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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/03/2025, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22826/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Paola Demaria Presidente dott.ssa Anna Castellino Giudice dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 630 comma 3 c.p.c. nel reclamo promosso da:
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ARCUDI ROBERTO;
Parte_1 P.IVA_1
PARTE RECLAMANTE contro
(C.F. ), con il procuratore Controparte_1 P.IVA_2 Pt_2
, delegato ex art. 41 D.Lgs n. 112 del 13/04/1999 e succ. mod.;
[...]
PARTE RECLAMATA
e
contro
: cod. fisc. e p. Iva: ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3 pro tempore con gli Avv.ti Marco Santarossa e Luca Petrilli;
(c.f. Controparte_3
), con l'Avv. Michelangelo Iorfino;
P.IVA_4
(c.f. ), con l'Avv. Controparte_4 P.IVA_5
Michelangelo Iorfino;
(c.f.: , titolare dell'impresa individuale Parte_3 C.F._1 [...]
(P. IVA: ), con l'Avv. Edoardo Bertero;
Controparte_5 P.IVA_6
PARTI RECLAMATE contumaci
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte reclamante (all'udienza del 13.3.2025, come da note del 30.1.2025): “Voglia il Collegio Ill.mo confermare la declaratoria di estinzione del processo esecutivo R.G.E. N. 690/2022 di questo Tribunale;
condannare alle spese, ex art. 91 cpc, l' Entrata a favore della CP_6 CP_7
pagina 1 di 5 e ordinare a , la restituzione della cauzione di Euro 5.800,00= Controparte_8 CP_9 versata dalla in sede di richiesta di conversione del pignoramento ex art. 495 Controparte_8 cpc”.
Per la reclamata (come da memoria di costituzione del 15.1.2025): Controparte_10
“Insta affinché L'Ill.mo Collegio Giudicate pronunci la chiusura del presente giudizio di merito per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite in assenza di precedenti giurisprudenziali in argomento e di abuso del processo”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso “ex art. 669 terdecies cpc” depositato il 17.12.2024, (debitrice Parte_1 esecutata nella procedura esecutiva n. 690/2022 RGE) ha proposto reclamo avverso l'ordinanza del 3.12.2024 con cui il G.E. ha sospeso ex art. 624 bis c.p.c. la procedura, rigettando la domanda di estinzione della stessa.
La parte reclamante ha, in particolare, domandato di revocare la disposta sospensione e di pronunciare l'estinzione della procedura esecutiva, con restituzione della “cauzione” di € 5800,00 dalla stessa versata all'atto dell'istanza di conversione del pignoramento, allegando:
§ la violazione dell'art.76 comma 1 lett. B) DPR n.602/1973;
§ la violazione e l'omessa applicazione dell'art.19 comma 1 quater.2 del DPR n.602/1973.
Si è costituita in data 15.1.2025 l' , dando atto di rinunciare Controparte_10 all'esecuzione immobiliare e agli atti ex art. 629 c.p.c., con rinuncia all'udienza ex art.172 disp. att. e al reclamo ex art. 630 c.p.c., domandando -quanto al presente reclamo- di dichiarare cessata la materia del contendere, “con compensazione delle spese di lite in assenza di precedenti giurisprudenziali in argomento e di abuso del processo”.
In data 30.1.2025 la parte reclamante ha depositato brevi note scritte, in cui:
§ ha riportato che, a seguito della notifica del reclamo e della rinuncia all'esecuzione immobiliare da parte dell' (oltre che degli altri creditori), il G.E., con ordinanza del 17.01.25, ha Controparte_1 pronunciato l'estinzione del processo esecutivo, ordinando la cancellazione della trascrizione del pignoramento;
§ ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con pronuncia di soccombenza virtuale e condanna dell' al pagamento delle spese di lite;
Controparte_11
§ ha insistito per la restituzione dell'importo versato all'atto dell'istanza di conversione del pignoramento.
All'udienza del 6.2.2025 è comparsa la sola parte reclamante, reiterando le istanze di cui alle richiamate note scritte;
il Collegio ha riservato la decisione, invitando poi il reclamante a depositare le notifiche del reclamo e del decreto di fissazione dell'udienza ai creditori non costituiti.
