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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 04/12/2025, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1382/23
TRIBUNALE DI BENEVENTO I Sezione civile
Verbale di udienza
Addì 04/12/2025
Innanzi al giudice unico dott.ssa Valeria Protano è stata chiamata la causa iscritta al N.r.g.a.c.
1382/2023
Sono comparsi:
1. l'avv. LANNI NAZZARENO per , presente personalmente;
Parte_1
2. l'avv. PRINCIPE GUIDO per;
Controparte_1
3. l'avv. MARIO ITRO e ANTONIO SCARLATO per , presente Controparte_2
personalmente;
Gli avv.ti si riportano ai propri atti difensivi e alle richieste ivi formulate, chiedendone l'accoglimento.
IL GIUDICE
all'esito della discussione orale, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Il Giudice
dr. Valeria Protano
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO I Sezione civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valeria Protano, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1382/2023 del R.G.A.C.C, riservata in decisione con provvedimento del TRA
c.f. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Nazzareno Lanni e con lo stesso elettivamente domiciliato in Benevento, alla Via G. Pasquali n°8; Ricorrente
CONTRO
, c.f. , nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_2 C.F._2 residente alla Via Cupa del Gesù, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Mario Itro e dall'Avv. Antonio Scarlato, e con gli stessi elettivamente domiciliato in Benevento, alla Via Carlo da Tocco n. 11; Resistente
NONCHE'
, c.f.: , nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
03.03.1963 e residente in [...], elettivamente domiciliato in Benevento alla via G. Verdi n.1, presso l'avv. Guido Principe, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
Resistente
OGGETTO: risarcimento danni da lesione personale.
CONCLUSIONI: come da verbale che precede. Fatto e svolgimento del giudizio Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., ritualmente notificato in uno al decreto di fissazione udienza,
agiva nei confronti di e al fine di sentirli Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, conseguenti alle lesioni personali derivanti dall'aggressione subita in data 06/7/2013 e quantificati in complessivi euro
2 274.859,85 o nella maggiore o minore somma determinata, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. A sostegno della domanda, l'odierno ricorrente rappresentava:
- che, il giorno 06.07.2013, intorno alle ore 10:00/10:30 circa, allorché era intento a lavorare all'interno della tabaccheria a conduzione familiare sita in Benevento, alla Via Ponticelli, si presentava , il quale lo minacciava di lanciargli addosso una sedia che brandiva;
Controparte_1
- subito dopo entrava nel locale il figlio di , ossia , il quale, mentre Controparte_1 Controparte_2 il padre usciva a fare da palo, colpiva ripetutamente il con una spranga metallica Parte_1 lunga circa 84 cm, prendendolo poi a calci mentre era a terra e cagionandogli gravi lesioni personali;
- che i fatti di causa erano stati oggetto di accertamento definitivo in sede penale poiché, con la sentenza n. 385/2018, parzialmente riformata in sede di appello limitatamente agli effetti penali, il Tribunale di Benevento aveva condannato i resistenti al risarcimento dei danni cagionati al in una somma da liquidarsi in separata sede. Pt_1
Si costituiva in giudizio , con comparsa di costituzione e risposta depositata il Controparte_2
19/1/2024, rilevando:
- che, l'entità del danno biologico rivendicato e l'ammontare del preteso risarcimento risultavano eccessivi e spropositati;
- che non era provato il danno patrimoniale da lucro cessante per perdita dell'attività lavorativa come richiesto dall'ricorrente. Per cui concludeva per l'accoglimento delle seguenti richieste: “- rigettare la domanda, con vittoria delle spese di lite;
- in subordine:- limitare la pretesa risarcitoria al solo danno non patrimoniale conseguente agli esiti della frattura e al rimborso delle spese mediche ad essa connesse;
- rigettare per il resto ogni altra richiesta risarcitoria perché infondata e comunque indimostrata;
- compensare integralmente le spese e competenze di causa”. Si costituiva altresì , con comparsa di costituzione e risposta depositata il Controparte_1
07/02/2024, contestando:
- la propria partecipazione ai fatti per cui è causa e assumendo che la sua responsabilità, a differenza di quanto concerneva la posizione di , non era stata oggetto di Controparte_2 accertamento in sede penale;
- l'an ed il quantum della pretesa del ricorrente, concludendo per il rigetto della domanda con condanna del al pagamento delle spese e competenze del giudizio. Parte_1
Istruito il fascicolo con perizia medico-legale, con provvedimenti del 29.01.25 e successivo del 14.10.25, la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione orale e la decisione. Ragioni in fatto e in diritto della decisione La domanda è fondata e merita accoglimento. Si osserva che la richiesta di risarcimento trova il suo fondamento nell'episodio di aggressione che si consumava in data 06/7/2013, all'interno dell'attività commerciale sita in Benevento, alla via Ponticelli, in danno di , allorché , supportato dal ruolo di “palo” Parte_1 Controparte_2 svolto dal padre di lui, , lo colpiva con una spranga metallica. Controparte_1
Dall'esame della documentazione versata in atti, risulta che il fatto contestato ai resistenti ha costituito oggetto di accertamento penale irrevocabile e definitivo, essendo stati esauriti tutti gli strumenti di impugnazione ordinaria, all'esito dei quali è stata avvalorata la narrazione dei fatti
3 effettuata dal ricorrente e confermata la condanna degli autori al risarcimento in favore del dei danni subiti da liquidarsi in separata sede. Pt_1
