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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/09/2025, n. 2754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2754 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. 821 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
La Corte d'Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rita Rigoni Presidente
dott. Barbara Gallo ConIGliere
dott. Silvia Franzoso ConIGliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di II grado iscritta al n. 821 2025 r.g. promossa da:
( ), rappresentata e difesa, come da mandato in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. BAFFETTI FRANCESCA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in
Mira (VE), VIA VITTORIO ALFIERI 4/3
APPELLANTE
contro
( ), rappresentato e difeso, come da mandato in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. FORMENTIN FABIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Venezia Mestre, VIA CAPPUCCINA 22
APPELLATO
E con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
VENEZIA
1 Oggetto: Separazione giudiziale avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 246/2025 del
18.12.2024 pubblicata il 16/01/2025
Conclusioni di parte attrice: “Nel merito: Accertare e dichiarare che la IG.ra Parte_1 non ha proposto domanda di addebito della separazione personale al coniuge e, per l'effetto, CP_1 riformare in parte qua la sentenza del Tribunale di Venezia n. 246/2025 resa nel procedimento n.
3177/2012 RG riunito al 3552/2012 RG, pubblicata il 16.01.2025, corretta dall'ordinanza n. cronologico 154/2025 del 02.04.2025 resa nel sub procedimento RG n. 3177/2012-2. Con conferma della decisione di rigetto della domanda di addebito della separazione svolta dal IG. ; CP_1
Dichiarare la IA non ancora economicamente autosufficiente;
Accertate e
CP_2 considerate le condizioni economiche di entrambi i coniugi complessivamente intese, il regime di affido e di collocamento di presso i genitori con tempi paritetici sino al 2022, e permanenza
CP_2 pressoché stabile della IA presso la madre dal 2023 ad oggi, il non raggiungimento della autosufficienza economica di , confermare e disporre l'obbligo a carico del IG.
CP_2 Controparte_1 di corrispondere alla IG.ra un assegno mensile a titolo di contributo nel Parte_1 mantenimento ordinario della IA come di seguito quantificato: a) dal deposito del ricorso introduttivo nel 2012 e sino a dicembre 2022 l'assegno sarà pari ad una somma di € 400,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT come per legge o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
b) da gennaio 2023 in poi l'assegno sarà pari ad una somma di euro 500,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT come per legge o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
4. Disporre che le spese straordinarie sostenute nell'interesse della IA siano
CP_2 corrisposte nella misura pari al 50% da ciascun genitore, seguendo il protocollo del Tribunale di
Venezia 2019, accertando che fra le spese straordinarie da corrispondere pro quota rientrano anche le spese di abbonamento trasporto studente annuale euro 460,00, pillola Klaira prescritta dal ginecologo per attuali euro 52,80 trimestrali, spese palestra per euro 50,00 mensili, spese corso professionale estetista per euro 4.500,00 annui, assicurazione e bollo moto per euro 850,00 annui;
5. Con integrale rifusione di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Con riserva di meglio dedurre entro i limiti di preclusione dettati dal rito. In via istruttoria: Si chiede che venga disposta la convocazione e l'audizione della IA la quale potrà confermare quanto dedotto in ordine alle tempistiche di CP_2 permanenza della stessa presso i genitori, l'attuale svolgimento di attività lavorativa ed potrà anche dare contezza che il padre svolge attività lavorativa presso la Carrozzeria Moderna a tempo pieno. Si chiede di essere ammessi alla prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) Vero che CP_2 dal 2023 vive e pernotta stabilmente presso l'abitazione materna in Santa Maria di Sala (VE) Via Don
Minzoni 5; 2) Vero che dal 2023 si reca a casa del padre e dei nonni paterni una o due volte la CP_2 settimana per condividere con loro il pranzo;
3) Vero che il IG. durante l'anno di corso CP_1
2 professionale 2023/2024 in qualche occasione ha accompagnato la IA a scuola a Mestre alle CP_2 ore 8:00 per riportarla a casa alle ore 17:00, in coincidenza con i suoi orari lavorativi;
4) Vero che il numero 324-9949813 appartiene ed è in uso ad . Si indicano come testimoni CP_2 Tes_1
, tutte e tre residenti in [...]di Sala (VE) e
[...] Testimone_2 Testimone_3
residente in [...]. Si producono i seguenti documenti: copia conforme CP_2 dell'impugnata sentenza Tribunale di Venezia n. 246/2025 resa nel procedimento n. 3177/2012 RG, pubblicata il 16.01.2025; notifica della sentenza mezzo pec in data 03.04.2025; fascicolo di primo grado RG nn. 3177/2012 – 3177/2012-1 – 3552/2012; buste paga Alice;
diploma ; certificazione CP_2 scuola;
pagamento retta scuola;
polizza ; verbale 13.2.2020 Tribunale Venezia CP_2 CP_2 CP_1
RG 5860/2018. Si chiede l'acquisizione d'ufficio dei fascicoli RG nn. 3177/2012 – 3177/2012-1 –
3552/2012”.
