Decreto presidenziale 12 settembre 2024
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 24/06/2025, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 01386/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02350/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2350 del 2019, proposto da
VA IN e DO NA, rappresentati e difesi dall'avvocato Davide Cangemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidente Regione Siciliana e Regione Sicilia - Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea – Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;
nei confronti
Green Bio Terre di Sant’Agata, Società Agricola di RI IE e Filippo S.n.c., non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- dell’Avviso prot. n. 17512 del 29 maggio 2019, pubblicato il 31 maggio 2019, col quale il Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale con riferimento alla “Sottomisura 8.1. – Sostegno alla forestazione e all’imboschimento” dava atto delle modifiche dell’Allegato 12 del PSR Sicilia 2014- 2020 ad esito della procedura scritta n. 2/2019 e del nuovo Allegato 12 pubblicato in pari data;
- della procedura scritta 2/2019 richiamata nell’Avviso prot. n. 17512 del 29 maggio 2019 pubblicato il 31 maggio 2019, e del relativo esito;
- in generale, di qualsiasi altro atto annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale, compresi il Bando pubblico della sottomisura 8.1, le Disposizioni Attuative Parte Specifica inerenti la sottomisura 8.1 e le “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale – PSR Sicilia 2014-2020” e, ove occorra, del D.D.G. n. 1084 del 4 luglio 2019, pubblicato il 18 luglio 2019, con cui è stata approvata la graduatoria definitiva regionale delle istanze ammissibili a finanziamento e di quelle non ricevibili e non ammissibili, inerenti al bando pubblico sottomisura 8.1 del P.S.R. Sicilia 2014- 2020 “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento” e del D.D.G. n.984 del 25 luglio 2018 con il quale sono stati approvati gli elenchi provinciali provvisori delle istanze ammissibili a finanziamento, non ammissibili e non ricevibili, a valere sulla sottomisura 8.1.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Presidente della Regione Sicilia e dell’Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea – Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Francesca Siccardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso collettivo notificato il 17.10.2019 all’Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea – Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale - Assessorato delle Attività Produttive, al Presidente della Regione, nonché a Green Bio Terre di Sant’Agata Società Agricola di RI IE e Filippo S.n.c. quale controinteressata, successivamente depositato, VA IN e DO NA hanno impugnato l’avviso prot. 17512 del 29.5.2019, pubblicato il 31.5.2019, con cui l’amministrazione, con riferimento alla “sottomisura 8.1”, ha dato atto del fatto che “ a seguito della chiusura della procedura scritta n. 2/2019, avviata dall’Autorità di Gestione del PSR Sicilia ai sensi del comma 3 dell’art. 49 del Reg. UE 1303/13, è stato modificato l’allegato 12 del PSR 2014/2020 “Determinazione dei costi di manutenzione e mancato reddito delle misure forestali”… ”, soggiungendo che “… la modifica riguarda la parte relativa ai mancati redditi agricoli derivanti dagli interventi di imboschimento, laddove risulta riportato il Margine Lordo calcolato al lordo dei premi PAC (…) Pertanto, per la determinazione dei costi di manutenzione e del mancato reddito della sottomisura 8.1 in corso di attuazione si dovrà fare riferimento al nuovo allegato n.12 del PSR Sicilia 2014-2020, pubblicato contestualmente al presente avviso ”, la stessa procedura scritta 2/2019 ed il DDG 1084 del 4.7.2019, pubblicato il successivo 18.7.2019, con cui è stata approvata la graduatoria definitiva delle istanze ammissibili a finanziamento e di quelle non ricevibili e non ammissibili, inerenti al bando pubblico sottomisura 8.1 del P.S.R. Sicilia 2014-2020 “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento” e del D.D.G. n. 984 del 25.7.2018 con il quale sono stati approvati gli elenchi provinciali provvisori delle istanze ammissibili a finanziamento, non ammissibili e non ricevibili, a valere sulla sottomisura 8.1.
