Sentenza 18 febbraio 1999
Massime • 1
In sede di formazione dello stato passivo, la mancata pronuncia, da parte del giudice delegato, sulla domanda di ammissione di un credito futuro (nella specie, credito da indennità di occupazione di un immobile dopo la fine della locazione) non preclude al creditore, una volta sorto il credito stesso, la richiesta di ricognizione del medesimo in prededuzione, ne', in caso di diniego, la domanda del relativo accertamento secondo le regole ordinarie della insinuazione dei crediti al passivo fallimentare. Non è, viceversa, consentito al creditore, in difetto di un accertamento del suo credito (pur ancora possibile) avanzare reclamo avverso il piano di riparto, reclamo che, se proposto, va, per l'effetto, dichiarato inammissibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/02/1999, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Consigliere -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
Dott. Sergio DI AMATO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMAF Srl, già IMMOBILIARE FIORENTINA MASACCIO Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso l'avvocato GREZ G. M., rappresentata e difesa dall'avvocato GIULIO PADOA, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO GRAFICHE SPINELLI Srl, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO TRIESTE 88, presso l'avvocato GIORGIO RECCHIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO RUSSO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso il decreto del Tribunale di FIRENZE, Sezione Fallimentare, depositato il 30/06/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/98 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.r.l. COMAF, proprietaria di un immobile già concesso in locazione alla s.r.l. Società Grafiche Spinelli e per il quale alla data del fallimento della conduttrice, dichiarato dal Tribunale di Firenze con sentenza del 22 febbraio 1995, era già stato convalidato lo sfratto per morosità da essa intimato, presentava istanza di insinuazione al passivo dei canoni non riscossi e della indennità di occupazione calcolata sino al 31 marzo 1995, chiedendo altresì la prededuzione della indennità di occupazione dal 1 aprile 1995 fino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile. Il giudice delegato ammetteva il credito per i canoni scaduti e per l'indennità di occupazione calcolata fino alla data del 31 marzo 1995 per somma inferiore a quella richiesta. Il giudice delegato ometteva, invece, di provvedere sulla richiesta prededuzione per i crediti successivi al 1 aprile 1995. La s.r.l. COMAF proponeva opposizione allo stato passivo in relazione alla riduzione dei crediti già maturati, senza doglianze in ordine alla mancata ammissione del credito per indennità di occupazione successivo alla predetta data del 31 marzo 1995.
Con decreto del 29 aprile 1997 il giudice delegato, disattendendo le osservazioni formulate dalla s.r.l. COMAF, che aveva lamentato la mancanza degli accantonamenti necessari per il pagamento del suo credito in prededuzione, dichiarava esecutivo il piano di riparto parziale con il quale veniva disposta la distribuzione del 90% delle somme disponibili.
Avverso detto decreto la s.r.l. COMAF proponeva reclamo che il Tribunale di Firenze dichiarava inammissibile con decreto del 30 giugno 1997. In particolare, il Tribunale osservava che la reclamante, la quale con l'opposizione allo stato passivo non aveva insistito nella richiesta di prededuzione per i crediti successivi al 1 aprile 1995, e ciò malgrado il silenzio del giudice delegato sulla relativa richiesta, non poteva rimettere in discussione i risultati dello stato passivo nella successiva fase di ripartizione dell'attivo e non era legittimata alla proposizione del reclamo, che è riservato ai creditori insinuati ed ammessi al passivo fallimentare per lamentare, ovviamente nei limiti dei crediti ammessi, la lesione di un proprio diritto all'interno del piano di riparto.
Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione la s.r.l. COMAF, deducendo tre motivi, illustrati con memoria. Il fallimento della s.r.l. Società Grafiche Spinelli resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente deduce l'illegittimità costituzionale degli artt. 23, 25 n. 1, 26 l.f. e dell'art. 51 n. 4 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione
nonché la conseguente nullità dell'atto impugnato per la mancanza di terzietà del collegio giudicante del quale aveva fatto parte, in veste di relatore e di presidente, lo stesso magistrato che in qualità di giudice delegato aveva emesso il provvedimento impugnato. La questione, come riconosce la ricorrente, è stata prospettata negli stessi termini nei quali era stata sollevata dal Tribunale di Reggio Emilia con ordinanza del 27 febbraio 1997 (G.U. n. 29 del 16 luglio 1997). La questione, così come prospettata, è stata dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 323 del 6 novembre 1998. In particolare, la menzionata decisione ha ritenuto che: a) il reclamo fallimentare non può essere qualificato come grado ulteriore del giudizio poiché si colloca nell'ambito della stessa fase processuale del provvedimento reclamato e deve considerarsi come un momento dell'iter della procedura concorsuale, le cui peculiarità impongono speciali esigenze di continuità delle quali il giudice delegato è sostanzialmente il garante;
proprio in funzione di tale ruolo il legislatore prevede un permanente raccordo che lega il giudice delegato, ai sensi dell'art. 25 n. 1 l.f., al collegio, attraverso l'obbligo di riferire ad esso su ogni affare per il quale sia richiesto un provvedimento collegiale;
b) il modello di reclamo introdotto nell'ambito del processo cautelare uniforme (art. 669 terdiecies, 2 comma, cod. proc. civ.) non rappresenta un archetipo assoluto cui debba uniformarsi necessariamente tutto il sistema processuale, ma una scelta del legislatore che è libero di realizzare in altre forme le garanzie inerenti all'esercizio della giurisdizione;
ciò tanto più vale con riferimento all'istituto del fallimento, nel quale il principio di concentrazione di ogni controversia presso gli organi del fallimento trova una accentuazione del tutto particolare poiché "il giudice delegato, attraverso la molteplicità dei suoi poteri (amministrativi, decisori, cautelari), assicura la rapidità e continuità delle fasi processuali - valori anch'essi specifici e prevalenti nelle procedure concorsuali - grazie alla presumibile compiutezza della sua conoscenza di fatti, rapporti e situazioni soggettive ed oggettive della procedura (cfr. sentenze n. 351 del 1997 e n. 148 del 1996). Conoscenza, che non può andare dispersa, e che deve rapportarsi in modo costante e diretto (non bastando ad assicurare il valore della celerità - allo stato attuale della disciplina complessiva della procedura de qua - una relazione in forma diversa, meno immediata) con il tribunale fallimentare ...";
c) l'unità funzionale della complessa figura del giudice delegato non consente, nella indicata prospettiva, di scorporarne singoli profili, onde costruire riguardo ad essi un obbligo di astensione;
d) i principi affermati dalla Corte costituzionale in relazione all'art. 34 cod. proc. pen. non possono essere trasposti sic et simpliciter nel processo civile e tanto meno nel fallimento, considerato lo stretto nesso di tali principi con le caratteristiche del processo penale, finalizzato all'accertamento del fatto ascritto all'imputato, costantemente assistito dal favor rei. Alla stregua di tale insegnamento, condiviso da questa Corte, la sollevata questione di legittimità costituzionale deve ritenersi manifestamente infondata.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 110 l.f.. In particolare, la ricorrente si duole che il Tribunale di Firenze ne abbia escluso la legittimazione in relazione alla tutela di un credito non ammesso al passivo, senza tenere conto che, ai sensi della citata disposizione, il piano di riparto "deve riservare le spese occorrenti per la procedura". Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 93 ss., 110, 111 n. 1 l.f. nonché degli artt. 112 e 324 cod. proc. civ. e dell'art. 2909 cod. civ.. In particolare, secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che nell'ambito del passivo fallimentare siano compresi i debiti di massa, da pagare in prededuzione, sorti per l'amministrazione del fallimento e perciò dopo la sua dichiarazione;
da ciò conseguirebbe che esattamente il giudice delegato non aveva preso in considerazione la richiesta di pagamento in (futura) prededuzione e che, pertanto, nessuna acquiescenza pregiudizievole poteva collegarsi alla mancata opposizione avverso l'omessa pronunzia del giudice delegato.