Conclusioni di parte convenuta: “Rigettare l'appello e così confermare ogni statuizione di cui alla sentenza gravata, con condanna alla rifusione delle spese e dei compensi a carico della parte soccombente. Con richiesta di acquisizione del telematico di parte, si producono i seguenti documenti: -1-12) contabili accredito bonifici del datore di lavoro di , IG. CP_2 CP_3
-13,14,15) bonifici eseguiti da per spese scolastiche;
-16,17) bonifici eseguiti da per bollo CP_2 CP_2 ed assicurazione della motocicletta;
-18-19-20) bonifici eseguiti per il mese di novembre 2024, gennaio e maggio 2025 dal Sig. per spese scolastiche;
-con riserva di ulteriormente CP_2 produrre e dedurre”. “
Conclusioni del Procuratore Generale: “confermarsi il provvedimento di primo grado”.
FATTO
1.Il Giudizio di primo grado.
1.1. radicava presso il Tribunale di Venezia il giudizio di separazione n. r.g. 3177 Controparte_1
2012 (al quale era riunito il n. 3552 2012 promosso dalla ), esponendo di aver contratto Pt_1 matrimonio concordatario con in data 10.7.199 a Santa Maria di Sala (VE), unione Parte_1 dalla quale era nata la IA (19.4.2002), chiedendo dichiararsi la separazione con addebito al CP_2 coniuge per violazione del dovere di fedeltà, revocarsi il contributo dovuto a carico del padre per il mantenimento di (€ 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie), in quanto divenuta CP_2 economicamente indipendente, con diritto di stabilire i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
la resistente si associava alla domanda di separazione concludendo per il rigetto della domanda di addebito, chiedendo altresì il pagamento di €400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario fino al 2022 ed €500,00 dal 2023 epoca in cui la IA era collocata in via prevalente presso
3 la madre. La causa era istruita mediante prova orale CTU sistemica, nonché indagine a mezzo della
Guardia di finanza per l'accertamento dei redditi delle parti. Il Tribunale così disponeva: “rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da e;
revoca Parte_1 Controparte_1
l'obbligo posto a carico di di contribuire al mantenimento della IA e rigetta Parte_1 CP_2 la domanda di di prevedere un contributo al mantenimento della IA a Parte_1 CP_2 carico del padre;
dichiara inammissibili le domande di restituzione delle spese sostenute per la IA
svolte da . Spese di lite interamente compensate tra le parti. Pone le spese di CP_2 Parte_1
CTU definitivamente per metà a carico di entrambe le parti”.
2.Il giudizio di secondo grado.
2.1. Quale primo motivo di censura l'appellante rileva come il Tribunale abbia erroneamente rigettato una domanda di addebito mai formulata dalla IG.ra . Il capo di sentenza con cui il Tribunale Pt_1 di Venezia ha rigettato la domanda di addebito della separazione proposta da Parte_1 sarebbe illegittimo per violazione del principio della domanda (art. 99 cpc) e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 cpc), per come emergerebbe dal tenore letterale delle conclusioni rassegnate nel ricorso per separazione giudiziale coniugi del 18.05.2012 (pag. 8) e nel foglio allegato a verbale udienza di precisazione delle conclusioni del 06.09.2024.
