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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 18/12/2024, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 779/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Alessandra MEDI Presidente rel. ed est. dott. Danilo MAFFA Giudice dott.ssa Valentina VECCHIETTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per la modifica dei provvedimenti in materia di affidamento della prole adottati con Decreto del Tribunale di Firenze n. 1429/2018 in data 9/02/2018 e successivamente modificato dal Decreto del Tribunale di Forlì n. 207/2023 del 23/01/2023, nel procedimento iscritto al n. 779/2024 tra nato a [...] il [...] (C.F. ), con Parte_1 C.F._1
il patrocinio dell'avv. IERVOLINO ANIELLO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA DI NOVOLI N. 81 50100 FIRENZE
ricorrente
Nei confronti di nata a [...] il [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. SANSAVINI SERENA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA MISSIRINI N. 6 47121 FORLI'
resistente e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica in sede. CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al foglio di precisazioni congiunte depositato da entrambe le parti in data 6/12/2024 in procedimento iniziato in forma giudiziale con ricorso depositato il 5/04/2024, per come di seguito integralmente trascritte:
“1. Il figlio minore iene affidato congiuntamente ai genitori;
Per_1
2. Il figlio minore avrà stabile collocazione abitativa presso la residenza della madre sita in
Forlì in Via Domenico Matteucci n.14;
3. Nel fine settimana il padre avrà diritto di visita del figlio che si alternerà con i fine Per_1
settimana della Sig.ra Pertanto, ogni 15 giorni il Sig. preleverà CP_1 Pt_1 dall'abitazione materna il figlio e lo porterà presso la sua abitazione sita in Firenze, Per_1
Via Faentina n.164; prenderà il figlio alle ore 19,00 del venerdì dove ivi lo riaccompagnerà la domenica sera alle ore 20,00;
4. Il padre avrà diritto, unicamente nei mesi di febbraio, aprile, giugno e ottobre, di ampliare il proprio diritto di visita secondo il seguente schema:
− nei mesi di febbraio e giugno, si aggiungerà un terzo fine settimana, decorrente dal venerdì fino alla domenica, che il piccolo rascorrerà con il padre su Firenze. In Per_1 questi mesi il padre avrà così tre fine settimana.
− nei mesi di aprile ed ottobre, ai due fine settimana si aggiungerà un sabato o una domenica, da trascorrere sulla città di Forlì con il piccolo dalle ore 9,00 della Per_1 mattina fino alle ore 19,00 della sera con riconsegna alla casa materna. In detta occasione il padre accompagnerà il figlio nelle attività, partite, compleanni nel caso presenti in quella giornata in modo che il padre abbia la possibilità di vivere anche gli impegni del figlio.
In ogni caso il terzo fine settimana verrà alternato rispetto agli altri fine settimana di cui già gode il padre, in modo da non averli consecutivi.
5. In merito ai viaggi Firenze-Forlì e Forlì-Firenze, per l'esercizio del diritto di visita del padre al figlio provvederà il padre ad effettuare i viaggi a proprie spese;
Per_1
6. Durante le vacanze estive il padre e la madre trascorreranno con il figlio due settimane, consecutive o non, nel mese di agosto, con diritto di alternanza di anno in anno della settimana di ferragosto. I genitori si impegnano a comunicarsi dette ferie entro il mese di maggio. Inoltre, il padre avrà diritto di trascorrere con il figlio n.5 (cinque) giorni consecutivi nel mese di luglio che si sommano ai due fine settimana di sua spettanza di quel mese. Sarà facoltà del padre unire i suddetti 5 giorni lavorativi a uno dei due fine settimana di luglio di sua spettanza. I 5 giorni aggiuntivi del padre non dovranno collocarsi nei fine settimana di spettanza della Sig.ra CP_1
7. Durante le vacanze Natalizie i genitori, oltre ai fine settimana di propria spettanza, trascorreranno una settimana per uno con on diritto di alternanza del giorno di Natale Per_1
