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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/04/2025, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 789/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanna Ferrero Presidente dott. Silvia Brat Consigliere rel. dott. Manuela Andretta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 789/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NICOLA Parte_1 C.F._1
CA, elettivamente domiciliata in VIA VINCENZO MONTI, 7 20123 MILANO presso il difensore attrice in riassunzione contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DANIELE RAITERI e dell'avv. VINCENZO LAMASTRA, elettivamente domiciliato in VIA BATTISTI, 8 20122 MILANO presso i difensori convenuto in riassunzione contro pagina 1 di 26 , , (C.F. ), Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5 con il patrocinio dell'avv. AN ON, elettivamente domiciliati in VIA MOROZZO
DELLA ROCCA N. 8 MILANO presso il difensore convenuti in riassunzione avente ad oggetto: Responsabilità professionale
Conclusioni per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in funzione di Giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvedere a seguito di rinvio: 1) - in via preliminare: - accertare e dichiarare che i danni subiti dall'appellante, come sopra narrati, sono da attribuirsi alla esclusiva responsabilità del dott. e del CP_6 [...]
e, per l'effetto, - condannare gli appellati, in via tra loro Controparte_1
solidale, a risarcire i danni subiti dalla sig.ra er i titoli rivendicati: danno biologico, danno Pt_1
biologico temporaneo, danno morale, danno emergente, danno da mancato consenso informato, da omessa informazione e, conseguentemente, da lesione del diritto all'autodeterminazione, alla salute ed all'integrità psico – fisica, danno da perdita di chance e danno alla sessualità quantificati, in forza dell'espletata CTU e delle conseguenti osservazioni del consulente di parte, in complessivi Euro 300.000,00 o nella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa attraverso la rinnovata CTU medico legale o che il
Giudice riterrà di giustizia o di equità, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria dal giorno del fatto al saldo effettivo. - condannare gli appellati al rimborso delle spese di tutti e tre i gradi di giudizio, e di quelle del presente, in favore dell'appellante, liquidandone l'ammontare insieme con gli onorari di difesa e accessori di legge (15% spese generali, CPA e IVA).
Firmato Da: NICOLA CA Emesso Da: Intesi Group EU Qualified Electronic SInature
CA G2 Serial#: In via istruttoria: - ammettersi prova testimoniale e per C.F._2
interrogatorio formale del Dott. sui seguenti capitoli di prova e contraria su quelli CP_6 ex adverso dedotti: 1) “Vero che l'attrice veniva ricoverata in data 17 settembre 2007 presso la Clinica Santa Rita di Vercelli in seguito ad un riscontro ambulatoriale di “Ispessimento endometriale patologico. Polipo Cervicale”. 2) 3) 4) “Vero che, in data 17 settembre 2007, il dott. eseguiva una isteroscopia diagnostica-operativa, come da cartella clinica che mi CP_6 si rammostra (cfr. doc. 1 fascicolo di primo grado di parte attrice)”; “Vero che, in esecuzione pagina 2 di 26 del predetto intervento, il dott. asportava un polipo cervicale e praticava una CP_6 perforazione del diametro di 9 mm sulla parete destra dell'utero, come da cartella clinica che mi si rammostra (cfr. doc. 1 fascicolo di primo grado di parte attrice); “Vero che, per riparare la lacerazione, il dott. effettuava una videolaparoscopia con saturazione della CP_6
perforazione, come da cartella 2 clinica che mi si rammostra (cfr. doc. 1 fascicolo di primo grado di parte attrice)”; 5) 6) 7) 8) Firmato Da: NICOLA CA Emesso Da: Intesi Group
EU Qualified Electronic SInature CA G2 Serial#: 9) 10) 11) 12) 13) 14) C.F._2
15) “Vero che, nella lettera di dimissioni veniva apposta la diagnosi di Mioma sottomucoso cervicale e polipo cervicale, come da cartella clinica che mi si rammostra (cfr. doc. 1 fascicolo di primo grado di parte attrice)”; “Vero che, nel mese di maggio 2008 l'attrice riportava delle perdite ematiche dai genitali”. “Vero che in conseguenza di perdite ematiche dai genitali la signora i sottoponeva ad una visita ginecologica dal dott. ”. “Vero che a seguito Pt_1 Per_1
della visita ginecologica il dott. avendo notato un ispessimento endometriale Per_1 anomalo, consigliava l'attrice di sottoporsi ad un esame isteroscopico presso l'Ospedale degli
Infermi di Biella”. “Vero che l'attrice si sottoponeva all'esame isteroscopico presso l'Ospedale degli Infermi di Biella, in data 23 maggio 2008”. “Vero che a seguito dell'esame isteroscopico del 23.05.2008 venivano eseguite biopsie multiple, dalle quali veniva rilevata la presenza di un adenocarcinoma endometriale nella parte uterina”. “Vero che l'attrice veniva operata in data 12 giugno 2008 e sottoposta a isteroannessiectomia con asportazione totale del colletto vaginale, linfoadenectomia e washing peritoneale”. “Vero che l'esame citologico del washing vaginale evidenziò la presenza di cellule neoplastiche da adenocarcinoma”. “Vero che a seguito degli interventi ospedalieri di cui ai precedenti capitoli di prova, l'attrice ha sofferto di affaticamento, neuropatia ai piedi”. “Vero che l'attrice, a seguito degli interventi ospedalieri ha sofferto di rarefazione e assottigliamento dei capelli”. “Vero che l'attrice, a seguito degli interventi ospedalieri ha sofferto di 3 vaginite cronica, con facile sanguinamento, con preclusione di ogni attività sessuale”. Si indicano a testimoni: - Dott. , Tes_1 dell'Ospedale degli Infermi di Biella, Via Caraccio 5/A; - Dott. , via Gramsci Testimone_2
118, Gaglianico;
- OR , domiciliato in via Larga 16, Milano, limitatamente al Testimone_3
capitolo 14. 2) in ogni caso, in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dall'ordinanza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione n. 34427/23 adottare le pagina 3 di 26 conseguenti statuizioni in fatto e diritto;
3) condannare infine i convenuti al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso il presente.
Conclusioni per : Controparte_1
Voglia l'Ecc.mo Corte di Appello adita, disattesa ogni avversa istanza, In via principale, respingere la domanda della ORa iccome infondata in fatto ed in diritto per Parte_1
i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta. Spese e compensi di causa, di tutti i gradi di giudizio di merito e di legittimità, rifusi. In via subordinata, nella ipotesi di riconosciuto nesso di causa tra l'operato del Dott. e le conseguenze lesive subite dalla ORa CP_6
accertare il danno e liquidarlo, tenuto conto delle risultanze della Consulenza Tecnica di Pt_1
Ufficio che lo ha quantificato in 150 giorni al 50% di invalidità temporanea parziale e nella percentuale del 13% a titolo di danno biologico permanente, pari a complessivi Euro
29.864,00. Spese e compensi di causa interamente compensati nei confronti dell'appellante, tenuto conto della esorbitante ed immotivata richiesta di Euro 300.000,00 formulata in questo giudizio. Spese e compensi di causa, di tutti i gradi di giudizio di merito e di legittimità, rifusi nei confronti degli eredi del Dott. . In via di regresso e garanzia con domanda CP_6
riconvenzionale trasversale già formulata nei precedenti giudizi: nella denegata ipotesi che sia riconosciuta la responsabilità del Dott. e conseguentemente del CP_6 Controparte_1
in via solidale, condannare , ,
[...] Controparte_2 CP_3 CP_7
, (nella loro qualità di eredi Del Dott. ) a manlevare e tenere
[...] CP_5 CP_6
indenne, anche in via di regresso, 1 2 rivalsa e garanzia, Controparte_1 di quanto questa dovesse essere tenuta e condannata a pagare all'appellante
[...]
in conseguenza della sua domanda, nella misura ritenuta di giustizia. Spese e compensi di causa, di tutti i gradi di giudizio di merito e di legittimità, rifusi.
Conclusioni per , , : Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5
Voglia la Corte di Appello di Milano, quale giudice di rinvio, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, e previamente respinte le istanze istruttorie (di rinnovazione della CTU
e di prove orali) formulate da parte appellante, così giudicare: in via di appello incidentale, dichiarare che alcuna colpa a qualsivoglia titolo è ravvisabile in capo al dott. CP_6
nella vicenda clinica della sig.ra ggetto di sentenza per le ragioni espresse in Parte_1
pagina 4 di 26 narrativa;
in ogni caso e comunque, respingere integralmente tutte le domande proposte dalla sig.ra con l'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c del 26.3.24 nei Parte_1
confronti degli appellati sigg.ri , , e Controparte_2 CP_3 CP_4 [...]
, quali eredi del dr. , in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque CP_5 CP_6 perché non provate;
1 subordinatamente, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'appello della sig.ra venisse accolto e i sigg.ri , , Pt_1 Controparte_2 CP_3 [...]
e , quali eredi del dr. , venissero condannati ad un CP_4 CP_5 CP_6 qualche esborso nei confronti dell'appellante, respingere in ogni caso la domanda di manleva/regresso che venisse riproposta dal Controparte_1
nei confronti dei sigg.ri , , e Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5
in quanto infondata ed inaccoglibile o come meglio. Con vittoria di spese e competenze legali del giudizio di primo e secondo grado, del presente grado di giudizio e del giudizio in
Cassazione. In via istruttoria: si richiede l'ammissione dei capitoli di prova per testi articolati in sede di seconda memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c. che qui si ritrascrivono:
1. Vero che ho partecipato all'intervento di isteroscopia operativa del 17.9.07 Firmato Da: ON
AN Emesso Da: InfoCamere Qualified Electronic SInature CA Serial#: 300cd7 eseguito dal dr. sulla paziente sig.ra presso la Clinica Santa Rita CP_6 Parte_1 di Vercelli in qualità di aiuto;
2. Vero che questo tipo di intervento viene eseguito con l'ausilio di una telecamera ed utilizzando un monitor sul quale vengono proiettate le immagini che danno la visione del campo operatorio;
3. Vero che nell'occasione seguivo l'esecuzione dell'intervento attraverso il monitor;
4. Vero che le immagini documentavano un endometrio senza alcuna alterazione da ispessimento né alcun tipo di alterazione patologica;
5. Vero che all'epoca dell'intervento (17.9.07) la Clinica Santa Rita non disponeva di microisteroscopi cioè di isteroscopi di diametro di 3/5 mm. Si indica a teste il dr. residente in Testimone_4
Beinasco, v. Don Paolo 2 Bertolino 37. Con ogni più ampia riserva di contestare, argomentare e dedurre nei termini già concessi ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica pagina 5 di 26 Svolgimento del processo
1. conveniva in giudizio il Dott. e il Parte_1 CP_6 Controparte_1
esponendo che:
[...]
a. era stata ricoverata il 17.9.2007 presso la clinica Santa Rita di Vercelli in seguito a riscontro ambulatoriale di “ispessimento endometriale patologico, polipo cervicale”;
b. era stata eseguita un'isteroscopia diagnostico-operativa in luogo di una diagnostica;
c. veniva asportato un polipo cervicale e introdotto un isteroscopio, con successivo riscontro di un mioma e nel corso dell'esecuzione delle relative manovre si era verificata una perforazione di 9 mm. di diametro nella parete destra dell'utero, per riparare la quale era effettuata una laparoscopia, con relativa sutura;
d. nella successiva lettera di dimissioni la diagnosi non contemplava il patologico ispessimento dell'endometrio;
e. nel 2008, a seguito di nuova visita ginecologica, veniva eseguita un'ulteriore isteroscopia e nel referto era risultato un piccolo polipo, in uno a cavità uterina interessata da vegetazioni biancastre con vasi atipici, con conseguenti plurime biopsie;
nel referto istologico era stato riscontrato un adenocarcinoma endometriale e nello stesso mese di giugno era disposto intervento di isteroannessiectomia laparoscopica con asportazione totale del colletto vaginale, linfoadenectomia e washing peritoneale;
f. l'esame citologico aveva evidenziato la presenza di cellule neoplastiche da adenocarcinoma endometriale in stadio avanzato IIIA e tanto rendeva necessaria una terapia adiuvante consistente in chemioterapia, radioterapia e brachiterapia;
g. in conseguenza della perforazione iatrogena della parete uterina - che poteva essere stata la causa della colonizzazione endoperitoneale - del mancato accertamento della sospetta condizione patologica endometriale e del mancato indirizzo a un nuovo controllo dopo la guarigione della breccia uterina suturata, si era determinato un grave ritardo diagnostico, con conseguente ritardo nell'esecuzione dell'isterectomia e assoluta necessità della terapia adiuvante;
pagina 6 di 26 in particolare, considerando il periodo di 9 mesi intercorso tra la prima isteroscopia del 17.9.2007 e l'isteroscopia del 12.6.2008, nonché la diagnosi di ispessimento endometriale patologico con la quale la paziente era stata ricoverata presso la casa di cura Santa Rita nel settembre 2007, era da ritenere che l'ispessimento endometriale rappresentasse la prima manifestazione della patologia poi evoluta nell'arco di 9 mesi nell'adenocarcinoma avanzato;
h. non vi era stata neppure una corretta informazione e ciò aveva impedito una scelta consapevole con riferimento all'isteroscopia diagnostico-operativa.
2. Ravvisando pertanto la responsabilità del Dott. e della clinica Santa Rita CP_6 di Vercelli, l'attrice concludeva chiedendo il risarcimento dei conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali.
3. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 32/2019, pur avendo, sulla base delle risultanze delle CTU effettuate, riscontrato profili di imperizia e negligenza nell'operato del dott.
e del personale della clinica, ha ritenuto che non risultasse in alcun modo CP_6 dimostrato, anche nei limiti dei criteri probabilistici comunemente adottati nell'ambito del giudizio civile, che dal rilevato ritardo diagnostico e dunque terapeutico fosse derivato un danno risarcibile all'attrice, posto che il trattamento terapeutico sarebbe stato lo stesso, anche se non vi fosse stato ritardo. Ha, quindi, escluso che vi fossero conseguenze dannose iatrogene e che si prospettassero ipotesi prognostiche sfavorevoli. Ha poi ritenuto, sempre sulla base delle risultanze della seconda CTU, che il consenso informato era conforme al trattamento sanitario proposto e che era stato dato non nell'imminenza dell'intervento, ma precedentemente, in data 13 settembre
2007. Pertanto, respingeva le domande proposte dalla signora Parte_1
4. Tale esito era confermato dalla Corte d'Appello che, con sentenza n. 712/2020, evidenziava come dalle perizie disposte in primo grado – condivise in appello con ampia risposta anche ai CTP - non risultasse in alcun modo dimostrato, nei limiti dei criteri probabilistici tipici del giudizio civile, che dal già rilevato ritardo diagnostico e, dunque, terapeutico fossero conseguite alla paziente conseguenze iatrogene.
5. Nello specifico, affermava l'appellante che “l'aggravamento del tumore ( dal I al III stadio) provocato dal ritardo diagnostico e terapeutico di 8 mesi, ha obbligato l'attrice
pagina 7 di 26 alla terapia adiuvante con conseguenze iatrogene ( neuropatia bilaterale degli arti inferiori e disfunzioni urogenitali) che potranno anche aggravarsi nel tempo”.
6. Orbene, tale affermazione non era stata provata, ed, anzi, contraddetta dalle risultanze delle CTU. Ed, infatti, era risultato comprovato che:
a. nel settembre 2007 la signora risultava affetta da neoplasia dell'utero Pt_1
denominato adenocarcinoma endometriale di grado 2 moderatamente differenziato con infiltrazione neoplastica endovascolare. Sul punto, infatti, i
CTU che hanno redatto il primo elaborato hanno ritenuto che fosse di grado 2-3, posto che “un tumore mantiene il medesimo grading sia nelle fasi iniziali che al livello della sua massima diffusione” ( pag.4 repliche i CTU). Nel maggio 2008 la neoplasia era ad uno stadio III A. Orbene, non solo non ha trovato riscontro l'opinione dei CT di parte attrice che lo stadio della malattia, nel 2007, fosse al primo livello, mancando sufficienti elementi clinici di certezza in proposito, ma, anzi, i CTU, successivamente nominati, in modo sostanzialmente conforme con i primi, hanno ritenuto che non vi fossero “elementi di natura tecnica che permettano di stabilire con il necessario grado di probabilità ( più probabile che non) quale fosse lo stadio dello neoplasia al settembre 2007”.
b. Peraltro, era stato, altresì, accertato che la possibilità che la lesione iatrogena
(di 5 mm) potesse aver indotto una disseminazione neoplastica era “altamente improbabile” ( pag. 22 del primo elaborato). Evidenziavano, infatti, che la lesione era stata provocata sulla parte destra dell'utero, mentre la neo formazione tumorale era stata localizzata in prossimità del fondo uterino.
c. I Ctu del secondo elaborato peritale avevano sottolineato come fosse impossibile stabilire “se la sede della lesione iatrogena fosse infiltrata da tumore” ed aggiungevano che “qualora la perforazione avesse determinato un significativo passaggio di cellule attraverso la breccia, si sarebbero riscontrate, all'indagine istopatologica- oltre che nella medesima sede ( ovaio) anche nel tragitto della parete uterina- numerosi impianti di cellule neoplastiche, che invece non furono evidenziati” ( pag. 10 del secondo elaborato). Le conseguenze iatrogene di inutile terapia adiuvante sintetizzate dai CTU nel secondo elaborato peritale, neuropatia bilaterale degli arti inferiori e le pagina 8 di 26 disfunzioni urogenitali, ( cfr. pag. 16-17), che prospettano per la signora n Pt_1
periodo di inabilità temporanea parziale di 150 giorni mediamente al 50% ed una riduzione dell'integrità psico- fisica del soggetto ( danno biologico) in misura pari al 13%, potevano ritenersi avvenute solo nel caso in cui al 2007 il livello della neoplasia fosse stato di stadio IA o IB;
poiché, per le considerazioni sopra riportate, nonostante la certa colposa condotta dei sanitari della clinica S. Rita di
Vercelli, tale stadio non era risultato dimostrabile o comunque verificabile con criterio probabilistico ( più probabile che non), non si poteva ravvisare con certezza o con probabilità che le conseguenze iatrogene fossero avvenute, in quanto il nesso causale non era stato provato nei termini sopra descritti.
Doveva, peraltro, darsi rilievo alla circostanza accertata dai CTU che a dieci anni dai fatti, l'appellante risultava libera da malattia o da complicanze ad essa legate;
che “la censurabile condotta sanitaria non ha di fatto ridotto le chances di sopravvivenza/ guarigione” ( pag. 15 del secondo elaborato) e che “una eventuale futura ripresa- recidiva di malattia sarà da ricondurre a cause biologiche del tutto indipendenti dal ritardo terapeutico”.
d. Con riguardo alla censura attinente il mancato consenso informato,
l'appellante rilevava che il medico era intervenuto con l'asportazione di un innocuo polipo cervicale che in quel momento, date le condizioni di salute della ossia data la presenza di cellule endometriali già patologiche, Pt_1
rappresentava un intervento altamente rischioso. A tale proposito, il giudice di secondo grado ha affermato che l'appellata aveva ottemperato all'onere di provare la corretta raccolta del consenso informato della paziente, posto che il documento informativo allegato alla cartella clinica di ricovero del 17 settembre
2007, sottoscritto dalla paziente non nell'imminenza dell'intervento, bensì il 13 settembre 2007 in occasione del pre-ricovero, era conforme al trattamento sanitario proposto. Dalla Ctu espletata era, infatti, emerso che lo stesso contemplava, fra le altre complicanze ( lesioni intestinali e delle vie urinarie, stravaso di glicina nel sangue, infezioni) anche “perforazioni della parete uterina: di solito hanno una risoluzione completa spontanea e non comportano danni permanenti”; prevedeva la “possibilità che, nel corso dell'intervento, si
pagina 9 di 26 riscontri una situazione tale da richiedere un trattamento più complicato e/o differente da quello precedentemente discusso”. Tra le complicanze in esso previste rientrava, quindi, la perforazione della parete uterina ed era esplicita la possibilità che, nel corso dell'intervento, si potesse riscontrare una situazione tale da richiedere un intervento più complesso. Si trattava, dunque, di un rischio prevedibile, di cui la paziente era stata preventivamente informata.
e. Doveva, dunque, ricordarsi che la risarcibilità del danno da lesione della salute che si verifichi per le non imprevedibili conseguenze dell'atto terapeutico effettuato senza la preventiva informazione del paziente, necessariamente presuppone l'accertamento che il paziente quel determinato intervento avrebbe rifiutato se fosse stato adeguatamente informato, con l'ulteriore precisazione che “il relativo onere probatorio, suscettibile di essere soddisfatto anche mediante presunzioni, grava sul paziente: a) perché la prova di nesso causale tra inadempimento e danno comunque compete alla parte che alleghi l'inadempimento altrui e pretenda per questo il risarcimento;
b) perché il fatto positivo da provare è il rifiuto che sarebbe stato opposto dal paziente al medico;
c) perché si tratta pur sempre di stabilire in quale senso si sarebbe orientata la scelta soggettiva del paziente, sicché anche il criterio di distribuzione dell'onere probatorio in funzione della vicinanza al fatto da provare induce alla medesima conclusione;
d) perché il discostamento della scelta del paziente dalla valutazione di opportunità del medico costituisce un'eventualità che non corrisponde all'id quod plerumque accidit” ( Cass. n. 2847/10). Orbene, la Pt_1 non aveva neppure allegato che non si sarebbe sottoposta – con una valutazione da radicarsi necessariamente ex ante, e da ritenersi inverosimile in ordine ai canoni di esperienza - al prospettato trattamento chirurgico, ove avesse avuto preventiva contezza del rischio, poi verificatosi, di subire la lesione.
7. Quanto all'appello incidentale proposto dal dott. , lo stesso era condensato nel CP_6
seguente rilievo: erroneamente i CTU non avevano valorizzato il fatto che il referto ecografico del 14.6.2007 riscontrava genericamente un ispessimento endometriale senza evidenza di degenerazioni patologiche, degenerazioni che neppure erano pagina 10 di 26 visibili al momento dell'intervento effettuato dal dott. con l'ausilio del dott. CP_6
; tanto che la signora eppure presentava sintomi presenti nel 90% Tes_4 Pt_1
dei casi, ossia sanguinamento. Inoltre, in sede di CTU era accertato che il materiale sui vetrini era stato erroneamente refertato dall'anatomopatologo, che aveva escluso la presenza di patologie e ciò aveva determinato la non necessità di effettuare approfondimenti diagnostici endometriali.
8. Ebbene, la Corte ha ritenuto che non sussistesse un interesse del dott. a CP_6
proporre detto appello e ciò in quanto non era stato condannato a versare alcuna somma a titolo di risarcimento del danno, attesa l'infondatezza dell'appello di Pt_1
[...]
9. In ogni caso, ad abundantiam, l'appello non poteva trovare accoglimento. I CTU avevano affermato in maniera incontrovertibile che: “quello che non si può per contro condividere e giustificare, risulta la condotta del ginecologo nella successiva gestione della paziente. Difatti, seppur confortato dalla diagnosi [risultata poi errata] di polipo formulata dall'anatomo – patologo sul materiale chirurgico prelevato in corso di isteroscopia, in quanto il sanitario, nella consapevolezza di non avere completato
l'indagine diagnostica con prelievo di tessuto endometriale in sede sospetta, avrebbe dovuto porre indicazione (alla dimissione del 18.9.2007, ovvero al controllo del
18.10.2007) per reintervento finalizzato al completamento del percorso diagnostico. In aggiunta a ciò, avendo già anticipato l'errore diagnostico, è da censurare, considerandola imperita, anche la condotta dell'anatomo patologo della CP_8
di Vercelli, il quale interpretò i reperti prelevati nel corso dell'intervento
[...] chirurgico del settembre 2007 (referto istologico n. 4621/07) come 'frammenti di polipo cervicale', anziché come adenocarcinoma endometrioide, come da successiva revisione. Concludendo, in punto responsabilità, nella gestione delle esigenze diagnostiche e terapeutiche della SI.ra sono ravvisabili due distinte Parte_1
carenze di tipo omissivo attinenti, in dettaglio: il mancato completamento del percorso diagnostico da parte del chirurgo ginecologo – di fatto assorbente quella dell'anatomopatologo che repertò erroneamente il frammento – oltre che, a seguire, il mancato approccio chirurgico (isteroannessiectomia) alla base del percorso terapeutico.” (cfr. pagg. 10 e 11 della seconda II CTU, fascicolo di primo grado). Erano
pagina 11 di 26 stati, quindi, riscontrati profili di imperizia e negligenza nell'operato del dott. e CP_6
del personale della clinica, anche se avevano avuto come conseguenza un evento di danno incerto, nel senso che “non è più probabile che non “ che la condotta alternativa lecita avrebbe evitato il danno patito dalla Pt_1
10. Con il primo motivo a fondamento del ricorso per cassazione, la signora Pt_1
premetteva che era stata fatta confusione tra grado e stadio della malattia;
tanto che, assumendo come 2 – 3 il grado della neoplasia a settembre 2007, si sarebbe evitato l'aggravamento dallo stadio I allo stadio III al maggio 2008; pertanto la mancanza di prova del nesso causale andava incentrata sulla stessa condotta colposa del medico, che non aveva proceduto ai necessari rilievi diagnostici.
11. Con il secondo motivo l'appellante assumeva che il giudice di secondo grado avrebbe acriticamente accolto le conclusioni dei CTU che avevano affermato la carenza di elementi tecnici per accertare lo stadio tumorale a settembre 2007 cosa che, però, era dovuta proprio al mancato accertamento diagnostico progressivo.
12. Con il terzo motivo, l'appellante censurava la decisione di primo grado, in quanto la sconfitta della malattia a distanza di 10 anni e la non riconducibilità di eventuali ricadute all'operato del dott. , non eliminavano le sofferenze e gli effetti CP_6
collaterali riportati dalla Pt_1
13. La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 34427/23, ha osservato che, sebbene il giudice di secondo grado avesse dichiarato carente d'interesse l'appello incidentale del dott. , volto a far accertare l'insussistenza di una sua imperizia, proprio in CP_6
ragione del rigetto della domanda risarcitoria per mancanza di prova del nesso causale, tuttavia lo stesso giudice aveva costruito il suo iter motivazionale muovendo dall'assunto del già rilevato ritardo diagnostico e, dunque, terapeutico;
concludendo, in particolare “nel senso che le conseguenze pregiudizievoli iatrogene lamentate dall'attrice, correlate alla inutile terapia adiuvante di tipo fortemente invasivo, avrebbero potuto affermarsi solo nel caso in cui al 2007 il livello delle neoplasia fosse stato di stadio IA o IB cioè le conseguenze dannose iatrogene lamentate dall'attrice correlate all'inutile terapia adiuvante di tipo fortemente invasivo avrebbero potuto affermarsi solo nel caso in cui nel 2007 il livello della neoplasia fosse stato di stadio
IA o IB”; ancora - hanno evidenziato i giudici di legittimità - il giudice di secondo pagina 12 di 26 grado aveva affermato che, dato che non vi era prova certa o nemmeno probabilistica di quale fosse, al momento del primo ricovero e delle cure del dott. , lo stadio CP_6
neoplastico e posto che la prova del nesso causale incombeva su colui che chiede il ristoro, la conclusione non poteva che essere il rigetto.
14. Orbene, ad avviso dei giudici di legittimità, si era in presenza di cortocircuito logico perché l'incompletezza dell'attività professionale posta in essere non può riflettersi in termini negativi sulla parte danneggiata, onerata della prova del nesso eziologico. Ed, invero, la stessa Corte d' Appello aveva sottolineato poche righe prima come tale illogicità fosse stata oggetto di censura in appello e poi però non chiariva le ragioni per le quali l'aveva ritenuta superata.
