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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/06/2025, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1527 /2024 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del giorno 8 maggio 2025, alla quale è stata assunta in decisione ai sensi del novellato comma terzo dell'art. 281 sexies c.p.c. promossa da
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._2
Alessandro Pruiti Ciarello,giusta procura in atti, opponenti contro (C.F. Controparte_1
, rappresentata da P.IVA_1 Controparte_2
giusta procura in atti, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, rappresenta e difesa dall'avv. Alberigo Panini, giusta procura in atti, opposta avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.) In fatto e in diritto e hanno proposto opposizione Parte_1 Parte_2 avverso l'atto di precetto notificato in data 21.03.2024, con cui la
[...] ha chiesto il pagamento della somma Controparte_3 complessiva pari ad euro € 14.622,14 dovuta in forza di decreto ingiuntivo n. 1804/2011 emesso dal Tribunale di Messina in data 24.11. In sede di opposizione, hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva della società opposta, chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto e la nullità dle precetto.
Con comparsa di costituzione e risposta il creditore opposto ha contestato le domande avversarie. In assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e assunta in decisione. L'opposizione è infondata. L'eccezione di parte opponente in ordine al difetto di legittimazione attiva della Banca opposta va rigettata. Come è noto, chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione in blocco, fornendo la prova sostanziale della propria legittimazione, con ogni mezzo, anche con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, prodotta nel corso del giudizio instaurato dal debitore ceduto in conseguenza dell'intimazione notificatagli dal cessionario (v. ex multis, Tribunale Alessandria, sez. I, 30.01.2023, n. 71; Tribunale Napoli, sez. II, 01.12.2022, n. 10746; Tribunale
Modena, sez. III, 11.10.2022, n. 1163; Tribunale Prato, sez. I, 02.02.2022, n. 70; Tribunale Busto Arsizio, sez. II, 07.02.2022, n. 146). In tal senso, è stato, infatti, precisato che la cessione del credito è un negozio consensuale tra cedente e cessionario, nell'ambito del quale la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr., Cass. Civ., 19.02.2019, n. 4713). Ne consegue che nel caso di cessioni in blocco ai sensi della L. n. 130 del 1999, art. 4, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 T.U.B., ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c., stabilendo, quale presupposto di efficacia della cessione nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può, quindi, aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. Civ., 29.09.2020, n. 20495, Cass. Civ., 17.03.2006, n. 5997; Cass. Civ., sez. III, 16.04.2021, n. 10200: “in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile;
ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario”; conf. Cass. Civ., Sez. Un., 04.05.2017, n. 10790). Nel caso di specie deve ritenersi raggiunta la prova della cessione del credito oggetto di causa, avendo parte opposta allegato: atto di scissione stipulato per atto del 16.01.2018 Rep. 61747 Racc. 39628 a rogito del Notaio in Bologna, Dott. e il relativo avviso pubblicato Gazzetta Persona_1
Ufficiale del 20.03.2018, n. 33, Parte Seconda, a riprova del trasferimento del credito originario da (già creditrice originale) Controparte_4 CP_5
2 a avviso di cessione del credito da UNIPOLREC S.p.A. a Controparte_6 pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 20.12.2022, n. 147, Parte CP_1 seconda, nonché dichiarazione di inclusione del credito oggetto di causa nell'ambito della detta cessione rilasciata in Milano dal Notaio dott. Per_2
[...]