E quindi, risulta accertato, in modo definitivo, che gli imputati sono responsabili del danno-evento dedotto in causa e un tale accertamento è vincolante per il giudice civile in conformità a quanto sancito dall'art. 651 c.p.p., secondo cui la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel successivo giudizio civile o amministrativo di danno. Resta, invece, a questo giudice il compito di accertare il danno-conseguenza, il nesso causale tra il fatto accertato e il danno, nonché l'entità del danno subito dalla parte lesa (in tal senso, cfr. Cass. Ord. 8477/2020; Cass. n. 4318/2019). Peraltro, sulla colpevolezza degli odierni resistenti per l'aggressione perpetrata nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, non incide l'esistenza della sentenza di appello che dichiara di non doversi procedere in relazione ai reati ascritti, perché estinti per intervenuta prescrizione. Ed invero, deve evidenziarsi che la prescrizione dei reati di cui ai capi d'imputazione a, b, c (per
) e i (per ) maturava successivamente alla conclusione del Controparte_1 Controparte_2 giudizio di primo grado e che la dichiarazione di prescrizione non incide automaticamente sugli effetti civili del reato che, restano fermi, in quanto, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., quando i giudici del gravame dichiarano la prescrizione nei confronti dell'imputato, già condannato in primo grado, decidono sul merito dell'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. In questa prospettiva, risultano certamente non meritevoli di pregio le osservazioni della difesa di
, secondo cui la Corte di Appello territoriale non avrebbe svolto alcun Controparte_1 accertamento in ordine alla sua partecipazione nella causazione dell'aggressione. Ed infatti, dalla lettura della sentenza di appello versata in atti (cfr. pag. 6-7), risulta che il giudice di appello ha ritenuto condivisibili l'analitica ricostruzione dei fatti e la motivazione poste a fondamento della decisione di primo grado, poiché aderenti alle risultanze processuali, confermando sia la responsabilità di , che il ruolo svolto dal padre di questi, Controparte_2
, con il quale vi sarebbe stato, secondo i giudici penali, un accordo preventivo Controparte_1 circa la realizzazione dell'aggressione in danno del Pt_1
La Corte d'appello ha precisamente ritenuto che la versione dei fatti del in merito al capo Pt_1
“a” dell'imputazione concernente l'episodio di aggressione che si verificava nel tabacchino di via Ponticelli, subito dopo che usciva dal locale medesimo, ha trovato conferma Controparte_1 nell'istruttoria e nel filmato registrato dalle telecamere di sorveglianza: “Deve quindi, ritenersi che la frase da costui ( ) attribuita allo , (Mò entra mio figlio e Parte_1 Controparte_1 vedrai che succede), sia veritiera…..(omissis). La dinamica dell'azione ha trovato conferma nella visione die filmati di sorveglianza dalle quali si evince chiaramente che è stato l'imputato ad aggredire il dopo che il proprio genitore aveva lasciato il locale” (cfr. pag. 7 Pt_1 CP_1 sentenza di appello n. 9265/2019). In definitiva, alla luce delle risultanze di causa, si ritiene che non vi siano motivi per discostarsi, in questa sede, dall'accertamento dei fatti operato in sede penale, in quanto definitivo, ragion per cui l'eccezione di di esclusione della responsabilità nei fatti, appare radicalmente Controparte_1 infondata, dovendosi invece ritenere una responsabilità di tutti i resistenti per i fatti in oggetto. In particolare, nei riguardi del ricorrente deve essere affermata una responsabilità solidale di tutti i responsabili dell'illecito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 e 2055 c.c., giacché “La solidarietà sancita dall'art. 2055 cod. civ. comporta che, allorquando la produzione del fatto
4 dannoso sia addebitabile a più soggetti come conseguenza della loro azione od omissione dolosa o colposa, basta per ritenere solidalmente obbligato al risarcimento del danno il singolo compartecipe, che la sua azione abbia concorso in maniera efficiente a determinare l'evento, anche se le varie componenti causali costituiscono più fatti illeciti e producono la violazione di norme giuridiche diverse" (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 1598 del 09/05/1969). Nel caso di specie, alla luce delle circostanze di fatto e delle gravi modalità con cui l'aggressione si è verificata, appare doverosa una differente gradazione delle rispettive responsabilità, esclusivamente nei rapporti interni, e si ritiene proporzionato un addebito del 70% a carico del solo e del 30% a carico di . Controparte_2 Controparte_1
***** Tanto accertato, occorre indagare il profilo dei danni, patrimoniali e non, conseguenti ai fatti di causa, alla loro risarcibilità ed eventuale quantificazione. In generale, i resistenti contestano i danni sia relativamente all'an che al quantum. Come è noto, la parte che si assume danneggiata è onerata della prova non solo del danno-evento (ovvero la lesione dell'interesse tutelato), ma anche del danno-conseguenza (cfr., Cass. n. 7713/2000). Nel caso di specie, il ricorrente allega la sussistenza da danni non patrimoniali, in termini di danno biologico, quale lesione della integrità psico fisica dell'ricorrente, e di danno morale, come sofferenza soggettiva patita quale conseguenza dell'illecito subito. Per quanto concerne il danno biologico, ovvero il danno strettamente attinente al pregiudizio all'integrità psico-fisica dell'ricorrente (danno alla salute), nel caso di specie, si ritiene dirimente e rilevante la perizia medico-legale depositata dal nominato CTU, che ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra l'evento, così come denunciato, le lesioni riportate e la loro evoluzione riparativa. In particolare, il perito del Tribunale, esaminando il danneggiato, ha riscontrato “Trauma cranico non commotivo associata a frattura pluriframmentaria scomposta del terzo medio-prossimale dell'ulna sinistra complicata da ferita e da pseudoartrosi ed esiti di sindrome ansioso-depressiva post-traumatica da stress con riduzione della validità psico-fisica del periziando nella misura del 10% (dieci)”. Circa il danno biologico temporaneo dovuto alla durata della malattia, il medesimo CTU ha chiarito che le lesioni hanno cagionato un peggioramento temporaneo delle condizioni preesistenti del quantificabili in: - Invalidità Temporanea Totale (100%) 30 giorni;
- Invalidità Pt_1