2.2. Quale secondo motivo di doglianza viene dedotta l'erronea decisione in punto revoca del contributo al mantenimento della IA maggiorenne, ritenuta economicamente autosufficiente, violazione degli articoli 115-116-132 cpc, errata applicazione art. 337 septies cc. in quanto la retribuzione percepita da sarebbe pari ad €480,00 e non €800-1.000. CP_2
2.3.Quale terzo motivo di appello deduce violazione dell'art. 116 c.p.c. per errato rigetto della domanda di conferma l'obbligo in capo al padre di contribuire nel mantenimento ordinario e spese straordinarie della IA , già disposto in sede di provvedimenti provvisori, e di aumentarne CP_2
l'importo, distinguendo due periodi temporali in base al diverso oggetto e alle differenti ragioni su cui poggia la domanda: periodo 2012-2022, importo dell'assegno di euro 400,00 euro mensili tenendo conto del collocamento paritetico della IA presso i genitori e alla luce della completa istruttoria sulle condizioni economiche dei genitori e delle eIGenze di;
periodo dal 2023 in poi, l'importo CP_2 dell'assegno di euro 500,00 mensili, tenuto conto del collocamento stabile di presso la casa CP_2 materna e alle luce della completa istruttoria sulle condizioni economiche dei genitori e delle eIGenze della IA.
2.4. Quale quarto motivo deduce l'errata pronuncia di compensazione delle spese di lite perché conseguente all'errato rigetto della domanda di addebito mai svolta dalla IG.ra e della Pt_1
4 domanda di contributo in capo al padre al mantenimento della IA , illegittime per i motivi CP_2 sopra esposti, applicando erroneamente gli articoli 91-92 cpc.
3. Si è costituito l'appellato, il quale ha instato per il rigetto del gravame.
3.1. Quanto al primo motivo evidenzia che, trattandosi di un mero refuso, la doglianza poteva essere emendata con il procedimento di correzione dell'errore materiale ex art. 287 c.p.c.
3.2. Quanto alla sopravvenuta indipendenza economica della IA , eccepisce la tardività della CP_2 produzione documentale sia in primo grado che in appello ex art 345 c.p.c. ed in ogni caso la correttezza della valutazione del Tribunale anche in punto regolamentazione delle spese di lite.
La causa è stata discussa all'udienza del 30.6.2025 tenuta in modalità trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
DIRITTO
1.L'appello è fondato.
1.1 Deve osservarsi che parte appellante non ha formulato domanda di addebito della separazione né nel ricorso introduttivo per separazione giudiziale coniugi del 18.05.2012 r.g 3552/2012. (pag. 8) né nel foglio allegato a verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 06.09.2024.
Pertanto, il rigetto della domanda di addebito mai formulata dalla IG.ra , di cui vi è compiuta Pt_1 motivazione e speculare indicazione nella parte dispositiva della decisione, non poteva essere qualificato quale errore materiale emendabile ai sensi dell'art. 287 c.p.c., ma doveva costituire oggetto specifico motivo di gravame, da accogliersi essendosi il Tribunale pronunciato ultra petita.
2. Deve essere altresì accolto il motivo afferente alla dimostrata non indipendenza economica di
[...]
, avendo l'appellante pienamente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante. CP_2
2.1.In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto” in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano
5 giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass. n.
7015/2024).
2.2. , di anni 23, ultimati gli studi superiori, dopo un primo periodo di frequentazione CP_2 universitaria, dal 2023 ha iniziato a frequentare un corso professionale specializzante della durata di un triennio (fine corso 2026), presso l'Istituto Ipsi di Venezia Mestre, per il conseguimento del titolo di estetista, con costo annuale di €4.500,00 (€300,00 di iscrizione, €3.900,00 frequenza, €300 parte finale), come da dichiarazioni agli atti;
inoltre dal 2023 lavora nei week and con contratto part time a tempo indeterminato per 15 ore settimanali come banconiera alle dipendenze di , con CP_4 retribuzione media di circa €500,00 mensili.
