Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/02/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. Enrico Catanzaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13246 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
e elettivamente domi- Parte_1 Parte_2
ciliati presso l'Avv. GRILLO ANTONELLA che li rappresenta e difende per mandato in atti;
– attori –
CONTRO
elettivamente domiciliata presso l'Avv. BRANCATO P_
MANFREDI e l'avv. PALEOLOGO MARCO che la rappresentano e difen-
dono per mandato in atti;
-convenuta
e
Controparte_2
– convenuta contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato i coniugi Parte_1
e dopo aver premesso di aver versato negli an-
[...] Parte_2
Tribunale di Palermo
acconto del prezzo per un appartamento che sarebbe dovuto essere com-
pravenduto tra le parti e sito in Partinico, in Viale Aldo Moro n. 39 meglio descritto in atti ed appartenente pro quota alle predette sorelle P_
deducevano che l'accordo (solo verbale) in ordine alla stipula dell'atto di vendita non si era mai concretizzato sicché si era reso necessario proce-
dere al recupero per via giudiziale delle suddette somme versate in as-
senza di alcuna giustificazione.
A sostegno della condictio indebiti oggetto del presente giudizio produ-
cevano n°10 assegni effettivamente negoziati ed attestanti il pagamento alle convenute delle somme menzionate ed analiticamente descritte in ci-
tazione.
Ulteriormente gli attori spiegavano che il (marito della Parte_2 Pt_1
aveva provveduto direttamente al pagamento anche degli oneri condomi-
niali del predetto immobile fino al 2019, per un ammontare complessivo di € 2.750,00, per come comprovato dalle ricevute di pagamento rilasciate dell'amministratore di condominio p.t. al medesimo IG. e alle- Parte_2
gate in atti;
tutto ciò sempre in vista della programmata vendita dell'immobile dal cui prezzo finale tali somme -anticipate dagli attori- sa-
rebbero state scomputate.
Evidenziavano di non essere in possesso di prova scritta degli accordi intercorsi in ragione dei rapporti di affinità ed amicizia con le convenute
GG.re (in particolare, la IG.ra è cognata degli P_ Controparte_2
attori, in quanto moglie del fratello del IG. ) e, stante il rifiuto Parte_2
Tribunale di Palermo
- 2 - delle convenute, tra le parti non veniva stipulato alcun contratto prelimi-
nare in forma scritta, né alcuna scrittura privata, in vista della stipula dell'atto pubblico di vendita una volta versate tutte le somme pattuite.
Chiedevano pertanto di “…ritenere e dichiarare il diritto degli attori ad
avere restituite le somme indebitamente pagate alle convenute, ed in parti-
colare il diritto della IG.ra ad avere restituita la somma di € Pt_1
47.000,00 dalla IG.ra e la somma di € 15.000,00 dalla Controparte_2
IG.ra , e quanto al IG. ad avere restituita dalle P_ Parte_2
convenute, in solido tra loro, la somma di € 2.750,00; stante l'insussistenza
e/o nullità e comunque inefficacia di alcuna causa contrattuale giustificati-
va dei detti pagamenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c. o in su-
bordine dell'art. 2041 c.c. e per tutti i motivi e le causali di cui in narrativa;
per l'effetto, condannare la IG.ra e a resti- Controparte_2 P_
tuire rispettivamente la somma di € 47.000,00 e di € 15.000,00 alla IG.ra
e/o quelle maggiori o minori somme accertate in corso di causa e Pt_1
condannare le convenute in solido tra loro a restituire al IG. la Parte_2
somma di € 2.750,00 e/o quelle maggiori o minori somme accertate in corso
di causa;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c. o in subordine dell'art.
2041 c.c. e per tutti i motivi di cui in narrativa, oltre ai frutti e agli interessi
dal giorno del pagamento, e/o oltre rivalutazione monetaria ed interessi
dalla domanda. Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Mentre restava contumace, si costituiva invece Controparte_2 [...]
contestando in toto le richieste attoree. CP_3
Sotto un primo profilo la convenuta affermava di non aver memoria dei pagamenti oggi richiesti in restituzione ad eccezione della somma di euro
Tribunale di Palermo
- 3 - 5.000,00 a mezzo dell'assegno n. 0755416462-08 tratto sul Credito Sici-
liano, agenzia di Partinico e datato 06.10.2011 in atti che riconosceva di aver incassato e, secondariamente, affermava che gli attori avevano occu-
pato senza titolo l'immobile sin dal 2011 sicché solo ed esclusivamente per tale ragione i coniugi – avevano versato le quote con- Pt_1 Parte_2
dominiali che comunque la contestava nel loro ammontare. P_
Deduceva quindi in via riconvenzionale che gli attori – in possesso del bene immobile sin dall'estate del 2011 – dovranno corrispondere un'indennità di occupazione quantificabile tra i 400 ed i 450 euro mensili per tutto il periodo dall'estate 2011 all'attualità.