Temporanea Parziale 75%: 30 giorni - Invalidità Temporanea Parziale 50%: 30 giorni;
- Invalidità Temporanea Parziale 25%: 30 giorni. Le conclusioni cui è pervenuto il tecnico del Tribunale appaiono logiche e coerenti con il quadro probatorio in atti e con le modalità del fatto-evento, quale accertato in via definitiva in sede penale, e meritano pertanto di essere condivise, non essendo, tra l'altro, state oggetto di seria confutazione in giudizio da parte dei resistenti. Risulta, oltretutto, adeguatamente provata la sofferenza interiore subita dal sia durante il Pt_1 verificarsi dell'evento che successivamente ad esso. Infatti, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “Quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato. Tale pregiudizio può essere permanente o temporaneo (circostanze delle quali occorre tenere conto in sede di liquidazione, ma irrilevanti ai fini della risarcibilità), e può sussistere sia da
5 solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali (ad es., derivanti da lesioni personali o dalla morte di un congiunto)” (Cass. S.U, Sentenza n. 26972/2008). Tuttavia, anche il danno morale va allegato e provato, atteso che “La lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici (Cass. n. 11269/2018). Nel caso di specie, la gravità dei fatti accaduti, come accertati in sede penale, perpetrati ai danni del ricorrente da parte di persone, oltretutto, che conosceva (parenti stretti della fidanzata), costituisce già di per sé elemento presuntivo in grado di fare ritenere che l'ricorrente possa aver sofferto in ragione delle violenze e delle minacce ricevute in quella occasione. In considerazione di quanto innanzi, deve essere risarcito il danno patito dall'ricorrente quale conseguenza dei fatti di cui è causa e la quantificazione deve essere effettuata in base alle risultanze dell'accertamento peritale e in applicazione dei criteri di cui alle tabelle per la liquidazione del danno biologico per macrolesioni permanenti elaborate dal Tribunale di Milano nel 2024 – in uso presso questo Tribunale - che costituiscono, per giurisprudenza di legittimità pacifica, un valido strumento per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale ex art. 1226 c.c.. In tale prospettiva, viene riconosciuta a , tenuto conto dell'età al momento del Parte_2 sinistro (28 anni) e delle richiamate tabelle milanesi, un risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di 10 punti percentuali di invalidità pari ad € 39.546,00 per danno biologico permanente con incremento per sofferenza soggettiva, ed € 8.625,00 per danno biologico temporaneo, per un totale complessivo di € 48.171,00. Va, quindi, riconosciuta a titolo di danno biologico (permanente e temporaneo) la somma complessiva di € 48.171,00 che va devalutata ad € 40.411,91 da gennaio 2024 (data da cui decorrono gli importi di liquidazione applicati) alla data del fatto (06.7.2013), poiché liquidata sulla scorta delle tabelle vigenti (aggiornate al 2024). Sulla somma così devalutata va poi riconosciuta la rivalutazione monetaria per ritardato pagamento, liquidata in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1712 del 1995, considerato che la rivalutazione ha la funzione di reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, adeguando l'importo della somma in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale. Inoltre, sulla somma così determinata (il danno sommato alla rivalutazione annua) andranno calcolati gli interessi che hanno la funzione di coprire il ritardo. In ordine al tasso di interesse da applicare, l'operazione deve essere eseguita secondo quanto sancito dalla Sent. Cass., SS..UU., n. 1712/1995: “gli interessi, determinati nel loro ammontare dal giudice, vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria”. Pertanto, nel caso di specie, dovranno applicarsi gli interessi legali sulla somma dovuta a titolo di risarcimento, rivalutata anno per anno (dalla data del fatto) e fino a ottobre 2025 (ultimo aggiornamento ISTAT disponibile), secondo il seguente calcolo: € 8.607,74 per rivalutazione, per un totale di euro € 49.019,65, cui si aggiungono € 6.736,04 per interessi legali calcolati dall'evento
6 e fino alla data dell'udienza di discussione, oltre interessi legali dalla sentenza e fino al saldo effettivo. Spettano, altresì, le spese mediche che il ha dovuto affrontare a seguito dell'aggressione Pt_1 subita e che risultano adeguatamente documentate per euro 1.502,58 (cfr. all.to 15 al ricorso). Non risulta, invece, provata la voce di danno patrimoniale a titolo di lucro cessante. Si segnala, al riguardo, che, per orientamento pacifico della Corte di Cassazione (Cass. n. 19537/2007), non esiste un'automatica correlazione diretta tra percentuale di invalidità e percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica, in quanto il grado di invalidità personale determinato dai postumi permanenti di una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno, spettando al giudice del merito valutarne concretamente l'incidenza. Orbene, nella fattispecie, il CTU ha rilevato che sussistono modesti postumi algodistrofici e limitazioni funzionali alla regione dell'avambraccio sinistro e sindrome ansioso-depressiva post- traumatica da stress. Ciò nondimeno, dall'esame della documentazione allegata a supporto della domanda da parte del non emergono elementi tali da ritenere che la perdita patrimoniale rappresentata dal Pt_1 ricorrente in termini di minor reddito prodotto e di conseguente cessione dell'azienda di famiglia dove lavorava, sia ricollegabile alle lesioni subite. Infatti, risulta che da maggio 2013 il veniva a costituire, unitamente alla propria madre, Pt_1 titolare dell'esercizio commerciale sito in Benevento, alla via Ponticelli, l'impresa familiare e in tale frangente le parti dichiaravano che il (soltanto) da gennaio 2013 aveva avviato una Pt_1 collaborazione continuativa nell'ambio della predetta ditta individuale e non prima;
