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Sentenza 13 maggio 2024
Sentenza 13 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/05/2024, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PATTI Il Giudice monocratico, dott.ssa Rossella Busacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 717/2013 R.G.
proposta da
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
(C.F. nata a [...] l'[...], Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. ) nato a [...] il [...], in proprio e nella
[...] C.F._4
qualità di eredi di , tutti rappresentati e difesi dall' avv. Lidia Di Blasi, giusta Persona_1
procura in atti:
e
(C.F. nato a [...] il [...] e Parte_5 C.F._5
(C.F. ) nato a [...] il [...], in Parte_6 C.F._6
proprio e nella qualità di eredi di , tutti rappresentati e difesi dall' avv. Persona_1
Giuseppe Tortora, giusta procura in atti;
attori
contro
1 (C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Caterina
Tomasello e Carmela Puglisi, giusta procura in atti;
convenuta
e nei confronti di
(C.F. , nato a [...] [...], Controparte_2 C.F._7 CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Attilio Scarcella ed Enza Scarcella
terzo chiamato in causa
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Gli attori, in proprio e nella qualità di eredi di , hanno convenuto in Persona_1
giudizio l' di al fine di ottenere – previo Controparte_3 CP_1
accertamento della responsabilità dei sanitari dell'ospedale di Patti – il risarcimento dei danni subìti iure proprio e iure hereditatis a seguito del decesso del congiunto _1
.
[...]
Gli stessi hanno esposto che il defunto , più volte ricoverato presso il Persona_1
presidio ospedaliero di Patti (e, precisamente, nelle date 02.03.2000, il 20.04.2000,
l'11.05.2000) ed in presso l' di (in data 11.09.2000), era Org_1 Org_2 CP_1
deceduto il 3.6.2003 per l'omessa esecuzione di accertamenti specialistici e ritardata diagnosi di un carcinoma.
L' , costituitasi in giudizio, in via preliminare ha chiesto di essere Controparte_1
autorizzata a chiamare in causa i medici che avevano assistito il paziente, il dott.
[...]
e la dott.ssa . CP_2 Persona_2
2 La convenuta ha eccepito l'improponibilità dell'azione esercitata per rinuncia - tacita
- da parte degli attori, l'incompetenza territoriale del Tribunale adìto in favore di quello di e la maturata prescrizione del diritto al risarcimento del danno. CP_1
La stessa, inoltre, ha asserito l'infondatezza delle domande attoree sostenendo l'insussistenza del nesso causale tra l'operato dei sanitari della struttura ospedaliera di Patti
ed il decesso di _1
Con provvedimento depositato il 03.12.2013 l' è stata autorizzata a Controparte_1
chiamare in causa i medici sopra indicati.
Dall'esame della documentazione in atti si evince che la convenuta ha citato soltanto il dott. . Controparte_2
, costituitosi in giudizio, ha eccepito l'improcedibilità della domanda Controparte_2
per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, l'inammissibilità della sua chiamata in causa, nonché l'intervenuta prescrizione delle domande risarcitorie avanzate dagli attori;
in subordine, ha eccepito la carenza di responsabilità nella causazione della morte di e, infine, contestato il quantum della pretesa risarcitoria. Persona_1
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., è stata espletata la C.T.U. il cui elaborato peritale è depositato in atti.
La causa, ritenuta matura per la decisone, è stata assunta in decisione concedendo alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di repliche.
Si precisa che l'esame delle questioni giuridiche seguirà il criterio della ragione più
liquida (cfr. Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n.
17214).
In materia, la Suprema Corte ha precisato che il principio della "ragione più liquida",
3 in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio,
consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata (cfr. Cass. n.
11458/2018; Cass. n. 9370/2018; Cass. SS.UU. 9936/2014; Cass. n. 12002/2014).
Fatta questa premessa, occorre precisare che le domande avanzate dagli attori nei confronti dell' non sono estendibili nei confronti del terzo chiamato in Controparte_1
causa dalla parte convenuta.
Sul punto occorre evidenziare che “La estensione automatica della domanda implica
che la chiamata in causa venga effettuata dal convenuto al fine di sottrarsi alla pretesa
risarcitoria con "indicazione del terzo quale esclusivo responsabile" del danno : in tal senso
l'automatico coinvolgimento del terzo nell'accertamento dello stesso rapporto obbligatorio
che è già oggetto del giudizio, si giustifica pienamente, poiché essendo "unico" il rapporto
da accertare (tale essendo il rapporto tra il danneggiato-attore e l'autore della condotta da
cui è derivato il danno), si tratta solo di stabilire chi tra i due soggetti che negano di essere
entrambi l'effettivo destinatario della pretesa risarcitoria sia il vero responsabile in via
alternativa (il convenuto o il terzo), ovviamente fatta salva in ogni caso la facoltà dell'attore
di rinunciare successivamente alla domanda -automaticamente estesa- nei confronti del
terzo, laddove manifesti inequivocamente la volontà di insistere soltanto nella azione svolta
contro la parte originariamente convenuta in giudizio. Qualora, invece, il convenuto chiami
in causa il terzo in base ad un "titolo diverso" da quello dedotto con il rapporto principale
(tale essendo il caso di chiamata in garanzia propria o impropria, fondata su un rapporto
giuridico -tra convenuto e terzo chiamato- "distinto" da quello principale -tra attore e
4 convenuto- già oggetto del giudizio) per rendere opponibile al chiamato l'accertamento del
rapporto principale (in quanto i fatti accertati vengono a porsi in relazione di logica
presupposizione necessaria con le azioni derivanti dal "distinto- rapporto giuridico che
lega il convenuto al terzo chiamato) oppure per essere soltanto manlevato dalle
conseguenze negative dell'accoglimento della domanda attorea, e non contesti, invece, la
propria titolarità passiva del rapporto principale, allora la estensione automatica della
domanda non trova alcuna cogente giustificazione, atteso che l'eventuale accertamento
della responsabilità del convenuto, non determina quale implicazione necessaria la
esclusione di responsabilità del terzo chiamato, che invece rimane oggetto di accertamento
autonomo, analogamente a quanto si verifica nelle ipotesi di litisconsorzio facoltativo -
originario o successivo- laddove è rimessa alla scelta discrezionale dell'attore-danneggiato
proporre "ab origine" la domanda giudiziale nei confronti di uno soltanto o più dei
coobbligati solidali, ovvero di proporre -nella osservanza delle fasi e delle decadenze
processuali- una nuova domanda anche contro il terzo chiamato in quanto ritenuto
corresponsabile del danno per il medesimo titolo già dedotto in giudizio ovvero -
eventualmente- anche a diverso titolo.” (cfr. Cass. Civ., sez. III, ordinanza 27 novembre
2018, n. 30601 (rel. S. Olivieri).
Orbene, la convenuta ha chiamato in giudizio il dott. non già quale Controparte_2
unico responsabile del decesso del ma al fine di essere condannato – in caso di _1
accoglimento della domanda attorea – in solido con il terzo al risarcimento del danno liquidato in favore degli attori.
Ed invero, nella comparsa di costituzione si legge quanto segue: “non è riscontrabile
alcuna consequenzialità tra l'infausto evento accaduto al sig. e l'asserita imperizia _1
5 o negligenza dei sanitari” e, nelle conclusioni, “in via gradata, si chiede che il giudice adito
voglia pronunciarsi sull'eventuale sussistenza di elementi di responsabilità a carico dei
sanitari del P.O. di Patti, dr. e dr. , Controparte_2 Persona_2
prevedendo eventuale condanna in via solidale con l' ” (cfr. pagine 7-9 CP_4
della comparsa).
Sulla base dell'orientamento giurisprudenziale citato, pertanto, le domande degli attori non possono essere estese nei confronti del dott. e Controparte_2
conseguentemente la domanda del convenuto verso il terzo chiamato in causa deve essere rigettata.
Per completezza si precisa che l'istanza degli attori di condannare anche il terzo chiamato in giudizio – in via solidale o esclusiva– è stata avanzata solo con il deposito delle note conclusive del 25.5.2022 (attori, e ) e del 29.05.2022 (attori Parte_6 Pt_5
, e;
pertanto, la suddetta domanda è Parte_1 Parte_4 Pt_2 Pt_3
inammissibile in quanto tardiva.
Ciò precisato, priva di pregio è l'eccezione avanzata dalla convenuta avente ad oggetto l'improponibilità dell'azione risarcitoria per “rinuncia tacita” da parte degli attori.
Al riguardo, l' ha affermato che la mancata riassunzione del giudizio Controparte_1
recante n. 68/2008 R.G. – anch'esso promosso dagli odierni attori al fine di ottenere il risarcimento dei danni subìti per la morte di – aveva estinto “la pretesa di Persona_1
diritto sostanziale” degli attori, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Orbene, l'estinzione di un giudizio per la mancata riassunzione dello stesso non produce effetti sull'azione o sui diritti sostanziali oggetto dell'invocata tutela in quanto l'art. 310, comma 1, c.p.c., dispone che “L'estinzione del processo non estingue l'azione”.
6 Priva di pregio è anche l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adìto.
L' ha sostenuto che il Tribunale competente a decidere la Controparte_1
controversia doveva essere il Tribunale di Messina, luogo in cui la convenuta aveva la propria sede legale.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale "Nelle controversie aventi ad oggetto
il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità che
fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente,
valgono ad individuare il "forum destinatae solutionis", eventualmente in deroga all'art.
1182 c.c., ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile, sicché la competenza
per territorio può ben radicarsi sulla base di uno dei fori alternativi previsti dagli artt. 18,
19 e 20 c.p.c." (cfr. Cass., Ord. 12 gennaio 2015, n. 270; Cass., Ord. 7 maggio 2012).
Detta eccezione, dunque, deve essere rigettata in quanto la competenza territoriale è
attribuita al Tribunale di Patti sulla base dell'art. 20 c.p.c..
