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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/06/2025, n. 2370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2370 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori N. ____ / 2025
magistrati:
Dott. Giuseppe DISABATO - Presidente
Ruolo Generale
Dott.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice relatore N. 7548/2024
Dott.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale indicato a margine Reg. Repertorio
TRA
N. ____ / 2025 Parte_1
, nato a [...] in data [...], rappresentato
e difeso dall'avv. Giovanni Guercio
- RICORRENTE- Reg. Cronologico
E
N. ____ / 2025 PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari
- INTERVENTORE EX LEGE -
* * * * * * * * * * Depositata il
All'udienza di comparizione personale delle parti ex art. 473bis.21 c.p.c. del 26.05.2025, di __ / __ / 2025
cui al relativo verbale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero. Pubblicata il
__ / __ / 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto: mutamento di sesso
Con ricorso ex artt. 473 bis e ss. c.p.c. depositato il 18.07.2024, il ricorrente ha dedotto di essere persona con “Disforia di Genere”. Segnatamente, sin dai primi anni di vita, ha manifestato una psicosessualità nettamente femminile, assumendo nella vita quotidiana comportamenti e atteggiamenti prettamente femminili, anche in ambito sociale e relazionale, determinandosi infine a partire dall'anno 2021, ad intraprendere un percorso psicologico e terapeutico finalizzato alla transizione di genere.
Nello specifico, il ricorrente si è rivolto al “Servizio per l'adeguamento tra identità psichica e identità fisica” ( ) dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma, e in tale sede CP_1
è stata redatta relazione psicologica di “Incongruenza o Disforia di genere”: da tale relazione si evince il costante desiderio del ricorrente di essere riconosciuto quale donna da parte del consorzio sociale, e nello stesso tempo la necessità di giungere alla rettificazione anagrafica e chirurgica del sesso, quale viatico necessario per addivenire alla serenità e all'equilibrio psicofisico.
Unitamente al percorso psicologico, il ricorrente nell'aprile 2022 ha altresì intrapreso una terapia ormonale femminilizzante, tuttora in atto, ed è seguito presso il Dipartimento di
Endocrinologia del Policlinico Umberto I di Roma: tale terapia è volta ad incidere sugli elementi sessuali c.c.dd. secondari, al fine di renderli maggiormente aderenti al genus femminile in luogo di quello maschile (id est riduzione prima e poi perdita di barba e peli, ipertrofia ghiandola mammaria, redistribuzione lipidica ginoide e modifica del timbro della voce).
A sostegno della causa petendi, il ricorrente rappresenta il continuo disagio psicologico attualmente sofferto che si rivela tutte le volte in cui è costretto ad esibire documenti e tessere identificative in cui sono riportate le proprie generalità declinate al maschile, atteso l'imbarazzo degli interlocutori nel constatare la mancata corrispondenza tra il sesso anagrafico maschile incorporato nel documento materiale e la reale ed attuale manifestazione esteriore della persona del ricorrente, ascrivibile prima facie e con ragionevole certezza al genere femminile.
Parte attrice richiede dunque l'intervento giudiziale ai fini di un allineamento tra l'identità femminile da sempre percepita psicologicamente, recentemente raggiunta quasi del tutto a livello fisico in seguito alla predetta terapia ormonale quotidiana e che dura ormai da tre anni, ed infine quella anagrafica risultante agli atti dello stato civile e ostensibile mediante esibizione dei documenti di identità.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale, accertata tale condizione, la contestuale autorizzazione all'intervento chirurgico finalizzato ad adeguare i caratteri sessuali primari al genere femminile e la relativa rettifica degli atti anagrafici (modificando il prenome da ad ), valorizzando all'uopo consolidata giurisprudenza di legittimità e Pt_1 Per_1
costituzionale, che già da qualche anno ha avallato la prassi di evitare la scissione tra il preventivo petitum meramente autorizzatorio della mutatio corporis (art. 31, comma 4, d. lgs. 150/2011) e quello successivo finalizzato ad ottenere la rettifica anagrafica del sesso assegnato alla nascita (art. 1 legge n. 164/1982).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita, pertanto, di essere accolta.