Il Collegio quindi, disposta la notifica del reclamo anche al creditore intervenuto , Parte_3 all'udienza del 13.3.2025 ha riservato la decisione.
Ciò premesso, vista la mancata costituzione dei creditori Controparte_2
, Controparte_3 [...]
, , ne deve essere dichiarata la Controparte_4 Parte_3 contumacia.
In ragione, poi, della rinuncia ex art. 629 cpc dell' (oltre che degli altri creditori) Controparte_1
e della intervenuta pronuncia di estinzione della procedura esecutiva da parte del G.E. (con ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento), è senza dubbio venuto meno l'interesse della pagina 2 di 5 reclamante a sentire pronunciare l'estinzione dell'esecuzione, con conseguente cessazione della materia del contendere, come riconosciuto sia da che dall' . Parte_1 Controparte_1
Tuttavia, poiché le parti costituite non hanno trovato un accordo sulle spese di lite, in base al principio della soccombenza virtuale occorre comunque valutare se il reclamo -ove non fosse intervenuta la richiamata pronuncia di estinzione- sarebbe o meno stato accolto.
In primis, deve qualificarsi il reclamo come proposto non ex art. 669 terdecies cpc bensì ex art. 630 cpc, come si evince dalla domanda della reclamante di pronunciare l'estinzione dell'esecuzione, revocando la disposta sospensione (non potendosi, peraltro, proporre reclamo ex art. 669 terdecies avverso l'ordinanza che dispone la sospensione ex art. 624 bis cpc, non trattandosi di provvedimento cautelare).
Ciò chiarito quanto alla natura del reclamo (con conseguente necessità di pronunciare Sentenza), risulta provato in atti che nella procedura esecutiva n. 690/2022:
- in data 30.11.2023 la parte esecutata è stata ammessa alla conversione del pignoramento;
- richiesta la fissazione di udienza per pronunciare sulla decadenza dalla conversione, tutti i creditori (tranne l' ) hanno rinunciato agli atti ex art. 629 c.p.c. (precisamente: in data CP_1 CP_1
7.3.2024 il creditore intervenuto in data 7.11.2024 i creditori intervenuti Parte_3
e Controparte_3 Controparte_4
; in data 6.11.2024 il creditore procedente;
[...] Controparte_2
- l' ha concertato con la parte esecutata il pagamento rateizzato del credito, Controparte_1 provvedendo la società esecutata al pagamento della prima rata mediante bollettino Rav quietanzato in data 21 novembre 2024, con valuta al 14 novembre 2024 (circostanze riportate dalla stessa nella CP_12 memoria di costituzione);
- all'udienza del 3.12.2024 l' ha reiterato l'istanza di sospensione ex art. 624 bis Controparte_1 cpc al fine di monitorare la rateizzazione;
l'esecutata ha invece insistito per la pronuncia di estinzione della procedura;
-con ordinanza in pari data il G.E. ha ritenuto di non accogliere l'istanza di estinzione, disponendo la sospensione ex art. 624 bis cpc per 24 mesi.
A fronte di tali circostanze, la parte reclamante ha sostenuto che al 3.12.2024 dovesse essere pronunciata l'estinzione della procedura, vista la mancata iscrizione di ipoteca da parte di e vista CP_12
l'ammissione del contribuente al pagamento rateale, tenuto conto del disposto dell'art. 19 comma 1- quater.2 DPR 602/1973, secondo cui “Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati”.
