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Sentenza 4 marzo 2024
Sentenza 4 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/03/2024, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Sossio Pellecchia, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 787/2021 R.G.A.C.C., avente ad oggetto “appello avverso la sentenza n. 247/2020 del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi” e vertente
TRA
C.F. , in persona del rappresentante legale p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Adelina BIANCO, in virtù di procura generali alle liti,
APPELLANTE
E
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Virginio Controparte_1 C.F._1
BIANCO, in virtù di procura in atti,
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECI-
SIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha chie- Parte_1 sto la riforma della sentenza n. 247/2020 resa dal Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lom- bardi, depositata il 28/09/2020, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 393/2019, con la quale, in rigetto dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 79/2019 emesso in data
29/04/2019 dal Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, è stata condannata al pagamen- to della somma di € 968,76 in favore dell'opposta e al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Virginio BIANCO.
In tale giudizio con la spiegata opposizione ha dedotto Parte_1
l'insussistenza delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo, il mancato assolvi- mento dell'onere probatorio, sulla base della documentazione prodotta nel procedimento mo-
1 nitorio e l'assoluta incongruenza del quantum ingiunto, in relazione alla ritenuta fiscale appli- cata.
Per questi motivi
ha chiesto al giudice adito di revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo n. 79/2019, emesso dal Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, con condanna al paga- mento delle spese legali di giudizio.
L'opposta, costituitasi con comparsa depositata l'11/11/2019, ha contestato l'opposizione e ne ha chiesto il rigetto.
Il Giudice di prime cure ha così statuito, considerate le correzioni disposte all'esito della pro- cedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.: ritenuta la propria competenza, conferma il decreto ingiuntivo n. 79/2019, iscritto al ruolo generale n. 68/2019, ed emesso da Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, in data
29/04/2019; 2. Condanna l'opponente , in persona del legale rapp.te p.t., ad € Parte_1
968,76, il tutto con gli interessi legali dalla data della messa in mora fino all'effettivo soddi- sfo;
3. Condanna l'opponente , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento Parte_1
delle ulteriori spese processuali relative al presente giudizio di opposizione che, liquida, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, per la complessiva somma di € 350,00, oltre accessori come per legge se ed in quanto ricorrano i presupposti per tale ripetibilità, e suc- cessive occorrende>>.
La prefata sentenza, pronunciata inter partes è così motivata: le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, intervenute in merito alla controversia, hanno precisato che “la disciplina che regola il rapporto tra e i sottoscrittori dei Parte_1
buoni postali fruttiferi, si forma sulla base dei dati risultanti dal testo contenuto nei buoni di volta in volta acquistati”, quindi il contrasto tra le condizioni indicate sul titolo, e quelle sta- bilite da Decreto Ministeriale che ne disponeva l'emissione, “deve risolversi dando prevalen- za alle prime”, inoltre il fatto che restituisca interessi a condizioni diverse da Parte_1 quelle espressamente rese note al risparmiatore sin dall'atto dell'emissione del buono, “sono contrarie alla funzione stessa dei buoni postali”. Inoltre, sia la Cassazione sia, prima ancora, la Corte Costituzionale, hanno sancito che i moduli dei buoni fruttiferi postali equivalgono a dei veri e propri contratti a cui vanno applicate le relative regole. Ciò premesso nella fatti- specie il titolo sottoscritto dalla parte opponente riporta la serie Q. Nella parte posteriore del citato titolo, prodotto in fotocopia dalla sola parte opposta, si evince una tabella in cui ven- gono riportati i relativi tassi di interesse. Ordunque, da detta tabella deve essere ricavato ed applicato il tasso di interesse, poiché la sola ad essere stata resa nota al risparmiatore sin dall'atto dell'emissione del buono. In ordine al quantum va integralmente condiviso il calcolo
2 effettuato da parte dell'opposta e cioè: £ 3.281.880 (somma dovuta fino al ventesimo anno per ogni buono fruttifero postale) +£ 4.003.857 (somma dovuta fino al trentesimo anno per ogni buono fruttifero postale) =£ 7.285.737 (complessivo dovuto) pari ad € 3.762,77. A tale somma dovuta va sottratta quella effettivamente corrisposta dall'opponente alla sig.ra
[...]
, pari ad € 2.794,01, con la conseguenza che residua in favore dell'opposta l'importo CP_1 correttamente ingiunto pari ad € 968,76 (ovvero € 3.762,77 complessivo dovuto - € 2.794,01 già versato = € 988,76 da avere ed oggetto del decreto ingiuntivo). Da tale calcolo si evince che detta somma è già comprensiva della ritenuta fiscale (€ 362,64). (Ved. Mod. di ricevuta rimborso Buoni) … >>. con l'atto di appello ha indicato le parti della sentenza delle quali Parte_1 ha chiesto l'integrale riforma e ha dedotto i seguenti motivi di gravame: “…ERROR IN IUDI-
CANDO E VIOLAZIONE delle norme regolatrici della materia rappresentate dall'art. 633
c.p.c., ERRONEA PERCEZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE e violazione degli art. 115 c.p.c. e 116 c.p.c.; … ERRONEA CARENTE CONTRADDITTORIA ED OMESSA
MOTIVAZIONE - Violazione assoluta delle norme regolatrici della materia in ordine all'applicazione della ritenuta fiscale prevista dal D.L. n. 556 del 19/09/1986 (pubblicato su
G.U. n. 219 del 20/09/1986 convertito dalla legge n. 759 del 117/11/1986 e sempre in viola- zione del D.M. del 13/06/1986 applicabile ratione temporis;
INCONGRUENTE MOTIVA-
ZIONE – ERROR IN IUDICANDO – Violazione assoluta delle norme regolatrici della mate- ria violazione degli art. 115 c.p.c. e 116 c.p.c.”.