Concludeva pertanto chiedendo di:
“1.Rigettare tutte le domande proposte da parte attorea perché tar-
dive, infondate in fatto ed in diritto e, comunque non provate;
2. Dire
e dichiarare che la IG.ra non ha ricevuto somme su- P_
periori ad € 5000,00 quale acconto per la vendita dell'immobile di
cui in fatto, sito in Partinico nel viale Aldo Moro al civico 39; 3. Dire e
dichiarate che i IG.ri e , avendo dete- Parte_1 Parte_2
nuto l'immobile di cui sopra da data anteriore al mese di novembre
2011, sono obbligati a corrispondere alle proprietarie la somma di €
50.000,00, o quella minore o maggiore che il Giudice riterrà di diritto;
4. Dire e dichiarate che i IG.ri e Parte_1 Parte_3
avendo detenuto l'immobile di cui sopra da data anteriore al
[...]
mese di novembre 2011, sono obbligati al pagamento degli oneri
condominiali non ascrivibili a “quota proprietà” fino all'effettiva resti-
tuzione dell'immobile;
5. Dire e dichiarate che i IG.ri Parte_1
Tribunale di Palermo
- 4 - e , sono tenuti alla restituzione del bene li- Pt_1 Parte_2
bero da persone e cose e nello stato nel quale è stato consegnato, salvo il risarcimento del danno in favore delle proprietarie per even- tuali danni o alterazioni subite dall'immobile.”
Il tutto con vittoria di spese.
La causa, istruita a mezzo di interrogatorio formale dell'attrice e prove per testi, veniva infine posta in decisione sulle conclusioni delle parti previa l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.
Le domande di parte attrice sono fondate e vanno pertanto accolte.
Va subito osservato che la parte attrice ha documentalmente comprovato di avere versato le somme indicate in citazione alle due convenute. In atti sono presenti infatti le fotocopie degli assegni versati e degli estratti conto bancari che riportano l'avvenuto pagamento di essi.
D'altra parte la non ha contestato specificamente i pagamenti af- P_
fermando laconicamente in proposito di non aver memoria di essi (ad ec-
cezione di uno per l'ammontare di euro 5.000,00) e limitandosi ad una generica negazione di aver ricevuto tali somme e ad un altrettanto gene-
rico riferimento alla sorella contumace che avrebbe intrattenuto i rappor-
ti con coniugi – nonostante i rapporti si fossero raffred- Pt_1 Parte_2
dati e fossero subentrati aspri motivi di attrito tra i due nuclei familiari.
La afferma invece che i coniugi erano entrati in P_ Controparte_4
possesso dell'immobile fin dal 2011 senonché di tale circostanza all'esito dell'istruttoria non v'è alcuna prova. Difatti né gli attori nel corso dell'interrogatorio formale, né l'amministratore del condominio nella veste
Tribunale di Palermo
- 5 - di testimone escusso all'udienza del 16.10.2023, hanno confermato quan-
to sostenuto dalla convenuta in ordine alla detenzione o al possesso dell'immobile da parte degli attori “fin dall'estate del 2011”.
L'amministratore si è limitato a confermare che le quote condominiali sono state pagare dal 2013 al 2019 dal sig. che tuttavia non Parte_2
partecipava alle riunioni condominiali non avendone titolo, e che né il
[...]
né la si sono mai comportati da proprietari (si veda il verba- Pt_2 Pt_1
le di udienza del 16.10.2023).
Pertanto, alla luce di quanto risulta all'esito dell'istruttoria, va senz'altro ritenuto comprovato il versamento nel corso degli anni dal 2011
al 2013 da parte degli attori delle somme indicate in citazione, di vi data prova documentale e precisamente:
1. Assegno n. 0755416461-07, Credito Siciliano – Agenzia di Partinico,
del 04.10.2011, dell'importo di € 5.000,00 a;
Controparte_2
2. Assegno n. 0755416462-08, Credito Siciliano – Agenzia di Partinico,
del 06.10.2011, dell'importo di € 5.000,00 a;
P_
3. Assegno n. 0755416463-09, Credito Siciliano – Agenzia di Partinico,
del 10.11.2011, dell'importo di € 10.000,00 a;
Controparte_2
4. Assegno n. 0755416464-10, Credito Siciliano – Agenzia di Partinico,
del 10.11.2011, dell'importo di € 10.000,00 a;
P_
5. Assegno n. 0755416465-11, Credito Siciliano – Agenzia di Partinico,
del 27.03.2012, dell'importo di € 10.000,00 a;
Controparte_2
6. Assegno n. 0755416468-01, Credito Siciliano – Agenzia di Partinico,
del 10.11.2012, dell'importo di € 10.000,00 a;
Controparte_2
7. Assegno n. 0755416469-02, Credito Siciliano – Agenzia di Partinico,
Tribunale di Palermo
- 6 - del 28.12.2012, dell'importo di € 2.000,00 a;
Controparte_2
8. Assegno n. 0755416470-03, Credito Siciliano – Agenzia di Partinico,
del 04.02.2013, dell'importo di € 3.000,00 a;
Controparte_2
9. Assegno n. 0759000781-06, Credito Siciliano – Agenzia di Partinico,
del 27.03.2013, dell'importo di € 5.000,00 a;
Controparte_2
10. Assegno n. 0759000782-07, Credito Siciliano – Agenzia di Partini-
co, del 05.11.2013, dell'importo di € 2.000,00 a , e dun- Controparte_2
que complessivamente euro 47.000,00 a ed euro Controparte_2
15.000,00 a . P_
Per quanto riguarda invece gli oneri condominiali, data la testimonian-
za dell'amministratore che ha riferito come il si sia accollato le Parte_2
quote spettanti alle sorelle dal 2013 al 2019 pur non essendo il P_
proprietario e soprattutto vista la sostanziale ammissione della P_
che il avesse pagato il condominio in loro vece, sia pure perché Parte_2
a suo dire nell'attuale possesso dell'immobile e non già a scomputo del prezzo finale di compravendita nelle more della stipula dell'atto, può darsi per comprovato che la modesta somma indicata in citazione per tutto il periodo intercorrente dal 2013 al 2019, sia corrispondente agli importi ef-
fettivamente versati dall'attore.