I due motivi devono essere esaminati congiuntamente per la stretta connessione delle questioni proposte ed il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Questa corte ha più volte chiarito che le osservazioni al piano di riparto possono essere proposte solo da creditori la cui pretesa sia stata già valutata (v. Cass. 24 marzo 1994, n. 2896 - Cass. 8 agosto 1995, n. 8669 - Cass. 23 marzo 1996, n. 2566). Infatti, l'ambito delle osservazioni al progetto del riparto deve essere limitato alla graduazione dei vari crediti ed all'ammontare della somma distribuita, con esclusione di qualsiasi questione relativa all'esistenza, alla qualità ed alla quantità dei crediti e dei privilegi. Questa limitazione si fonda sulla distinzione, e sulla conseguente correlazione, delle subprocedure di accertamento del passivo e di riparto dell'attivo liquidato, regolate come cadenze successive ed interconnesse;
da ciò consegue che le risultanze della prima fase costituiscono il titolo per la partecipazione alla seconda fase, per cui quest'ultima deve riflettere i dati della prima. Il provvedimento del giudice delegato che rende esecutivo il piano di riparto, nulla deve apportare che non sia già acquisito al processo concorsuale, dovendo fondarsi sullo stato passivo del quale è, in un certo senso, un atto di esecuzione. Da ciò consegue ancora che, come si è detto, in sede di riparto non possono proporsi questioni relative alla esistenza, alla entità ed alla collocazione del credito. Tali questioni, infatti, devono essere risolte nella sede propria rappresentata dalla fase di accertamento del passivo. A tale regola non si sottraggono i crediti prededucibili, ancorché, come nella fattispecie, contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, nessuna preclusione si sia verificata a seguito della mancata opposizione allo stato passivo da parte dell'odierno ricorrente. Infatti non si può applicare al caso in esame il principio, più volte affermato da questa Corte, in ordine alla preclusione di ogni questione relativa alla esistenza del credito ed alla sua collocazione, quando il giudice delegato, pur omettendo di pronunziare sulla relativa domanda di ammissione al passivo, abbia dichiarato esecutivo lo stato passivo (v. Cass. 1 settembre 1995, n. 9220). Presupposto di tale principio, infatti, è quello della esistenza del credito, sia pure sottoposto a termine o condizione, al momento della dichiarazione di fallimento ovvero, per ciò che concerne i crediti prededucibili, al momento della pronunzia del giudice delegato. Tale presupposto si fonda sul principio, pacifico in dottrina, che i crediti futuri, il cui fatto costitutivo cioè non si è ancora realizzato, sono esclusi dall'accertamento del passivo. Certamente futuro si deve considerare il credito per indennità di occupazione di un immobile dopo la fine della locazione e per un periodo successivo alla pronunzia del giudice;
tale credito ha, infatti, natura risarcitoria e sorge per effetto del protrarsi della illegittima occupazione dell'immobile. Da ciò consegue che, anche se il silenzio del giudice delegato sulla domanda relativa ai crediti futuri da indennità di occupazione equivaleva ad un rigetto, nessuna preclusione poteva conseguire alla mancata opposizione poiché tali crediti futuri non potevano essere ammessi al passivo del fallimento;
la loro esclusione, tuttavia, non poteva operare che allo stato degli atti, senza alcun riferimento al momento, successivo alla pronunzia del giudice, in cui i crediti, per il protrarsi dell'occupazione, venivano a maturare. La mancanza di preclusioni derivanti dalla acquiescenza sul punto allo stato passivo non esonerava, tuttavia, l'odierno ricorrente da un accertamento del suo credito in difetto di quella ricognizione prevista dal n. 1 dell'art. 111 l.f.. Invero, quanto ai crediti di massa, questa Corte ha precisato che il decreto previsto dall'art.111 legge fall. (con il quale il curatore viene autorizzato al prelievo delle somme per il pagamento) ha funzione meramente ricognitiva del credito prededucibile - il quale trova la sua finale collocazione nel piano di riparto - e non anche, nel caso di diniego della prededuzione, di accertamento negativo della corrispondente pretesa (Cass. 2896\1994 cit.). Perciò, nell'ipotesi che le domande di riconoscimento della prededucibilità del credito e di modifica del provvedimento di riparto vengano proposte contestualmente (tal che al rigetto della prima consegua la reiezione anche della seconda richiesta ed il progetto di riparto viene perciò dichiarato esecutivo senza modifiche), il creditore non ha altra possibilità che quella di chiedere l'insinuazione allo stato passivo del credito preteso secondo le regole ordinarie (cfr., tra le tante decisioni, Cass. 22 ottobre 1984 n. 5345 - Cass. 6 giugno 1989 n. 2743 - Cass.maggio 1991 n. 5124). In conclusione, deve ritenersi, quindi, che la mancata pronunzia del giudice delegato, in sede di formazione dello stato passivo, sulla domanda di ammissione di un credito futuro non preclude al creditore, una volta che il credito sia sorto, di chiedere la ricognizione del suo credito in prededuzione ovvero, in caso di diniego, di chiedere l'accertamento secondo le regole ordinarie della insinuazione dei crediti al passivo fallimentare;
non è consentito, invece, al creditore, in difetto di un accertamento del suo credito, pur ancora possibile, di proporre reclamo avverso il piano di riparto.
Soccorrono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese di giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 novembre 1998. Depositata in Cancelleria il 18/2/1999.