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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 09/04/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1787/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello (iscritta al n. r.g. 1787/2023) alla sentenza emessa in data 20-
12-2022 dal Giudice di Pace di Livorno, in persona dell'Avv. Marielena Cristiani n.
17/2023 (R.G.1736/2022) promossa da:
(C.F. , residente in [...], Parte_1 C.F._1
Livorno, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Defilippi Giachetti e Gianna Sammi- cheli, entrambi appartenenti allo studio legale associato “Defilippi e Associati” (P. IVA
) P.IVA_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del suo TR P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma via G. Grezar 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Zosima Vecchio, presso il cui studio ha eletto domicilio, sito in Via Atti- lio Regolo n. 12/D, Roma;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza Giudice di Pace di Livorno n. 17/2023 (R.G.
1736/2022) emessa in data 20.12.2022 e pubblicata in data 10 gennaio 2023 – opposi- zione a intimazione di pagamento
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate nelle memorie concesse ex
1 art 352 c.p.c. come da verbale di udienza dell'08.02.2024
Per parte appellante Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe le declaratorie del caso e di legge, contrariis reiec- tis, così giudicare: - nel merito, per i motivi sopra esposti, riformare la sentenza impugnata nella sola parte non accolta, e per l'effetto accogliere l'opposizione di cui al primo grado, eventualmente ravvisata non manifestamente infondate le questioni di costituzionalità sol- levate in parte motiva, accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità
e/o l'inefficacia degli atti impugnati e delle cartelle presupposte per i motivi esposti in nar- rativa, accertare e dichiarare che gli importi non siano dovuti per i motivi esposti in narra- tiva;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e decadenza dei crediti vantati dal- le parti convenute con riferimento a tutte le cartelle impugnate;
In ogni caso con vittoria di spese, compensi, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge in favore del procuratore antistatario per entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata, : TR
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile adito, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna ve- rifica e conseguente statuizione in relazione all'eventuale violazione da parte del Sig.
[...]
delle disposizioni di cui agli artt. 342, 345, 346 ed altresì in relazione Parte_2 all'art. 348-bis c.p.c.: in via principale, rigettare integralmente l'appello svolto da parte dell'indicato contribuente, in quanto infondato in fatto ed in diritto e non meritevole di ac- coglimento, per tutti i motivi esposti nella suestesa narrativa, con conferma di quelle sta- tuizioni della sentenza di prime cure impugnata che sono state ex adverso contestate e fatte oggetto del gravame avversario. Con vittoria delle spese di lite e dei compensi professiona- li (oltre IVA, CPA e spese generali nella misura stabilita dalla legge), relativi ad entrambi i gradi del giudizio, il tutto da distrarre in favore del sottoscritto difensore, antistatario ex. art. 93 c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 I GRADO
Con atto di citazione in opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. conve- Parte_1 niva l' dinanzi al Giudice di Pace di Livorno per TR
l'udienza del 30 luglio 2022 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, previe le declaratorie del caso e di legge, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare, accertata la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, dichiarare la sospensione dell'esecutività dell'intima- zione e delle cartelle di pagamento ivi contenute;
In via principale, I. accogliere la presen- te opposizione e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o
l'illegittimità e/o l'inefficacia degli atti impugnati e delle cartelle presupposte per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare che gli importi non siano dovuti per i motivi esposti in narrativa;
II. accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e decadenza dei crediti vantati dalle parti convenute con riferimento a tutte le cartelle impugnate;
III. con- dannare i convenuti nel presente giudizio in persona dei rispettivi legali rappresentanti, anche in solido fra loro, al pagamento spese di giudizio e oltre competenze e spese genera- li, IVA e CPA queste ultime con distrazione a favore del procuratore antistatario”.
A fondamento della domanda, l'opponente in primo grado allegava di aver ricevuto in da- ta 1.3.2022 la notificazione da parte dell' Controparte_2 dell'intimazione di pagamento n. 0612021900130653000 del 24.12.21 con intimazione al versamento nei successivi 5 giorni dell'importo di € 26.727,46 e che l'intimazione opposta aveva ad oggetto la richiesta di pagamento di alcune cartelle tra cui, per quanto di compe- tenza del Giudice di Pace, la “cartella n. 06120110013693642001 asseritamente notificata il 22.6.2011, per sanzioni amministrative, contravvenzioni codice della strada, L. 689/81 dell'importo di € 2.393,05”.
Quali motivi di opposizione, il , dopo essersi dilungato sulle conseguenze Pt_1 dell'inesistenza giuridica della notificazione di un atto del concessionario e dopo aver af- fermato che l'onere della prova circa la corretta e legittima notifica dell'intimazione impu- gnato nonché di ogni suo atto prodromico ricadeva sull' , TR
ha eccepito i) la mancata notifica della cartella;
ii) la mancata notifica degli atti prodromici
(avviso di pagamento/avviso di liquidazione da parte dell'Ente creditore/avviso bonario o
3 altro atto prodromico) alla cartella di pagamento risultante dall'intimazione con richiesta di produzione degli originali di tali atti e con produzione delle relate autentiche;
iii) l'avvenuta prescrizione (quinquennale ex art. 28 Legge 689/1981 dal giorno in cui erano state com- messe le infrazioni, trattandosi di sanzioni amministrative) e decadenza (ex art. 25 D.P.R.
602/1973) dei crediti;
iv) la cancellazione delle cartelle di valore inferiore ad € 5.000,00
(comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2010) per effetto del c.d. Decreto Sostegni (art. 4 D. L. n. 41/2021) e del Decreto Ministe- riale del 14 luglio 2021; v) l'assenza di adeguata motivazione dell'atto impositivo in viola- zione dei principi di chiarezza e di trasparenza, previsti all'art. 7 della L. 212/2000 e avalla- ti dall'interpretazione data all'art. 3 della l. n. 241/1990 (Cass. Civ. sen. n. 18415/2005) at- teso che l'esame dell'atto notificato non avrebbe permesso al contribuente di comprendere con chiarezza il tasso degli interessi imposto nonché il metodo di calcolo applicato;
vi)
l'illegittimità della pretesa per eccesiva onerosità della pretesa a titolo di ag- gio/oneri/compenso di riscossione atteso che le stesse non sarebbero da ritenersi legittime per via presuntiva essendo tenuto l'Ufficio a indicare e provare la correttezza della pretesa come qualunque altro creditore.
Su tale ultimo tema, l'opponente richiamava l'ordinanza interlocutoria della Seconda Se- zione della Suprema Corte n. 12353 del 9 maggio 2019 con cui veniva rimessa alla Sezione
Quinta la causa a fine di sollevare questione di legittimità costituzionale e veniva dato atto che la Corte Costituzionale nella pronuncia n. 120 del 10 giugno 2021 era entrata per la prima volta nel merito della legittimità costituzionale dell'aggio di riscossione. La Consul- ta, pur dichiarando inammissibile la questione sollevata, aveva chiesto al legislatore di pro- cedere ad un'urgente ed indifferibile riforma sia delle norme relative all'aggio, sia, e più in generale, del sistema di riscossione coattiva, al fine di renderlo coerente con i principi di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità sanciti a livello costituzionale.
Con l'art. 17 del D.Lgs. 112/99 così come riformulato dalla Legge n. 234/2021 (Legge di
Bilancio 2022) il legislatore sarebbe intervenuto sul punto disponendo che i costi di gestio- ne del servizio di riscossione, originariamente posti a carico del debitore, fossero coperti tramite appositi stanziamenti a carico del bilancio statale.
4 L'opponente precisava che la normativa de qua avrebbe eliminato gli oneri di riscossione a seguito della revisione della disciplina degli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione per i carichi affidati al Concessionario dal 1° gennaio 2022. Tuttavia, “Ove allora si escludesse i carichi precedenti e non pagati, la norma risulterebbe in contrasto con i principi di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità, che la sentenza n. 120 del
10 giugno 2021 della Corte Costituzionale chiedeva di applicare alla disciplina dell'ag- gio”.
Infine, l'opponente affermava il proprio diritto ad ottenere la condanna della controparte al- le spese legali non avendo l' provveduto immediatamen- TR te, non appena ricevuta la notifica del ricorso, all'annullamento in autotutela dell'intimazione di pagamento.
Radicatosi il contraddittorio, la convenuta TR
(di seguito, per brevità, anche solo ” o ) in comparsa di costituzione e ri- CP_3 CP_3 sposta contestava la fondatezza dell'opposizione chiedendo, previa verifica dell'opportunità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore CP_4
con onere di integrazione a carico di parte attrice che a ciò avrebbe dovuto provve-
[...]
dere con la vocatio in ius di cui al proprio libello d'esordio (ovvero, in subordine, con onere da porre a carico dell' , previa concessione di congruo TR termine per provvedere all'incombenza), il rigetto dell'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto e respingendo altresì la domanda finalizzata a ottenere la sospensione dell'esecutività dell'intimazione opposta e della sottostante cartella esattoriale, il tutto con vittoria delle spese del giudizio e dei compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese gene- rali come per legge e il tutto da distrarre in favore del proprio difensore dichiaratosi antista- tario.
A tal fine la parte convenuta allegava ed eccepiva quanto segue: - la cartella di pagamento
n. 06120110013693642001, prodromica all'avviso di intimazione impugnato, sarebbe stata notificata in data 22 giugno 2011 a mezzo del servizio postale mediante invio di raccomandata A/R “direttamente” per conto dell'Esattoria e ai sensi dell'art. 26, comma I, seconda parte, D.P.R. n. 602/73, con consegna dell'atto a soggetto qualificatosi “familiare convivente” (v. doc. 4), senza che fosse previsto nessun altro adempimento a suo carico dalla legge;
5 - di aver, poi, provveduto alla notificazione al di una “prima” intimazione di pa- Pt_1
gamento, avente n. 06120169000386152000, mediante intervento di messo notificatore e compilazione di relata, ciò dopo un primo infruttuoso tentativo di recapito eseguito in data
26.02.2016 e annotato in calce alla relata e definitivamente notificato in data 29.02.2016 al contribuente stesso (v. doc. 5);
- infine, l'intimazione di pagamento impugnata avente n. 06120219001306153000 (doc.
2) sarebbe stata notificata a mezzo del servizio postale mediante invio di raccomandata
A/R, ex art. 26, comma I, seconda parte, D.P.R. n. 602/73, con consegna dell'atto a soggetto qualificatosi “persona di famiglia” in data 1° marzo 2022: pertanto corretta e regolare ri- sultava l'esecuzione delle notificazioni;
di conseguenza, nessuna prescrizione quinquennale si era verificata stando alla validità delle notifiche effettate e alla sospensione dei termini di riscossione imposta dal Legislatore per effetto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19
e della contestuale sospensione dei termini di decadenza e prescrizione;
- la cartella prodromica non sarebbe stata impugnata tempestivamente (vale a dire nel termine di cui al D.Lgs. n. 150/11 dalla data del perfezionamento del relativo procedimento notificatorio) rispetto alla non debenza del credito iscritto a ruolo per ragioni attinenti alla fase antecedente alla trasmissione del ruolo all'Esattoria da parte dell'Ente impositore e dunque nemmeno per far valere la lamentata omessa notificazione degli atti prodromici alla cartella (lagnanze che sono oggi, conseguentemente, tardive ed inammissibili ai sensi del dictum delle Sezioni Unite n. 22080/2017);
- la tardività ed inammissibilità delle doglianze avversarie relative ai vizi di notifica dell'atto impugnato non essendo stata l'opposizione ex art. 617 c.p.c. formulata nei 20 giorni dalla notifica (notifica dell'avviso di intimazione 1.3.2022 – notifica dell'atto di cita- zione 30.3.2022);
- l'infondatezza, ad ogni modo, nel merito delle doglianze in parola atteso che per la notifi- cazione ex art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602/73 non sarebbe prevista la compilazione di al- cuna relata di notificazione e comunque nessuna nullità potrebbe ravvisarsi attesa la sanato- ria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.