15. Ed, infatti, proseguivano i giudici di legittimità, “la giurisprudenza di questa Corte in tema di responsabilità professionale sanitaria ha affermato che l'incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può e deve utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile
l'accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno, ciò per una ragione prima logica che giuridica, oltre che per il principio di vicinanza della prova (Cass.,
31/03/2016, n. 6209, Cass., 21/11/2017, n. 27561, Cass., 20/11/2020, n. 26428); questo principio di specie ne sottende uno più generale, ossia quello per cui quando la mancata prova derivi dalle carenze colpose della condotta del medico, tipicamente omissive, e astrattamente idonee a causare il pregiudizio lamentato, quel “deficit” rileva non solo in punto di accertamento della colpa ma anche di quello del nesso eziologico, non potendo logicamente riflettersi a danno della vittima, sia pur in generale onerata della dimostrazione del rapporto causale;
in altri termini, la sentenza qui gravata non fa comprendere in alcun modo perché non rilevi nell'accertamento eziologico il mancato completamento dell'indagine diagnostica, che avrebbe in tesi, anche secondo le riportate ipotesi dei periti d'ufficio, potuto far acquisire i dati istologici idonei a dettagliare grado e stadio della malattia, e dunque, in ipotesi, approntare una terapia che, nella prospettiva ricostruttiva della stessa Corte territoriale, avrebbe potuto evitare le conseguenze iatrogene in discussione;
è vero che la sentenza afferma diffusamente
pagina 13 di 26 la sussistenza di tale colpa del medico solo 'ad abundantiam' dopo aver detto inammissibile, come anticipato, l'appello incidentale del dottor , con statuizione CP_6 peraltro 'inutiliter data' proprio perché susseguente alla dichiarata (non in 'obiter':
Cass., 11/03/2022, n. 7995) esclusione di ammissibilità del motivo di appello (Cass.,
Sez. U., 20/02/2007, n. 3840, e succ. conf.), ma è anche vero che, come pure constatato, lo fa dopo aver affermato l'ininfluenza del pur 'rilevato ritardo diagnostico' per il mancato risconto del nesso di causalità materiale nei termini evidenziati;
non viene in gioco, quindi, una ricostruzione fattuale alternativamente e parimenti plausibile rispetto a quella della decisione censurata, e inammissibilmente inerente al sindacato di merito del relativo giudice, ma l'intrinseca illogicità della motivazione, in uno alla correlata violazione degli oneri probatori e della corretta sussunzione della fattispecie fattuale indiziaria in quella legale”.
16. riassume il giudizio con atto di citazione ex art. 392 c.p.c., chiedendo Parte_1 che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, fossero accertati i danni dalla stessa subiti e riconducibili alla responsabilità del dott. e CP_6
del eventualmente anche previa ammissione dei capitoli di Controparte_1
prova testimoniale e per interrogatorio formale, come dedotti.
17. Il Policlinico di chiede il rigetto delle domande Controparte_1 proposte dalla riassumente e, in subordine, nell'ipotesi di riconoscimento di un nesso causale tra l'operato del dott. ed i danni subiti dalla che gli stessi siano CP_6 Pt_1
limitati alle risultanze della disposta CTU. In via di regresso e garanzia, con domanda riconvenzionale trasversale già formulata nei precedenti gradi di giudizio, chiede che il dott. sia condannato a tenerla indenne da qualsivoglia danno riconosciuto in CP_6 favore dell'attrice.
18. Si sono costituiti , e Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5
, quali eredi di nel frattempo deceduto e chiedono il rigetto delle
[...] Persona_2
domande risarcitorie spiegate da e, in via subordinata, il rigetto della Parte_1
domanda di manleva articolata dal Controparte_1
19. All'udienza di prima comparizione del 17.9.2024 le difese delle parti ed CP_1
eredi di hanno dichiarato di astenersi dal porre in esecuzione la decisione di CP_6
pagina 14 di 26 primo grado, in attesa del giudizio di rinvio e di conseguenza la difesa di parte riassumente ha rinunciato alla chiesta sospensiva.
20. Il Consigliere istruttore, quindi, ha fissato davanti a sé l'udienza del 28 gennaio 2025 per la rimessione della causa in decisione ex artt. 352 e 127 ter c.p.c., assegnando termini perentori alle parti calcolati a ritroso rispetto alla data di detta udienza, di giorni
60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito di note di replica, con termine perentorio alle parti sino alla data del 28 gennaio 2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza-
Motivi della decisione
21. La difesa della parte riassumente censura la decisione di prime cure per avere il giudice erroneamente fatto proprie le considerazioni dei CTU in modo acritico. La difesa richiama sinteticamente i passaggi motivazionali della Corte di Cassazione.
22. La difesa della struttura sanitaria ritiene che, laddove emergessero profili di responsabilità a carico del dott. , gli stessi sarebbero limitati nei termini indicati CP_6 dai CTU e dunque con un'invalidità temporanea parziale al 50% di giorni 150 e con un danno biologico del 13%.
23. La difesa degli eredi del dott. esclude qualsivoglia responsabilità a carico del CP_6
loro congiunto, sottolineando al contempo le gravi responsabilità emerse quanto all'operato dell'anatomopatologo che ebbe a refertare il materiale prelevato in sede di isteroscopia.
24. Ebbene, è essenziale riportare i passaggi dell'elaborato peritale redatto dai dottori e in data 14.12.2017, al fine di focalizzare Persona_3 Persona_4
l'attenzione sui momenti salienti delle condotte del dott. , interpretandole alla CP_6
luce dei principi direttivi segnati dai giudici di legittimità.
25. Risulta, dunque, che “nel corso di isteroscopia diagnostico-operativa del 17.9.2007 effettuata per sospetto neoplastico in ecografia uterina dal ginecologo Dr. sulla CP_6
sig.ra si verificò perforazione della parete uterina. Tale evento rappresenta un Pt_1
prevedibile ma non altrimenti prevenibile evento avverso (in letteratura descritto nel
10% dei casi) della procedura, nel caso di specie probabilmente favorito da alterate
pagina 15 di 26 condizioni strutturali della parete uterina. Per quanto riguarda la perforazione uterina e le sue conseguenze, anche in replica alle osservazioni di parte attrice: a) tenuto conto dei diversi elementi tecnici a disposizione (ecografia, RMN, isteroscopia), i CTU ritengono impossibile stabilire se la perforazione della parete uterina –occorsa sulla parete destra- fosse il canale endocervicale o la cavità uterina e se la sede della lesione iatrogena fosse infiltrata da tumore (si consideri peraltro che il rilievo RM del giugno 2008 porta a ritenere che la sede di sviluppo del tumore fosse la parete antero- laterale sinistra); b) l'intera procedura chirurgica (isteroscopia con asportazione del
“polipo”/approccio diagnostico con perforazione/conversione di intervento con inserimento dei trocars e riparazione della breccia uterina) non durò “parecchie ore” come asserito da parte attrice, bensì complessivamente 1 ora e 45 minuti (10:05-
11:50); c) per tale motivo, in ipotesi di perforazione occorsa su tessuto neoplastico, risulta impossibile verificare, anche solo per approssimazione, il numero di cellule neoplastiche eventualmente transitate dalla parete uterina alla cavità addominale. Si può comunque considerare che qualora la perforazione avesse determinato un significativo passaggio di cellule attraverso la breccia, si sarebbero riscontrate, all'indagine istopatologica -oltre che nella medesima sede (ovaio) anche nel tragitto della parete uterina- numerosi impianti di cellule neoplastiche, che invece non furono evidenziati;
d) per quanto riguarda il cosiddetto interessamento dell'ovaio destro, trattasi di 'impianto neoplastico superficiale non infiltrante' -come osservabile sui preparati istologici disponibili e revisionati- e non di 'malattia diffusa anche all'ovaio' come asserito da parte attrice. Tornando all'analisi dei fatti, potendo pertanto inquadrare quanto occorso alla stregua di mera complicanza incolpevole, non si ritiene in ciò censurabile la condotta del ginecologo, il quale, immediatamente, riconobbe ed intervenne sulla lesione iatrogena, evitando così lo sviluppo di più rilevanti conseguenze cliniche. Quello che non si può per contro condividere e giustificare, risulta la condotta del ginecologo nella successiva gestione della paziente. Difatti, seppur confortato dalla diagnosi [risultata poi errata] di polipo formulata dall'anatomo- patologo sul materiale chirurgico prelevato in corso di isteroscopia, in quanto il sanitario, nella consapevolezza di non avere completato l'indagine diagnostica con prelievo di tessuto endometriale in sede sospetta, avrebbe dovuto porre indicazione
pagina 16 di 26 (alla dimissione del 18.9.2007, ovvero al controllo del 18.10.2007) per reintervento finalizzato al completamento del percorso diagnostico. In aggiunta a ciò, avendo già anticipato l'errore diagnostico, è da censurare, considerandola imperita, anche la condotta dell'anatomo patologo della di Vercelli, il quale interpretò Controparte_8
i reperti prelevati nel corso dell'intervento chirurgico del settembre 2007 (referto istologico n. 4621/07) come “frammenti di polipo cervicale”, anziché come adenocarcinoma endometrioide, come da successiva revisione. Concludendo, in punto responsabilità, nella gestione delle esigenze diagnostiche e terapeutiche della sig.ra sono ravvisabili due distinte carenze di tipo omissivo attinenti, in Parte_1
dettaglio: il mancato completamento del percorso diagnostico da parte del chirurgo ginecologo di fatto assorbente quella dell'anatomopatologo che repertò erroneamente il frammento- oltre che, a seguire, il mancato approccio chirurgico
(isteroannessiectomia) alla base del percorso terapeutico”.
26. I CTU, quindi, dopo aver illustrato le principali caratteristiche dei tumori in generale e quindi i concetti di “grado”, “stadio” e criteri di stadiazione delle neoplasie uterine
(criteri della International Federation of Gynecology and Obstetrics - FIGO), così hanno concluso: “nel settembre 2007 la sig.ra risultava affetta da Parte_1 neoplasia dell'utero (adenocarcinoma endometrioide di grado 2 moderatamente differenziato con infiltrazione neoplastica endovascolare); ii. nel maggio 2008 la neoplasia era ad uno stadio IIIa; non risultando per contro possibile riferire -neppure con criterio ex post mancando i necessari rilievi istologici- quale fosse lo stadio della neoplasia al settembre 2007. Se è pur vero che al momento della diagnosi di adenocarcinoma dell'endometrio il 75% delle pazienti presenta una neoplasia confinata all'utero, nel caso della sig.ra la presenza di infiltrati endovascolari Pt_1
(come da revisione preparati istologici in corso di CTU), rappresenta un elemento clinico che potrebbe autorizzare a sospettare uno stadio più avanzato rispetto all'IA. E' comunque di tutta evidenza che qualora il ginecologo, adottando la necessaria diligenza avesse richiamato la paziente (ottobre 2007) per completamento diagnostico con nuova isteroscopia e successiva isterectomia (d'obbligo in presenza di adenocarcinoma), si sarebbero ottenuti i fondamentali dati istologici a dettagliare grado
pagina 17 di 26 e stadio della neoplasia, come già illustrato fondamentali per decidere i successivi passaggi terapeutici”.
27. Orbene, è in questa fase che si innesta il giudizio di responsabilità colposa che riverbera anche sul nesso causale, nei termini esposti dall'ordinanza della Corte di
Cassazione. Ed, invero, è proprio il profilo della mancanza di diligenza mediamente esigibile alla luce della complessiva condizione generale della paziente anche alla luce del dato anagrafico che non può riflettersi in termini negativi di carenza di prova del nesso causale a carico di E', infatti, emerso in modo cristallino Parte_1
dalla seconda CTU, un deficit di valutazione in capo al dott. , per mancato CP_6 completamento dell'indagine diagnostica, indagine che avrebbe potuto far acquisire, secondo le tesi riportate proprio dai CTU, i dati istologici idonei a dettagliare grado e stadio della malattia e, dunque, a consentire di approntare una terapia con conseguenze meno devastanti, come risulta dallo specchietto a pag. 12 dell'elaborato che riporta la classificazione degli stadi dei tumori predisposta dalla National
Comprehensive Cancer Network (NCCN). Gli ulteriori due specchietti a pag. 14 della consulenza medica illustrano poi le opzioni terapeutiche per il carcinoma dell'endometrio, in base allo stadio ed al grado. E sulla base di tali dati i CTU hanno concluso che nel maggio 2008, con uno stadio neoplastico III A, oltre alla chirurgia era obbligatoria anche la terapia adiuvante, laddove nel settembre 2007 la terapia adiuvante rappresentata dalla brachiterapia, radioterapia e chemioterapia si sarebbe forse potuta evitare (cfr. pag, 14 della CTU;
v. ad esempio per lo Stadio IA si ha esclusivamente isteroannessiectomia + osservazione, mentre per stadi superiori sono previste anche brachiterapia, radioterapia, sino ad arrivare al IIIa per cui sono previste sia la radioterapia che la chemioterapia, altamente invasive). Nessun fondamento, infine, ha la prospettazione difensiva secondo cui la responsabilità sarebbe dell'anatomopatologo che non ebbe a refertare correttamente i vetrini ricevuti, alla luce di quanto sopra esposto in punto risultanze istruttorie e sulla base della lettura indicata dai giudici di legittimità; e ciò senza considerare che mai il contraddittorio è stato esteso a tale altra figura professionale, non evocata in causa. Se, poi, la signora Pt_1
in concreto risultava libera da malattia a distanza di dieni anni dai fatti, ciò non toglie,
pagina 18 di 26 appunto, che la stessa sia stata destinataria se non di una prognosi più negativa, certamente di danni biologici temporanei e permanenti come indicati dai CTU.