Tutto ciò a prescindere da quanto riportato nella documentazione alle-
gata contenente degli estratti conto alquanto confusi e delle ricevute di pagamento apparentemente riferibili all'amministrazione condominiale dello stabile di via Aldo Moro.
E' pertanto fondata la domanda attorea anche su questa posta -
giacché è pacifico che tali somme furono pagate dal al Condo- Parte_2
Tribunale di Palermo
- 7 - minio, ma non è per nulla dimostrato che esse fossero da lui effettivamen-
te dovute non essendo comprovato che avesse l'immobile in uso.
Dati quindi per comprovati i pagamenti di cui oggi gli attori chiedono la ripetizione ex art. 2033 c.c. e ritenuta infondata la domanda riconven-
zionale della convenuta poggiante sull'assunto -non dimostrato- che gli attori fossero materialmente entrati in possesso del bene immobile sin dal 2011 senza alcun titolo e senza corrispondere alcunché, occorre bre-
vemente soffermarsi sulla natura dell'azione oggi proposta ossia della
condictio indebiti.
Essa può essere esperita in tutti i casi in cui un soggetto effettua un pagamento non dovuto;
ciò può accadere o perché il debitore paga ad un creditore sbagliato oppure perché il debitore si era erroneamente creduto tale ma in realtà non aveva alcun debito, oppure ancora – come nel caso di specie – quando il pagamento viene effettuato in anticipo sulla scorta di un piano negoziale che le parti si erano dati ma che poi, per qualsivoglia ragione, è venuto meno rendendo il pagamento a posteriori sine causa.
I convenuti che hanno ricevuto dei pagamenti in vista di un contratto che poi non si è più concluso, vanno quindi condannati a restituire agli attori tutte le somme incassate oltre agli interessi legali e precisamente:
i) euro 47.000,00 a , Controparte_2 Parte_1
ii) euro 15.000,00 a;
P_ Parte_1
iii) entrambe le convenute in solido euro 2.750,00 a Parte_3
;
[...]
Tale ultima somma, va specificato per completezza, va pagata ai sensi dell'art. 2041 c.c. (arricchimento senza causa) e non a titolo di indebito,
Tribunale di Palermo
- 8 - poiché tale importo non è stato disposto direttamente in favore dei conve-
nuti che dunque nulla possono tecnicamente restituire, ma trattasi di pa-
gamento effettuato in favore del e di cui i con- Controparte_5
venuti n.q. di proprietari se ne sono comunque avvantaggiati.
I convenuti vanno infine condannati in solido alle spese di lite liquidate come da dispositivo sulla base della loro totale soccombenza anche con riferimento alla infondata domanda riconvenzionale spiegata da P_
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando nella contumacia di Controparte_2
− Accoglie le domande di e Parte_1 Parte_4
e per l'effetto condanna:
[...]
− 1) al pagamento di euro 47.000,00 a Controparte_2 Parte_1
;
[...]
− 2) al pagamento di euro 15.000,00 a P_ Parte_1
;
[...]
− 3) entrambe le convenute in solido al pagamento di euro 2.750,00
a ; Parte_2
il tutto oltre ad interessi legali dalla data della sentenza sino al saldo;
rigetta la domanda riconvenzionale di e, infine, P_
− Condanna le convenute in solido fra di loro, al pagamento delle spe-
se del giudizio liquidate in complessivi euro 7.052,00 oltre spese genera-
li, I.V.A. e C.P.A. e rimborso spese forfetarie nella misura legalmente do-
Tribunale di Palermo
- 9 - vuta.
Così deciso in Palermo, in data 19/02/2025.
Il Giudice
Dott. Enrico Catanzaro–
Tribunale di Palermo
- 10 -