2.3. Parte appellante ha documentato (doc. n. 8) le rassegnate dimissioni dal suddetto rapporto di lavoro da parte di dal 30.6.2025 e parte appellata ha prodotto una dichiarazione a CP_2 firma della legale rappresentante dell'estetica “Le Mama” di Santa Maria di Sala (VE) di inizio di uno stage dal 3 luglio 2025 con retribuzione di €600, mensili.
2.4. Ritiene la Corte che tali dati non consentano di inferire la sopravvenuta indipendenza economica di , nonostante l'encomiabile sforzo dimostrato da quest'ultima di poter far fronte ad alcuni CP_2 pagamenti, quali ad esempio l'assicurazione e l'acquisto dello scooter o qualche rata della retta scolastica, dovendo i genitori ancora temporaneamente supportarla, fino all'acquisizione di una adeguata pozione lavorativa.
2.5.Tale principio è stato avallato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. ord. n. 3352/2025) laddove afferma che un figlio impegnato in un percorso di formazione specializzante e di acquisizione delle necessarie competenze da spendere in futuro nel settore lavorativo di riferimento e nel contemporaneo svolgimento di un'occupazione non corrispondente alle proprie aspirazioni da cui trae un'eIGua retribuzione, non permette di affermare che il figlio abbia raggiunto un'effettiva autosufficienza reddituale.
2.6. Risulta inoltre confermata la circostanza che entrambi i genitori provvedono ai costi di vitto e di alloggio per la IA e che dal 2023 permane in via prevalente presso l'abitazione della madre, CP_2 recandosi presso quella del padre 4/5 volte al mese, come da dichiarazione autografa del 12.9.2024, prodotta in primo grado ed in parte confermata anche dall'appellato, il quale peraltro ha documentato di contribuire parzialmente (docc. 1-12) al pagamento delle spese straordinarie.
2.7. Alla luce delle condizioni reddituali delle parti (stipendio medio netto mensile per il 2023:
€1500,00 l'appellante, €1.100,000 l'appellato) pare congruo determinare la misura del contributo paterno in €200,00, oltre rivalutazione ISTAT, con decorrenza dal gennaio 2023, oltre al 50% delle
6 spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Venezia, fermi restando i precedenti provvedimenti provvisori.
3. Deve essere invece confermata la declaratoria di inammissibilità della domanda restitutoria - in relazione alle spese straordinarie anticipate da per conto della IA - formulata Parte_1 dall'appellante, in quanto coltivabile solo con separato giudizio ordinario.
3.1.Ogni altra questione non viene esaminata in quanto assorbita.
3.2. Le spese di lite liquidate per il secondo grado rispettivamente in €5.200,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA, per il primo grado in €7.616,00, oltre rimborso spese generali (15%),
IVA e CPA, in ragione della parziale soccombenza, vengono compensate nella misura di 1/3 e poste a carico dell'appellato per i residui 2/3.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vengono definitivamente poste a carico solidale delle parti (con ripartizione pro quota al 50% ciascuna).
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Venezia n. 246/2025 del
18.12.2024, pubblicata il 16.1.2025:
1) accerta e dichiara il vizio di ultrapetizione quanto al rigetto della domanda di addebito formulata da;
Parte_1
2) pone a carico di , con decorrenza da gennaio 2023, il pagamento entro il Controparte_1 giorno 5 di ogni mese, in favore di , a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 ordinario di , maggiorenne, economicamente non autosufficiente, della somma CP_2 di €200, oltre rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Venezia;
3) compensa le spese di lite liquidate per il secondo grado in €5.200,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA, per il primo grado in €7.616,00, oltre rimborso spese generali
(15%), IVA e CPA, nella misura di 1/3 e pone a carico dell'appellato i Controparte_1 residui 2/3;
4) pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico solidale delle parti (con ripartizione pro quota al 50% ciascuna).