28. Passando, dunque, alla quantificazione dei danni alla persona, pare opportuna una sintetica illustrazione delle conseguenze iatrogene di inutile terapia adiuvante per le sopra esposte ragioni. Conseguenza, dunque, rappresentate da: “a) proctite e vaginite attinica oltre che moderata polineuropatia sensitivo motoria di tipo assonale a carico di gamba-piede, bilateralmente;
b) oltre al periodo di convalescenza e cura che la SI.ra avrebbe comunque dovuto osservare in conseguenza del trattamento chirurgico Pt_1
di isteroannessiectomia, la stessa è stata costretta a sedute di terapia adiuvante per complessivi 5 mesi circa, potendosi così prospettare considerati anche e soprattutto gli effetti collaterali di radio/chemioterapia- un periodo di inabilità temporanea parziale di
150 (centocinquanta) giorni mediante al 50%; c) ripresa l'ipotesi introduttiva, le conseguenze menomative della inutile terapia adiuvante (radio/chemioterapia) cui è stata sottoposta la SI.ra -anche considerata la documentazione Parte_1
sanitaria in atti e soprattutto le risultanze delle indagini specialistiche (ginecologica e neurologica) cui la stessa è stata sottoposta nel corso del presente accertamento- sono rappresentate da sintomatologia algico-disfunzionale a carico dell'apparato uro- genitale e degli arti inferiori, che trovano solo parziale conferma nelle indagini obiettive disposte. Al riguardo: I) l'accorciamento vaginale è con ogni probabilità da ricondurre alla resezione chirurgica dell'orletto vaginale durante la chirurgia oncologica effettuata presso l'Ospedale di Biella;
II) non risulta comprovato che il pregiudizio neurologico dimostrato a carico degli arti inferiori abbia portato ad un più rilevante pregiudizio funzionale, non risultando allegati o verificati rilievi anamnestici (documentazione sanitaria in itinere) ovvero clinici (cfr esami obiettivi attuali) indicativi di particolare pregiudizio funzionale. Ciò premesso, l'insieme menomante, per quanto coerente con i rilievi strumentali e l'obiettività rilevata in sede di CTU, ha attendibilmente ridotto
l'integrità psico-fisica del soggetto (danno biologico) in misura pari al 13% (tredici per cento). Omissis e) attesa la sostanziale stabilità delle menomazioni, non vi sono elementi di carattere prognostico che giustifichino ipotesi di modificazioni in senso migliorativo-peggiorativo rispetto allo stato attuale”.
pagina 19 di 26 29. Sulla base di tali emergenze, spetta pertanto alla danneggiata il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione alla lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. (Cass. 31/5/2003 n.
8827 e n. 8828). Con riferimento ai danni non patrimoniali, si rileva che la liquidazione del danno va effettuata tenuto conto dei principi espressi dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite nella sentenza n. 26972 del 2008. La giurisprudenza di legittimità, a
Sezioni Unite, ha chiarito che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (Cass. civ.
SS.UU. n. 26972/2008 e, successivamente, Cass. civ. n. 687/2014); conseguentemente, è necessario liquidare tale pregiudizio come categoria unitaria non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie ed è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, provvedendo ad un'integrale riparazione, valutando congiuntamente tutte le sofferenze soggettivamente patite dal danneggiato in relazione alle condizioni personali dello stesso e ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato, quali “pregiudizi esistenziali” concernenti aspetti relazionali della vita.
30. In questa prospettiva è stato affermato che “il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo
(posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica
o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello
c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale”. ( così
Cass. civ, SU, n. 26972/2008; analogamente, Cass. civ. n. 24864/2010; Cass. civ. n.
11950/2013; Cass. civ. n. 21716/2013).
pagina 20 di 26 31. Pertanto, tenuto conto delle Tabelle milanesi nell'edizione del 2024, ne derivano i seguenti importi:
a. per l'invalidità temporanea parziale al 50% per n. 5 mesi si ha l'importo di €
8.625,00 derivante dalla divisione a metà dell'importo riconosciuto per l'invalidità temporanea totale, pari ad € 115,00 (a sua volta derivante dalla componente dalla componente biologico/dinamico – relazionale e dalla sofferenza soggettiva interiore), moltiplicato per 150 giorni;
b. per il danno biologico permanente pari al 13% in persona di anni 67 all'epoca dei fatti (nata il [...]), si ha l'importo di € 33.394,00, già comprensivo di entrambe le componenti di danno, come sopra detto;
c. danno patrimoniale rappresentato dalle spese mediche riconducibili ai fatti di causa e pari ad € 2.578,36 (cfr. elenco a pag. 18 della consulenza) e pari ad €
5.479,86 da gennaio 2008 a gennaio 2015 (v. elenco a pag. 18 dell'elaborato).
Non possono, invece, essere riconosciute le spese mediche di cui al primo elenco a pagg. 17 – 18, in quanto i CTU non le hanno potute ricondurre causalmente ai fatti in questione, essendo intervenute ben prima dell'effettuazione della terapia adiuvante.
32. Pertanto, a compete il complessivo importo di € 50.077,22. In Parte_1
applicazione, poi, dei principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle
Sezioni Unite della Corte di cassazione ( come consolidati anche di recente, v. Cass. civ. n. 18243/2015), appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali. Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite sopra citato, detti interessi vanno calcolati sulla somma devalutata corrispondente al danno biologico e temporaneo dalla data della consolidazione dei postumi e successivamente incrementata anno per anno secondo la variazione degli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indici FOI) sino alla data della decisione. Con riguardo, invece, al danno costituito dalle spese mediche, in considerazione dell'ampio arco temporale e della disponibilità di un dato globale, pare equo individuare, in via pagina 21 di 26 equitativa, una data mediana tra le stesse, la cui sopportazione va dall'anno 2008 all'anno 2015 ( metà anno 2011). Pertanto, per il danno biologico e temporaneo, per un totale di € 42.019,00 compete la somma complessiva di € 66.575,58 – di cui €
11.026,46 a titolo di interessi ed € 13.530,12 a titolo di rivalutazione, come sopra detto. Per le spese mediche ammontanti ad € 8.058,22 spetta l'importo globale di €
11.827,49 - di cui € 1.641,90 a titolo di interessi ed € 2.127,37 a titolo di rivalutazione. Conclusivamente, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale alla signora compete l'importo complessivo di € 78.403,07 - interessi legali dalla Pt_1
pubblicazione della sentenza al saldo.
33. Pertanto, le parti appellate, ossia il e Controparte_1
gli eredi del dott. , ossia , CP_6 Controparte_2 CP_3 CP_4
e sono tenuti in solido al pagamento, in favore di
[...] CP_5 Parte_1 dell'importo di € 78.403,07 - interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, a titolo di risarcimento dei danni.
34. Deve, ora, essere esaminata la domanda di manleva formulata sin dal primo grado da parte della struttura sanitaria alla quale si rivolse la nei confronti del medico Pt_1
operante, dott. . CP_6
35. In proposito, in via pregiudiziale, la Corte rileva che la difesa degli eredi del ginecologo ha evidenziato come il nelle note datate 20.11.2024 avesse CP_6 CP_1
ampliato le proprio conclusioni, chiedendo, per la prima volta, che la condanna in manleva degli eredi del dott. avvenga non solo in via di regresso, ma anche in CP_6
via di rivalsa e garanzia, domanda mai proposta dal e dunque CP_1
inammissibile e tardiva ex art. 345 c.p.c..
36. A questo proposito, la Corte osserva che nessun elemento di novità è stato introdotto con le predette note, in quanto la struttura sanitaria ha sempre agito nei confronti del dott. per essere dallo stesso manlevata e tenuta indenne in relazione ad CP_6
eventuali danni causati alle pazienti sottoposte alle cure del predetto sanitario come risultanti dalle prove acquisite al giudizio. Ragione per la quale non si ravvisa alcun elemento di novità della domanda e neppure la difesa degli eredi ha saputo individuare il lamentato novum.
pagina 22 di 26 37. Passando al merito, la Corte richiama i consolidati principi espressi dai giudici di legittimità secondo cui “in tema di azione di rivalsa nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per
i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3,
c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per
l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che
è oggetto dell'obbligazione” (v. Cass. civ. n. 28987/2019); ed, ancora, “in tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma
2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati” ( v. Cass. civ. n. 29001/2021).
pagina 23 di 26 38. In coerenza con tali principi direttivi e posto che la vicenda in esame si colloca in epoca anteriore alla L. n. 24/2017, occorre ulteriormente considerare il tenore dell'art. 7 del contratto in essere tra il dott. e la clinica Santa Rita Vercelli in data CP_6
1.10.2004 ( prodotto con la memoria ex art. 183, n. 2 c.p.c. nel fascicolo di primo grado della struttura sanitaria), che così dispone: “responsabilità e garanzie. Premesso che nell'espletamento della Sia attività Lei eserciterà la propria professione usufruendo delle strutture sanitarie della S. Rita, Lei dichiara di manlevare e tenere indenne la stessa da ogni conseguenza pregiudizievole determinata da ogni domanda promossa nei Suoi confronti sia in via stragiudiziale che giudiziale (anche in via n soldale con altri soggetti) dai Suoi pazienti o dai loro eredi o venti causa, in conseguenza dell'attività medica da Lei svolta all'interno della S. Rita. La suddetta manleva è da Lei formulata sia relativamente ai casi di eventuale responsabilità di cui all'art. 2236 del codice civile
(colpa grave o solo) sia da ogni altra responsabilità inclusa quella di cui all'art. 1176 del codice civile (scarsa diligenza). Lei dichiara di essere coperto dai rischi per la responsabilità professionale con una società assicuratrice di Sua scelta con un premio non inferiore ad € 1.000.000,00 (un milione) e di esonerare la casa di Cura da ogni eventuale responsabilità per ogni danno che lei dovesse subire all'interno delle sue strutture”. Sulla base delle sopra esposte risultanze istruttorie, segue l'accoglimento della domanda di manleva formulata dal nella misura corrispondente al CP_1
50% della responsabilità del sanitario, in difetto di elementi che possano condurre ad una differente ripartizione della responsabilità, fermo restando la conclusione del contratto tra la struttura e la signora circostanza non contestata da alcuna parte. Pt_1
Ne segue che gli eredi del dott. debbono essere condannati in solido al CP_6 pagamento, in favore del , della somma di € 39.201,53 – oltre Controparte_1
interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
39. In punto spese, si rammenta che la Corte di Cassazione ha rimesso a questo giudice di rinvio la liquidazione anche delle spese del giudizio di legittimità. È utile ricordare che costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di Cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese dell'intero giudizio secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del pagina 24 di 26 giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (si vedano in questo senso Cass. civ., n. 15506/2018; Cass. civ., n.7243/2006). Non rileva che la cassazione sia stata solo parziale, posto che secondo la giurisprudenza di legittimità
(Cass. civ., S.U. n. 10615/2003) il principio, fissato dall'art. 336, primo comma, c.p.c., secondo il quale la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata (cosiddetto effetto espansivo) comporta che la caducazione, in sede di legittimità, della pronuncia impugnata si estenda alla statuizione relativa alle spese processuali, con necessità della rinnovazione della relativa statuizione all'esito della lite (si vedano Cass. civ., S.U. n. 10615/2003; Cass. civ., n. 11326/2003, nonché, da ultimo, Cass. civ., ord. n.3798/2022). Si deve dunque provvedere alla liquidazione delle spese dell'intero giudizio sulla base del suo esito complessivo -che vede il e gli eredi di soccombenti- CP_1 CP_6
secondo le tariffe ed i criteri stabiliti dal D.M. n. 147/2022, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, a mente del quale le nuove tariffe "si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", e quindi successivamente al 23 ottobre 2022. Viene, infatti, in considerazione un'accezione onnicomprensiva di compenso, inteso come “corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata, operante anche con riferimento all'attività svolta nei gradi di giudizio conclusi con sentenza prima dell'entrata in vigore del decreto e anche nel successivo giudizio di rinvio” (cfr. Cass. civ., S.U. n. 17405/2012). Le spese sono, infine, liquidate tenendo conto del quantum attribuito alla parte danneggiata e con esclusione dell'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi né nel giudizio di appello, né in quello di rinvio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 789/2024, ogni eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. accerta la responsabilità del dott. e del CP_6 Controparte_1 nei confronti di , per l'effetto, condanna in solido il
[...] Parte_1
e gli eredi di , Controparte_1 CP_6 [...]
, e al pagamento, in favore di CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 della complessiva somma di € 78.403,07 - interessi legali dalla Parte_1
pagina 25 di 26 pubblicazione della sentenza al saldo, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali;
II. accoglie la domanda di manleva formulata dal Controparte_1 nei confronti di e, per l'effetto, condanna in solido gli eredi
[...] CP_6
di , , e CP_6 Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5
al pagamento, in favore del della somma Controparte_1 di € 39.201,53 – oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
III. condanna in solido il e gli eredi di Controparte_1
, , e a CP_6 Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5
rimborsare, in favore di le spese processuali, che liquida, quanto al Parte_1 primo grado, in € 14.103,00; quanto al giudizio d'appello, in € 9.991,00; quanto alla fase di legittimità, in € 7.655,00; quanto al giudizio di rinvio in € 9.991,00 - oltre al rimborso delle spese delle due CTU in primo grado, al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge per tutti i gradi;
IV. condanna in solido gli eredi di , , CP_6 Controparte_2 CP_3
e a rimborsare, in favore del CP_4 CP_5 Controparte_1
le spese processuali, che liquida, quanto al primo grado, in €
[...]
7.051,50; quanto al giudizio d'appello, in € 4.995,50; quanto alla fase di legittimità, in €
3.827,50 quanto al giudizio di rinvio in € 4.995,50 - oltre al rimborso delle spese delle due CTU in primo grado, al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge per tutti i gradi.
Milano, 5.2.2025.