Infondata è l'eccezione di prescrizione.
Sul punto occorre precisare che gli attori hanno agìto in giudizio sia iure hereditatis,
per ottenere il ristoro dei danni morali e biologici subìti dalla vittima, sia iure proprio, per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita del rapporto parentale.
Per giurisprudenza consolidata la domanda di risarcimento del danno avanzata dagli eredi del defunto ha natura contrattuale e, come tale, è soggetta al termine di prescrizione decennale (cfr. Cass. 9 luglio 2020, n. 14615).
Ebbene, nella specie, detto termine non può dirsi spirato in quanto l'atto di citazione
è stato notificato in data 31.05.2013 prima, quindi, del decorso del termine di dieci anni dalla data del decesso di , avvenuta il 03.06.2003. Persona_1
7 Le domande risarcitorie articolate iure proprio (c.d. da perdita parentale) vengono,
invece, considerate dalla giurisprudenza di natura aquiliana e, dunque, sottoposte al termine di prescrizione quinquennale (cfr. Cass. n. 11320/2022), salvo che il fatto illecito sia sussumibile in una ipotesi di reato;
in tal caso, infatti, in applicazione dell'art. 2947 comma
3 c.c., deve osservarsi il termine di prescrizione previsto per la fattispecie a cui l'illecito è
riconducibile.
Nel caso di specie le condotte omissive e negligenti dei sanitari, contestate dagli attori nell'atto introduttivo, sono idonee ad integrare la fattispecie di omicidio colposo, punito all'art. 589 c.p..
Al riguardo, la giurisprudenza ha affermato che “in tema di omicidio colposo, sussiste
il nesso di causalità tra l'omessa adozione da parte del medico specialistico di idonee
misure atte a rallentare il decorso della patologia acuta, colposamente non diagnosticata,
ed il decesso del paziente, quando risulta accertato, secondo il principio di controfattualità,
condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica,
universale o statistica, che la condotta doverosa avrebbe inciso positivamente sulla
sopravvivenza del paziente, nel senso che l'evento non si sarebbe verificato ovvero si
sarebbe verificato in epoca posteriore o con minore intensità lesiva (v. Sez. 4, n. 18573 del
14/02/2013).” (Cass. Pen. Sent. n. 5800/2021).
Con riferimento specifico alla prescrizione la giurisprudenza ha affermato che “L'art.
2947, comma 3 c.c. quando fa coincidere il termine di prescrizione del diritto al
risarcimento del danno con il termine di prescrizione stabilito dalla legge penale, si
riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa
risarcitoria, e si applica, perciò, non solo all'azione civile esperibile contro la persona
8 penalmente imputabile, ma anche all'azione civile contro coloro che sono tenuti al
risarcimento a titolo di responsabilità indiretta, ovvero, come nella fattispecie, contro un
ente ospedaliero per fatto illecito di un medico dipendente” (cfr. Cass. n. 21404/2021).
In ragione di quanto evidenziato, dunque, al fine di stabilire il termine prescrizionale del diritto degli attori ad ottenere il risarcimento dei danni iure proprio dovrà tenersi conto del termine di prescrizione previsto per il reato di omicidio colposo all'epoca del decesso di . Persona_1
La Corte di Cassazione ha evidenziato che “… questa Corte ha già avuto modo di
affermare, l'art. 2947, comma 3, prima parte, cod. civ., individua il termine di prescrizione
"con la tecnica del rinvio recettizio, ma rimane operativo il principio dell'irretroattività
della norma (art. 11 prel.), per cui – ai fini della determinazione di tale termine - occorre
aver riguardo al momento in cui il fatto illecito si è esaurito e non al momento della
decisione, poiché è in quel primo momento che si cristallizza il termine prescrizionale. Né,
agli effetti civili è possibile aver riguardo al principio della norma più favorevole (art. 2
cod. pen.), che attiene solo agli effetti penali (e quindi all'imputato) e non agli effetti civili
(e quindi alla posizione del responsabile civile del danno, anche se i due soggetti spesso
coincidono)" (Cass. Sez. 3, sent. 27 luglio 2012, n. 13407, Rv. 623635-01; in senso
conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 14 marzo 2018, n. 6333, Rv. 648406-01) […]” (cfr. Cass. n.
2694/2021).
Orbene, applicando i principi indicati al caso di specie, ed atteso il combinato disposto degli artt. 589 c.p. che puniva l'omicidio colposo con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e l'art. 157 c.p. che fissava in dieci anni il termine per l'estinzione dei delitti perseguiti con pena non inferiore ad anni cinque, le domande risarcitorie avanzate dagli
9 attori iure proprio sono soggette al termine di prescrizione decennale, pertanto, le stesse non sono prescritte.
Posto ciò, le domande degli attori devono essere accolte nei limiti che seguono.
In ordine alla responsabilità in materia di prestazioni sanitarie – nel regime anteriore all'entrata in vigore del D.L. 13 settembre 2012 n. 158, non applicabile ratione temporis
nel presente giudizio – la giurisprudenza, con indirizzo assolutamente costante, ha chiarito che il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente),
insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu"
alberghieri, obblighi di messa a disposizioni del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie anche in vista di eventuali complicazioni ed emergenze.
Da ciò consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'azienda sanitaria) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c.,
all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario,
quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato,
comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente o, comunque, dal medesimo scelto (cfr. Cass.
n. 18610/2015; Cass. n. 23918/2006; Cass., n. 577/2008).
Con la sentenza del 22 gennaio 1999, n. 589, la Corte di Cassazione ha precisato che
10 anche la responsabilità dei sanitari convenuti deve inquadrarsi in ambito contrattuale in ragione del c.d. “contatto” intercorso tra gli stessi, quali dipendenti della struttura sanitaria,
ed il paziente destinatario della prestazione professionale.
Il criterio di riparto dell'onere probatorio è improntato, quindi, ai principi fissati in materia contrattuale alla luce della sentenza delle Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione
del 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di riparto dell'onere della prova in caso di inadempimento e di esatto adempimento.
Le Sezioni Unite, nel risolvere un contrasto giurisprudenziale insorto tra le sezioni semplici, hanno affermato che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno oppure per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo costituito dall'avvenuto, esatto, adempimento.
Conformemente a tale principio, nei procedimenti di responsabilità medica la giurisprudenza ha chiarito che, integrando quella professionale un'obbligazione di mezzi,
il paziente-attore dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione medico-sanitaria,
restando a carico del professionista e/o dell'ente ospedaliero la prova che la prestazione professionale è stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi sono stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile, acquisendo in questo caso rilevanza la distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà non sotto il profilo di distribuzione dell'onere della prova bensì quale parametro di valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado
11 di colpa (Cass. n. 21177/2015; Tribunale Trani, 7 gennaio 2008; Tribunale Milano, n.
40662/2008;).
È stato, al riguardo, affermato che “Allorquando la responsabilità medica venga
invocata a titolo contrattuale, cioè sul presupposto che fra il paziente ed il medico e/o la
struttura sanitaria sia intercorso un rapporto contrattuale (o da "contatto"), la
distribuzione, "inter partes", dell'onere probatorio riguardo al nesso causale deve tenere
conto della circostanza che la responsabilità è invocata in forza di un rapporto obbligatorio
corrente fra le parti ed è dunque finalizzata a far valere un inadempimento oggettivo. Ne
consegue che, per il paziente/danneggiato, l'onere probatorio in ordine alla ricorrenza del
nesso di causalità materiale - quando l'impegno curativo sia stato assunto senza particolari
limitazioni circa la sua funzionalizzazione a risolvere il problema che egli presentava - si
sostanzia nella prova che l'esecuzione della prestazione si è inserita nella serie causale che
ha condotto all'evento di danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui
era stata richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, fino ad esiti finali costituiti
dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso del paziente.” (v. Cass. Civ., sent. n.
20904 del 12.09.2013).
Ebbene, dalle risultanze istruttorie è emerso che le omissioni diagnostiche rilevate dall'ausiliario hanno determinato un ritardo nell'individuazione della patologia tumorale che ha causato il decesso di . Persona_1
Ed invero, il consulente tecnico, esaminata la documentazione clinica inerente i diversi ricoveri presso le strutture ospedaliere, ha riscontrato che la diagnosi tumorale
(neoplasia maligna ampolla di Vater), a causa di omessi accertamenti clinici – strumentali,
era stata emessa in data 27.12.2000, precisamente, dopo 8 mesi dall'esordio dei sintomi.
12 Il consulente, riportando tratti salienti del suo elaborato, ha evidenziato quanto segue:
“La natura della patologia che ha determinato il ricovero del sig. è Persona_1
ascrivibile a neoplasia maligna dell'ampolla di Vater come accertato dall'esame istologico
del 27/12/2000. Tale condizione non era però evidente durante il ricovero del 02/03/2000,
tuttavia in quella occasione il paziente veniva dimesso con un'alterazioni degli indici di
colestasi e rialzo delle transaminasi senza evidente causa e senza ulteriore
approfondimento clinico-strumentale, ma solo con indicazione a controllo degli indici di
colestasi e transaminasi a 15 giorni. Nel ricovero successivo del 20/04/2000, accorso in
condizioni di urgenza per ittero, non sono state eseguite durante ERCP biopsie del tessuto
che macroscopicamente appariva “ipertrofico, protrudente nel lume, a superficie
iperemica ed erosa”. La diagnosi di neoplasia viene accertata esclusivamente mediante
esame istologico che risulta, pertanto, “conditio sine qua non” per il proseguimento
dell'iter terapeutico. Nel ricovero dell'11/05/2000 veniva ripetuta ERCP ed eseguita
biopsia, tuttavia il referto che recitava “frammenti di mucosa duodenale lievemente
iperplastica, con edema e moderato infiltrato flogistico interstiziale” poneva un
interrogativo sulla sede dei prelievi bioptici che verosimilmente erano stati eseguiti in
un'area diversa da quella vateriana per le caratteristiche istologiche emerse (parete
duodenale?). In questo caso sarebbe stato utile a) revisione istologica - b) re-biopsia.
