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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/03/2025, n. 4117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4117 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 32476 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021, posta in deliberazione all'udienza del 5 novembre 2024, (con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
Condominio di Via Giovan Battista Morgagni 6, Roma, in persona dell'amministratore p.t., , elettivamente Parte_1
domiciliato in Roma, Via Fabio Massimo 60, presso lo Studio dell'Avv.
Valerio Larosa, che lo rappresenta e difende per procura in atti
OPPONENTE
E
Dott. elettivamente domiciliato in Roma, Via Sava 40, CP_1
presso lo Studio dell'Avv. Emanuela Iacovelli, che la rappresenta e difende per procura in atti
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI
All'udienza del 5 novembre 2024, le parti concludevano insistendo nelle proprie richieste e nelle proprie conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il
[...]
proponeva opposizione avverso Parte_2
il decreto emesso dal Tribunale di Roma in data 19 febbraio 2021, e con cui gli era stato ingiunto di pagare, nei confronti del Sig. CP_1
la somma di euro 9.723,61, oltre interessi e spese.
[...]
Contestava l'opponente la pretesa creditoria azionata da controparte in sede monitoria, evidenziando, la mancata prova del credito vantato, non risultando determinante l'approvazione del consuntivo 2017 come anche la sottoscrizione del verbale del passaggio di consegne.
Concludeva richiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio il Dott. che richiamava le CP_1
risultanze dell'approvazione del rendiconto 2017 e della revisione della gestione ordinaria 2018, oltre che del verbale di passaggio di consegne in data 6 febbraio 2019.
Contestava le deduzioni di controparte e concludeva richiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa veniva trattenuta a decisione all'udienza del 5 novembre
2024, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo evidenziare che a fondamento della pretesa azionata in sede monitoria, il Dott. ha posto la propria attività di CP_1
amministratore per il Condominio opponente, fino al 6 febbraio 2019, il debito riconosciuto da controparte, per euro 9.174,00, per come emergente dal verbale di passaggio di consegne, oltre che l'approvazione del rendiconto annualità 2018 ove emergeva un credito di euro 9.723,61, per anticipazioni svolte per conto del Condominio.
Ora, introducendo il presente giudizio di opposizione, parte opponente ha contestato la pretesa di controparte, evidenziando la mancata prova del credito vantato dal precedente amministratore, non risultando determinante l'approvazione del consuntivo 2017 o la sottoscrizione, da parte del nuovo amministratore, del verbale di passaggio di consegne.
Chiarito ciò, occorre innanzi tutto rilevare che il consuntivo 2017, approvato dall'assemblea in data 16 gennaio 2019, non prevedeva al suo interno, per come peraltro tempestivamente eccepito da parte opponente, alcun riferimento ad eventuali crediti dell'opposto a titolo di anticipazioni, come anche, all'interno della revisione della gestione ordinaria 2018, approvata all'assemblea del 2 luglio 2019, nessun credito personale per esborsi effettuati da parte del Dott. risulta CP_1
indicato, e conseguentemente approvato in sede assembleare.
Per come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte,
l'amministratore di condominio non ha - salvo quanto previsto dagli artt. 1130 e 1135 cod. civ. in tema di lavori urgenti - un generale potere di spesa, in quanto spetta all'assemblea condominiale il compito generale non solo di approvare il conto consuntivo, ma anche di valutare l'opportunità delle spese sostenute dall'amministratore; ne consegue che, in assenza di una deliberazione dell'assemblea,
l'amministratore non può esigere il rimborso delle anticipazioni da lui sostenute, perché, pur essendo il rapporto tra amministratore ed i condomini inquadrabile nella figura del mandato, il principio dell'art. 1720 cod. civ. - secondo cui il mandante è tenuto a rimborsare le spese anticipate dal mandatario - deve essere coordinato con quelli in materia di condominio, secondo i quali il credito dell'amministratore non può considerarsi liquido né esigibile senza un preventivo controllo da parte dell'assemblea (C.C. 14197/11).
Nel caso di specie, alcuna delibera assembleare risulta riferirsi alla specifica approvazione delle anticipazioni richieste dall'opposto, non emergendo, né dal prodotto consuntivo 2017 né dalla revisione della gestione ordinaria 2018, per come chiarito, alcun riferimento ad eventuali crediti personali del Dott. ivi inseriti e, CP_1
conseguentemente, sottoposti al controllo assembleare e alla successiva, eventuale, approvazione.