ha invece allegato come risultassero soddisfatte le condizioni di procedibilità di cui all'art. 76 CP_12
D.P.R. 602/73 nonostante la mancata iscrizione ipotecaria, sostenendo che:
§ l'ipoteca costituisce condizione di procedibilità soltanto quando l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile (requisito non presente nel caso che ci occupa), come previsto dal dettato normativo di cui al richiamato art. 77 D.P.R. 602/73 comma 2 (secondo cui “Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione”);
pagina 3 di 5 § “la preventiva iscrizione ipotecaria, oltre ad assicurare la tutela del credito da riscuotere, avrebbe la funzione di consentire al debitore (cui l'iscrizione ipotecaria va obbligatoriamente comunicata) di estinguere il debito entro sei mesi, evitando in tal modo l'avvio della procedura esecutiva esattoriale: finalità che, con riguardo alle procedure esecutive ordinarie, può ritenersi ampiamente soddisfatta dalla necessità per l'agente della riscossione, quale creditore che interviene ex art. 499 c.p.c., di depositare un formale atto di intervento, così da mettere il debitore nelle condizioni di venire a conoscenza della pretesa creditoria e, quindi, di estinguerla”.
Ciò detto, nel caso di specie sussistevano senz'altro i requisiti di procedibilità di cui all'art. 76 D.P.R.
602/1973, posto che il credito di era superiore ad € 120.000,00 e superava il cinque per cento del CP_12 valore dell'immobile, non essendo necessario ai fini della procedibilità iscrivere l'ipoteca ex art. 77 comma 2 DPR 602/1973.
Appare tuttavia dirimente ai fini della decisione la circostanza per cui, allorché è stata disposta la sospensione ex art. 624 bis cpc (in data 3.12.2024), l'esecutata avesse già pagato la prima rata ex art. 19 comma 1-quater.2 DPR 602/1973, così determinando l'estinzione della procedura (vista la già intervenuta rinuncia degli altri creditori).
Dunque, alla data del 3.12.2024 la procedura esecutiva doveva essere dichiarata estinta, non avendo ragione di domandarne la sospensione, considerato che a quella data era già intervenuto il CP_12 pagamento della prima rata del piano concordato tra la parte esecutata e l' . Controparte_1
Per l'effetto, ove nelle more non fosse cessata la materia del contendere, l'opposizione sarebbe stata accolta, con revoca della disposta sospensione e pronuncia di estinzione, risultando sul punto fondata la svolta opposizione.
Si ritiene, per contro, che non spetti al Collegio in sede di reclamo pronunciarsi sull'istanza di restituzione della somma di euro 5800,00 versata dall'esecutata all'atto dell'istanza della conversione del pignoramento (somma per la quale, con ordinanza del 17.4.2024, il G.E. ha disposto che fosse sottoposta al vincolo del pignoramento), trattandosi di provvedimento di competenza dello stesso G.E.
In conclusione:
§ deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere quanto alla richiesta di estinzione, vista la già intervenuta pronuncia in tal senso del G.E. in data 17.1.2025;
§ l' , vista la propria soccombenza virtuale, deve essere condannata a rifondere a Controparte_1 le spese di lite della fase di reclamo, liquidate ex DM 55/2014. Precisamente, Controparte_8 tenuto conto del valore del credito di , del limitato numero di questioni trattate e della CP_12 pronunciata cessazione della materia del contendere, si liquidano i compensi minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale di cui allo scaglione compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 (procedimenti cautelari), per complessivi € 2.613,00; spettano poi € 174,00 per esposti documentati (CU, marca da bollo);
§ si rigetta la domanda di disporre la restituzione della somma versate unitamente all'istanza di conversione, trattandosi di provvedimento di competenza del giudice dell'esecuzione, cui l'istanza dovrà e potrà essere inoltrata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_2 Controparte_3
, , .
[...] Controparte_4 Parte_3
pagina 4 di 5 2) Dichiara cessata la materia del contendere quanto alla pronuncia di estinzione dell'esecuzione n. 690/2022 RGE.
3) Condanna l' a rifondere alla parte reclamante Controparte_10 Parte_1 le spese di lite del presente reclamo, liquidate in Euro 2.613,00 per compensi ed Euro
[...]
174,00 per esposti, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, Iva e Cpa come per legge. 4) Dichiara non luogo a provvedere quanto alla domanda di restituzione della somma versata all'atto dell'istanza di conversione, di competenza del G.E.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Torino il 13 marzo 2025.
