Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/03/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
P.U. 57 del 2024
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Il Giudice
nella persona del dott. Gaetano Savona;
nel procedimento unitario n. 57 del 2014 introdotto da
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Albiani, con Parte_1 C.F._1
l'assistenza del dott. Paolo D'Angelo con funzione di organismo di composizione della crisi;
visto il ricorso per l'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
letti gli atti;
ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 3.4.2024, ha domandato l'omologa ai sensi degli artt. 67 e Parte_1
ss. di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
La ricorrente ha esposto di non essere imprenditrice e di non essere dunque assoggettabile alle relative procedure concorsuali, di versare in stato di sovraindebitamento, di non aver compiuto atti in frode ai creditori e che non sussistono cause ostative all'ammissione della procedura di sovraindebitamento, nonché di voler risolvere la sua crisi formulando ai creditori una proposta.
ha illustrato il suo patrimonio, dando atto di essere proprietaria di una casa adibita a Parte_1
sua abitazione, ubicata in Serdiana, via Cagliari n. 13, distinta in catasto al foglio 38, mapp. 570, sub
1, stimata 94.000,00 euro, e della quota pari a un ottavo della piena proprietà di un terreno in comune di Aritzo, qualità catastale bosco ceduo.
Sotto il profilo reddituale, la ricorrente ha allegato di poter usufruire di reddito da pensione pari a
1.500,00 euro mensili, a fronte di un fabbisogno familiare quantificato in 950,00 euro mensili, e di voler destinare il trattamento di fine rapporto già percepito, nella misura di 38.000,00 euro, al fine del pagamento delle rate scadute del mutuo ipotecario, onde riprendere al pagamento regolare delle rate a scadere.
Quantificate le spese necessarie al fabbisogno familiare, ha quindi proposto di versare Parte_1
ai creditori la somma di 500,00 euro mensili, fino ad integrale adempimento della proposta (circa 138 mesi).
In esito a rilievi formulati dal Tribunale con decreto del 6.6.2024, la ricorrente ha modificato la proposta originaria, che in questa sede ormai non rileva, prevedendo il pagamento integrale dei crediti prededucibili e dei crediti con privilegio ipotecario, nonché la soddisfazione dei creditori chirografari nella misura del 15%.
Il creditore ipotecario è l' , che ha erogato alla debitrice finanziamento per l'acquisto della casa CP_1
di abitazione, risolto per inadempimento della ricorrente.
Rispetto a detta posizione, la debitrice ha domandato al Tribunale autorizzazione ex art. 67, comma
V, d.lgs. 14 del 2019, al pagamento delle rate scadute (capitale e interessi) onde riprendere il regolare pagamento delle rate a scadere.
Il 25.7.2024 l'attestatore ha depositato relazione sui chiarimenti e le modifiche proposte dalla debitrice, dando atto che le somme dalla stessa percepite a titolo di TFR sono sufficienti al pagamento delle rate del mutuo scadute e dei relativi interessi, onde quindi consentirle di riprendere il CP_1
pagamento delle rate a scadere.
Tuttavia, l'attestatore ha osservato che, in considerazione del reddito della ricorrente e degli importi proposti ai chirografari, sembrerebbe necessaria la rinegoziazione del mutuo con , onde CP_1 diminuire l'importo della rata mensile e rendere quindi sostenibile il piano.
In ragione di quanto appena sopra, il Tribunale ha domandato alla debitrice ulteriori chiarimenti, invitandola a specificare analiticamente date e importi di ciascun pagamento in favore dei creditori, nonché come intende ripartire le somme che residuano dal reddito pensionistico, detratto il fabbisogno familiare.
§§§
Con memoria del 30.9.2024, ha ribadito di voler soddisfare i creditori nei seguenti Parte_1
termini:
• pagamento integrale delle rate scadute del mutuo e dei relativi interessi;
• soddisfo del 100% delle spese di giustizia per il compenso del Gestore;
• soddisfo del 100% delle spese di giustizia per il compenso dell'Advisor;
• soddisfo del 100% del debito erariale;
• soddisfo del 24% dei creditori chirografari. Altresì, la debitrice ha ribadito la volontà di versare immediatamente all' le rate scadute e i CP_1
relativi interessi onde riprendere il pagamento delle rate del mutuo, ma previa rinegoziazione dello stesso, in modo da renderlo compatibili con la propria quota di reddito da mettere a disposizione dei creditori.