Per tali motivi ha chiesto: nell'ambito dello svolgimento dei fatti per cui vi è sentenza nr. 247/2020 emessa dal Pt_1
Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, Dott. Rosa, depositata in data 28/09/2020, og- getto del presente appello, riformandola integralmente e revocando il decreto ingiuntivo po- sto alla base nr. 79/2019 iscritto Rg nr. 68/2019, emesso dal Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi;
2) nel merito, in riforma e/o annullamento sentenza nr. 247/2020, emessa dal
Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, Dott. Rosa, depositata in data 28/09/2020, ac- cogliere i motivi di appello rigettando conseguentemente le domande ed eccezioni formulate e dedotte nel giudizio di primo e secondo grado dall'odierna appellata, per tutto quanto espo- sto;
3) per l'effetto condannare l'appellata, al pagamento delle spese di lite, diritti, onorari per entrambi i gradi di giudizio.>>.
L'appellata costituitasi, ha dedotto: “I. INAMMISSIBILITA' E IMPROCEDIBILITA'
DELL'APPELLO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 339 C.P.C. (PROCEDIMENTO INFE-
RIORE AD € 1.100,00); II. CARENZA DI PROVA DELLA TEMPESTIVITÀ
3 DELL'OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
III. DIVIETO DI PRODUZIONE DI
NUOVI DOCUMENTI E DI NUOVE ECCEZIONI;
IV. SUL GIUDICATO INTERNO DEL
CAPO RELATIVO AL PAGAMENTO DI € 968,76; V. SULLA ASSERITA ERRONEITA'
DELLA SENTENZA IMPUGNATA”.
Per tali motivi ha chiesto: <In via preliminare: dichiarare inammissibile e/o improcedibile
l'appello proposto dalla società per violazione dell'art. 339 c.p.c.; Nel Parte_1 merito: rigettare l'appello principale proposto dalla società avverso la Parte_1 sentenza n. 247/2020 del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi perché inammissibile ed infondato in fatto e in diritto. Dichiarare non impugnato il capo 2 della sentenza relativo alla condanna ad € 968,76, pertanto dichiarare il giudicato interno sul punto. In ogni caso condannare la controparte alla rifusione delle spese, competenze e onorari del giudizio, con distrazione in favore del procuratore che si dichiara antistatario.>>.
A seguito della trattazione, è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e, di- sposta la formazione del ruolo istruttorio civile con i processi scardinati da ruoli di altri giudi- ci, la causa è stata assegnata all'odierno giudicante, che all'udienza del 12/10/2023 l'ha tratte- nuta in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Sull'ammissibilità dell'appello.
L'appello è ammissibile.
Ai sensi dell'art. 339, terzo comma, c.p.c., le sentenze del giudice di pace pronunciate secon- do equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per vio- lazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
Ai sensi dell'articolo 113, secondo comma, c.p.c., il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici re- lativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile.
Nella specie, il giudizio di equità è escluso dalla riserva posta dall'art. 113 c.p.c., comma 2, quanto alle cause "derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le moda- lità di cui all'art. 1342 c.c.". Infatti, la regola di esclusione dal giudizio secondo equità, previ- sta dall'art. 113 c.p.c., comma 2, per le controversie di valore non eccedente 1.100.00 Euro derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., si estende anche a quelle che traggono origine dalla sottoscrizione di buoni postali fruttiferi, venendo in rilievo rapporti connotati dalla posizione dominante dell'emittente e la conseguente necessità che tali controversie siano trattate applicando regole uguali per tutti i fruitori del servizio, secondo la modulistica prestampata predisposta dalle Poste, che richiama
4 le condizioni generali di contratto definite per regolare una serie indefinita di rapporti con i risparmiatori (Cass. 10 novembre 2021, n. 33033 e Cass. 28 luglio 2023, n. 23006).
3. Nel merito – sulla normativa applicabile.
Valutata positivamente l'ammissibilità dell'appello, lo stesso è altresì fondato.
In virtù di quanto stabilito dal D.L. n. 556 del 19/09/1986 (pubblicato su G.U. n. 219 del
20/09/1986), convertito nella Legge n. 759 del 17/11/1986, istitutivo della ritenuta erariale, gli interessi maturati sui buoni emessi dal 21 settembre 1986 al 31 agosto 1987, sono assoggettati alla ritenuta del 6,25%, i buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 sono assog- gettati alla ritenuta del 12,50%. Quindi, la precedente ritenuta è venuta meno con il D.L.
01/04/1996, n. 239 e sostituita sempre nella misura del 12,50 % per quanto concerne i buoni fruttiferi postali. Come stabilito dal DM Tesoro 23 giugno 1997 (pubblicato su GU 145/97) istitutivo della serie ordinaria “T” e a termine “AG” all'art 7, gli interessi che maturano an- nualmente sui BFP emessi a partire dal 21/09/1986 al 31/12/1996 per i primi venti anni di vita del titolo, vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale e ciò avrebbe de- terminato la differenza di rendimento rispetto al calcolo operato dall'appellata che ha capita- lizzato di anno in anno gli interessi al lordo della stessa imposta.
Orbene, il D.lg. richiamato, 556/86, ha posto fine al regime di esenzione dall'imposizione fi- scale sul reddito prodotto dall'investimento, in particolare ha istituito l'applicazione della ri- tenuta di imposta prevista dall'art. 26 DPR 601/73 con aliquota pari al 12,5%, secondo il testo della norma vigente al momento dell'introduzione della tassazione.