7 Così deciso in Venezia nella camera di conIGlio del 7.7.2025
Il ConIGliere Estensore La Presidente
dott.ssa Silvia Franzoso dott.ssa Rita Rigoni
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
La Corte d'Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rita Rigoni Presidente
dott. Barbara Gallo ConIGliere
dott. Silvia Franzoso ConIGliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di II grado iscritta al n. 821 2025 r.g. promossa da:
( ), rappresentata e difesa, come da mandato in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. BAFFETTI FRANCESCA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in
Mira (VE), VIA VITTORIO ALFIERI 4/3
APPELLANTE
contro
( ), rappresentato e difeso, come da mandato in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. FORMENTIN FABIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Venezia Mestre, VIA CAPPUCCINA 22
APPELLATO
E con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
VENEZIA
1 Oggetto: Separazione giudiziale avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 246/2025 del
18.12.2024 pubblicata il 16/01/2025
Conclusioni di parte attrice: “Nel merito: Accertare e dichiarare che la IG.ra Parte_1 non ha proposto domanda di addebito della separazione personale al coniuge e, per l'effetto, CP_1 riformare in parte qua la sentenza del Tribunale di Venezia n. 246/2025 resa nel procedimento n.
3177/2012 RG riunito al 3552/2012 RG, pubblicata il 16.01.2025, corretta dall'ordinanza n. cronologico 154/2025 del 02.04.2025 resa nel sub procedimento RG n. 3177/2012-2. Con conferma della decisione di rigetto della domanda di addebito della separazione svolta dal IG. ; CP_1
Dichiarare la IA non ancora economicamente autosufficiente;
Accertate e
CP_2 considerate le condizioni economiche di entrambi i coniugi complessivamente intese, il regime di affido e di collocamento di presso i genitori con tempi paritetici sino al 2022, e permanenza
CP_2 pressoché stabile della IA presso la madre dal 2023 ad oggi, il non raggiungimento della autosufficienza economica di , confermare e disporre l'obbligo a carico del IG.
CP_2 Controparte_1 di corrispondere alla IG.ra un assegno mensile a titolo di contributo nel Parte_1 mantenimento ordinario della IA come di seguito quantificato: a) dal deposito del ricorso introduttivo nel 2012 e sino a dicembre 2022 l'assegno sarà pari ad una somma di € 400,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT come per legge o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
b) da gennaio 2023 in poi l'assegno sarà pari ad una somma di euro 500,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT come per legge o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
4. Disporre che le spese straordinarie sostenute nell'interesse della IA siano
CP_2 corrisposte nella misura pari al 50% da ciascun genitore, seguendo il protocollo del Tribunale di
Venezia 2019, accertando che fra le spese straordinarie da corrispondere pro quota rientrano anche le spese di abbonamento trasporto studente annuale euro 460,00, pillola Klaira prescritta dal ginecologo per attuali euro 52,80 trimestrali, spese palestra per euro 50,00 mensili, spese corso professionale estetista per euro 4.500,00 annui, assicurazione e bollo moto per euro 850,00 annui;
5. Con integrale rifusione di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Con riserva di meglio dedurre entro i limiti di preclusione dettati dal rito. In via istruttoria: Si chiede che venga disposta la convocazione e l'audizione della IA la quale potrà confermare quanto dedotto in ordine alle tempistiche di CP_2 permanenza della stessa presso i genitori, l'attuale svolgimento di attività lavorativa ed potrà anche dare contezza che il padre svolge attività lavorativa presso la Carrozzeria Moderna a tempo pieno. Si chiede di essere ammessi alla prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) Vero che CP_2 dal 2023 vive e pernotta stabilmente presso l'abitazione materna in Santa Maria di Sala (VE) Via Don
Minzoni 5; 2) Vero che dal 2023 si reca a casa del padre e dei nonni paterni una o due volte la CP_2 settimana per condividere con loro il pranzo;
3) Vero che il IG. durante l'anno di corso CP_1
2 professionale 2023/2024 in qualche occasione ha accompagnato la IA a scuola a Mestre alle CP_2 ore 8:00 per riportarla a casa alle ore 17:00, in coincidenza con i suoi orari lavorativi;
4) Vero che il numero 324-9949813 appartiene ed è in uso ad . Si indicano come testimoni CP_2 Tes_1
, tutte e tre residenti in [...]di Sala (VE) e
[...] Testimone_2 Testimone_3
residente in [...]. Si producono i seguenti documenti: copia conforme CP_2 dell'impugnata sentenza Tribunale di Venezia n. 246/2025 resa nel procedimento n. 3177/2012 RG, pubblicata il 16.01.2025; notifica della sentenza mezzo pec in data 03.04.2025; fascicolo di primo grado RG nn. 3177/2012 – 3177/2012-1 – 3552/2012; buste paga Alice;
diploma ; certificazione CP_2 scuola;
pagamento retta scuola;
polizza ; verbale 13.2.2020 Tribunale Venezia CP_2 CP_2 CP_1
RG 5860/2018. Si chiede l'acquisizione d'ufficio dei fascicoli RG nn. 3177/2012 – 3177/2012-1 –
3552/2012”.
