Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 11/04/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Nr. 1206/2024 R.Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Tribunale di Busto Arsizio
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in persona dei giudici: dott. Marco LUALDI Presidente dott.ssa Elisa TOSI Giudice rel. dott. Nicolò GRIMAUDO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa da
AVV. DARIO TREVISAN (C.F. [...]), in proprio ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Viale Majno n. 45 (PEC dario.trevisan@milano.pecavvocati.it)
PARTE RICORRENTE
CONTRO
AIR EUROPE S.p.A. in amministrazione straordinaria (C.F. 03514661002), in persona del
Commissario Straordinario avv. Giorgio Zanetti, rappresentata e difesa per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Edoardo Staunovo Polacco, con domicilio telematico eletto presso quest'ultimo all'indirizzo di PEC edoardo.staunovopolacco@milano.pecavvocati.it
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: insinuazione tardiva di credito.
CONCLUSIONI di parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa richiesta ed eccezione in via principale
− ammettere l'Avv. Trevisan al passivo della procedura in epigrafe indicata, in prededuzione ex art. 111 L.F., per il credito professionale maturato a fronte dell'attività giudiziale e stragiudiziale, come sopra descritta, nei confronti di Air Europe S.p.A. in A.S. per € 1.634.255,30, in tutto o in parte (ovvero per la minor somma), oltre accessori di legge di cui CPA per € 65.370,21 e IVA per € 373.917,61 – previa eventuale deduzione della ritenuta d'acconto ai sensi di legge, se ed in quanto sia da applicarsi e versarsi separatamente – oltre
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9 novembre 2012, n. 192, calcolati dalla richiesta di pagamento, ovvero (a) dal 12 gennaio 2010 sugli importi relativi all'attività giudiziale (€ 143.285,35) e (b) dal 7 luglio 2010 sugli importi relativi all'attività stragiudiziale (€ 1.490.939,95) al saldo, o, in via subordinata, dalla domanda, nonché, comunque, agli interessi legali. Il tutto in prededuzione con relativa liquidazione di quanto dovuto per effetto dei mandati ricevuti dal Commissario Straordinario nell'ambito delle attività svolte per il ripristino e la continuazione dell'esercizio dell'attività d'impresa, nonché per la valorizzazione del patrimonio della società in amministrazione straordinaria, anche tramite l'attivazione di azioni revocatorie e/o risarcitorie, come descritte in narrativa o, in ogni caso, secondo le graduazioni di legge;
in via subordinata
− nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si ritenesse di riconoscere, anche solo in parte, al credito ammesso la prededuzione ex art. 111 L.F., ammettere l'Avv. Trevisan al passivo in prededuzione ex art. 111
L.F e/o in privilegio ex art. 2751 bis c.c. – previa modifica dello stato passivo e relativo inserimento del credito – per quella parte di credito accertato per cui non si riconosce la prededuzione di cui alla domanda principale, oltre a spese generali, accessori di legge – previa eventuale deduzione della ritenuta d'acconto ai sensi di legge, se ed in quanto sia da applicarsi e versarsi separatamente – oltre rivalutazione e interessi legali di mora ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n.
192, calcolati dalla richiesta di pagamento, ovvero (a) dal 12 gennaio 2010 sugli importi relativi all'attività giudiziale (€ 143.285,35) e (b) dal 7 luglio 2010 sugli importi relativi all'attività stragiudiziale (€
1.490.939,95) al saldo, o, in via subordinata, dalla domanda, nonché, comunque, agli interessi legali;
in via ulteriormente subordinata
− nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si ritenesse di riconoscere, anche solo in parte, al credito indicato nemmeno il privilegio ex art. 2751 bis c.c., ammettere l'Avv. Trevisan comunque in via chirografaria
– previa modifica dello stato passivo e relativo inserimento del credito – per quella parte di credito accertato
a cui non si riconosce la prededuzione e/o il privilegio di cui alla domanda principale e/o subordinata, oltre a spese generali, accessori di legge – previa eventuale deduzione della ritenuta d'acconto ai sensi di legge, se ed in quanto sia da applicarsi e versarsi separatamente – oltre rivalutazione e interessi legali di mora ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, calcolati dalla richiesta di pagamento, ovvero (a) dal 12 gennaio 2010 sugli importi relativi all'attività giudiziale (€
143.285,35) e (b) dal 7 luglio 2010 sugli importi relativi all'attività stragiudiziale (€ 1.490.939,95) al saldo, o, in via subordinata, dalla domanda, nonché, comunque, agli interessi legali;
in via istruttoria
− si chiede che codesto Ill.mo Tribunale ordini ai sensi dell'art. 210 c.p.c. a:
a) Air Europe di esibire in giudizio le relazioni semestrali al 31 dicembre 2004, al 30 giugno 2005, al
31 dicembre 2005, al 30 giugno 2006, al 31 dicembre 2006, al 30 giugno 2007, al 31 dicembre 2007, al 30 giugno 2008, al 31 dicembre 2008, al 30 giugno 2009, al 31 dicembre 2009, al 30 giugno 2010, al 31 dicembre 2010, al 30 giugno 2011, al 31 dicembre 2011, al 30 giugno 2012, al 31 dicembre 2012 e al 30 giugno 2014;
2 b) Volare Airlines di esibire in giudizio le relazioni semestrali al 31 dicembre 2004, al 30 giugno 2005, al 31 dicembre 2005, al 30 giugno 2006, al 31 dicembre 2006, al 30 giugno 2007, al 31 dicembre 2007, al 30 giugno 2008, al 31 dicembre 2008, al 30 giugno 2009, al 31 dicembre 2009, al 30 giugno 2010, al 31 dicembre 2010, al 30 giugno 2011, al 31 dicembre 2011, al 30 giugno 2012, al 31 dicembre 2012 e al 31 dicembre 2018;
c) Volare Group di esibire in giudizio le relazioni semestrali al 31 dicembre 2004, al 30 giugno 2005, al 31 dicembre 2005; al 30 giugno 2006, al 31 dicembre 2006, al 30 giugno 2007, al 31 dicembre 2007, al 30 giugno 2008, al 31 dicembre 2008, al 30 giugno 2009, al 31 dicembre 2009, al 30 giugno 2010, al 31 dicembre 2010, al 30 giugno 2011, al 31 dicembre 2011, al 30 giugno 2012 e al 31 dicembre 2012.
CONCLUSIONI di parte resistente:
I) Respingersi la domanda di ammissione al passivo della Air Europe S.p.A. in amministrazione straordinaria proposta dall'avv. Dario Trevisan nella presente sede.
II) Col favore delle spese e dei compensi di avvocato.
III) Respingersi ove riproposte le avversarie istanze istruttorie.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.2.2024 ai sensi degli artt. 53 D. LGS. 270/1999 e 101 R.D.
267/1942 (vecchio rito), l'avv. Dario Trevisan ha domandato l'ammissione allo stato passivo di Air
Europe spa in amministrazione straordinaria del proprio credito prededucibile di complessivi €
1.634.255,30, oltre CPA per € 65.370,21 e IVA per € 373.917,61, rivalutazione e interessi maturati e maturandi in prededuzione, vantato a titolo di corrispettivo per l'attività professionale (stragiudiziale e giudiziale) svolta in favore della procedura concorsuale nel periodo compreso tra la fine dell'anno
2004 ed il 2007.