Va detto che non ha formulato alcuna contestazione in merito al titolo, affer- Parte_1
mando che la somma versata è in linea con i parametri di cui al D.M. 13.06.1986, da ritenersi applicabile al caso in esame.
Il predetto criterio di calcolo deve ritenersi condivisibile.
Va infatti osservato che l'art. 173 D.P.R. 156/1973 prevede che “Le variazioni del saggio
d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Uf- ficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. Ai soli fini del cal- colo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presen- te articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre
5 dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante matu- rato alla scadenza di questo periodo. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabel- la riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali.”
Va aggiunto che l'art. 7 comma 3 d.lgs. 284/1999, infatti, sancisce che “Sono abrogate, a de- correre dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e
VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e rela- tive norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori. Detti decreti possono disciplina- re le modalità di applicazione delle nuove norme ai rapporti già in essere, al fine di consenti- re una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori.” (cfr. sul punto sentenza Se- zioni Unite n. 3963/2019).
La Corte Costituzionale (sent. n. 26/2020), investita del giudizio di legittimità dell'art. 173
DPR 156/73, ha rilevato che “… la possibilità di variazione, anche in senso sfavorevole, dei tassi di interesse sui buoni postali fruttiferi, consentita dalla disposizione in esame, riflette un ragionevole bilanciamento tra la tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica;
contenimento che, in caso di titoli da enti a soggettività statuale, implicava appunto la previsione di flessibilità atti ad adeguare la redditività di tali prodotti all'andamento dell'inflazione e dei mercati”.
Ciò posto, il titolo oggetto di causa appartiene alla “Serie Q” ed è stato emesso nel settembre del 1987. La norma, dunque, ha assoggettato i buoni postali fruttiferi, che in precedenza ne erano esenti (in applicazione dell' articolo 31 del d.P.R. numero 601 del 1973), alla prevista ritenuta erariale (successivamente sostituita dalla relativa imposta sostitutiva).
In virtù di quanto detto ed in particolare in ragione del principio giurisprudenziale appena ri- chiamato, va affermato che, in sede di rimborso, ha correttamente Parte_1
applicato i parametri di cui al D.M. 13.06.1986 e la normativa in vigore in materia di ritenuta erariale.
Va innanzitutto rilevato che il buono postale di cui il ricorrente ha chiesto la liquidazione è stato emesso in virtù del D.M. del 13.6.1986 con l'indicazione sul retro proprio degli interessi previsti da tale decreto.
Nel caso di specie non rileva la questione della legittimità o meno dello ius variandi in peius del tasso di interessi sui buoni postali fruttiferi, perché la differenza del valore di rimborso
6 non è data dalla applicazione di tassi inferiori a quelli previsti sul titolo ma dalla operatività delle ritenute fiscali introdotte dal D.L. 19/09/1986 n. 556 sicché la somma corrisposta dalle
è quella dovuta sulla base dei rendimenti previsti dal D.M. Parte_1
13.6.1986 ma al netto delle ritenute erariali, diversamente da quanto calcolato dall'appellata a lordo di tali ritenute (£ 3.281.880 alla fine del ventesimo anno dalla sua emissione, oltre £
65.637 per ogni bimestre successivo fino al trentesimo anno (£ 65.637*61 bimestri = £
4.003.857).
Sui titoli sono riportati i rendimenti indicati nelle tabelle allegate al D.M. 13 giugno 1986 il quale tuttavia è stato emanato quando ancora non era stato introdotto il prelievo fiscale sugli interessi maturati dai buoni e nei cui conteggi non trovano spazio i concetti di rendimento lor- do o netto.
Successivamente, è stato emanato il D.L. 19/09/1986 n. 556 (pubblicato su G.U. n. 219 del
20/09/1986), convertito nella Legge 17/11/1986 n. 759, istitutivo della ritenuta erariale che ha assoggettato gli interessi maturati sui buoni emessi dal 21 settembre 1986 al 31 agosto 1987 alla ritenuta del 6,25% e i buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 alla ritenuta del 12,50%. Tale ritenuta è stata soppressa con il D.L. 01/04/1996, n. 239 e sostituita con l'imposta sostitutiva sugli interessi, stabilita, per i buoni postali sempre nella misura del
12,50%.
La nuova disciplina fiscale dei buoni postali fruttiferi, poi, ha inciso solo indirettamente sul calcolo degli interessi.
Infatti, l'art. 7 del D.M. 23 giugno 1997 ha previsto che per i buoni della serie Q, R e S emes- si fino al 31 dicembre 1996 gli interessi continueranno per i primi venti anni di vita del titolo ad essere capitalizzati annualmente ma al netto della ritenuta fiscale, e senza capitalizzazione dal 21° al 30° anno.
Il Giudice di prime cure ha erroneamente richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite resa in una controversia in cui si discuteva di una fattispecie diversa in cui si trattava di definire la ri- levanza del tasso indicato nel retro dei buoni fruttiferi postali in misura non conforme a quella precedentemente aggiornata dalla pubblica amministrazione con un decreto ministeriale del
1984. Le Sezioni Unite, in quella controversia, hanno affermato che la discrepanza tra le pre- scrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia un contenuto divergente da quello enunciato dai titoli. Le Sezioni Unite tuttavia non hanno affatto afferma- to la prevalenza in ogni caso del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni mini-
7 steriali intervenute successivamente alla emissione e ciò evidentemente non avrebbero potuto fare.