Inoltre non veniva eseguito esame TAC come suggerito dal dott. in data Persona_3
12/05/2000 e nello specifico non veniva suggerito al paziente di eseguire MRCP (risonanza
magnetica colangiopancreatografica) che rispetto ad ERCP è meno invasiva e consente di
visualizzare il parenchima circostante ed identificare l'estensione di una neoplasia con
accuratezza del 94%. Questa metodica strumentale in uso dal 1991, supportata da ERCP
13 per prelievo bioptico, avrebbe potuto apportare ulteriori elementi per la diagnosi precoce
della neoplasia in relazione al quadro clinico del paziente ... Il paziente nel ricovero dell'
11/05/2000 veniva dimesso con indicazione a controllo clinico dopo 2 mesi e dalla
documentazione riportata non risulta nessuna indagine clinico-strumentale o di
laboratorio eseguita in quell'intervallo di tempo indicato dai sanitari. Tuttavia non risulta
altresì specificato sulla lettera di dimissione del 13/05/2000 il programma di follow-up
stretto, posto in virtù di una diagnosi certa di ampulloma. Inoltre risultava assente un
esame istologico che riportasse tale diagnosi e non era stata posta indicazione ad eventuale
exeresi chirurgica in relazione alla diagnosi di dimissione. Pertanto il paziente non poteva
avere consapevolezza della possibile gravità del quadro che sicuramente avrebbe
determinato una maggiore compliance alle indicazioni poste dei sanitari”
Il consulente, inoltre, ha precisato che in base alla classificazione specifica dei tumori dell'ampolla di Vater dell' (7th edizione -2010), quello che ha colpito Org_3 Persona_1
era “di pT3 pN1 stadio IIB (pT3 per invasione della parete del duodeno e pancreas, pN1
per metastasi in 1 linfonodo dei 7 periviscerali isolati).
Premesso ciò, lo stesso ha evidenziato che “L'adenocarcinoma era, inoltre, poco
differenziato e pertanto classificabile con grading G3. I dati presenti in letteratura
dimostrano che il tasso di sopravvivenza a 5 anni è di circa il 60% per i pazienti con N0
(linfonodi negativi) e del 40% per i pazienti con N1 (linfonodi positivi fino a 3) e dello 0%
per i pazienti con più di 4 linfonodi positivi. In particolare lo stadio IIB ha una
sopravvivenza a 3 anni del 36.1% e del 26.4% a 5 anni come riportato del Org_4
(Commission on Cancer of the American College of Surgeons and the American
[...]
Cancer Society) che ha condotto uno studio sulla sopravvivenza in 4328 casi di neoplasia
14 dell'ampolla di Vater. Il grading G3 è un fattore prognostico negativo che può influenzare
la prognosi e la sopravvivenza del paziente”.
L'ausiliario, infine, ha concluso che “Il timing tra l'esordio e la diagnosi di
adenocarcinoma dell'ampolla di Vater ha determinato una progressione di malattia a
livello linfonodale riducendo la sopravvivenza a 5 anni di circa il 20-25% ”.
Dall'espletata consulenza – le cui conclusioni meritano di essere condivise – si evince che la prestazione eseguita dai sanitari del presidio ospedaliero di Patti non è stata eseguita con la dovuta diligenza professionale di cui all'art. 1176 c.c..
Invero, gli omessi esami diagnostici hanno determinato un ritardo nella diagnosi della patologia tumorale di ed il consulente ha affermato che è “più probabilmente Persona_1
che non” che la morte di quest'ultimo si sia verificata anticipatamente “riducendo la
sopravvivenza a 5 anni di circa il 20-25%”.
Sulla base di quanto esposto, quindi, l' convenuta deve essere dichiarata CP_1
responsabile per la morte “anticipata” di sulla base del disposto normativo di Persona_1
cui agli artt. 1218 e 1228 c.c..
Si evidenzia, inoltre, che la convenuta non ha provato – il cui onere gravava su di lei
– né di aver adempiuto con la dovuta diligenza la prestazione derivante dal rapporto contrattuale istaurato con , né che l'inadempimento invocato dagli attori sia Persona_1
dipeso da un fatto non imputabile a lei ed ai suoi medici.
Sul punto è utile ribadire che – come stabilito dalla Suprema Corte – “in tema di
inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta
della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione
(perseguimento delle “leges artis” nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto
15 alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove
sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della
prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del
danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra
l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la
condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia
assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità
dell'esatta esecuzione della prestazione.” (cfr. Cass. n. 14702/2020; Cass. n.28991/2021).
Esaminata la responsabilità della struttura sanitaria, occorre individuare quali siano i danni meritevoli di ristoro in quanto conseguenza diretta della condotta illecita accertata.
Gli attori hanno agìto in giudizio iure proprio e iure hereditatis (quali eredi del defunto ) chiedendo la liquidazione sia del danno biologico e morale subìto, Persona_1
quale conseguenza dell'evento infausto, che la liquidazione del diritto al risarcimento del danno entrato nel patrimonio del de cuius al momento del decesso per Persona_1
malpractice medica.
Orbene, la domanda avente ad oggetto il ristoro del danno biologico è infondata e,
come tale, non merita accoglimento.
Sul punto, osserva il Tribunale che non vi è prova che gli attori abbiano sofferto una compromissione dell'integrità fisica in ragione ed in conseguenza del decesso del proprio congiunto;
non è stata prodotta alcuna documentazione dalla quale si possa evincere tale circostanza, né sono state articolate prove testimoniali al riguardo.
Meritevole di accoglimento è, invece, la domanda avanzata dagli attori avente ad oggetto il risarcimento dei danni morali sofferti per la perdita del congiunto . Persona_1
16 L'art. 2059 c.c. prevede la risarcibilità del danno morale nell'ipotesi in cui il fatto lesivo integra gli estremi di un reato.
Il diritto al risarcimento del danno morale risulta dovuto laddove si consideri che secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata – accolta da un filone giurisprudenziale ormai consolidato della Corte di Cassazione – “Il danno non
patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona, come tali
costituzionalmente garantiti, è risarcibile a condizione che l'interesse leso e non il
pregiudizio sofferto abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave,
nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di
solidarietà sociale, e che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi
ossia nella lesione di diritti del tutto immaginari” (v. Cass. Civ., sent. n. 24030 del
13.11.2009).
Tale precedente è solo l'ultima di una serie di massime giurisprudenziali – che il
Giudicante condivide – le quali, forzando l'iniziale, angusto ambito dell'art. 2059 c.c. al quale era stato relegato il risarcimento del danno morale subìto dal danneggiato, ha ampliato il novero dei casi in cui il danneggiato ha diritto di reclamare il risarcimento del c.d.
“pretium doloris” sino a ricomprendervi tutte le ipotesi in cui il danno abbia “…violato in
modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in
tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla
lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex
ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice” (v. Cass. Civ.,
SS.UU., sent. n. 26972 dell'11.11.2008).
17 Non può negarsi, al riguardo, che la perdita di un congiunto a seguito del fatto illecito altrui comporti non solo una sofferenza psicologica ma, anche e spesso, una lesione della propria sfera più profonda ed intima legata alla perdita traumatica, avvertita dal parente come ingiusta ed ingiustificata, di un componente del proprio nucleo familiare che costituiva un punto di riferimento affettivo per il soggetto superstite e rispetto al quale si manifesta ed esprime la propria personalità all'interno del contesto familiare;
perdita alla quale consegue il risarcimento del danno morale.
Il danno da perdita del rapporto parentale origina, dunque, dalla perdita di un
“…sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla quotidianità dei rapporti
tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che
per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente
produce anche nelle relazioni tra i superstiti v. Cass., 9/5/2011, n. 10107 ), con conseguente
violazione di interessi essenziali della persona quali il diritto all'intangibilità della sfera
degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla libera e piena
esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare
formazione sociale costituita dalla famiglia, di diritto o di fatto, che trovano rispettivo
riconoscimento nelle norme di cui agli artt. 2, 29, 30, Cost. ( v. Cass., 12/6/2006, n. 13546)”
(cfr. Cass. Civ., ord. n. 18824 del 25.06.2021).
Occorre evidenziare, inoltre, che per insegnamento costante della Suprema Corte, il danno da perdita del rapporto parentale - quando si tratti del coniuge, del genitore, dei figli o dei fratelli - non necessita di specifica prova da parte dei danneggiati, dovendo la liquidazione avvenire in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della convivenza e di ogni altra ulteriore circostanza allegata.
18 Ed invero, "nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio,
fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod
plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per
comune esperienza, di norma, connaturale all'essere umano. Naturalmente si tratterà pur
sempre di una praesumptio hominis, con la conseguente possibilità per il convenuto di
dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame
affettivo tra la vittima ed il superstite" (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 15/02/2018 - ud.
14/12/2017, n. 3767; Cass. Civ., Sez. III, 24/09/2019, n. 23632). Ed ancora "la sussistenza
di effettivi rapporti di reciproco affetto e di solidarietà con il congiunto è difatti assistita
da una presunzione iuris tantum fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo
familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto"
(Cass. n. 9010/2022).