Né il credito azionato deve ritenersi provato sulla base della sottoscrizione del verbale di passaggio di consegna in data 6 febbraio
2019 da parte del nuovo amministratore, e ciò tenuto conto, come da giurisprudenza della Suprema Corte, che l'accettazione da parte del nuovo amministratore della documentazione condominiale consegnatagli dal precedente non costituisce prova idonea del debito nei confronti di quest'ultimo da parte dei condomini per l'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili, spettando pur sempre all'assemblea di approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo, ovvero valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell'amministratore. La sottoscrizione del verbale di consegna della documentazione, apposta dal nuovo amministratore, non integra, pertanto, una ricognizione di debito fatta dal condominio in relazione alle anticipazioni di pagamenti ascritte al precedente amministratore e risultanti dalla situazione di cassa registrata. (C.C. 15702/20).
Nel caso di specie, per come emergente dalla documentazione in atti, il nuovo amministratore si limitava a sottoscrivere in calce il verbale di passaggio di consegne, all'interno del quale veniva unicamente indicato, in riferimento alla situazione economica al 6 febbraio 2019 e agli allegati prodotti, la sussistenza di un debito nei confronti del Dott. per euro 9.174,00. CP_1
A ciò consegue come, sulla base degli elementi introdotti in giudizio, le deduzioni dell'opponente in ordine alla mancata prova del credito azionato in sede monitoria dall'opposto devono essere condivise, evidenziandosi in ultimo che le avanzate istanze istruttorie sono state rigettate con provvedimento in data 21 giugno 2023, da confermarsi nella presente sede.
Alla luce delle conclusioni raggiunte, assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto, il decreto ingiuntivo deve quindi essere revocato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
I) Revoca il decreto ingiuntivo;
II) Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, liquidate in complessivi euro
3.700,00, di cui euro 800,00 per la fase di studio, euro
700,00 per la fase introduttiva, euro 1.000,00 per la fase istruttoria ed euro 1.200,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 17 marzo 2025
IL GIUDICE
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 32476 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021, posta in deliberazione all'udienza del 5 novembre 2024, (con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
Condominio di Via Giovan Battista Morgagni 6, Roma, in persona dell'amministratore p.t., , elettivamente Parte_1
domiciliato in Roma, Via Fabio Massimo 60, presso lo Studio dell'Avv.
Valerio Larosa, che lo rappresenta e difende per procura in atti
OPPONENTE
E
Dott. elettivamente domiciliato in Roma, Via Sava 40, CP_1
presso lo Studio dell'Avv. Emanuela Iacovelli, che la rappresenta e difende per procura in atti
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI
All'udienza del 5 novembre 2024, le parti concludevano insistendo nelle proprie richieste e nelle proprie conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il
[...]
proponeva opposizione avverso Parte_2
il decreto emesso dal Tribunale di Roma in data 19 febbraio 2021, e con cui gli era stato ingiunto di pagare, nei confronti del Sig. CP_1
la somma di euro 9.723,61, oltre interessi e spese.
[...]
Contestava l'opponente la pretesa creditoria azionata da controparte in sede monitoria, evidenziando, la mancata prova del credito vantato, non risultando determinante l'approvazione del consuntivo 2017 come anche la sottoscrizione del verbale del passaggio di consegne.
Concludeva richiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio il Dott. che richiamava le CP_1
risultanze dell'approvazione del rendiconto 2017 e della revisione della gestione ordinaria 2018, oltre che del verbale di passaggio di consegne in data 6 febbraio 2019.
Contestava le deduzioni di controparte e concludeva richiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa veniva trattenuta a decisione all'udienza del 5 novembre
2024, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo evidenziare che a fondamento della pretesa azionata in sede monitoria, il Dott. ha posto la propria attività di CP_1
amministratore per il Condominio opponente, fino al 6 febbraio 2019, il debito riconosciuto da controparte, per euro 9.174,00, per come emergente dal verbale di passaggio di consegne, oltre che l'approvazione del rendiconto annualità 2018 ove emergeva un credito di euro 9.723,61, per anticipazioni svolte per conto del Condominio.