e Capodanno. A Pasqua i genitori trascorreranno 3 giorni con il figlio con diritto di alternanza con diritto di alternanza della Domenica di Pasqua;
8. Il Sig. verserà alla Sig.ra titolo di contributo al mantenimento ordinario Pt_1 CP_1
del figlio minore, a partire dal mese dicembre 2024, la somma di euro 340,00
(trecentoquaranta/00) con rivalutazione annua in base alla variazione ISTAT;
9. La madre continuerà a percepire interamente l'assegno unico;
10. In merito alle spese straordinarie, i genitori provvederanno al pagamento, nella misura del 50% ciascuno ed individuano la modalità di ripartizione delle stesse secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Forlì emesso in data 27/07/2016, che viene da loro accettato e che costituisce parte integrante del presente atto. Il padre rimborserà mensilmente le spese sostenute per il figlio previa esibizione documentale dell'importo pagato e, se necessario secondo il protocollo, previo l'accordo tra i genitori;
11. In merito alle spese straordinarie passate ed oggi non ancora saldate dal Sig. Pt_1 quest'ultimo riconosce il pagamento della somma di euro 521,97 (cinquecentoventuno/97) in favore della Sig.ra Il pagamento avverrà ratealmente a partire dal mese di CP_1 novembre 2024 tramite bonifico bancario sul conto della Sig.ra CP_1
12. Il padre, inoltre, riconosce sempre a favore della Sig.ra il pagamento CP_1
dell'arretrato ISTAT per un importo di euro 1.287,52 (milleduecentoottantasette/52) ad oggi non corrisposto. Il relativo saldo avverrà ratealmente a partire dal mese di novembre 2024 tramite bonifico bancario sul conto della Sig.ra CP_1
13. Il padre e la madre si impegnano reciprocamente ad essere reperibili telefonicamente quando il figlio è affidato a uno di loro concordando una telefonata al giorno. La madre si impegna, altresì, a tenere aggiornato il padre circa le visite mediche e tutti gli eventi e le comunicazioni inerenti alla scuola che questa frequenterà o gli impegni sportivi dello stesso;
14. Le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione di residenza;
15. Ognuno dei genitori dà sin da ora assenso reciproco in relazione ad ogni autorizzazione amministrativa e di polizia comunque collegata alla carta d'identità ed al passaporto del minore;
16. Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con “Ricorso ex art.337 quinquies cod. civ. Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli” depositato il 05/04/2024, chiedeva la modifica Parte_1
parziale del decreto del Tribunale di Firenze n. 1429/2018 del 9/02/2018, successivamente modificato dal Decreto del Tribunale di Forlì n. 207/2023 del 23/01/2023, relativo ai provvedimenti in materia di affidamento e mantenimento del figlio minore nato il Per_1
27/07/2016 dalla relazione affettiva intrattenuta con . Controparte_1
In particolare, il ricorrente chiedeva la modifica del proprio diritto di visita, ampliandolo di una settimana nel mese di giugno e di una settimana nel mese di luglio, riconfermando per il resto quanto già disposto precedentemente da questo Tribunale.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 1/07/2024 CP_1
, dichiarandosi disposta a concedere una sola settimana aggiuntiva, di cui il padre
[...]
avrebbe potuto fruire nel mese di giugno o nel mese di luglio, chiedendo inoltre l'aumento del contributo al mantenimento ordinario del minore da € 250,00 a € 450,00 mensili. Infine, chiedeva il rimborso degli arretrati dell'aggiornamento Istat del contributo al mantenimento, mai versati dal ricorrente, pari a € 1.207,52.
All'udienza del 26/11/2024 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e all'udienza del 11/12/2024 le stesse si riportavano al foglio di precisazioni congiunte depositato nel fascicolo telematico sia dal ricorrente che dalla resistente in data 6/12/2024, contenente le condizioni sopra trascritte.
Rileva il Tribunale che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti e al recepimento delle condizioni concordate, che risultano conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico.
