Articolo 90 della Legge 17 luglio 1890, n. 6972
Articolo 89Articolo 91
Versione
6 agosto 1890
Art. 90.

Sono soggetti a trasformazione a norma dell'art. 70:

1. Le doti per monacazione, fermi gli effetti delle leggi di soppressione delle corporazioni religiose o di liquidazione dell'asse ecclesiastico per le doti di monacazione che erano a carico del patrimonio delle corporazioni religiose e degli enti ecclesiastici soppressi;

2. Le fondazioni per i carcerati e condannati, le quali dovranno essere convertite in fondazioni di patronato per i liberati dal carcere, salvo quanto sia destinato a beneficio delle famiglie dei condannati e carcerati;

3. Gli ospizi dei catecumeni, in quanto abbiano conservato l'originaria destinazione.

Entrata in vigore il 6 agosto 1890