Conclusioni di parte convenuta: “Rigettare l'appello e così confermare ogni statuizione di cui alla sentenza gravata, con condanna alla rifusione delle spese e dei compensi a carico della parte soccombente. Con richiesta di acquisizione del telematico di parte, si producono i seguenti documenti: -1-12) contabili accredito bonifici del datore di lavoro di , IG. CP_2 CP_3
-13,14,15) bonifici eseguiti da per spese scolastiche;
-16,17) bonifici eseguiti da per bollo CP_2 CP_2 ed assicurazione della motocicletta;
-18-19-20) bonifici eseguiti per il mese di novembre 2024, gennaio e maggio 2025 dal Sig. per spese scolastiche;
-con riserva di ulteriormente CP_2 produrre e dedurre”. “
Conclusioni del Procuratore Generale: “confermarsi il provvedimento di primo grado”.
FATTO
1.Il Giudizio di primo grado.
1.1. radicava presso il Tribunale di Venezia il giudizio di separazione n. r.g. 3177 Controparte_1
2012 (al quale era riunito il n. 3552 2012 promosso dalla ), esponendo di aver contratto Pt_1 matrimonio concordatario con in data 10.7.199 a Santa Maria di Sala (VE), unione Parte_1 dalla quale era nata la IA (19.4.2002), chiedendo dichiararsi la separazione con addebito al CP_2 coniuge per violazione del dovere di fedeltà, revocarsi il contributo dovuto a carico del padre per il mantenimento di (€ 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie), in quanto divenuta CP_2 economicamente indipendente, con diritto di stabilire i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
la resistente si associava alla domanda di separazione concludendo per il rigetto della domanda di addebito, chiedendo altresì il pagamento di €400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario fino al 2022 ed €500,00 dal 2023 epoca in cui la IA era collocata in via prevalente presso
3 la madre. La causa era istruita mediante prova orale CTU sistemica, nonché indagine a mezzo della
Guardia di finanza per l'accertamento dei redditi delle parti. Il Tribunale così disponeva: “rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da e;
revoca Parte_1 Controparte_1
l'obbligo posto a carico di di contribuire al mantenimento della IA e rigetta Parte_1 CP_2 la domanda di di prevedere un contributo al mantenimento della IA a Parte_1 CP_2 carico del padre;
dichiara inammissibili le domande di restituzione delle spese sostenute per la IA
svolte da . Spese di lite interamente compensate tra le parti. Pone le spese di CP_2 Parte_1
CTU definitivamente per metà a carico di entrambe le parti”.
2.Il giudizio di secondo grado.
2.1. Quale primo motivo di censura l'appellante rileva come il Tribunale abbia erroneamente rigettato una domanda di addebito mai formulata dalla IG.ra . Il capo di sentenza con cui il Tribunale Pt_1 di Venezia ha rigettato la domanda di addebito della separazione proposta da Parte_1 sarebbe illegittimo per violazione del principio della domanda (art. 99 cpc) e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 cpc), per come emergerebbe dal tenore letterale delle conclusioni rassegnate nel ricorso per separazione giudiziale coniugi del 18.05.2012 (pag. 8) e nel foglio allegato a verbale udienza di precisazione delle conclusioni del 06.09.2024.