Le Sezioni Unite hanno invece negato esplicitamente questa prevalenza, prendendo in consi- derazione l'articolo 173 del codice postale, che prevedeva un meccanismo di integrazione contrattuale. Questo meccanismo, riconducibile alla disposizione dell'articolo 1339 del codice civile, è destinato ad operare per effetto della modifica da parte della pubblica amministrazio- ne del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo.
In altre parole, le Sezioni Unite hanno affermato che le modifiche apportate dalla pubblica amministrazione ai tassi di interesse possono influenzare il contratto sottostante ai titoli emes- si e che quindi queste modifiche debbono essere prese in considerazione nel calcolo dei ren- dimenti.
Tuttavia, la questione della ritenuta fiscale non è stata considerata nelle Sezioni Unite in que- sto contesto specifico (cfr. Cass. S.U. n. 3963/19).
Nel caso in esame non si discute sulla discordanza tra quanto risultante dai buoni e quanto previsto in ordine alla determinazione degli interessi da decreti ministeriali adottati dall'allora
Ministero delle Poste, bensì sull'applicazione del D.L. 19 settembre 1986, n. 556, art. 1, con- vertito con modificazioni in L. 17 novembre 1986, n. 759, recante: “Modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 31”.
Va, comunque, tenuto presente che la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del D.P.R. n.
156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del D.L. n. 460 del 1974, convertito in L. n. 588 del
1974, consentiva variazioni, anche “in peius”, del tasso di interesse sulla base di decreti mini- steriali.
Tale disciplina ha continuato a trovare applicazione ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del D.M. del Tesoro 19 dicembre 2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice di cui all'art. 7, co. 3, del D. Lgs. n. 284 del 1999, e ciò in quanto quest'ultima, da un lato, aveva previsto la perdurante applicabilità delle norme anteriori ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi po- stali, e, dall'altro lato, aveva stabilito che detti decreti avrebbero potuto regolare l'applicabilità delle nuove norme ai rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori.
In tal modo si era posta una previsione di contenuto adattativo e non vincolante per il decreto ministeriale, con la conseguenza che l'art. 9 del citato D.M. 19 dicembre 2000, nel ribadire che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore re- stano soggetti alla previgente disciplina, non confligge con una norma di rango superiore.
8 Dovendosi, pertanto, ritenere corretti i calcoli di liquidazione effettuati Parte_1
la domanda di liquidazione della differenza di importo di € 968,76 va disattesa.
[...]
Alla stregua delle considerazioni che precedono, nel caso di specie, per il periodo dal 21° al
30° anno, trova applicazione il tasso di interesse stabilito dal D.M. di emissione della serie
“Q”, con capitalizzazione semplice, piuttosto che quello indicato dalla dicitura presente a ter- go del BFP in esame (“più lire 65.637 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 di- cembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”) con l'effetto che il rendimento dei titoli, non è quello invocato da , ma quello calcolato e già pagato da Controparte_1
Parte_1
Inoltre, vanno disattese le eccezioni e deduzioni dell'appellata in relazione:
-alla CARENZA DI PROVA DELLA TEMPESTIVITÀ DELL'OPPOSIZIONE A DECRETO
INGIUNTIVO, atteso che tale eccezione non è mai stata sollevata nel corso del giudizio di primo grado né è stato proposto appello incidentale e, in ogni caso, v'è prova della tempesti- vità dell'opposizione (cfr. i documenti depositati in primo grado e prodotti in allegato all'atto di appello, da cui risulta che il d.i. fu notificato in data 18.05.2019 e l'opposizione in data
13.06.2019);
-al DIVIETO DI PRODUZIONE DI NUOVI DOCUMENTI E DI NUOVE ECCEZIONI, tenu- to conto che i medesimi documenti depositati in primo grado sono stati prodotti anche nel presente giudizio di appello, nel corso del quale non sono stati prodotti nuovi documenti;
-SUL GIUDICATO INTERNO DEL CAPO RELATIVO AL PAGAMENTO DI € 968,76, atteso che dalla lettura complessiva del gravame, e a prescindere dalla fondatezza delle asserzioni dell'appellata, sono rinvenibili le censure e le critiche alla sentenza di primo grado in relazio- ne alla condanna al pagamento di € 968,76 e l'appellante ha, altresì, proceduto alla trascrizio- ne delle parti di motivazione della sentenza impugnata di cui “si chiede l'integrale riforma”
(v. pag. 3 del gravame) e nello specifico al n. 9) a pag. 5 dell'atto di appello si legge : <infi- ne sempre pag. 4, secondo e terzo capoverso afferma: “In conclusione l'opposizione dovrà essere accolta ed il decreto ingiuntivo opposto confermato;
deve essere con- CP_2 dannata al pagamento in favore della sig.ra , della somma di € 988,76, oltre Controparte_1
alle spese del presente giudizio. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo>>.
4. Sulle spese di lite.
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate per intero tra le parti stanti le “gravi ed eccezionali ragioni”, alla luce della disciplina della soccombenza all'esito della
9 sentenza della corte Cost. n. 77 del 2018, per la contrastante giurisprudenza formatasi in ma- teria.
P.Q.M.
il tribunale di Avellino, seconda sezione civile, definitivamente pronunziando, in accoglimen- to dell'appello ed in totale riforma della gravata sentenza n. 247/2020, resa dal Giudice di Pa- ce di Sant'Angelo dei Lombardi in data 25-28/09/2020, nell'ambito del giudizio iscritto al n.
