Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/08/2003, n. 12463
CASS
Sentenza 25 agosto 2003

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Dalla mancata risposta all'interrogatorio formale possono trarsi solo argomenti indiziari di prova, in quanto a tale comportamento non è attribuito valore di prova legale; il relativo apprezzamento è pertanto rimesso al giudice di merito, ed è insindacabile in cassazione.

La confessione stragiudiziale fatta ad un terzo costituisce mezzo di prova su cui il giudice può fondare il proprio convincimento anche in via esclusiva. In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in una controversia di lavoro, aveva riconosciuto valore probatorio alla dichiarazione sottoscritta da parte del datore di lavoro, contenuta nel documento 01 M, e indirizzata all'istituto previdenziale).

Nel rito del lavoro, la valutazione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui questa si fonda, implica una interpretazione dell'atto introduttivo della lite riservata - salva la censurabilità in sede di legittimità per vizi della motivazione - al giudice del merito, il quale in sede di appello può trarre elementi di conforto del proprio giudizio positivo circa la sufficienza delle indicazioni contenute in ricorso dal rilievo che esse consentirono al giudice di primo grado di impostare e svolgere l'istruttoria ritenuta indispensabile alla decisione della controversia.

Commentario1

  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 41666 del 27
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/08/2003, n. 12463
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12463
Data del deposito : 25 agosto 2003

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