inoltre, non vi è prova che la successiva cessione d'azienda da parte della madre, perfezionata nel luglio 2017, sia stata causata dagli eventi dannosi accorsi al proprio figlio asseritamente impossibilitato a lavorarci. Peraltro, si evidenzia che la medesima certificazione dell'Agenzia delle entrate versata in atti dal ricorrente dimostra che, nell'anno d'imposta 2013, il non dichiarava e non produceva Pt_1 redditi, e tale circostanza assume rilevanza nella misura in cui l'evento lesivo si verificava nel luglio 2013, per cui la mancanza di reddito per il semestre precedente, certamente, non può essere ricondotta all'episodio di aggressione subito in data 6/7/2013. Le spese processuali del presente procedimento seguono l'ordinario principio della soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, tenuto conto del decisum e non del disputatum (scaglione tra € 26.000,01 ed € 52.000,00), dell'attività istruttoria espletata, delle caratteristiche obiettive delle difese svolte, il tutto in applicazione dei valori medi tabellari di cui al D.M. n. 147/2022. Anche le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico dei convenuti soccombenti. Vanno altresì regolate, in questa sede, le spese relative al procedimento cautelare instaurato in corso di causa ai sensi dell'art. 671 c.p.c. da sul quale il Tribunale non si è ancora Parte_1 pronunciato, da ciò derivando la cessazione della materia del contendere per essere intervenuta la presente decisione di merito. Dette spese vanno regolate secondo il principio della soccombenza virtuale e poste a carico dell'istante, tenuto conto dell'insussistenza, sin dall'origine, del requisito del periculum in mora, non essendo stati allegati né provati elementi concreti idonei a far ritenere un fondato timore di dispersione della garanzia patrimoniale dei convenuti. Ed invero, parte ricorrente ha posto a fondamento dell'asserito periculum in mora unicamente la circostanza che Controparte_1 risulterebbe percettore di pensione già gravata da trattenute e proprietario di un immobile sottoposto
7 a ipoteca, mentre sarebbe allo stato impossidente, da ciò traendo la conclusione Controparte_2 che vi sarebbe un fondato timore di non riuscire a conseguire le proprie ragioni creditorie. Tuttavia, tali allegazioni – pur descrittive della situazione reddituale e patrimoniale dei resistenti – non sono idonee, nemmeno ove integralmente provate, a dimostrare l'esistenza di un concreto e attuale pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale richiesto dall'art. 671 c.p.c. La misura cautelare non può, infatti, fondarsi sulla mera modestia del patrimonio del debitore o sulla constatazione della difficoltà, più o meno probabile, di una futura soddisfazione coattiva, poiché ciò si risolverebbe nell'indebita trasformazione del sequestro conservativo in uno strumento di prevenzione del rischio generico di insolvenza, che l'ordinamento non tutela in via cautelare. Parte attrice non ha, inoltre, dedotto alcun fatto ulteriore, specifico o sintomatico – quali atti dispositivi, condotte di depauperamento, iniziative volte a sottrarre beni all'aggressione dei creditori o variazioni anomale del patrimonio – da cui desumere che i resistenti intendessero o potessero, nel corso del giudizio, sottrarsi all'adempimento dell'eventuale obbligazione risarcitoria. Pertanto, la situazione rappresentata non supera la soglia della mera congettura e non integra quel minimo nucleo indiziario richiesto per ritenere sussistente il pericolo concreto nel ritardo, sicché l'istanza cautelare non avrebbe potuto trovare accoglimento. Parte ricorrente va, quindi, condannata al pagamento delle spese del procedimento cautelare, che si liquidano, come da dispositivo, secondo i parametri minimi relativi ai procedimenti cautelari aventi valore indeterminabile e bassa complessità, al netto della fase istruttoria e decisionale, in quanto non svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I Sezione Civile, in persona del G.U. dr.ssa Valeria Protano, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara la responsabilità, ex art. 2043 c.c., per gli illeciti perpetrati ai danni di e meglio descritti in narrativa in capo a e , Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 rispettivamente, nella misura del 70% per il primo e del 30% per il secondo, e, per l'effetto,
- condanna i resistenti, in solido tra loro, a corrispondere in favore di la somma Parte_1 complessiva di euro € 55.755,69 a titolo di danno non patrimoniale, il tutto oltre interessi legali dalla presente pronuncia e sino al soddisfo, oltre al rimborso delle spese mediche documentate per euro 1.502,58, oltre interessi legali dalla pronuncia e sino al soddisfo;
- condanna i resistenti, in solido tra loro, a rifondere integralmente le spese di lite, con distrazione in favore dell'avv. Nazzareno Lanni, dichiaratosi anticipatario, che liquida nella misura di euro € 7.616,00 per compensi ed euro 518,00 per spese, oltre accessori di legge se dovuti;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dei soccombenti.
- condanna a rifondere in favore dei resistenti le spese del procedimento Parte_1 cautelare, che liquida in € 1.014,00, ciascuno, a titolo di compensi, oltre accessori di legge se dovuti. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Benevento, 4.12.25 Il Giudice Dott.ssa Valeria Protano
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TRIBUNALE DI BENEVENTO I Sezione civile
Verbale di udienza
Addì 04/12/2025
Innanzi al giudice unico dott.ssa Valeria Protano è stata chiamata la causa iscritta al N.r.g.a.c.