Premesso che in data 30.11.2004 il Ministero delle Attività Produttive (oggi Ministero delle Imprese
e del Made in Italy) ammetteva le società Volare Group S.p.A., Volare Airlines S.p.A. ed Air Europe
S.p.A. alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, nominando Commissario Straordinario l'Avv. Carlo Rinaldini, e che con sentenza del 3.12.2004 veniva dichiarato lo stato di insolvenza di tutte le società del “Gruppo Volare”, il ricorrente ha dedotto di avere ricevuto un primo mandato in data 1.12.2004 attraverso il quale gli è stato affidato l'incarico di assistenza legale di tutte le procedure in relazione alle seguenti materie: “a) contratti ed accordi con istituti bancari e finanziari in generale, ad esempio, per operazioni di finanziamento, anticipi, fidi, mutui copertura, incasso e/o aventi ad oggetto operazioni di finanza ordinaria, straordinaria e strutturata;
b) azioni revocatorie e/o dichiarazione di inefficacia ex art. 64 e ss.
Legge Fallimentare;
c) azioni di responsabilità e/o risarcitorie relative a fatti inerenti la gestione ordinaria e straordinaria delle Società o il perseguimento degli obiettivi di cui ai rispettivi oggetti sociali;
d) eventuale attività di coordinamento e coadiuvazione per la verifica dello stato passivo e delle relative domande di insinuazione”. A tale incarico ne sono seguiti altri due, il primo
3 specificamente riferito alla redazione, verifica e controllo dei modelli contrattuali inerenti alla cessione dei tre complessi aziendali delle procedure di A.S. (mandato del 27.10.2005, che espressamente escludeva invece la individuazione del perimetro aziendale e la valutazione delle offerte) ed il secondo avente ad oggetto le azioni di responsabilità (mandato del 7.12.2005). Inoltre, il ricorrente ha ricevuto singoli incarichi per ciascuna delle cause instaurate nell'interesse delle procedure di A.S., documentati dalle procure alle liti.
Nel complesso, il ricorrente ha dedotto di avere prestato la propria attività professionale per n. 31 pratiche giudiziali e per n. 142 pratiche stragiudiziali, delle quali alcune aventi ad oggetto questioni generali comuni a tutte le tre procedure di amministrazione straordinaria, altre riferibili a solo due delle procedure (i.e. attività svolte nell'interesse congiunto di Volare Airlines S.p.A. ed Air Europe
S.p.A., ovvero di Volare Group S.p.A. e di Volare Airlines S.p.A., ovvero ancora di Volare Group
S.p.A. e di Air Europe S.p.A.) ed alcune svolte a favore delle singole procedure di A.S.. Ha precisato che l'importo del credito complessivo vantato nei confronti delle tre procedure ammonta ad €
3.148.401,36, oltre agli interessi, calcolato già al netto degli acconti per totali € 425.050,02 percepiti in data 10 agosto 2005, 23 marzo 2006, 2 maggio 2006 e 26 giugno 2006 sulla base delle tariffe professionali di cui al D.M. 127/2004 (applicabili ratione temporis in considerazione del momento di esaurimento delle prestazioni).
Ha quindi esposto che, a seguito della sostituzione dell'organo commissariale nel 2007, il nuovo
Commissario straordinario Prof. Avv. Fabio Franchini aveva immotivatamente richiesto ai professionisti nominati dal precedente Commissario di rimettere tutti i mandati, con conseguente affidamento degli incarichi ad altri legali. Conclusi pertanto anticipatamente gli incarichi, l'Avv.
Trevisan ha dedotto di avere dapprima atteso la definizione del contenzioso amministrativo relativo all'annullamento della aggiudicazione dei complessi aziendali del Gruppo Volare ad Alitalia S.p.A.
e, quindi, di avere trasmesso al nuovo Commissario le relazioni e le note pro forma concernenti l'attività giudiziale e l'attività stragiudiziale svolta (rispettivamente, in data 12.1.2010 ed in data
7.7.2010), domandando il pagamento del corrispettivo. Il Prof. Fabio Franchini, tuttavia, aveva respinto inspiegabilmente “nella loro integralità le note proforma trasmesse anzitutto sotto il profilo dell'espletamento del mandato, che ha lasciato alquanto a desiderare, e, secondariamente, per i contenuti numerici che sono manifestamente eccessivi pure alla luce degli accordi intercorsi con il dott. Carlo Rinaldini e, infine, per le voci, in gran parte non dovute”. I numerosi tentativi compiuti nel periodo successivo per ottenere il saldo del corrispettivo in via bonaria non avevano avuto esito positivo, neppure a seguito della ulteriore sostituzione del Commissario straordinario con nomina dell'Avv. Giorgio Zanetti, essendo rimaste senza esito le richieste e diffide (notificate anche a mezzo
Ufficiale giudiziario), così come la proposta conciliativa formulata in data 1.9.2015 che prevedeva il versamento del minore importo di € 2.288.803,55 a fronte dei dovuti € 3.148.401,36, oltre interessi.
4 Da ultimo, ha evidenziato che nei riparti parziali effettuati nel corso della procedura a partire dal
2014, il proprio credito risulta indicato come “da definire”, e ciò costituirebbe una chiara e certa ammissione di debito da parte della procedura concorsuale.
Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo il riconoscimento del proprio credito in prededuzione ex art. 111 L.F., in quanto sorto in funzione e per l'amministrazione della procedura. In subordine, ha chiesto l'ammissione al passivo del credito con il grado di privilegio di cui all'art. 2751 bis c.c. e, in via ulteriormente gradata, l'ammissione al rango chirografario.
All'udienza ex art. 101 L.F. del 3.4.2024 il Commissario straordinario ha contestato la pretesa creditoria dell'istante e si è opposto alla sua ammissione, eccependone la prescrizione e la mancata prova. Il Giudice delegato, tenuto conto del disposto dell'art. 101 comma III L.F. (nel testo applicabile alla procedura del 2004) e valutata la natura documentale della causa, ha fissato udienza per la comparizione delle parti avanti a sé ai sensi dell'art. 281-undecies comma II c.p.c., assegnando al convenuto termine per la costituzione in giudizio sino a dieci giorni prima.
La Procedura convenuta si è ritualmente costituita in giudizio con comparsa di risposta del
17.5.2024, con la quale ha eccepito la prescrizione di tutti i crediti vantati dall'avv. Trevisan argomentando che:
i) l'unico atto idoneo ad interrompere la prescrizione dei crediti nel corso della procedura di fallimento e delle altre procedure rette dalle regole di cui agli artt. 93 ss. l. fall. è l'istanza di ammissione al passivo (equiparabile alla domanda giudiziale), che ha effetti interruttivi permanenti sino alla chiusura della procedura;
ii) l'onere di insinuazione al passivo non riguarda solo i crediti anteriori ma anche i crediti prededucibili contestati, per i quali gli organi concorsuali abbiano – come nel caso di specie – respinto la richiesta di pagamento spontaneo;
iii) pertanto, anche per i crediti prededucibili contestati la prescrizione si può interrompere solo con la domanda di ammissione al passivo. Le richieste e diffide stragiudiziali non hanno invece valenza interruttiva, poiché non conformi a tale modello procedimentale che peraltro il Commissario straordinario ha espressamente invitato ad attivare riscontrando e contestando la richiesta di pagamento dell'Avv. Trevisan.