La Presidente dr.ssa Paola Demaria
Il Giudice estensore dr.ssa Maria Vittoria Chiavazza
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Paola Demaria Presidente dott.ssa Anna Castellino Giudice dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 630 comma 3 c.p.c. nel reclamo promosso da:
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ARCUDI ROBERTO;
Parte_1 P.IVA_1
PARTE RECLAMANTE contro
(C.F. ), con il procuratore Controparte_1 P.IVA_2 Pt_2
, delegato ex art. 41 D.Lgs n. 112 del 13/04/1999 e succ. mod.;
[...]
PARTE RECLAMATA
e
contro
: cod. fisc. e p. Iva: ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3 pro tempore con gli Avv.ti Marco Santarossa e Luca Petrilli;
(c.f. Controparte_3
), con l'Avv. Michelangelo Iorfino;
P.IVA_4
(c.f. ), con l'Avv. Controparte_4 P.IVA_5
Michelangelo Iorfino;
(c.f.: , titolare dell'impresa individuale Parte_3 C.F._1 [...]
(P. IVA: ), con l'Avv. Edoardo Bertero;
Controparte_5 P.IVA_6
PARTI RECLAMATE contumaci
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte reclamante (all'udienza del 13.3.2025, come da note del 30.1.2025): “Voglia il Collegio Ill.mo confermare la declaratoria di estinzione del processo esecutivo R.G.E. N. 690/2022 di questo Tribunale;
condannare alle spese, ex art. 91 cpc, l' Entrata a favore della CP_6 CP_7
pagina 1 di 5 e ordinare a , la restituzione della cauzione di Euro 5.800,00= Controparte_8 CP_9 versata dalla in sede di richiesta di conversione del pignoramento ex art. 495 Controparte_8 cpc”.
Per la reclamata (come da memoria di costituzione del 15.1.2025): Controparte_10
“Insta affinché L'Ill.mo Collegio Giudicate pronunci la chiusura del presente giudizio di merito per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite in assenza di precedenti giurisprudenziali in argomento e di abuso del processo”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso “ex art. 669 terdecies cpc” depositato il 17.12.2024, (debitrice Parte_1 esecutata nella procedura esecutiva n. 690/2022 RGE) ha proposto reclamo avverso l'ordinanza del 3.12.2024 con cui il G.E. ha sospeso ex art. 624 bis c.p.c. la procedura, rigettando la domanda di estinzione della stessa.
La parte reclamante ha, in particolare, domandato di revocare la disposta sospensione e di pronunciare l'estinzione della procedura esecutiva, con restituzione della “cauzione” di € 5800,00 dalla stessa versata all'atto dell'istanza di conversione del pignoramento, allegando:
§ la violazione dell'art.76 comma 1 lett. B) DPR n.602/1973;
§ la violazione e l'omessa applicazione dell'art.19 comma 1 quater.2 del DPR n.602/1973.
Si è costituita in data 15.1.2025 l' , dando atto di rinunciare Controparte_10 all'esecuzione immobiliare e agli atti ex art. 629 c.p.c., con rinuncia all'udienza ex art.172 disp. att. e al reclamo ex art. 630 c.p.c., domandando -quanto al presente reclamo- di dichiarare cessata la materia del contendere, “con compensazione delle spese di lite in assenza di precedenti giurisprudenziali in argomento e di abuso del processo”.
In data 30.1.2025 la parte reclamante ha depositato brevi note scritte, in cui:
§ ha riportato che, a seguito della notifica del reclamo e della rinuncia all'esecuzione immobiliare da parte dell' (oltre che degli altri creditori), il G.E., con ordinanza del 17.01.25, ha Controparte_1 pronunciato l'estinzione del processo esecutivo, ordinando la cancellazione della trascrizione del pignoramento;
§ ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con pronuncia di soccombenza virtuale e condanna dell' al pagamento delle spese di lite;
Controparte_11
§ ha insistito per la restituzione dell'importo versato all'atto dell'istanza di conversione del pignoramento.
All'udienza del 6.2.2025 è comparsa la sola parte reclamante, reiterando le istanze di cui alle richiamate note scritte;
il Collegio ha riservato la decisione, invitando poi il reclamante a depositare le notifiche del reclamo e del decreto di fissazione dell'udienza ai creditori non costituiti.