- l'infondatezza dell'eccepita prescrizione avuto riguardo alle plurime documentate interru- zioni e tenuto conto della sospensione dei termini di riscossione imposta dal Legislatore per
6 effetto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contestuale sospensione dei termini di decadenza e prescrizione (art. 68 del D.L. n. 18/2020);
- che la sospensione legale dell'attività notificatoria e riscossiva dell' sarebbe andata CP_3
di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività (sospensione poi prorogata al 31.08.2021);
- il tentativo dell'opponente di effettuare una inammissibile inversione dell'onere della pro- va tramite la richiesta all' della produzione in giudizio degli originali degli atti pro- CP_3
dromici notificati;
- la decadenza ex art. 25 D.P.R. n. 602/73 non sarebbe applicabile alle sanzioni amministra- tive per violazione di norme del Codice della Strada in quanto dal disposto normativo (art. 209 Cod. della Strada) si evincerebbe il solo rinvio alla prescrizione quinquennale;
- rispetto all'omessa indicazione in cartella del sistema del computo degli interessi: la car-
n. , prodromica all'intimazione impugnata n. Pt_3 PartitaIVA_3
06120219001306153000, sarebbe stata regolarmente notificata e non opposta dal Sig. Pt_2
vato, per cui la lagnanza era da ritenersi tardiva e inammissibile rispetto al termine di cui all'art. 617 c.p.c., trattandosi l'opposizione agli atti esecutivi l'unico rimedio giuridico che l'ordinamento accorda allo scopo di far valere presunti vizi formali, compilativi ed espositi- vi dell'atto;
- lo stralcio del ruolo di cui alla cartella n. 06120110013693642001 in quanto di valore in- feriore ad Euro 5.000,00 non sarebbe da applicarsi, poiché ai fini della sua applicabilità, ol- tre al requisito di “valore” del ruolo, erano necessari l'elemento “temporale” (l'applicabilità della norma riguardava i ruoli consegnati all' fino al 31.12.2010) e quello redditua- Parte_4
le (percezione di un reddito inferiore a Euro 30.000,00 annui); dalla lista dei soggetti bene- ficiari, a seguito dei controlli effettuati, non risultava il signor;
Pt_1
- quanto alla lamentata illegittimità della pretesa creditoria per eccessiva onerosità di quan- to previsto nel ruolo a titolo di “aggio-oneri-compenso di riscossione” ed all'eccepito vizio di costituzionalità per asserita violazione degli artt. 53, 97 e 3 Cost. la doglianza sarebbe in- tegralmente infondata atteso che “il “carico esattoriale” di cui alla cartella sottesa all'in- timazione opposta è dell'anno 2008, portato da una cartella notificata nell'anno 2011, di conseguenza essa giammai potrà rientrare nella asserita previsione richiamata ex adverso che si riferisce, differentemente e come anche evidenziato da controparte, ai carichi conse-
7 gnati all'Esattoria dal 1° gennaio 2022 e dunque alle cartelle notificate successivamente a quella data”.
- stando l'impossibilità di accogliere la domanda di opposizione, , diversamente da CP_3
quanto richiesto dal , non avrebbe potuto essere condannata al pagamento delle Pt_1
spese;
- stante l'infondatezza, la tardività, inammissibilità e inconferenza della domanda sarebbero insussistenti i requisiti necessari la richiesta di sospensione dell'esecutività della intimazio- ne opposta e della sottostante cartella esattoriale.
, infine, per completezza segnalava (doc.ti 8 e 9) che il aveva presentato, in CP_3 Pt_1
data 31.07.2019, richiesta (successivamente accolta) di ammissione alla definizione agevo- lata dei carichi esattoriali pendenti anche in relazione alla cartella n.
06120110013693642001 e dunque la proposta dichiarazione di adesione alla rottamazione non poteva che presentarsi incompatibile con la volontà del debitore di avvalersi della pre- scrizione e con la doglianza finalizzata a sostenere di non aver mai ricevuto le cartelle.
Con provvedimento del 7.9.2022 il Giudice disponeva la sospensione della cartella n.
06120110013693642001 e rinviava la prima udienza di comparizione in data 27.09.2022.
Tenutasi l'11.10.2022 la prima udienza e ritenuta la causa matura per la decisione, ciò an- che in considerazione del fatto che le parti non avevano articolato nei rispettivi atti introdut- tivi istanze istruttorie, veniva fissata l'udienza del 6 dicembre 2022 per la precisazione delle conclusioni e la discussione della controversia, all'esito della quale la causa veniva tratte- nuta in decisione.
Il giudizio di primo grado si concludeva con l'emissione della sentenza appellata n.
17/2023 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Livorno, con la quale era parzialmente accolta domanda di parte attrice e per effetto dichiarata nulla l'intimazione di pagamento impugna- ta n. 0612021900130653000 del 24 dicembre 2021 e notificata il 1° marzo 2022 limitata- mente gli interessi di mora richiesti in relazione alla cartella di pagamento n.
06120110013693642001 notificata in data 22 giugno 2011, compensate integralmente le spese di causa tra le parti.
Il primo Giudicante così motivava il provvedimento decisorio:
“i vari motivi di doglianza della opposizione all'intimazione di pagamento sono fondati so- lo con riferimento alla questione del difetto di motivazione per mancata indicazione delle
8 modalità di calcolo degli interessi applicati;
invero, come chiarito dalla Corte di Cassa- zione n. 2260 del 2022: “premesso che la cartella di pagamento deve indicare le modalità di calcolo degli interessi, in modo da consentirne il controllo da parte del debitore ai fini di un effettivo esercizio del diritto di difesa da parte dello stesso (Cass., 06/07/2018, n.
17767), senza che dunque possa ostare il modello fissato dalla normativa regolamentare
(evocata da parte ricorrente); naturalmente, l'atto stesso rimane congruamente motivato, sul punto, mediante un richiamo per relazione, come nel caso potrebbe essere quello della intimazione alla cartella, con individuazione dei periodi temporali di riferimento, essendo, per il resto, il criterio di liquidazione degli stessi predeterminato legalmente, e risolvendo- si, pertanto, la relativa applicazione in un'operazione matematica (cfr. Cass., 27/03/2019,
n. 8508)”, sennonché nel caso in esame l'atto di intimazione impugnato difetto di adeguata motivazione sul punto non essendo indicati né il tasso/tassi degli interessi di mora applicati né il periodo di riferimento;
questione da farsi valere, come avvenuto, con opposizione ex art. 615 c.p.c. e non con opposizione ex art. 617 c.p.c., essendo in contestazione il diritto di credito relativo agli interessi. Infondati sono tutti gli altri motivi di doglianza: in primo luogo, l' ha dato prova della regolare notifica a mezzo posta sia della cartella di CP_1
pagamento presupposta n. 0612110013693642001 a mezzo consegna in data 22 Giugno
2011 del plico al figlio dell'opponente che della successiva intimazione di pagamento in data 29 Febbraio 2016 a mezzo consegna del plico allo stesso sig. . Di conseguen- Pt_1
za, vi è la prova tanto della notifica degli atti prodromici alla intimazione di pagamento impugnata quanto del mancato avveramento della prescrizione quinquennale, prescrizione non maturata, in prima battuta, per effetto della notifica della intimazione di pagamento in data 29 Febbraio 2016 (e quindi prima del decorso di 5 anni dalla notifica della cartella di pagamento il 22 Giugno 2011) e, in seconda battura, a seguito della notifica della intima- zione di pagamento opposta, in quanto alla data del 1° marzo 2022 non erano ancora tra- scorsi, considerata la sospensione dei termini dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto, 5 anni dalla notifica della precedente intimazione di pagamento (29 Febbraio 2016); in secondo luogo, infondate sono sia l'eccezione di intervenuta decadenza ex art. 25 DPR n. 602 del 1973 non applicandosi questa alle sanzioni per violazioni del C.d.S. che l'eccezione di mancata applicazione dello stralcio previsto dal D.L. n. 41/2021 per le cartelle esattoriali di impor- to inferiore a € 5.000,00, mancata applicazione giustificata sia perché trattasi di ruolo
9 consegnata dopo il 31 Dicembre 2010 sia per assenza del requisito del reddito inferiore a
€30.000,00; in terzo luogo, infondata anche la eccezione della non debenza dell'aggio- oneri-compensi di riscossione, visto che la loro eliminazione riguarda i ruoli consegnati dopo il 1° Gennaio 2022, mentre nel caso de quo si tratta di un ruolo consegnato nell'anno
2008.
In conclusione e in parziale accoglimento della opposizione proposta dal sig. Parte_5
verso la intimazione di pagamento n. 0612021900130653000 del 24 Dicembre 2021 e noti- ficata in data 1° marzo 2022 per la parte fondata sulla cartella di pagamento n.
0612110013693642001 notificata il 22 Giugno 2011, si deve annullare detta intimazione di pagamento limitatamente agli interessi di mora applicati in riferimento alla predetta car- tella di pagamento n. 0612110013693642001 notificata il 22 Giugno 2011. Stante la reci- proca soccombenza, appare equo disporre la integrale compensazione delle spese di cau- sa.”
APPELLO
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1
davanti al Tribunale di Livorno proponendo appello av- TR verso la suindicata sentenza n. 17/2023 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusio- ni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe le declaratorie del caso e di legge, contrariis reiectis, così giudicare: - nel merito, per i motivi sopra esposti, riformare la sentenza im- pugnata nella sola parte non accolta, e per l'effetto accogliere l'opposizione di cui al primo grado, eventualmente ravvisata non manifestamente infondate le questioni di costituziona- lità sollevate in parte motiva, accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o
l'illegittimità e/o l'inefficacia degli atti impugnati e delle cartelle presupposte per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare che gli importi non siano dovuti per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e decadenza dei crediti vantati dalle parti convenute con riferimento a tutte le cartelle impugnate;
-con vit- toria di spese, compensi, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge in favore del pro- curatore antistatario per entrambi i gradi di giudizio”.
10 A fini del gravame l'appellante ha formulato i seguenti motivi di impugnazione: “violazio- ne ex artt. 132 c.p.c. – contraddittorietà e illogicità della motivazione e pronuncia su prove documentali e del percorso logico deduttivo – carenza di motivazione e violazione di legge in merito alla nullità della notifica e alla prescrizione. Incostituzionalità”.
Ad avviso del TROVATO la motivazione del provvedimento gravato sarebbe solo apparen- te risultando esclusivamente riprodotto il contenuto della comparsa di costituzione di parte convenuta, senza alcun riferimento alle ragioni di parte attrice e non risultando evidente il percorso logico giuridico seguito dal Giudice di prime cure.
Il primo Giudicante, ad avviso dell'appellante, avrebbe ritenuto regolarmente perfezionata la notifica della cartella di pagamento al familiare convivente senza che vi fosse in atti pro- va dell'invio della raccomandata informativa all'effettivo destinatario.
L'appellante richiamava poi le allegazioni in fatto ed in diritto di cui al pregresso grado di giudizio.
Lo scrivente Giudicante differiva ex art. 168 bis comma 5 c.p.c. la prima udienza alla data dell'8.02.2024.
Con comparsa di costituzione in appello depositata il 18 gennaio 2024 si costituiva nel pre- sente grado di appello (da ora ) chiedendo il ri- TR CP_3 getto integrale dell'appello poiché infondato in fatto e in diritto.
A tal fine, nel reiterare le difese ed eccezioni già formulate nel pregresso grado di giudizio, la parte appellata ribadiva che: - la cartella esattoriale n. 06120110013693642001, prodro- mica all'intimazione di pagamento impugnata n. 06120219001306153000, non era stata no- tificata con intervento di messo notificatore e compilazione di relata, bensì con invio “diret- to” di raccomandata A/R da parte dell'Agente della riscossione (notifica eseguita in data 22 giugno 2011 a mezzo del servizio postale mediante invio di raccomandata A/R “direttamen- te” per conto dell'esattoria ai sensi dell'art. 26 comma I, seconda parte, D.P.R. 602/1973 con consegna dell'atto a soggetto qualificatosi come “familiare convivente”) che, come no- to, integrerebbe “protocollo notificatorio perfettamente valido e legittimo”; - che la notifi- cazione de qua si perfezionerebbe “ una volta che l'Agente postale abbia reperito sul luogo di notificazione uno dei soggetti indicati nell'avviso di ricevimento e gli abbia consegnato il plico postale contenente l'atto, senza che sia previsto nessun altro adempi- mento a suo carico. Ed invero, secondo il funzionamento peculiare e specifico di detta mo-
11 dalità notificatoria non è prevista né la compilazione di alcuna relata (...) né l'invio al desti- natario di alcuna “seconda raccomandata informativa”; - la mancata verificazione di alcuna prescrizione;
- l'infondatezza del motivo di gravame avente ad oggetto la mancata applica- zione al caso di specie del D.M. 14 luglio 2021 e del relativo “stralcio” dei ruoli fino ad €
5.000,00; - l'infondatezza delle doglianze relative all'asserita illegittimità della previsione dell'aggio di riscossione;
- l'infondatezza ed inammissibilità della censura avversaria circa la dedotta decadenza ex art. 25 D.P.R. n. 602/1973 per non essere la stessa fatta valere tem- pestivamente con ricorso ex D. Lgs. 150/2011 (nel termine di 30 giorni dalla notifica dell'originaria cartella); avendo il contribuente omesso di impugnare la cartella primigenia sottesa all'avviso di intimazione opposto ed omettendo di far valere con l'adeguato rimedio giuridico (id est, ricorso in opposizione a cartella ex D. Lgs. 150/2011) il preteso vizio di mancata notificazione del verbale di accertamento della violazione e la conseguente asserita verificazione della decadenza, la doglianza de quo risulterebbe inammissibile.
Ai sensi dell'articolo 352 c.p.c., l'odierno Giudicante fissava udienza al fine della remissio- ne della causa in decisione e assegnava i termini perentori per precisazione delle conclusio- ni, deposito di comparse conclusionali e memorie di replica;
differita l'udienza al 13 marzo
2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è meritevole di rigetto in quanto infondato per le ragioni qui esposte.
In via preliminare, si deve dare atto del passaggio in giudicato, in assenza di proposto ap- pello incidentale da parte dell'odierna appellata, della parte di pronuncia del Giudice di prime cure avente ad oggetto – per citare le parole utilizzate dal primo Giudicante - la “que- stione del difetto di motivazione per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli in- teressi applicati” e la conseguente statuizione giudiziale di parziale accoglimento dell'opposizione proposta da avverso la intimazione di pagamento n. Parte_1
0612021900130653000 del 24 Dicembre 2021 e notificata in data 1° marzo 2022 e del con- seguente annullamento della citata intimazione “limitatamente agli interessi di mora appli- cati in riferimento alla predetta cartella di pagamento n. 0612110013693642001 notificata il 22 Giugno 2011”.
