Cass. civ., sez. I, sentenza 18/02/1999, n. 1356
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Sentenza 18 febbraio 1999

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In sede di formazione dello stato passivo, la mancata pronuncia, da parte del giudice delegato, sulla domanda di ammissione di un credito futuro (nella specie, credito da indennità di occupazione di un immobile dopo la fine della locazione) non preclude al creditore, una volta sorto il credito stesso, la richiesta di ricognizione del medesimo in prededuzione, ne', in caso di diniego, la domanda del relativo accertamento secondo le regole ordinarie della insinuazione dei crediti al passivo fallimentare. Non è, viceversa, consentito al creditore, in difetto di un accertamento del suo credito (pur ancora possibile) avanzare reclamo avverso il piano di riparto, reclamo che, se proposto, va, per l'effetto, dichiarato inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 18/02/1999, n. 1356
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1356
    Data del deposito : 18 febbraio 1999

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