L'insinuazione tardiva del ricorrente del 1.2.2024 è stata depositata ampiamente oltre la scadenza dell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c. ed i crediti sarebbero quindi prescritti.
La resistente ha inoltre contestato l'an ed il quantum del credito, rilevando la mancanza di prova delle prestazioni professionali asseritamente svolte, l'incongruità delle somme esposte in assenza di preventive pattuizioni con gli organi della proceduta e difformi rispetto ai parametri ministeriali d'uso, la confusione e duplicazione degli importi richiesti alle diverse procedure di amministrazione straordinaria. Ha eccepito l'inammissibilità della massiva produzione di documenti (i.e. quelli
5 successivi al documento n. 34) non menzionati nel ricorso né indicati nell'elenco dei documenti riportato in calce, in violazione del diritto di difesa, deducendo in ogni caso l'inadempimento e/o l'inesatto adempimento da parte del professionista la cui prestazione sarebbe stata inferiore ai canoni di diligenza qualificata di cui al combinato disposto degli artt. art. 1176, secondo comma, e 2236 c.c..
Quanto agli accessori, ha rilevato che CPA ed IVA spetterebbero al professionista non in misura fissa ma solo sull'effettivo ripartito, con calcolo sulla base delle aliquote vigenti al momento della fatturazione. Ha quindi concluso chiedendo il rigetto delle domande di parte ricorrente.
Su richiesta delle parti, tenuto conto delle difese ed eccezioni formulate, il giudice relatore ha assegnato termini perentori per il deposito di memorie ex art. 281-duodecies comma IV c.p.c..
L'Avv. Dario Trevisan ha contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, evidenziando che i principi di diritto ed i precedenti giurisprudenziali ex adverso citati non sarebbero pertinenti, poiché relativi al fallimento (e non alle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal
D.L. n. 347/2003 convertito in L. 39/2004, cd. Legge Marzano, per superare la crisi di impresa) e dettati con riferimento a crediti sorti prima della apertura del concorso e non anche alle obbligazioni prededucibili contratte dagli organi della procedura per l'amministrazione e la continuazione dell'esercizio della impresa e/o l'esecuzione del programma di risanamento. Tali obbligazioni vengono pagate direttamente del Commissario straordinario, che ha la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente, senza autorizzazioni di sorta del Ministero o del Giudice delegato ed al di fuori del riparto (non essendo applicabile l'art. 111 bis L.F.) poiché esenti, ai sensi dell'art. 111 L.F., dalla procedura di verificazione richiesta invece solo per i crediti anteriori (come infatti avvenuto per gli altri professionisti, per i pagamento dei quali non risulta esservi stata alcuna insinuazione al passivo né autorizzazione, nonché per i precedenti acconti erogati allo stesso Avv. Trevisan). Ha inoltre osservato che la successiva strumentale contestazione del credito da parte del Commissario straordinario non è idonea a modificarne la natura - ovverossia a
“trasformarlo” da credito prededucibile a credito concorsuale - né a far venire meno la capacità del
Commissario medesimo di pagarlo o di transigere la controversia. Ha comunque negato che il dies a quo dell'eventuale prescrizione possa essere individuato nelle missive di contestazione inviate dal
Commissario Prof. Fabio Franchini nei mesi di febbraio e dicembre 2010, dovendo al più essere ravvisato nel momento successivo in cui, in data 29.10.2015, quest'ultimo ha comunicato che anche il comitato di sorveglianza condivideva “l'opinione espressa dal Commissario di rimettere al giudizio del Giudice Delegato il credito vantato dall'avv. Trevisan” e di non accettare la proposta conciliativa dallo stesso formulata. Rispetto a tale data, la presentazione del ricorso ex art. 101 L.F. sarebbe tempestivo. Ha inoltre dedotto la sussistenza di atti di riconoscimento del diritto aventi valenza interruttiva della prescrizione ex art. 2944 c.c., da individuarsi:
6 - nei riparti parziali delle somme disponibili, nei quali è espressamente riportato che “non sono stati ancora definiti tutti i debiti prededucibili ([…] avv. Trevisan)” e sono stati quindi previsti appositi accantonamenti;
- nelle comunicazioni del 19.3.2015, 29.10.2015, 27.11.2019 e 30.11.2022, con cui il Commissario straordinario avrebbe ammesso lo svolgimento dell'attività professionale e l'esistenza del diritto di credito, discutendo esclusivamente del quantum dovuto ed invitando a formulare proposte conciliative riducendo la pretesa;
- nei reiterati inviti, sempre formulati dal Commissario straordinario, ad insinuarsi nello stato passivo.
Il ricorrente ha quindi passato in rassegna l'attività svolta per ciascuno degli incarichi ricevuti, evidenziando in particolare:
i) che l'attività stragiudiziale ha avuto carattere di urgenza ed emergenza nel periodo immediatamente successivo all'apertura della procedura, durante il quale si è reso necessario intervenire per ripristinare almeno parzialmente l'operatività aziendale, e si è articolata in tre fasi principali. Durante la prima fase, di avvio della procedura, sono state rese prestazioni di consulenza aventi ad oggetto: il rilascio di pareri in merito alla natura, finalità e regolamentazione della A.S., la redazione di modelli (per la presentazione delle domande di ammissione al passivo, per le azioni di recupero crediti, per avvisi ai creditori) e di contratti di finanziamento, le verifiche contrattuali e di possibili partnership con compagnie aeree, i pareri su adempimenti pubblicistici e l'assistenza nella verifica dello stato passivo nonché nella presentazione delle istanze di autorizzazione al Ministero e nei contenziosi improcedibili. La seconda fase è stata caratterizzata dalle operazioni concernenti la scelta del tipo di programma da attuare (programma di cessione o di ristrutturazione) ed alle verifiche ad essa connesse, mentre nella terza fase sono state rese tutte le prestazioni finalizzate all'esecuzione del programma di cessione ed alla vendita competitiva del compendio aziendale (tra cui, in particolare, l'assistenza per la presentazione delle istanze di autorizzazione alla cessione del complesso aziendale, per la redazione e pubblicazione dell'invito a manifestare interesse per la gara, nella verifica della conformità delle offerte ai requisiti stabiliti nel bando ed ammissione dei soggetti partecipanti alla gara, nella valutazione della documentazione contrattuale fornita dagli offerenti, nella consulenza per la redazione della bozza finale del contratto di cessione del complesso aziendale, oltre che la verifica di fattibilità di azioni revocatorie e di possibili azioni di responsabilità contro gli amministratori e l'assistenza sugli adempimenti informativi e autorizzativi della procedura);
ii) che l'attività giudiziale è stata svolta per n. 35 cause totali, dettagliatamente indicate, tra le quali azioni revocatorie ex art. 67 comma II L.F. nei confronti di istituti di credito,
7 opposizioni allo stato passivo, giudizi di risarcimento danni, nonché per i giudizi cautelari concernenti il contenzioso promosso dall'offerente Air One al fine di contestare l'ammissione e la successiva aggiudicazione della gara ad Alitalia.
