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Ordinanza 3 aprile 2025
Ordinanza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, ordinanza 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BIELLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Biella, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Maria Donata
Garambone, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.3.2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA nella causa iscritta al n. R.G. 108/2025, avente ad oggetto: Sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c.
TRA
Parte_1
(C.F. ) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Biella, via Malta n. 3,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Stefano Fulcheri e dall'avv.
Michele Lerro del Foro di Biella giusta procura allegata al ricorso, ed elettivamente domiciliato per il presente giudizio presso e nel loro studio in Biella, via Arnulfo, n. 22
RICORRENTE
CONTRO
C.F. ) in persona del l.r.p.t., con sede in Biella, P.zza G. Sella n. Controparte_1 P.IVA_2
1, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Sella del Foro di Biella giusto mandato in calce alla memoria di costituzione, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso e nel suo studio in Biella, via Gramsci n. 25;
RESISTENTE
E
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
n. 6, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Spanò del Foro di Biella, giusta procura allegata alla memoria di costituzione, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso e nel suo studio in Biella, via Marconi n. 11
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex artt. 669bis e ss e 670 c.p.c. depositato in data 6.2.2025, che si intende qui integralmente richiamato, l'odierno ricorrente ha adito l'intestato Tribunale per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “- autorizzare con decreto inaudita altera parte per evitare che la convocazione delle parti possa pregiudicare l'attuazione del provvedimento, ovvero, in subordine, con ordinanza previa comparizione delle parti, il
pagina1 di 5 sequestro giudiziario del deposito titoli n. 1302596345240, intestato alla Sig.ra e Controparte_1 Parte_2 dei titoli ivi depositati indicati nella narrativa del presente atto, assumendo i conseguenti provvedimenti ex art. 669-sexies comma 2° c.p.c.; - nominare il custode dei beni sottoposti a sequestro giudiziario ai sensi dell'art. 676 c.p.c.”.
Con decreto depositato in data 12.2.2025, il Giudice della cautela non ritenendo ricorressero i presupposti per provvedere inaudita altera parte, ha fissato l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 18.3.2025, con assegnazione a parte ricorrente del termine per provvedere alla notifica del ricorso e del decreto de quo alle resistenti e a quest'ultime termine per costituirsi.
Il ricorrente ha provveduto alla notifica entro il termine assegnatogli e le parti resistenti si sono costituite nel presente giudizio con memorie di costituzione che si intendono ivi integralmente richiamate, rassegnando le seguenti rispettive conclusioni:
- “[…] si rimette alla volontà del Giudice in merito al sequestro giudiziario del deposito titoli, con Controparte_1 vittoria delle spese del presente giudizio”;
- : “[…] - rigettare il ricorso per sequestro giudiziario proposto da parte ricorrente per carenza dei presupposti CP_2 di legge;
- condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite”.
Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Come è noto, ai sensi dell'art. 670, co. 1 n. 1) c.p.c.: “Il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario: 1) di beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni, quando ne è controversa a proprietà o il possesso, ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea”.
La funzione di tale misura cautelare consiste, quindi, nell'assicurare l'utilità pratica di un futuro provvedimento decisorio (conseguente all'accertamento dei diritto sul bene al termine del processo di cognizione) e la fruttuosità della sua esecuzione coattiva mediante la consegna o il rilascio forzati di quegli stessi beni sui quali è stato autorizzato e posto il vincolo (ex multis Cass. n. 12595 del
23.11.1991).
Il primo presupposto richiesto dalla norma appena richiamata consiste nell'esistenza di una controversia (pacificamente anche non pendente al momento della proposizione della domanda cautelare) in ordine alla proprietà o al possesso della cosa di cui si chiede il sequestro;
espressione, questa che tanto la dottrina quanto la giurisprudenza prevalenti ritengono vada intesa in senso ampio, riferendosi, cioè, alle cause in cui venga azionato non solo uno ius in re, ma anche uno ius ad rem, ovverosia quelle cause in cui non si faccia valere un diritto di proprietà o il possesso intesi in senso stretto, ma si controverta della proprietà come conseguenza di una decisione su un rapporto di natura obbligatoria.