Ora, introducendo il presente giudizio di opposizione, parte opponente ha contestato la pretesa di controparte, evidenziando la mancata prova del credito vantato dal precedente amministratore, non risultando determinante l'approvazione del consuntivo 2017 o la sottoscrizione, da parte del nuovo amministratore, del verbale di passaggio di consegne.
Chiarito ciò, occorre innanzi tutto rilevare che il consuntivo 2017, approvato dall'assemblea in data 16 gennaio 2019, non prevedeva al suo interno, per come peraltro tempestivamente eccepito da parte opponente, alcun riferimento ad eventuali crediti dell'opposto a titolo di anticipazioni, come anche, all'interno della revisione della gestione ordinaria 2018, approvata all'assemblea del 2 luglio 2019, nessun credito personale per esborsi effettuati da parte del Dott. risulta CP_1
indicato, e conseguentemente approvato in sede assembleare.
Per come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte,
l'amministratore di condominio non ha - salvo quanto previsto dagli artt. 1130 e 1135 cod. civ. in tema di lavori urgenti - un generale potere di spesa, in quanto spetta all'assemblea condominiale il compito generale non solo di approvare il conto consuntivo, ma anche di valutare l'opportunità delle spese sostenute dall'amministratore; ne consegue che, in assenza di una deliberazione dell'assemblea,
l'amministratore non può esigere il rimborso delle anticipazioni da lui sostenute, perché, pur essendo il rapporto tra amministratore ed i condomini inquadrabile nella figura del mandato, il principio dell'art. 1720 cod. civ. - secondo cui il mandante è tenuto a rimborsare le spese anticipate dal mandatario - deve essere coordinato con quelli in materia di condominio, secondo i quali il credito dell'amministratore non può considerarsi liquido né esigibile senza un preventivo controllo da parte dell'assemblea (C.C. 14197/11).
Nel caso di specie, alcuna delibera assembleare risulta riferirsi alla specifica approvazione delle anticipazioni richieste dall'opposto, non emergendo, né dal prodotto consuntivo 2017 né dalla revisione della gestione ordinaria 2018, per come chiarito, alcun riferimento ad eventuali crediti personali del Dott. ivi inseriti e, CP_1
conseguentemente, sottoposti al controllo assembleare e alla successiva, eventuale, approvazione.
Né il credito azionato deve ritenersi provato sulla base della sottoscrizione del verbale di passaggio di consegna in data 6 febbraio
2019 da parte del nuovo amministratore, e ciò tenuto conto, come da giurisprudenza della Suprema Corte, che l'accettazione da parte del nuovo amministratore della documentazione condominiale consegnatagli dal precedente non costituisce prova idonea del debito nei confronti di quest'ultimo da parte dei condomini per l'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili, spettando pur sempre all'assemblea di approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo, ovvero valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell'amministratore. La sottoscrizione del verbale di consegna della documentazione, apposta dal nuovo amministratore, non integra, pertanto, una ricognizione di debito fatta dal condominio in relazione alle anticipazioni di pagamenti ascritte al precedente amministratore e risultanti dalla situazione di cassa registrata. (C.C. 15702/20).
Nel caso di specie, per come emergente dalla documentazione in atti, il nuovo amministratore si limitava a sottoscrivere in calce il verbale di passaggio di consegne, all'interno del quale veniva unicamente indicato, in riferimento alla situazione economica al 6 febbraio 2019 e agli allegati prodotti, la sussistenza di un debito nei confronti del Dott. per euro 9.174,00. CP_1
A ciò consegue come, sulla base degli elementi introdotti in giudizio, le deduzioni dell'opponente in ordine alla mancata prova del credito azionato in sede monitoria dall'opposto devono essere condivise, evidenziandosi in ultimo che le avanzate istanze istruttorie sono state rigettate con provvedimento in data 21 giugno 2023, da confermarsi nella presente sede.
Alla luce delle conclusioni raggiunte, assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto, il decreto ingiuntivo deve quindi essere revocato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
I) Revoca il decreto ingiuntivo;
II) Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, liquidate in complessivi euro
3.700,00, di cui euro 800,00 per la fase di studio, euro
700,00 per la fase introduttiva, euro 1.000,00 per la fase istruttoria ed euro 1.200,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 17 marzo 2025
IL GIUDICE