Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/05/2025, n. 1645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1645 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 6990/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI
…………………………. PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA in persona del proprio legale rapp.te p.t., con sede legale Parte_1 in Sarno (Sa) alla via Nuova Lavorate, 235 - p.iva - rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Giovanni Calabrese, c.f.: , ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso il suo studio sito in Battipaglia (Sa) alla via Aitoro 18/E, il tutto in virtù di mandato esteso su di un foglio separato ed unito in calce all'atto di citazione OPPONENTE E con sede in Roma, al Piazzale Enrico Mattei n. 1, C.F. in CP_1 P.IVA_2 persona del suo procuratore p.t. Dott. , giusta procura di cui all'atto Controparte_2
Rep. 48905 Racc. 10873 del 18/10/2016 a rogito del dott. notaio in Persona_1
Milano, rappresentata e difesa dall'Avv. Isabella Calzolari (C.F.:
) con studio in Napoli alla Via F. Petrarca CodiceFiscale_2 P.IVA_3
n. 93/2 presso cui è elettivamente domiciliata in virtù di mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo n. 2070/17 OPPOSTA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 21/01/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12/18/2017, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2070/2017, del
[...]
30/10/2017 e notificato il 6/11/2017, con cui veniva le ingiunto il pagamento della somma di € 29.212,26 oltre interessi legali e spese. Preliminarmente, parte opponente eccepiva l'assoluta genericità del ricorso per decreto ingiuntivo, non comprendendosi in base a quale titolo e/o fonte l'opposta abbia fondato la propria pretesa monitoria, non essendo nel ricorso in alcun modo
N.R.G. 6990/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
[...]
Parte_1
Eccepiva l'inidoneità della documentazione prodotta a fornire adeguata prova del credito nel giudizio di opposizione. In data 13/6/2018, si costituiva premettendo quanto segue: in virtù di regolare CP_1 contratto di somministrazione, non contestato, la Società opposta ha erogato gas alla per l'utenza n. ubicata in Sarno (SA) alla Parte_2 P.IVA_4
Via Nuova Lavorate n. 235; stante il mancato pagamento di fatture per euro 29.212,26 veniva richiesto e concesso dal Tribunale di Nocera Inferiore il D.I. n. 2070/17 del 31/10/17 notificato il 06/11/17, con il quale, in accoglimento delle istanze formulate nel ricorso introduttivo, si ingiungeva il pagamento degli importi insoluti oltre interessi e spese. Parte opposta eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione in opposizione, in quanto i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda erano descritti in maniera del tutto generica ed imprecisa, non consentendo una adeguata difesa in relazione ai fatti contestati. Eccepiva di aver prodotto, a sostegno del credito, estratto notarile autenticato e le fatture insolute e di aver regolarmente allegato al ricorso monitorio la procura alle liti. Nel merito, poi, eccepiva l'infondatezza dell'opposizione, evidenziando che, essendo stato riscontrato nelle more del deposito del ricorso monitorio un pagamento di euro 1.000,00 (in data 17/12/17), il credito della ricorrente ammonta oggi ad euro 28.212,26 e non più ad euro 29.212,26. Chiedeva, per la pretestuosità dell'opposizione, la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 1° comma c.p.c..
La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, contenendo lo stesso tutti i requisiti previsti per legge. Infatti, dal contesto dell'atto introduttivo e da tutti gli elementi del giudizio appare immediatamente percepibile nei suoi contorni il thema decidendum, tanto con riguardo alla causa petendi, quanto con riguardo al petitum. Quanto al petitum, esso appare emerge chiaramente dal contesto dell'atto, anche alla luce dell'insegnamento secondo il quale la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il "petitum" sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto. In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della
N.R.G. 6990/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del "thema decidendum"), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. n. 17023/03). Quanto poi alla causa petendi, essa emerge chiaramente dal contesto dell'atto. Va disattesa anche l'eccezione sollevata da parte opponente circa plano nullità del decreto ingiuntivo per mancanza della procura alle liti, essendo la stessa allegata all'atto.
2. Sul merito. Correttamente è stato emesso il decreto ingiuntivo fondato sull'estratto autentico notarile, dal momento che, ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c., costituisce idonea prova scritta anche l'estratto autentico notarile, come affermato dalla Cassazione (Cass. sentenza n. 7931/2005). Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del presente giudizio di opposizione valgono le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione sostanziale di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c.
“Nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il
N.R.G. 6990/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Nel caso di specie il creditore ha provato il titolo, non essendo tra l'altro contestato il contratto di fornitura, né l'esecuzione della fornitura stessa, essendo stati effettuati anche parziali pagamenti. Infatti, la fattura n. D150202160 era stata emessa per l'originario importo di € 42.162,03 ma risultando sulla stessa versati complessivamente euro 20.623,24, l'attuale insoluto è pari ad euro 21.538,79. Sulla fattura n. D160020032 emessa per euro 9.117,52, risultano pagamenti per € 4.000,00 e l'insoluto è pari ad euro 5.117,52, mentre sulla fattura n. D160062573 emessa per euro 2.455,95 risultano versati € 900,00 con insoluto attuale pari ad € 1.555,95. Rispetto all'importo ingiunto, more del deposito del ricorso monitorio, era stato poi effettuato, in data 17/12/2017 un pagamento di euro 1.000,00 sulla predetta fattura, residuando un credito di € 28.212,26. Risultano, inoltre, presentate, in relazione agli importi richiesti, istanze di rateizzo da parte del debitore, a conferma della debenza delle somme. Se è vero che in caso di contestazione dei consumi da parte del somministrato, grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (ovvero il contatore) fosse perfettamente funzionante, nel caso di specie parte opponente si è infatti genericamente limitata a contestare presunte irregolarità tra quanto provato e quanto fatturato. Pertanto, la Società creditrice ha assolto al proprio onere probatorio, a dispetto dell'opponente che non ha, invece, dimostrato il proprio adempimento, limitandosi a contestare genericamente la correttezza dei dati fatturati senza provare quali sarebbero stati, invece, i reali consumi. Vanno in proposito richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza di merito secondo cui “in tema di contratti di somministrazione…, la comunicazione dei consumi deve essere oggetto di specifica contestazione da parte dell'utente, il quale può far valere elementi idonei ad inficiare l'attendibilità delle misure comunicate dal distributore (ad esempio perché recanti dati tra loro obiettivamente incoerenti, o incoerenti con la potenza della fornitura, o con altri elementi da cui derivi l'obiettiva inattendibilità dei dati di misura registrati dal distributore). In assenza, dette misure debbono reputarsi sufficienti a fondare la corrispondenza al dato reale dei consumi esposti in fattura (Tribunale Milano sez. 11, 06/07/2021, n. 5934)”. In conclusione, in assenza di specifica contestazione da parte dell'opponente in merito ai consumi fatturati, il quantum degli stessi risulta provato dalle fatture commerciali. Se non risulta dovuto, sia pure parzialmente, quanto indicato nel decreto ingiuntivo, lo stesso va integralmente revocato, in quanto nel giudizio di opposizione non ci si limita
N.R.G. 6990/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 come nella fase sommaria a verificare le condizioni di ammissibilità e validità del decreto ingiuntivo, ma si accertano anche i fatti costitutivi del diritto che è in contestazione, con la conseguenza che il giudice che ritenga fondata l'eccezione di pagamento, non può che revocare il decreto, salvo poi essere egli stesso a statuire circa il pagamento degli importi residui del credito (Trib. Roma n. 18101/2015). In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la non debenza, anche parziale, la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10229 del 15 luglio 2002). Ciò in quanto l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul marito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto;
e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria. Pertanto, essendo dovuta una somma minore rispetto a quella indicata nel decreto ingiuntivo, lo stesso va revocato. In parziale accoglimento della domanda proposta dall'opposta, stante il pagamento dell'ulteriore somma di € 1000,00 nel corso del giudizio, la va Parte_1 condannata al pagamento, in favore di della somma di € 28.212,26, oltre CP_1 interessi ex dlgs 231/02, dalle singole scadenze al soddisfo. Alla luce delle più recenti pronunce della Suprema Corte, “la responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost..” (Ordinanza n. 19948/2023)-, non sussistono elementi univoci per ritenere il carattere temerario della resistenza dei convenuti nel presente giudizio e pertanto la richiesta ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata.
3.Sulle spese di lite. Le spese di lite, liquidate per l'intero, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Se infatti il decreto ingiuntivo è revocato nel corso del giudizio di opposizione in seguito a pagamento parziale, avvenuto nel corso del giudizio e senza alcun accoglimento dei motivi opposizione, le spese giudiziali vanno liquidate per intero. Il creditore che ha richiesto il decreto ingiuntivo non è da considerarsi soccombente, nemmeno in parte, e gli spetta il pagamento delle spese processuali per intero e non parziale.
N.R.G. 6990/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 Sono pertanto dovute dall'opponente le spese relative del procedimento monitorio, per via del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui "In tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio" (Cass., n. 18125/2017). In termini, Cass. n. 11606/2018 e n. 14764/2007: "Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito"). L'opponente, poi, è tenuto altresì, al pagamento per intero, delle spese processuali relative al giudizio di opposizione, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 6990/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra
, ogni contraria istanza disattesa così provvede: Parte_1 CP_1
1. accoglie parzialmente, nei limiti e per le causali di cui in motivazione, l'opposizione; per l'effetto:
2. revoca, per le causali di cui in motivazione, il decreto n. 2070/2017, del 30/10/2017;
3.accoglie, nei limiti e per le causali di cui in motivazione, la domanda principale;
per l'effetto:
4. condanna al pagamento, in favore di , della Parte_1 CP_1 somma di € 28.212,26, oltre interessi ex dlgs 231/02, dalle singole scadenze al soddisfo;
5.condanna al pagamento, in favore di , delle Parte_1 CP_1 spese del procedimento monitorio che si liquidano in € 386,00 per spese ed € 1305,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge;
6.condanna al pagamento, in favore di , delle Parte_1 CP_1 spese del presente giudizio di opposizione che si liquidano in € 3397.00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge.
N.R.G. 6990/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 Così deciso in Nocera Inferiore il 08/05/2025
Il Giudice
Dott. ssa Lucia Esposito
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