Preliminarmente si rende indispensabile una breve ricostruzione del quadro normativo vigente in subiecta materia. L'art. 1 della legge 14.04.1982 n. 164 stabilisce infatti che “La rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
Per converso, il menzionato art. 31 del D. Lgs. 01.09.2011 n. 150 recita, al quarto comma: “Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico chirurgico, il Tribunale lo autorizza, con sentenza passata in giudicato”. È noto altresì che il sesso anagrafico viene attribuito al momento della nascita in base ad un esame morfologico degli organi genitali;
tale accertamento avviene ai sensi degli artt. 28 e ss. D.P.R. 3 novembre 2000, n.396
(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile), ove viene stabilito che l'atto di nascita riporta il “sesso del bambino”, facendo così coincidere il sesso anagrafico col “sesso biologico”. Invero, con la crescita psico-fisica può verificarsi che la persona inizi a maturare un sentimento di appartenenza ad un genere diverso da quello attribuito in sede di nascita e basato esclusivamente sulla ispezione degli organi sessuali primari, ragion per cui inizia a manifestarsi un discostamento tra il piano psicologico e quello biologico: emerge in questo modo che l'attribuzione di sesso effettuata alla nascita diverge dal sentimento più intimo del diretto interessato, essendovi una dissociazione tra il sesso ed il genere. Si tratta dei cc.dd. casi di transessualismo: il transessuale, pur presentando i caratteri genotipici di un determinato genere, sente in modo profondo di appartenere all'altro genere, del quale inizia ad assumere sua sponte l'aspetto esteriore e ad adottare i relativi comportamenti e, nel quale, pertanto, vuole essere riconosciuto.
Sin dal 1982 l'ordinamento si è fatto carico di riconoscere e tutelare tali realtà, consentendo la rettifica del sesso attribuito de plano al momento della nascita per adeguarlo a quello al quale l'interessato sente inequivocabilmente di appartenere con relative manifestazioni esteriori. In altri termini, l'inciso contenuto nell'art. 1 della legge 14 aprile 1982 n. 164 (“…a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali”), sta a significare che non solo è necessaria la seria, univoca e tendenzialmente irreversibile volontà della persona interessata a cambiare sesso anagrafico, ma è nello stesso tempo necessario che sia avvenuta o sia in atto una modifica dei caratteri sessuali, di talché l'osservatore medio
– ignaro della trasformazione antropomorfica indotta ab externo – riconduca la persona al genere al quale quest'ultima vuole appartenere. Pochi anni dopo l'entrata in vigore della legge, la Corte
Costituzionale con sentenza n. 161/1985 ebbe modo di sottolineare che l'allineamento del sesso all'identità percepita è funzionale ad assicurare il benessere e l'equilibrio psicologico del soggetto interessato, ma nello stesso tempo è necessario che vi siano “apparenze esterne” che facilitassero la riconoscibilità sociale del genere al quale ascrivere una persona, il tutto nell'ottica della chiarezza dei rapporti sociali e della certezza dei rapporti giuridici.
Nell'anno 2015 sono intervenute due fondamentali decisioni che hanno inciso profondamente nella materia de qua, mutando gli orientamenti tradizionali della giurisprudenza di merito e nello stesso tempo semplificando il percorso di transizione delle persone interessate al cambiamento di genere.
In primo luogo la Corte di Cassazione, sul presupposto che il diritto ad autodeterminarsi in ordine all'identità di genere, essendo elemento costitutivo del diritto all'identità personale, è compreso nel novero dei diritti inviolabili della persona tutelati dalla nostra Carta costituzionale e dalla CEDU (artt.
2, 3, 32 Cost., 8 CEDU), ha ritenuto, in base a un'interpretazione dell'art. 1 L. n. 162/1984 costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che per conseguire la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, non sia obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, sostenendo che comunque resta "ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta" stante il coinvolgimento dell'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali per le implicazioni che ne possono conseguire nelle relazioni giuridiche e, in particolare, nei rapporti familiari e filiali.
Il giudice di legittimità ha altresì precisato, per quanto qui rileva, che "il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta", comunque ritenuta "tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici ed ormonali".
La Corte costituzionale dal canto suo, adita per vagliare la legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 164/1982, con sentenza n. 221/2015, ha affermato che ai fini dell'ottenimento della rettifica del sesso ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1 legge n. 164/1982 e art. 31 d. lgs. n.
