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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 09/04/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 985/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Il giudice del lavoro Dr.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso l'Avv. NASO DOMENICO che lo rappresenta e difende per procura in atti,
Ricorrente
Nei confronti di
– sede in Roma- in persona del Ministro pro tempo- Controparte_1 re, rappresentato e difeso ex art 417 bis comma 1 cpc dalla funzionaria dr.ssa – CP_2 [...]
domiciliato in Cuneo presso l'Ufficio di via Massimo Controparte_3
D'Azeglio
Resistente
OGGETTO: pubblico impiego
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente allega di essere stata assunta come docente a tempo determinato per gli aa.ss
23/24 maturando per ciascuna annualità indicata un numero di giorni di ferie superiore ri- spetto alle giornate di sospensione delle lezioni definite con il calendario scolastico regionale
( pari a gg_15,91_) ; chiedeva quindi la condanna del convenuto al pagamento CP_1
della complessiva somma di euro 890,01 a titolo di indennità per ferie non godute, secondo i conteggi esposti in ricorso.
Richiamava a sostegno della domanda la normativa statale in vigore ( DL 95/2012- art 5 comma 8; L. 228/2012 art 1 comma 54) nonché le direttive comunitarie ( 2003/88/CE) e l'orientamento della Corte di Giustizia Europea sul carattere fondamentale del diritto incon- dizionato alle ferie o alla indennità sostitutiva nel caso in cui non siano state godute ( senten- za C.G.UE n° 18.1.24 nella causa C-218/22).
1 Sottolineava che la P.A. non la aveva mai invitata a fruire delle ferie, né resa edotta delle conseguenze della mancata fruizione.
Il , regolarmente costituitosi, eccepiva l'incompetenza territoriale del Controparte_4
Tribunale di Cuneo in quanto il ricorrente dal 1.7.2024, e quindi dopo aver concluso la sup- plenza di cui al ricorso, presta servizio come assistente a tempo indeterminato presso l'istituto Govone di Alba, risultando pertanto competente il Tribunale di ASTI;
chiedeva in subordine il rigetto del ricorso e in subordine riconteggiava come spettante la minor somma di euro 342, 84.
La causa, in assenza di attività istruttoria ritenuta non necessaria, è stata decisa con sentenza resa a seguito di discussione svoltasi in forma scritta ai sensi dell'art 127 ter cpc .
Si osserva.
La eccezione di incompetenza per territorio va accolta in quanto come documentato dal
1.7.24, e quindi prima del deposito della domanda, il ricorrente presta servizio presso istitu- to scolastico ubicato in Alba, ai sensi dell'art 413 comma 5 cpc.
Spese compensate, non risultando contestata l'eccezione di incompetenza.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Dichiara l' incompetenza per territorio del Tribunale di Cuneo competente essendo il Tribu- nale di Asti
Compensa le spese.
Cuneo 9.4.25
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Natalia Fiorello
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Il giudice del lavoro Dr.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso l'Avv. NASO DOMENICO che lo rappresenta e difende per procura in atti,
Ricorrente
Nei confronti di
– sede in Roma- in persona del Ministro pro tempo- Controparte_1 re, rappresentato e difeso ex art 417 bis comma 1 cpc dalla funzionaria dr.ssa – CP_2 [...]
domiciliato in Cuneo presso l'Ufficio di via Massimo Controparte_3
D'Azeglio
Resistente
OGGETTO: pubblico impiego
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente allega di essere stata assunta come docente a tempo determinato per gli aa.ss
23/24 maturando per ciascuna annualità indicata un numero di giorni di ferie superiore ri- spetto alle giornate di sospensione delle lezioni definite con il calendario scolastico regionale
( pari a gg_15,91_) ; chiedeva quindi la condanna del convenuto al pagamento CP_1
della complessiva somma di euro 890,01 a titolo di indennità per ferie non godute, secondo i conteggi esposti in ricorso.
Richiamava a sostegno della domanda la normativa statale in vigore ( DL 95/2012- art 5 comma 8; L. 228/2012 art 1 comma 54) nonché le direttive comunitarie ( 2003/88/CE) e l'orientamento della Corte di Giustizia Europea sul carattere fondamentale del diritto incon- dizionato alle ferie o alla indennità sostitutiva nel caso in cui non siano state godute ( senten- za C.G.UE n° 18.1.24 nella causa C-218/22).
1 Sottolineava che la P.A. non la aveva mai invitata a fruire delle ferie, né resa edotta delle conseguenze della mancata fruizione.
Il , regolarmente costituitosi, eccepiva l'incompetenza territoriale del Controparte_4
Tribunale di Cuneo in quanto il ricorrente dal 1.7.2024, e quindi dopo aver concluso la sup- plenza di cui al ricorso, presta servizio come assistente a tempo indeterminato presso l'istituto Govone di Alba, risultando pertanto competente il Tribunale di ASTI;
chiedeva in subordine il rigetto del ricorso e in subordine riconteggiava come spettante la minor somma di euro 342, 84.
La causa, in assenza di attività istruttoria ritenuta non necessaria, è stata decisa con sentenza resa a seguito di discussione svoltasi in forma scritta ai sensi dell'art 127 ter cpc .
Si osserva.
La eccezione di incompetenza per territorio va accolta in quanto come documentato dal
1.7.24, e quindi prima del deposito della domanda, il ricorrente presta servizio presso istitu- to scolastico ubicato in Alba, ai sensi dell'art 413 comma 5 cpc.
Spese compensate, non risultando contestata l'eccezione di incompetenza.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Dichiara l' incompetenza per territorio del Tribunale di Cuneo competente essendo il Tribu- nale di Asti
Compensa le spese.
Cuneo 9.4.25
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Natalia Fiorello
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