Alla luce di quanto appena evidenziato, deve, quindi, affermarsi che ai sensi dell'art. 670, n. 1 c.p.c. possono formare oggetto di sequestro giudiziario non solo i beni in relazione ai quali sia stata esercitata un'azione di rivendica, di reintegrazione o di manutenzione, ma anche quelli che abbiano dato luogo ad una controversia dalla cui decisione può scaturire una statuizione di condanna alla restituzione o al pagina2 di 5 rilascio, eventualmente in accoglimento di un'azione personale, di cosa a qualsiasi titolo nella disponibilità di altri (cfr. Cass. 19.10.1993, n. 10333; Trib. Palermo 27.6.2018; Trib. Napoli Nord
24.7.2017)
Il principio appena espresso sottende, in realtà, il profilo dell'esecuzione di tale misura cautelare, che risulta strettamente connesso con detto limite di ammissibilità: ovverosia, non ha rilievo assorbente la natura reale o personale dell'azione esercitata, ma la possibilità di ottenere, a seguito dell'accoglimento della domanda, la consegna o il rilascio del bene sequestrato, conformemente a quanto disposto dall'art. 677 c.p.c..
Il secondo presupposto richiesto dall'art. 670, n. 1 è rappresentato dall'opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione dei beni di cui si chiede il sequestro ed è interpretato dalla giurisprudenza prevalente in termini piuttosto elastici, non richiedendosi il rischio di distruzione, alterazione o sottrazione del bene, ritenendosi sufficiente l'esistenza di uno stato di fatto che, in pendenza di giudizio, comporti la mera possibilità che si determinino situazioni tali da pregiudicare l'attuazione del diritto controverso.
I presupposti appena delineati si ricollegano, a loro volta, all'individuazione dell'oggetto del sequestro: poiché è indubbio che in base al tenore letterale della disposizione in esame il catalogo dei beni sequestrabili sia assolutamente ampio, potrebbe erroneamente ritenersi che detta norma ammetta la possibilità di sottoporre a sequestro giudiziario qualsiasi bene qualora siano rispettati i presupposti e la funzione sopra richiamati.
Come detto, una simile conclusione risulta errata, sia perché deve essere verificata, singolarmente, la possibilità di sequestrare quei beni, sempre più numerosi, c.d. incorporei, ossia non suscettibili di apprensione materiale, sia perché occorre verificare la compatibilità del sequestro giudiziario di alcuni beni materiali rispetto alle limitazioni implicite poste da funzione e presupposti.
Ed è proprio avendo riguardo tale ultimo profilo, all'esito dell'inquadramento generale dell'istituto de quo finora svolto, che emerge l'inammissibilità del sequestro giudiziario richiesto dall'odierno ricorrente.
Ad avviso di chi scrive, infatti, meritevole di adesione è l'orientamento consolidato della giurisprudenza sia di legittimità che di merito, che esclude la possibilità di utilizzare il sequestro giudiziario per le somme di danaro o i diritti di credito verso terzi, in quanto non eseguibili nelle forme della esecuzione per consegna o rilascio (cfr. Cass. cit.; Trib. Milano, 28.3.1994; Trib. Torino 5.5.2009).
In particolare, si è condivisibilmente rilevato, in primis, che in particolare per i crediti è dubbia la possibilità di considerarli beni rispetto ai quali è configurabile la proprietà o il possesso;
peraltro, quand'anche la risposta a tale quesito dovesse essere positiva (nel senso, cioè, che in questo caso specifico il termine proprietà debba piuttosto essere rapportato a quello di appartenenza), l'interesse di colui che agisce è piuttosto quello di impedire che il debitore paghi ad un altro soggetto prima che sia accertata la titolarità del credito. Anche sotto il profilo della funzione, correlativamente a quanto appena pagina3 di 5 rilevato, non appare esservi ragione di prevedere una loro custodia o gestione temporanea, o di garantire una successiva esecuzione specifica per consegna.
Conseguentemente, il sequestro giudiziario non appare quale la misura cautelare a ciò congrua, dovendosi prediligere il provvedimento d'urgenza che, in particolare, inibisca al debitore di non adempiere per il tempo necessario all'accertamento di colui che è realmente titolare attivo del credito.
Tali principi ben possono trovare applicazione nella fattispecie per cui è causa, avente ad oggetto la richiesta di sequestro giudiziario “[…] sul deposito titoli n. 1302596345240 presso intestato Controparte_1 alla de cuius e dei titoli ivi depositati di seguito specificamente indicati […]” (cfr. pag. 7 ricorso); trattasi, in particolare, di titoli di stato e di quote di fondi d'investimento/azioni SICAV.