Ha quindi elaborato una tabella riepilogativa del valore delle singole pratiche, domandando il pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dal D.lgs. 231/2002, ovvero in subordine ex art. 1284 comma IV c.c., dalla richiesta al saldo.
La procedura di Amministrazione straordinaria convenuta ha negato il compimento di atti o comportamenti concludenti che avrebbero implicato il riconoscimento del preteso diritto di credito, rimarcando come le richieste di controparte siano state sempre contestate e rifiutate da parte dell'organo commissariale. Ha ribadito che l'onere di insinuazione al passivo concerne – anche per le procedure di amministrazione straordinaria regolate dal D.L. 347/2003, che richiama il D.lgs.
270/1990 - tutti i crediti prededucibili, fatta eccezione per quelli non contestati per collocazione ed ammontare, così che le richieste ed intimazioni di pagamento rivolte al commissario straordinario non sono idonee a determinare l'interruzione della prescrizione.
Con riferimento alla attività stragiudiziale, per la quale il ricorrente ha esposto un compenso di circa
2,5 milioni di euro per le tre società del Gruppo Volare” cumulativamente considerate, ha contestato che le prestazioni descritte consistono in attività di pertinenza dell'ufficio del Commissario (carica all'epoca ricoperta dall'Avv. Rinaldini, già dotato delle necessarie competenze in quanto “avvocato ed esperto in procedure concorsuali”), riconducibili alle figure del delegato e del coadiutore previste dall'art. 41 D.lgs. 270/1999. Ha quindi eccepito che il Commissario avrebbe esternalizzato attribuzioni di propria competenza senza alcuna autorizzazione del Ministero competente e del
Comitato di Sorveglianza, per giunta attraverso un mandato-quadro generico conferito il giorno successivo all'apertura della procedura, con conseguente inopponibilità alla procedura delle attività svolte ed insussistenza del correlato diritto al compenso. Ha inoltre osservato che le prestazioni svolte dall'Avv. Trevisan sarebbero del tutto marginali rispetto all'opera degli altri professionisti e della società di revisione e che il ricorrente non ha mai indicato gli importi richiesti per ciascuna delle pratiche di cui si sarebbe occupato, essendosi limitato a depositare delle note pro-forma recanti la data del 7.7.2010, prive di ogni dettaglio quanto alle debenze riferibili alle molteplici attività stragiudiziali.
Quanto alla attività giudiziale, la convenuta ha contestato le parcelle in quanto comprensive di spese già rimborsate, di compensi per prestazioni non svolte e riportanti competenze anche superiori ai massimi tariffari (non dovute in assenza di previa pattuizione e, comunque, in considerazione della natura seriale dei giudizi intrapresi). Ha quindi dedotto che l'importo di € 425.050,02 già percepito dal legale a titolo di acconto sarebbe ampiamente remunerativo di tutte le attività svolte dal ricorrente e, anzi, persino sovrabbondante rispetto al dovuto effettivo. Ha infine eccepito l'inammissibilità della
8 modificazione della domanda concernente la misura degli interessi e l'inapplicabilità del D.lgs.
231/2002 ai compensi professionali.
Depositate le note di precisazione delle conclusioni e conclusionali e celebrata la discussione orale avanti al Collegio, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base delle sole produzioni documentali.
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1. La domanda di ammissione al passivo della procedura dei crediti per prestazioni
stragiudiziali.
In tal modo riassunto lo svolgimento del giudizio e sintetizzate le richieste ed argomentazioni delle parti, il Tribunale osserva che la domanda avente ad oggetto l'ammissione del credito riferito all'attività stragiudiziale svolta nell'interesse della procedura convenuta è inammissibile, in quanto proposta in violazione dell'art. 93 L.F..
Per tale attività l'Avv. Dario Trevisan ha esposto un credito complessivo di € 1.490.969,95, che rappresenterebbe la somma di tutte le competenze maturate per le numerose prestazioni compiute a favore di Air Europe S.p.A. in A.S., delle quali alcune svolte nel solo interesse di tale procedura ed altre rese congiuntamente anche a favore delle altre società del “Gruppo Volare”.
Ciascuna delle n. 142 distinte pratiche, descritte analiticamente nella memoria ex art. 281 duodecies comma IV c.p.c., costituisce una autonoma e distinta causa petendi posta alla base della richiesta di ammissione al passivo. Le plurime pretese, ognuna delle quali indipendente dall'altra e riferibile ad una specifica prestazione, sono state formulate e fatte valere con un unico atto (i.e. l'istanza tardiva di ammissione al passivo ex art. 101 L.F.) ed in unico giudizio, realizzando in tal modo una fattispecie di c.d. “cumulo oggettivo”, che ricorre quando una parte propone nello stesso processo una pluralità di domande, anche non altrimenti connesse, contro una medesima controparte (artt. 104 e 10 comma
II c.p.c.).
Nonostante la pluralità dei crediti azionati, fondati su diversi fatti costitutivi, il ricorrente si è tuttavia limitato ad indicare il solo dato aggregato e complessivo di tutte le proprie pretese, senza operare alcuna quantificazione degli importi specificamente riferibili a ciascuna delle attività espletate.
L'importo dei crediti maturati per le singole prestazioni non è ricavabile dalla documentazione prodotta, in quanto le note pro forma trasmesse al Commissario straordinario in allegato alla relazione circa l'attività svolta riportano la generica descrizione “attività di consulenza, come da prospetto del 7 luglio 2010” ed il totale richiesto, senza ulteriori dettagli né riferimenti alle singole pratiche (doc. 7 bis fascicolo ricorrente). Quale sia la effettiva pretesa del ricorrente per ciascuna delle posizioni non può neppure essere indirettamente ed automaticamente dedotto dalla descrizione dell'attività e dal valore della pratica, in quanto il regolamento per la determinazione degli onorari spettanti agli avvocati all'epoca vigente (D.M. 127/2004) prevedeva che, nella quantificazione dei
9 compensi, si dovesse tenere conto anche di ulteriori parametri, quali il numero e dell'importanza delle questioni trattate, il pregio dell'opera prestata, i risultati e i vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente e l'eventuale urgenza della prestazione.
Nel ricorso introduttivo, ed anche negli atti successivi, difetta quindi “l'indicazione della somma” richiesta che, ai sensi dell'art. 93 L.F., costituisce il contenuto minimo essenziale della domanda di ammissione al passivo della procedura (anche nel testo anteriore al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, applicabile ratione temporis alla amministrazione straordinaria convenuta).
L'indicazione della precisa somma della quale il ricorrente si pretende creditore e che intende insinuare al passivo è indispensabile per consentire la formazione del progetto di stato passivo (da parte del giudice delegato, con l'assistenza del curatore e sentito il fallito a norma dell'originario art. 95 L.F.), ed a predisporre lo stato passivo definitivo all'esito dell'udienza di verificazione ex art. 96
L.F., anche in considerazione delle eventuali osservazioni pervenute. In tali fasi, la specificazione della somma insinuata funge quale limite legale dei poteri decisori del giudice delegato che, in applicazione del generale principio di inderogabile corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato sancito dall'art. 112 c.p.c. (a sua volta corollario del principio della domanda e della disponibilità dell'oggetto del processo), deve decidere entro i confini del petitum, incorrendo nel vizio di ultrapetizione nel caso in cui disponga l'ammissione del credito in misura superiore a quella richiesta dall'istante.