2. Sempre in via preliminare, non sembra superfluo osservare che il nel “for- Pt_1 malmente” unico motivo di gravame si è limitato a riproporre pedissequamente la pletora di
12 eccezioni articolate nel pregresso grado di giudizio denunciando l'asserito difetto di moti- vazione da parte del primo Giudicante e richiamando numerose norme di diritto senza, pe- raltro, che al di là del richiamo delle disposizioni di legge asseritamente violate corrispon- dano per ciascuna di esse specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, intese a di- mostrare in qual modo determinate affermazioni contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme.
In altri termini, il motivo (rectius, i motivi) di gravame rasentano l'inammissibilità per pre- valente difetto dei necessari requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla deci- sione impugnata.
3. Anche a voler ritener superato tale non secondario aspetto e a volere entrare nel merito delle doglianze articolate dal , le stesse sono da ritenersi infondate avendo il Pt_1 primo Giudicante, diversamente da quanto dedotto dall'appellante, motivato congruamente su tutte le questioni sottoposte al suo vaglio.
Come esposto nella premessa relativa alla ricostruzione processuale, l'opposizione formula- ta in primo grado dal era finalizzata a contestare legittimità dell'intimazione di Pt_1
pagamento n. 06120219001306153000, limitatamente alla sottostante cartella esattoriale avente n. 06120110013693642001 emessa per il recupero coattivo di sanzioni amministra- tive per violazione di norme del Codice della Strada comminate dal – Controparte_4
Polizia Municipale.
Le doglianze dell'allora attore in opposizione (odierno appellante) si sono incentrate preva- lentemente sulla invalidità della notifica della cartella n. 06120110013693642001.
Orbene, come ha avuto modo di puntualizzare l'odierna appellata sin dalla costituzione nel pregresso grado di giudizio, non si ravvisa alcuna inesistenza e/o invalidità nella notifica de qua (effettuata in data 22 giugno 2011).
Parte appellante non si è confrontata con il fatto che nel caso di specie, la cartella de qua, posta unitamente ad altre a fondamento dell'intimazione di pagamento impugnata, non è stata notificata con intervento di messo notificatore e compilazione di relata bensì diretta- mente a mezzo posta (invio di raccomandata con avviso di ricevimento) ex art. 26 comma
1, secondo periodo, del D.P.R. n. 602/1973 alla stregua del quale, come noto, la notifica della cartella di pagamento «può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento».
13 Sul tema, è costante l'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte, che va qui ribadito e condiviso, secondo cui la notifica della cartella esattoriale per la riscossione delle imposte può avvenire anche mediante invio diretto da parte del concessionario (ora agente della ri- scossione) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (cfr. Cass. n. 17141/2024,
Cass. n. 3827/2024, Cass. n. 28684/2018).
È stato, al riguardo, precisato che la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del D.P.R. n.
602 del 1973 ammette una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario e all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella prevista dalla prima parte della stessa di- sposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati (in tal senso, cfr. Cass. Sez.
Tributaria, ordinanza n. 2092/2025; Cass. Civ. Sez. V ordinanza n. 27007/2023).
In tal caso, la notifica si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sotto- scritto dal ricevente, senza necessità di redigere un'apposita relata, giacchè l'avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione fra la persona cui è stato consegnato l'atto e il destinatario della medesima costituiscono oggetto di attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., trovando applicazione le norme del regolamento postale relative agli invii raccomandati e non quelle contenute nella L. n. 890 del 1982 (cfr., ex multis, Cass. n. 29710/2018, Cass. n.
29022/2017, Cass. n. 23511/2016).
In altri termini, nel procedimento di notificazione c.d. “diretta”, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.
Quanto sopra trova conferma nell'indirizzo univoco della Suprema Corte (ex plurimis Cass.
n. 10037 del 2019 Rv. 653680 - 01 e n. 1686 del 2023 Rv. 666661 - 01) secondo cui «La notificazione a mezzo posta della cartella esattoriale da parte del concessionario della ri- scossione (ora eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi CP_3
dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e
39 del D.M. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'al- tro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona, in- dividuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne con-
14 segue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'at- to è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscri- zione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. avuto riguardo alla relazione tra la perso- na cui esso è destinato e quella cui è consegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale)».
Non sembra, peraltro, superfluo rammentare quanto statuito dalla Suprema Corte nella re- cente ordinanza n. 28618/2024: “Nella specie ricorre pacificamente l'ipotesi della notifica
a mezzo posta ordinaria (cd “notifica diretta”) che, come espressamente è stabilito dal prefato art. 14 - L. 890/1982- , è disciplinata secondo le regole del servizio postale ordina- rio previste per le raccomandate a mezzo posta, e dunque non necessita, tra l'altro, di al- cuna relata di notifica né va effettuata annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del desti- natario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio del- la raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335
c.c. (Cass. 14/11/2019, n. 29642)”.
L'essenzialità dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), ai sensi dell'art. 7 L. 890/1982 ultimo periodo, è stata invece riconosciuta in tutti quei casi, differenti rispetto a quelli appena citati e soprattutto diversi dalla fattispecie che oggi ci occupa, ove, indipendentemente dalla tipologia usata per la notifica, non si possa dare per scontata la comunicazione al destinatario dell'avvenuto deposito, dovendo quindi sottostare quale ratio al rispetto di quei principi co- stituzionali quali il diritto di azione e di difesa nonché di parità delle parti nel processo (art. 111, secondo comma, Cost.) per cui di prioritaria importanza risulta essere la ragionevole possibilità di conoscenza per il soggetto destinatario della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall'art. 1, legge 890/1982 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali), come nei casi di notifica per “compiuta giacenza” (sempre Cass.
Civ. ord. n. 28618/2024 cfr. Cass. Sez. U. 15/04/2021, n. 10012; Cass. Civ. ord. n.
8823/2024; Cass. Civ. ord. n. 22579/2024).
Nel caso di specie, la notifica del 22 giugno 2011 è stata effettuata da parte dell'Ente di ri- scossione con sistema “diretto” a mezzo posta e consegnata in mano al figlio convivente,
15 come risulta da dichiarazioni in atti oltre che per tabulas (doc. 5 allegato a comparsa di co- stituzione e risposta in appello), e quindi nel rispetto di quanto affermato dalla normativa in materia e confermato dalle delucidazioni giurisprudenziali.
4. Quanto finora esposto comporta il rigetto anche di quanto sollevato dal signor Pt_1 tramite l'eccezione di prescrizione del diritto a riscuotere da parte di . CP_3
La legge distingue due forme di prescrizione, intesa questa come causa di estinzione del di- ritto determinata dall'inattività o dal non uso da parte del titolare di esso per un periodo de- terminato dalla legge: quella che di norma viene applicata ai sensi dell'art 2946 cod. civ. è la prescrizione ordinaria, che si compie nel termine di dieci anni;
tuttavia in particolari casi espressamente individuati la prescrizione decorre in minor tempo (cd. “prescrizione bre- ve”).
Nel caso di multe stradali, ai sensi dell'articolo 209 del D. Lgs. 285/1992 (“Codice della
Strada”) bisogna fare riferimento al disposto dell'articolo 28 della Legge n. 689 del 24 no- vembre 1981 che per le sanzioni amministrative individua quale termine di prescrizione cinque anni decorrenti dal momento in cui è stata commessa la violazione.
Il regime della prescrizione subisce tuttavia l'effetto di determinati eventi che possono comportare o la sospensione o anche l'interruzione, quest'ultima con conseguente ricalcolo dal principio, della decorrenza dei termini o anche la conversione del periodo prescrizionale da breve a ordinario.
Nel caso trattato, mentre non è individuabile il verificarsi di conversione del termine da breve quinquennale ad ordinario decennale (ciò anche in base a quanto asserito dalla Su- prema Corte - ordinanza n. 7409/2020 - la quale ha precisato che la cartella esattoriale non opposta non può assimilarsi ad un titolo giudiziale, essendo stata formata unilateralmente dallo stesso ente, per cui è necessario che avvenga una verifica giurisdizionale con sentenza di condanna passata in giudicato al fine di poter applicare al credito contenuto in cartella la prescrizione ordinaria decennale), sono invece ravvisabili sia il verificarsi dell'interruzione che della sospensione rispetto alla decorrenza della prescrizione.
Orbene, come ha puntualmente osservato l'odierna appellata, nessuna prescrizione quin- quennale può dirsi intervenuta nel caso di specie atteso che:
16 i) Le contravvenzioni elevate con il verbale di accertamento della violazione del
C.D.S. sono pacificamente riferibili al 2008 e comminate con verbale dell'8 gennaio 2009, notificato in data 17 gennaio 2009;
ii) L'originaria cartella che reca sotteso il verbale de quo è stata notificata in data 22 giugno 2011 (ergo, nel termine di cinque anni rispetto alla data di elevazione delle contravvenzioni);
iii) Risulta una prima intimazione di pagamento interruttiva della prescrizione (“pri- ma” intimazione di pagamento, avente n. 06120169000386152000, notificata anteriormente a quella oggetto della presente opposizione, della cui avvenuta e corretta notificazione aveva già dato prova nel pregresso grado di giudi- CP_3
zio) notificata in data 29 febbraio 2016 tramite messo notificatore e compilazio- ne di relata (doc. 6) con consegna dell'atto al “destinatario” (si confronti sul punto la relata di notifica dell'intimazione de qua, già in atti in primo grado e depositata dall'appellata anche nel presente grado sub all.
6.A).; iv) Infine, l'intimazione impugnata è stata notificata in data 1° marzo 2022 (data rela- tivamente alla quale deve essere necessariamente considerata la sospensione dei termini di prescrizione (prevista dal Legislatore in ragione della nota emergenza epidemiologica da Covid-19) e delle attività di riscossione, dal 08.03.2020 al
31.08.2021, come anche dato atto dal Giudice di prime cure nell'impugnata sen- tenza.
In altri termini, all'origine dell'impugnata intimazione di pagamento n.
06120219001306153000 vi sono una serie di contravvenzioni al Codice della Strada risa- lenti all'anno 2008 che, come risultante dalle affermazioni e mancate contestazioni nel giu- dizio di primo grado, venivano ricomprese nella cartella n. 06120110013693642001 la qua- le, per tutto quanto precedentemente esposto e dedotto, fu validamente notificata in mano al figlio convivente in data 22 giugno 2011 (quindi senza che ancora fossero decorsi cinque anni dal compimento delle violazioni rilevate).
Quindi, come già correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure e nel rispetto dell'orientamento giurisprudenziale che ritiene la notifica della cartella esattoriale un atto di esercizio del diritto di credito idoneo a interrompere il decorso del termine prescrizionale
(vedasi per esempio Cass. Civ. sent. n. 6499/2021), il termine prescrizionale breve di 5 anni
17 non solo non era decorso ma anzi andava nuovamente calcolato ex novo a partire da tale data.
Non può, dunque, dirsi intervenuta/maturata la prescrizione, non essendo decorsi cinque anni dal 22.06.2011 nemmeno al momento dell'invio della prima intimazione di pagamen- to, n. 06120169000386152000, avvenuta al diretto interessato in data 29.02.2016 (doc. 6A allegato comparsa in appello) e dalla quale, nuovamente, andavano calcolati i tempi CP_3
ai fini della prescrizione breve.
Infine, a conferma di quanto già condivisibilmente statuito dal primo Giudicante, non è possibile riconoscere il verificarsi della prescrizione nemmeno prima dell'ultima notifica, avvenuta da parte di in data 1.3.2022, poiché del tutto correttamente operava la so- CP_3 spensione del decorso della prescrizione per il lasso temporale compreso tra l'8.3.2020 ed il
31.8.2021, come sancito dalla normativa emergenziale dovuta al COVID-19 con l'art. 67 del D.L. 18/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”), convertito con L. 24 aprile 2020 n. 27 che ha derogato a quanto disposto dalla L. 212/2000 e dal D. Lgs. 159/2015.
Trattasi questo di uno degli aspetti più delicati che ha riguardato il conteggio dei termini di decadenza/prescrizione dell'attività della pubblica amministrazione e che ha recentissima- mente visto l'intervento chiarificatore per l'interpretazione della materia da parte dalla Cor- te di Cassazione con l'ordinanza n. 960 del 15 gennaio 2025 che ha proclamato quanto se- gue: “Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'ar- co temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e
l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1,
D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse en- trate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle di- sposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
18 La Corte di Cassazione ha quindi sostenuto la tesi interpretativa in favore degli enti imposi- tori, affermando che in presenza di una norma che sospende il termine di versamento dei tributi a beneficio del contribuente, parallelamente, devono considerarsi sospesi anche i termini per gli adempimenti processuali nonché i termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo e accertamento. Se ne deduce che, nel caso di specie, la prescrizione del credito azionato da non si sarebbe potuta verificare prima di giugno CP_3
2022.
In conclusione, alla luce di quanto sinora osservato del tutto condivisibile si presenta la pronuncia impugnata nella parte in cui, previa puntuale disamina della documentazione sot- toposta al suo vaglio, ha ritenuto infondate (e meritevoli di reiezione) le eccezioni di inva- lidità delle notificazioni degli atti prodromici alla intimazione impugnata nonché
l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria alla stessa connessa: “l' ha dato CP_1
prova della regolare notifica a mezzo posta sia della cartella di pagamento presupposta n.