A conferma di ciò si evidenzia che la Suprema Corte – come si evince dall'impianto motivazionale della sentenza n. 25164/20 – nell'ammettere l'assoluta difficoltà o,
addirittura, in alcuni casi, impossibilità del danneggiato di provare il danno morale laddove ad un patimento interiore o ad una sofferenza psicologica potrebbe non corrispondere una fenomenologia esterna suscettibile di senso-percezione, devono trovare adeguata valorizzazione circostanze, puntualmente allegate dal danneggiato che, inserite nel contesto di vita da questi rappresentato, possano far ritenere come effettivamente subìto il patimento soggettivo lamentato, così parzialmente alleviandone l'onere probatorio ma rendendo, al contempo, più stringente e rigoroso l'onere assertivo di quegli elementi fattuali sui quali si troverà ad operare il Giudicante nella sua attività di valutazione della sussistenza del danno morale.
19 L'onere della prova sarà, dunque, tanto più rigoroso quanto più ci si sposta dal mero danno morale-sofferenza psicologica legata alla perdita del congiunto attraverso il danno da perdita del rapporto parentale spostandosi verso il ben più pregnante danno esistenziale che deve essere dimostrato nella sua componente essenziale – l'assoluto ed irreversibile stravolgimento dell'esistenza – sino all'ultimo stadio in cui la sofferenza psicologica degenera in una patologia clinicamente diagnosticabile foriera di un danno biologico definitivo ed irreversibile.
Ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale spettante agli attori devono,
pertanto, essere valutate tutte le circostanze del caso concreto in grado di incidere negativamente, alterandola, sull'organizzazione e l'equilibrio della vita familiare come l'età
del defunto al momento della morte – elemento fondamentale per valutare l'aspettativa di vita nell'ottica dei parenti superstiti, privati ingiustamente della “presenza” del congiunto
– l'età e la qualità dei parenti superstiti in quanto sia l'età dei parenti superstiti al momento del decesso del congiunto sia il grado di parentela incidono sulla percezione dell'evento luttuoso e sulla capacità di elaborare il lutto accettandolo nonché, infine, la posizione che la vittima aveva all'interno del nucleo familiare, il concreto apporto alla sua organizzazione e l'effettiva convivenza dei parenti superstiti con il congiunto deceduto, la presenza o meno di altri familiari conviventi, ecc..
Ai fini della liquidazione di tale tipo di danno dovrà tenersi conto delle Tabelle a punti elaborate dal Tribunale di Milano, pubblicate nel giugno 2022, le quali garantiscono una commisurazione equa, uniforme e prevedibile del pregiudizio in esame (cfr. Cass.
16.12.2022 n. 37009).
Questo Decidente, però, non può esimersi dal considerare che le omissioni imputabili
20 ai sanitari del nosocomio di Patti – come precisato dal consulente nominato – non hanno cagionato il decesso di bensì ridotto la sopravvivenza dello stesso “a 5 anni Persona_1
di circa il 20-25%”.
In ragione di ciò, appare equo rapportare il valore monetario risultante dall'applicazione delle suddette Tabelle – calcolate sulla durata media della vita di un uomo verosimilmente di circa anni 80 – all'età del (59) all'epoca del decesso e all'età dei _1
rispettivi attori al momento della morte del parente, con la conseguenza che la somma liquidata facendo applicazione della Tabella deve essere decurtata nella misura ¼ pari all'aspettativa di vita ancora esistente per il al momento del decesso. _1
L'importo così ottenuto, deve essere ulteriormente ridotto di un ¼ in quanto l'omessa e tempestiva diagnosi ha ridotto la sopravvivenza del “a 5 anni di circa il 20-25%”. _1
Sul punto è opportuno evidenziare che la giurisprudenza, in casi analoghi a quelli di specie, ha stabilito che “… il danneggiato, già in condizioni invalidanti idonee a condurlo
alla morte a prescindere da eventuali condotte di terzi, decede a seguito dell'intervento
(commissivo od omissivo): la risarcibilità iure proprio del danno patrimoniale e non
patrimoniale - riconosciuto ai congiunti potrà subire un ridimensionamento in
considerazione del verosimile arco temporale in cui i congiunti avrebbero potuto ancora
godere, sia sul piano affettivo che economico, del rapporto con il soggetto anzitempo
deceduto” (cfr. Cass. n.15991/2011), e ancora “… correttamente, in primo grado, il danno
risarcibile (e in concreto liquidato) è stato pertanto identificato nella perdita anticipata del
rapporto parentale, così (legittimamente) circoscritta la portata dell'originaria domanda
(perdita del rapporto parentale tout court)” (cfr. Cass., n.5641/2018).
Orbene, in ossequio ai suddetti principi, ad - quale moglie del Parte_1
21 defunto – deve essere equitativamente riconosciuta la somma di € 10.936,25; a
[...]
, e - quali figli del defunto di età inferiore ad anni 30 al momento Pt_5 Pt_6 Pt_3
dell'evento infausto - deve essere equitativamente riconosciuta la somma di € 12.198,15
ciascuno; a e - quali figli del defunto di età superiore ad anni 30 Parte_2 Pt_4
al momento dell'evento infausto - va equitativamente riconosciuta la somma di € 11.777,50
ciascuno.
Su ciascun importo decorreranno gli interessi compensativi a far data dall'illecito (la data del decesso del sulla somma liquidata alla c.d. “attualità”, devalutata dal _1
momento della liquidazione al momento del fatto illecito e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita sino al passaggio in giudicato della sentenza, oltre interessi legali dal passaggio in giudicato sino al soddisfo. La devalutazione monetaria serve – nel contempo – ad impedire l'ingiusto arricchimento dei danneggiati ed a garantire l'attualità della cifra risarcitoria (cfr.. Cass. 21/03/2011, n. 6357; Cass.
23/02/2005, n. 3747 Corte d'Appello di Venezia con sentenza 5 aprile 2023, n. 774).
È necessario evidenziare, inoltre, che le parti non hanno offerto a questo Decidente
opportuni elementi per valutare l'intensità del legame affettivo esistente con il defunto, o per dare rilievo a specifiche caratteristiche del rapporto parentale perduto o abitudini familiari.
Non merita accoglimento la domanda degli attori avente ad oggetto il risarcimento per i danni “biologici e morali… connessi alle sofferenze sopportate dal sino Persona_1
al decesso” (cfr. pag. 5 citazione).
La suddetta domanda oltre ad essere stata formulata in termini generici è infondata.
Sul punto si osserva che dalle risultanze processuali non vi è prova che il defunto
22 abbia sofferto un danno biologico c.d. terminale “…consistente in un danno da invalidità
temporanea totale sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a
quella del decesso…” (v. Cass. Civ., ord. n. 16592/19) e “…trasmissibile "iure
successionis", ove la persona ferita non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno
ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini
dell'apprezzabilità dell'invalidità temporanea, essendo, invece, irrilevante che sia rimasta
cosciente.” (v. Cass. Civ., ord n. 18056/19).
Ed ancora, non è stato neanche dimostrato che il defunto ha patìto un c.d. al “danno morale terminale o catastrofale”, ossia che lo stesso abbia consapevolmente percepito l'avvicinarsi del suo decesso nel periodo intercorrente tra la ritardata diagnosi tumorale ed il momento dell'exitus infausto;
sulla percezione dell'approssimarsi del decesso si innesta,
infatti, il nesso di causalità tra le lesioni provocate dal danneggiante e l'allegata sofferenza morale del defunto, cosciente del fallimento delle cure prestate e del fatto che una corretta prestazione medica ne avrebbe evitato la morte da questi lucidamente percepita come inevitabile ed ingiusto epilogo della sua esistenza.
In ragione di quanto evidenziato, atteso il suesposto deficit probatorio, non può essere riconosciuta agli attori, in quanto eredi del alcuna somma a titolo di danni biologici _1
o morali patiti dal defunto.
Ogni altra domanda ed eccezione è da ritenersi assorbita.
Considerato il parziale accoglimento delle domande attoree le spese di lite sono compensate nella misura di ¾ con la convenuta mentre la restante parte (pari a ¼) - in ossequio al principio della soccombenza - è posta a carico dell' ed è Controparte_1
liquidata in dispositivo – in ragione dell'attività svolta dalle parti e del criterio del
23 decisum - secondo i parametri medi di cui ai D.M. n. 55/2014, per come aggiornati dal
D.M. n. 147/2022.
Considerato il rigetto delle domande avanzate dall' nei confronti Controparte_1
di (cfr. Cass. n. 23123/2019), le spese di lite vengono poste a carico Controparte_2
della prima e liquidate in favore del secondo – in ragione dell'attività svolta dalle parti e del criterio del decisum - secondo i parametri medi di cui ai D.M. n. 55/2014, per come aggiornati dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 717/2013 R.G., rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, così provvede:
1. accoglie le domande avanzate dagli attori per le ragioni e nei limiti di cui in parte motiva;
2. per l'effetto, condanna la convenuta a corrispondere la somma di € 10.936,25 ad la somma di € 12.198,15, ciascuno, a , Parte_1 Parte_5 Pt_6
e , la somma di € 11.777,50, ciascuno, a
[...] Parte_3 Parte_2
e , oltre interessi e rivalutazioni come specificati in narrativa;
Parte_4
3. condanna la convenuta a corrispondere in favore degli attori la somma di €
370,30 – già decurtata di ¾ – a titolo di spese vive ed € 8.568,00 già decurtata di
¾ – a titolo di compensi di avvocato, oltre iva, c.p.a. e spese generali come per legge;
4. rigetta la domanda della convenuta nei confronti del terzo chiamato in causa;
24 5. condanna la convenuta a corrispondere in favore di € 3.809,00 Controparte_2
a titolo di compensi di avvocato, oltre iva, c.p.a. e spese generali come per legge,
da distrarsi in favore degli avv.ti Attilio Scarcella ed Enza Scarcella, che hanno reso la dichiarazione di rito ex art. 93 c.p.c.;
6. le spese di consulenza – liquidate come da separato decreto – sono poste per 3/4
a carico degli attori e per 1/4 a carico di parte convenuta.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, 12.5.2024
Il Giudice
dott.ssa Rossella Busacca
25
Il Tribunale di PATTI Il Giudice monocratico, dott.ssa Rossella Busacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 717/2013 R.G.
proposta da
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
(C.F. nata a [...] l'[...], Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. ) nato a [...] il [...], in proprio e nella
[...] C.F._4
qualità di eredi di , tutti rappresentati e difesi dall' avv. Lidia Di Blasi, giusta Persona_1
procura in atti:
e
(C.F. nato a [...] il [...] e Parte_5 C.F._5
(C.F. ) nato a [...] il [...], in Parte_6 C.F._6
proprio e nella qualità di eredi di , tutti rappresentati e difesi dall' avv. Persona_1
Giuseppe Tortora, giusta procura in atti;
attori
contro
1 (C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Caterina
Tomasello e Carmela Puglisi, giusta procura in atti;
convenuta
e nei confronti di
(C.F. , nato a [...] [...], Controparte_2 C.F._7 CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Attilio Scarcella ed Enza Scarcella
terzo chiamato in causa
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Gli attori, in proprio e nella qualità di eredi di , hanno convenuto in Persona_1
giudizio l' di al fine di ottenere – previo Controparte_3 CP_1
accertamento della responsabilità dei sanitari dell'ospedale di Patti – il risarcimento dei danni subìti iure proprio e iure hereditatis a seguito del decesso del congiunto _1
.
