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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/03/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 6183/2022, promossa con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 14/10/2022; da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusto mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Martina Pinciroli
(C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviso;
C.F._2
– RICORRENTE – contro
(C.F. ), CP_1 C.F._3 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alla memoria costitutiva, dall'avv. Cristiana
Polesel (C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Treviso;
C.F._4
– RESISTENTE –
e con l'intervento di
(C.F. ), Controparte_2 C.F._5
(C.F. , Controparte_3 C.F._6
entrambi in persona del Curatore speciale, rappresentati e difesi dall'avv. Marina Zanivan del Foro di Bari, nominata come da provvedimento dell'intestato Tribunale del 30/01/2024;
- MINORI INTERVENUTI -
_____________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 6183/2022 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
1) Dichiararsi la separazione personale dei coniugi;
2) Autorizzarsi i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
3) Affidarsi i figli minori nato in [...] il [...] e Controparte_2 [...]
nata a [...] il [...], come da piano genitoriale agli atti;
Controparte_3
4) Disporre, a carico del sig. un contributo mensile al mantenimento dei figli minori CP_1 pari ad € 300,00 ciascuno, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente intestato alla madre, già nella disponibilità del sig. oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie con espresso CP_1
richiamo al Protocollo per il procedimento in materia di famiglia in vigore presso il Tribunale di
Treviso;
5) Disporre che l'Assegno Unico per i figli venga integralmente percepito dalla madre.
Onorari e spese di lite rifuse.
Per parte resistente:
a) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
b) affidare i figli minori nato in [...] il [...] e Controparte_2 [...] nata a Terni il [...] ad [...] i genitori con le modalità dell'affido Controparte_3
condiviso;
c) stabilire che il padre trascorra con i figli il fine settimana dal sabato alla domenica, nonché la metà delle vacanze estive;
per le vacanze natalizie i figli resteranno con ciascun genitore dal 23 al
29 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio e le vacanze di Pasqua saranno ripartite a metà tra i genitori, ogni anno alternativamente, con decorrenza, per il corrente anno del Natale presso il padre e come da piano genitoriale sottoscritto da entrambi i genitori;
d) stabilire che il padre versi quale contributo per il mantenimento di ciascun figlio l'importo mensile di €120,00 oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di
Treviso, acconsentendo che la moglie percepisca integralmente l'Assegno Unico per i figli.
In via istruttoria: riservata ogni richiesta ed ogni ulteriore deduzione, e riservata la produzione di altri documenti.
Spese e competenze di causa integralmente rifuse.
Per i minori, in persona del Curatore Speciale:
A seguito dell'istruttoria espletata e degli accordi tra la coppia genitoriale, intervenuti nelle more dell'odierno procedimento, tali da non richiedere ulteriore verifica sull'andamento degli Cont interventi posti a sostegno dei minori, chiede che i minori siano affidati ad entrambi i
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2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 6183/2022 genitori con le modalità dell'affido condiviso e con collocamento stabile presso la genitrice, con la quale convivono sin dalla nascita;
nulla osta al piano genitoriale sottoscritto da entrambi i genitori, depositato in data 31/10/2024 dall'Avv. Polesel.
Questo curatore ritiene che il piano genitoriale sia aderente con gli impegni e le attività quotidiane dei figli e nel complesso idoneo nel suo progetto educativo, ponderato ed elaborato con attenzione nell'interesse esclusivo della prole.
Salvezze illimitate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe indicato rappresentava che in data Parte_1
23/11/2013 contraeva matrimonio civile con a Orte;
che dall'unione nascevano due figli: CP_1
il 02/05/2014 e il 17/04/2016; che dopo un Controparte_2 Controparte_3
primo periodo di permanenza a Orte fino al 2014, il nucleo familiare si trasferiva a Terni fino al
2017 per poi spostarsi nel trevigiano;
che la relazione viveva momenti di crisi dopo la nascita della secondogenita;
che nel corso dell'anno 2020, a causa della situazione di estrema tensione venutasi a creare in famiglia, la ricorrente si trasferiva a Bari;
che tuttavia la condizione di conflitto tra i coniugi degenerava progressivamente fino ad arrivare a veri e propri episodi di violenza ai danni della sig.ra che dopo aver sporto denuncia contro il marito la ricorrente veniva collocata in Pt_1
una casa rifugio a Bari e dal novembre 2021 veniva trasferita, unitamente ai figli, in una casa rifugio in provincia di Vicenza.