1382/2023
Sono comparsi:
1. l'avv. LANNI NAZZARENO per , presente personalmente;
Parte_1
2. l'avv. PRINCIPE GUIDO per;
Controparte_1
3. l'avv. MARIO ITRO e ANTONIO SCARLATO per , presente Controparte_2
personalmente;
Gli avv.ti si riportano ai propri atti difensivi e alle richieste ivi formulate, chiedendone l'accoglimento.
IL GIUDICE
all'esito della discussione orale, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Il Giudice
dr. Valeria Protano
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO I Sezione civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valeria Protano, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1382/2023 del R.G.A.C.C, riservata in decisione con provvedimento del TRA
c.f. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Nazzareno Lanni e con lo stesso elettivamente domiciliato in Benevento, alla Via G. Pasquali n°8; Ricorrente
CONTRO
, c.f. , nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_2 C.F._2 residente alla Via Cupa del Gesù, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Mario Itro e dall'Avv. Antonio Scarlato, e con gli stessi elettivamente domiciliato in Benevento, alla Via Carlo da Tocco n. 11; Resistente
NONCHE'
, c.f.: , nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
03.03.1963 e residente in [...], elettivamente domiciliato in Benevento alla via G. Verdi n.1, presso l'avv. Guido Principe, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
Resistente
OGGETTO: risarcimento danni da lesione personale.
CONCLUSIONI: come da verbale che precede. Fatto e svolgimento del giudizio Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., ritualmente notificato in uno al decreto di fissazione udienza,
agiva nei confronti di e al fine di sentirli Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, conseguenti alle lesioni personali derivanti dall'aggressione subita in data 06/7/2013 e quantificati in complessivi euro
2 274.859,85 o nella maggiore o minore somma determinata, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. A sostegno della domanda, l'odierno ricorrente rappresentava:
- che, il giorno 06.07.2013, intorno alle ore 10:00/10:30 circa, allorché era intento a lavorare all'interno della tabaccheria a conduzione familiare sita in Benevento, alla Via Ponticelli, si presentava , il quale lo minacciava di lanciargli addosso una sedia che brandiva;
Controparte_1
- subito dopo entrava nel locale il figlio di , ossia , il quale, mentre Controparte_1 Controparte_2 il padre usciva a fare da palo, colpiva ripetutamente il con una spranga metallica Parte_1 lunga circa 84 cm, prendendolo poi a calci mentre era a terra e cagionandogli gravi lesioni personali;
- che i fatti di causa erano stati oggetto di accertamento definitivo in sede penale poiché, con la sentenza n. 385/2018, parzialmente riformata in sede di appello limitatamente agli effetti penali, il Tribunale di Benevento aveva condannato i resistenti al risarcimento dei danni cagionati al in una somma da liquidarsi in separata sede. Pt_1
Si costituiva in giudizio , con comparsa di costituzione e risposta depositata il Controparte_2
19/1/2024, rilevando:
- che, l'entità del danno biologico rivendicato e l'ammontare del preteso risarcimento risultavano eccessivi e spropositati;
- che non era provato il danno patrimoniale da lucro cessante per perdita dell'attività lavorativa come richiesto dall'ricorrente. Per cui concludeva per l'accoglimento delle seguenti richieste: “- rigettare la domanda, con vittoria delle spese di lite;
- in subordine:- limitare la pretesa risarcitoria al solo danno non patrimoniale conseguente agli esiti della frattura e al rimborso delle spese mediche ad essa connesse;
- rigettare per il resto ogni altra richiesta risarcitoria perché infondata e comunque indimostrata;
- compensare integralmente le spese e competenze di causa”. Si costituiva altresì , con comparsa di costituzione e risposta depositata il Controparte_1
07/02/2024, contestando:
- la propria partecipazione ai fatti per cui è causa e assumendo che la sua responsabilità, a differenza di quanto concerneva la posizione di , non era stata oggetto di Controparte_2 accertamento in sede penale;
- l'an ed il quantum della pretesa del ricorrente, concludendo per il rigetto della domanda con condanna del al pagamento delle spese e competenze del giudizio. Parte_1
Istruito il fascicolo con perizia medico-legale, con provvedimenti del 29.01.25 e successivo del 14.10.25, la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione orale e la decisione. Ragioni in fatto e in diritto della decisione La domanda è fondata e merita accoglimento. Si osserva che la richiesta di risarcimento trova il suo fondamento nell'episodio di aggressione che si consumava in data 06/7/2013, all'interno dell'attività commerciale sita in Benevento, alla via Ponticelli, in danno di , allorché , supportato dal ruolo di “palo” Parte_1 Controparte_2 svolto dal padre di lui, , lo colpiva con una spranga metallica. Controparte_1
Dall'esame della documentazione versata in atti, risulta che il fatto contestato ai resistenti ha costituito oggetto di accertamento penale irrevocabile e definitivo, essendo stati esauriti tutti gli strumenti di impugnazione ordinaria, all'esito dei quali è stata avvalorata la narrazione dei fatti
3 effettuata dal ricorrente e confermata la condanna degli autori al risarcimento in favore del dei danni subiti da liquidarsi in separata sede. Pt_1