[...]
Gli stessi hanno esposto che il defunto , più volte ricoverato presso il Persona_1
presidio ospedaliero di Patti (e, precisamente, nelle date 02.03.2000, il 20.04.2000,
l'11.05.2000) ed in presso l' di (in data 11.09.2000), era Org_1 Org_2 CP_1
deceduto il 3.6.2003 per l'omessa esecuzione di accertamenti specialistici e ritardata diagnosi di un carcinoma.
L' , costituitasi in giudizio, in via preliminare ha chiesto di essere Controparte_1
autorizzata a chiamare in causa i medici che avevano assistito il paziente, il dott.
[...]
e la dott.ssa . CP_2 Persona_2
2 La convenuta ha eccepito l'improponibilità dell'azione esercitata per rinuncia - tacita
- da parte degli attori, l'incompetenza territoriale del Tribunale adìto in favore di quello di e la maturata prescrizione del diritto al risarcimento del danno. CP_1
La stessa, inoltre, ha asserito l'infondatezza delle domande attoree sostenendo l'insussistenza del nesso causale tra l'operato dei sanitari della struttura ospedaliera di Patti
ed il decesso di _1
Con provvedimento depositato il 03.12.2013 l' è stata autorizzata a Controparte_1
chiamare in causa i medici sopra indicati.
Dall'esame della documentazione in atti si evince che la convenuta ha citato soltanto il dott. . Controparte_2
, costituitosi in giudizio, ha eccepito l'improcedibilità della domanda Controparte_2
per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, l'inammissibilità della sua chiamata in causa, nonché l'intervenuta prescrizione delle domande risarcitorie avanzate dagli attori;
in subordine, ha eccepito la carenza di responsabilità nella causazione della morte di e, infine, contestato il quantum della pretesa risarcitoria. Persona_1
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., è stata espletata la C.T.U. il cui elaborato peritale è depositato in atti.
La causa, ritenuta matura per la decisone, è stata assunta in decisione concedendo alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di repliche.
Si precisa che l'esame delle questioni giuridiche seguirà il criterio della ragione più
liquida (cfr. Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n.
17214).
In materia, la Suprema Corte ha precisato che il principio della "ragione più liquida",
3 in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio,
consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata (cfr. Cass. n.
11458/2018; Cass. n. 9370/2018; Cass. SS.UU. 9936/2014; Cass. n. 12002/2014).
Fatta questa premessa, occorre precisare che le domande avanzate dagli attori nei confronti dell' non sono estendibili nei confronti del terzo chiamato in Controparte_1
causa dalla parte convenuta.
Sul punto occorre evidenziare che “La estensione automatica della domanda implica
che la chiamata in causa venga effettuata dal convenuto al fine di sottrarsi alla pretesa
risarcitoria con "indicazione del terzo quale esclusivo responsabile" del danno : in tal senso
l'automatico coinvolgimento del terzo nell'accertamento dello stesso rapporto obbligatorio
che è già oggetto del giudizio, si giustifica pienamente, poiché essendo "unico" il rapporto
da accertare (tale essendo il rapporto tra il danneggiato-attore e l'autore della condotta da
cui è derivato il danno), si tratta solo di stabilire chi tra i due soggetti che negano di essere
entrambi l'effettivo destinatario della pretesa risarcitoria sia il vero responsabile in via
alternativa (il convenuto o il terzo), ovviamente fatta salva in ogni caso la facoltà dell'attore
di rinunciare successivamente alla domanda -automaticamente estesa- nei confronti del
terzo, laddove manifesti inequivocamente la volontà di insistere soltanto nella azione svolta
contro la parte originariamente convenuta in giudizio. Qualora, invece, il convenuto chiami
in causa il terzo in base ad un "titolo diverso" da quello dedotto con il rapporto principale
(tale essendo il caso di chiamata in garanzia propria o impropria, fondata su un rapporto
giuridico -tra convenuto e terzo chiamato- "distinto" da quello principale -tra attore e
4 convenuto- già oggetto del giudizio) per rendere opponibile al chiamato l'accertamento del
rapporto principale (in quanto i fatti accertati vengono a porsi in relazione di logica
presupposizione necessaria con le azioni derivanti dal "distinto- rapporto giuridico che
lega il convenuto al terzo chiamato) oppure per essere soltanto manlevato dalle
conseguenze negative dell'accoglimento della domanda attorea, e non contesti, invece, la
propria titolarità passiva del rapporto principale, allora la estensione automatica della
domanda non trova alcuna cogente giustificazione, atteso che l'eventuale accertamento
della responsabilità del convenuto, non determina quale implicazione necessaria la
esclusione di responsabilità del terzo chiamato, che invece rimane oggetto di accertamento
autonomo, analogamente a quanto si verifica nelle ipotesi di litisconsorzio facoltativo -
originario o successivo- laddove è rimessa alla scelta discrezionale dell'attore-danneggiato
proporre "ab origine" la domanda giudiziale nei confronti di uno soltanto o più dei
coobbligati solidali, ovvero di proporre -nella osservanza delle fasi e delle decadenze
processuali- una nuova domanda anche contro il terzo chiamato in quanto ritenuto
corresponsabile del danno per il medesimo titolo già dedotto in giudizio ovvero -
eventualmente- anche a diverso titolo.” (cfr. Cass. Civ., sez. III, ordinanza 27 novembre
2018, n. 30601 (rel. S. Olivieri).
Orbene, la convenuta ha chiamato in giudizio il dott. non già quale Controparte_2
unico responsabile del decesso del ma al fine di essere condannato – in caso di _1
accoglimento della domanda attorea – in solido con il terzo al risarcimento del danno liquidato in favore degli attori.
Ed invero, nella comparsa di costituzione si legge quanto segue: “non è riscontrabile
alcuna consequenzialità tra l'infausto evento accaduto al sig. e l'asserita imperizia _1
5 o negligenza dei sanitari” e, nelle conclusioni, “in via gradata, si chiede che il giudice adito
voglia pronunciarsi sull'eventuale sussistenza di elementi di responsabilità a carico dei
sanitari del P.O. di Patti, dr. e dr. , Controparte_2 Persona_2
prevedendo eventuale condanna in via solidale con l' ” (cfr. pagine 7-9 CP_4
della comparsa).
Sulla base dell'orientamento giurisprudenziale citato, pertanto, le domande degli attori non possono essere estese nei confronti del dott. e Controparte_2
conseguentemente la domanda del convenuto verso il terzo chiamato in causa deve essere rigettata.
Per completezza si precisa che l'istanza degli attori di condannare anche il terzo chiamato in giudizio – in via solidale o esclusiva– è stata avanzata solo con il deposito delle note conclusive del 25.5.2022 (attori, e ) e del 29.05.2022 (attori Parte_6 Pt_5
, e;
pertanto, la suddetta domanda è Parte_1 Parte_4 Pt_2 Pt_3
inammissibile in quanto tardiva.
Ciò precisato, priva di pregio è l'eccezione avanzata dalla convenuta avente ad oggetto l'improponibilità dell'azione risarcitoria per “rinuncia tacita” da parte degli attori.
Al riguardo, l' ha affermato che la mancata riassunzione del giudizio Controparte_1
recante n. 68/2008 R.G. – anch'esso promosso dagli odierni attori al fine di ottenere il risarcimento dei danni subìti per la morte di – aveva estinto “la pretesa di Persona_1
diritto sostanziale” degli attori, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Orbene, l'estinzione di un giudizio per la mancata riassunzione dello stesso non produce effetti sull'azione o sui diritti sostanziali oggetto dell'invocata tutela in quanto l'art. 310, comma 1, c.p.c., dispone che “L'estinzione del processo non estingue l'azione”.
6 Priva di pregio è anche l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adìto.
L' ha sostenuto che il Tribunale competente a decidere la Controparte_1
controversia doveva essere il Tribunale di Messina, luogo in cui la convenuta aveva la propria sede legale.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale "Nelle controversie aventi ad oggetto
il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità che
fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente,
valgono ad individuare il "forum destinatae solutionis", eventualmente in deroga all'art.
1182 c.c., ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile, sicché la competenza
per territorio può ben radicarsi sulla base di uno dei fori alternativi previsti dagli artt. 18,
19 e 20 c.p.c." (cfr. Cass., Ord. 12 gennaio 2015, n. 270; Cass., Ord. 7 maggio 2012).
Detta eccezione, dunque, deve essere rigettata in quanto la competenza territoriale è
attribuita al Tribunale di Patti sulla base dell'art. 20 c.p.c..