2.- I ricorrenti hanno dedotto:
- che il 27.4.2017 nel sito dell’Assessorato è stato pubblicato bando di finanziamento “Programma di sviluppo rurale Sicilia 2014-2020”;
- di avere presentato, in data 20.12.2017, rispettivamente tramite il CAA COOPAGRI – Palermo –ed il CAA Confagricoltura – Palermo – 001, due autonome domande di partecipazione al bando relativo alla sottomisura 8.1 “ Sostegno alla forestazione e all’imboschimento ” finalizzata “ ...all’imboschimento di terreni agricoli e non agricoli allo scopo di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, alla difesa del territorio e del suolo, alla prevenzione dei rischi naturali, alla depurazione e regimentazione delle acque ed alla tutela e conservazione della biodiversità... ”;
- che la predetta misura si articolava a sua volta in: 8.1.a) impianto di nuovo boschi a mezzo di imboschimento su superfici agricole e non agricole, piantagioni legnose; 8.1.b) manutenzione dei nuovi imboschimenti e mancato reddito agricolo;
- che la stessa sottomisura 8.1 per l’ipotesi di conversione di un seminativo in nuovi imboschimenti, prevedeva il pagamento di un premio annuale per mancato reddito, per un periodo massimo di dodici anni, per la cui determinazione valevano i criteri di cui all’allegato 12 del PSR Sicilia 2014/2020 (“ Determinazione costi impianto e mancato reddito delle misure forestali (sm. 8.1.) ”);
- tale documento nella sua originaria formulazione disponeva che per la determinazione dei premi per i mancati redditi agricoli derivanti dagli interventi di imboschimento ammessi a finanziamento relativi alle tipologie colturali a seminativo tipiche del territorio siciliano, ricadenti nel campo di osservazione della rete RICA/INEA, ossia quelle cerealicole (in prevalenza grano duro), leguminose da granella e foraggere, “ l’indice economico di riferimento è il Margine Lordo (ML), calcolato quale valore medio, nel quadriennio di osservazione 2009-2012, della differenza tra la PL (produzione lorda) al lordo dei premi PAC e i costi specifici delle colture. Il calcolo della PL al lordo dei premi PAC è stato effettuato nella considerazione che il cambio della destinazione d’uso di superfici comporta la perdita del Premio Unico Aziendale (I° Pilastro PAC)… ”.
- che sulla base di tali premesse, veniva determinato il Margine Lordo nei seminativi per zona altimetrica dandosi atto che “ In sintesi gli importi unitari compensativi dei mancati redditi agricoli sono pari a 1.103 euro/ha per le superfici forestali ubicate prevalentemente in montagna, 1.452 euro/ha per quelle prevalentemente collinari e 1.451 euro/ha per quelle site in prevalenza in pianura ” e che, di conseguenza, sulla base di ciò, le domande che ammesse all’aiuto previsto per la sottomisura 8.1 avrebbero ottenuto un importo di euro 1.103 o di 1.452 o, ancora, di 1.451 - per ettaro e per un periodo di 12 anni - seconda del fatto che le superfici forestali fossero ubicate prevalentemente in montagna, in collina o in pianura;
- con D.D.G. n. 984 del 25.7.2018 sono stati approvati gli elenchi provinciali provvisori delle istanze non ammissibili, non ricevibili e di quelle ammissibili a finanziamento, tra le quali rientravano quelle dei ricorrenti;
- in data 31.5.2019 è stato pubblicato l’Avviso prot. 17512 del 29.5.2019 con cui, a seguito della chiusura della procedura scritta n.2-2019, avviata dall'Autorità di Gestione del PSR Sicilia ai sensi del comma, 3 dell'art. 49 del Reg. UE 1303113, il Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale ha modificato l'allegato 12 del PSR 2014 – 2020, riducendo gli importi unitari compensativi dei mancati redditi agricoli rispetto a quelli originariamente indicati, al fine di escludere il doppio finanziamento tra il regime di pagamento base (Primo Pilastro P.A.C.);
- con D.D.G. n. 1084 del 18.7.2019 sono stati approvati gli elenchi provinciali provvisori delle istanze non ammissibili, non ricevibili e di quelle ammissibili a finanziamento, tra le quali comparivano nuovamente quelle proposte dai ricorrenti.
3.- Il ricorso si affida a due motivi di censura:
i.- “ violazione e/o falsa applicazione del programma di sviluppo rurale della regione sicilia (psr) 2014-2020 – violazione e/o falsa applicazione del regolamento ue n. 1307/2013 e del regolamento ue 1305/2013 – violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni attuative parte specifica – sottomisura 8.1 “sostegno alla forestazione/all’imboschimento” – violazione dagli artt. 6 e 10 del regolamento interno del comitato di sorveglianza del psr sicilia, approvato da ultimo con l’o.d.g. del 1 marzo 2016 – violazione e/o falsa applicazione dell’allegato 12 al p.s.r. sicilia 2014-2020, “determinazione costi di impianto e mancato reddito delle misure forestali (sm 8.1)” del 10 febbraio 2016 – eccesso di potere per sviamento della causa – difetto di motivazione – carenza di istruttoria – illogicità e contraddittorietà – errore nei presupposti di fatto e di diritto – violazione dei principi generali di correttezza, buona fede e del legittimo affidamento – violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, efficienza e trasparenza della azione amministrativa ”: la sopravvenuta riduzione degli importi unitari compensativi dei mancati redditi agricoli ad euro 399 euro/ha per le superfici forestali ubicate prevalentemente in montagna, 443 euro/ha per quelle prevalentemente collinari e 484 euro/ha per quelle site in prevalenza in pianura sarebbe illegittimo e, comunque, il paventato rischio del doppio finanziamento potrebbe riguardare solo e soltanto il “bosco ceduo a rotazione rapida” e non il “bosco permanente” né la “arboricoltura da legno”, ossia i tipi di intervento previsti dai ricorrenti;
ii.- “ violazione dei principi generali di correttezza, buona fede e del legittimo affidamento – violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, efficienza e trasparenza della azione amministrativa ”: l’intervenuta modifica, dopo la scadenza del termine per la proposizione delle domande, dei criteri compensativi, avrebbe condizionato tanto la redazione dei progetti, quanto la scelta di partecipare o meno alla procedura.
