Cass. civ., sez. I, sentenza 16/03/1999, n. 2316
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Sentenza 16 marzo 1999

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L'opposizione avverso la dichiarazione dello stato di adottabilità introduce un procedimento di natura contenziosa dinanzi al tribunale, con la conseguente applicabilità della norma di cui all'art. 82, comma 3 cod. proc. civ., relativo all'obbligo delle parti di stare in giudizio con il ministero di un procuratore legalmente esercente. È, pertanto, inidonea ad introdurre un valido giudizio l'opposizione sottoscritta personalmente dai genitori, senza che assuma rilievo, in contrario, la circostanza secondo cui il rispetto di un termine perentorio si risolverebbe, nella specie, in un ostacolo effettivo alla proposizione del ricorso da parte di un difensore nell'ipotesi di persone indigenti (o di modesta estrazione culturale) costrette a richiedere l'ammissione al gratuito patrocinio (cfr. Corte costituzionale nn. 57 e 59 del 1979 e n. 196 del 1986).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 16/03/1999, n. 2316
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2316
    Data del deposito : 16 marzo 1999

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