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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 28/11/2024, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice Rel. dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2959/2024 v.g. promosso dai coniugi:
, C.F. , con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1 avv.ti MARCHETTI MATTEO e FRANCESCO BIAGINI
C.F. con il patrocinio Parte_2 C.F._2 degli avv.ti MARCHETTI MATTEO e FRANCESCO BIAGINI
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale. avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 04/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli pagina 1 di 7 oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) RESIDENZE: I coniugi continueranno a vivere entrambi nell'immobile adibito a residenza familiare sito in 41056 – Savignano sul Panaro (MO) Via Reno 53, di proprietà esclusiva del marito IG.
, essendo lo stesso comodamente divisibile in natura in due Pt_1 unità distinte.
In particolare, si dà atto che il marito, oramai da un anno, vive da solo al piano terra dello stabile mentre la moglie e la figlia si sono trasferite al piano primo, come da planimetria che si allega come doc.12, all'interno della quale sono stati specificati gli spazi di ciascuno. Si precisa che le due abitazioni hanno accessi autonomi e distinti fra loro, ma spazi esterni comuni.
Le parti, per mero tuziorismo, a futura memoria, precisano che il protrarsi della coabitazione nello stesso stabile dipende unicamente da ragioni di risparmio economico ma non farà cessare gli effetti della separazione, in quanto i coniugi non intendono riprendere l'affectio coniugalis.
2) AFFIDO IA MI : I coniugi intendono optare Per_1 per l'affido condiviso della figlia NO . La responsabilità Per_1 genitoriale, fatto salvo il suo esercizio separato in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione, come peraltro espressamente previsto dall'art.337 ter c.c., sarà esercitata da entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
3) DIRITTO DI VISITA E FREQUENTAZIONE: Poiché i ricorrenti continueranno a vivere nello stesso stabile, da sempre utilizzato come residenza familiare-coniugale, non viene prevista alcuna regolamentazione del diritto di visita e frequentazione del padre. In
pagina 2 di 7 particolar modo il padre potrà vedere la figlia anche tutti i giorni, vivendo sotto di ella. Marito e moglie avranno invece cura di alternarsi nella 'custodia' e nella gestione della figlia durante i week end, al fine di garantirsi adeguati spazi da dedicare alla rispettiva vita privata, da soggetti tecnicamente separati.
4) MANTENIMENTO ORDINARIO IA: Fintanto che i coniugi continueranno a vivere nello stesso stabile, in applicazione dei principi sul cosiddetto mantenimento diretto, non viene prevista l'erogazione di un contributo ordinario di mantenimento, anche in ragione del fatto che il solo marito si fa – e si farà – carico della rata del mutuo e si farà carico per metà delle utenze, che sono uniche e comuni malgrado la sussistenza di due abitazioni distinte. Si dà dunque atto che la fruizione di fatto gratuita dell'immobile da parte della madre, costituisce a tutti gli effetti erogazione, sia pur in forma indiretta, di assegno di mantenimento della prole, essendo la figlia convivente con ella.
5) SUDDIVISIONE SPESE STRAORDINARIE: Relativamente alle spese c.d. straordinarie da sostenersi per la crescita della figlia i Per_1 genitori prevedono espressamente che le sosteranno al 50% ciascuno secondo le regole del Protocollo del Tribunale adito e di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati pagina 3 di 7 anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze.
I coniugi prevedono che le spese straordinarie fiscalmente detraibili o deducibili saranno portate allo scarico fiscale al 50% da ciascuno di loro.
6) ASSEGNO UNICO: L'assegno unico attualmente pari a €57 viene e verrà percepito unicamente dalla madre, IG.ra in Parte_2 quanto la figlia di fatto con ella risiede.
7) DEBITI, CREDITI, TITOLARITA': I coniugi danno atto che in costanza di matrimonio non sono stati contratti debiti comuni di cui occorra decidere in ordine all'accollo futuro e che non sussistono crediti o risparmi, sempre comuni, di cui occorra decidere in ordine al riparto. Si precisa che il mutuo anche se prevede la moglie quale pagina 4 di 7 garante dello stesso dovrà esser pagato sino a completa estinzione dal solo marito in quanto unico ed effettivo debitore sostanziale.
8) IMPIANTO FOTOVOLTAICO: Si dà atto che l'impianto fotovoltaico è stato finanziato mediante cessione del quinto dello stipendio dalla IG.ra , come da doc.13 che si allega. Dal Pt_3 momento che l'impianto stesso è installato su proprietà esclusiva del marito, e che quindi è egli che riceve materialmente gli accrediti del
GSE, il IG. si impegna a retrocedere alla moglie il ricavato che Pt_1 riceve dal GSE due volte all'anno, al ricevimento dello stesso, il tutto fino all'operatività dell'impianto suddetto.