A ciò si aggiunga che le altre parti interessate, da individuarsi nel debitore ed in tutti gli altri creditori, devono essere messe in condizione di conoscere l'importo esatto del credito fatto valere, che deve quindi essere determinato o quanto meno determinabile in base ad un semplice calcolo sulla base degli elementi forniti dal creditore istante. Tale indicazione essenziale consente infatti al debitore ed agli altri creditori di valutare, in sede di verificazione dello stato passivo, l'ammontare della pretesa e quindi di potersi opporre ad insinuazioni non fondate, con facoltà anche di impugnare, ai sensi dell'art. 100 L.F., l'erronea ammissione del credito. Verificazione ed impugnazione che sarebbero, invece, compromesse ove si ammettesse che il credito possa non essere compiutamente indicato nella domanda di insinuazione. Analoghe considerazioni debbono essere svolte anche con riferimento al procedimento di verifica delle domande tardive cd. “vecchio rito”, nel quale è espressamente previsto che possano intervenire gli altri creditori concorrenti (art. 101 comma II L.F.)
e che il credito sia ammesso ove non contestato dal curatore e ritenuto fondato dal giudice delegato: è evidente che l'omessa indicazione specifica del quantum richiesto pregiudica la difesa delle controparti ed il controllo dello stesso giudice delegato.
In caso di pluralità di domande oggettivamente cumulate, proposte come nel caso di specie con un unico ricorso, il requisito di cui all'art. 93 L.F. deve sussistere per ciascuno dei distinti ed autonomi crediti di cui si chiede l'ammissione al passivo, poiché l'indicazione di un unico importo globale non
10 consente ad alcuno dei soggetti coinvolti di comprendere quale sia la pretesa e di compiere le relative verifiche.
Tale carenza determina l'inammissibilità della domanda, poiché la specialità del procedimento di formazione e di verificazione dello stato passivo, caratterizzato dal principio di concentrazione e di celerità nello svolgimento del giudizio, non consente di applicare il regime di sanatoria e di integrazione dell'atto introduttivo dettato dall'art. 164 c.p.c..
L'omessa quantificazione dei singoli crediti non è peraltro emendabile neppure facendo riferimento ai minimi tariffari, in quanto il ricorrente non ha comunque precisato quale sarebbe l'importo minimo dovuto riferibile a ciascuna delle pratiche, impedendo in tal modo qualsiasi difesa e replica della controparte sul punto.
2. La domanda di ammissione al passivo della procedura dei crediti per prestazioni giudiziali.
Quanto invece ai crediti vantati a titolo di prestazioni giudiziali, per i quali la domanda risulta ammissibile avendo il ricorrente dettagliato il quantum richiesto per ciascuna pratica, il relativo diritto è prescritto per decorso del termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c..
Sul punto, va premesso che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui sia nel fallimento (ora liquidazione giudiziale) sia nella procedura di amministrazione straordinaria, qualsiasi credito, anche di natura prededucibile laddove contestato, debba essere insinuato al passivo ed accertato con il peculiare procedimento di verifica specificamente previsto nel contesto dell'esecuzione universale sul patrimonio dell'imprenditore, che si instaura per effetto dell'apertura della procedura concorsuale. La necessaria esclusività del concorso formale, inteso quale accertamento unitario in sede concorsuale di tutte le posizioni dei soggetti che abbiano titolo per soddisfarsi sul patrimonio del debitore e cristallizzato nell'art. 52 L.F., è infatti strettamente funzionale alla attuazione del concorso sostanziale, che attiene alla successiva fase di partecipazione alla distribuzione secondo il rango ed il grado riconosciuto a ciascun creditore. Il meccanismo del concorso formale costituisce invero la soluzione normativa prescelta dal legislatore per attuare nelle procedure concorsuali la regola codicistica dettata dagli artt. 2740 e 2741 c.c. e vincola gli organi della procedura a ripartire l'attivo unicamente a favore di coloro i quali abbiano trovato riconoscimento nel subprocedimento di verifica regolato dagli artt. 92 e ss L.F., nel contraddittorio di tutti i creditori in un simultaneus processus finalizzato ad assicurare la par condicio creditorum anche nella fase di cognizione (Cass. n. 6659/2001 ha precisato che “la ratio di tale normativa è quella di concentrare davanti all'organo identificato attraverso il procedimento (il giudice delegato al fallimenti o il commissario governativo nelle altre procedure concorsuali) tutte le azioni dirette a far valere diritti di credito sul patrimonio del fallito e di assicurare, imponendo un rito implicante la necessaria partecipazione e il contraddittorio di tutti i creditori, il rispetto della concorsualità anche nella fase di cognizione”).
11 L'imprescindibile attivazione del procedimento di accertamento del passivo per tutti i crediti, ivi compresi i prededucibili contestati, è stata affermata dalla giurisprudenza con riferimento alla disciplina della legge fallimentare anteriore alle riforme introdotte con D.lgs. 5/2006, applicabile alle procedure di amministrazione straordinaria convenute in virtù dei richiami contenuti negli artt.
4-ter d.lgs. 347/2003 e 53 d.lgs. 270/1999 (tra le molte, si vedano Cass. n. 9623/2010; Cass. n. 9526/2009;
Cass. n. 17004/2004; Cass. n. 1356/1999 ; Cass. n. 12670/1999, che hanno escluso l'ammissibilità del rimedio del reclamo avverso il provvedimento ex art. 111 L.F. del giudice delegato, ribadendo che il fatto che i crediti vanno soddisfatti in prededuzione “non toglie che essi debbano essere accertati in sede concorsuale, secondo le modalità stabilite dagli artt 93 e segg. l. fall.
(Cass. 10750/98), essendosi ormai chiarito che a tale procedura di verifica sono assoggettati anche i crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento, da soddisfarsi con priorità rispetto a quelli
"concorsuali", ai sensi dell'art. 111, primo comma, n. 1, l. fall.; cfr. anche Cass. 1065/2002 che ha ribadito che “Nella procedura fallimentare operano i principi del concorso formale e sostanziale, in virtù dei quali, da un lato, i creditori, fatti salvi gli eventuali diritti di prelazione, possono partecipare solo in proporzione delle rispettive ragioni (par condicio creditorum) alla distribuzione del ricavato fallimentare e, d'altro canto, tutte le posizioni creditorie verso il fallito sono sottoposte ad un accertamento unitario, quali che siano i titoli e quali che possano essere, in astratto, le domande proponibili. Ciò discende univocamente dagli artt. 51 e 52 e dagli artt. da 92 e ss. l. fall..
Pertanto, ogni diritto di credito, una volta dichiarato il fallimento, è tutelabile esclusivamente nelle forme previste dagli artt. 92 e ss. l. fall.. La previsione di un'unica sede concorsuale per
l'accertamento del passivo comporta la necessaria concentrazione presso un unico organo giudiziario delle azioni dirette all'accertamento dei crediti e l'inderogabile osservanza di un rito funzionale alla realizzazione del concorso dei creditori. Ciò determina l'improponibilità della domanda proposta nelle forme ordinarie La preclusione rispetto a forme di tutela diverse da quelle dell'accertamento endofallimentare opera certamente anche nei confronti dei crediti prededucibili”).