I primi hanno pacificamente natura di obbligazioni;
quanto alle seconde, è altrettanto pacifico la ricostruzione della relativa natura giuridica in termini di diritto di credito, costituito, in particolare, Cont dall'obbligo della società di investimento (in particolare, la in caso di fondo oppure direttamente la
SICAV) di gestire il fondo e di restituire all'investitore il valore delle quote di partecipazione.
In altri termini e con maggior impegno motivazionale si intende significare che, sebbene in base alla prospettazione di parte ricorrente sembrerebbe che l'oggetto del sequestro de quo siano, rispettivamente, il titolo obbligazionario e gli strumenti finanziari depositati sul ridetto conto titoli, a ben vedere ciò di cui in realtà sarebbe controversa l'appartenenza è piuttosto il diritto di credito che in ciascuno di detti titoli è incorporato.
Deve, quindi, concludersi per l'inammissibilità del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano in favore di ciascun resistemte come in dispositivo, in assenza di nota e facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 147/2022 per i procedimenti cautelari, scaglione di valore indeterminabile – complessità bassa e, in considerazione della natura e della complessità delle questioni trattate, nonché della ridotta attività processuale svolta, secondo i valori minimi quanto alla fase di studio, introduttiva e decisionale e con esclusione della fase istruttoria/trattazione, in quanto non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Maria Donata
Garambone, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunziando sul ricorso ex art. 670, co. 1, n. 1 c.p.c. proposto da Parte_1
in persona del l.r.p.t., così provvede:
[...] Parte_1
- rigetta il ricorso;
[.
- condanna Parte_1 Parte_1
in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese processuali che si liquidano: Parte_1
pagina4 di 5 - in favore di in persona del l.r.p.t. in complessivi €. 1.615,00 (di cui €. 588,00 per la Controparte_1 fase di studio;
€. 426,00 per la fase introduttiva ed €. 601,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- in favore di in complessivi €. 1.615,00 (di cui €. 588,00 per la fase di Controparte_2 studio;
€. 426,00 per la fase introduttiva ed €. 601,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Biella, 02/04/2025 Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
pagina5 di 5
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Biella, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Maria Donata
Garambone, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.3.2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA nella causa iscritta al n. R.G. 108/2025, avente ad oggetto: Sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c.
TRA
Parte_1
(C.F. ) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Biella, via Malta n. 3,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Stefano Fulcheri e dall'avv.
Michele Lerro del Foro di Biella giusta procura allegata al ricorso, ed elettivamente domiciliato per il presente giudizio presso e nel loro studio in Biella, via Arnulfo, n. 22
RICORRENTE
CONTRO
C.F. ) in persona del l.r.p.t., con sede in Biella, P.zza G. Sella n. Controparte_1 P.IVA_2
1, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Sella del Foro di Biella giusto mandato in calce alla memoria di costituzione, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso e nel suo studio in Biella, via Gramsci n. 25;
RESISTENTE
E
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
n. 6, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Spanò del Foro di Biella, giusta procura allegata alla memoria di costituzione, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso e nel suo studio in Biella, via Marconi n. 11
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex artt. 669bis e ss e 670 c.p.c. depositato in data 6.2.2025, che si intende qui integralmente richiamato, l'odierno ricorrente ha adito l'intestato Tribunale per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “- autorizzare con decreto inaudita altera parte per evitare che la convocazione delle parti possa pregiudicare l'attuazione del provvedimento, ovvero, in subordine, con ordinanza previa comparizione delle parti, il
pagina1 di 5 sequestro giudiziario del deposito titoli n. 1302596345240, intestato alla Sig.ra e Controparte_1 Parte_2 dei titoli ivi depositati indicati nella narrativa del presente atto, assumendo i conseguenti provvedimenti ex art. 669-sexies comma 2° c.p.c.; - nominare il custode dei beni sottoposti a sequestro giudiziario ai sensi dell'art. 676 c.p.c.”.
Con decreto depositato in data 12.2.2025, il Giudice della cautela non ritenendo ricorressero i presupposti per provvedere inaudita altera parte, ha fissato l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 18.3.2025, con assegnazione a parte ricorrente del termine per provvedere alla notifica del ricorso e del decreto de quo alle resistenti e a quest'ultime termine per costituirsi.