Il Collegio quindi, disposta la notifica del reclamo anche al creditore intervenuto , Parte_3 all'udienza del 13.3.2025 ha riservato la decisione.
Ciò premesso, vista la mancata costituzione dei creditori Controparte_2
, Controparte_3 [...]
, , ne deve essere dichiarata la Controparte_4 Parte_3 contumacia.
In ragione, poi, della rinuncia ex art. 629 cpc dell' (oltre che degli altri creditori) Controparte_1
e della intervenuta pronuncia di estinzione della procedura esecutiva da parte del G.E. (con ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento), è senza dubbio venuto meno l'interesse della pagina 2 di 5 reclamante a sentire pronunciare l'estinzione dell'esecuzione, con conseguente cessazione della materia del contendere, come riconosciuto sia da che dall' . Parte_1 Controparte_1
Tuttavia, poiché le parti costituite non hanno trovato un accordo sulle spese di lite, in base al principio della soccombenza virtuale occorre comunque valutare se il reclamo -ove non fosse intervenuta la richiamata pronuncia di estinzione- sarebbe o meno stato accolto.
In primis, deve qualificarsi il reclamo come proposto non ex art. 669 terdecies cpc bensì ex art. 630 cpc, come si evince dalla domanda della reclamante di pronunciare l'estinzione dell'esecuzione, revocando la disposta sospensione (non potendosi, peraltro, proporre reclamo ex art. 669 terdecies avverso l'ordinanza che dispone la sospensione ex art. 624 bis cpc, non trattandosi di provvedimento cautelare).
Ciò chiarito quanto alla natura del reclamo (con conseguente necessità di pronunciare Sentenza), risulta provato in atti che nella procedura esecutiva n. 690/2022:
- in data 30.11.2023 la parte esecutata è stata ammessa alla conversione del pignoramento;
- richiesta la fissazione di udienza per pronunciare sulla decadenza dalla conversione, tutti i creditori (tranne l' ) hanno rinunciato agli atti ex art. 629 c.p.c. (precisamente: in data CP_1 CP_1
7.3.2024 il creditore intervenuto in data 7.11.2024 i creditori intervenuti Parte_3
e Controparte_3 Controparte_4
; in data 6.11.2024 il creditore procedente;
[...] Controparte_2
- l' ha concertato con la parte esecutata il pagamento rateizzato del credito, Controparte_1 provvedendo la società esecutata al pagamento della prima rata mediante bollettino Rav quietanzato in data 21 novembre 2024, con valuta al 14 novembre 2024 (circostanze riportate dalla stessa nella CP_12 memoria di costituzione);
- all'udienza del 3.12.2024 l' ha reiterato l'istanza di sospensione ex art. 624 bis Controparte_1 cpc al fine di monitorare la rateizzazione;
l'esecutata ha invece insistito per la pronuncia di estinzione della procedura;
-con ordinanza in pari data il G.E. ha ritenuto di non accogliere l'istanza di estinzione, disponendo la sospensione ex art. 624 bis cpc per 24 mesi.
A fronte di tali circostanze, la parte reclamante ha sostenuto che al 3.12.2024 dovesse essere pronunciata l'estinzione della procedura, vista la mancata iscrizione di ipoteca da parte di e vista CP_12
l'ammissione del contribuente al pagamento rateale, tenuto conto del disposto dell'art. 19 comma 1- quater.2 DPR 602/1973, secondo cui “Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati”.
