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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 19/01/2026, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 360/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTINI ANNA AR, Presidente
TI AE, RE
PIERONI MARCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5253/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso VIndirizzo_1 02100 Rieti RI
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rieti
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 118/2008 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RIETI sez. 3 e pubblicata il 12/09/2008
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 880030100935 2006 IRAP 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il procedimento risulta tutt'ora pendente presso la Sezione nonostante il mancato compimento nel termine di legge di incombenti processuali previsti a pena di estinzione del processo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto l'art. 94 del Testo Unico della Giustizia tributaria n. 175 /2024 (articolo 45 del decreto legislativo n. 546 del 1992), che disciplina l'estinzione del processo per inattività delle parti e dispone: “ 1. Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.
2. Le spese del processo estinto a norma del comma 1 restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
3. L'estinzione del processo per inattività delle parti è rilevata anche d'ufficio solo nel grado di giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti.
4. L'estinzione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla corte di giustizia tributaria con sentenza. Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo alla corte di giustizia tributaria che provvede a norma dell'articolo 76.".
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16, dichiara estinto il processo per inattività delle parti. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTINI ANNA AR, Presidente
TI AE, RE
PIERONI MARCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5253/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso VIndirizzo_1 02100 Rieti RI
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rieti
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 118/2008 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RIETI sez. 3 e pubblicata il 12/09/2008
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 880030100935 2006 IRAP 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il procedimento risulta tutt'ora pendente presso la Sezione nonostante il mancato compimento nel termine di legge di incombenti processuali previsti a pena di estinzione del processo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto l'art. 94 del Testo Unico della Giustizia tributaria n. 175 /2024 (articolo 45 del decreto legislativo n. 546 del 1992), che disciplina l'estinzione del processo per inattività delle parti e dispone: “ 1. Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.
2. Le spese del processo estinto a norma del comma 1 restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
3. L'estinzione del processo per inattività delle parti è rilevata anche d'ufficio solo nel grado di giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti.
4. L'estinzione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla corte di giustizia tributaria con sentenza. Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo alla corte di giustizia tributaria che provvede a norma dell'articolo 76.".
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16, dichiara estinto il processo per inattività delle parti. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.