Infondata è l'eccezione di prescrizione.
Sul punto occorre precisare che gli attori hanno agìto in giudizio sia iure hereditatis,
per ottenere il ristoro dei danni morali e biologici subìti dalla vittima, sia iure proprio, per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita del rapporto parentale.
Per giurisprudenza consolidata la domanda di risarcimento del danno avanzata dagli eredi del defunto ha natura contrattuale e, come tale, è soggetta al termine di prescrizione decennale (cfr. Cass. 9 luglio 2020, n. 14615).
Ebbene, nella specie, detto termine non può dirsi spirato in quanto l'atto di citazione
è stato notificato in data 31.05.2013 prima, quindi, del decorso del termine di dieci anni dalla data del decesso di , avvenuta il 03.06.2003. Persona_1
7 Le domande risarcitorie articolate iure proprio (c.d. da perdita parentale) vengono,
invece, considerate dalla giurisprudenza di natura aquiliana e, dunque, sottoposte al termine di prescrizione quinquennale (cfr. Cass. n. 11320/2022), salvo che il fatto illecito sia sussumibile in una ipotesi di reato;
in tal caso, infatti, in applicazione dell'art. 2947 comma
3 c.c., deve osservarsi il termine di prescrizione previsto per la fattispecie a cui l'illecito è
riconducibile.
Nel caso di specie le condotte omissive e negligenti dei sanitari, contestate dagli attori nell'atto introduttivo, sono idonee ad integrare la fattispecie di omicidio colposo, punito all'art. 589 c.p..
Al riguardo, la giurisprudenza ha affermato che “in tema di omicidio colposo, sussiste
il nesso di causalità tra l'omessa adozione da parte del medico specialistico di idonee
misure atte a rallentare il decorso della patologia acuta, colposamente non diagnosticata,
ed il decesso del paziente, quando risulta accertato, secondo il principio di controfattualità,
condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica,
universale o statistica, che la condotta doverosa avrebbe inciso positivamente sulla
sopravvivenza del paziente, nel senso che l'evento non si sarebbe verificato ovvero si
sarebbe verificato in epoca posteriore o con minore intensità lesiva (v. Sez. 4, n. 18573 del
14/02/2013).” (Cass. Pen. Sent. n. 5800/2021).
Con riferimento specifico alla prescrizione la giurisprudenza ha affermato che “L'art.
2947, comma 3 c.c. quando fa coincidere il termine di prescrizione del diritto al
risarcimento del danno con il termine di prescrizione stabilito dalla legge penale, si
riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa
risarcitoria, e si applica, perciò, non solo all'azione civile esperibile contro la persona
8 penalmente imputabile, ma anche all'azione civile contro coloro che sono tenuti al
risarcimento a titolo di responsabilità indiretta, ovvero, come nella fattispecie, contro un
ente ospedaliero per fatto illecito di un medico dipendente” (cfr. Cass. n. 21404/2021).
In ragione di quanto evidenziato, dunque, al fine di stabilire il termine prescrizionale del diritto degli attori ad ottenere il risarcimento dei danni iure proprio dovrà tenersi conto del termine di prescrizione previsto per il reato di omicidio colposo all'epoca del decesso di . Persona_1
La Corte di Cassazione ha evidenziato che “… questa Corte ha già avuto modo di
affermare, l'art. 2947, comma 3, prima parte, cod. civ., individua il termine di prescrizione
"con la tecnica del rinvio recettizio, ma rimane operativo il principio dell'irretroattività
della norma (art. 11 prel.), per cui – ai fini della determinazione di tale termine - occorre
aver riguardo al momento in cui il fatto illecito si è esaurito e non al momento della
decisione, poiché è in quel primo momento che si cristallizza il termine prescrizionale. Né,
agli effetti civili è possibile aver riguardo al principio della norma più favorevole (art. 2
cod. pen.), che attiene solo agli effetti penali (e quindi all'imputato) e non agli effetti civili
(e quindi alla posizione del responsabile civile del danno, anche se i due soggetti spesso
coincidono)" (Cass. Sez. 3, sent. 27 luglio 2012, n. 13407, Rv. 623635-01; in senso
conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 14 marzo 2018, n. 6333, Rv. 648406-01) […]” (cfr. Cass. n.
2694/2021).
Orbene, applicando i principi indicati al caso di specie, ed atteso il combinato disposto degli artt. 589 c.p. che puniva l'omicidio colposo con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e l'art. 157 c.p. che fissava in dieci anni il termine per l'estinzione dei delitti perseguiti con pena non inferiore ad anni cinque, le domande risarcitorie avanzate dagli
9 attori iure proprio sono soggette al termine di prescrizione decennale, pertanto, le stesse non sono prescritte.
Posto ciò, le domande degli attori devono essere accolte nei limiti che seguono.
In ordine alla responsabilità in materia di prestazioni sanitarie – nel regime anteriore all'entrata in vigore del D.L. 13 settembre 2012 n. 158, non applicabile ratione temporis
nel presente giudizio – la giurisprudenza, con indirizzo assolutamente costante, ha chiarito che il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente),
insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu"
alberghieri, obblighi di messa a disposizioni del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie anche in vista di eventuali complicazioni ed emergenze.
Da ciò consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'azienda sanitaria) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c.,
all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario,
quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato,
comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente o, comunque, dal medesimo scelto (cfr. Cass.
n. 18610/2015; Cass. n. 23918/2006; Cass., n. 577/2008).
Con la sentenza del 22 gennaio 1999, n. 589, la Corte di Cassazione ha precisato che
10 anche la responsabilità dei sanitari convenuti deve inquadrarsi in ambito contrattuale in ragione del c.d. “contatto” intercorso tra gli stessi, quali dipendenti della struttura sanitaria,
ed il paziente destinatario della prestazione professionale.
Il criterio di riparto dell'onere probatorio è improntato, quindi, ai principi fissati in materia contrattuale alla luce della sentenza delle Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione
del 30 ottobre 2001, n. 13533, in tema di riparto dell'onere della prova in caso di inadempimento e di esatto adempimento.
Le Sezioni Unite, nel risolvere un contrasto giurisprudenziale insorto tra le sezioni semplici, hanno affermato che il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno oppure per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo costituito dall'avvenuto, esatto, adempimento.
Conformemente a tale principio, nei procedimenti di responsabilità medica la giurisprudenza ha chiarito che, integrando quella professionale un'obbligazione di mezzi,
il paziente-attore dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione medico-sanitaria,
restando a carico del professionista e/o dell'ente ospedaliero la prova che la prestazione professionale è stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi sono stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile, acquisendo in questo caso rilevanza la distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà non sotto il profilo di distribuzione dell'onere della prova bensì quale parametro di valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado
11 di colpa (Cass. n. 21177/2015; Tribunale Trani, 7 gennaio 2008; Tribunale Milano, n.
40662/2008;).
È stato, al riguardo, affermato che “Allorquando la responsabilità medica venga
invocata a titolo contrattuale, cioè sul presupposto che fra il paziente ed il medico e/o la
struttura sanitaria sia intercorso un rapporto contrattuale (o da "contatto"), la
distribuzione, "inter partes", dell'onere probatorio riguardo al nesso causale deve tenere
conto della circostanza che la responsabilità è invocata in forza di un rapporto obbligatorio
corrente fra le parti ed è dunque finalizzata a far valere un inadempimento oggettivo. Ne
consegue che, per il paziente/danneggiato, l'onere probatorio in ordine alla ricorrenza del
nesso di causalità materiale - quando l'impegno curativo sia stato assunto senza particolari
limitazioni circa la sua funzionalizzazione a risolvere il problema che egli presentava - si
sostanzia nella prova che l'esecuzione della prestazione si è inserita nella serie causale che
ha condotto all'evento di danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui
era stata richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, fino ad esiti finali costituiti
dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso del paziente.” (v. Cass. Civ., sent. n.
20904 del 12.09.2013).
Ebbene, dalle risultanze istruttorie è emerso che le omissioni diagnostiche rilevate dall'ausiliario hanno determinato un ritardo nell'individuazione della patologia tumorale che ha causato il decesso di . Persona_1
Ed invero, il consulente tecnico, esaminata la documentazione clinica inerente i diversi ricoveri presso le strutture ospedaliere, ha riscontrato che la diagnosi tumorale
(neoplasia maligna ampolla di Vater), a causa di omessi accertamenti clinici – strumentali,
era stata emessa in data 27.12.2000, precisamente, dopo 8 mesi dall'esordio dei sintomi.
12 Il consulente, riportando tratti salienti del suo elaborato, ha evidenziato quanto segue:
“La natura della patologia che ha determinato il ricovero del sig. è Persona_1
ascrivibile a neoplasia maligna dell'ampolla di Vater come accertato dall'esame istologico
del 27/12/2000. Tale condizione non era però evidente durante il ricovero del 02/03/2000,
tuttavia in quella occasione il paziente veniva dimesso con un'alterazioni degli indici di
colestasi e rialzo delle transaminasi senza evidente causa e senza ulteriore
approfondimento clinico-strumentale, ma solo con indicazione a controllo degli indici di
colestasi e transaminasi a 15 giorni. Nel ricovero successivo del 20/04/2000, accorso in
condizioni di urgenza per ittero, non sono state eseguite durante ERCP biopsie del tessuto
che macroscopicamente appariva “ipertrofico, protrudente nel lume, a superficie
iperemica ed erosa”. La diagnosi di neoplasia viene accertata esclusivamente mediante
esame istologico che risulta, pertanto, “conditio sine qua non” per il proseguimento
dell'iter terapeutico. Nel ricovero dell'11/05/2000 veniva ripetuta ERCP ed eseguita
biopsia, tuttavia il referto che recitava “frammenti di mucosa duodenale lievemente
iperplastica, con edema e moderato infiltrato flogistico interstiziale” poneva un
interrogativo sulla sede dei prelievi bioptici che verosimilmente erano stati eseguiti in
un'area diversa da quella vateriana per le caratteristiche istologiche emerse (parete
duodenale?). In questo caso sarebbe stato utile a) revisione istologica - b) re-biopsia.
