Sentenza 16 marzo 1999
Massime • 1
L'opposizione avverso la dichiarazione dello stato di adottabilità introduce un procedimento di natura contenziosa dinanzi al tribunale, con la conseguente applicabilità della norma di cui all'art. 82, comma 3 cod. proc. civ., relativo all'obbligo delle parti di stare in giudizio con il ministero di un procuratore legalmente esercente. È, pertanto, inidonea ad introdurre un valido giudizio l'opposizione sottoscritta personalmente dai genitori, senza che assuma rilievo, in contrario, la circostanza secondo cui il rispetto di un termine perentorio si risolverebbe, nella specie, in un ostacolo effettivo alla proposizione del ricorso da parte di un difensore nell'ipotesi di persone indigenti (o di modesta estrazione culturale) costrette a richiedere l'ammissione al gratuito patrocinio (cfr. Corte costituzionale nn. 57 e 59 del 1979 e n. 196 del 1986).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/03/1999, n. 2316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2316 |
| Data del deposito : | 16 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Rel. Consigliere -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DR RT, DAÒ LE EL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso l'avvocato MARIO MENGHINI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERO SANNA, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
CURAATORE SPECIALE DELLA MINORE NE PA, DR IL, PROCURATORE GENERALE DI TORINO DELLA MINORE NE PA;
- intimati-
avverso la sentenza n. 230/98 della Corte d'Appello di TORINO, Sezione Minori, depositata il 27/02/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/98 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Menghini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 21.10.1996 il Tribunale per i Minorenni di Torino dichiarava lo stato di adottabilità della minore DR SI ed il suo inserimento in comunità, dopo aver accertato lo stato di abbandono morale in cui versava in considerazione del fatto che il padre DR ER, affetto da nevrosi ansioso-depressiva e già sottoposto ad un ricovero presso l'O.P. di Vercelli, era dedito agli alcoolici e violento in famiglia e che la madre DAÒ TI EL, di personalità debole, non era in grado di occuparsi della figlia mentre la nonna paterna era inidonea comprendere i problemi della bambina.
Avverso tale decreto proponevano opposizione personalmente i genitori con ricorso del 17.12.1996, contestando lo stato di abbandono e chiedendo contestualmente l'ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato.
All'udienza fissata il difensore nominato ai sensi dell'art. 75 della Legge 184/83 faceva presente di non essere stato ancora officiato dai ricorrenti, chiedendo un rinvio per consentire il rilascio della procura.
Il Tribunale rigettava l'istanza di rinvio, pronunciando Sentenza con cui dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione. I genitori proponevano quindi rituale appello, lamentando che il Tribunale non avesse applicato l'art. 182 comma 1 C.P.C. con la concessione di un termine per la regolarizzazione degli atti attraverso il rilascio della procura al fine di rendere possibile la costituzione in giudizio.
All'esito del giudizio, al quale partecipava il Procuratore Generale, la Corte d'Appello di Torino - Sezione per Minorenni - con sentenza del 24-27.2.1998 rigettava l'impugnazione. Dopo aver evidenziato il carattere contenzioso del procedimento successivo alla pronuncia del decreto di adottabilità e l'applicabilità quindi dell'art. 82 C.P.C. relativo alla necessità che le parti private siano rappresentate da un difensore abilitato, rilevava che l'opposizione a detto decreto, sottoscritto personalmente dalle parti, non poteva considerarsi rituale, non essendo la designazione del difensore da parte del Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 75 della Legge 184/83 e dell'art. 9 R.D. 20.9.1934 n.1579 idoneo a dotare il legale dello "ius postulandi"
senza il conferimento della procura e non potendo trovare applicazione l'art. 182 comma 1 C.P.C. il quale è volto a rimediare all'incompletezza od alla irregolarità degli atti e dei documenti per il conferimento della procura e non già a sopperire alla loro radicale inesistenza.
Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione DR ER e DAÒ TI EL, deducendo un unico motivo di censura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso DR ER e DAÒ TI EL denunciano violazione dell'art. 17 della Legge 184/83. Richiamando una sentenza di questa Corte (Cass. 352/82), i ricorrenti deducono che la previsione dell'art. 82 comma 3 C.P.C., secondo cui non è consentito alle parti di stare in giudizio senza il ministero di un procuratore, salvo che la legge disponga diversamente, deve essere interpretata nel senso che tale possibilità sussiste invece quando, per la peculiarità di determinati procedimenti, il ricorso al patrocinio, oneroso o gratuito, di un difensore entro rigorose scadenze si risolverebbe in un irreparabile danno per la parte, come nel caso del procedimento di adottabilità e della successiva fase contenziosa, ove deve essere consentito al genitore, spesso in difficili condizioni economiche e culturali, di stare in giudizio di persona. Deduce inoltre che nel patrocinio a spese dello Stato l'attività del difensore è imputata al rappresentato non già in forza di una procura rilasciata da quest'ultimo ma in base all'atto di nomina del difensore compiuto dallo stesso giudice del processo.
La censura è infondata.
L'opposizione avverso la dichiarazione dello stato di adottabilità introduce un procedimento di natura contenziosa avanti al Tribunale con la conseguente applicabilità dell'art. 82 comma 3 C.P.C. relativo all'obbligo delle parti di stare in giudizio con il ministero di un procuratore legalmente esercente.
Tale principio, già affermato con riferimento agli artt. 314/12 e segg. C.C. (Cass. 5138/82; Cass. 3241/82; Cass. 276/85), è stato ribadito anche in relazione alla nuova normativa sull'adozione (art. 17 comma 1 Legge 4.5.1983 n.184) che ha sostituito la precedente (Cass. 4957/89; Cass. 5929/98). Deve pertanto escludersi che l'opposizione sottoscritta personalmente dai genitori sia idonea ad introdurre un valido giudizio.
Nè può condividersi l'assunto dei ricorrenti, secondo cui il rispetto di un termine perentorio si risolverebbe in un effettivo ostacolo alla proposizione del ricorso da parte di un difensore allorché si tratti di persone indigenti e di modesta estrazione culturale, costrette a richiedere l'ammissione al gratuito patrocinio.
Invero tale rilievo, pur prospettato e condiviso da un'isolata decisione di questa Corte richiamata dagli stessi ricorrenti (Cass. 352/82), era stato già sottoposto all'esame della Corte
Costituzionale che con sentenze nn. 57 e 58 del 15.6-4-7-1979, nel dichiarare non fondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 314/12 comma 1 C.C. (corrispondente al vigente art. 17 comma 1 Legge 183/84) in relazione all'art. 82 comma 3 C.P.C. e con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, aveva ritenuto ragionevole tale termine anche in situazioni del genere (caratterizzate dall'inderogabile ministero del difensore) in considerazione sia di profili di ordine generale che del particolare interesse tutelato, costituito dalla necessità che la condizione di adottabilità del minore non rimanga sospesa ed incerta per un periodo di tempo troppo lungo.
Lo stesso principio è stato successivamente ribadito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 196 del 1986. Correttamente pertanto la Corte d'Appello ha confermato l'inammissibilità dell'opposizione non sottoscritta da un procuratore legalmente esercente.
Rimane in tal modo assorbita l'ulteriore questione volta ad accertare se nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato l'attività del difensore sia imputabile al rappresentato in forza di una procura che quest'ultimo deve rilasciare al primo oppure in virtù dell'atto di nomina compiuto dal giudice competente. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Nulla deve essere disposto in ordine alle spese, non essendosi la controparte costituita.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21.12.1998
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 1999.