Il ricorrente ha provveduto alla notifica entro il termine assegnatogli e le parti resistenti si sono costituite nel presente giudizio con memorie di costituzione che si intendono ivi integralmente richiamate, rassegnando le seguenti rispettive conclusioni:
- “[…] si rimette alla volontà del Giudice in merito al sequestro giudiziario del deposito titoli, con Controparte_1 vittoria delle spese del presente giudizio”;
- : “[…] - rigettare il ricorso per sequestro giudiziario proposto da parte ricorrente per carenza dei presupposti CP_2 di legge;
- condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite”.
Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Come è noto, ai sensi dell'art. 670, co. 1 n. 1) c.p.c.: “Il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario: 1) di beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni, quando ne è controversa a proprietà o il possesso, ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea”.
La funzione di tale misura cautelare consiste, quindi, nell'assicurare l'utilità pratica di un futuro provvedimento decisorio (conseguente all'accertamento dei diritto sul bene al termine del processo di cognizione) e la fruttuosità della sua esecuzione coattiva mediante la consegna o il rilascio forzati di quegli stessi beni sui quali è stato autorizzato e posto il vincolo (ex multis Cass. n. 12595 del
23.11.1991).
Il primo presupposto richiesto dalla norma appena richiamata consiste nell'esistenza di una controversia (pacificamente anche non pendente al momento della proposizione della domanda cautelare) in ordine alla proprietà o al possesso della cosa di cui si chiede il sequestro;
espressione, questa che tanto la dottrina quanto la giurisprudenza prevalenti ritengono vada intesa in senso ampio, riferendosi, cioè, alle cause in cui venga azionato non solo uno ius in re, ma anche uno ius ad rem, ovverosia quelle cause in cui non si faccia valere un diritto di proprietà o il possesso intesi in senso stretto, ma si controverta della proprietà come conseguenza di una decisione su un rapporto di natura obbligatoria.
Alla luce di quanto appena evidenziato, deve, quindi, affermarsi che ai sensi dell'art. 670, n. 1 c.p.c. possono formare oggetto di sequestro giudiziario non solo i beni in relazione ai quali sia stata esercitata un'azione di rivendica, di reintegrazione o di manutenzione, ma anche quelli che abbiano dato luogo ad una controversia dalla cui decisione può scaturire una statuizione di condanna alla restituzione o al pagina2 di 5 rilascio, eventualmente in accoglimento di un'azione personale, di cosa a qualsiasi titolo nella disponibilità di altri (cfr. Cass. 19.10.1993, n. 10333; Trib. Palermo 27.6.2018; Trib. Napoli Nord
24.7.2017)
Il principio appena espresso sottende, in realtà, il profilo dell'esecuzione di tale misura cautelare, che risulta strettamente connesso con detto limite di ammissibilità: ovverosia, non ha rilievo assorbente la natura reale o personale dell'azione esercitata, ma la possibilità di ottenere, a seguito dell'accoglimento della domanda, la consegna o il rilascio del bene sequestrato, conformemente a quanto disposto dall'art. 677 c.p.c..
Il secondo presupposto richiesto dall'art. 670, n. 1 è rappresentato dall'opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione dei beni di cui si chiede il sequestro ed è interpretato dalla giurisprudenza prevalente in termini piuttosto elastici, non richiedendosi il rischio di distruzione, alterazione o sottrazione del bene, ritenendosi sufficiente l'esistenza di uno stato di fatto che, in pendenza di giudizio, comporti la mera possibilità che si determinino situazioni tali da pregiudicare l'attuazione del diritto controverso.
I presupposti appena delineati si ricollegano, a loro volta, all'individuazione dell'oggetto del sequestro: poiché è indubbio che in base al tenore letterale della disposizione in esame il catalogo dei beni sequestrabili sia assolutamente ampio, potrebbe erroneamente ritenersi che detta norma ammetta la possibilità di sottoporre a sequestro giudiziario qualsiasi bene qualora siano rispettati i presupposti e la funzione sopra richiamati.
Come detto, una simile conclusione risulta errata, sia perché deve essere verificata, singolarmente, la possibilità di sequestrare quei beni, sempre più numerosi, c.d. incorporei, ossia non suscettibili di apprensione materiale, sia perché occorre verificare la compatibilità del sequestro giudiziario di alcuni beni materiali rispetto alle limitazioni implicite poste da funzione e presupposti.