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Giovanna Ferrero
pagina 26 di 26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanna Ferrero Presidente dott. Silvia Brat Consigliere rel. dott. Manuela Andretta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 789/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NICOLA Parte_1 C.F._1
CA, elettivamente domiciliata in VIA VINCENZO MONTI, 7 20123 MILANO presso il difensore attrice in riassunzione contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DANIELE RAITERI e dell'avv. VINCENZO LAMASTRA, elettivamente domiciliato in VIA BATTISTI, 8 20122 MILANO presso i difensori convenuto in riassunzione contro pagina 1 di 26 , , (C.F. ), Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5 con il patrocinio dell'avv. AN ON, elettivamente domiciliati in VIA MOROZZO
DELLA ROCCA N. 8 MILANO presso il difensore convenuti in riassunzione avente ad oggetto: Responsabilità professionale
Conclusioni per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in funzione di Giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvedere a seguito di rinvio: 1) - in via preliminare: - accertare e dichiarare che i danni subiti dall'appellante, come sopra narrati, sono da attribuirsi alla esclusiva responsabilità del dott. e del CP_6 [...]
e, per l'effetto, - condannare gli appellati, in via tra loro Controparte_1
solidale, a risarcire i danni subiti dalla sig.ra er i titoli rivendicati: danno biologico, danno Pt_1
biologico temporaneo, danno morale, danno emergente, danno da mancato consenso informato, da omessa informazione e, conseguentemente, da lesione del diritto all'autodeterminazione, alla salute ed all'integrità psico – fisica, danno da perdita di chance e danno alla sessualità quantificati, in forza dell'espletata CTU e delle conseguenti osservazioni del consulente di parte, in complessivi Euro 300.000,00 o nella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa attraverso la rinnovata CTU medico legale o che il
Giudice riterrà di giustizia o di equità, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria dal giorno del fatto al saldo effettivo. - condannare gli appellati al rimborso delle spese di tutti e tre i gradi di giudizio, e di quelle del presente, in favore dell'appellante, liquidandone l'ammontare insieme con gli onorari di difesa e accessori di legge (15% spese generali, CPA e IVA).
Firmato Da: NICOLA CA Emesso Da: Intesi Group EU Qualified Electronic SInature
CA G2 Serial#: In via istruttoria: - ammettersi prova testimoniale e per C.F._2
interrogatorio formale del Dott. sui seguenti capitoli di prova e contraria su quelli CP_6 ex adverso dedotti: 1) “Vero che l'attrice veniva ricoverata in data 17 settembre 2007 presso la Clinica Santa Rita di Vercelli in seguito ad un riscontro ambulatoriale di “Ispessimento endometriale patologico. Polipo Cervicale”. 2) 3) 4) “Vero che, in data 17 settembre 2007, il dott. eseguiva una isteroscopia diagnostica-operativa, come da cartella clinica che mi CP_6 si rammostra (cfr. doc. 1 fascicolo di primo grado di parte attrice)”; “Vero che, in esecuzione pagina 2 di 26 del predetto intervento, il dott. asportava un polipo cervicale e praticava una CP_6 perforazione del diametro di 9 mm sulla parete destra dell'utero, come da cartella clinica che mi si rammostra (cfr. doc. 1 fascicolo di primo grado di parte attrice); “Vero che, per riparare la lacerazione, il dott. effettuava una videolaparoscopia con saturazione della CP_6
perforazione, come da cartella 2 clinica che mi si rammostra (cfr. doc. 1 fascicolo di primo grado di parte attrice)”; 5) 6) 7) 8) Firmato Da: NICOLA CA Emesso Da: Intesi Group
EU Qualified Electronic SInature CA G2 Serial#: 9) 10) 11) 12) 13) 14) C.F._2
15) “Vero che, nella lettera di dimissioni veniva apposta la diagnosi di Mioma sottomucoso cervicale e polipo cervicale, come da cartella clinica che mi si rammostra (cfr. doc. 1 fascicolo di primo grado di parte attrice)”; “Vero che, nel mese di maggio 2008 l'attrice riportava delle perdite ematiche dai genitali”. “Vero che in conseguenza di perdite ematiche dai genitali la signora i sottoponeva ad una visita ginecologica dal dott. ”. “Vero che a seguito Pt_1 Per_1
della visita ginecologica il dott. avendo notato un ispessimento endometriale Per_1 anomalo, consigliava l'attrice di sottoporsi ad un esame isteroscopico presso l'Ospedale degli
Infermi di Biella”. “Vero che l'attrice si sottoponeva all'esame isteroscopico presso l'Ospedale degli Infermi di Biella, in data 23 maggio 2008”. “Vero che a seguito dell'esame isteroscopico del 23.05.2008 venivano eseguite biopsie multiple, dalle quali veniva rilevata la presenza di un adenocarcinoma endometriale nella parte uterina”. “Vero che l'attrice veniva operata in data 12 giugno 2008 e sottoposta a isteroannessiectomia con asportazione totale del colletto vaginale, linfoadenectomia e washing peritoneale”. “Vero che l'esame citologico del washing vaginale evidenziò la presenza di cellule neoplastiche da adenocarcinoma”. “Vero che a seguito degli interventi ospedalieri di cui ai precedenti capitoli di prova, l'attrice ha sofferto di affaticamento, neuropatia ai piedi”. “Vero che l'attrice, a seguito degli interventi ospedalieri ha sofferto di rarefazione e assottigliamento dei capelli”. “Vero che l'attrice, a seguito degli interventi ospedalieri ha sofferto di 3 vaginite cronica, con facile sanguinamento, con preclusione di ogni attività sessuale”. Si indicano a testimoni: - Dott. , Tes_1 dell'Ospedale degli Infermi di Biella, Via Caraccio 5/A; - Dott. , via Gramsci Testimone_2
118, Gaglianico;
- OR , domiciliato in via Larga 16, Milano, limitatamente al Testimone_3
capitolo 14. 2) in ogni caso, in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dall'ordinanza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione n. 34427/23 adottare le pagina 3 di 26 conseguenti statuizioni in fatto e diritto;
3) condannare infine i convenuti al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso il presente.
Conclusioni per : Controparte_1
Voglia l'Ecc.mo Corte di Appello adita, disattesa ogni avversa istanza, In via principale, respingere la domanda della ORa iccome infondata in fatto ed in diritto per Parte_1
i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta. Spese e compensi di causa, di tutti i gradi di giudizio di merito e di legittimità, rifusi. In via subordinata, nella ipotesi di riconosciuto nesso di causa tra l'operato del Dott. e le conseguenze lesive subite dalla ORa CP_6
accertare il danno e liquidarlo, tenuto conto delle risultanze della Consulenza Tecnica di Pt_1
Ufficio che lo ha quantificato in 150 giorni al 50% di invalidità temporanea parziale e nella percentuale del 13% a titolo di danno biologico permanente, pari a complessivi Euro
29.864,00. Spese e compensi di causa interamente compensati nei confronti dell'appellante, tenuto conto della esorbitante ed immotivata richiesta di Euro 300.000,00 formulata in questo giudizio. Spese e compensi di causa, di tutti i gradi di giudizio di merito e di legittimità, rifusi nei confronti degli eredi del Dott. . In via di regresso e garanzia con domanda CP_6
riconvenzionale trasversale già formulata nei precedenti giudizi: nella denegata ipotesi che sia riconosciuta la responsabilità del Dott. e conseguentemente del CP_6 Controparte_1
in via solidale, condannare , ,
[...] Controparte_2 CP_3 CP_7
, (nella loro qualità di eredi Del Dott. ) a manlevare e tenere
[...] CP_5 CP_6
indenne, anche in via di regresso, 1 2 rivalsa e garanzia, Controparte_1 di quanto questa dovesse essere tenuta e condannata a pagare all'appellante
[...]
in conseguenza della sua domanda, nella misura ritenuta di giustizia. Spese e compensi di causa, di tutti i gradi di giudizio di merito e di legittimità, rifusi.
Conclusioni per , , : Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5
Voglia la Corte di Appello di Milano, quale giudice di rinvio, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, e previamente respinte le istanze istruttorie (di rinnovazione della CTU
e di prove orali) formulate da parte appellante, così giudicare: in via di appello incidentale, dichiarare che alcuna colpa a qualsivoglia titolo è ravvisabile in capo al dott. CP_6
nella vicenda clinica della sig.ra ggetto di sentenza per le ragioni espresse in Parte_1
pagina 4 di 26 narrativa;
in ogni caso e comunque, respingere integralmente tutte le domande proposte dalla sig.ra con l'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c del 26.3.24 nei Parte_1
confronti degli appellati sigg.ri , , e Controparte_2 CP_3 CP_4 [...]
, quali eredi del dr. , in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque CP_5 CP_6 perché non provate;
1 subordinatamente, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'appello della sig.ra venisse accolto e i sigg.ri , , Pt_1 Controparte_2 CP_3 [...]
e , quali eredi del dr. , venissero condannati ad un CP_4 CP_5 CP_6 qualche esborso nei confronti dell'appellante, respingere in ogni caso la domanda di manleva/regresso che venisse riproposta dal Controparte_1
nei confronti dei sigg.ri , , e Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5
in quanto infondata ed inaccoglibile o come meglio. Con vittoria di spese e competenze legali del giudizio di primo e secondo grado, del presente grado di giudizio e del giudizio in
Cassazione. In via istruttoria: si richiede l'ammissione dei capitoli di prova per testi articolati in sede di seconda memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c. che qui si ritrascrivono:
1. Vero che ho partecipato all'intervento di isteroscopia operativa del 17.9.07 Firmato Da: ON
AN Emesso Da: InfoCamere Qualified Electronic SInature CA Serial#: 300cd7 eseguito dal dr. sulla paziente sig.ra presso la Clinica Santa Rita CP_6 Parte_1 di Vercelli in qualità di aiuto;
2. Vero che questo tipo di intervento viene eseguito con l'ausilio di una telecamera ed utilizzando un monitor sul quale vengono proiettate le immagini che danno la visione del campo operatorio;
3. Vero che nell'occasione seguivo l'esecuzione dell'intervento attraverso il monitor;
4. Vero che le immagini documentavano un endometrio senza alcuna alterazione da ispessimento né alcun tipo di alterazione patologica;
5. Vero che all'epoca dell'intervento (17.9.07) la Clinica Santa Rita non disponeva di microisteroscopi cioè di isteroscopi di diametro di 3/5 mm. Si indica a teste il dr. residente in Testimone_4
Beinasco, v. Don Paolo 2 Bertolino 37. Con ogni più ampia riserva di contestare, argomentare e dedurre nei termini già concessi ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica pagina 5 di 26 Svolgimento del processo
1. conveniva in giudizio il Dott. e il Parte_1 CP_6 Controparte_1
esponendo che:
[...]
a. era stata ricoverata il 17.9.2007 presso la clinica Santa Rita di Vercelli in seguito a riscontro ambulatoriale di “ispessimento endometriale patologico, polipo cervicale”;
b. era stata eseguita un'isteroscopia diagnostico-operativa in luogo di una diagnostica;
c. veniva asportato un polipo cervicale e introdotto un isteroscopio, con successivo riscontro di un mioma e nel corso dell'esecuzione delle relative manovre si era verificata una perforazione di 9 mm. di diametro nella parete destra dell'utero, per riparare la quale era effettuata una laparoscopia, con relativa sutura;
d. nella successiva lettera di dimissioni la diagnosi non contemplava il patologico ispessimento dell'endometrio;
e. nel 2008, a seguito di nuova visita ginecologica, veniva eseguita un'ulteriore isteroscopia e nel referto era risultato un piccolo polipo, in uno a cavità uterina interessata da vegetazioni biancastre con vasi atipici, con conseguenti plurime biopsie;
nel referto istologico era stato riscontrato un adenocarcinoma endometriale e nello stesso mese di giugno era disposto intervento di isteroannessiectomia laparoscopica con asportazione totale del colletto vaginale, linfoadenectomia e washing peritoneale;
f. l'esame citologico aveva evidenziato la presenza di cellule neoplastiche da adenocarcinoma endometriale in stadio avanzato IIIA e tanto rendeva necessaria una terapia adiuvante consistente in chemioterapia, radioterapia e brachiterapia;
g. in conseguenza della perforazione iatrogena della parete uterina - che poteva essere stata la causa della colonizzazione endoperitoneale - del mancato accertamento della sospetta condizione patologica endometriale e del mancato indirizzo a un nuovo controllo dopo la guarigione della breccia uterina suturata, si era determinato un grave ritardo diagnostico, con conseguente ritardo nell'esecuzione dell'isterectomia e assoluta necessità della terapia adiuvante;
pagina 6 di 26 in particolare, considerando il periodo di 9 mesi intercorso tra la prima isteroscopia del 17.9.2007 e l'isteroscopia del 12.6.2008, nonché la diagnosi di ispessimento endometriale patologico con la quale la paziente era stata ricoverata presso la casa di cura Santa Rita nel settembre 2007, era da ritenere che l'ispessimento endometriale rappresentasse la prima manifestazione della patologia poi evoluta nell'arco di 9 mesi nell'adenocarcinoma avanzato;
h. non vi era stata neppure una corretta informazione e ciò aveva impedito una scelta consapevole con riferimento all'isteroscopia diagnostico-operativa.
2. Ravvisando pertanto la responsabilità del Dott. e della clinica Santa Rita CP_6 di Vercelli, l'attrice concludeva chiedendo il risarcimento dei conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali.
3. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 32/2019, pur avendo, sulla base delle risultanze delle CTU effettuate, riscontrato profili di imperizia e negligenza nell'operato del dott.
e del personale della clinica, ha ritenuto che non risultasse in alcun modo CP_6 dimostrato, anche nei limiti dei criteri probabilistici comunemente adottati nell'ambito del giudizio civile, che dal rilevato ritardo diagnostico e dunque terapeutico fosse derivato un danno risarcibile all'attrice, posto che il trattamento terapeutico sarebbe stato lo stesso, anche se non vi fosse stato ritardo. Ha, quindi, escluso che vi fossero conseguenze dannose iatrogene e che si prospettassero ipotesi prognostiche sfavorevoli. Ha poi ritenuto, sempre sulla base delle risultanze della seconda CTU, che il consenso informato era conforme al trattamento sanitario proposto e che era stato dato non nell'imminenza dell'intervento, ma precedentemente, in data 13 settembre
2007. Pertanto, respingeva le domande proposte dalla signora Parte_1
4. Tale esito era confermato dalla Corte d'Appello che, con sentenza n. 712/2020, evidenziava come dalle perizie disposte in primo grado – condivise in appello con ampia risposta anche ai CTP - non risultasse in alcun modo dimostrato, nei limiti dei criteri probabilistici tipici del giudizio civile, che dal già rilevato ritardo diagnostico e, dunque, terapeutico fossero conseguite alla paziente conseguenze iatrogene.
5. Nello specifico, affermava l'appellante che “l'aggravamento del tumore ( dal I al III stadio) provocato dal ritardo diagnostico e terapeutico di 8 mesi, ha obbligato l'attrice
pagina 7 di 26 alla terapia adiuvante con conseguenze iatrogene ( neuropatia bilaterale degli arti inferiori e disfunzioni urogenitali) che potranno anche aggravarsi nel tempo”.
6. Orbene, tale affermazione non era stata provata, ed, anzi, contraddetta dalle risultanze delle CTU. Ed, infatti, era risultato comprovato che:
a. nel settembre 2007 la signora risultava affetta da neoplasia dell'utero Pt_1
denominato adenocarcinoma endometriale di grado 2 moderatamente differenziato con infiltrazione neoplastica endovascolare. Sul punto, infatti, i
CTU che hanno redatto il primo elaborato hanno ritenuto che fosse di grado 2-3, posto che “un tumore mantiene il medesimo grading sia nelle fasi iniziali che al livello della sua massima diffusione” ( pag.4 repliche i CTU). Nel maggio 2008 la neoplasia era ad uno stadio III A. Orbene, non solo non ha trovato riscontro l'opinione dei CT di parte attrice che lo stadio della malattia, nel 2007, fosse al primo livello, mancando sufficienti elementi clinici di certezza in proposito, ma, anzi, i CTU, successivamente nominati, in modo sostanzialmente conforme con i primi, hanno ritenuto che non vi fossero “elementi di natura tecnica che permettano di stabilire con il necessario grado di probabilità ( più probabile che non) quale fosse lo stadio dello neoplasia al settembre 2007”.
b. Peraltro, era stato, altresì, accertato che la possibilità che la lesione iatrogena
(di 5 mm) potesse aver indotto una disseminazione neoplastica era “altamente improbabile” ( pag. 22 del primo elaborato). Evidenziavano, infatti, che la lesione era stata provocata sulla parte destra dell'utero, mentre la neo formazione tumorale era stata localizzata in prossimità del fondo uterino.
c. I Ctu del secondo elaborato peritale avevano sottolineato come fosse impossibile stabilire “se la sede della lesione iatrogena fosse infiltrata da tumore” ed aggiungevano che “qualora la perforazione avesse determinato un significativo passaggio di cellule attraverso la breccia, si sarebbero riscontrate, all'indagine istopatologica- oltre che nella medesima sede ( ovaio) anche nel tragitto della parete uterina- numerosi impianti di cellule neoplastiche, che invece non furono evidenziati” ( pag. 10 del secondo elaborato). Le conseguenze iatrogene di inutile terapia adiuvante sintetizzate dai CTU nel secondo elaborato peritale, neuropatia bilaterale degli arti inferiori e le pagina 8 di 26 disfunzioni urogenitali, ( cfr. pag. 16-17), che prospettano per la signora n Pt_1
periodo di inabilità temporanea parziale di 150 giorni mediamente al 50% ed una riduzione dell'integrità psico- fisica del soggetto ( danno biologico) in misura pari al 13%, potevano ritenersi avvenute solo nel caso in cui al 2007 il livello della neoplasia fosse stato di stadio IA o IB;
poiché, per le considerazioni sopra riportate, nonostante la certa colposa condotta dei sanitari della clinica S. Rita di
Vercelli, tale stadio non era risultato dimostrabile o comunque verificabile con criterio probabilistico ( più probabile che non), non si poteva ravvisare con certezza o con probabilità che le conseguenze iatrogene fossero avvenute, in quanto il nesso causale non era stato provato nei termini sopra descritti.
Doveva, peraltro, darsi rilievo alla circostanza accertata dai CTU che a dieci anni dai fatti, l'appellante risultava libera da malattia o da complicanze ad essa legate;
che “la censurabile condotta sanitaria non ha di fatto ridotto le chances di sopravvivenza/ guarigione” ( pag. 15 del secondo elaborato) e che “una eventuale futura ripresa- recidiva di malattia sarà da ricondurre a cause biologiche del tutto indipendenti dal ritardo terapeutico”.
d. Con riguardo alla censura attinente il mancato consenso informato,
l'appellante rilevava che il medico era intervenuto con l'asportazione di un innocuo polipo cervicale che in quel momento, date le condizioni di salute della ossia data la presenza di cellule endometriali già patologiche, Pt_1
rappresentava un intervento altamente rischioso. A tale proposito, il giudice di secondo grado ha affermato che l'appellata aveva ottemperato all'onere di provare la corretta raccolta del consenso informato della paziente, posto che il documento informativo allegato alla cartella clinica di ricovero del 17 settembre
2007, sottoscritto dalla paziente non nell'imminenza dell'intervento, bensì il 13 settembre 2007 in occasione del pre-ricovero, era conforme al trattamento sanitario proposto. Dalla Ctu espletata era, infatti, emerso che lo stesso contemplava, fra le altre complicanze ( lesioni intestinali e delle vie urinarie, stravaso di glicina nel sangue, infezioni) anche “perforazioni della parete uterina: di solito hanno una risoluzione completa spontanea e non comportano danni permanenti”; prevedeva la “possibilità che, nel corso dell'intervento, si
pagina 9 di 26 riscontri una situazione tale da richiedere un trattamento più complicato e/o differente da quello precedentemente discusso”. Tra le complicanze in esso previste rientrava, quindi, la perforazione della parete uterina ed era esplicita la possibilità che, nel corso dell'intervento, si potesse riscontrare una situazione tale da richiedere un intervento più complesso. Si trattava, dunque, di un rischio prevedibile, di cui la paziente era stata preventivamente informata.
e. Doveva, dunque, ricordarsi che la risarcibilità del danno da lesione della salute che si verifichi per le non imprevedibili conseguenze dell'atto terapeutico effettuato senza la preventiva informazione del paziente, necessariamente presuppone l'accertamento che il paziente quel determinato intervento avrebbe rifiutato se fosse stato adeguatamente informato, con l'ulteriore precisazione che “il relativo onere probatorio, suscettibile di essere soddisfatto anche mediante presunzioni, grava sul paziente: a) perché la prova di nesso causale tra inadempimento e danno comunque compete alla parte che alleghi l'inadempimento altrui e pretenda per questo il risarcimento;
b) perché il fatto positivo da provare è il rifiuto che sarebbe stato opposto dal paziente al medico;
c) perché si tratta pur sempre di stabilire in quale senso si sarebbe orientata la scelta soggettiva del paziente, sicché anche il criterio di distribuzione dell'onere probatorio in funzione della vicinanza al fatto da provare induce alla medesima conclusione;
d) perché il discostamento della scelta del paziente dalla valutazione di opportunità del medico costituisce un'eventualità che non corrisponde all'id quod plerumque accidit” ( Cass. n. 2847/10). Orbene, la Pt_1 non aveva neppure allegato che non si sarebbe sottoposta – con una valutazione da radicarsi necessariamente ex ante, e da ritenersi inverosimile in ordine ai canoni di esperienza - al prospettato trattamento chirurgico, ove avesse avuto preventiva contezza del rischio, poi verificatosi, di subire la lesione.
7. Quanto all'appello incidentale proposto dal dott. , lo stesso era condensato nel CP_6
seguente rilievo: erroneamente i CTU non avevano valorizzato il fatto che il referto ecografico del 14.6.2007 riscontrava genericamente un ispessimento endometriale senza evidenza di degenerazioni patologiche, degenerazioni che neppure erano pagina 10 di 26 visibili al momento dell'intervento effettuato dal dott. con l'ausilio del dott. CP_6
; tanto che la signora eppure presentava sintomi presenti nel 90% Tes_4 Pt_1
dei casi, ossia sanguinamento. Inoltre, in sede di CTU era accertato che il materiale sui vetrini era stato erroneamente refertato dall'anatomopatologo, che aveva escluso la presenza di patologie e ciò aveva determinato la non necessità di effettuare approfondimenti diagnostici endometriali.
8. Ebbene, la Corte ha ritenuto che non sussistesse un interesse del dott. a CP_6
proporre detto appello e ciò in quanto non era stato condannato a versare alcuna somma a titolo di risarcimento del danno, attesa l'infondatezza dell'appello di Pt_1
[...]
9. In ogni caso, ad abundantiam, l'appello non poteva trovare accoglimento. I CTU avevano affermato in maniera incontrovertibile che: “quello che non si può per contro condividere e giustificare, risulta la condotta del ginecologo nella successiva gestione della paziente. Difatti, seppur confortato dalla diagnosi [risultata poi errata] di polipo formulata dall'anatomo – patologo sul materiale chirurgico prelevato in corso di isteroscopia, in quanto il sanitario, nella consapevolezza di non avere completato
l'indagine diagnostica con prelievo di tessuto endometriale in sede sospetta, avrebbe dovuto porre indicazione (alla dimissione del 18.9.2007, ovvero al controllo del
18.10.2007) per reintervento finalizzato al completamento del percorso diagnostico. In aggiunta a ciò, avendo già anticipato l'errore diagnostico, è da censurare, considerandola imperita, anche la condotta dell'anatomo patologo della CP_8
di Vercelli, il quale interpretò i reperti prelevati nel corso dell'intervento
[...] chirurgico del settembre 2007 (referto istologico n. 4621/07) come 'frammenti di polipo cervicale', anziché come adenocarcinoma endometrioide, come da successiva revisione. Concludendo, in punto responsabilità, nella gestione delle esigenze diagnostiche e terapeutiche della SI.ra sono ravvisabili due distinte Parte_1
carenze di tipo omissivo attinenti, in dettaglio: il mancato completamento del percorso diagnostico da parte del chirurgo ginecologo – di fatto assorbente quella dell'anatomopatologo che repertò erroneamente il frammento – oltre che, a seguire, il mancato approccio chirurgico (isteroannessiectomia) alla base del percorso terapeutico.” (cfr. pagg. 10 e 11 della seconda II CTU, fascicolo di primo grado). Erano
pagina 11 di 26 stati, quindi, riscontrati profili di imperizia e negligenza nell'operato del dott. e CP_6
del personale della clinica, anche se avevano avuto come conseguenza un evento di danno incerto, nel senso che “non è più probabile che non “ che la condotta alternativa lecita avrebbe evitato il danno patito dalla Pt_1
10. Con il primo motivo a fondamento del ricorso per cassazione, la signora Pt_1
premetteva che era stata fatta confusione tra grado e stadio della malattia;
tanto che, assumendo come 2 – 3 il grado della neoplasia a settembre 2007, si sarebbe evitato l'aggravamento dallo stadio I allo stadio III al maggio 2008; pertanto la mancanza di prova del nesso causale andava incentrata sulla stessa condotta colposa del medico, che non aveva proceduto ai necessari rilievi diagnostici.
11. Con il secondo motivo l'appellante assumeva che il giudice di secondo grado avrebbe acriticamente accolto le conclusioni dei CTU che avevano affermato la carenza di elementi tecnici per accertare lo stadio tumorale a settembre 2007 cosa che, però, era dovuta proprio al mancato accertamento diagnostico progressivo.
12. Con il terzo motivo, l'appellante censurava la decisione di primo grado, in quanto la sconfitta della malattia a distanza di 10 anni e la non riconducibilità di eventuali ricadute all'operato del dott. , non eliminavano le sofferenze e gli effetti CP_6
collaterali riportati dalla Pt_1
13. La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 34427/23, ha osservato che, sebbene il giudice di secondo grado avesse dichiarato carente d'interesse l'appello incidentale del dott. , volto a far accertare l'insussistenza di una sua imperizia, proprio in CP_6
ragione del rigetto della domanda risarcitoria per mancanza di prova del nesso causale, tuttavia lo stesso giudice aveva costruito il suo iter motivazionale muovendo dall'assunto del già rilevato ritardo diagnostico e, dunque, terapeutico;
concludendo, in particolare “nel senso che le conseguenze pregiudizievoli iatrogene lamentate dall'attrice, correlate alla inutile terapia adiuvante di tipo fortemente invasivo, avrebbero potuto affermarsi solo nel caso in cui al 2007 il livello delle neoplasia fosse stato di stadio IA o IB cioè le conseguenze dannose iatrogene lamentate dall'attrice correlate all'inutile terapia adiuvante di tipo fortemente invasivo avrebbero potuto affermarsi solo nel caso in cui nel 2007 il livello della neoplasia fosse stato di stadio
IA o IB”; ancora - hanno evidenziato i giudici di legittimità - il giudice di secondo pagina 12 di 26 grado aveva affermato che, dato che non vi era prova certa o nemmeno probabilistica di quale fosse, al momento del primo ricovero e delle cure del dott. , lo stadio CP_6
neoplastico e posto che la prova del nesso causale incombeva su colui che chiede il ristoro, la conclusione non poteva che essere il rigetto.
14. Orbene, ad avviso dei giudici di legittimità, si era in presenza di cortocircuito logico perché l'incompletezza dell'attività professionale posta in essere non può riflettersi in termini negativi sulla parte danneggiata, onerata della prova del nesso eziologico. Ed, invero, la stessa Corte d' Appello aveva sottolineato poche righe prima come tale illogicità fosse stata oggetto di censura in appello e poi però non chiariva le ragioni per le quali l'aveva ritenuta superata.