Illustrate quindi le vicende familiare concludeva chiedendo la separazione alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
Si costituiva con memoria depositata in data 14/11/2022, non opponendosi alla richiesta CP_1
avversaria di separazione, ma contestando la ricostruzione dei fatti della ricorrente in quanto non corrispondente al vero.
Esponeva infatti che il rapporto tra i coniugi si incrinava a causa delle incompatibilità caratteriali ed in particolare per gli atteggiamenti impositivi della moglie, negando di aver maltratto la consorte.
Fornita pertanto la propria versione, rassegnava le relative conclusioni.
All'udienza presidenziale del 18/11/2022 comparivano entrambe le parti ed emessi i provvedimenti provvisori e urgenti, la causa veniva rinviata in attesa dello svolgimento dell'udienza dinanzi al Tribunale per i minorenni.
_____________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 6183/2022 All'esito della successiva udienza del 17/02/2023 il Presidente si riservava e con separata ordinanza, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, confermava i provvedimenti già assunti e fissava l'udienza davanti al Giudice Istruttore tabellarmente designato.
Nella successiva fase istruttoria si costituivano entrambe le parti, le quali chiedevano numerosi rinvii volti alla possibilità di formulare conclusioni congiunte.
Medio tempore, causa trasferimento del Giudice assegnatario del fascicolo, il presente procedimento veniva riassegnato.
Nel frattempo, con memoria depositata in data 27/03/2024 si costituiva il Curatore speciale dei minori, già nominato dal Tribunale per i Minorenni di Bari.
Osservava che nelle more del procedimento innanzi al TM di Bari, la sig.ra – Parte_1
unitamente ai minori – in data 28/10/2021 veniva inserita presso una casa rifugio nel territorio di
Vicenza e i contatti con la medesima terminavano in data 15/11/2021, allorquando il Servizio
Sociale di Quinto di Treviso inviava una relazione descrivendo la situazione come migliorata. Il
Curatore rappresentava che i minori avevano infatti ripreso la frequenza scolastica con assiduità ed il rapporto con la loro madre era sempre stato positivo.
All'udienza del 29/10/2024 erano presenti le parti e il procuratore del resistente, il quale esibiva piano genitoriale che veniva accettato dalla ricorrente.
Il Giudice rinviava quindi l'udienza per la precisazione delle conclusioni, disponendone la trattazione scritta.
Con successiva ordinanza ex art. 127ter cod. proc. civ. il Giudice, dato atto che la ricorrente (a seguito della rinuncia al mandato del proprio procuratore) non si costituiva con nuovo difensore e non rassegnava nuove conclusioni e che l'accordo tra i coniugi riguardava esclusivamente il piano genitoriale, fissava udienza per la comparizione delle parti per formalizzare l'accordo tra le stesse.
Tuttavia, alla successiva udienza del 18/03/2025 non era presente la ricorrente e dunque, il
Giudice, fatte precisare le conclusioni dal resistente, tratteneva la causa in decisione al Collegio.
1. Sulla domanda di separazione
1.1 Rilevato che emergono profili di internazionalità – essendo entrambe le parti nate in Costa
D'Avorio – si impone innanzitutto una preliminare analisi circa la sussistenza di giurisdizione del
Giudice adito e della eventuale conseguente legge applicabile.
Nulla quaestio in ordine alla giurisdizione del giudice italiano a conoscere della presente domanda, essendo nel territorio nazionale l'ultima residenza abituale dei coniugi. Dagli atti emerge infatti che la famiglia ha risieduto a Quinto di Treviso (TV) in Vicolo Giorgione, n. 4/2.
Sussistono, quindi, i presupposti di cui all'art. 3, lett. a) i) del Regolamento (UE) 2019/1111 del
25/06/2019, applicabile ratione temporis, posto che la causa de qua è stata iscritta a ruolo in data
_____________________________________________________________________________________________
4 Tribunale di Treviso – R.G. n. 6183/2022 14/10/2022 e quindi successivamente all'01/08/2022, data di entrata in vigore del predetto
Regolamento.