393/2019, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 79/2019 emesso dal
Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Avellino, 02.03.2024
il giudice dott. Sossio Pellecchia
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Sossio Pellecchia, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 787/2021 R.G.A.C.C., avente ad oggetto “appello avverso la sentenza n. 247/2020 del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi” e vertente
TRA
C.F. , in persona del rappresentante legale p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Adelina BIANCO, in virtù di procura generali alle liti,
APPELLANTE
E
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Virginio Controparte_1 C.F._1
BIANCO, in virtù di procura in atti,
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECI-
SIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha chie- Parte_1 sto la riforma della sentenza n. 247/2020 resa dal Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lom- bardi, depositata il 28/09/2020, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 393/2019, con la quale, in rigetto dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 79/2019 emesso in data
29/04/2019 dal Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, è stata condannata al pagamen- to della somma di € 968,76 in favore dell'opposta e al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Virginio BIANCO.
In tale giudizio con la spiegata opposizione ha dedotto Parte_1
l'insussistenza delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo, il mancato assolvi- mento dell'onere probatorio, sulla base della documentazione prodotta nel procedimento mo-
1 nitorio e l'assoluta incongruenza del quantum ingiunto, in relazione alla ritenuta fiscale appli- cata.
Per questi motivi
ha chiesto al giudice adito di revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo n. 79/2019, emesso dal Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, con condanna al paga- mento delle spese legali di giudizio.
L'opposta, costituitasi con comparsa depositata l'11/11/2019, ha contestato l'opposizione e ne ha chiesto il rigetto.
Il Giudice di prime cure ha così statuito, considerate le correzioni disposte all'esito della pro- cedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.: ritenuta la propria competenza, conferma il decreto ingiuntivo n. 79/2019, iscritto al ruolo generale n. 68/2019, ed emesso da Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, in data
29/04/2019; 2. Condanna l'opponente , in persona del legale rapp.te p.t., ad € Parte_1
968,76, il tutto con gli interessi legali dalla data della messa in mora fino all'effettivo soddi- sfo;
3. Condanna l'opponente , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento Parte_1
delle ulteriori spese processuali relative al presente giudizio di opposizione che, liquida, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, per la complessiva somma di € 350,00, oltre accessori come per legge se ed in quanto ricorrano i presupposti per tale ripetibilità, e suc- cessive occorrende>>.
La prefata sentenza, pronunciata inter partes è così motivata: le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, intervenute in merito alla controversia, hanno precisato che “la disciplina che regola il rapporto tra e i sottoscrittori dei Parte_1
buoni postali fruttiferi, si forma sulla base dei dati risultanti dal testo contenuto nei buoni di volta in volta acquistati”, quindi il contrasto tra le condizioni indicate sul titolo, e quelle sta- bilite da Decreto Ministeriale che ne disponeva l'emissione, “deve risolversi dando prevalen- za alle prime”, inoltre il fatto che restituisca interessi a condizioni diverse da Parte_1 quelle espressamente rese note al risparmiatore sin dall'atto dell'emissione del buono, “sono contrarie alla funzione stessa dei buoni postali”. Inoltre, sia la Cassazione sia, prima ancora, la Corte Costituzionale, hanno sancito che i moduli dei buoni fruttiferi postali equivalgono a dei veri e propri contratti a cui vanno applicate le relative regole. Ciò premesso nella fatti- specie il titolo sottoscritto dalla parte opponente riporta la serie Q. Nella parte posteriore del citato titolo, prodotto in fotocopia dalla sola parte opposta, si evince una tabella in cui ven- gono riportati i relativi tassi di interesse. Ordunque, da detta tabella deve essere ricavato ed applicato il tasso di interesse, poiché la sola ad essere stata resa nota al risparmiatore sin dall'atto dell'emissione del buono. In ordine al quantum va integralmente condiviso il calcolo
2 effettuato da parte dell'opposta e cioè: £ 3.281.880 (somma dovuta fino al ventesimo anno per ogni buono fruttifero postale) +£ 4.003.857 (somma dovuta fino al trentesimo anno per ogni buono fruttifero postale) =£ 7.285.737 (complessivo dovuto) pari ad € 3.762,77. A tale somma dovuta va sottratta quella effettivamente corrisposta dall'opponente alla sig.ra
[...]
, pari ad € 2.794,01, con la conseguenza che residua in favore dell'opposta l'importo CP_1 correttamente ingiunto pari ad € 968,76 (ovvero € 3.762,77 complessivo dovuto - € 2.794,01 già versato = € 988,76 da avere ed oggetto del decreto ingiuntivo). Da tale calcolo si evince che detta somma è già comprensiva della ritenuta fiscale (€ 362,64). (Ved. Mod. di ricevuta rimborso Buoni) … >>. con l'atto di appello ha indicato le parti della sentenza delle quali Parte_1 ha chiesto l'integrale riforma e ha dedotto i seguenti motivi di gravame: “…ERROR IN IUDI-
CANDO E VIOLAZIONE delle norme regolatrici della materia rappresentate dall'art. 633
c.p.c., ERRONEA PERCEZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE e violazione degli art. 115 c.p.c. e 116 c.p.c.; … ERRONEA CARENTE CONTRADDITTORIA ED OMESSA
MOTIVAZIONE - Violazione assoluta delle norme regolatrici della materia in ordine all'applicazione della ritenuta fiscale prevista dal D.L. n. 556 del 19/09/1986 (pubblicato su
G.U. n. 219 del 20/09/1986 convertito dalla legge n. 759 del 117/11/1986 e sempre in viola- zione del D.M. del 13/06/1986 applicabile ratione temporis;
INCONGRUENTE MOTIVA-
ZIONE – ERROR IN IUDICANDO – Violazione assoluta delle norme regolatrici della mate- ria violazione degli art. 115 c.p.c. e 116 c.p.c.”.