Le spese di lite devono interamente compensarsi tra le parti in ragione dell'accordo raggiunto e alla luce della precisazione in tal senso avvenuta all'udienza del 11/12/2024.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del in sede, visti gli artt. 316, 337-bis e 337-ter e ss. c.c., 38 disp. att. c.c. e Parte_2
737 c.p.c., a parziale modifica del decreto del Tribunale di Firenze n. 1429/2018 del 9/02/2018 modificato dal Decreto del Tribunale di Forlì n. 207/2023 del 23/01/2023 recepisce l'accordo raggiunto tra le parti, come da condizioni sopra trascritte e dispone in conformità; compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del giorno 11/12/2024
Il Presidente rel. ed est. dott.ssa Alessandra Medi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Alessandra MEDI Presidente rel. ed est. dott. Danilo MAFFA Giudice dott.ssa Valentina VECCHIETTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per la modifica dei provvedimenti in materia di affidamento della prole adottati con Decreto del Tribunale di Firenze n. 1429/2018 in data 9/02/2018 e successivamente modificato dal Decreto del Tribunale di Forlì n. 207/2023 del 23/01/2023, nel procedimento iscritto al n. 779/2024 tra nato a [...] il [...] (C.F. ), con Parte_1 C.F._1
il patrocinio dell'avv. IERVOLINO ANIELLO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA DI NOVOLI N. 81 50100 FIRENZE
ricorrente
Nei confronti di nata a [...] il [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. SANSAVINI SERENA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA MISSIRINI N. 6 47121 FORLI'
resistente e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica in sede. CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al foglio di precisazioni congiunte depositato da entrambe le parti in data 6/12/2024 in procedimento iniziato in forma giudiziale con ricorso depositato il 5/04/2024, per come di seguito integralmente trascritte:
“1. Il figlio minore iene affidato congiuntamente ai genitori;
Per_1
2. Il figlio minore avrà stabile collocazione abitativa presso la residenza della madre sita in
Forlì in Via Domenico Matteucci n.14;
3. Nel fine settimana il padre avrà diritto di visita del figlio che si alternerà con i fine Per_1
settimana della Sig.ra Pertanto, ogni 15 giorni il Sig. preleverà CP_1 Pt_1 dall'abitazione materna il figlio e lo porterà presso la sua abitazione sita in Firenze, Per_1
Via Faentina n.164; prenderà il figlio alle ore 19,00 del venerdì dove ivi lo riaccompagnerà la domenica sera alle ore 20,00;
4. Il padre avrà diritto, unicamente nei mesi di febbraio, aprile, giugno e ottobre, di ampliare il proprio diritto di visita secondo il seguente schema:
− nei mesi di febbraio e giugno, si aggiungerà un terzo fine settimana, decorrente dal venerdì fino alla domenica, che il piccolo rascorrerà con il padre su Firenze. In Per_1 questi mesi il padre avrà così tre fine settimana.
− nei mesi di aprile ed ottobre, ai due fine settimana si aggiungerà un sabato o una domenica, da trascorrere sulla città di Forlì con il piccolo dalle ore 9,00 della Per_1 mattina fino alle ore 19,00 della sera con riconsegna alla casa materna. In detta occasione il padre accompagnerà il figlio nelle attività, partite, compleanni nel caso presenti in quella giornata in modo che il padre abbia la possibilità di vivere anche gli impegni del figlio.
In ogni caso il terzo fine settimana verrà alternato rispetto agli altri fine settimana di cui già gode il padre, in modo da non averli consecutivi.
5. In merito ai viaggi Firenze-Forlì e Forlì-Firenze, per l'esercizio del diritto di visita del padre al figlio provvederà il padre ad effettuare i viaggi a proprie spese;
Per_1
6. Durante le vacanze estive il padre e la madre trascorreranno con il figlio due settimane, consecutive o non, nel mese di agosto, con diritto di alternanza di anno in anno della settimana di ferragosto. I genitori si impegnano a comunicarsi dette ferie entro il mese di maggio. Inoltre, il padre avrà diritto di trascorrere con il figlio n.5 (cinque) giorni consecutivi nel mese di luglio che si sommano ai due fine settimana di sua spettanza di quel mese. Sarà facoltà del padre unire i suddetti 5 giorni lavorativi a uno dei due fine settimana di luglio di sua spettanza. I 5 giorni aggiuntivi del padre non dovranno collocarsi nei fine settimana di spettanza della Sig.ra CP_1
7. Durante le vacanze Natalizie i genitori, oltre ai fine settimana di propria spettanza, trascorreranno una settimana per uno con on diritto di alternanza del giorno di Natale Per_1
e Capodanno. A Pasqua i genitori trascorreranno 3 giorni con il figlio con diritto di alternanza con diritto di alternanza della Domenica di Pasqua;