150/2011, non fosse strettamente necessario un intervento chirurgico che modificasse i caratteri sessuali primari dell'individuo, essendo quest'ultimo un mezzo, non il mezzo per modificare i propri caratteri sessuali, risultando bensì sufficiente ogni tipo di modificazione anche non chirurgica (es. ormonale), che comunque fosse causalmente efficiente rispetto alla modifica dell'aspetto esteriore della persona. Risulta dunque ampiamente superata quella risalente giurisprudenza che qualificava la “intervenuta modificazione dei caratteri sessuali” quale necessità dell'intervento di riassegnazione chirurgica del sesso diverso. In realtà la legge del 1982, dal punto di vista strettamente testuale, non contiene un'espressa specificazione dei singoli caratteri sessuali che si pretende vengano modificati, ai fini della rettificazione anagrafica;
ne discende, in tale prospettiva ermeneutica, la sufficienza, ai fini della rettificazione in parola, della modifica dei soli caratteri sessuali secondari, per tali caratteri intendendosi quelli che notoriamente consentono di distinguere i maschi dalle femmine (o viceversa), come la distribuzione delle masse muscolari, dell'adipe, la presenza di peluria, il timbro della voce, nonché la presenza o meno di mammelle.
Tale orientamento è stato seguito dalla Corte costituzionale anche nella successiva sentenza n.
180/2017, con cui ha ribadito che “l'acquisizione di una nuova identità di genere possa essere il risultato di un processo individuale che non postula la necessità di un intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari”. Aggiunge il Giudice delle leggi che “rimane ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo”.
Nel caso sottoposto alla cognizione di questo giudice, il ricorrente ha prodotto adeguata ed idonea documentazione medica dalla quale si evince che ha iniziato nell'anno 2022 una apposita terapia ormonale femminilizzante, teleologicamente orientata alla modifica dei caratteri sessuali secondari;
tale terapia risulta tuttora in atto ed è stata anche recentemente potenziata in ragione dell'efficacia dimostrata nei primi tempi di somministrazione. A riprova dell'intervenuta modificazione dei caratteri sessuali del ricorrente in senso ginico, eziologicamente riconducibile alla predetta terapia, milita anche la considerazione empirica secondo la quale in sede di prima comparizione e di interrogatorio libero, la seria e univoca volontà di cambiare sesso anagrafico è stata palesata da una persona ictu oculi ascrivibile al genere femminile, risultando oltremodo difficile da credere l'appartenenza al genere maschile antecedente all'avvio della terapia ormonale.
In altri termini, in sede di udienza di prima comparizione, in omaggio al principio di immediatezza, davanti all'organo giudicante si è formata la prova del soddisfacimento tanto del requisito della reale, seria e tendenzialmente irreversibile volontà della parte attrice nel cambiare all'anagrafe il proprio nome, quanto delle fattezze fisiche e dei tratti somatici pacificamente riconducibili al genere femminile.
Non può sfuggire, oltretutto, il dato tecnico-scientifico inoppugnabile, afferente all'attuale disponibilità di strumenti adeguati, in termini di trattamenti ormonali, nonché di trattamenti di chirurgia estetica, attraverso cui il transessuale oggi può quasi del tutto annullare la distanza tra soma e psiche, cosa che risulta appunto verificatasi nel caso di specie, e che, secondo un giudizio prognostico, basato sull'evoluzione della scienza medica, risulterà sempre maggiormente tangibile e riscontrabile.
L'odierno ricorrente in sede di introduzione del giudizio ha chiesto, unitamente e contestualmente alla rettifica nei registri dello stato civile del sesso da maschile a femminile, anche l'autorizzazione a sottoporsi ad intervento medico-chirurgico al fine di adeguare i propri caratteri sessuali primari a quelli femminili.
L'istanza riposa sul dettato legislativo di cui all'art. 31, comma 4, d. lgs. n. 150/2011, che testualmente recita: “Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
Sulla disposizione di diritto positivo, in tempi recenti, è intervenuta la scure della Consulta, che con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024, ne ha dichiarato la illegittimità costituzionale “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano dallo stesso tribunale sufficienti per
l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Orbene, in sostanza, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma in questione nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. Il giudice delle leggi ha osservato che, potendo il percorso di transizione di genere compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi, anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale (di cui alla norma censurata) determina una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa ad un trattamento chirurgico che avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. In sostanza, il regime autorizzatorio, in questi casi, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione (che può essere disposta ex art. 1 legge n.
164/1982 a prescindere dal trattamento chirurgico ut supra ampiamente illustrato) violerebbe l'art. 3 della Costituzione, non rispondendo più alla originaria ratio legis.
In altri termini, stante la mera eventualità e non necessità dell'intervento chirurgico ablativo/modificativo che vada ad incidere sui caratteri sessuali primari dell'individuo, ed essendo sufficiente una modifica dei caratteri sessuali secondari ottenibile attraverso terapie non chirurgiche, purché le stesse siano foriere di modificazioni morfo-somatiche che rendano tangibile il passaggio da un genere all'altro, il Giudice delle leggi ha ritenuto non più ragionevole la prescritta autorizzazione giudiziale: la persona interessata da disforia di genere, dunque, ben può chiedere la rettificazione del sesso assegnato alla nascita sulla base del presupposto soggettivo-volitivo della seria, univoca e tendenzialmente irreversibile volontà e di quello oggettivo-fisico-morfologico del cambiamento di caratteri sessuali (secondari) idonei a rendere ascrivibile la sua persona ad un genere piuttosto che all'altro secondo la percezione socio-collettiva.