E quindi, risulta accertato, in modo definitivo, che gli imputati sono responsabili del danno-evento dedotto in causa e un tale accertamento è vincolante per il giudice civile in conformità a quanto sancito dall'art. 651 c.p.p., secondo cui la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel successivo giudizio civile o amministrativo di danno. Resta, invece, a questo giudice il compito di accertare il danno-conseguenza, il nesso causale tra il fatto accertato e il danno, nonché l'entità del danno subito dalla parte lesa (in tal senso, cfr. Cass. Ord. 8477/2020; Cass. n. 4318/2019). Peraltro, sulla colpevolezza degli odierni resistenti per l'aggressione perpetrata nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, non incide l'esistenza della sentenza di appello che dichiara di non doversi procedere in relazione ai reati ascritti, perché estinti per intervenuta prescrizione. Ed invero, deve evidenziarsi che la prescrizione dei reati di cui ai capi d'imputazione a, b, c (per
) e i (per ) maturava successivamente alla conclusione del Controparte_1 Controparte_2 giudizio di primo grado e che la dichiarazione di prescrizione non incide automaticamente sugli effetti civili del reato che, restano fermi, in quanto, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., quando i giudici del gravame dichiarano la prescrizione nei confronti dell'imputato, già condannato in primo grado, decidono sul merito dell'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. In questa prospettiva, risultano certamente non meritevoli di pregio le osservazioni della difesa di
, secondo cui la Corte di Appello territoriale non avrebbe svolto alcun Controparte_1 accertamento in ordine alla sua partecipazione nella causazione dell'aggressione. Ed infatti, dalla lettura della sentenza di appello versata in atti (cfr. pag. 6-7), risulta che il giudice di appello ha ritenuto condivisibili l'analitica ricostruzione dei fatti e la motivazione poste a fondamento della decisione di primo grado, poiché aderenti alle risultanze processuali, confermando sia la responsabilità di , che il ruolo svolto dal padre di questi, Controparte_2
, con il quale vi sarebbe stato, secondo i giudici penali, un accordo preventivo Controparte_1 circa la realizzazione dell'aggressione in danno del Pt_1
La Corte d'appello ha precisamente ritenuto che la versione dei fatti del in merito al capo Pt_1
“a” dell'imputazione concernente l'episodio di aggressione che si verificava nel tabacchino di via Ponticelli, subito dopo che usciva dal locale medesimo, ha trovato conferma Controparte_1 nell'istruttoria e nel filmato registrato dalle telecamere di sorveglianza: “Deve quindi, ritenersi che la frase da costui ( ) attribuita allo , (Mò entra mio figlio e Parte_1 Controparte_1 vedrai che succede), sia veritiera…..(omissis). La dinamica dell'azione ha trovato conferma nella visione die filmati di sorveglianza dalle quali si evince chiaramente che è stato l'imputato ad aggredire il dopo che il proprio genitore aveva lasciato il locale” (cfr. pag. 7 Pt_1 CP_1 sentenza di appello n. 9265/2019). In definitiva, alla luce delle risultanze di causa, si ritiene che non vi siano motivi per discostarsi, in questa sede, dall'accertamento dei fatti operato in sede penale, in quanto definitivo, ragion per cui l'eccezione di di esclusione della responsabilità nei fatti, appare radicalmente Controparte_1 infondata, dovendosi invece ritenere una responsabilità di tutti i resistenti per i fatti in oggetto. In particolare, nei riguardi del ricorrente deve essere affermata una responsabilità solidale di tutti i responsabili dell'illecito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 e 2055 c.c., giacché “La solidarietà sancita dall'art. 2055 cod. civ. comporta che, allorquando la produzione del fatto
4 dannoso sia addebitabile a più soggetti come conseguenza della loro azione od omissione dolosa o colposa, basta per ritenere solidalmente obbligato al risarcimento del danno il singolo compartecipe, che la sua azione abbia concorso in maniera efficiente a determinare l'evento, anche se le varie componenti causali costituiscono più fatti illeciti e producono la violazione di norme giuridiche diverse" (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 1598 del 09/05/1969). Nel caso di specie, alla luce delle circostanze di fatto e delle gravi modalità con cui l'aggressione si è verificata, appare doverosa una differente gradazione delle rispettive responsabilità, esclusivamente nei rapporti interni, e si ritiene proporzionato un addebito del 70% a carico del solo e del 30% a carico di . Controparte_2 Controparte_1
***** Tanto accertato, occorre indagare il profilo dei danni, patrimoniali e non, conseguenti ai fatti di causa, alla loro risarcibilità ed eventuale quantificazione. In generale, i resistenti contestano i danni sia relativamente all'an che al quantum. Come è noto, la parte che si assume danneggiata è onerata della prova non solo del danno-evento (ovvero la lesione dell'interesse tutelato), ma anche del danno-conseguenza (cfr., Cass. n. 7713/2000). Nel caso di specie, il ricorrente allega la sussistenza da danni non patrimoniali, in termini di danno biologico, quale lesione della integrità psico fisica dell'ricorrente, e di danno morale, come sofferenza soggettiva patita quale conseguenza dell'illecito subito. Per quanto concerne il danno biologico, ovvero il danno strettamente attinente al pregiudizio all'integrità psico-fisica dell'ricorrente (danno alla salute), nel caso di specie, si ritiene dirimente e rilevante la perizia medico-legale depositata dal nominato CTU, che ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra l'evento, così come denunciato, le lesioni riportate e la loro evoluzione riparativa. In particolare, il perito del Tribunale, esaminando il danneggiato, ha riscontrato “Trauma cranico non commotivo associata a frattura pluriframmentaria scomposta del terzo medio-prossimale dell'ulna sinistra complicata da ferita e da pseudoartrosi ed esiti di sindrome ansioso-depressiva post-traumatica da stress con riduzione della validità psico-fisica del periziando nella misura del 10% (dieci)”. Circa il danno biologico temporaneo dovuto alla durata della malattia, il medesimo CTU ha chiarito che le lesioni hanno cagionato un peggioramento temporaneo delle condizioni preesistenti del quantificabili in: - Invalidità Temporanea Totale (100%) 30 giorni;
- Invalidità Pt_1