8. Il Sig. verserà alla Sig.ra titolo di contributo al mantenimento ordinario Pt_1 CP_1
del figlio minore, a partire dal mese dicembre 2024, la somma di euro 340,00
(trecentoquaranta/00) con rivalutazione annua in base alla variazione ISTAT;
9. La madre continuerà a percepire interamente l'assegno unico;
10. In merito alle spese straordinarie, i genitori provvederanno al pagamento, nella misura del 50% ciascuno ed individuano la modalità di ripartizione delle stesse secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Forlì emesso in data 27/07/2016, che viene da loro accettato e che costituisce parte integrante del presente atto. Il padre rimborserà mensilmente le spese sostenute per il figlio previa esibizione documentale dell'importo pagato e, se necessario secondo il protocollo, previo l'accordo tra i genitori;
11. In merito alle spese straordinarie passate ed oggi non ancora saldate dal Sig. Pt_1 quest'ultimo riconosce il pagamento della somma di euro 521,97 (cinquecentoventuno/97) in favore della Sig.ra Il pagamento avverrà ratealmente a partire dal mese di CP_1 novembre 2024 tramite bonifico bancario sul conto della Sig.ra CP_1
12. Il padre, inoltre, riconosce sempre a favore della Sig.ra il pagamento CP_1
dell'arretrato ISTAT per un importo di euro 1.287,52 (milleduecentoottantasette/52) ad oggi non corrisposto. Il relativo saldo avverrà ratealmente a partire dal mese di novembre 2024 tramite bonifico bancario sul conto della Sig.ra CP_1
13. Il padre e la madre si impegnano reciprocamente ad essere reperibili telefonicamente quando il figlio è affidato a uno di loro concordando una telefonata al giorno. La madre si impegna, altresì, a tenere aggiornato il padre circa le visite mediche e tutti gli eventi e le comunicazioni inerenti alla scuola che questa frequenterà o gli impegni sportivi dello stesso;
14. Le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione di residenza;
15. Ognuno dei genitori dà sin da ora assenso reciproco in relazione ad ogni autorizzazione amministrativa e di polizia comunque collegata alla carta d'identità ed al passaporto del minore;
16. Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con “Ricorso ex art.337 quinquies cod. civ. Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli” depositato il 05/04/2024, chiedeva la modifica Parte_1
parziale del decreto del Tribunale di Firenze n. 1429/2018 del 9/02/2018, successivamente modificato dal Decreto del Tribunale di Forlì n. 207/2023 del 23/01/2023, relativo ai provvedimenti in materia di affidamento e mantenimento del figlio minore nato il Per_1
27/07/2016 dalla relazione affettiva intrattenuta con . Controparte_1
In particolare, il ricorrente chiedeva la modifica del proprio diritto di visita, ampliandolo di una settimana nel mese di giugno e di una settimana nel mese di luglio, riconfermando per il resto quanto già disposto precedentemente da questo Tribunale.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 1/07/2024 CP_1
, dichiarandosi disposta a concedere una sola settimana aggiuntiva, di cui il padre
[...]
avrebbe potuto fruire nel mese di giugno o nel mese di luglio, chiedendo inoltre l'aumento del contributo al mantenimento ordinario del minore da € 250,00 a € 450,00 mensili. Infine, chiedeva il rimborso degli arretrati dell'aggiornamento Istat del contributo al mantenimento, mai versati dal ricorrente, pari a € 1.207,52.
All'udienza del 26/11/2024 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e all'udienza del 11/12/2024 le stesse si riportavano al foglio di precisazioni congiunte depositato nel fascicolo telematico sia dal ricorrente che dalla resistente in data 6/12/2024, contenente le condizioni sopra trascritte.
Rileva il Tribunale che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti e al recepimento delle condizioni concordate, che risultano conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico.
Le spese di lite devono interamente compensarsi tra le parti in ragione dell'accordo raggiunto e alla luce della precisazione in tal senso avvenuta all'udienza del 11/12/2024.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del in sede, visti gli artt. 316, 337-bis e 337-ter e ss. c.c., 38 disp. att. c.c. e Parte_2
737 c.p.c., a parziale modifica del decreto del Tribunale di Firenze n. 1429/2018 del 9/02/2018 modificato dal Decreto del Tribunale di Forlì n. 207/2023 del 23/01/2023 recepisce l'accordo raggiunto tra le parti, come da condizioni sopra trascritte e dispone in conformità; compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del giorno 11/12/2024
Il Presidente rel. ed est. dott.ssa Alessandra Medi