L'intervento medico-chirurgico, che vada ad incidere sugli organi riproduttivi propri del sesso originario, viene dunque ricondotto alla sfera intima della persona interessata, che può scegliere liberamente di sottoporvisi o meno, con relativo arretramento dell'ingerenza statuale riconosciuta come non più necessaria.
La pronuncia della Corte Costituzionale segna dunque l'approdo al quale è giunto oggi l'ordinamento in seguito alla evoluzione normativa e soprattutto giurisprudenziale sopra richiamata: il riconoscimento della identità di genere percepita, qualora divergente rispetto a quella attribuita alla nascita, è un diritto fondamentale della persona garantito dagli artt. 2, 3, 32 Cost. e 8 Cedu, rispetto al quale il controllo giudiziale si atteggia quale momento necessario per consentire la rettificazione anagrafica del sesso in presenza dei presupposti soggettivi e oggettivi illustrati, dai quali ultimi è stato espunto l'intervento medico-chirurgico che torna ad essere ricondotto nel perimetro della sfera più intima della persona, come tale insindacabile e inaccessibile all'autorità statale.
In sintesi, non solo non è più necessario sottoporsi ad intervento chirurgico demolitorio-modificativo per poter ottenere la rettifica del sesso negli atti dello stato civile, ma se comunque si decide di sottoporsi a tali pratiche, lo si può fare senza alcuna preventiva autorizzazione giudiziale.
Nel caso affrontato in questa sede, la documentazione allegata all'atto introduttivo, attestante la situazione psicologica del ricorrente volta sin dall'infanzia verso la sfera sessuale femminile, nonché la situazione terapeutica ormonale intrapresa con successo e tuttora in atto, è stata confermata anche in sede di interrogatorio libero, in cui parte attrice ha mostrato piena consapevolezza del percorso avviato e della sua irreversibilità; ha dichiarato, inoltre, di aver consolidato nel tempo la propria identità di genere, presentandosi anche sul piano sociale come persona di sesso femminile.
Per tutto quanto sopra esposto ne discende il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento demolitorio-ricostruttivo, ferma restando la possibilità di parte attrice di rivolgersi ai competenti organi sanitari onde procedere ai trattamenti medico-chirurgici de quibus, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del Tribunale.
Nel caso di specie, le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute nella persona di parte attrice, frutto della assunzione per via orale degli ormoni prescritti in sede ospedaliera, sono di per sé sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione dei dati anagrafici della parte, nel senso di sostituire l'indicazione del sesso da “maschile” a “femminile” nonché di sostituire il nome col nome Pt_1
. Per_1
Ben può, quindi, la rettificazione anagrafica in parola essere ottenuta dal competente Ufficiale di stato civile, in ottemperanza al presente dictum giudiziale.
Nulla va statuito sulle spese del procedimento, attesa la particolare natura del procedimento, non potendosi applicare, nel caso di specie, il principio di soccombenza, in assenza di opposizione da parte del Pubblico Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da iscritta al Parte_1 ruolo n. 7548/2024, con l'intervento del P.M., visti gli artt. 3 legge n. 164/82 e 31 d.lgs. n. 150/2011, così provvede:
1. accoglie la domanda del ricorrente, volta alla rettifica dell'attribuzione di sesso, da maschile a femminile;
2. ordina, per l'effetto, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di prima iscrizione, di effettuare la rettificazione degli atti anagrafici dell'attore e di tutti i documenti relativi, in primo luogo dell'atto di nascita di , nato a [...] in data [...] e residente in [...]Parte_1
(Ba) in via Masaccio n. 22, nel senso che l'indicazione del sesso “maschile” deve essere corretta in sesso
“femminile”, nonché nel senso che l'attuale prenome “ deve essere sostituito con quello indicato Pt_1 dall'attore di “ ; Per_1
3. dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione giudiziale alla sottoposizione agli interventi chirurgici di demolizione e/o ricostruzione degli organi sessuali primari, avanzata da parte attrice;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 17.6.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Guaragnella Dott. Giuseppe Disabato
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio dott.
Vincenzo Davide Pignatelli.