Inoltre non veniva eseguito esame TAC come suggerito dal dott. in data Persona_3
12/05/2000 e nello specifico non veniva suggerito al paziente di eseguire MRCP (risonanza
magnetica colangiopancreatografica) che rispetto ad ERCP è meno invasiva e consente di
visualizzare il parenchima circostante ed identificare l'estensione di una neoplasia con
accuratezza del 94%. Questa metodica strumentale in uso dal 1991, supportata da ERCP
13 per prelievo bioptico, avrebbe potuto apportare ulteriori elementi per la diagnosi precoce
della neoplasia in relazione al quadro clinico del paziente ... Il paziente nel ricovero dell'
11/05/2000 veniva dimesso con indicazione a controllo clinico dopo 2 mesi e dalla
documentazione riportata non risulta nessuna indagine clinico-strumentale o di
laboratorio eseguita in quell'intervallo di tempo indicato dai sanitari. Tuttavia non risulta
altresì specificato sulla lettera di dimissione del 13/05/2000 il programma di follow-up
stretto, posto in virtù di una diagnosi certa di ampulloma. Inoltre risultava assente un
esame istologico che riportasse tale diagnosi e non era stata posta indicazione ad eventuale
exeresi chirurgica in relazione alla diagnosi di dimissione. Pertanto il paziente non poteva
avere consapevolezza della possibile gravità del quadro che sicuramente avrebbe
determinato una maggiore compliance alle indicazioni poste dei sanitari”
Il consulente, inoltre, ha precisato che in base alla classificazione specifica dei tumori dell'ampolla di Vater dell' (7th edizione -2010), quello che ha colpito Org_3 Persona_1
era “di pT3 pN1 stadio IIB (pT3 per invasione della parete del duodeno e pancreas, pN1
per metastasi in 1 linfonodo dei 7 periviscerali isolati).
Premesso ciò, lo stesso ha evidenziato che “L'adenocarcinoma era, inoltre, poco
differenziato e pertanto classificabile con grading G3. I dati presenti in letteratura
dimostrano che il tasso di sopravvivenza a 5 anni è di circa il 60% per i pazienti con N0
(linfonodi negativi) e del 40% per i pazienti con N1 (linfonodi positivi fino a 3) e dello 0%
per i pazienti con più di 4 linfonodi positivi. In particolare lo stadio IIB ha una
sopravvivenza a 3 anni del 36.1% e del 26.4% a 5 anni come riportato del Org_4
(Commission on Cancer of the American College of Surgeons and the American
[...]
Cancer Society) che ha condotto uno studio sulla sopravvivenza in 4328 casi di neoplasia
14 dell'ampolla di Vater. Il grading G3 è un fattore prognostico negativo che può influenzare
la prognosi e la sopravvivenza del paziente”.
L'ausiliario, infine, ha concluso che “Il timing tra l'esordio e la diagnosi di
adenocarcinoma dell'ampolla di Vater ha determinato una progressione di malattia a
livello linfonodale riducendo la sopravvivenza a 5 anni di circa il 20-25% ”.
Dall'espletata consulenza – le cui conclusioni meritano di essere condivise – si evince che la prestazione eseguita dai sanitari del presidio ospedaliero di Patti non è stata eseguita con la dovuta diligenza professionale di cui all'art. 1176 c.c..
Invero, gli omessi esami diagnostici hanno determinato un ritardo nella diagnosi della patologia tumorale di ed il consulente ha affermato che è “più probabilmente Persona_1
che non” che la morte di quest'ultimo si sia verificata anticipatamente “riducendo la
sopravvivenza a 5 anni di circa il 20-25%”.
Sulla base di quanto esposto, quindi, l' convenuta deve essere dichiarata CP_1
responsabile per la morte “anticipata” di sulla base del disposto normativo di Persona_1
cui agli artt. 1218 e 1228 c.c..
Si evidenzia, inoltre, che la convenuta non ha provato – il cui onere gravava su di lei
– né di aver adempiuto con la dovuta diligenza la prestazione derivante dal rapporto contrattuale istaurato con , né che l'inadempimento invocato dagli attori sia Persona_1
dipeso da un fatto non imputabile a lei ed ai suoi medici.
Sul punto è utile ribadire che – come stabilito dalla Suprema Corte – “in tema di
inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta
della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione
(perseguimento delle “leges artis” nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto
15 alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove
sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della
prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del
danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra
l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la
condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia
assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità
dell'esatta esecuzione della prestazione.” (cfr. Cass. n. 14702/2020; Cass. n.28991/2021).
Esaminata la responsabilità della struttura sanitaria, occorre individuare quali siano i danni meritevoli di ristoro in quanto conseguenza diretta della condotta illecita accertata.
Gli attori hanno agìto in giudizio iure proprio e iure hereditatis (quali eredi del defunto ) chiedendo la liquidazione sia del danno biologico e morale subìto, Persona_1
quale conseguenza dell'evento infausto, che la liquidazione del diritto al risarcimento del danno entrato nel patrimonio del de cuius al momento del decesso per Persona_1
malpractice medica.
Orbene, la domanda avente ad oggetto il ristoro del danno biologico è infondata e,
come tale, non merita accoglimento.
Sul punto, osserva il Tribunale che non vi è prova che gli attori abbiano sofferto una compromissione dell'integrità fisica in ragione ed in conseguenza del decesso del proprio congiunto;
non è stata prodotta alcuna documentazione dalla quale si possa evincere tale circostanza, né sono state articolate prove testimoniali al riguardo.
Meritevole di accoglimento è, invece, la domanda avanzata dagli attori avente ad oggetto il risarcimento dei danni morali sofferti per la perdita del congiunto . Persona_1
16 L'art. 2059 c.c. prevede la risarcibilità del danno morale nell'ipotesi in cui il fatto lesivo integra gli estremi di un reato.
Il diritto al risarcimento del danno morale risulta dovuto laddove si consideri che secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata – accolta da un filone giurisprudenziale ormai consolidato della Corte di Cassazione – “Il danno non
patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona, come tali
costituzionalmente garantiti, è risarcibile a condizione che l'interesse leso e non il
pregiudizio sofferto abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave,
nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di
solidarietà sociale, e che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi
ossia nella lesione di diritti del tutto immaginari” (v. Cass. Civ., sent. n. 24030 del
13.11.2009).
Tale precedente è solo l'ultima di una serie di massime giurisprudenziali – che il
Giudicante condivide – le quali, forzando l'iniziale, angusto ambito dell'art. 2059 c.c. al quale era stato relegato il risarcimento del danno morale subìto dal danneggiato, ha ampliato il novero dei casi in cui il danneggiato ha diritto di reclamare il risarcimento del c.d.
“pretium doloris” sino a ricomprendervi tutte le ipotesi in cui il danno abbia “…violato in
modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in
tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla
lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex
ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice” (v. Cass. Civ.,
SS.UU., sent. n. 26972 dell'11.11.2008).
17 Non può negarsi, al riguardo, che la perdita di un congiunto a seguito del fatto illecito altrui comporti non solo una sofferenza psicologica ma, anche e spesso, una lesione della propria sfera più profonda ed intima legata alla perdita traumatica, avvertita dal parente come ingiusta ed ingiustificata, di un componente del proprio nucleo familiare che costituiva un punto di riferimento affettivo per il soggetto superstite e rispetto al quale si manifesta ed esprime la propria personalità all'interno del contesto familiare;
perdita alla quale consegue il risarcimento del danno morale.
Il danno da perdita del rapporto parentale origina, dunque, dalla perdita di un
“…sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla quotidianità dei rapporti
tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che
per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente
produce anche nelle relazioni tra i superstiti v. Cass., 9/5/2011, n. 10107 ), con conseguente
violazione di interessi essenziali della persona quali il diritto all'intangibilità della sfera
degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla libera e piena
esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare
formazione sociale costituita dalla famiglia, di diritto o di fatto, che trovano rispettivo
riconoscimento nelle norme di cui agli artt. 2, 29, 30, Cost. ( v. Cass., 12/6/2006, n. 13546)”
(cfr. Cass. Civ., ord. n. 18824 del 25.06.2021).
Occorre evidenziare, inoltre, che per insegnamento costante della Suprema Corte, il danno da perdita del rapporto parentale - quando si tratti del coniuge, del genitore, dei figli o dei fratelli - non necessita di specifica prova da parte dei danneggiati, dovendo la liquidazione avvenire in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della convivenza e di ogni altra ulteriore circostanza allegata.
18 Ed invero, "nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio,
fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod
plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per
comune esperienza, di norma, connaturale all'essere umano. Naturalmente si tratterà pur
sempre di una praesumptio hominis, con la conseguente possibilità per il convenuto di
dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame
affettivo tra la vittima ed il superstite" (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 15/02/2018 - ud.
14/12/2017, n. 3767; Cass. Civ., Sez. III, 24/09/2019, n. 23632). Ed ancora "la sussistenza
di effettivi rapporti di reciproco affetto e di solidarietà con il congiunto è difatti assistita
da una presunzione iuris tantum fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo
familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto"
(Cass. n. 9010/2022).