Ed è proprio avendo riguardo tale ultimo profilo, all'esito dell'inquadramento generale dell'istituto de quo finora svolto, che emerge l'inammissibilità del sequestro giudiziario richiesto dall'odierno ricorrente.
Ad avviso di chi scrive, infatti, meritevole di adesione è l'orientamento consolidato della giurisprudenza sia di legittimità che di merito, che esclude la possibilità di utilizzare il sequestro giudiziario per le somme di danaro o i diritti di credito verso terzi, in quanto non eseguibili nelle forme della esecuzione per consegna o rilascio (cfr. Cass. cit.; Trib. Milano, 28.3.1994; Trib. Torino 5.5.2009).
In particolare, si è condivisibilmente rilevato, in primis, che in particolare per i crediti è dubbia la possibilità di considerarli beni rispetto ai quali è configurabile la proprietà o il possesso;
peraltro, quand'anche la risposta a tale quesito dovesse essere positiva (nel senso, cioè, che in questo caso specifico il termine proprietà debba piuttosto essere rapportato a quello di appartenenza), l'interesse di colui che agisce è piuttosto quello di impedire che il debitore paghi ad un altro soggetto prima che sia accertata la titolarità del credito. Anche sotto il profilo della funzione, correlativamente a quanto appena pagina3 di 5 rilevato, non appare esservi ragione di prevedere una loro custodia o gestione temporanea, o di garantire una successiva esecuzione specifica per consegna.
Conseguentemente, il sequestro giudiziario non appare quale la misura cautelare a ciò congrua, dovendosi prediligere il provvedimento d'urgenza che, in particolare, inibisca al debitore di non adempiere per il tempo necessario all'accertamento di colui che è realmente titolare attivo del credito.
Tali principi ben possono trovare applicazione nella fattispecie per cui è causa, avente ad oggetto la richiesta di sequestro giudiziario “[…] sul deposito titoli n. 1302596345240 presso intestato Controparte_1 alla de cuius e dei titoli ivi depositati di seguito specificamente indicati […]” (cfr. pag. 7 ricorso); trattasi, in particolare, di titoli di stato e di quote di fondi d'investimento/azioni SICAV.
I primi hanno pacificamente natura di obbligazioni;
quanto alle seconde, è altrettanto pacifico la ricostruzione della relativa natura giuridica in termini di diritto di credito, costituito, in particolare, Cont dall'obbligo della società di investimento (in particolare, la in caso di fondo oppure direttamente la
SICAV) di gestire il fondo e di restituire all'investitore il valore delle quote di partecipazione.
In altri termini e con maggior impegno motivazionale si intende significare che, sebbene in base alla prospettazione di parte ricorrente sembrerebbe che l'oggetto del sequestro de quo siano, rispettivamente, il titolo obbligazionario e gli strumenti finanziari depositati sul ridetto conto titoli, a ben vedere ciò di cui in realtà sarebbe controversa l'appartenenza è piuttosto il diritto di credito che in ciascuno di detti titoli è incorporato.
Deve, quindi, concludersi per l'inammissibilità del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano in favore di ciascun resistemte come in dispositivo, in assenza di nota e facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 147/2022 per i procedimenti cautelari, scaglione di valore indeterminabile – complessità bassa e, in considerazione della natura e della complessità delle questioni trattate, nonché della ridotta attività processuale svolta, secondo i valori minimi quanto alla fase di studio, introduttiva e decisionale e con esclusione della fase istruttoria/trattazione, in quanto non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Maria Donata
Garambone, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunziando sul ricorso ex art. 670, co. 1, n. 1 c.p.c. proposto da Parte_1
in persona del l.r.p.t., così provvede:
[...] Parte_1
- rigetta il ricorso;
[.
- condanna Parte_1 Parte_1
in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese processuali che si liquidano: Parte_1
pagina4 di 5 - in favore di in persona del l.r.p.t. in complessivi €. 1.615,00 (di cui €. 588,00 per la Controparte_1 fase di studio;
€. 426,00 per la fase introduttiva ed €. 601,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- in favore di in complessivi €. 1.615,00 (di cui €. 588,00 per la fase di Controparte_2 studio;
€. 426,00 per la fase introduttiva ed €. 601,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Biella, 02/04/2025 Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
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