0612110013693642001 a mezzo consegna in data 22 Giugno 2011 del plico al figlio dell'opponente che della successiva intimazione di pagamento in data 29 Febbraio 2016 a mezzo consegna del plico allo stesso sig. . Di conseguenza, vi è la prova tanto della Pt_1
notifica degli atti prodromici alla intimazione di pagamento impugnata quanto del mancato avveramento della prescrizione quinquennale, prescrizione non maturata, in prima battuta, per effetto della notifica della intimazione di pagamento in data 29 Febbraio 2016 (e quin- di prima del decorso di 5 anni dalla notifica della cartella di pagamento il 22 Giugno
2011) e, in seconda battura, a seguito della notifica della intimazione di pagamento oppo- sta, in quanto alla data del 1° marzo 2022 non erano ancora trascorsi, considerata la so- spensione dei termini dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto, 5 anni dalla notifica della preceden- te intimazione di pagamento (29 Febbraio 2016)”.
5. Parimenti meritevole di rigetto è l'eccezione sottesa alla decadenza ex art. 25 D.P.R.
602/1973 non avendo tale istituto valenza generale per ogni ipotesi di riscossione a mezzo ruolo e risultando lo stesso applicabile esclusivamente ai casi di pretese erariali.
Il fondamento sotteso alla logica decadenziale richiamata è, infatti, la necessità di fissare un termine ultimo entro il quale il contribuente debba venire a conoscenza delle pretese del fi- sco (vedasi Corte Cost. n. 280 del 2005).
19 Tuttavia analoghe esigenze non sussistono in relazione alla riscossione di quelle sanzioni amministrative la cui origine risale a violazione di norme del Codice della Strada, dal mo- mento che l'ordinanza-ingiunzione deve essere notificata, con la conseguenza che essa stes- sa può essere opposta innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria già prima della formazione del ruolo da consegnare dall'Agente di riscossione. Nel caso di sanzioni per violazioni del
Codice stradale, l'organo accertatore deve notificare il verbale entro 90 giorni (che diventa- no 360 nel caso di soggetto residente all'estero), decorsi i quali la somma non è più esigibi- le;
a quel punto, nel caso di notifica corretta, l'utente potrà decidere di impugnare diretta- mente il verbale con relativo ricorso, altrimenti l'organo comminante la sanzione potrà pro- cedere alla fase successiva della riscossione tramite l'iscrizione a ruolo della somma e la trasmissione del credito al concessionario che se ne deve occupare (al tempo , al CP_5 giorno d'oggi ) e che notificherà la cartella esattoriale. CP_3
Equivocabile e tale da indurre in errore è una non corretta interpretazione del rinvio conte- nuto nell'articolo 27 della L. 689/1981 che dispone per la riscossione da parte dell'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione delle somme dovute di procedere “in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbli- go del non riscosso come riscosso”, norme tra le quali non è però ricompresa la decadenza ai sensi dell'art. 25 D.P.R. 602/1973 per i crediti tributari ma, per le violazioni oggetto di controversia, la sola prescrizione quinquennale dell'art. 28 della Legge 689 del 1981, cui rimanda lo stesso Codice della Strada ex art. 209. Quanto appena dedotto è stato recente- mente convalidato dalla Suprema Corte la quale, facendo propria l'interpretazione e i criteri di applicabilità dell'art. 17 d.P.R. n. 602 del 1973 (oggi abrogato ma di contenuto similare alla decadenza dell'art. 25) come sanciti nella pronuncia della Cass. Civ. sentenza n. 28529 del 8 novembre 2018, con ordinanza emessa dalla Terza Sez. Civile n. 12614 del 10 mag- gio 2023 ha specificato che “è anzitutto ben noto che la decadenza di cui all'art. 25 cit. non abbia valenza generale, trovando applicazione soltanto in relazione alle pretese erariali e non già in ogni ipotesi di riscossione a mezzo ruolo, posto che soltanto per la riscossione delle entrate erariali tributarie sussiste l'esigenza, che giustifica il regime di decadenza, della fissazione di un termine ultimo entro cui il contribuente deve venire a conoscenza del- le pretese del fisco”.
20 6. Entrando nel merito del quantum debeatur, si impone una presa di posizione sulle do- glianze dell'opponente relative all'asserito stralcio, ai sensi del c.d. Decreto Sostegni (art. 4
D.L. 22 marzo 2021 n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021 che ha introdotto ai commi da 4 a 9 una nuova definizione dei carichi di importo ridotto affidati all'agente della riscossione) nonché sulla pretesa incostituzionalità della normativa di setto- re relativa all'aggio di riscossione.
Per quel che attiene il primo dei due motivi di impugnazione, ritenuta condivisibile in parte qua la motivazione offerta dal primo Giudicante, non si può che confermare che nel caso di specie sia inapplicabile lo stralcio delle cartelle esattoriali fino ad € 5.000,00; stralcio previ- sto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 luglio 2021 e la cui ema- nazione è stata prevista dal comma 5 dell'art. 4 del D.L. n. 41 del 2021 (noto come “Decre- to sostegni”).
Il decreto definiva i termini e le modalità di annullamento automatico dei predetti debiti, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori disponendo: - l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo alla data del 23 marzo 2021, intendendo per “importo” la somma comprensiva di capitale, inte- ressi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, mentre restano esclusi dal computo gli aggi di riscossione, gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura;
- i ruoli riguardavano somme fino a € 5.000,00 risultanti da singoli carichi affidati in riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2010.
Tuttavia, meglio precisando, con la Circolare n. 11/E del 22 settembre 2021 venivano forni- ti chiarimenti sull'ambito di applicazione (debiti annullabili, contribuenti che potevano be- neficiare della misura, tempistiche dell'annullamento). Nello specifico risultava che, per quanto lo stralcio potesse riguardare i carichi affidati all'agente della riscossione da qua- lunque ente creditore, pubblico e privato, che fosse ricorso all'utilizzo del sistema di riscos- sione a mezzo ruolo, fatti salvi i debiti espressamente esclusi, con elencazione tassativa, dal comma 9 del citato art. 4 del d.l. n. 41 del 2021, erano stati individuati due limiti oggettivi, ovvero una restrizione temporale (i ruoli dovevano essere stati iscritti tra il 1° gennaio e il
31 dicembre 2010) e il requisito reddituale anno, per cui lo stralcio era applicabile solo ed esclusivamente per quelle persone fisiche che, stando alle Certificazioni uniche 2020, le di- chiarazioni 730 e i Redditi PF2020 presenti nella banca dati dell' alla Controparte_2
21 data del 14 luglio 2021, nell'anno d'imposta 2019 non avessero ottenuto un reddito impo- nibile ai fini delle imposte superiore a 30.000 euro.
Nel caso di specie non risultando per tabulas provata la sussistenza dei requisiti appena menzionati e necessari poiché previsti dalla normativa applicabile - normativa sul quale nulla si può osservare dal momento che trattasi di una decisione, quella di procedere in un modo o in un altro, affidata al legislatore e alle agenzie statali, dal momento che “appartie- ne alla discrezionalità del legislatore stabilire per quali periodi fiscali e a quali condizioni possa riconoscersi rilievo, a fini di esclusione della punibilità, del pagamento del debito tributario secondo scelte di politica legislativa che non appaiono manifestamente irragio- nevoli” (così Cass. Civ. Sez. Terza, sentenza del 11/04/2024 n. 14956) -, del tutto condivi- sibile si presenta la statuizione del primo Giudicante nella parte in cui ha ritenuto del tutto giustificata la mancata applicazione della normativa in esame (e del più volte citato “stral- cio” previsto dal D.L. n. 41/2021 per le cartelle esattoriali di importo inferiore a € 5.000,00)
“sia perché trattasi di ruolo consegnata dopo il 31 Dicembre 2010 sia per assenza del re- quisito del reddito inferiore a €30.000,00”.
7. Non merita, infine, accoglimento nemmeno quanto lamentato dal in tema di Pt_1
aggio.
In via preliminare parte appellante non ha ben individuato l'oggetto della sua non meglio precisata questione di legittimità costituzionale. Dalla disamina dei suoi scritti difensivi non si comprende agevolmente se la norma della cui costituzionalità si dubita ed oggetto di cri- tica sia un testo normativo (Legge di Bilancio 2022) o (del tutto inammissibilmente) il
“provvedimento del 17 gennaio 2022 del Direttore dell' CP_1 CP_2 CP_6
con cui sarebbe stata comunicata l'approvazione di un nuovo modello di cartel-
[...] la esattoriale “adottato dall' per i carichi affidatigli a partire dal Controparte_7
1° gennaio 2022”.
Non sembra, poi, superfluo rammentare che la definizione della disciplina di settore ed il quomodo delle soluzioni da adottare in tema di aggio non può che restare nell'ambito di quelle materie riservate alla discrezionalità del legislatore (sul punto, a conferma, si con- fronti la stessa Corte Cost. sentenza n. 120/2021 e Cass. Civ. ordinanza n. 10809/2023).
Ed invero, a mente del monito contenuto nella sentenza n. 120 del 2021 della Corte costitu- zionale, la discrezionalità legislativa ha in effetti finalmente trovato estrinsecazione nella
22 modifica dell'art 17 D.Lgs. n. 112 del 1999 ad opera dell'art. 1, comma 15, l. n. 234 del
2021 (cd. legge di bilancio per il 2022), che ha tendenzialmente “fiscalizzato” gli “oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione” (stante la rubrica dell'art. 17 cit.), stabilendo, nel nuovo comma 1 dell'art. 17, il principio per cui “l'agente della riscossione ha diritto alla copertura dei costi da sostenere per il servizio nazionale della riscossione a valere sulle risorse a tal fine stanziate sul bilancio dello Stato”.
Talché, a partire del 1° gennaio 2022 (giusta l'art. art. 1, comma 15, l. n. 234 del 2021), so- no eliminati gli oneri di riscossione stabiliti a carico del debitore dal vecchio art. 17, fermo tuttavia che il bilancio dello Stato si alimenta delle “quote” (poste attive) indicate nelle va- rie lettere del comma 3 del novellato art. 17, tra cui la lett. a) prevede “una quota, a carico del debitore, denominata 'spese esecutive', correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'agente della riscossione”, e la lett. b) “una quota, a carico del debito- re, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione”.
Come ha del tutto correttamente statuito la Suprema Corte (Cass., Sez. 5, Ordinanza n.
10809 del 2023) non è censurabile l'operatività del regime testè illustrato atteso che la stes- sa rientra (in assenza di vincoli discendenti da Corte cost. n. 120 del 2021 in punto di diritto intertemporale) nella discrezionalità legislativa e conseguentemente inserendosi (come no- tato da Sez. 5, n. 3524 del 2018), nella “fisiologia delle modifiche normative”.
Del tutto inconferenti soni i richiami giurisprudenziali effettuati dall'appellante circa l'efficacia retroattiva della sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di norma di legge (salvo il limite delle situazioni giuridiche “consolidate”) e non colgono nel segno le allegazioni attoree in punto di affermato contrasto del regime di eliminazione degli oneri di riscossione a far data dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022 con i principi di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità.
Alla luce di quanto sopra esposto è quindi possibile ritenere manifestamente infondata e inammissibile la sollevata questione di incostituzionalità, dovendosi escludere l'applicazione dell'aggio solo per quelle cartelle esattoriali emesse a partire dal gennaio
2022, tra le quali non rientra la n. 06120110013693642001 notificata in data 22.06.2011 e rientrante tra quelle intimate con l'atto di intimazione impugnato n.
06120219001306153000.
23 Tutto quando sopra dedotto e considerato, assorbita ogni altra questione e/o doglianza,
l'appello interposto da merita reiezione in quanto infondato e, per Parte_1 contro, la sentenza impugnata merita integrale conferma.
4. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si precisa quanto segue.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico di parte appel- lante soccombente nella misura liquidata in dispositivo in favore Parte_1 dell'avv. Zosima Vecchio (difensore di dichiaratosi antistata- TR
rio ex art. 93 c.p.c.), in applicazione del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modifi- cato dal D.M. 147 del 13/08/2022 con riferimento ai valori medi1 per le fasi di studio, in- troduttiva, decisionale tenuto conto dell'attività in concreto svolta dalle parti, del valore, natura e complessità della controversia e delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, considerato che l'impugnazione è stata integralmente respinta, deve darsi atto della sussistenza dei presup- posti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istrut- toria, così dispone:
1) Rigetta l'appello interposto da avverso la sentenza Parte_1
del Giudice di Pace di Livorno, n. 17/2023 (R.G. 1736/2022), depositata in data 10 gennaio 2023 che, per l'effetto, si conferma;
2) condanna alla refusione in favore dell'Avv. Zosima Vec- Parte_1
chio, quale difensore di dichiarato- TR
si antistatario, delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano complessivamente in € 1.701,00 (di cui € 425,00 per la fase di studio;
€ 425,00 per
24 la fase introduttiva ed € 851,00 per la fase decisionale) oltre al rimborso forfettario spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti proces- suali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la relativa impugnazione, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13 se dovuto.
Così deciso in data 9 aprile 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si rammenti che “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è sog- getto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motiva- zione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da ricono- scere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la mi- sura di esso” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685 - 01)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello (iscritta al n. r.g. 1787/2023) alla sentenza emessa in data 20-
12-2022 dal Giudice di Pace di Livorno, in persona dell'Avv. Marielena Cristiani n.