E' opportuno precisare che, sebbene la casistica più frequente concerna ipotesi in cui le passività prededucibili non derivino da obbligazioni contratte direttamente dagli organi del fallimento, tuttavia il principio generale costantemente enunciato dalla Suprema Corte è quello per cui il creditore, in caso di mancato pagamento della prededuzione direttamente ai sensi e 111 L.F. (che presuppone per il fallimento, in ipotesi di compensi ai legali, la liquidazione da parte del Giudice delegato ex art. 25 comma VII L.F., nel testo anteriore al D.lgs. 5/2006), “se intende ottenere nella medesima sede fallimentare il pagamento del credito non riconosciuto deve avvalersi dei mezzi processuali previsti per tale speciale sede dalla legge fallimentare”, e quindi proporre una insinuazione tardiva (Cass. n.
1309/2003).
12 Alle medesime conclusioni la giurisprudenza è giunta anche avuto riguardo alle procedure di amministrazione straordinaria, affermando che in caso di contestazione la verifica dei crediti di massa deve essere condotta con le regole proprie dell'accertamento del passivo concorsuale;
tale soluzione trova fondamento, sul piano testuale, nell'art. 52 della legge fallimentare “il cui ampio dettato comprende ogni credito, salve le eccezioni disposte dalla legge” e, sul piano sistematico,
“nella ratio della citata normativa” (così Cass. n. n. 6659/2001, secondo cui “Nel quadro di questo principio l'orientamento prevalente affermato da questa Corte - estensibile alla procedura di amministrazione straordinaria e concernente anche i crediti prededucibili - è che per regola fondamentale dell'istituto fallimentare tutti i crediti che devono essere soddisfatti sul patrimonio dell'imprenditore insolvente vanno fatti valere e varino accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso …Ne deriva che il creditore dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa (o in amministrazione straordinaria) non può agire giudizialmente prima della definizione della fase amministrativa di formazione e verifica del passivo davanti agli organi della procedura, ma deve azionare in quella sede il suo credito, che resta poi tutelabile davanti al giudice in via di opposizione avverso lo stato passivo”; analogamente, Cass. n. 2912/1996).
Le argomentazioni di parte ricorrente secondo cui tali principi non potrebbero applicarsi alle obbligazioni assunte dal Commissario straordinario per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e per perseguire le specifiche finalità dell'amministrazione straordinaria - pena la sostanziale paralisi delle attività commissariali – sono state poi specificamente disattese dalla giurisprudenza di legittimità, che ha rimarcato come, al contrario, la possibilità di soddisfare i crediti prededucibili immediatamente senza attendere i riparti (necessari invece per il pagamento dei crediti anteriori) non esonera affatto il creditore contestato dall'onere di far valere la pretesa con gli strumenti propri della procedura concorsuale (così Cass. 2912/1996 ha precisato: “Nè vale obiettare che le norme proprie della procedura esecutiva individuale possono trovare spazio e modo di applicazione per i crediti assunti da organi ufficiali al fine di consentire la continuazione dell'esercizio dell'impresa, cioè per i cosiddetti crediti di massa, previsti nell'art. 111 n. 1 L.F. e da porsi in prededuzione rispetto a tutti gli altri crediti in concorso, privilegiati o chirografari……e ciò perché tali crediti sono sostanzialmente crediti verso il fallito, anche se assunti da organi a lui subentrati, e non danno vita alla creazione di un patrimonio separato, assoggettabile ad autonoma esecuzione da parte del creditore di massa rimasto insoddisfatto sui beni sottoposti ad esecuzione collettiva. E questi principi sono stati costantemente ribaditi in materia di imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria, affermandosi che i crediti di massa verso tali imprese, sorti sia prima sia anche dopo l'inizio dell'amministrazione straordinaria, restano sottoposti alla regola della procedura esecutiva concorsuale”; si veda anche Cass. n. 7704/1998). Per i debiti di massa non si giustifica una disciplina difforme giacché, se pur assunti dagli organi subentrati all'imprenditore insolvente, essi sono tuttavia
13 a lui imputabili e trovano, al pari dei crediti preesistenti, soddisfazione nel suo patrimonio unitario, nell'ambito del quale non è configurabile una massa attiva separata con speciale vincolo di destinazione per le obbligazioni assunte nella attività di gestione del commissario.
Tale orientamento si è definitivamente cristallizzato con l'intervento delle Sezioni Unite n.
16429/2002 che, avvallando l'indirizzo nettamente maggioritario, hanno ribadito:
- che i debiti contratti dal commissario per esigenze connesse alla continuazione dell'attività imprenditoriale (o derivanti, come nel caso di rapporti di lavoro subordinato, da contratti nei quali sia subentrato) non sono una categoria diversa dai debiti concorsuali ed anzi “malgrado la preferenza ad essi accordata dalla legge nell'ordine di distribuzione delle somme (art. 111, primo comma, n. 1,
l.fall.), si trovano in posizione di concorso” e ad essi di applica la regola generale posta dall'art. 52
L.F.;
- che l'assoggettamento anche dei debiti di massa allo speciale rito di accertamento del passivo risponde ad esigenze di economia e di speditezza processuale e, quindi, all'interesse degli stessi creditori titolari di crediti prededucibili e consente di sottoporre ad un controllo unitario “l'esistenza,
l'entità e la collocazione dei crediti da soddisfare sull'unico patrimonio del soggetto insolvente”.
La inscindibile correlazione tra concorso formale e concorso sostanziale e la necessità di ottenere un accertamento endoconcorsuale dei crediti per poter trovare soddisfacimento sul patrimonio dell'imprenditore risulta, peraltro, coerente con un'ulteriore regola basilare delle procedure concorsuali, costituita dal divieto per i singoli creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali su tale patrimonio. Regola ribadita anche per i crediti prededucibili generati nel corso di procedure di amministrazione straordinaria, per effetto di attività svolte dal Commissario (Cass. n.
2912/1996; Cass. n. 7704/1998). Le Sezioni Unite sopra citate hanno invero precisato che tali debiti non possono essere “considerati come obbligazioni assoggettate alle comuni regole sull'inadempimento” poiché, altrimenti, “si verrebbe a configurare la possibilità di un'azione esecutiva sul patrimonio dell'imprenditore acquisito alla massa, in contrasto con le finalità proprie della procedura (volta essenzialmente al risanamento dell'impresa), alle quali deve essere rapportata l'assunzione degli impegni di spesa, da soddisfarsi secondo specifiche modalità all'interno della procedura stessa” (Cass. S.U. n. 16429/2002).
I principi consolidati nelle pronunce sopra richiamate, rese in relazione a procedure di amministrazione straordinaria aperte ai sensi del D.L. n. 26/1979 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95), sono applicabili anche alle procedure di amministrazione straordinaria assoggettate al d.lgs. 347/2003, tenuto conto del disposto di cui agli artt.
4-ter e 8 d.lgs.