Temporanea Parziale 75%: 30 giorni - Invalidità Temporanea Parziale 50%: 30 giorni;
- Invalidità Temporanea Parziale 25%: 30 giorni. Le conclusioni cui è pervenuto il tecnico del Tribunale appaiono logiche e coerenti con il quadro probatorio in atti e con le modalità del fatto-evento, quale accertato in via definitiva in sede penale, e meritano pertanto di essere condivise, non essendo, tra l'altro, state oggetto di seria confutazione in giudizio da parte dei resistenti. Risulta, oltretutto, adeguatamente provata la sofferenza interiore subita dal sia durante il Pt_1 verificarsi dell'evento che successivamente ad esso. Infatti, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “Quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato. Tale pregiudizio può essere permanente o temporaneo (circostanze delle quali occorre tenere conto in sede di liquidazione, ma irrilevanti ai fini della risarcibilità), e può sussistere sia da
5 solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali (ad es., derivanti da lesioni personali o dalla morte di un congiunto)” (Cass. S.U, Sentenza n. 26972/2008). Tuttavia, anche il danno morale va allegato e provato, atteso che “La lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici (Cass. n. 11269/2018). Nel caso di specie, la gravità dei fatti accaduti, come accertati in sede penale, perpetrati ai danni del ricorrente da parte di persone, oltretutto, che conosceva (parenti stretti della fidanzata), costituisce già di per sé elemento presuntivo in grado di fare ritenere che l'ricorrente possa aver sofferto in ragione delle violenze e delle minacce ricevute in quella occasione. In considerazione di quanto innanzi, deve essere risarcito il danno patito dall'ricorrente quale conseguenza dei fatti di cui è causa e la quantificazione deve essere effettuata in base alle risultanze dell'accertamento peritale e in applicazione dei criteri di cui alle tabelle per la liquidazione del danno biologico per macrolesioni permanenti elaborate dal Tribunale di Milano nel 2024 – in uso presso questo Tribunale - che costituiscono, per giurisprudenza di legittimità pacifica, un valido strumento per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale ex art. 1226 c.c.. In tale prospettiva, viene riconosciuta a , tenuto conto dell'età al momento del Parte_2 sinistro (28 anni) e delle richiamate tabelle milanesi, un risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di 10 punti percentuali di invalidità pari ad € 39.546,00 per danno biologico permanente con incremento per sofferenza soggettiva, ed € 8.625,00 per danno biologico temporaneo, per un totale complessivo di € 48.171,00. Va, quindi, riconosciuta a titolo di danno biologico (permanente e temporaneo) la somma complessiva di € 48.171,00 che va devalutata ad € 40.411,91 da gennaio 2024 (data da cui decorrono gli importi di liquidazione applicati) alla data del fatto (06.7.2013), poiché liquidata sulla scorta delle tabelle vigenti (aggiornate al 2024). Sulla somma così devalutata va poi riconosciuta la rivalutazione monetaria per ritardato pagamento, liquidata in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1712 del 1995, considerato che la rivalutazione ha la funzione di reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, adeguando l'importo della somma in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale. Inoltre, sulla somma così determinata (il danno sommato alla rivalutazione annua) andranno calcolati gli interessi che hanno la funzione di coprire il ritardo. In ordine al tasso di interesse da applicare, l'operazione deve essere eseguita secondo quanto sancito dalla Sent. Cass., SS..UU., n. 1712/1995: “gli interessi, determinati nel loro ammontare dal giudice, vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria”. Pertanto, nel caso di specie, dovranno applicarsi gli interessi legali sulla somma dovuta a titolo di risarcimento, rivalutata anno per anno (dalla data del fatto) e fino a ottobre 2025 (ultimo aggiornamento ISTAT disponibile), secondo il seguente calcolo: € 8.607,74 per rivalutazione, per un totale di euro € 49.019,65, cui si aggiungono € 6.736,04 per interessi legali calcolati dall'evento
6 e fino alla data dell'udienza di discussione, oltre interessi legali dalla sentenza e fino al saldo effettivo. Spettano, altresì, le spese mediche che il ha dovuto affrontare a seguito dell'aggressione Pt_1 subita e che risultano adeguatamente documentate per euro 1.502,58 (cfr. all.to 15 al ricorso). Non risulta, invece, provata la voce di danno patrimoniale a titolo di lucro cessante. Si segnala, al riguardo, che, per orientamento pacifico della Corte di Cassazione (Cass. n. 19537/2007), non esiste un'automatica correlazione diretta tra percentuale di invalidità e percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica, in quanto il grado di invalidità personale determinato dai postumi permanenti di una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno, spettando al giudice del merito valutarne concretamente l'incidenza. Orbene, nella fattispecie, il CTU ha rilevato che sussistono modesti postumi algodistrofici e limitazioni funzionali alla regione dell'avambraccio sinistro e sindrome ansioso-depressiva post- traumatica da stress. Ciò nondimeno, dall'esame della documentazione allegata a supporto della domanda da parte del non emergono elementi tali da ritenere che la perdita patrimoniale rappresentata dal Pt_1 ricorrente in termini di minor reddito prodotto e di conseguente cessione dell'azienda di famiglia dove lavorava, sia ricollegabile alle lesioni subite. Infatti, risulta che da maggio 2013 il veniva a costituire, unitamente alla propria madre, Pt_1 titolare dell'esercizio commerciale sito in Benevento, alla via Ponticelli, l'impresa familiare e in tale frangente le parti dichiaravano che il (soltanto) da gennaio 2013 aveva avviato una Pt_1 collaborazione continuativa nell'ambio della predetta ditta individuale e non prima;