17/2023 (R.G.1736/2022) promossa da:
(C.F. , residente in [...], Parte_1 C.F._1
Livorno, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Defilippi Giachetti e Gianna Sammi- cheli, entrambi appartenenti allo studio legale associato “Defilippi e Associati” (P. IVA
) P.IVA_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del suo TR P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma via G. Grezar 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Zosima Vecchio, presso il cui studio ha eletto domicilio, sito in Via Atti- lio Regolo n. 12/D, Roma;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza Giudice di Pace di Livorno n. 17/2023 (R.G.
1736/2022) emessa in data 20.12.2022 e pubblicata in data 10 gennaio 2023 – opposi- zione a intimazione di pagamento
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate nelle memorie concesse ex
1 art 352 c.p.c. come da verbale di udienza dell'08.02.2024
Per parte appellante Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe le declaratorie del caso e di legge, contrariis reiec- tis, così giudicare: - nel merito, per i motivi sopra esposti, riformare la sentenza impugnata nella sola parte non accolta, e per l'effetto accogliere l'opposizione di cui al primo grado, eventualmente ravvisata non manifestamente infondate le questioni di costituzionalità sol- levate in parte motiva, accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità
e/o l'inefficacia degli atti impugnati e delle cartelle presupposte per i motivi esposti in nar- rativa, accertare e dichiarare che gli importi non siano dovuti per i motivi esposti in narra- tiva;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e decadenza dei crediti vantati dal- le parti convenute con riferimento a tutte le cartelle impugnate;
In ogni caso con vittoria di spese, compensi, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge in favore del procuratore antistatario per entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata, : TR
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile adito, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna ve- rifica e conseguente statuizione in relazione all'eventuale violazione da parte del Sig.
[...]
delle disposizioni di cui agli artt. 342, 345, 346 ed altresì in relazione Parte_2 all'art. 348-bis c.p.c.: in via principale, rigettare integralmente l'appello svolto da parte dell'indicato contribuente, in quanto infondato in fatto ed in diritto e non meritevole di ac- coglimento, per tutti i motivi esposti nella suestesa narrativa, con conferma di quelle sta- tuizioni della sentenza di prime cure impugnata che sono state ex adverso contestate e fatte oggetto del gravame avversario. Con vittoria delle spese di lite e dei compensi professiona- li (oltre IVA, CPA e spese generali nella misura stabilita dalla legge), relativi ad entrambi i gradi del giudizio, il tutto da distrarre in favore del sottoscritto difensore, antistatario ex. art. 93 c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 I GRADO
Con atto di citazione in opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. conve- Parte_1 niva l' dinanzi al Giudice di Pace di Livorno per TR
l'udienza del 30 luglio 2022 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, previe le declaratorie del caso e di legge, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare, accertata la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, dichiarare la sospensione dell'esecutività dell'intima- zione e delle cartelle di pagamento ivi contenute;
In via principale, I. accogliere la presen- te opposizione e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o
l'illegittimità e/o l'inefficacia degli atti impugnati e delle cartelle presupposte per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare che gli importi non siano dovuti per i motivi esposti in narrativa;
II. accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e decadenza dei crediti vantati dalle parti convenute con riferimento a tutte le cartelle impugnate;
III. con- dannare i convenuti nel presente giudizio in persona dei rispettivi legali rappresentanti, anche in solido fra loro, al pagamento spese di giudizio e oltre competenze e spese genera- li, IVA e CPA queste ultime con distrazione a favore del procuratore antistatario”.
A fondamento della domanda, l'opponente in primo grado allegava di aver ricevuto in da- ta 1.3.2022 la notificazione da parte dell' Controparte_2 dell'intimazione di pagamento n. 0612021900130653000 del 24.12.21 con intimazione al versamento nei successivi 5 giorni dell'importo di € 26.727,46 e che l'intimazione opposta aveva ad oggetto la richiesta di pagamento di alcune cartelle tra cui, per quanto di compe- tenza del Giudice di Pace, la “cartella n. 06120110013693642001 asseritamente notificata il 22.6.2011, per sanzioni amministrative, contravvenzioni codice della strada, L. 689/81 dell'importo di € 2.393,05”.
Quali motivi di opposizione, il , dopo essersi dilungato sulle conseguenze Pt_1 dell'inesistenza giuridica della notificazione di un atto del concessionario e dopo aver af- fermato che l'onere della prova circa la corretta e legittima notifica dell'intimazione impu- gnato nonché di ogni suo atto prodromico ricadeva sull' , TR
ha eccepito i) la mancata notifica della cartella;
ii) la mancata notifica degli atti prodromici
(avviso di pagamento/avviso di liquidazione da parte dell'Ente creditore/avviso bonario o
3 altro atto prodromico) alla cartella di pagamento risultante dall'intimazione con richiesta di produzione degli originali di tali atti e con produzione delle relate autentiche;
iii) l'avvenuta prescrizione (quinquennale ex art. 28 Legge 689/1981 dal giorno in cui erano state com- messe le infrazioni, trattandosi di sanzioni amministrative) e decadenza (ex art. 25 D.P.R.
602/1973) dei crediti;
iv) la cancellazione delle cartelle di valore inferiore ad € 5.000,00
(comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2010) per effetto del c.d. Decreto Sostegni (art. 4 D. L. n. 41/2021) e del Decreto Ministe- riale del 14 luglio 2021; v) l'assenza di adeguata motivazione dell'atto impositivo in viola- zione dei principi di chiarezza e di trasparenza, previsti all'art. 7 della L. 212/2000 e avalla- ti dall'interpretazione data all'art. 3 della l. n. 241/1990 (Cass. Civ. sen. n. 18415/2005) at- teso che l'esame dell'atto notificato non avrebbe permesso al contribuente di comprendere con chiarezza il tasso degli interessi imposto nonché il metodo di calcolo applicato;
vi)
l'illegittimità della pretesa per eccesiva onerosità della pretesa a titolo di ag- gio/oneri/compenso di riscossione atteso che le stesse non sarebbero da ritenersi legittime per via presuntiva essendo tenuto l'Ufficio a indicare e provare la correttezza della pretesa come qualunque altro creditore.
Su tale ultimo tema, l'opponente richiamava l'ordinanza interlocutoria della Seconda Se- zione della Suprema Corte n. 12353 del 9 maggio 2019 con cui veniva rimessa alla Sezione
Quinta la causa a fine di sollevare questione di legittimità costituzionale e veniva dato atto che la Corte Costituzionale nella pronuncia n. 120 del 10 giugno 2021 era entrata per la prima volta nel merito della legittimità costituzionale dell'aggio di riscossione. La Consul- ta, pur dichiarando inammissibile la questione sollevata, aveva chiesto al legislatore di pro- cedere ad un'urgente ed indifferibile riforma sia delle norme relative all'aggio, sia, e più in generale, del sistema di riscossione coattiva, al fine di renderlo coerente con i principi di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità sanciti a livello costituzionale.
Con l'art. 17 del D.Lgs. 112/99 così come riformulato dalla Legge n. 234/2021 (Legge di
Bilancio 2022) il legislatore sarebbe intervenuto sul punto disponendo che i costi di gestio- ne del servizio di riscossione, originariamente posti a carico del debitore, fossero coperti tramite appositi stanziamenti a carico del bilancio statale.
4 L'opponente precisava che la normativa de qua avrebbe eliminato gli oneri di riscossione a seguito della revisione della disciplina degli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione per i carichi affidati al Concessionario dal 1° gennaio 2022. Tuttavia, “Ove allora si escludesse i carichi precedenti e non pagati, la norma risulterebbe in contrasto con i principi di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità, che la sentenza n. 120 del
10 giugno 2021 della Corte Costituzionale chiedeva di applicare alla disciplina dell'ag- gio”.
Infine, l'opponente affermava il proprio diritto ad ottenere la condanna della controparte al- le spese legali non avendo l' provveduto immediatamen- TR te, non appena ricevuta la notifica del ricorso, all'annullamento in autotutela dell'intimazione di pagamento.
Radicatosi il contraddittorio, la convenuta TR
(di seguito, per brevità, anche solo ” o ) in comparsa di costituzione e ri- CP_3 CP_3 sposta contestava la fondatezza dell'opposizione chiedendo, previa verifica dell'opportunità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente impositore CP_4
con onere di integrazione a carico di parte attrice che a ciò avrebbe dovuto provve-
[...]
dere con la vocatio in ius di cui al proprio libello d'esordio (ovvero, in subordine, con onere da porre a carico dell' , previa concessione di congruo TR termine per provvedere all'incombenza), il rigetto dell'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto e respingendo altresì la domanda finalizzata a ottenere la sospensione dell'esecutività dell'intimazione opposta e della sottostante cartella esattoriale, il tutto con vittoria delle spese del giudizio e dei compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese gene- rali come per legge e il tutto da distrarre in favore del proprio difensore dichiaratosi antista- tario.
A tal fine la parte convenuta allegava ed eccepiva quanto segue: - la cartella di pagamento
n. 06120110013693642001, prodromica all'avviso di intimazione impugnato, sarebbe stata notificata in data 22 giugno 2011 a mezzo del servizio postale mediante invio di raccomandata A/R “direttamente” per conto dell'Esattoria e ai sensi dell'art. 26, comma I, seconda parte, D.P.R. n. 602/73, con consegna dell'atto a soggetto qualificatosi “familiare convivente” (v. doc. 4), senza che fosse previsto nessun altro adempimento a suo carico dalla legge;
5 - di aver, poi, provveduto alla notificazione al di una “prima” intimazione di pa- Pt_1
gamento, avente n. 06120169000386152000, mediante intervento di messo notificatore e compilazione di relata, ciò dopo un primo infruttuoso tentativo di recapito eseguito in data
26.02.2016 e annotato in calce alla relata e definitivamente notificato in data 29.02.2016 al contribuente stesso (v. doc. 5);
- infine, l'intimazione di pagamento impugnata avente n. 06120219001306153000 (doc.
2) sarebbe stata notificata a mezzo del servizio postale mediante invio di raccomandata
A/R, ex art. 26, comma I, seconda parte, D.P.R. n. 602/73, con consegna dell'atto a soggetto qualificatosi “persona di famiglia” in data 1° marzo 2022: pertanto corretta e regolare ri- sultava l'esecuzione delle notificazioni;
di conseguenza, nessuna prescrizione quinquennale si era verificata stando alla validità delle notifiche effettate e alla sospensione dei termini di riscossione imposta dal Legislatore per effetto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19
e della contestuale sospensione dei termini di decadenza e prescrizione;
- la cartella prodromica non sarebbe stata impugnata tempestivamente (vale a dire nel termine di cui al D.Lgs. n. 150/11 dalla data del perfezionamento del relativo procedimento notificatorio) rispetto alla non debenza del credito iscritto a ruolo per ragioni attinenti alla fase antecedente alla trasmissione del ruolo all'Esattoria da parte dell'Ente impositore e dunque nemmeno per far valere la lamentata omessa notificazione degli atti prodromici alla cartella (lagnanze che sono oggi, conseguentemente, tardive ed inammissibili ai sensi del dictum delle Sezioni Unite n. 22080/2017);
- la tardività ed inammissibilità delle doglianze avversarie relative ai vizi di notifica dell'atto impugnato non essendo stata l'opposizione ex art. 617 c.p.c. formulata nei 20 giorni dalla notifica (notifica dell'avviso di intimazione 1.3.2022 – notifica dell'atto di cita- zione 30.3.2022);
- l'infondatezza, ad ogni modo, nel merito delle doglianze in parola atteso che per la notifi- cazione ex art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602/73 non sarebbe prevista la compilazione di al- cuna relata di notificazione e comunque nessuna nullità potrebbe ravvisarsi attesa la sanato- ria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.