Per quanto attiene alla legge sostanziale applicabile alla fattispecie de qua, poiché il presente giudizio è stato radicato successivamente al 21/06/2012, trova applicazione il Regolamento (UE)
n. 1259/2010 e in mancanza di scelta delle parti, deve applicarsi la legge italiana ex art. 8, lett. d), del predetto regolamento in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale.
1.2 Tanto preliminarmente premesso, nel merito, la domanda avanzata dalla ricorrente – al quale il resistente non si è opposto – e la constatata presenza dei requisiti normativamente richiesti per tale pronuncia, impone l'accoglimento della domanda.
Dalla documentazione prodotta appare evidente che la crisi coniugale sia ormai irreversibile e che la prosecuzione della convivenza fra le stesse sia divenuta intollerabile, oltre che non sana per la crescita psico-fisica dei figli minori e . Controparte_3 Controparte_2
La domanda deve quindi essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1., cod. civ. per procedere alla pronuncia di separazione giudiziale.
2. Sull'affidamento dei figli minori, sulla loro collocazione e sul regime di visita
2.1 Le parti hanno chiesto l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento presso la madre e residenza anagrafica presso la casa coniugale in Quinto di Treviso, Vicolo Giorgione n. 4,
Int. 2.
Difatti le parti hanno sottoscritto e depositato nel fascicolo in data 31/10/2024 il piano genitoriale, espressamente accettato inoltre dalla ricorrente all'udienza del 29/10/2024.
Conformemente anche il Curatore speciale ha precisato le conclusioni in tal senso, ritenendo il piano genitoriale aderente con gli impegni e le attività quotidiane dei figli e nel complesso idoneo nel suo progetto educativo, ponderato ed elaborato con attenzione nell'interesse esclusivo della prole.
Ne consegue quindi che i figli minori e Controparte_3 Controparte_2
vengono affidati ad entrambi i genitori con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, come previsto dalla legge n. 54/2006 che impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, quale modalità ordinaria e preferibile. La residenza anagrafica dei minori va fissata presso la casa coniugale in Quinto di Treviso, Vicolo
Giorgione n. 4, Int. 2, che viene quindi assegnata alla madre affinché vi abiti con i figli.
2.2 Quanto al regime di visita del padre, in ottemperanza al piano genitoriale (pagg. 4-5-6), si dispone che il padre trascorra con i figli:
- il fine settimana dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, dopo la cena;
- la metà delle vacanze estive;
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5 Tribunale di Treviso – R.G. n. 6183/2022 - per le vacanze natalizie i figli resteranno con ciascun genitore dal 23 al 29 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio;
- le vacanze di Pasqua saranno ripartite a metà tra i genitori, ogni anno alternativamente.
3. Sul contributo al mantenimento dei figli minori
3.1 Si deve evidenziare che l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli trova espresso riconoscimento nell'art. 30 Cost., il quale stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. Si tratta di un obbligo che sorge direttamente ed istantaneamente dal rapporto di filiazione.
L'obbligo di mantenimento dei figli è ribadito, inoltre, dall'art. 147 cod. civ., il quale esplicitamente prevede che “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”, precisando, nel successivo articolo, che i coniugi devono adempiere l'obbligo in parola contribuendo in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo.
Anche nel caso di disoccupazione o redditi molto esigui, non può venire meno tout court il dovere del genitore di contribuire al mantenimento del figlio, anche se la misura della contribuzione dovrà essere determinata in ragione delle sostanze del genitore.
3.2 Nel caso di specie, nel corso del processo è emerso che il resistente ha lavorato e lavora come operaio, con contratti a termine, per agenzie di lavoro interinale, percependo uno stipendio pari a circa €1.300,00/1.400,00 mensili.
Pertanto, tenuto conto del reddito percepito dal resistente, dei rispettivi tempi di permanenza dei minori con ciascun genitori, nonché delle attuali e crescenti esigenze dei bambini, il Collegio stima equo porre a carico del resistente un assegno mensile, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento dei figli, pari a complessivi € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) da corrispondere alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile Parte_1
annualmente in base agli indici ISTAT.
A ciò si aggiunga l'assegno unico pari ad € 398,00 mensili che viene integralmente percepito dalla ricorrente, come dalla stessa dichiarato all'udienza del 29/10/2024.