Con decreto del 12.11.2024, ritenuta la necessità di indagare l'effettiva possibilità di rinegoziare il mutuo , lo scrivente Giudice ha assegnato termine alla ricorrente per fornire informazioni su: a) CP_1 quali siano le condizioni a cui l'Istituto subordina la rinegoziazione e la loro sussistenza;
b) quali siano le condizioni economiche che l' potrebbe accordare e se siano coerenti con la proposta;
c) CP_1
quale sia la tempistica per la rinegoziazione e se sia coerente con la sostenibilità della proposta.
§§§
all'esito delle udienze del 18.11.2024 e del 2.12.2024, la ricorrente ha esposto che l' non può CP_1
concedere una rinegoziazione del mutuo in ragione della circostanza che lo stesso è già della durata massima prevista (trentennale), ma che potrebbe accettare proposte conciliative di pagamento a saldo e stralcio.
A tale proposito l' ha: CP_1
- rappresentato il conteggio, alla data del 25/11/24: 136.679,11 euro di debito, di cui 5.822,00 per interessi di mora per rate scadute;
6.529,73 euro per interessi di mora sul debito residuo;
16.168,05 euro per interessi corrispettivi su rate scadute;
499,07 euro per interessi corrispettivi sul debito residuo;
25.447,08 euro per totale quota capitale per rate scadute;
78.163,18 euro per debito residuo;
4.050,00 euro per penale di risoluzione;
- dichiarato di essere disponibile ad una transazione con pagamento a saldo e stralcio, purchè
la proposta sia pari almeno al possibile valore di realizzo dell'immobile e garantisca il recupero del capitale finanziato.
Ciò posto, con memoria del la ricorrente ha formulato una nuova, ulteriore proposta, che, se ben compresa, si articola in questi termini:
- entro trenta giorni dall'omologa, pagamento integrale dei crediti in prededuzione e dei crediti privilegiati differenti dal mutuo;
CP_1
- entro trenta giorni dall'omologa, pagamento nella misura del 9% dei crediti chirografari;
- entro trenta giorni dall'omologa, pagamento del 100% della quota capitale delle rate del mutuo scadute al momento della presentazione della domanda di ristrutturazione dei debiti;
- entro trenta giorni dall'omologa, pagamento del 9% della quota interessi delle rate del mutuo scadute al momento della presentazione della domanda di ristrutturazione dei debiti;
- ripresa del pagamento delle rate del mutuo non scadute alla data di presentazione del CP_1
ricorso per ristrutturazione dei debiti;
- versamento all' , unitamente alle rate del mutuo a scadere e fino alla conclusione del CP_1
mutuo, di ulteriori 30 euro mensili, nonché successivamente il versamento di rate di 600,00 euro, il tutto fino alla soddisfazione integrale della quota interessi delle rate scadute alla data di presentazione del ricorso.
§§§
Ritiene questo Giudice che sussistano i presupposti per sottoporre la proposta di ristrutturazione dei debiti ai creditori, ai sensi degli artt. 67 e ss., d.lgs. 14 del 2019.
La ricorrente, infatti, formula domanda di ammissione alla procedura, apparentemente chiedendo l'applicazione dell'art. 67, comma V, d.lgs. 14 del 2019, laddove prevede che “È possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data”.
In realtà, a ben vedere, la norma testè richiamata non si attaglia al caso di specie e, di per sé, non consentirebbe di sottoporre la proposta di ristrutturazione ai creditori, non essendo stato proposto l'immediato pagamento delle rate del mutuo scadute, comprensive sia della quota capitale che di quella interessi.
A ben vedere, allora, la proposta della ricorrente rientra nella diversa ipotesi di pagamento di un creditore privilegiato in misura non integrale (il pagamento della quota interessi delle rate scadute in rate, infatti, configura un pagamento parziale, laddove la somma dovuta per interessi non produce a sua volta interessi).
Tale proposta risulta ammissibile soltanto laddove ad essere rispettata non sia la condizione di cui al comma V dell'art. 67 cit., bensì la condizione di cui al comma IV, secondo cui “È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC. La proposta può prevedere, per i crediti di cui al primo periodo, una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali”. Nel caso di specie, il presupposto della soddisfazione del creditore privilegiato, seppur parziale, in misura comunque non inferiore rispetto al valore realizzabile dalla liquidazione del bene su cui grava la prelazione, appare sicuramente rispettato. Deve considerarsi, infatti, che la debitrice ha proposto una soddisfazione quasi integrale del creditore ipotecario, sebbene in un arco di tempo oggettivamente lungo.