- l'infondatezza dell'eccepita prescrizione avuto riguardo alle plurime documentate interru- zioni e tenuto conto della sospensione dei termini di riscossione imposta dal Legislatore per
6 effetto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contestuale sospensione dei termini di decadenza e prescrizione (art. 68 del D.L. n. 18/2020);
- che la sospensione legale dell'attività notificatoria e riscossiva dell' sarebbe andata CP_3
di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività (sospensione poi prorogata al 31.08.2021);
- il tentativo dell'opponente di effettuare una inammissibile inversione dell'onere della pro- va tramite la richiesta all' della produzione in giudizio degli originali degli atti pro- CP_3
dromici notificati;
- la decadenza ex art. 25 D.P.R. n. 602/73 non sarebbe applicabile alle sanzioni amministra- tive per violazione di norme del Codice della Strada in quanto dal disposto normativo (art. 209 Cod. della Strada) si evincerebbe il solo rinvio alla prescrizione quinquennale;
- rispetto all'omessa indicazione in cartella del sistema del computo degli interessi: la car-
n. , prodromica all'intimazione impugnata n. Pt_3 PartitaIVA_3
06120219001306153000, sarebbe stata regolarmente notificata e non opposta dal Sig. Pt_2
vato, per cui la lagnanza era da ritenersi tardiva e inammissibile rispetto al termine di cui all'art. 617 c.p.c., trattandosi l'opposizione agli atti esecutivi l'unico rimedio giuridico che l'ordinamento accorda allo scopo di far valere presunti vizi formali, compilativi ed espositi- vi dell'atto;
- lo stralcio del ruolo di cui alla cartella n. 06120110013693642001 in quanto di valore in- feriore ad Euro 5.000,00 non sarebbe da applicarsi, poiché ai fini della sua applicabilità, ol- tre al requisito di “valore” del ruolo, erano necessari l'elemento “temporale” (l'applicabilità della norma riguardava i ruoli consegnati all' fino al 31.12.2010) e quello redditua- Parte_4
le (percezione di un reddito inferiore a Euro 30.000,00 annui); dalla lista dei soggetti bene- ficiari, a seguito dei controlli effettuati, non risultava il signor;
Pt_1
- quanto alla lamentata illegittimità della pretesa creditoria per eccessiva onerosità di quan- to previsto nel ruolo a titolo di “aggio-oneri-compenso di riscossione” ed all'eccepito vizio di costituzionalità per asserita violazione degli artt. 53, 97 e 3 Cost. la doglianza sarebbe in- tegralmente infondata atteso che “il “carico esattoriale” di cui alla cartella sottesa all'in- timazione opposta è dell'anno 2008, portato da una cartella notificata nell'anno 2011, di conseguenza essa giammai potrà rientrare nella asserita previsione richiamata ex adverso che si riferisce, differentemente e come anche evidenziato da controparte, ai carichi conse-
7 gnati all'Esattoria dal 1° gennaio 2022 e dunque alle cartelle notificate successivamente a quella data”.
- stando l'impossibilità di accogliere la domanda di opposizione, , diversamente da CP_3
quanto richiesto dal , non avrebbe potuto essere condannata al pagamento delle Pt_1
spese;
- stante l'infondatezza, la tardività, inammissibilità e inconferenza della domanda sarebbero insussistenti i requisiti necessari la richiesta di sospensione dell'esecutività della intimazio- ne opposta e della sottostante cartella esattoriale.
, infine, per completezza segnalava (doc.ti 8 e 9) che il aveva presentato, in CP_3 Pt_1
data 31.07.2019, richiesta (successivamente accolta) di ammissione alla definizione agevo- lata dei carichi esattoriali pendenti anche in relazione alla cartella n.
06120110013693642001 e dunque la proposta dichiarazione di adesione alla rottamazione non poteva che presentarsi incompatibile con la volontà del debitore di avvalersi della pre- scrizione e con la doglianza finalizzata a sostenere di non aver mai ricevuto le cartelle.
Con provvedimento del 7.9.2022 il Giudice disponeva la sospensione della cartella n.
06120110013693642001 e rinviava la prima udienza di comparizione in data 27.09.2022.
Tenutasi l'11.10.2022 la prima udienza e ritenuta la causa matura per la decisione, ciò an- che in considerazione del fatto che le parti non avevano articolato nei rispettivi atti introdut- tivi istanze istruttorie, veniva fissata l'udienza del 6 dicembre 2022 per la precisazione delle conclusioni e la discussione della controversia, all'esito della quale la causa veniva tratte- nuta in decisione.
Il giudizio di primo grado si concludeva con l'emissione della sentenza appellata n.
17/2023 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Livorno, con la quale era parzialmente accolta domanda di parte attrice e per effetto dichiarata nulla l'intimazione di pagamento impugna- ta n. 0612021900130653000 del 24 dicembre 2021 e notificata il 1° marzo 2022 limitata- mente gli interessi di mora richiesti in relazione alla cartella di pagamento n.
06120110013693642001 notificata in data 22 giugno 2011, compensate integralmente le spese di causa tra le parti.
Il primo Giudicante così motivava il provvedimento decisorio:
“i vari motivi di doglianza della opposizione all'intimazione di pagamento sono fondati so- lo con riferimento alla questione del difetto di motivazione per mancata indicazione delle
8 modalità di calcolo degli interessi applicati;
invero, come chiarito dalla Corte di Cassa- zione n. 2260 del 2022: “premesso che la cartella di pagamento deve indicare le modalità di calcolo degli interessi, in modo da consentirne il controllo da parte del debitore ai fini di un effettivo esercizio del diritto di difesa da parte dello stesso (Cass., 06/07/2018, n.
17767), senza che dunque possa ostare il modello fissato dalla normativa regolamentare
(evocata da parte ricorrente); naturalmente, l'atto stesso rimane congruamente motivato, sul punto, mediante un richiamo per relazione, come nel caso potrebbe essere quello della intimazione alla cartella, con individuazione dei periodi temporali di riferimento, essendo, per il resto, il criterio di liquidazione degli stessi predeterminato legalmente, e risolvendo- si, pertanto, la relativa applicazione in un'operazione matematica (cfr. Cass., 27/03/2019,
n. 8508)”, sennonché nel caso in esame l'atto di intimazione impugnato difetto di adeguata motivazione sul punto non essendo indicati né il tasso/tassi degli interessi di mora applicati né il periodo di riferimento;
questione da farsi valere, come avvenuto, con opposizione ex art. 615 c.p.c. e non con opposizione ex art. 617 c.p.c., essendo in contestazione il diritto di credito relativo agli interessi. Infondati sono tutti gli altri motivi di doglianza: in primo luogo, l' ha dato prova della regolare notifica a mezzo posta sia della cartella di CP_1
pagamento presupposta n. 0612110013693642001 a mezzo consegna in data 22 Giugno
2011 del plico al figlio dell'opponente che della successiva intimazione di pagamento in data 29 Febbraio 2016 a mezzo consegna del plico allo stesso sig. . Di conseguen- Pt_1
za, vi è la prova tanto della notifica degli atti prodromici alla intimazione di pagamento impugnata quanto del mancato avveramento della prescrizione quinquennale, prescrizione non maturata, in prima battuta, per effetto della notifica della intimazione di pagamento in data 29 Febbraio 2016 (e quindi prima del decorso di 5 anni dalla notifica della cartella di pagamento il 22 Giugno 2011) e, in seconda battura, a seguito della notifica della intima- zione di pagamento opposta, in quanto alla data del 1° marzo 2022 non erano ancora tra- scorsi, considerata la sospensione dei termini dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto, 5 anni dalla notifica della precedente intimazione di pagamento (29 Febbraio 2016); in secondo luogo, infondate sono sia l'eccezione di intervenuta decadenza ex art. 25 DPR n. 602 del 1973 non applicandosi questa alle sanzioni per violazioni del C.d.S. che l'eccezione di mancata applicazione dello stralcio previsto dal D.L. n. 41/2021 per le cartelle esattoriali di impor- to inferiore a € 5.000,00, mancata applicazione giustificata sia perché trattasi di ruolo
9 consegnata dopo il 31 Dicembre 2010 sia per assenza del requisito del reddito inferiore a
€30.000,00; in terzo luogo, infondata anche la eccezione della non debenza dell'aggio- oneri-compensi di riscossione, visto che la loro eliminazione riguarda i ruoli consegnati dopo il 1° Gennaio 2022, mentre nel caso de quo si tratta di un ruolo consegnato nell'anno
2008.
In conclusione e in parziale accoglimento della opposizione proposta dal sig. Parte_5
verso la intimazione di pagamento n. 0612021900130653000 del 24 Dicembre 2021 e noti- ficata in data 1° marzo 2022 per la parte fondata sulla cartella di pagamento n.
0612110013693642001 notificata il 22 Giugno 2011, si deve annullare detta intimazione di pagamento limitatamente agli interessi di mora applicati in riferimento alla predetta car- tella di pagamento n. 0612110013693642001 notificata il 22 Giugno 2011. Stante la reci- proca soccombenza, appare equo disporre la integrale compensazione delle spese di cau- sa.”
APPELLO
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1
davanti al Tribunale di Livorno proponendo appello av- TR verso la suindicata sentenza n. 17/2023 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusio- ni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe le declaratorie del caso e di legge, contrariis reiectis, così giudicare: - nel merito, per i motivi sopra esposti, riformare la sentenza im- pugnata nella sola parte non accolta, e per l'effetto accogliere l'opposizione di cui al primo grado, eventualmente ravvisata non manifestamente infondate le questioni di costituziona- lità sollevate in parte motiva, accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o
l'illegittimità e/o l'inefficacia degli atti impugnati e delle cartelle presupposte per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare che gli importi non siano dovuti per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e decadenza dei crediti vantati dalle parti convenute con riferimento a tutte le cartelle impugnate;
-con vit- toria di spese, compensi, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge in favore del pro- curatore antistatario per entrambi i gradi di giudizio”.
10 A fini del gravame l'appellante ha formulato i seguenti motivi di impugnazione: “violazio- ne ex artt. 132 c.p.c. – contraddittorietà e illogicità della motivazione e pronuncia su prove documentali e del percorso logico deduttivo – carenza di motivazione e violazione di legge in merito alla nullità della notifica e alla prescrizione. Incostituzionalità”.
Ad avviso del TROVATO la motivazione del provvedimento gravato sarebbe solo apparen- te risultando esclusivamente riprodotto il contenuto della comparsa di costituzione di parte convenuta, senza alcun riferimento alle ragioni di parte attrice e non risultando evidente il percorso logico giuridico seguito dal Giudice di prime cure.
Il primo Giudicante, ad avviso dell'appellante, avrebbe ritenuto regolarmente perfezionata la notifica della cartella di pagamento al familiare convivente senza che vi fosse in atti pro- va dell'invio della raccomandata informativa all'effettivo destinatario.
L'appellante richiamava poi le allegazioni in fatto ed in diritto di cui al pregresso grado di giudizio.
Lo scrivente Giudicante differiva ex art. 168 bis comma 5 c.p.c. la prima udienza alla data dell'8.02.2024.
Con comparsa di costituzione in appello depositata il 18 gennaio 2024 si costituiva nel pre- sente grado di appello (da ora ) chiedendo il ri- TR CP_3 getto integrale dell'appello poiché infondato in fatto e in diritto.
A tal fine, nel reiterare le difese ed eccezioni già formulate nel pregresso grado di giudizio, la parte appellata ribadiva che: - la cartella esattoriale n. 06120110013693642001, prodro- mica all'intimazione di pagamento impugnata n. 06120219001306153000, non era stata no- tificata con intervento di messo notificatore e compilazione di relata, bensì con invio “diret- to” di raccomandata A/R da parte dell'Agente della riscossione (notifica eseguita in data 22 giugno 2011 a mezzo del servizio postale mediante invio di raccomandata A/R “direttamen- te” per conto dell'esattoria ai sensi dell'art. 26 comma I, seconda parte, D.P.R. 602/1973 con consegna dell'atto a soggetto qualificatosi come “familiare convivente”) che, come no- to, integrerebbe “protocollo notificatorio perfettamente valido e legittimo”; - che la notifi- cazione de qua si perfezionerebbe “ una volta che l'Agente postale abbia reperito sul luogo di notificazione uno dei soggetti indicati nell'avviso di ricevimento e gli abbia consegnato il plico postale contenente l'atto, senza che sia previsto nessun altro adempi- mento a suo carico. Ed invero, secondo il funzionamento peculiare e specifico di detta mo-
11 dalità notificatoria non è prevista né la compilazione di alcuna relata (...) né l'invio al desti- natario di alcuna “seconda raccomandata informativa”; - la mancata verificazione di alcuna prescrizione;
- l'infondatezza del motivo di gravame avente ad oggetto la mancata applica- zione al caso di specie del D.M. 14 luglio 2021 e del relativo “stralcio” dei ruoli fino ad €
5.000,00; - l'infondatezza delle doglianze relative all'asserita illegittimità della previsione dell'aggio di riscossione;
- l'infondatezza ed inammissibilità della censura avversaria circa la dedotta decadenza ex art. 25 D.P.R. n. 602/1973 per non essere la stessa fatta valere tem- pestivamente con ricorso ex D. Lgs. 150/2011 (nel termine di 30 giorni dalla notifica dell'originaria cartella); avendo il contribuente omesso di impugnare la cartella primigenia sottesa all'avviso di intimazione opposto ed omettendo di far valere con l'adeguato rimedio giuridico (id est, ricorso in opposizione a cartella ex D. Lgs. 150/2011) il preteso vizio di mancata notificazione del verbale di accertamento della violazione e la conseguente asserita verificazione della decadenza, la doglianza de quo risulterebbe inammissibile.
Ai sensi dell'articolo 352 c.p.c., l'odierno Giudicante fissava udienza al fine della remissio- ne della causa in decisione e assegnava i termini perentori per precisazione delle conclusio- ni, deposito di comparse conclusionali e memorie di replica;
differita l'udienza al 13 marzo
2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è meritevole di rigetto in quanto infondato per le ragioni qui esposte.
In via preliminare, si deve dare atto del passaggio in giudicato, in assenza di proposto ap- pello incidentale da parte dell'odierna appellata, della parte di pronuncia del Giudice di prime cure avente ad oggetto – per citare le parole utilizzate dal primo Giudicante - la “que- stione del difetto di motivazione per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli in- teressi applicati” e la conseguente statuizione giudiziale di parziale accoglimento dell'opposizione proposta da avverso la intimazione di pagamento n. Parte_1
0612021900130653000 del 24 Dicembre 2021 e notificata in data 1° marzo 2022 e del con- seguente annullamento della citata intimazione “limitatamente agli interessi di mora appli- cati in riferimento alla predetta cartella di pagamento n. 0612110013693642001 notificata il 22 Giugno 2011”.