3.3 Per quanto attiene alle spese straordinarie – come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Treviso - esse andranno suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno.
4. Sulle spese di lite e sulle spese di costituzione del Curatore Speciale
4.1 Attesa la definizione del giudizio con le rassegnate conclusioni congiunte in punto affidamento dei minori e considerata la reciproca soccombenza sul quantum del contributo al mantenimento dei figli, le spese di lite si intendono compensate integralmente tra le parti.
_____________________________________________________________________________________________
6 Tribunale di Treviso – R.G. n. 6183/2022 4.2 Infine, essendo stato il Curatore speciale nominato al fine di garantire gli interessi del minore nel procedimento, atteso l'elevato grado di conflittualità tra le parti, le spese di costituzione dell'avv. Marina Zanivan, vengono poste a carico solidale dei genitori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra i coniugi nata a [...] - Parte_1
COSTA D'AVORIO il 28/05/1985 e nato a [...] - COSTA D'AVORIO il CP_1
05/11/1985, matrimonio contratto il 23/11/2013 e trascritto al n. 14, Parte I, Ufficio 1, Anno 2013, del registro degli atti di matrimonio del Comune di ORTE alle seguenti condizioni:
1. autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. affida in via condivisa i figli minori e Controparte_3 Controparte_2
a entrambi i genitori, con collocamento presso la madre alla quale va quindi assegnata la casa coniugale;
3. stabilisce il diritto di visita del padre con i figli come da piano genitoriale sottoscritto da entrambi e depositato nel fascicolo telematico in data 31/10/2024;
4. pone a carico del resistente un assegno mensile, a titolo di contributo al mantenimento CP_1
dei figli, pari a complessivi € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) da corrispondere alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli Parte_1
indici ISTAT;
5. pone le spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Treviso, a carico di entrambi i genitori, ripartite nella percentuale del 50% ciascuno;
6. pone le spese di costituzione del Curatore speciale, avv. Marina Zanivan, a carico solidale dei genitori che liquida nella somma di € 1.500,00 oltre spese generali, IVA e Cp.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Treviso, così deciso in data 28/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
_____________________________________________________________________________________________
7 Tribunale di Treviso – R.G. n. 6183/2022
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 6183/2022, promossa con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 14/10/2022; da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusto mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Martina Pinciroli
(C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviso;
C.F._2
– RICORRENTE – contro
(C.F. ), CP_1 C.F._3 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alla memoria costitutiva, dall'avv. Cristiana
Polesel (C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Treviso;
C.F._4
– RESISTENTE –
e con l'intervento di
(C.F. ), Controparte_2 C.F._5
(C.F. , Controparte_3 C.F._6
entrambi in persona del Curatore speciale, rappresentati e difesi dall'avv. Marina Zanivan del Foro di Bari, nominata come da provvedimento dell'intestato Tribunale del 30/01/2024;
- MINORI INTERVENUTI -
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1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 6183/2022 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
1) Dichiararsi la separazione personale dei coniugi;
2) Autorizzarsi i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
3) Affidarsi i figli minori nato in [...] il [...] e Controparte_2 [...]
nata a [...] il [...], come da piano genitoriale agli atti;
Controparte_3
4) Disporre, a carico del sig. un contributo mensile al mantenimento dei figli minori CP_1 pari ad € 300,00 ciascuno, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente intestato alla madre, già nella disponibilità del sig. oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie con espresso CP_1
richiamo al Protocollo per il procedimento in materia di famiglia in vigore presso il Tribunale di
Treviso;
5) Disporre che l'Assegno Unico per i figli venga integralmente percepito dalla madre.
Onorari e spese di lite rifuse.
Per parte resistente:
a) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
b) affidare i figli minori nato in [...] il [...] e Controparte_2 [...] nata a Terni il [...] ad [...] i genitori con le modalità dell'affido Controparte_3
condiviso;
c) stabilire che il padre trascorra con i figli il fine settimana dal sabato alla domenica, nonché la metà delle vacanze estive;
per le vacanze natalizie i figli resteranno con ciascun genitore dal 23 al
29 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio e le vacanze di Pasqua saranno ripartite a metà tra i genitori, ogni anno alternativamente, con decorrenza, per il corrente anno del Natale presso il padre e come da piano genitoriale sottoscritto da entrambi i genitori;
d) stabilire che il padre versi quale contributo per il mantenimento di ciascun figlio l'importo mensile di €120,00 oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di
Treviso, acconsentendo che la moglie percepisca integralmente l'Assegno Unico per i figli.