In altri termini, le indicazioni di cui all'avviso pubblicato unitamente alla dichiarazione di inclusione del credito consentono agevolmente e senza incertezze di concludere che il credito de quo è rientrato nella cessione, sicché la contestazione di parte opponente è infondata. Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'opponente ed in favore dell'opposta e liquidate, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, applicando i parametri minimi di cui al D.M. 55/14 relativi alle controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1527/24 R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. Condanna e in solido al Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese di lite in favore di Parte_3 che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese
[...] generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Si comunichi. Così deciso in Messina il 23 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
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TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1527 /2024 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del giorno 8 maggio 2025, alla quale è stata assunta in decisione ai sensi del novellato comma terzo dell'art. 281 sexies c.p.c. promossa da
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._2
Alessandro Pruiti Ciarello,giusta procura in atti, opponenti contro (C.F. Controparte_1
, rappresentata da P.IVA_1 Controparte_2
giusta procura in atti, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, rappresenta e difesa dall'avv. Alberigo Panini, giusta procura in atti, opposta avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.) In fatto e in diritto e hanno proposto opposizione Parte_1 Parte_2 avverso l'atto di precetto notificato in data 21.03.2024, con cui la
[...] ha chiesto il pagamento della somma Controparte_3 complessiva pari ad euro € 14.622,14 dovuta in forza di decreto ingiuntivo n. 1804/2011 emesso dal Tribunale di Messina in data 24.11. In sede di opposizione, hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva della società opposta, chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto e la nullità dle precetto.
Con comparsa di costituzione e risposta il creditore opposto ha contestato le domande avversarie. In assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e assunta in decisione. L'opposizione è infondata. L'eccezione di parte opponente in ordine al difetto di legittimazione attiva della Banca opposta va rigettata. Come è noto, chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione in blocco, fornendo la prova sostanziale della propria legittimazione, con ogni mezzo, anche con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, prodotta nel corso del giudizio instaurato dal debitore ceduto in conseguenza dell'intimazione notificatagli dal cessionario (v. ex multis, Tribunale Alessandria, sez. I, 30.01.2023, n. 71; Tribunale Napoli, sez. II, 01.12.2022, n. 10746; Tribunale
Modena, sez. III, 11.10.2022, n. 1163; Tribunale Prato, sez. I, 02.02.2022, n. 70; Tribunale Busto Arsizio, sez. II, 07.02.2022, n. 146). In tal senso, è stato, infatti, precisato che la cessione del credito è un negozio consensuale tra cedente e cessionario, nell'ambito del quale la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr., Cass. Civ., 19.02.2019, n. 4713). Ne consegue che nel caso di cessioni in blocco ai sensi della L. n. 130 del 1999, art. 4, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 T.U.B., ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c., stabilendo, quale presupposto di efficacia della cessione nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può, quindi, aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. Civ., 29.09.2020, n. 20495, Cass. Civ., 17.03.2006, n. 5997; Cass. Civ., sez. III, 16.04.2021, n. 10200: “in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile;
ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario”; conf. Cass. Civ., Sez. Un., 04.05.2017, n. 10790). Nel caso di specie deve ritenersi raggiunta la prova della cessione del credito oggetto di causa, avendo parte opposta allegato: atto di scissione stipulato per atto del 16.01.2018 Rep. 61747 Racc. 39628 a rogito del Notaio in Bologna, Dott. e il relativo avviso pubblicato Gazzetta Persona_1
Ufficiale del 20.03.2018, n. 33, Parte Seconda, a riprova del trasferimento del credito originario da (già creditrice originale) Controparte_4 CP_5
2 a avviso di cessione del credito da UNIPOLREC S.p.A. a Controparte_6 pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 20.12.2022, n. 147, Parte CP_1 seconda, nonché dichiarazione di inclusione del credito oggetto di causa nell'ambito della detta cessione rilasciata in Milano dal Notaio dott. Per_2
[...]
In altri termini, le indicazioni di cui all'avviso pubblicato unitamente alla dichiarazione di inclusione del credito consentono agevolmente e senza incertezze di concludere che il credito de quo è rientrato nella cessione, sicché la contestazione di parte opponente è infondata. Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'opponente ed in favore dell'opposta e liquidate, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, applicando i parametri minimi di cui al D.M. 55/14 relativi alle controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1527/24 R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. Condanna e in solido al Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese di lite in favore di Parte_3 che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese
[...] generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Si comunichi. Così deciso in Messina il 23 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
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