Per tali motivi ha chiesto: nell'ambito dello svolgimento dei fatti per cui vi è sentenza nr. 247/2020 emessa dal Pt_1
Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, Dott. Rosa, depositata in data 28/09/2020, og- getto del presente appello, riformandola integralmente e revocando il decreto ingiuntivo po- sto alla base nr. 79/2019 iscritto Rg nr. 68/2019, emesso dal Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi;
2) nel merito, in riforma e/o annullamento sentenza nr. 247/2020, emessa dal
Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, Dott. Rosa, depositata in data 28/09/2020, ac- cogliere i motivi di appello rigettando conseguentemente le domande ed eccezioni formulate e dedotte nel giudizio di primo e secondo grado dall'odierna appellata, per tutto quanto espo- sto;
3) per l'effetto condannare l'appellata, al pagamento delle spese di lite, diritti, onorari per entrambi i gradi di giudizio.>>.
L'appellata costituitasi, ha dedotto: “I. INAMMISSIBILITA' E IMPROCEDIBILITA'
DELL'APPELLO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 339 C.P.C. (PROCEDIMENTO INFE-
RIORE AD € 1.100,00); II. CARENZA DI PROVA DELLA TEMPESTIVITÀ
3 DELL'OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
III. DIVIETO DI PRODUZIONE DI
NUOVI DOCUMENTI E DI NUOVE ECCEZIONI;
IV. SUL GIUDICATO INTERNO DEL
CAPO RELATIVO AL PAGAMENTO DI € 968,76; V. SULLA ASSERITA ERRONEITA'
DELLA SENTENZA IMPUGNATA”.
Per tali motivi ha chiesto: <In via preliminare: dichiarare inammissibile e/o improcedibile
l'appello proposto dalla società per violazione dell'art. 339 c.p.c.; Nel Parte_1 merito: rigettare l'appello principale proposto dalla società avverso la Parte_1 sentenza n. 247/2020 del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi perché inammissibile ed infondato in fatto e in diritto. Dichiarare non impugnato il capo 2 della sentenza relativo alla condanna ad € 968,76, pertanto dichiarare il giudicato interno sul punto. In ogni caso condannare la controparte alla rifusione delle spese, competenze e onorari del giudizio, con distrazione in favore del procuratore che si dichiara antistatario.>>.
A seguito della trattazione, è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e, di- sposta la formazione del ruolo istruttorio civile con i processi scardinati da ruoli di altri giudi- ci, la causa è stata assegnata all'odierno giudicante, che all'udienza del 12/10/2023 l'ha tratte- nuta in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Sull'ammissibilità dell'appello.
L'appello è ammissibile.
Ai sensi dell'art. 339, terzo comma, c.p.c., le sentenze del giudice di pace pronunciate secon- do equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per vio- lazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
Ai sensi dell'articolo 113, secondo comma, c.p.c., il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici re- lativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile.
Nella specie, il giudizio di equità è escluso dalla riserva posta dall'art. 113 c.p.c., comma 2, quanto alle cause "derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le moda- lità di cui all'art. 1342 c.c.". Infatti, la regola di esclusione dal giudizio secondo equità, previ- sta dall'art. 113 c.p.c., comma 2, per le controversie di valore non eccedente 1.100.00 Euro derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., si estende anche a quelle che traggono origine dalla sottoscrizione di buoni postali fruttiferi, venendo in rilievo rapporti connotati dalla posizione dominante dell'emittente e la conseguente necessità che tali controversie siano trattate applicando regole uguali per tutti i fruitori del servizio, secondo la modulistica prestampata predisposta dalle Poste, che richiama
4 le condizioni generali di contratto definite per regolare una serie indefinita di rapporti con i risparmiatori (Cass. 10 novembre 2021, n. 33033 e Cass. 28 luglio 2023, n. 23006).
3. Nel merito – sulla normativa applicabile.
Valutata positivamente l'ammissibilità dell'appello, lo stesso è altresì fondato.
In virtù di quanto stabilito dal D.L. n. 556 del 19/09/1986 (pubblicato su G.U. n. 219 del
20/09/1986), convertito nella Legge n. 759 del 17/11/1986, istitutivo della ritenuta erariale, gli interessi maturati sui buoni emessi dal 21 settembre 1986 al 31 agosto 1987, sono assoggettati alla ritenuta del 6,25%, i buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 sono assog- gettati alla ritenuta del 12,50%. Quindi, la precedente ritenuta è venuta meno con il D.L.
01/04/1996, n. 239 e sostituita sempre nella misura del 12,50 % per quanto concerne i buoni fruttiferi postali. Come stabilito dal DM Tesoro 23 giugno 1997 (pubblicato su GU 145/97) istitutivo della serie ordinaria “T” e a termine “AG” all'art 7, gli interessi che maturano an- nualmente sui BFP emessi a partire dal 21/09/1986 al 31/12/1996 per i primi venti anni di vita del titolo, vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale e ciò avrebbe de- terminato la differenza di rendimento rispetto al calcolo operato dall'appellata che ha capita- lizzato di anno in anno gli interessi al lordo della stessa imposta.
Orbene, il D.lg. richiamato, 556/86, ha posto fine al regime di esenzione dall'imposizione fi- scale sul reddito prodotto dall'investimento, in particolare ha istituito l'applicazione della ri- tenuta di imposta prevista dall'art. 26 DPR 601/73 con aliquota pari al 12,5%, secondo il testo della norma vigente al momento dell'introduzione della tassazione.