In via istruttoria: riservata ogni richiesta ed ogni ulteriore deduzione, e riservata la produzione di altri documenti.
Spese e competenze di causa integralmente rifuse.
Per i minori, in persona del Curatore Speciale:
A seguito dell'istruttoria espletata e degli accordi tra la coppia genitoriale, intervenuti nelle more dell'odierno procedimento, tali da non richiedere ulteriore verifica sull'andamento degli Cont interventi posti a sostegno dei minori, chiede che i minori siano affidati ad entrambi i
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2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 6183/2022 genitori con le modalità dell'affido condiviso e con collocamento stabile presso la genitrice, con la quale convivono sin dalla nascita;
nulla osta al piano genitoriale sottoscritto da entrambi i genitori, depositato in data 31/10/2024 dall'Avv. Polesel.
Questo curatore ritiene che il piano genitoriale sia aderente con gli impegni e le attività quotidiane dei figli e nel complesso idoneo nel suo progetto educativo, ponderato ed elaborato con attenzione nell'interesse esclusivo della prole.
Salvezze illimitate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe indicato rappresentava che in data Parte_1
23/11/2013 contraeva matrimonio civile con a Orte;
che dall'unione nascevano due figli: CP_1
il 02/05/2014 e il 17/04/2016; che dopo un Controparte_2 Controparte_3
primo periodo di permanenza a Orte fino al 2014, il nucleo familiare si trasferiva a Terni fino al
2017 per poi spostarsi nel trevigiano;
che la relazione viveva momenti di crisi dopo la nascita della secondogenita;
che nel corso dell'anno 2020, a causa della situazione di estrema tensione venutasi a creare in famiglia, la ricorrente si trasferiva a Bari;
che tuttavia la condizione di conflitto tra i coniugi degenerava progressivamente fino ad arrivare a veri e propri episodi di violenza ai danni della sig.ra che dopo aver sporto denuncia contro il marito la ricorrente veniva collocata in Pt_1
una casa rifugio a Bari e dal novembre 2021 veniva trasferita, unitamente ai figli, in una casa rifugio in provincia di Vicenza.
Illustrate quindi le vicende familiare concludeva chiedendo la separazione alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
Si costituiva con memoria depositata in data 14/11/2022, non opponendosi alla richiesta CP_1
avversaria di separazione, ma contestando la ricostruzione dei fatti della ricorrente in quanto non corrispondente al vero.
Esponeva infatti che il rapporto tra i coniugi si incrinava a causa delle incompatibilità caratteriali ed in particolare per gli atteggiamenti impositivi della moglie, negando di aver maltratto la consorte.
Fornita pertanto la propria versione, rassegnava le relative conclusioni.
All'udienza presidenziale del 18/11/2022 comparivano entrambe le parti ed emessi i provvedimenti provvisori e urgenti, la causa veniva rinviata in attesa dello svolgimento dell'udienza dinanzi al Tribunale per i minorenni.
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3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 6183/2022 All'esito della successiva udienza del 17/02/2023 il Presidente si riservava e con separata ordinanza, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, confermava i provvedimenti già assunti e fissava l'udienza davanti al Giudice Istruttore tabellarmente designato.
Nella successiva fase istruttoria si costituivano entrambe le parti, le quali chiedevano numerosi rinvii volti alla possibilità di formulare conclusioni congiunte.
Medio tempore, causa trasferimento del Giudice assegnatario del fascicolo, il presente procedimento veniva riassegnato.
Nel frattempo, con memoria depositata in data 27/03/2024 si costituiva il Curatore speciale dei minori, già nominato dal Tribunale per i Minorenni di Bari.
Osservava che nelle more del procedimento innanzi al TM di Bari, la sig.ra – Parte_1
unitamente ai minori – in data 28/10/2021 veniva inserita presso una casa rifugio nel territorio di
Vicenza e i contatti con la medesima terminavano in data 15/11/2021, allorquando il Servizio
Sociale di Quinto di Treviso inviava una relazione descrivendo la situazione come migliorata. Il
Curatore rappresentava che i minori avevano infatti ripreso la frequenza scolastica con assiduità ed il rapporto con la loro madre era sempre stato positivo.