2. Sempre in via preliminare, non sembra superfluo osservare che il nel “for- Pt_1 malmente” unico motivo di gravame si è limitato a riproporre pedissequamente la pletora di
12 eccezioni articolate nel pregresso grado di giudizio denunciando l'asserito difetto di moti- vazione da parte del primo Giudicante e richiamando numerose norme di diritto senza, pe- raltro, che al di là del richiamo delle disposizioni di legge asseritamente violate corrispon- dano per ciascuna di esse specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, intese a di- mostrare in qual modo determinate affermazioni contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme.
In altri termini, il motivo (rectius, i motivi) di gravame rasentano l'inammissibilità per pre- valente difetto dei necessari requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla deci- sione impugnata.
3. Anche a voler ritener superato tale non secondario aspetto e a volere entrare nel merito delle doglianze articolate dal , le stesse sono da ritenersi infondate avendo il Pt_1 primo Giudicante, diversamente da quanto dedotto dall'appellante, motivato congruamente su tutte le questioni sottoposte al suo vaglio.
Come esposto nella premessa relativa alla ricostruzione processuale, l'opposizione formula- ta in primo grado dal era finalizzata a contestare legittimità dell'intimazione di Pt_1
pagamento n. 06120219001306153000, limitatamente alla sottostante cartella esattoriale avente n. 06120110013693642001 emessa per il recupero coattivo di sanzioni amministra- tive per violazione di norme del Codice della Strada comminate dal – Controparte_4
Polizia Municipale.
Le doglianze dell'allora attore in opposizione (odierno appellante) si sono incentrate preva- lentemente sulla invalidità della notifica della cartella n. 06120110013693642001.
Orbene, come ha avuto modo di puntualizzare l'odierna appellata sin dalla costituzione nel pregresso grado di giudizio, non si ravvisa alcuna inesistenza e/o invalidità nella notifica de qua (effettuata in data 22 giugno 2011).
Parte appellante non si è confrontata con il fatto che nel caso di specie, la cartella de qua, posta unitamente ad altre a fondamento dell'intimazione di pagamento impugnata, non è stata notificata con intervento di messo notificatore e compilazione di relata bensì diretta- mente a mezzo posta (invio di raccomandata con avviso di ricevimento) ex art. 26 comma
1, secondo periodo, del D.P.R. n. 602/1973 alla stregua del quale, come noto, la notifica della cartella di pagamento «può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento».
13 Sul tema, è costante l'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte, che va qui ribadito e condiviso, secondo cui la notifica della cartella esattoriale per la riscossione delle imposte può avvenire anche mediante invio diretto da parte del concessionario (ora agente della ri- scossione) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (cfr. Cass. n. 17141/2024,
Cass. n. 3827/2024, Cass. n. 28684/2018).
È stato, al riguardo, precisato che la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del D.P.R. n.
602 del 1973 ammette una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario e all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella prevista dalla prima parte della stessa di- sposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati (in tal senso, cfr. Cass. Sez.
Tributaria, ordinanza n. 2092/2025; Cass. Civ. Sez. V ordinanza n. 27007/2023).
In tal caso, la notifica si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sotto- scritto dal ricevente, senza necessità di redigere un'apposita relata, giacchè l'avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione fra la persona cui è stato consegnato l'atto e il destinatario della medesima costituiscono oggetto di attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., trovando applicazione le norme del regolamento postale relative agli invii raccomandati e non quelle contenute nella L. n. 890 del 1982 (cfr., ex multis, Cass. n. 29710/2018, Cass. n.
29022/2017, Cass. n. 23511/2016).
In altri termini, nel procedimento di notificazione c.d. “diretta”, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.
Quanto sopra trova conferma nell'indirizzo univoco della Suprema Corte (ex plurimis Cass.
n. 10037 del 2019 Rv. 653680 - 01 e n. 1686 del 2023 Rv. 666661 - 01) secondo cui «La notificazione a mezzo posta della cartella esattoriale da parte del concessionario della ri- scossione (ora eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi CP_3
dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e
39 del D.M. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'al- tro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona, in- dividuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne con-
14 segue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'at- to è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscri- zione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. avuto riguardo alla relazione tra la perso- na cui esso è destinato e quella cui è consegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale)».
Non sembra, peraltro, superfluo rammentare quanto statuito dalla Suprema Corte nella re- cente ordinanza n. 28618/2024: “Nella specie ricorre pacificamente l'ipotesi della notifica
a mezzo posta ordinaria (cd “notifica diretta”) che, come espressamente è stabilito dal prefato art. 14 - L. 890/1982- , è disciplinata secondo le regole del servizio postale ordina- rio previste per le raccomandate a mezzo posta, e dunque non necessita, tra l'altro, di al- cuna relata di notifica né va effettuata annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del desti- natario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio del- la raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335
c.c. (Cass. 14/11/2019, n. 29642)”.
L'essenzialità dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), ai sensi dell'art. 7 L. 890/1982 ultimo periodo, è stata invece riconosciuta in tutti quei casi, differenti rispetto a quelli appena citati e soprattutto diversi dalla fattispecie che oggi ci occupa, ove, indipendentemente dalla tipologia usata per la notifica, non si possa dare per scontata la comunicazione al destinatario dell'avvenuto deposito, dovendo quindi sottostare quale ratio al rispetto di quei principi co- stituzionali quali il diritto di azione e di difesa nonché di parità delle parti nel processo (art. 111, secondo comma, Cost.) per cui di prioritaria importanza risulta essere la ragionevole possibilità di conoscenza per il soggetto destinatario della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall'art. 1, legge 890/1982 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali), come nei casi di notifica per “compiuta giacenza” (sempre Cass.
Civ. ord. n. 28618/2024 cfr. Cass. Sez. U. 15/04/2021, n. 10012; Cass. Civ. ord. n.
8823/2024; Cass. Civ. ord. n. 22579/2024).
Nel caso di specie, la notifica del 22 giugno 2011 è stata effettuata da parte dell'Ente di ri- scossione con sistema “diretto” a mezzo posta e consegnata in mano al figlio convivente,
15 come risulta da dichiarazioni in atti oltre che per tabulas (doc. 5 allegato a comparsa di co- stituzione e risposta in appello), e quindi nel rispetto di quanto affermato dalla normativa in materia e confermato dalle delucidazioni giurisprudenziali.
4. Quanto finora esposto comporta il rigetto anche di quanto sollevato dal signor Pt_1 tramite l'eccezione di prescrizione del diritto a riscuotere da parte di . CP_3
La legge distingue due forme di prescrizione, intesa questa come causa di estinzione del di- ritto determinata dall'inattività o dal non uso da parte del titolare di esso per un periodo de- terminato dalla legge: quella che di norma viene applicata ai sensi dell'art 2946 cod. civ. è la prescrizione ordinaria, che si compie nel termine di dieci anni;
tuttavia in particolari casi espressamente individuati la prescrizione decorre in minor tempo (cd. “prescrizione bre- ve”).
Nel caso di multe stradali, ai sensi dell'articolo 209 del D. Lgs. 285/1992 (“Codice della
Strada”) bisogna fare riferimento al disposto dell'articolo 28 della Legge n. 689 del 24 no- vembre 1981 che per le sanzioni amministrative individua quale termine di prescrizione cinque anni decorrenti dal momento in cui è stata commessa la violazione.
Il regime della prescrizione subisce tuttavia l'effetto di determinati eventi che possono comportare o la sospensione o anche l'interruzione, quest'ultima con conseguente ricalcolo dal principio, della decorrenza dei termini o anche la conversione del periodo prescrizionale da breve a ordinario.
Nel caso trattato, mentre non è individuabile il verificarsi di conversione del termine da breve quinquennale ad ordinario decennale (ciò anche in base a quanto asserito dalla Su- prema Corte - ordinanza n. 7409/2020 - la quale ha precisato che la cartella esattoriale non opposta non può assimilarsi ad un titolo giudiziale, essendo stata formata unilateralmente dallo stesso ente, per cui è necessario che avvenga una verifica giurisdizionale con sentenza di condanna passata in giudicato al fine di poter applicare al credito contenuto in cartella la prescrizione ordinaria decennale), sono invece ravvisabili sia il verificarsi dell'interruzione che della sospensione rispetto alla decorrenza della prescrizione.
Orbene, come ha puntualmente osservato l'odierna appellata, nessuna prescrizione quin- quennale può dirsi intervenuta nel caso di specie atteso che:
16 i) Le contravvenzioni elevate con il verbale di accertamento della violazione del
C.D.S. sono pacificamente riferibili al 2008 e comminate con verbale dell'8 gennaio 2009, notificato in data 17 gennaio 2009;
ii) L'originaria cartella che reca sotteso il verbale de quo è stata notificata in data 22 giugno 2011 (ergo, nel termine di cinque anni rispetto alla data di elevazione delle contravvenzioni);
iii) Risulta una prima intimazione di pagamento interruttiva della prescrizione (“pri- ma” intimazione di pagamento, avente n. 06120169000386152000, notificata anteriormente a quella oggetto della presente opposizione, della cui avvenuta e corretta notificazione aveva già dato prova nel pregresso grado di giudi- CP_3
zio) notificata in data 29 febbraio 2016 tramite messo notificatore e compilazio- ne di relata (doc. 6) con consegna dell'atto al “destinatario” (si confronti sul punto la relata di notifica dell'intimazione de qua, già in atti in primo grado e depositata dall'appellata anche nel presente grado sub all.
6.A).; iv) Infine, l'intimazione impugnata è stata notificata in data 1° marzo 2022 (data rela- tivamente alla quale deve essere necessariamente considerata la sospensione dei termini di prescrizione (prevista dal Legislatore in ragione della nota emergenza epidemiologica da Covid-19) e delle attività di riscossione, dal 08.03.2020 al
31.08.2021, come anche dato atto dal Giudice di prime cure nell'impugnata sen- tenza.
In altri termini, all'origine dell'impugnata intimazione di pagamento n.
06120219001306153000 vi sono una serie di contravvenzioni al Codice della Strada risa- lenti all'anno 2008 che, come risultante dalle affermazioni e mancate contestazioni nel giu- dizio di primo grado, venivano ricomprese nella cartella n. 06120110013693642001 la qua- le, per tutto quanto precedentemente esposto e dedotto, fu validamente notificata in mano al figlio convivente in data 22 giugno 2011 (quindi senza che ancora fossero decorsi cinque anni dal compimento delle violazioni rilevate).
Quindi, come già correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure e nel rispetto dell'orientamento giurisprudenziale che ritiene la notifica della cartella esattoriale un atto di esercizio del diritto di credito idoneo a interrompere il decorso del termine prescrizionale
(vedasi per esempio Cass. Civ. sent. n. 6499/2021), il termine prescrizionale breve di 5 anni
17 non solo non era decorso ma anzi andava nuovamente calcolato ex novo a partire da tale data.
Non può, dunque, dirsi intervenuta/maturata la prescrizione, non essendo decorsi cinque anni dal 22.06.2011 nemmeno al momento dell'invio della prima intimazione di pagamen- to, n. 06120169000386152000, avvenuta al diretto interessato in data 29.02.2016 (doc. 6A allegato comparsa in appello) e dalla quale, nuovamente, andavano calcolati i tempi CP_3
ai fini della prescrizione breve.
Infine, a conferma di quanto già condivisibilmente statuito dal primo Giudicante, non è possibile riconoscere il verificarsi della prescrizione nemmeno prima dell'ultima notifica, avvenuta da parte di in data 1.3.2022, poiché del tutto correttamente operava la so- CP_3 spensione del decorso della prescrizione per il lasso temporale compreso tra l'8.3.2020 ed il
31.8.2021, come sancito dalla normativa emergenziale dovuta al COVID-19 con l'art. 67 del D.L. 18/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”), convertito con L. 24 aprile 2020 n. 27 che ha derogato a quanto disposto dalla L. 212/2000 e dal D. Lgs. 159/2015.
Trattasi questo di uno degli aspetti più delicati che ha riguardato il conteggio dei termini di decadenza/prescrizione dell'attività della pubblica amministrazione e che ha recentissima- mente visto l'intervento chiarificatore per l'interpretazione della materia da parte dalla Cor- te di Cassazione con l'ordinanza n. 960 del 15 gennaio 2025 che ha proclamato quanto se- gue: “Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'ar- co temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e
l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1,
D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse en- trate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle di- sposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
18 La Corte di Cassazione ha quindi sostenuto la tesi interpretativa in favore degli enti imposi- tori, affermando che in presenza di una norma che sospende il termine di versamento dei tributi a beneficio del contribuente, parallelamente, devono considerarsi sospesi anche i termini per gli adempimenti processuali nonché i termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo e accertamento. Se ne deduce che, nel caso di specie, la prescrizione del credito azionato da non si sarebbe potuta verificare prima di giugno CP_3
2022.
In conclusione, alla luce di quanto sinora osservato del tutto condivisibile si presenta la pronuncia impugnata nella parte in cui, previa puntuale disamina della documentazione sot- toposta al suo vaglio, ha ritenuto infondate (e meritevoli di reiezione) le eccezioni di inva- lidità delle notificazioni degli atti prodromici alla intimazione impugnata nonché
l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria alla stessa connessa: “l' ha dato CP_1
prova della regolare notifica a mezzo posta sia della cartella di pagamento presupposta n.