347/2003 (a mente dei quali “L'accertamento del passivo, improntato a criteri di massima celerità e speditezza, è disciplinato dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 270” e “Per quanto non disposto diversamente dal presente decreto, si applicano le norme di cui al decreto legislativo n. 270 , in
14 quanto compatibili”), che rinviano, per quanto rileva nella presente sede, agli artt. 18, 48 e 53 D.lgs.
270/1999 (norme che, a propria volta: i) richiamano espressamente l'art. 52 L.F., ii) pongono il divieto di avviare e proseguire azioni esecutive o individuali sui beni dei soggetti ammessi alla procedura di A.S. e iii) disciplinano l'accertamento del passivo secondo il procedimento previsto dagli artt. 93 e ss. L.F.). Trattasi infatti comunque di procedure concorsuali accumunate dai caratteri della universalità ed esclusività, in cui ogni pretesa nei confronti dell'impresa sottoposta ad amministrazione straordinaria, idonea ad incidere sul patrimonio del debitore insolvente, deve rispondere alle regole proprie della stessa procedura.
Dalle norme e dai principi sopra esposti - che onerano i creditori ad assoggettare il riconoscimento delle proprie pretese alla speciale procedura di verifica dei crediti per poter utilmente soddisfarsi sul patrimonio dell'impresa insolvente e che, correlativamente, impongono una generalizzata improcedibilità delle azioni esecutive individuali – si ricava, quale ulteriore corollario, che la prescrizione può essere interrotta esclusivamente mediante il deposito della domanda di ammissione al passivo. Poiché infatti la dichiarazione di fallimento, così come l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, precludono al Curatore ed al Commissario di effettuare pagamenti a favore dei soggetti che non abbiano positivamente esperito il procedimento di verifica del proprio credito (fatta eccezione, come detto, per le prededuzioni non contestate), e poiché il creditore neppure potrebbe ottenere tale pagamento munendosi di un titolo esecutivo da azionare forzatamente sul patrimonio destinato al concorso, ne consegue che qualsiasi atto di costituzione in mora rivolto agli organi della procedura concorsuale non può produrre l'effetto di cui all'art. 2943 comma IV c.c. e sarebbe inutiliter dato (cfr. Cass. n. 11269/1990, secondo cui “la dichiarazione di fallimento rende inammissibili o comunque improcedibili le azioni esecutive individuali essendo il soddisfacimento integrale dei creditori in contrasto con la legge del concorso ma non preclude
l'esercizio del diritto nell'ambito della procedura concorsuale. Ne consegue che la dichiarazione di fallimento non sospende ne' interrompe il termine della prescrizione per l'esercizio delle azioni creditorie e che soltanto la presentazione delle istanze per la insinuazione del credito nel passivo fallimentare equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio, determina la interruzione della prescrizione con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale in applicazione del principio generale fissato dall'art. 2945 comma secondo cod. civ.”).
La costituzione in mora, con la quale il titolare del diritto manifesta al soggetto passivo dell'obbligazione la sua volontà non equivoca intesa alla realizzazione del diritto medesimo richiedendone l'adempimento ex art. 1219 c.c., può infatti avere efficacia limitatamente alle fattispecie in cui sussista un corrispondente obbligo di eseguire la prestazione da parte del destinatario dell'atto. Laddove, per contro, non vi sia un dovere di comportamento del soggetto
15 passivo, come nel caso di specie in cui le regole della procedura non consentono il pagamento in assenza di ammissione al passivo, l'effetto interruttivo non può validamente prodursi.
Per tale motivo, la Corte di Cassazione ha affermato che “Secondo la prevalente interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, invero, la costituzione in mora quale mezzo di interruzione della prescrizione non è compatibile con la pendenza della procedura fallimentare, perché il fallimento è un procedimento esecutivo concorsuale, nel quale i creditori del fallito debbono presentare domanda agli organi fallimentari per il pagamento dei loro crediti secondo le forme previste dagli art.
93, 101 e 103 legge fall., mentre i debiti pecuniari si considerano tutti scaduti alla data di dichiarazione del fallimento. Sicché sarebbe inefficace un atto di costituzione in mora compiuto nei confronti del fallito, che, secondo quanto prevede l'art. 44 legge fall., non può eseguire pagamenti o comunque atti di adempimento opponibili alla massa. Come sarebbe inefficace un atto di costituzione in mora, per debiti del fallito, compiuto nei confronti del curatore, che non ha la libera disponibilità dei diritti e degli obblighi del fallito. Ne consegue che soltanto la presentazione delle istanze per la insinuazione del credito nel passivo fallimentare, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio, determina l'interruzione della prescrizione, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale in applicazione del principio generale fissato dall'art. 2945 comma secondo c.c.” (Cass. n. 1586/2002).
Il principio è stato ribadito anche con riferimento alle procedure di amministrazione straordinaria, nella quale la verifica dei crediti è procedimentalizzata come nel fallimento: “invero, la costituzione in mora quale mezzo di interruzione della prescrizione non è compatibile con la pendenza della procedura fallimentare - e lo stesso discorso, ovviamente, vale per l'amministrazione straordinaria ex d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, cui è stata assoggettata l'odierna controricorrente -, perché il fallimento è un procedimento esecutivo concorsuale, nel quale i creditori del fallito debbono presentare domanda agli organi fallimentari per il pagamento dei loro crediti secondo le forme previste dagli artt. 93, 101 e 103 I.fall., mentre i debiti pecuniari si considerano tutti scaduti alla data di dichiarazione del fallimento” (Cass. n. 11966/2018). Tale conseguenza vale, indistintamente, per i crediti anteriori e per i crediti prededucibili contestati poiché, come visto, i principi del concorso formale si applicano ad entrambe le categorie.
In tal modo chiariti il fondamento e la ratio dell'inidoneità dell'atto di costituzione in mora ad interrompere la prescrizione dei crediti vantati nei confronti della procedura concorsuale, si comprende anche come non siano dirimenti le argomentazioni svolte dal ricorrente circa la possibilità, per il Commissario straordinario, di effettuare pagamenti per la gestione ed amministrazione dell'impresa senza munirsi di specifiche autorizzazioni degli altri organi della procedura (Giudice delegato o Comitato di Sorveglianza) o del Ministero competente. Ciò che rileva
è, infatti, che in caso di contestazione non può essere preteso un pagamento a prescindere dalla
16 verifica del credito secondo le regole della procedura concorsuale e che, pertanto, l'unico atto avente efficacia interruttiva della prescrizione di qualsiasi credito da soddisfare sul patrimonio dell'imprenditore insolvente è rappresentato dalla insinuazione al passivo.
Parimenti irrilevanti sono anche i pagamenti eseguiti dall'organo commissariale a favore di altri professionisti – per i quali non risultano essere state mosse censure sull'an e quantum del compenso richiesto – così come i precedenti acconti erogati a favore dello stesso Avv. Trevisan in epoca anteriore alle contestazioni formulate a partire dall'anno 2010.