All'udienza del 29/10/2024 erano presenti le parti e il procuratore del resistente, il quale esibiva piano genitoriale che veniva accettato dalla ricorrente.
Il Giudice rinviava quindi l'udienza per la precisazione delle conclusioni, disponendone la trattazione scritta.
Con successiva ordinanza ex art. 127ter cod. proc. civ. il Giudice, dato atto che la ricorrente (a seguito della rinuncia al mandato del proprio procuratore) non si costituiva con nuovo difensore e non rassegnava nuove conclusioni e che l'accordo tra i coniugi riguardava esclusivamente il piano genitoriale, fissava udienza per la comparizione delle parti per formalizzare l'accordo tra le stesse.
Tuttavia, alla successiva udienza del 18/03/2025 non era presente la ricorrente e dunque, il
Giudice, fatte precisare le conclusioni dal resistente, tratteneva la causa in decisione al Collegio.
1. Sulla domanda di separazione
1.1 Rilevato che emergono profili di internazionalità – essendo entrambe le parti nate in Costa
D'Avorio – si impone innanzitutto una preliminare analisi circa la sussistenza di giurisdizione del
Giudice adito e della eventuale conseguente legge applicabile.
Nulla quaestio in ordine alla giurisdizione del giudice italiano a conoscere della presente domanda, essendo nel territorio nazionale l'ultima residenza abituale dei coniugi. Dagli atti emerge infatti che la famiglia ha risieduto a Quinto di Treviso (TV) in Vicolo Giorgione, n. 4/2.
Sussistono, quindi, i presupposti di cui all'art. 3, lett. a) i) del Regolamento (UE) 2019/1111 del
25/06/2019, applicabile ratione temporis, posto che la causa de qua è stata iscritta a ruolo in data
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4 Tribunale di Treviso – R.G. n. 6183/2022 14/10/2022 e quindi successivamente all'01/08/2022, data di entrata in vigore del predetto
Regolamento.
Per quanto attiene alla legge sostanziale applicabile alla fattispecie de qua, poiché il presente giudizio è stato radicato successivamente al 21/06/2012, trova applicazione il Regolamento (UE)
n. 1259/2010 e in mancanza di scelta delle parti, deve applicarsi la legge italiana ex art. 8, lett. d), del predetto regolamento in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale.
1.2 Tanto preliminarmente premesso, nel merito, la domanda avanzata dalla ricorrente – al quale il resistente non si è opposto – e la constatata presenza dei requisiti normativamente richiesti per tale pronuncia, impone l'accoglimento della domanda.
Dalla documentazione prodotta appare evidente che la crisi coniugale sia ormai irreversibile e che la prosecuzione della convivenza fra le stesse sia divenuta intollerabile, oltre che non sana per la crescita psico-fisica dei figli minori e . Controparte_3 Controparte_2
La domanda deve quindi essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1., cod. civ. per procedere alla pronuncia di separazione giudiziale.
2. Sull'affidamento dei figli minori, sulla loro collocazione e sul regime di visita
2.1 Le parti hanno chiesto l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento presso la madre e residenza anagrafica presso la casa coniugale in Quinto di Treviso, Vicolo Giorgione n. 4,
Int. 2.
Difatti le parti hanno sottoscritto e depositato nel fascicolo in data 31/10/2024 il piano genitoriale, espressamente accettato inoltre dalla ricorrente all'udienza del 29/10/2024.
Conformemente anche il Curatore speciale ha precisato le conclusioni in tal senso, ritenendo il piano genitoriale aderente con gli impegni e le attività quotidiane dei figli e nel complesso idoneo nel suo progetto educativo, ponderato ed elaborato con attenzione nell'interesse esclusivo della prole.
Ne consegue quindi che i figli minori e Controparte_3 Controparte_2
vengono affidati ad entrambi i genitori con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, come previsto dalla legge n. 54/2006 che impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, quale modalità ordinaria e preferibile. La residenza anagrafica dei minori va fissata presso la casa coniugale in Quinto di Treviso, Vicolo
Giorgione n. 4, Int. 2, che viene quindi assegnata alla madre affinché vi abiti con i figli.