0612110013693642001 a mezzo consegna in data 22 Giugno 2011 del plico al figlio dell'opponente che della successiva intimazione di pagamento in data 29 Febbraio 2016 a mezzo consegna del plico allo stesso sig. . Di conseguenza, vi è la prova tanto della Pt_1
notifica degli atti prodromici alla intimazione di pagamento impugnata quanto del mancato avveramento della prescrizione quinquennale, prescrizione non maturata, in prima battuta, per effetto della notifica della intimazione di pagamento in data 29 Febbraio 2016 (e quin- di prima del decorso di 5 anni dalla notifica della cartella di pagamento il 22 Giugno
2011) e, in seconda battura, a seguito della notifica della intimazione di pagamento oppo- sta, in quanto alla data del 1° marzo 2022 non erano ancora trascorsi, considerata la so- spensione dei termini dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto, 5 anni dalla notifica della preceden- te intimazione di pagamento (29 Febbraio 2016)”.
5. Parimenti meritevole di rigetto è l'eccezione sottesa alla decadenza ex art. 25 D.P.R.
602/1973 non avendo tale istituto valenza generale per ogni ipotesi di riscossione a mezzo ruolo e risultando lo stesso applicabile esclusivamente ai casi di pretese erariali.
Il fondamento sotteso alla logica decadenziale richiamata è, infatti, la necessità di fissare un termine ultimo entro il quale il contribuente debba venire a conoscenza delle pretese del fi- sco (vedasi Corte Cost. n. 280 del 2005).
19 Tuttavia analoghe esigenze non sussistono in relazione alla riscossione di quelle sanzioni amministrative la cui origine risale a violazione di norme del Codice della Strada, dal mo- mento che l'ordinanza-ingiunzione deve essere notificata, con la conseguenza che essa stes- sa può essere opposta innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria già prima della formazione del ruolo da consegnare dall'Agente di riscossione. Nel caso di sanzioni per violazioni del
Codice stradale, l'organo accertatore deve notificare il verbale entro 90 giorni (che diventa- no 360 nel caso di soggetto residente all'estero), decorsi i quali la somma non è più esigibi- le;
a quel punto, nel caso di notifica corretta, l'utente potrà decidere di impugnare diretta- mente il verbale con relativo ricorso, altrimenti l'organo comminante la sanzione potrà pro- cedere alla fase successiva della riscossione tramite l'iscrizione a ruolo della somma e la trasmissione del credito al concessionario che se ne deve occupare (al tempo , al CP_5 giorno d'oggi ) e che notificherà la cartella esattoriale. CP_3
Equivocabile e tale da indurre in errore è una non corretta interpretazione del rinvio conte- nuto nell'articolo 27 della L. 689/1981 che dispone per la riscossione da parte dell'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione delle somme dovute di procedere “in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbli- go del non riscosso come riscosso”, norme tra le quali non è però ricompresa la decadenza ai sensi dell'art. 25 D.P.R. 602/1973 per i crediti tributari ma, per le violazioni oggetto di controversia, la sola prescrizione quinquennale dell'art. 28 della Legge 689 del 1981, cui rimanda lo stesso Codice della Strada ex art. 209. Quanto appena dedotto è stato recente- mente convalidato dalla Suprema Corte la quale, facendo propria l'interpretazione e i criteri di applicabilità dell'art. 17 d.P.R. n. 602 del 1973 (oggi abrogato ma di contenuto similare alla decadenza dell'art. 25) come sanciti nella pronuncia della Cass. Civ. sentenza n. 28529 del 8 novembre 2018, con ordinanza emessa dalla Terza Sez. Civile n. 12614 del 10 mag- gio 2023 ha specificato che “è anzitutto ben noto che la decadenza di cui all'art. 25 cit. non abbia valenza generale, trovando applicazione soltanto in relazione alle pretese erariali e non già in ogni ipotesi di riscossione a mezzo ruolo, posto che soltanto per la riscossione delle entrate erariali tributarie sussiste l'esigenza, che giustifica il regime di decadenza, della fissazione di un termine ultimo entro cui il contribuente deve venire a conoscenza del- le pretese del fisco”.
20 6. Entrando nel merito del quantum debeatur, si impone una presa di posizione sulle do- glianze dell'opponente relative all'asserito stralcio, ai sensi del c.d. Decreto Sostegni (art. 4
D.L. 22 marzo 2021 n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021 che ha introdotto ai commi da 4 a 9 una nuova definizione dei carichi di importo ridotto affidati all'agente della riscossione) nonché sulla pretesa incostituzionalità della normativa di setto- re relativa all'aggio di riscossione.
Per quel che attiene il primo dei due motivi di impugnazione, ritenuta condivisibile in parte qua la motivazione offerta dal primo Giudicante, non si può che confermare che nel caso di specie sia inapplicabile lo stralcio delle cartelle esattoriali fino ad € 5.000,00; stralcio previ- sto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 luglio 2021 e la cui ema- nazione è stata prevista dal comma 5 dell'art. 4 del D.L. n. 41 del 2021 (noto come “Decre- to sostegni”).
Il decreto definiva i termini e le modalità di annullamento automatico dei predetti debiti, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori disponendo: - l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo alla data del 23 marzo 2021, intendendo per “importo” la somma comprensiva di capitale, inte- ressi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, mentre restano esclusi dal computo gli aggi di riscossione, gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura;
- i ruoli riguardavano somme fino a € 5.000,00 risultanti da singoli carichi affidati in riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2010.
Tuttavia, meglio precisando, con la Circolare n. 11/E del 22 settembre 2021 venivano forni- ti chiarimenti sull'ambito di applicazione (debiti annullabili, contribuenti che potevano be- neficiare della misura, tempistiche dell'annullamento). Nello specifico risultava che, per quanto lo stralcio potesse riguardare i carichi affidati all'agente della riscossione da qua- lunque ente creditore, pubblico e privato, che fosse ricorso all'utilizzo del sistema di riscos- sione a mezzo ruolo, fatti salvi i debiti espressamente esclusi, con elencazione tassativa, dal comma 9 del citato art. 4 del d.l. n. 41 del 2021, erano stati individuati due limiti oggettivi, ovvero una restrizione temporale (i ruoli dovevano essere stati iscritti tra il 1° gennaio e il
31 dicembre 2010) e il requisito reddituale anno, per cui lo stralcio era applicabile solo ed esclusivamente per quelle persone fisiche che, stando alle Certificazioni uniche 2020, le di- chiarazioni 730 e i Redditi PF2020 presenti nella banca dati dell' alla Controparte_2
21 data del 14 luglio 2021, nell'anno d'imposta 2019 non avessero ottenuto un reddito impo- nibile ai fini delle imposte superiore a 30.000 euro.
Nel caso di specie non risultando per tabulas provata la sussistenza dei requisiti appena menzionati e necessari poiché previsti dalla normativa applicabile - normativa sul quale nulla si può osservare dal momento che trattasi di una decisione, quella di procedere in un modo o in un altro, affidata al legislatore e alle agenzie statali, dal momento che “appartie- ne alla discrezionalità del legislatore stabilire per quali periodi fiscali e a quali condizioni possa riconoscersi rilievo, a fini di esclusione della punibilità, del pagamento del debito tributario secondo scelte di politica legislativa che non appaiono manifestamente irragio- nevoli” (così Cass. Civ. Sez. Terza, sentenza del 11/04/2024 n. 14956) -, del tutto condivi- sibile si presenta la statuizione del primo Giudicante nella parte in cui ha ritenuto del tutto giustificata la mancata applicazione della normativa in esame (e del più volte citato “stral- cio” previsto dal D.L. n. 41/2021 per le cartelle esattoriali di importo inferiore a € 5.000,00)
“sia perché trattasi di ruolo consegnata dopo il 31 Dicembre 2010 sia per assenza del re- quisito del reddito inferiore a €30.000,00”.
7. Non merita, infine, accoglimento nemmeno quanto lamentato dal in tema di Pt_1
aggio.
In via preliminare parte appellante non ha ben individuato l'oggetto della sua non meglio precisata questione di legittimità costituzionale. Dalla disamina dei suoi scritti difensivi non si comprende agevolmente se la norma della cui costituzionalità si dubita ed oggetto di cri- tica sia un testo normativo (Legge di Bilancio 2022) o (del tutto inammissibilmente) il
“provvedimento del 17 gennaio 2022 del Direttore dell' CP_1 CP_2 CP_6
con cui sarebbe stata comunicata l'approvazione di un nuovo modello di cartel-
[...] la esattoriale “adottato dall' per i carichi affidatigli a partire dal Controparte_7
1° gennaio 2022”.
Non sembra, poi, superfluo rammentare che la definizione della disciplina di settore ed il quomodo delle soluzioni da adottare in tema di aggio non può che restare nell'ambito di quelle materie riservate alla discrezionalità del legislatore (sul punto, a conferma, si con- fronti la stessa Corte Cost. sentenza n. 120/2021 e Cass. Civ. ordinanza n. 10809/2023).
Ed invero, a mente del monito contenuto nella sentenza n. 120 del 2021 della Corte costitu- zionale, la discrezionalità legislativa ha in effetti finalmente trovato estrinsecazione nella
22 modifica dell'art 17 D.Lgs. n. 112 del 1999 ad opera dell'art. 1, comma 15, l. n. 234 del
2021 (cd. legge di bilancio per il 2022), che ha tendenzialmente “fiscalizzato” gli “oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione” (stante la rubrica dell'art. 17 cit.), stabilendo, nel nuovo comma 1 dell'art. 17, il principio per cui “l'agente della riscossione ha diritto alla copertura dei costi da sostenere per il servizio nazionale della riscossione a valere sulle risorse a tal fine stanziate sul bilancio dello Stato”.
Talché, a partire del 1° gennaio 2022 (giusta l'art. art. 1, comma 15, l. n. 234 del 2021), so- no eliminati gli oneri di riscossione stabiliti a carico del debitore dal vecchio art. 17, fermo tuttavia che il bilancio dello Stato si alimenta delle “quote” (poste attive) indicate nelle va- rie lettere del comma 3 del novellato art. 17, tra cui la lett. a) prevede “una quota, a carico del debitore, denominata 'spese esecutive', correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'agente della riscossione”, e la lett. b) “una quota, a carico del debito- re, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione”.
Come ha del tutto correttamente statuito la Suprema Corte (Cass., Sez. 5, Ordinanza n.
10809 del 2023) non è censurabile l'operatività del regime testè illustrato atteso che la stes- sa rientra (in assenza di vincoli discendenti da Corte cost. n. 120 del 2021 in punto di diritto intertemporale) nella discrezionalità legislativa e conseguentemente inserendosi (come no- tato da Sez. 5, n. 3524 del 2018), nella “fisiologia delle modifiche normative”.
Del tutto inconferenti soni i richiami giurisprudenziali effettuati dall'appellante circa l'efficacia retroattiva della sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di norma di legge (salvo il limite delle situazioni giuridiche “consolidate”) e non colgono nel segno le allegazioni attoree in punto di affermato contrasto del regime di eliminazione degli oneri di riscossione a far data dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022 con i principi di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità.
Alla luce di quanto sopra esposto è quindi possibile ritenere manifestamente infondata e inammissibile la sollevata questione di incostituzionalità, dovendosi escludere l'applicazione dell'aggio solo per quelle cartelle esattoriali emesse a partire dal gennaio
2022, tra le quali non rientra la n. 06120110013693642001 notificata in data 22.06.2011 e rientrante tra quelle intimate con l'atto di intimazione impugnato n.
06120219001306153000.
23 Tutto quando sopra dedotto e considerato, assorbita ogni altra questione e/o doglianza,
l'appello interposto da merita reiezione in quanto infondato e, per Parte_1 contro, la sentenza impugnata merita integrale conferma.
4. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si precisa quanto segue.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico di parte appel- lante soccombente nella misura liquidata in dispositivo in favore Parte_1 dell'avv. Zosima Vecchio (difensore di dichiaratosi antistata- TR
rio ex art. 93 c.p.c.), in applicazione del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modifi- cato dal D.M. 147 del 13/08/2022 con riferimento ai valori medi1 per le fasi di studio, in- troduttiva, decisionale tenuto conto dell'attività in concreto svolta dalle parti, del valore, natura e complessità della controversia e delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, considerato che l'impugnazione è stata integralmente respinta, deve darsi atto della sussistenza dei presup- posti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, ogni altra istanza disattesa o assorbita anche formulata in via istrut- toria, così dispone:
1) Rigetta l'appello interposto da avverso la sentenza Parte_1
del Giudice di Pace di Livorno, n. 17/2023 (R.G. 1736/2022), depositata in data 10 gennaio 2023 che, per l'effetto, si conferma;
2) condanna alla refusione in favore dell'Avv. Zosima Vec- Parte_1
chio, quale difensore di dichiarato- TR
si antistatario, delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano complessivamente in € 1.701,00 (di cui € 425,00 per la fase di studio;
€ 425,00 per
24 la fase introduttiva ed € 851,00 per la fase decisionale) oltre al rimborso forfettario spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti proces- suali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la relativa impugnazione, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13 se dovuto.
Così deciso in data 9 aprile 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si rammenti che “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è sog- getto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motiva- zione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da ricono- scere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la mi- sura di esso” (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14198 del 05/05/2022, Rv. 664685 - 01)