15. Ed, infatti, proseguivano i giudici di legittimità, “la giurisprudenza di questa Corte in tema di responsabilità professionale sanitaria ha affermato che l'incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può e deve utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile
l'accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno, ciò per una ragione prima logica che giuridica, oltre che per il principio di vicinanza della prova (Cass.,
31/03/2016, n. 6209, Cass., 21/11/2017, n. 27561, Cass., 20/11/2020, n. 26428); questo principio di specie ne sottende uno più generale, ossia quello per cui quando la mancata prova derivi dalle carenze colpose della condotta del medico, tipicamente omissive, e astrattamente idonee a causare il pregiudizio lamentato, quel “deficit” rileva non solo in punto di accertamento della colpa ma anche di quello del nesso eziologico, non potendo logicamente riflettersi a danno della vittima, sia pur in generale onerata della dimostrazione del rapporto causale;
in altri termini, la sentenza qui gravata non fa comprendere in alcun modo perché non rilevi nell'accertamento eziologico il mancato completamento dell'indagine diagnostica, che avrebbe in tesi, anche secondo le riportate ipotesi dei periti d'ufficio, potuto far acquisire i dati istologici idonei a dettagliare grado e stadio della malattia, e dunque, in ipotesi, approntare una terapia che, nella prospettiva ricostruttiva della stessa Corte territoriale, avrebbe potuto evitare le conseguenze iatrogene in discussione;
è vero che la sentenza afferma diffusamente
pagina 13 di 26 la sussistenza di tale colpa del medico solo 'ad abundantiam' dopo aver detto inammissibile, come anticipato, l'appello incidentale del dottor , con statuizione CP_6 peraltro 'inutiliter data' proprio perché susseguente alla dichiarata (non in 'obiter':
Cass., 11/03/2022, n. 7995) esclusione di ammissibilità del motivo di appello (Cass.,
Sez. U., 20/02/2007, n. 3840, e succ. conf.), ma è anche vero che, come pure constatato, lo fa dopo aver affermato l'ininfluenza del pur 'rilevato ritardo diagnostico' per il mancato risconto del nesso di causalità materiale nei termini evidenziati;
non viene in gioco, quindi, una ricostruzione fattuale alternativamente e parimenti plausibile rispetto a quella della decisione censurata, e inammissibilmente inerente al sindacato di merito del relativo giudice, ma l'intrinseca illogicità della motivazione, in uno alla correlata violazione degli oneri probatori e della corretta sussunzione della fattispecie fattuale indiziaria in quella legale”.
16. riassume il giudizio con atto di citazione ex art. 392 c.p.c., chiedendo Parte_1 che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, fossero accertati i danni dalla stessa subiti e riconducibili alla responsabilità del dott. e CP_6
del eventualmente anche previa ammissione dei capitoli di Controparte_1
prova testimoniale e per interrogatorio formale, come dedotti.
17. Il Policlinico di chiede il rigetto delle domande Controparte_1 proposte dalla riassumente e, in subordine, nell'ipotesi di riconoscimento di un nesso causale tra l'operato del dott. ed i danni subiti dalla che gli stessi siano CP_6 Pt_1
limitati alle risultanze della disposta CTU. In via di regresso e garanzia, con domanda riconvenzionale trasversale già formulata nei precedenti gradi di giudizio, chiede che il dott. sia condannato a tenerla indenne da qualsivoglia danno riconosciuto in CP_6 favore dell'attrice.
18. Si sono costituiti , e Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5
, quali eredi di nel frattempo deceduto e chiedono il rigetto delle
[...] Persona_2
domande risarcitorie spiegate da e, in via subordinata, il rigetto della Parte_1
domanda di manleva articolata dal Controparte_1
19. All'udienza di prima comparizione del 17.9.2024 le difese delle parti ed CP_1
eredi di hanno dichiarato di astenersi dal porre in esecuzione la decisione di CP_6
pagina 14 di 26 primo grado, in attesa del giudizio di rinvio e di conseguenza la difesa di parte riassumente ha rinunciato alla chiesta sospensiva.
20. Il Consigliere istruttore, quindi, ha fissato davanti a sé l'udienza del 28 gennaio 2025 per la rimessione della causa in decisione ex artt. 352 e 127 ter c.p.c., assegnando termini perentori alle parti calcolati a ritroso rispetto alla data di detta udienza, di giorni
60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito di note di replica, con termine perentorio alle parti sino alla data del 28 gennaio 2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza-
Motivi della decisione
21. La difesa della parte riassumente censura la decisione di prime cure per avere il giudice erroneamente fatto proprie le considerazioni dei CTU in modo acritico. La difesa richiama sinteticamente i passaggi motivazionali della Corte di Cassazione.
22. La difesa della struttura sanitaria ritiene che, laddove emergessero profili di responsabilità a carico del dott. , gli stessi sarebbero limitati nei termini indicati CP_6 dai CTU e dunque con un'invalidità temporanea parziale al 50% di giorni 150 e con un danno biologico del 13%.
23. La difesa degli eredi del dott. esclude qualsivoglia responsabilità a carico del CP_6
loro congiunto, sottolineando al contempo le gravi responsabilità emerse quanto all'operato dell'anatomopatologo che ebbe a refertare il materiale prelevato in sede di isteroscopia.
24. Ebbene, è essenziale riportare i passaggi dell'elaborato peritale redatto dai dottori e in data 14.12.2017, al fine di focalizzare Persona_3 Persona_4
l'attenzione sui momenti salienti delle condotte del dott. , interpretandole alla CP_6
luce dei principi direttivi segnati dai giudici di legittimità.
25. Risulta, dunque, che “nel corso di isteroscopia diagnostico-operativa del 17.9.2007 effettuata per sospetto neoplastico in ecografia uterina dal ginecologo Dr. sulla CP_6
sig.ra si verificò perforazione della parete uterina. Tale evento rappresenta un Pt_1
prevedibile ma non altrimenti prevenibile evento avverso (in letteratura descritto nel
10% dei casi) della procedura, nel caso di specie probabilmente favorito da alterate
pagina 15 di 26 condizioni strutturali della parete uterina. Per quanto riguarda la perforazione uterina e le sue conseguenze, anche in replica alle osservazioni di parte attrice: a) tenuto conto dei diversi elementi tecnici a disposizione (ecografia, RMN, isteroscopia), i CTU ritengono impossibile stabilire se la perforazione della parete uterina –occorsa sulla parete destra- fosse il canale endocervicale o la cavità uterina e se la sede della lesione iatrogena fosse infiltrata da tumore (si consideri peraltro che il rilievo RM del giugno 2008 porta a ritenere che la sede di sviluppo del tumore fosse la parete antero- laterale sinistra); b) l'intera procedura chirurgica (isteroscopia con asportazione del
“polipo”/approccio diagnostico con perforazione/conversione di intervento con inserimento dei trocars e riparazione della breccia uterina) non durò “parecchie ore” come asserito da parte attrice, bensì complessivamente 1 ora e 45 minuti (10:05-
11:50); c) per tale motivo, in ipotesi di perforazione occorsa su tessuto neoplastico, risulta impossibile verificare, anche solo per approssimazione, il numero di cellule neoplastiche eventualmente transitate dalla parete uterina alla cavità addominale. Si può comunque considerare che qualora la perforazione avesse determinato un significativo passaggio di cellule attraverso la breccia, si sarebbero riscontrate, all'indagine istopatologica -oltre che nella medesima sede (ovaio) anche nel tragitto della parete uterina- numerosi impianti di cellule neoplastiche, che invece non furono evidenziati;
d) per quanto riguarda il cosiddetto interessamento dell'ovaio destro, trattasi di 'impianto neoplastico superficiale non infiltrante' -come osservabile sui preparati istologici disponibili e revisionati- e non di 'malattia diffusa anche all'ovaio' come asserito da parte attrice. Tornando all'analisi dei fatti, potendo pertanto inquadrare quanto occorso alla stregua di mera complicanza incolpevole, non si ritiene in ciò censurabile la condotta del ginecologo, il quale, immediatamente, riconobbe ed intervenne sulla lesione iatrogena, evitando così lo sviluppo di più rilevanti conseguenze cliniche. Quello che non si può per contro condividere e giustificare, risulta la condotta del ginecologo nella successiva gestione della paziente. Difatti, seppur confortato dalla diagnosi [risultata poi errata] di polipo formulata dall'anatomo- patologo sul materiale chirurgico prelevato in corso di isteroscopia, in quanto il sanitario, nella consapevolezza di non avere completato l'indagine diagnostica con prelievo di tessuto endometriale in sede sospetta, avrebbe dovuto porre indicazione
pagina 16 di 26 (alla dimissione del 18.9.2007, ovvero al controllo del 18.10.2007) per reintervento finalizzato al completamento del percorso diagnostico. In aggiunta a ciò, avendo già anticipato l'errore diagnostico, è da censurare, considerandola imperita, anche la condotta dell'anatomo patologo della di Vercelli, il quale interpretò Controparte_8
i reperti prelevati nel corso dell'intervento chirurgico del settembre 2007 (referto istologico n. 4621/07) come “frammenti di polipo cervicale”, anziché come adenocarcinoma endometrioide, come da successiva revisione. Concludendo, in punto responsabilità, nella gestione delle esigenze diagnostiche e terapeutiche della sig.ra sono ravvisabili due distinte carenze di tipo omissivo attinenti, in Parte_1
dettaglio: il mancato completamento del percorso diagnostico da parte del chirurgo ginecologo di fatto assorbente quella dell'anatomopatologo che repertò erroneamente il frammento- oltre che, a seguire, il mancato approccio chirurgico
(isteroannessiectomia) alla base del percorso terapeutico”.
26. I CTU, quindi, dopo aver illustrato le principali caratteristiche dei tumori in generale e quindi i concetti di “grado”, “stadio” e criteri di stadiazione delle neoplasie uterine
(criteri della International Federation of Gynecology and Obstetrics - FIGO), così hanno concluso: “nel settembre 2007 la sig.ra risultava affetta da Parte_1 neoplasia dell'utero (adenocarcinoma endometrioide di grado 2 moderatamente differenziato con infiltrazione neoplastica endovascolare); ii. nel maggio 2008 la neoplasia era ad uno stadio IIIa; non risultando per contro possibile riferire -neppure con criterio ex post mancando i necessari rilievi istologici- quale fosse lo stadio della neoplasia al settembre 2007. Se è pur vero che al momento della diagnosi di adenocarcinoma dell'endometrio il 75% delle pazienti presenta una neoplasia confinata all'utero, nel caso della sig.ra la presenza di infiltrati endovascolari Pt_1
(come da revisione preparati istologici in corso di CTU), rappresenta un elemento clinico che potrebbe autorizzare a sospettare uno stadio più avanzato rispetto all'IA. E' comunque di tutta evidenza che qualora il ginecologo, adottando la necessaria diligenza avesse richiamato la paziente (ottobre 2007) per completamento diagnostico con nuova isteroscopia e successiva isterectomia (d'obbligo in presenza di adenocarcinoma), si sarebbero ottenuti i fondamentali dati istologici a dettagliare grado
pagina 17 di 26 e stadio della neoplasia, come già illustrato fondamentali per decidere i successivi passaggi terapeutici”.
27. Orbene, è in questa fase che si innesta il giudizio di responsabilità colposa che riverbera anche sul nesso causale, nei termini esposti dall'ordinanza della Corte di
Cassazione. Ed, invero, è proprio il profilo della mancanza di diligenza mediamente esigibile alla luce della complessiva condizione generale della paziente anche alla luce del dato anagrafico che non può riflettersi in termini negativi di carenza di prova del nesso causale a carico di E', infatti, emerso in modo cristallino Parte_1
dalla seconda CTU, un deficit di valutazione in capo al dott. , per mancato CP_6 completamento dell'indagine diagnostica, indagine che avrebbe potuto far acquisire, secondo le tesi riportate proprio dai CTU, i dati istologici idonei a dettagliare grado e stadio della malattia e, dunque, a consentire di approntare una terapia con conseguenze meno devastanti, come risulta dallo specchietto a pag. 12 dell'elaborato che riporta la classificazione degli stadi dei tumori predisposta dalla National
Comprehensive Cancer Network (NCCN). Gli ulteriori due specchietti a pag. 14 della consulenza medica illustrano poi le opzioni terapeutiche per il carcinoma dell'endometrio, in base allo stadio ed al grado. E sulla base di tali dati i CTU hanno concluso che nel maggio 2008, con uno stadio neoplastico III A, oltre alla chirurgia era obbligatoria anche la terapia adiuvante, laddove nel settembre 2007 la terapia adiuvante rappresentata dalla brachiterapia, radioterapia e chemioterapia si sarebbe forse potuta evitare (cfr. pag, 14 della CTU;
v. ad esempio per lo Stadio IA si ha esclusivamente isteroannessiectomia + osservazione, mentre per stadi superiori sono previste anche brachiterapia, radioterapia, sino ad arrivare al IIIa per cui sono previste sia la radioterapia che la chemioterapia, altamente invasive). Nessun fondamento, infine, ha la prospettazione difensiva secondo cui la responsabilità sarebbe dell'anatomopatologo che non ebbe a refertare correttamente i vetrini ricevuti, alla luce di quanto sopra esposto in punto risultanze istruttorie e sulla base della lettura indicata dai giudici di legittimità; e ciò senza considerare che mai il contraddittorio è stato esteso a tale altra figura professionale, non evocata in causa. Se, poi, la signora Pt_1
in concreto risultava libera da malattia a distanza di dieni anni dai fatti, ciò non toglie,
pagina 18 di 26 appunto, che la stessa sia stata destinataria se non di una prognosi più negativa, certamente di danni biologici temporanei e permanenti come indicati dai CTU.