inoltre, non vi è prova che la successiva cessione d'azienda da parte della madre, perfezionata nel luglio 2017, sia stata causata dagli eventi dannosi accorsi al proprio figlio asseritamente impossibilitato a lavorarci. Peraltro, si evidenzia che la medesima certificazione dell'Agenzia delle entrate versata in atti dal ricorrente dimostra che, nell'anno d'imposta 2013, il non dichiarava e non produceva Pt_1 redditi, e tale circostanza assume rilevanza nella misura in cui l'evento lesivo si verificava nel luglio 2013, per cui la mancanza di reddito per il semestre precedente, certamente, non può essere ricondotta all'episodio di aggressione subito in data 6/7/2013. Le spese processuali del presente procedimento seguono l'ordinario principio della soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, tenuto conto del decisum e non del disputatum (scaglione tra € 26.000,01 ed € 52.000,00), dell'attività istruttoria espletata, delle caratteristiche obiettive delle difese svolte, il tutto in applicazione dei valori medi tabellari di cui al D.M. n. 147/2022. Anche le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico dei convenuti soccombenti. Vanno altresì regolate, in questa sede, le spese relative al procedimento cautelare instaurato in corso di causa ai sensi dell'art. 671 c.p.c. da sul quale il Tribunale non si è ancora Parte_1 pronunciato, da ciò derivando la cessazione della materia del contendere per essere intervenuta la presente decisione di merito. Dette spese vanno regolate secondo il principio della soccombenza virtuale e poste a carico dell'istante, tenuto conto dell'insussistenza, sin dall'origine, del requisito del periculum in mora, non essendo stati allegati né provati elementi concreti idonei a far ritenere un fondato timore di dispersione della garanzia patrimoniale dei convenuti. Ed invero, parte ricorrente ha posto a fondamento dell'asserito periculum in mora unicamente la circostanza che Controparte_1 risulterebbe percettore di pensione già gravata da trattenute e proprietario di un immobile sottoposto
7 a ipoteca, mentre sarebbe allo stato impossidente, da ciò traendo la conclusione Controparte_2 che vi sarebbe un fondato timore di non riuscire a conseguire le proprie ragioni creditorie. Tuttavia, tali allegazioni – pur descrittive della situazione reddituale e patrimoniale dei resistenti – non sono idonee, nemmeno ove integralmente provate, a dimostrare l'esistenza di un concreto e attuale pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale richiesto dall'art. 671 c.p.c. La misura cautelare non può, infatti, fondarsi sulla mera modestia del patrimonio del debitore o sulla constatazione della difficoltà, più o meno probabile, di una futura soddisfazione coattiva, poiché ciò si risolverebbe nell'indebita trasformazione del sequestro conservativo in uno strumento di prevenzione del rischio generico di insolvenza, che l'ordinamento non tutela in via cautelare. Parte attrice non ha, inoltre, dedotto alcun fatto ulteriore, specifico o sintomatico – quali atti dispositivi, condotte di depauperamento, iniziative volte a sottrarre beni all'aggressione dei creditori o variazioni anomale del patrimonio – da cui desumere che i resistenti intendessero o potessero, nel corso del giudizio, sottrarsi all'adempimento dell'eventuale obbligazione risarcitoria. Pertanto, la situazione rappresentata non supera la soglia della mera congettura e non integra quel minimo nucleo indiziario richiesto per ritenere sussistente il pericolo concreto nel ritardo, sicché l'istanza cautelare non avrebbe potuto trovare accoglimento. Parte ricorrente va, quindi, condannata al pagamento delle spese del procedimento cautelare, che si liquidano, come da dispositivo, secondo i parametri minimi relativi ai procedimenti cautelari aventi valore indeterminabile e bassa complessità, al netto della fase istruttoria e decisionale, in quanto non svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I Sezione Civile, in persona del G.U. dr.ssa Valeria Protano, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara la responsabilità, ex art. 2043 c.c., per gli illeciti perpetrati ai danni di e meglio descritti in narrativa in capo a e , Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 rispettivamente, nella misura del 70% per il primo e del 30% per il secondo, e, per l'effetto,
- condanna i resistenti, in solido tra loro, a corrispondere in favore di la somma Parte_1 complessiva di euro € 55.755,69 a titolo di danno non patrimoniale, il tutto oltre interessi legali dalla presente pronuncia e sino al soddisfo, oltre al rimborso delle spese mediche documentate per euro 1.502,58, oltre interessi legali dalla pronuncia e sino al soddisfo;
- condanna i resistenti, in solido tra loro, a rifondere integralmente le spese di lite, con distrazione in favore dell'avv. Nazzareno Lanni, dichiaratosi anticipatario, che liquida nella misura di euro € 7.616,00 per compensi ed euro 518,00 per spese, oltre accessori di legge se dovuti;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dei soccombenti.
- condanna a rifondere in favore dei resistenti le spese del procedimento Parte_1 cautelare, che liquida in € 1.014,00, ciascuno, a titolo di compensi, oltre accessori di legge se dovuti. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Benevento, 4.12.25 Il Giudice Dott.ssa Valeria Protano
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