2.2. Quale secondo motivo di doglianza viene dedotta l'erronea decisione in punto revoca del contributo al mantenimento della IA maggiorenne, ritenuta economicamente autosufficiente, violazione degli articoli 115-116-132 cpc, errata applicazione art. 337 septies cc. in quanto la retribuzione percepita da sarebbe pari ad €480,00 e non €800-1.000. CP_2
2.3.Quale terzo motivo di appello deduce violazione dell'art. 116 c.p.c. per errato rigetto della domanda di conferma l'obbligo in capo al padre di contribuire nel mantenimento ordinario e spese straordinarie della IA , già disposto in sede di provvedimenti provvisori, e di aumentarne CP_2
l'importo, distinguendo due periodi temporali in base al diverso oggetto e alle differenti ragioni su cui poggia la domanda: periodo 2012-2022, importo dell'assegno di euro 400,00 euro mensili tenendo conto del collocamento paritetico della IA presso i genitori e alla luce della completa istruttoria sulle condizioni economiche dei genitori e delle eIGenze di;
periodo dal 2023 in poi, l'importo CP_2 dell'assegno di euro 500,00 mensili, tenuto conto del collocamento stabile di presso la casa CP_2 materna e alle luce della completa istruttoria sulle condizioni economiche dei genitori e delle eIGenze della IA.
2.4. Quale quarto motivo deduce l'errata pronuncia di compensazione delle spese di lite perché conseguente all'errato rigetto della domanda di addebito mai svolta dalla IG.ra e della Pt_1
4 domanda di contributo in capo al padre al mantenimento della IA , illegittime per i motivi CP_2 sopra esposti, applicando erroneamente gli articoli 91-92 cpc.
3. Si è costituito l'appellato, il quale ha instato per il rigetto del gravame.
3.1. Quanto al primo motivo evidenzia che, trattandosi di un mero refuso, la doglianza poteva essere emendata con il procedimento di correzione dell'errore materiale ex art. 287 c.p.c.
3.2. Quanto alla sopravvenuta indipendenza economica della IA , eccepisce la tardività della CP_2 produzione documentale sia in primo grado che in appello ex art 345 c.p.c. ed in ogni caso la correttezza della valutazione del Tribunale anche in punto regolamentazione delle spese di lite.
La causa è stata discussa all'udienza del 30.6.2025 tenuta in modalità trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
DIRITTO
1.L'appello è fondato.
1.1 Deve osservarsi che parte appellante non ha formulato domanda di addebito della separazione né nel ricorso introduttivo per separazione giudiziale coniugi del 18.05.2012 r.g 3552/2012. (pag. 8) né nel foglio allegato a verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 06.09.2024.
Pertanto, il rigetto della domanda di addebito mai formulata dalla IG.ra , di cui vi è compiuta Pt_1 motivazione e speculare indicazione nella parte dispositiva della decisione, non poteva essere qualificato quale errore materiale emendabile ai sensi dell'art. 287 c.p.c., ma doveva costituire oggetto specifico motivo di gravame, da accogliersi essendosi il Tribunale pronunciato ultra petita.
2. Deve essere altresì accolto il motivo afferente alla dimostrata non indipendenza economica di
[...]
, avendo l'appellante pienamente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante. CP_2
2.1.In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto” in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano
5 giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass. n.
7015/2024).
2.2. , di anni 23, ultimati gli studi superiori, dopo un primo periodo di frequentazione CP_2 universitaria, dal 2023 ha iniziato a frequentare un corso professionale specializzante della durata di un triennio (fine corso 2026), presso l'Istituto Ipsi di Venezia Mestre, per il conseguimento del titolo di estetista, con costo annuale di €4.500,00 (€300,00 di iscrizione, €3.900,00 frequenza, €300 parte finale), come da dichiarazioni agli atti;
inoltre dal 2023 lavora nei week and con contratto part time a tempo indeterminato per 15 ore settimanali come banconiera alle dipendenze di , con CP_4 retribuzione media di circa €500,00 mensili.