Va detto che non ha formulato alcuna contestazione in merito al titolo, affer- Parte_1
mando che la somma versata è in linea con i parametri di cui al D.M. 13.06.1986, da ritenersi applicabile al caso in esame.
Il predetto criterio di calcolo deve ritenersi condivisibile.
Va infatti osservato che l'art. 173 D.P.R. 156/1973 prevede che “Le variazioni del saggio
d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Uf- ficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. Ai soli fini del cal- colo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presen- te articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre
5 dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante matu- rato alla scadenza di questo periodo. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabel- la riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali.”
Va aggiunto che l'art. 7 comma 3 d.lgs. 284/1999, infatti, sancisce che “Sono abrogate, a de- correre dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e
VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e rela- tive norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori. Detti decreti possono disciplina- re le modalità di applicazione delle nuove norme ai rapporti già in essere, al fine di consenti- re una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori.” (cfr. sul punto sentenza Se- zioni Unite n. 3963/2019).
La Corte Costituzionale (sent. n. 26/2020), investita del giudizio di legittimità dell'art. 173
DPR 156/73, ha rilevato che “… la possibilità di variazione, anche in senso sfavorevole, dei tassi di interesse sui buoni postali fruttiferi, consentita dalla disposizione in esame, riflette un ragionevole bilanciamento tra la tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica;
contenimento che, in caso di titoli da enti a soggettività statuale, implicava appunto la previsione di flessibilità atti ad adeguare la redditività di tali prodotti all'andamento dell'inflazione e dei mercati”.
Ciò posto, il titolo oggetto di causa appartiene alla “Serie Q” ed è stato emesso nel settembre del 1987. La norma, dunque, ha assoggettato i buoni postali fruttiferi, che in precedenza ne erano esenti (in applicazione dell' articolo 31 del d.P.R. numero 601 del 1973), alla prevista ritenuta erariale (successivamente sostituita dalla relativa imposta sostitutiva).
In virtù di quanto detto ed in particolare in ragione del principio giurisprudenziale appena ri- chiamato, va affermato che, in sede di rimborso, ha correttamente Parte_1
applicato i parametri di cui al D.M. 13.06.1986 e la normativa in vigore in materia di ritenuta erariale.
Va innanzitutto rilevato che il buono postale di cui il ricorrente ha chiesto la liquidazione è stato emesso in virtù del D.M. del 13.6.1986 con l'indicazione sul retro proprio degli interessi previsti da tale decreto.
Nel caso di specie non rileva la questione della legittimità o meno dello ius variandi in peius del tasso di interessi sui buoni postali fruttiferi, perché la differenza del valore di rimborso
6 non è data dalla applicazione di tassi inferiori a quelli previsti sul titolo ma dalla operatività delle ritenute fiscali introdotte dal D.L. 19/09/1986 n. 556 sicché la somma corrisposta dalle
è quella dovuta sulla base dei rendimenti previsti dal D.M. Parte_1
13.6.1986 ma al netto delle ritenute erariali, diversamente da quanto calcolato dall'appellata a lordo di tali ritenute (£ 3.281.880 alla fine del ventesimo anno dalla sua emissione, oltre £
65.637 per ogni bimestre successivo fino al trentesimo anno (£ 65.637*61 bimestri = £
4.003.857).
Sui titoli sono riportati i rendimenti indicati nelle tabelle allegate al D.M. 13 giugno 1986 il quale tuttavia è stato emanato quando ancora non era stato introdotto il prelievo fiscale sugli interessi maturati dai buoni e nei cui conteggi non trovano spazio i concetti di rendimento lor- do o netto.
Successivamente, è stato emanato il D.L. 19/09/1986 n. 556 (pubblicato su G.U. n. 219 del
20/09/1986), convertito nella Legge 17/11/1986 n. 759, istitutivo della ritenuta erariale che ha assoggettato gli interessi maturati sui buoni emessi dal 21 settembre 1986 al 31 agosto 1987 alla ritenuta del 6,25% e i buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 alla ritenuta del 12,50%. Tale ritenuta è stata soppressa con il D.L. 01/04/1996, n. 239 e sostituita con l'imposta sostitutiva sugli interessi, stabilita, per i buoni postali sempre nella misura del
12,50%.
La nuova disciplina fiscale dei buoni postali fruttiferi, poi, ha inciso solo indirettamente sul calcolo degli interessi.
Infatti, l'art. 7 del D.M. 23 giugno 1997 ha previsto che per i buoni della serie Q, R e S emes- si fino al 31 dicembre 1996 gli interessi continueranno per i primi venti anni di vita del titolo ad essere capitalizzati annualmente ma al netto della ritenuta fiscale, e senza capitalizzazione dal 21° al 30° anno.
Il Giudice di prime cure ha erroneamente richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite resa in una controversia in cui si discuteva di una fattispecie diversa in cui si trattava di definire la ri- levanza del tasso indicato nel retro dei buoni fruttiferi postali in misura non conforme a quella precedentemente aggiornata dalla pubblica amministrazione con un decreto ministeriale del
1984. Le Sezioni Unite, in quella controversia, hanno affermato che la discrepanza tra le pre- scrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia un contenuto divergente da quello enunciato dai titoli. Le Sezioni Unite tuttavia non hanno affatto afferma- to la prevalenza in ogni caso del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni mini-
7 steriali intervenute successivamente alla emissione e ciò evidentemente non avrebbero potuto fare.