ha invece allegato come risultassero soddisfatte le condizioni di procedibilità di cui all'art. 76 CP_12
D.P.R. 602/73 nonostante la mancata iscrizione ipotecaria, sostenendo che:
§ l'ipoteca costituisce condizione di procedibilità soltanto quando l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile (requisito non presente nel caso che ci occupa), come previsto dal dettato normativo di cui al richiamato art. 77 D.P.R. 602/73 comma 2 (secondo cui “Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione”);
pagina 3 di 5 § “la preventiva iscrizione ipotecaria, oltre ad assicurare la tutela del credito da riscuotere, avrebbe la funzione di consentire al debitore (cui l'iscrizione ipotecaria va obbligatoriamente comunicata) di estinguere il debito entro sei mesi, evitando in tal modo l'avvio della procedura esecutiva esattoriale: finalità che, con riguardo alle procedure esecutive ordinarie, può ritenersi ampiamente soddisfatta dalla necessità per l'agente della riscossione, quale creditore che interviene ex art. 499 c.p.c., di depositare un formale atto di intervento, così da mettere il debitore nelle condizioni di venire a conoscenza della pretesa creditoria e, quindi, di estinguerla”.
Ciò detto, nel caso di specie sussistevano senz'altro i requisiti di procedibilità di cui all'art. 76 D.P.R.
602/1973, posto che il credito di era superiore ad € 120.000,00 e superava il cinque per cento del CP_12 valore dell'immobile, non essendo necessario ai fini della procedibilità iscrivere l'ipoteca ex art. 77 comma 2 DPR 602/1973.
Appare tuttavia dirimente ai fini della decisione la circostanza per cui, allorché è stata disposta la sospensione ex art. 624 bis cpc (in data 3.12.2024), l'esecutata avesse già pagato la prima rata ex art. 19 comma 1-quater.2 DPR 602/1973, così determinando l'estinzione della procedura (vista la già intervenuta rinuncia degli altri creditori).
Dunque, alla data del 3.12.2024 la procedura esecutiva doveva essere dichiarata estinta, non avendo ragione di domandarne la sospensione, considerato che a quella data era già intervenuto il CP_12 pagamento della prima rata del piano concordato tra la parte esecutata e l' . Controparte_1
Per l'effetto, ove nelle more non fosse cessata la materia del contendere, l'opposizione sarebbe stata accolta, con revoca della disposta sospensione e pronuncia di estinzione, risultando sul punto fondata la svolta opposizione.
Si ritiene, per contro, che non spetti al Collegio in sede di reclamo pronunciarsi sull'istanza di restituzione della somma di euro 5800,00 versata dall'esecutata all'atto dell'istanza della conversione del pignoramento (somma per la quale, con ordinanza del 17.4.2024, il G.E. ha disposto che fosse sottoposta al vincolo del pignoramento), trattandosi di provvedimento di competenza dello stesso G.E.
In conclusione:
§ deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere quanto alla richiesta di estinzione, vista la già intervenuta pronuncia in tal senso del G.E. in data 17.1.2025;
§ l' , vista la propria soccombenza virtuale, deve essere condannata a rifondere a Controparte_1 le spese di lite della fase di reclamo, liquidate ex DM 55/2014. Precisamente, Controparte_8 tenuto conto del valore del credito di , del limitato numero di questioni trattate e della CP_12 pronunciata cessazione della materia del contendere, si liquidano i compensi minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale di cui allo scaglione compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 (procedimenti cautelari), per complessivi € 2.613,00; spettano poi € 174,00 per esposti documentati (CU, marca da bollo);
§ si rigetta la domanda di disporre la restituzione della somma versate unitamente all'istanza di conversione, trattandosi di provvedimento di competenza del giudice dell'esecuzione, cui l'istanza dovrà e potrà essere inoltrata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_2 Controparte_3
, , .
[...] Controparte_4 Parte_3
pagina 4 di 5 2) Dichiara cessata la materia del contendere quanto alla pronuncia di estinzione dell'esecuzione n. 690/2022 RGE.
3) Condanna l' a rifondere alla parte reclamante Controparte_10 Parte_1 le spese di lite del presente reclamo, liquidate in Euro 2.613,00 per compensi ed Euro
[...]
174,00 per esposti, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, Iva e Cpa come per legge. 4) Dichiara non luogo a provvedere quanto alla domanda di restituzione della somma versata all'atto dell'istanza di conversione, di competenza del G.E.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Torino il 13 marzo 2025.
La Presidente dr.ssa Paola Demaria
Il Giudice estensore dr.ssa Maria Vittoria Chiavazza
pagina 5 di 5