2.2 Quanto al regime di visita del padre, in ottemperanza al piano genitoriale (pagg. 4-5-6), si dispone che il padre trascorra con i figli:
- il fine settimana dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, dopo la cena;
- la metà delle vacanze estive;
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5 Tribunale di Treviso – R.G. n. 6183/2022 - per le vacanze natalizie i figli resteranno con ciascun genitore dal 23 al 29 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio;
- le vacanze di Pasqua saranno ripartite a metà tra i genitori, ogni anno alternativamente.
3. Sul contributo al mantenimento dei figli minori
3.1 Si deve evidenziare che l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli trova espresso riconoscimento nell'art. 30 Cost., il quale stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. Si tratta di un obbligo che sorge direttamente ed istantaneamente dal rapporto di filiazione.
L'obbligo di mantenimento dei figli è ribadito, inoltre, dall'art. 147 cod. civ., il quale esplicitamente prevede che “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”, precisando, nel successivo articolo, che i coniugi devono adempiere l'obbligo in parola contribuendo in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo.
Anche nel caso di disoccupazione o redditi molto esigui, non può venire meno tout court il dovere del genitore di contribuire al mantenimento del figlio, anche se la misura della contribuzione dovrà essere determinata in ragione delle sostanze del genitore.
3.2 Nel caso di specie, nel corso del processo è emerso che il resistente ha lavorato e lavora come operaio, con contratti a termine, per agenzie di lavoro interinale, percependo uno stipendio pari a circa €1.300,00/1.400,00 mensili.
Pertanto, tenuto conto del reddito percepito dal resistente, dei rispettivi tempi di permanenza dei minori con ciascun genitori, nonché delle attuali e crescenti esigenze dei bambini, il Collegio stima equo porre a carico del resistente un assegno mensile, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento dei figli, pari a complessivi € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) da corrispondere alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile Parte_1
annualmente in base agli indici ISTAT.
A ciò si aggiunga l'assegno unico pari ad € 398,00 mensili che viene integralmente percepito dalla ricorrente, come dalla stessa dichiarato all'udienza del 29/10/2024.
3.3 Per quanto attiene alle spese straordinarie – come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Treviso - esse andranno suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno.
4. Sulle spese di lite e sulle spese di costituzione del Curatore Speciale
4.1 Attesa la definizione del giudizio con le rassegnate conclusioni congiunte in punto affidamento dei minori e considerata la reciproca soccombenza sul quantum del contributo al mantenimento dei figli, le spese di lite si intendono compensate integralmente tra le parti.
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6 Tribunale di Treviso – R.G. n. 6183/2022 4.2 Infine, essendo stato il Curatore speciale nominato al fine di garantire gli interessi del minore nel procedimento, atteso l'elevato grado di conflittualità tra le parti, le spese di costituzione dell'avv. Marina Zanivan, vengono poste a carico solidale dei genitori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra i coniugi nata a [...] - Parte_1
COSTA D'AVORIO il 28/05/1985 e nato a [...] - COSTA D'AVORIO il CP_1
05/11/1985, matrimonio contratto il 23/11/2013 e trascritto al n. 14, Parte I, Ufficio 1, Anno 2013, del registro degli atti di matrimonio del Comune di ORTE alle seguenti condizioni:
1. autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. affida in via condivisa i figli minori e Controparte_3 Controparte_2
a entrambi i genitori, con collocamento presso la madre alla quale va quindi assegnata la casa coniugale;
3. stabilisce il diritto di visita del padre con i figli come da piano genitoriale sottoscritto da entrambi e depositato nel fascicolo telematico in data 31/10/2024;
4. pone a carico del resistente un assegno mensile, a titolo di contributo al mantenimento CP_1
dei figli, pari a complessivi € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) da corrispondere alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli Parte_1
indici ISTAT;
5. pone le spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Treviso, a carico di entrambi i genitori, ripartite nella percentuale del 50% ciascuno;
6. pone le spese di costituzione del Curatore speciale, avv. Marina Zanivan, a carico solidale dei genitori che liquida nella somma di € 1.500,00 oltre spese generali, IVA e Cp.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Treviso, così deciso in data 28/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
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7 Tribunale di Treviso – R.G. n. 6183/2022