Quanto poi alla decorrenza della prescrizione, il dies a quo va individuato nel giorno in cui il diritto può essere fatto valere, secondo la regola posta dall'art. 2935 c.c.. Si deve quindi avere riguardo alla data in cui i crediti professionali dell'Avv. Trevisan sono sorti e divenuti esigibili, posto che sin da tale momento la pretesa avrebbe potuto essere esercitata, nel rispetto delle regole del concorso, indipendentemente ed a prescindere dalla successiva ed eventuale contestazione del
Commissario straordinario. Si osserva peraltro che posticipare il termine iniziale al momento della contestazione del Commissario significherebbe, di fatto, introdurre una causa di sospensione della prescrizione al di fuori delle ipotesi tipiche e tassative previste dagli artt. 2941 e 2942 c.c..
Nel caso di specie, i crediti azionati nel presente giudizio dal ricorrente sono sorti in relazione a prestazioni professionali rese a favore delle procedure di A.S. del “Gruppo Volare” dalla fine dell'anno 2004 e sino al 2007 inoltrato, allorquando, a seguito della sostituzione dell'originario
Commissario Straordinario Avv. Carlo Rinaldini con l'Avv. Fabio Franchini, quest'ultimo avrebbe richiesto ed ottenuto dal legale la rimessione di tutti i mandati (cfr. ricorso, pagg. 4 e 6). Da tale momento, pertanto, il diritto avrebbe potuto essere fatto valere con gli strumenti concorsuali e quindi la prescrizione si è compiuta, per decorso del termine decennale ordinario ex art. 2946 c.c., in epoca ampiamente anteriore al deposito del ricorso ex art. 101 L.F. in data 1.2.2024.
Sulla base dei principi sopra esposti, le richieste di pagamento formulate per la prima volta in data
12.1.2010 (per l'attività giudiziale) ed in data 7.7.2010 (per l'attività stragiudiziale), così come le successive missive del 12.7.2012 e del 20.2.2014, la diffida del 10.9.2014 notificata a mezzo
Ufficiale giudiziario e le ulteriori comunicazioni del 12.11.2019 e del 8.11.2022 sono inidonee a spiegare qualsiasi effetto interruttivo ex art. 2943 comma IV c.c. poiché il ricorrente non avrebbe potuto legittimamente pretendere ed ottenere il pagamento senza la preventiva verificazione del credito contestato (non importa se fondatamente o meno).
Infine, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non sono neppure configurabili atti o comportamenti che possano integrare un riconoscimento del diritto con gli effetti di cui all'art. 2944
c.c., in quanto l'unica fattispecie interruttiva della prescrizione del credito contestato è rappresentata dal deposito dell'istanza di ammissione al passivo. In ogni caso, si osserva che gli accantonamenti previsti nei riparti parziali effettuati nel corso delle procedure, motivati in ragione della mancata
17 definizione di tutti i debiti prededucibili (tra cui è stato menzionato anche quello dell'odierno ricorrente, oltre a quelli di altri creditori), hanno una funzione prudenziale e cautelativa, essendo finalizzati ad evitare che, in ipotesi di accoglimento delle pretese, la procedura non disponesse delle risorse necessarie al soddisfacimento di tutti i crediti prededucibili per averle già distribuite ai creditori anteriori (evenienza che avrebbe comportato una evidente responsabilità del Commissario per violazione dell'ordine dei pagamenti). Pertanto, nell'ipotesi di incertezza sulla capienza del ricavato finale della liquidazione, la costituzione di un fondo sufficiente a coprire passività non ancora definitivamente cristallizzate risultava necessaria a tutela di tutte le parti coinvolte, ivi compresi i creditori contestati. L'accantonamento quindi non solo non costituisce un riconoscimento dell'altrui diritto ma, al contrario, ne presuppone proprio l'incertezza e la contestazione.
Per quanto concerne il contegno tenuto dall'organo Commissariale, si deve innanzitutto osservare che, a seguito della trasmissione delle note pro forma da parte dell'Avv. Trevisan, il Commissario straordinario ha respinto “nella loro integralità” le pretese – contestando il diligente espletamento del mandato, l'eccessività degli importi, l'esposizione di voci non dovute nonché la modalità di redazione delle note, cumulativa e non dettagliata – ed ha esplicitamente invitato il legale ad
“attivare le procedure di riferimento per vedere esaudite le Sue pretese” (docc. 1 e 2 fascicolo convenuta;
è da notare che lo stesso ricorrente qualifica come “totale”, sia pure a proprio avviso ingiustificato, il rifiuto opposto dal Commissario Franchini). Detto invito è stato rinnovato nella successiva risposta del 7.9.2012, in quella del 10.10.2014 - con la quale si è nuovamente ribadito che
“i crediti della prededuzione contestati dal commissario vanno accertati secondo la disciplina prevista dalla legge fallimentare” - ed anche nelle ulteriori missive da parte del nuovo Commissario
Avv. Giorgio Zanetti (docc. 3 – 9 fascicolo convenuta).
Le proposte conciliative formulate dall'Avv. Trevisan, che prevedevano una riduzione delle pretese originarie, non hanno mai determinato l'instaurarsi di una trattativa tra le parti ma risultano essere state costantemente respinte dalla procedura, che non ha formulato alcuna controproposta reputando le richieste come “inaccoglibili” (in tal senso, va richiamato il verbale del comitato di sorveglianza del 5.3.2015 in cui tale organo ha preso atto delle precisazione del Commissario “e del fatto che non risulta allo stato avviata nessuna concreta proposta conciliativa”; doc. 16 fascicolo convenuta). La contestazione totale ed integrale delle richieste del legale, ed addirittura le pretese contrapposte della procedura che nel carteggio si è più volte affermata “a credito” dell'Avv. Trevisan , consentono di escludere che tra le parti si sia instaurata una trattativa concernente solo la determinazione del quantum dovuto, con implicito riconoscimento della sussistenza del diritto.
Alla luce delle considerazioni esposte, la domanda concernente l'ammissione dei crediti maturati per le prestazioni stragiudiziali deve essere dichiarata inammissibile, mentre deve essere rigettata la
18 domanda concernente l'ammissione dei crediti maturati per le prestazioni giudiziali, essendo il relativo diritto prescritto.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza. L'Avv. Dario Trevisan deve quindi essere condannato al pagamento a favore della parte convenuta delle spese che si liquidano, tenuto conto del valore della controversia ed applicata una maggiorazione del 20% per la redazione degli atti con collegamenti ipertestuali ex art. 4 comma I bis DM 55/2014, in complessivi € 59.203,20 per compensi (di cui € 7.786,00 per la fase di studio, € 5.136,00 per la fase introduttiva, € 22.872,00 per la fase istruttoria ed € 13.542,00 per la fase decisionale, nonché € 9.867,20 per la maggiorazione indicata), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovuta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso ex artt. 53 D. LGS. 270/1999 e 101 R.D.
267/1942 proposto dall'Avv. Dario Trevisan nei confronti di Air Europe spa in amministrazione straordinaria: dichiara inammissibile la domanda di ammissione al passivo della procedura dei crediti per prestazioni stragiudiziali e relativi accessori;
dichiara estinti per prescrizione i crediti per prestazioni giudiziali e relativi accessori e, per l'effetto, rigetta la domanda di ammissione al passivo della procedura per i crediti medesimi;
condanna l'Avv. Dario Trevisan a rifondere a parte convenuta le spese di lite, liquidate in complessivi € 59.203,20 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e
IVA come per legge se dovuta.
Busto Arsizio, 4.12.2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Elisa Tosi Dott. Marco Lualdi
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