28. Passando, dunque, alla quantificazione dei danni alla persona, pare opportuna una sintetica illustrazione delle conseguenze iatrogene di inutile terapia adiuvante per le sopra esposte ragioni. Conseguenza, dunque, rappresentate da: “a) proctite e vaginite attinica oltre che moderata polineuropatia sensitivo motoria di tipo assonale a carico di gamba-piede, bilateralmente;
b) oltre al periodo di convalescenza e cura che la SI.ra avrebbe comunque dovuto osservare in conseguenza del trattamento chirurgico Pt_1
di isteroannessiectomia, la stessa è stata costretta a sedute di terapia adiuvante per complessivi 5 mesi circa, potendosi così prospettare considerati anche e soprattutto gli effetti collaterali di radio/chemioterapia- un periodo di inabilità temporanea parziale di
150 (centocinquanta) giorni mediante al 50%; c) ripresa l'ipotesi introduttiva, le conseguenze menomative della inutile terapia adiuvante (radio/chemioterapia) cui è stata sottoposta la SI.ra -anche considerata la documentazione Parte_1
sanitaria in atti e soprattutto le risultanze delle indagini specialistiche (ginecologica e neurologica) cui la stessa è stata sottoposta nel corso del presente accertamento- sono rappresentate da sintomatologia algico-disfunzionale a carico dell'apparato uro- genitale e degli arti inferiori, che trovano solo parziale conferma nelle indagini obiettive disposte. Al riguardo: I) l'accorciamento vaginale è con ogni probabilità da ricondurre alla resezione chirurgica dell'orletto vaginale durante la chirurgia oncologica effettuata presso l'Ospedale di Biella;
II) non risulta comprovato che il pregiudizio neurologico dimostrato a carico degli arti inferiori abbia portato ad un più rilevante pregiudizio funzionale, non risultando allegati o verificati rilievi anamnestici (documentazione sanitaria in itinere) ovvero clinici (cfr esami obiettivi attuali) indicativi di particolare pregiudizio funzionale. Ciò premesso, l'insieme menomante, per quanto coerente con i rilievi strumentali e l'obiettività rilevata in sede di CTU, ha attendibilmente ridotto
l'integrità psico-fisica del soggetto (danno biologico) in misura pari al 13% (tredici per cento). Omissis e) attesa la sostanziale stabilità delle menomazioni, non vi sono elementi di carattere prognostico che giustifichino ipotesi di modificazioni in senso migliorativo-peggiorativo rispetto allo stato attuale”.
pagina 19 di 26 29. Sulla base di tali emergenze, spetta pertanto alla danneggiata il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione alla lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. (Cass. 31/5/2003 n.
8827 e n. 8828). Con riferimento ai danni non patrimoniali, si rileva che la liquidazione del danno va effettuata tenuto conto dei principi espressi dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite nella sentenza n. 26972 del 2008. La giurisprudenza di legittimità, a
Sezioni Unite, ha chiarito che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (Cass. civ.
SS.UU. n. 26972/2008 e, successivamente, Cass. civ. n. 687/2014); conseguentemente, è necessario liquidare tale pregiudizio come categoria unitaria non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie ed è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, provvedendo ad un'integrale riparazione, valutando congiuntamente tutte le sofferenze soggettivamente patite dal danneggiato in relazione alle condizioni personali dello stesso e ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato, quali “pregiudizi esistenziali” concernenti aspetti relazionali della vita.
30. In questa prospettiva è stato affermato che “il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo
(posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica
o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello
c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale”. ( così
Cass. civ, SU, n. 26972/2008; analogamente, Cass. civ. n. 24864/2010; Cass. civ. n.
11950/2013; Cass. civ. n. 21716/2013).
pagina 20 di 26 31. Pertanto, tenuto conto delle Tabelle milanesi nell'edizione del 2024, ne derivano i seguenti importi:
a. per l'invalidità temporanea parziale al 50% per n. 5 mesi si ha l'importo di €
8.625,00 derivante dalla divisione a metà dell'importo riconosciuto per l'invalidità temporanea totale, pari ad € 115,00 (a sua volta derivante dalla componente dalla componente biologico/dinamico – relazionale e dalla sofferenza soggettiva interiore), moltiplicato per 150 giorni;
b. per il danno biologico permanente pari al 13% in persona di anni 67 all'epoca dei fatti (nata il [...]), si ha l'importo di € 33.394,00, già comprensivo di entrambe le componenti di danno, come sopra detto;
c. danno patrimoniale rappresentato dalle spese mediche riconducibili ai fatti di causa e pari ad € 2.578,36 (cfr. elenco a pag. 18 della consulenza) e pari ad €
5.479,86 da gennaio 2008 a gennaio 2015 (v. elenco a pag. 18 dell'elaborato).
Non possono, invece, essere riconosciute le spese mediche di cui al primo elenco a pagg. 17 – 18, in quanto i CTU non le hanno potute ricondurre causalmente ai fatti in questione, essendo intervenute ben prima dell'effettuazione della terapia adiuvante.
32. Pertanto, a compete il complessivo importo di € 50.077,22. In Parte_1
applicazione, poi, dei principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle
Sezioni Unite della Corte di cassazione ( come consolidati anche di recente, v. Cass. civ. n. 18243/2015), appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali. Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite sopra citato, detti interessi vanno calcolati sulla somma devalutata corrispondente al danno biologico e temporaneo dalla data della consolidazione dei postumi e successivamente incrementata anno per anno secondo la variazione degli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indici FOI) sino alla data della decisione. Con riguardo, invece, al danno costituito dalle spese mediche, in considerazione dell'ampio arco temporale e della disponibilità di un dato globale, pare equo individuare, in via pagina 21 di 26 equitativa, una data mediana tra le stesse, la cui sopportazione va dall'anno 2008 all'anno 2015 ( metà anno 2011). Pertanto, per il danno biologico e temporaneo, per un totale di € 42.019,00 compete la somma complessiva di € 66.575,58 – di cui €
11.026,46 a titolo di interessi ed € 13.530,12 a titolo di rivalutazione, come sopra detto. Per le spese mediche ammontanti ad € 8.058,22 spetta l'importo globale di €
11.827,49 - di cui € 1.641,90 a titolo di interessi ed € 2.127,37 a titolo di rivalutazione. Conclusivamente, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale alla signora compete l'importo complessivo di € 78.403,07 - interessi legali dalla Pt_1
pubblicazione della sentenza al saldo.
33. Pertanto, le parti appellate, ossia il e Controparte_1
gli eredi del dott. , ossia , CP_6 Controparte_2 CP_3 CP_4
e sono tenuti in solido al pagamento, in favore di
[...] CP_5 Parte_1 dell'importo di € 78.403,07 - interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, a titolo di risarcimento dei danni.
34. Deve, ora, essere esaminata la domanda di manleva formulata sin dal primo grado da parte della struttura sanitaria alla quale si rivolse la nei confronti del medico Pt_1
operante, dott. . CP_6
35. In proposito, in via pregiudiziale, la Corte rileva che la difesa degli eredi del ginecologo ha evidenziato come il nelle note datate 20.11.2024 avesse CP_6 CP_1
ampliato le proprio conclusioni, chiedendo, per la prima volta, che la condanna in manleva degli eredi del dott. avvenga non solo in via di regresso, ma anche in CP_6
via di rivalsa e garanzia, domanda mai proposta dal e dunque CP_1
inammissibile e tardiva ex art. 345 c.p.c..
36. A questo proposito, la Corte osserva che nessun elemento di novità è stato introdotto con le predette note, in quanto la struttura sanitaria ha sempre agito nei confronti del dott. per essere dallo stesso manlevata e tenuta indenne in relazione ad CP_6
eventuali danni causati alle pazienti sottoposte alle cure del predetto sanitario come risultanti dalle prove acquisite al giudizio. Ragione per la quale non si ravvisa alcun elemento di novità della domanda e neppure la difesa degli eredi ha saputo individuare il lamentato novum.
pagina 22 di 26 37. Passando al merito, la Corte richiama i consolidati principi espressi dai giudici di legittimità secondo cui “in tema di azione di rivalsa nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per
i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3,
c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per
l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che
è oggetto dell'obbligazione” (v. Cass. civ. n. 28987/2019); ed, ancora, “in tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma
2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati” ( v. Cass. civ. n. 29001/2021).
pagina 23 di 26 38. In coerenza con tali principi direttivi e posto che la vicenda in esame si colloca in epoca anteriore alla L. n. 24/2017, occorre ulteriormente considerare il tenore dell'art. 7 del contratto in essere tra il dott. e la clinica Santa Rita Vercelli in data CP_6
1.10.2004 ( prodotto con la memoria ex art. 183, n. 2 c.p.c. nel fascicolo di primo grado della struttura sanitaria), che così dispone: “responsabilità e garanzie. Premesso che nell'espletamento della Sia attività Lei eserciterà la propria professione usufruendo delle strutture sanitarie della S. Rita, Lei dichiara di manlevare e tenere indenne la stessa da ogni conseguenza pregiudizievole determinata da ogni domanda promossa nei Suoi confronti sia in via stragiudiziale che giudiziale (anche in via n soldale con altri soggetti) dai Suoi pazienti o dai loro eredi o venti causa, in conseguenza dell'attività medica da Lei svolta all'interno della S. Rita. La suddetta manleva è da Lei formulata sia relativamente ai casi di eventuale responsabilità di cui all'art. 2236 del codice civile
(colpa grave o solo) sia da ogni altra responsabilità inclusa quella di cui all'art. 1176 del codice civile (scarsa diligenza). Lei dichiara di essere coperto dai rischi per la responsabilità professionale con una società assicuratrice di Sua scelta con un premio non inferiore ad € 1.000.000,00 (un milione) e di esonerare la casa di Cura da ogni eventuale responsabilità per ogni danno che lei dovesse subire all'interno delle sue strutture”. Sulla base delle sopra esposte risultanze istruttorie, segue l'accoglimento della domanda di manleva formulata dal nella misura corrispondente al CP_1
50% della responsabilità del sanitario, in difetto di elementi che possano condurre ad una differente ripartizione della responsabilità, fermo restando la conclusione del contratto tra la struttura e la signora circostanza non contestata da alcuna parte. Pt_1
Ne segue che gli eredi del dott. debbono essere condannati in solido al CP_6 pagamento, in favore del , della somma di € 39.201,53 – oltre Controparte_1
interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
39. In punto spese, si rammenta che la Corte di Cassazione ha rimesso a questo giudice di rinvio la liquidazione anche delle spese del giudizio di legittimità. È utile ricordare che costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di Cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese dell'intero giudizio secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del pagina 24 di 26 giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato (si vedano in questo senso Cass. civ., n. 15506/2018; Cass. civ., n.7243/2006). Non rileva che la cassazione sia stata solo parziale, posto che secondo la giurisprudenza di legittimità
(Cass. civ., S.U. n. 10615/2003) il principio, fissato dall'art. 336, primo comma, c.p.c., secondo il quale la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata (cosiddetto effetto espansivo) comporta che la caducazione, in sede di legittimità, della pronuncia impugnata si estenda alla statuizione relativa alle spese processuali, con necessità della rinnovazione della relativa statuizione all'esito della lite (si vedano Cass. civ., S.U. n. 10615/2003; Cass. civ., n. 11326/2003, nonché, da ultimo, Cass. civ., ord. n.3798/2022). Si deve dunque provvedere alla liquidazione delle spese dell'intero giudizio sulla base del suo esito complessivo -che vede il e gli eredi di soccombenti- CP_1 CP_6
secondo le tariffe ed i criteri stabiliti dal D.M. n. 147/2022, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, a mente del quale le nuove tariffe "si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", e quindi successivamente al 23 ottobre 2022. Viene, infatti, in considerazione un'accezione onnicomprensiva di compenso, inteso come “corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata, operante anche con riferimento all'attività svolta nei gradi di giudizio conclusi con sentenza prima dell'entrata in vigore del decreto e anche nel successivo giudizio di rinvio” (cfr. Cass. civ., S.U. n. 17405/2012). Le spese sono, infine, liquidate tenendo conto del quantum attribuito alla parte danneggiata e con esclusione dell'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi né nel giudizio di appello, né in quello di rinvio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 789/2024, ogni eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. accerta la responsabilità del dott. e del CP_6 Controparte_1 nei confronti di , per l'effetto, condanna in solido il
[...] Parte_1
e gli eredi di , Controparte_1 CP_6 [...]
, e al pagamento, in favore di CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 della complessiva somma di € 78.403,07 - interessi legali dalla Parte_1
pagina 25 di 26 pubblicazione della sentenza al saldo, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali;
II. accoglie la domanda di manleva formulata dal Controparte_1 nei confronti di e, per l'effetto, condanna in solido gli eredi
[...] CP_6
di , , e CP_6 Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5
al pagamento, in favore del della somma Controparte_1 di € 39.201,53 – oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
III. condanna in solido il e gli eredi di Controparte_1
, , e a CP_6 Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5
rimborsare, in favore di le spese processuali, che liquida, quanto al Parte_1 primo grado, in € 14.103,00; quanto al giudizio d'appello, in € 9.991,00; quanto alla fase di legittimità, in € 7.655,00; quanto al giudizio di rinvio in € 9.991,00 - oltre al rimborso delle spese delle due CTU in primo grado, al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge per tutti i gradi;
IV. condanna in solido gli eredi di , , CP_6 Controparte_2 CP_3
e a rimborsare, in favore del CP_4 CP_5 Controparte_1
le spese processuali, che liquida, quanto al primo grado, in €
[...]
7.051,50; quanto al giudizio d'appello, in € 4.995,50; quanto alla fase di legittimità, in €
3.827,50 quanto al giudizio di rinvio in € 4.995,50 - oltre al rimborso delle spese delle due CTU in primo grado, al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge per tutti i gradi.
Milano, 5.2.2025.
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Giovanna Ferrero
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