Il consistente lasso temporale, tuttavia, non è ostativo all'ammissione di alla Parte_1
procedura, perché le risorse da destinare al pagamento dei creditori appaiono ragionevolmente garantite, in ragione della circostanza che derivano dal reddito pensionistico della stessa.
§§§
Al ricorso è allegata anche la relazione dell'organismo di composizione della crisi, nella persona del dott. Paolo D'Angelo.
All'esito della relazione, l'o.c.c. ha attestato la completezza e veridicità delle informazioni e della documentazione rese dal debitore, nonché la fattibilità del piano.
Ciò posto, Ai sensi dell'art. 67, commi I e II, d.lgs. 14 del 2019 “
1. Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale ((e differenziato)), dei crediti in qualsiasi forma.
2. La domanda è corredata dell'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia”.
Il ricorso e la documentazione allegata allo stesso soddisfano i requisiti di legge testè riportati.
Ai sensi dell'art. 68, commi II e III, d.lgs. 14 del 2019 “
2. Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.
3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”.
La relazione dell'o.c.c. soddisfa i requisiti di legge appena richiamati.
Nel corso della procedura, non sono emersi atti del debitore in frode ai creditori, non è risultato che la stessa sia stata già esdebitata, né che abbia colpevolmente aggravato la sua posizione debitoria.
Ciò posto, con decreto del 27.3.2025, il Tribunale ha disposto per la prosecuzione della procedura, mandando alla ricorrente per la pubblicazione del piano e la sua comunicazione ai creditori, con assegnazione termine per eventuali osservazioni.
In data 22.4.2025, l'o.c.c. ha depositato relazione sulle comunicazioni ai creditori, dando atto che nel termine assegnato non sono state presentate osservazioni.
§§§
Quanto sopra esposto, rilevato che si è ritualmente svolta la procedura per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del sovraindebitato, deve esaminarsi nel merito la domanda di omologa del predetto piano.
La domanda merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 67, d.lgs. 14 del 2019 “Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, puo' proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi
e modalita' per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e puo' prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma.
2. La domanda è corredata dell'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore
e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.
3. La proposta puo' prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4. 4. E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorche' ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.
5. E' possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.
6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica”.
Il ricorso soddisfa i requisiti di cui alla norma testé citata, posto che la documentazione indicata nella norma integralmente prodotta è completa (oltre che veritiera, come da attestazione dell'o.c.c.) e che la proposta non presenta profili di illegittimità.
Ai sensi dell'art. 68, d.lgs. 14 del 2019, il ricorso deve essere corredato da relazione dell'organismo di composizione della crisi, recante “a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento
e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) la valutazione sulla completezza ed attendibilita' della documentazione depositata a corredo della domanda;
d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.
3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”.
La relazione depositata dal dott. Paolo D'Angelo soddisfa i requisiti normativi appena riportati e, come già detto, si conclude con l'attestazione della veridicità delle informazioni rese dalla debitrice nonché della fattibilità del piano.
Infine, ai sensi dell'art. 69, d.lgs. 14 del 2019 “Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha gia' beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
2. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione
o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”. Orbene, anche sotto profilo non si ravvisano ragioni ostative all'omologa del piano, posto che non
è emerso che la ricorrente sia stata già esdebitata negli ultimi cinque anni né vi abbia già fatto ricorso per due volte. Infine, tanto meno sono emerse condotte in mala fede o con colpa grave, alla base della situazione di attuale sovraindebitamento.
Deve quindi procedersi all'omologa del piano.
P.Q.M.
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti di Parte_1
dispone la pubblicazione della sentenza entro quarantotto ore, ai sensi dell'art. 70, comma I, d.lgs.
14 del 2019, in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
dispone che sia data comunicazione della sentenza entro trenta giorni, a cura dell'o.c.c., a tutti i creditori;
dispone che l'o.c.c. vigili sull'adempimento del piano, risolva eventuali difficoltà e, ove necessario le sottoponga al giudice;
dispone che l'o.c.c. segnali al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione;
dispone che l'o.c.c. ogni sei mesi riferisca al giudice circa l'adempimento del piano;
dispone che, terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, l'o.c.c. presenti al giudice una relazione finale;
dichiara chiusa la procedura.
Cagliari, 6 maggio 2025
Il Giudice
dott. Gaetano Savona