4.- Le Amministrazioni si sono costituite con atto di mera forma.
5.- Con decreto presidenziale n. 345/2024 del 12.9.2024 è stata dichiarata l’interruzione del processo, attesa l’avvenuta cancellazione dall’Albo degli Avvocati del difensore dei ricorrenti.
La Segreteria, lo stesso giorno, ne ha dato comunicazione all’Avvocatura dello Stato ed al difensore che aveva perso lo ius postulandi .
6.- Il processo è stato tempestivamente riassunto dai ricorrenti.
7.- Le parti non si sono avvalse delle facoltà loro concesse dall’art. 73 c.p.a..
8.- All’udienza di cd. smaltimento dell’arretrato del 18.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9.- Il ricorso è fondato e va accolto.
Si richiama, ai fini motivazionali, quanto affermato dal CGARS nella recente pronuncia n. 568 del 22.7.2024, fondata sulle ragioni già esplicitate nella precedente pronuncia n. 750 del 2.11.2023, dalle cui determinazioni il Collegio non ravvisa motivo per discostarsi “ Nei presupposti invocati e nella loro misura gli atti impugnati non appaiono al Collegio conformi ai principi di proporzionalità e di tutela dell’affidamento. Deve anzitutto ritenersi che il divieto di doppio finanziamento costituisca un principio imperativo, derivante dalla normativa UE, e che dunque esso faccia parte di diritto, anche in assenza di espliciti richiami, delle prescrizioni del bando. L’inclusione degli importi relativi agli aiuti diretti nel premio de quo, diversamente da quanto affermato dal Tar, non comporta di per sé una illegittimità, quantomeno nel caso di specie, ove l’originaria lex specialis non ha determinato una situazione di aprioristica e certa violazione del divieto, ma soltanto la mera possibilità che ciò possa avvenire. Alquanto significativa è al riguardo, negli atti endoprocedimentali che hanno condotto alla modifica contestata, la mail del CREA, rivolta al Dirigente generale, ove si afferma che “per evitare qualsiasi rischio di doppio finanziamento, in via del tutto prudenziale, appare opportuno escludere i premi PAC dal calcolo del pagamento dei mancati redditi”. Appare così sproporzionato, nonché posto in essere in una situazione di difetto di istruttoria, il fatto che l’Amministrazione, a fronte di un rischio puramente astratto e ipotetico, possa generaliter sacrificare l’affidamento degli interessati, i quali potrebbero risultare del tutto estranei al godimento di quegli altri benefici che condurrebbero alla violazione del divieto del doppio finanziamento. Ciò peraltro non significa affatto che l’Amministrazione non debba doverosamente vigilare sul rispetto del suddetto divieto, come si diceva immanente alla lex specialis, ma appunto con misure proporzionate e rispettose della tutela dell’affidamento, dopo aver verificato distintamente, per ogni interessato, preferibilmente anche prima dell’integrale erogazione del contributo, l’eventuale ricorrenza nel singolo caso di un doppio finanziamento: in caso positivo revocando il contributo in parte qua, cioè nella sola parte in cui esso abbia determinato la duplicazione (o la maggiorazione) di quel finanziamento ”.
10.- In ragione di quanto sopra, pertanto, gli atti impugnati vanno annullati e l’Amministrazione regionale dovrà, ai sensi dell’art. 34 co. 1 lett. e ) c.p.a., riesaminare le posizioni dei ricorrenti, onde verificare se la corresponsione dei premi spettanti secondo la disciplina vigente prima delle modifiche introdotte con gli atti annullati implichi, nel caso concreto, la violazione del divieto del doppio finanziamento, dovendosi al riguardo accertare, in particolare, se rilevi e sia fondata l’obiezione secondo cui l’ordinario aiuto per la manutenzione (premi PAC) sia prevista soltanto per l’intervento avente ad oggetto il “ bosco ceduo a rotazione rapida ” e non anche quello di “ arboricoltura da legno ” e se il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (S.I.A.N.), in sede di elaborazione della Domanda Unica (ossia la domanda annuale di pagamento che attiva i titoli P.A.C. del Primo Pilastro), escluda le superfici agricole codificate per gli impianti di arboricoltura da legno (cod. 651-500) o per i boschi permanenti (cod. 650-500).
11.- Le spese di lite possono essere compensate, attese le oscillazioni giurisprudenziali in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati, limitatamente all’interesse dei ricorrenti, salve le ulteriori determinazioni della Pubblica Amministrazione, in conformità alle prescrizioni contenute nella parte motiva.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Tenca, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
Francesca Siccardi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Siccardi | Stefano Tenca |
IL SEGRETARIO