9) CLAUSOLA ECONOMICA FINALE: Le parti dichiarano di non avere altro a pretendere per qualsivoglia titolo o ragione, coprendo il presente accordo tutto il dedotto e il deducibile.
10) AUTOMEZZI: L'autovettura ed il furgone seguiranno la loro formale intestazione, senza conguagli di denaro fra le parti.
Relativamente al Camper targato AH900LH formalmente intestato al marito ma di fatto di proprietà della moglie si precisa che lo stesso a semplice richiesta di quest'ultima verrà trasferito alla IGnora Pt_4 senza corrispettivo alcuno, purché ella paghi i costi del trasferimento, in quanto è stato acquistato con soli denari della consorte. Il marito riconosce quindi di non poter vantare diritti su tale bene. Qualora dovesse esser venduto dal marito con l'attuale intestazione egli si impegna a retrocedere alla moglie il ricavato.
11) INDIPENDENZA ECONOMICA DEI CONIUGI: I coniugi rinunciano alla corresponsione di assegni patrimoniali nei loro reciproci rapporti in quanto autonomi economicamente.
12) ASSENSO AL RILASCIO/RINNOVO DEI RECIPROCI
PASSAPORTI: I coniugi si danno sin d'ora assenso al rilascio/rinnovo del passaporto, anche per la figlia . Per_1
pagina 5 di 7 13) SPESE LEGALI: Nei rapporti fra le parti, le spese dell'assistenza legale saranno integralmente compensate”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- che il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt.
70 e 71 c.p.c.;
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.;
- Ritenuto che la domanda congiunta dei coniugi possa essere integralmente recepita, in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici;
- Considerato, quanto agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, che questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico;
P.Q.M
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e Parte_1 ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_2 eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , Parte_1 nato il [...] a [...] e nata il Parte_2
06/11/1975 a CASTELFRANCO EMILIA (MO).
pagina 6 di 7 2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2007, atto n.33, Parte II serie C3).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di conIGlio del 13/11/2024.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Susanna Zavaglia
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice Rel. dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2959/2024 v.g. promosso dai coniugi:
, C.F. , con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1 avv.ti MARCHETTI MATTEO e FRANCESCO BIAGINI
C.F. con il patrocinio Parte_2 C.F._2 degli avv.ti MARCHETTI MATTEO e FRANCESCO BIAGINI
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale. avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 04/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli pagina 1 di 7 oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) RESIDENZE: I coniugi continueranno a vivere entrambi nell'immobile adibito a residenza familiare sito in 41056 – Savignano sul Panaro (MO) Via Reno 53, di proprietà esclusiva del marito IG.
, essendo lo stesso comodamente divisibile in natura in due Pt_1 unità distinte.
In particolare, si dà atto che il marito, oramai da un anno, vive da solo al piano terra dello stabile mentre la moglie e la figlia si sono trasferite al piano primo, come da planimetria che si allega come doc.12, all'interno della quale sono stati specificati gli spazi di ciascuno. Si precisa che le due abitazioni hanno accessi autonomi e distinti fra loro, ma spazi esterni comuni.
Le parti, per mero tuziorismo, a futura memoria, precisano che il protrarsi della coabitazione nello stesso stabile dipende unicamente da ragioni di risparmio economico ma non farà cessare gli effetti della separazione, in quanto i coniugi non intendono riprendere l'affectio coniugalis.
2) AFFIDO IA MI : I coniugi intendono optare Per_1 per l'affido condiviso della figlia NO . La responsabilità Per_1 genitoriale, fatto salvo il suo esercizio separato in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione, come peraltro espressamente previsto dall'art.337 ter c.c., sarà esercitata da entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
3) DIRITTO DI VISITA E FREQUENTAZIONE: Poiché i ricorrenti continueranno a vivere nello stesso stabile, da sempre utilizzato come residenza familiare-coniugale, non viene prevista alcuna regolamentazione del diritto di visita e frequentazione del padre. In
pagina 2 di 7 particolar modo il padre potrà vedere la figlia anche tutti i giorni, vivendo sotto di ella. Marito e moglie avranno invece cura di alternarsi nella 'custodia' e nella gestione della figlia durante i week end, al fine di garantirsi adeguati spazi da dedicare alla rispettiva vita privata, da soggetti tecnicamente separati.