A conferma di ciò si evidenzia che la Suprema Corte – come si evince dall'impianto motivazionale della sentenza n. 25164/20 – nell'ammettere l'assoluta difficoltà o,
addirittura, in alcuni casi, impossibilità del danneggiato di provare il danno morale laddove ad un patimento interiore o ad una sofferenza psicologica potrebbe non corrispondere una fenomenologia esterna suscettibile di senso-percezione, devono trovare adeguata valorizzazione circostanze, puntualmente allegate dal danneggiato che, inserite nel contesto di vita da questi rappresentato, possano far ritenere come effettivamente subìto il patimento soggettivo lamentato, così parzialmente alleviandone l'onere probatorio ma rendendo, al contempo, più stringente e rigoroso l'onere assertivo di quegli elementi fattuali sui quali si troverà ad operare il Giudicante nella sua attività di valutazione della sussistenza del danno morale.
19 L'onere della prova sarà, dunque, tanto più rigoroso quanto più ci si sposta dal mero danno morale-sofferenza psicologica legata alla perdita del congiunto attraverso il danno da perdita del rapporto parentale spostandosi verso il ben più pregnante danno esistenziale che deve essere dimostrato nella sua componente essenziale – l'assoluto ed irreversibile stravolgimento dell'esistenza – sino all'ultimo stadio in cui la sofferenza psicologica degenera in una patologia clinicamente diagnosticabile foriera di un danno biologico definitivo ed irreversibile.
Ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale spettante agli attori devono,
pertanto, essere valutate tutte le circostanze del caso concreto in grado di incidere negativamente, alterandola, sull'organizzazione e l'equilibrio della vita familiare come l'età
del defunto al momento della morte – elemento fondamentale per valutare l'aspettativa di vita nell'ottica dei parenti superstiti, privati ingiustamente della “presenza” del congiunto
– l'età e la qualità dei parenti superstiti in quanto sia l'età dei parenti superstiti al momento del decesso del congiunto sia il grado di parentela incidono sulla percezione dell'evento luttuoso e sulla capacità di elaborare il lutto accettandolo nonché, infine, la posizione che la vittima aveva all'interno del nucleo familiare, il concreto apporto alla sua organizzazione e l'effettiva convivenza dei parenti superstiti con il congiunto deceduto, la presenza o meno di altri familiari conviventi, ecc..
Ai fini della liquidazione di tale tipo di danno dovrà tenersi conto delle Tabelle a punti elaborate dal Tribunale di Milano, pubblicate nel giugno 2022, le quali garantiscono una commisurazione equa, uniforme e prevedibile del pregiudizio in esame (cfr. Cass.
16.12.2022 n. 37009).
Questo Decidente, però, non può esimersi dal considerare che le omissioni imputabili
20 ai sanitari del nosocomio di Patti – come precisato dal consulente nominato – non hanno cagionato il decesso di bensì ridotto la sopravvivenza dello stesso “a 5 anni Persona_1
di circa il 20-25%”.
In ragione di ciò, appare equo rapportare il valore monetario risultante dall'applicazione delle suddette Tabelle – calcolate sulla durata media della vita di un uomo verosimilmente di circa anni 80 – all'età del (59) all'epoca del decesso e all'età dei _1
rispettivi attori al momento della morte del parente, con la conseguenza che la somma liquidata facendo applicazione della Tabella deve essere decurtata nella misura ¼ pari all'aspettativa di vita ancora esistente per il al momento del decesso. _1
L'importo così ottenuto, deve essere ulteriormente ridotto di un ¼ in quanto l'omessa e tempestiva diagnosi ha ridotto la sopravvivenza del “a 5 anni di circa il 20-25%”. _1
Sul punto è opportuno evidenziare che la giurisprudenza, in casi analoghi a quelli di specie, ha stabilito che “… il danneggiato, già in condizioni invalidanti idonee a condurlo
alla morte a prescindere da eventuali condotte di terzi, decede a seguito dell'intervento
(commissivo od omissivo): la risarcibilità iure proprio del danno patrimoniale e non
patrimoniale - riconosciuto ai congiunti potrà subire un ridimensionamento in
considerazione del verosimile arco temporale in cui i congiunti avrebbero potuto ancora
godere, sia sul piano affettivo che economico, del rapporto con il soggetto anzitempo
deceduto” (cfr. Cass. n.15991/2011), e ancora “… correttamente, in primo grado, il danno
risarcibile (e in concreto liquidato) è stato pertanto identificato nella perdita anticipata del
rapporto parentale, così (legittimamente) circoscritta la portata dell'originaria domanda
(perdita del rapporto parentale tout court)” (cfr. Cass., n.5641/2018).
Orbene, in ossequio ai suddetti principi, ad - quale moglie del Parte_1
21 defunto – deve essere equitativamente riconosciuta la somma di € 10.936,25; a
[...]
, e - quali figli del defunto di età inferiore ad anni 30 al momento Pt_5 Pt_6 Pt_3
dell'evento infausto - deve essere equitativamente riconosciuta la somma di € 12.198,15
ciascuno; a e - quali figli del defunto di età superiore ad anni 30 Parte_2 Pt_4
al momento dell'evento infausto - va equitativamente riconosciuta la somma di € 11.777,50
ciascuno.
Su ciascun importo decorreranno gli interessi compensativi a far data dall'illecito (la data del decesso del sulla somma liquidata alla c.d. “attualità”, devalutata dal _1
momento della liquidazione al momento del fatto illecito e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita sino al passaggio in giudicato della sentenza, oltre interessi legali dal passaggio in giudicato sino al soddisfo. La devalutazione monetaria serve – nel contempo – ad impedire l'ingiusto arricchimento dei danneggiati ed a garantire l'attualità della cifra risarcitoria (cfr.. Cass. 21/03/2011, n. 6357; Cass.
23/02/2005, n. 3747 Corte d'Appello di Venezia con sentenza 5 aprile 2023, n. 774).
È necessario evidenziare, inoltre, che le parti non hanno offerto a questo Decidente
opportuni elementi per valutare l'intensità del legame affettivo esistente con il defunto, o per dare rilievo a specifiche caratteristiche del rapporto parentale perduto o abitudini familiari.
Non merita accoglimento la domanda degli attori avente ad oggetto il risarcimento per i danni “biologici e morali… connessi alle sofferenze sopportate dal sino Persona_1
al decesso” (cfr. pag. 5 citazione).
La suddetta domanda oltre ad essere stata formulata in termini generici è infondata.
Sul punto si osserva che dalle risultanze processuali non vi è prova che il defunto
22 abbia sofferto un danno biologico c.d. terminale “…consistente in un danno da invalidità
temporanea totale sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a
quella del decesso…” (v. Cass. Civ., ord. n. 16592/19) e “…trasmissibile "iure
successionis", ove la persona ferita non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno
ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini
dell'apprezzabilità dell'invalidità temporanea, essendo, invece, irrilevante che sia rimasta
cosciente.” (v. Cass. Civ., ord n. 18056/19).
Ed ancora, non è stato neanche dimostrato che il defunto ha patìto un c.d. al “danno morale terminale o catastrofale”, ossia che lo stesso abbia consapevolmente percepito l'avvicinarsi del suo decesso nel periodo intercorrente tra la ritardata diagnosi tumorale ed il momento dell'exitus infausto;
sulla percezione dell'approssimarsi del decesso si innesta,
infatti, il nesso di causalità tra le lesioni provocate dal danneggiante e l'allegata sofferenza morale del defunto, cosciente del fallimento delle cure prestate e del fatto che una corretta prestazione medica ne avrebbe evitato la morte da questi lucidamente percepita come inevitabile ed ingiusto epilogo della sua esistenza.
In ragione di quanto evidenziato, atteso il suesposto deficit probatorio, non può essere riconosciuta agli attori, in quanto eredi del alcuna somma a titolo di danni biologici _1
o morali patiti dal defunto.
Ogni altra domanda ed eccezione è da ritenersi assorbita.
Considerato il parziale accoglimento delle domande attoree le spese di lite sono compensate nella misura di ¾ con la convenuta mentre la restante parte (pari a ¼) - in ossequio al principio della soccombenza - è posta a carico dell' ed è Controparte_1
liquidata in dispositivo – in ragione dell'attività svolta dalle parti e del criterio del
23 decisum - secondo i parametri medi di cui ai D.M. n. 55/2014, per come aggiornati dal
D.M. n. 147/2022.
Considerato il rigetto delle domande avanzate dall' nei confronti Controparte_1
di (cfr. Cass. n. 23123/2019), le spese di lite vengono poste a carico Controparte_2
della prima e liquidate in favore del secondo – in ragione dell'attività svolta dalle parti e del criterio del decisum - secondo i parametri medi di cui ai D.M. n. 55/2014, per come aggiornati dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 717/2013 R.G., rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, così provvede:
1. accoglie le domande avanzate dagli attori per le ragioni e nei limiti di cui in parte motiva;
2. per l'effetto, condanna la convenuta a corrispondere la somma di € 10.936,25 ad la somma di € 12.198,15, ciascuno, a , Parte_1 Parte_5 Pt_6
e , la somma di € 11.777,50, ciascuno, a
[...] Parte_3 Parte_2
e , oltre interessi e rivalutazioni come specificati in narrativa;
Parte_4
3. condanna la convenuta a corrispondere in favore degli attori la somma di €
370,30 – già decurtata di ¾ – a titolo di spese vive ed € 8.568,00 già decurtata di
¾ – a titolo di compensi di avvocato, oltre iva, c.p.a. e spese generali come per legge;
4. rigetta la domanda della convenuta nei confronti del terzo chiamato in causa;
24 5. condanna la convenuta a corrispondere in favore di € 3.809,00 Controparte_2
a titolo di compensi di avvocato, oltre iva, c.p.a. e spese generali come per legge,
da distrarsi in favore degli avv.ti Attilio Scarcella ed Enza Scarcella, che hanno reso la dichiarazione di rito ex art. 93 c.p.c.;
6. le spese di consulenza – liquidate come da separato decreto – sono poste per 3/4
a carico degli attori e per 1/4 a carico di parte convenuta.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, 12.5.2024
Il Giudice
dott.ssa Rossella Busacca
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