2.3. Parte appellante ha documentato (doc. n. 8) le rassegnate dimissioni dal suddetto rapporto di lavoro da parte di dal 30.6.2025 e parte appellata ha prodotto una dichiarazione a CP_2 firma della legale rappresentante dell'estetica “Le Mama” di Santa Maria di Sala (VE) di inizio di uno stage dal 3 luglio 2025 con retribuzione di €600, mensili.
2.4. Ritiene la Corte che tali dati non consentano di inferire la sopravvenuta indipendenza economica di , nonostante l'encomiabile sforzo dimostrato da quest'ultima di poter far fronte ad alcuni CP_2 pagamenti, quali ad esempio l'assicurazione e l'acquisto dello scooter o qualche rata della retta scolastica, dovendo i genitori ancora temporaneamente supportarla, fino all'acquisizione di una adeguata pozione lavorativa.
2.5.Tale principio è stato avallato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. ord. n. 3352/2025) laddove afferma che un figlio impegnato in un percorso di formazione specializzante e di acquisizione delle necessarie competenze da spendere in futuro nel settore lavorativo di riferimento e nel contemporaneo svolgimento di un'occupazione non corrispondente alle proprie aspirazioni da cui trae un'eIGua retribuzione, non permette di affermare che il figlio abbia raggiunto un'effettiva autosufficienza reddituale.
2.6. Risulta inoltre confermata la circostanza che entrambi i genitori provvedono ai costi di vitto e di alloggio per la IA e che dal 2023 permane in via prevalente presso l'abitazione della madre, CP_2 recandosi presso quella del padre 4/5 volte al mese, come da dichiarazione autografa del 12.9.2024, prodotta in primo grado ed in parte confermata anche dall'appellato, il quale peraltro ha documentato di contribuire parzialmente (docc. 1-12) al pagamento delle spese straordinarie.
2.7. Alla luce delle condizioni reddituali delle parti (stipendio medio netto mensile per il 2023:
€1500,00 l'appellante, €1.100,000 l'appellato) pare congruo determinare la misura del contributo paterno in €200,00, oltre rivalutazione ISTAT, con decorrenza dal gennaio 2023, oltre al 50% delle
6 spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Venezia, fermi restando i precedenti provvedimenti provvisori.
3. Deve essere invece confermata la declaratoria di inammissibilità della domanda restitutoria - in relazione alle spese straordinarie anticipate da per conto della IA - formulata Parte_1 dall'appellante, in quanto coltivabile solo con separato giudizio ordinario.
3.1.Ogni altra questione non viene esaminata in quanto assorbita.
3.2. Le spese di lite liquidate per il secondo grado rispettivamente in €5.200,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA, per il primo grado in €7.616,00, oltre rimborso spese generali (15%),
IVA e CPA, in ragione della parziale soccombenza, vengono compensate nella misura di 1/3 e poste a carico dell'appellato per i residui 2/3.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vengono definitivamente poste a carico solidale delle parti (con ripartizione pro quota al 50% ciascuna).
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Venezia n. 246/2025 del
18.12.2024, pubblicata il 16.1.2025:
1) accerta e dichiara il vizio di ultrapetizione quanto al rigetto della domanda di addebito formulata da;
Parte_1
2) pone a carico di , con decorrenza da gennaio 2023, il pagamento entro il Controparte_1 giorno 5 di ogni mese, in favore di , a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 ordinario di , maggiorenne, economicamente non autosufficiente, della somma CP_2 di €200, oltre rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Venezia;
3) compensa le spese di lite liquidate per il secondo grado in €5.200,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA, per il primo grado in €7.616,00, oltre rimborso spese generali
(15%), IVA e CPA, nella misura di 1/3 e pone a carico dell'appellato i Controparte_1 residui 2/3;
4) pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico solidale delle parti (con ripartizione pro quota al 50% ciascuna).
7 Così deciso in Venezia nella camera di conIGlio del 7.7.2025
Il ConIGliere Estensore La Presidente
dott.ssa Silvia Franzoso dott.ssa Rita Rigoni
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