4) MANTENIMENTO ORDINARIO IA: Fintanto che i coniugi continueranno a vivere nello stesso stabile, in applicazione dei principi sul cosiddetto mantenimento diretto, non viene prevista l'erogazione di un contributo ordinario di mantenimento, anche in ragione del fatto che il solo marito si fa – e si farà – carico della rata del mutuo e si farà carico per metà delle utenze, che sono uniche e comuni malgrado la sussistenza di due abitazioni distinte. Si dà dunque atto che la fruizione di fatto gratuita dell'immobile da parte della madre, costituisce a tutti gli effetti erogazione, sia pur in forma indiretta, di assegno di mantenimento della prole, essendo la figlia convivente con ella.
5) SUDDIVISIONE SPESE STRAORDINARIE: Relativamente alle spese c.d. straordinarie da sostenersi per la crescita della figlia i Per_1 genitori prevedono espressamente che le sosteranno al 50% ciascuno secondo le regole del Protocollo del Tribunale adito e di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati pagina 3 di 7 anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze.
I coniugi prevedono che le spese straordinarie fiscalmente detraibili o deducibili saranno portate allo scarico fiscale al 50% da ciascuno di loro.
6) ASSEGNO UNICO: L'assegno unico attualmente pari a €57 viene e verrà percepito unicamente dalla madre, IG.ra in Parte_2 quanto la figlia di fatto con ella risiede.
7) DEBITI, CREDITI, TITOLARITA': I coniugi danno atto che in costanza di matrimonio non sono stati contratti debiti comuni di cui occorra decidere in ordine all'accollo futuro e che non sussistono crediti o risparmi, sempre comuni, di cui occorra decidere in ordine al riparto. Si precisa che il mutuo anche se prevede la moglie quale pagina 4 di 7 garante dello stesso dovrà esser pagato sino a completa estinzione dal solo marito in quanto unico ed effettivo debitore sostanziale.
8) IMPIANTO FOTOVOLTAICO: Si dà atto che l'impianto fotovoltaico è stato finanziato mediante cessione del quinto dello stipendio dalla IG.ra , come da doc.13 che si allega. Dal Pt_3 momento che l'impianto stesso è installato su proprietà esclusiva del marito, e che quindi è egli che riceve materialmente gli accrediti del
GSE, il IG. si impegna a retrocedere alla moglie il ricavato che Pt_1 riceve dal GSE due volte all'anno, al ricevimento dello stesso, il tutto fino all'operatività dell'impianto suddetto.
9) CLAUSOLA ECONOMICA FINALE: Le parti dichiarano di non avere altro a pretendere per qualsivoglia titolo o ragione, coprendo il presente accordo tutto il dedotto e il deducibile.
10) AUTOMEZZI: L'autovettura ed il furgone seguiranno la loro formale intestazione, senza conguagli di denaro fra le parti.
Relativamente al Camper targato AH900LH formalmente intestato al marito ma di fatto di proprietà della moglie si precisa che lo stesso a semplice richiesta di quest'ultima verrà trasferito alla IGnora Pt_4 senza corrispettivo alcuno, purché ella paghi i costi del trasferimento, in quanto è stato acquistato con soli denari della consorte. Il marito riconosce quindi di non poter vantare diritti su tale bene. Qualora dovesse esser venduto dal marito con l'attuale intestazione egli si impegna a retrocedere alla moglie il ricavato.
11) INDIPENDENZA ECONOMICA DEI CONIUGI: I coniugi rinunciano alla corresponsione di assegni patrimoniali nei loro reciproci rapporti in quanto autonomi economicamente.
12) ASSENSO AL RILASCIO/RINNOVO DEI RECIPROCI
PASSAPORTI: I coniugi si danno sin d'ora assenso al rilascio/rinnovo del passaporto, anche per la figlia . Per_1
pagina 5 di 7 13) SPESE LEGALI: Nei rapporti fra le parti, le spese dell'assistenza legale saranno integralmente compensate”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- che il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt.
70 e 71 c.p.c.;
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.;
- Ritenuto che la domanda congiunta dei coniugi possa essere integralmente recepita, in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici;
- Considerato, quanto agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, che questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico;
P.Q.M
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e Parte_1 ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_2 eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , Parte_1 nato il [...] a [...] e nata il Parte_2
06/11/1975 a CASTELFRANCO EMILIA (MO).
pagina 6 di 7 2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2007, atto n.33, Parte II serie C3).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di conIGlio del 13/11/2024.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Susanna Zavaglia
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
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