Art. 3.
Agli effetti economici le regolarizzazioni di qualifiche e stipendi in dipendenza dei provvedimenti di cui agli articoli precedenti avranno la decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Agli effetti economici le regolarizzazioni di qualifiche e stipendi in dipendenza dei provvedimenti di cui agli articoli precedenti avranno la decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.