Le Sezioni Unite hanno invece negato esplicitamente questa prevalenza, prendendo in consi- derazione l'articolo 173 del codice postale, che prevedeva un meccanismo di integrazione contrattuale. Questo meccanismo, riconducibile alla disposizione dell'articolo 1339 del codice civile, è destinato ad operare per effetto della modifica da parte della pubblica amministrazio- ne del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo.
In altre parole, le Sezioni Unite hanno affermato che le modifiche apportate dalla pubblica amministrazione ai tassi di interesse possono influenzare il contratto sottostante ai titoli emes- si e che quindi queste modifiche debbono essere prese in considerazione nel calcolo dei ren- dimenti.
Tuttavia, la questione della ritenuta fiscale non è stata considerata nelle Sezioni Unite in que- sto contesto specifico (cfr. Cass. S.U. n. 3963/19).
Nel caso in esame non si discute sulla discordanza tra quanto risultante dai buoni e quanto previsto in ordine alla determinazione degli interessi da decreti ministeriali adottati dall'allora
Ministero delle Poste, bensì sull'applicazione del D.L. 19 settembre 1986, n. 556, art. 1, con- vertito con modificazioni in L. 17 novembre 1986, n. 759, recante: “Modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 31”.
Va, comunque, tenuto presente che la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del D.P.R. n.
156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del D.L. n. 460 del 1974, convertito in L. n. 588 del
1974, consentiva variazioni, anche “in peius”, del tasso di interesse sulla base di decreti mini- steriali.
Tale disciplina ha continuato a trovare applicazione ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del D.M. del Tesoro 19 dicembre 2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice di cui all'art. 7, co. 3, del D. Lgs. n. 284 del 1999, e ciò in quanto quest'ultima, da un lato, aveva previsto la perdurante applicabilità delle norme anteriori ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi po- stali, e, dall'altro lato, aveva stabilito che detti decreti avrebbero potuto regolare l'applicabilità delle nuove norme ai rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori.
In tal modo si era posta una previsione di contenuto adattativo e non vincolante per il decreto ministeriale, con la conseguenza che l'art. 9 del citato D.M. 19 dicembre 2000, nel ribadire che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore re- stano soggetti alla previgente disciplina, non confligge con una norma di rango superiore.
8 Dovendosi, pertanto, ritenere corretti i calcoli di liquidazione effettuati Parte_1
la domanda di liquidazione della differenza di importo di € 968,76 va disattesa.
[...]
Alla stregua delle considerazioni che precedono, nel caso di specie, per il periodo dal 21° al
30° anno, trova applicazione il tasso di interesse stabilito dal D.M. di emissione della serie
“Q”, con capitalizzazione semplice, piuttosto che quello indicato dalla dicitura presente a ter- go del BFP in esame (“più lire 65.637 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 di- cembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”) con l'effetto che il rendimento dei titoli, non è quello invocato da , ma quello calcolato e già pagato da Controparte_1
Parte_1
Inoltre, vanno disattese le eccezioni e deduzioni dell'appellata in relazione:
-alla CARENZA DI PROVA DELLA TEMPESTIVITÀ DELL'OPPOSIZIONE A DECRETO
INGIUNTIVO, atteso che tale eccezione non è mai stata sollevata nel corso del giudizio di primo grado né è stato proposto appello incidentale e, in ogni caso, v'è prova della tempesti- vità dell'opposizione (cfr. i documenti depositati in primo grado e prodotti in allegato all'atto di appello, da cui risulta che il d.i. fu notificato in data 18.05.2019 e l'opposizione in data
13.06.2019);
-al DIVIETO DI PRODUZIONE DI NUOVI DOCUMENTI E DI NUOVE ECCEZIONI, tenu- to conto che i medesimi documenti depositati in primo grado sono stati prodotti anche nel presente giudizio di appello, nel corso del quale non sono stati prodotti nuovi documenti;
-SUL GIUDICATO INTERNO DEL CAPO RELATIVO AL PAGAMENTO DI € 968,76, atteso che dalla lettura complessiva del gravame, e a prescindere dalla fondatezza delle asserzioni dell'appellata, sono rinvenibili le censure e le critiche alla sentenza di primo grado in relazio- ne alla condanna al pagamento di € 968,76 e l'appellante ha, altresì, proceduto alla trascrizio- ne delle parti di motivazione della sentenza impugnata di cui “si chiede l'integrale riforma”
(v. pag. 3 del gravame) e nello specifico al n. 9) a pag. 5 dell'atto di appello si legge : <infi- ne sempre pag. 4, secondo e terzo capoverso afferma: “In conclusione l'opposizione dovrà essere accolta ed il decreto ingiuntivo opposto confermato;
deve essere con- CP_2 dannata al pagamento in favore della sig.ra , della somma di € 988,76, oltre Controparte_1
alle spese del presente giudizio. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo>>.
4. Sulle spese di lite.
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate per intero tra le parti stanti le “gravi ed eccezionali ragioni”, alla luce della disciplina della soccombenza all'esito della
9 sentenza della corte Cost. n. 77 del 2018, per la contrastante giurisprudenza formatasi in ma- teria.
P.Q.M.
il tribunale di Avellino, seconda sezione civile, definitivamente pronunziando, in accoglimen- to dell'appello ed in totale riforma della gravata sentenza n. 247/2020, resa dal Giudice di Pa- ce di Sant'Angelo dei Lombardi in data 25-28/09/2020, nell'ambito del giudizio iscritto al n.
393/2019, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 79/2019 emesso dal
Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Avellino, 02.03.2024
il giudice dott. Sossio Pellecchia
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