (in tal senso, cfr. Cass., 17.4.1997, n. 3309; Cass., 16.8.2000, n. 10825 ed altre), dall'altra la correzione della predetta dichiarazione è intervenuta a distanza di tempo, dopo l'instaurazione del giudizio in primo grado.
Sulla base di quanto precede questa Corte non ritiene di poter accogliere il ricorso.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità pari ad euro 11,20 oltre ad euro 2.000,00 (duemila) per onorari.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2003