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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/07/2025, n. 1557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1557 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del tribunale di Nola, dott.ssa Fabrizia Di Palma, pronunzia all'udienza odierna, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2446/2020 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Oliva Parte_1
RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Fabrizio calvo e Vincenzo CP_1
Toscano
RESISTENTE NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Massimiliano Minicucci CP_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.5.2020, ritualmente notificato, l'istante conveniva in giudizio la parte convenuta per sentirla condannare al pagamento in proprio favore degli importi specificamente indicati in ricorso a titolo di differenze retributive e tfr, oltre al versamento dei contributi omessi.
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando il fondamento della domanda attorea chiedendone il rigetto. CP_ Si costituiva altresì l' come da memoria in atti. La scrivente subentrava nella trattazione del presente procedimento solo in data 16.4.25 e, all'udienza odierna, la parte ricorrente e la parte resistente hanno raggiunto e siglato un accordo transattivo, con cui la parte ricorrente ha rinunciato a tutte le richieste formulate in ricorso;
sicché il Tribunale ha dichiarato l'estinzione del giudizio tra le parti, con cancellazione della causa dal ruolo. Resta pertanto da definire la posizione dell' . CP_2 Orbene, deve rilevarsi che, avendo la parte ricorrente rinunciato all'accertamento del rapporto di lavoro subordinato per il periodo in cui ha stipulato il contratto di associazione in partecipazione, dell'espletamento di mansioni superiori, dello svolgimento di un numero di ore di lavoro superiore a quello contrattualmente previsto ed alla connessa domanda di regolarizzazione della posizione contributiva, è venuto meno l'interesse alla condanna al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). CP_ Quanto alle spese di lite nei confronti dell' appare equo compensarle in ragione della pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabrizia Di Palma, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: CP_
- dichiara cessata la materia del contendere tra la ricorrente e l'
- compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Nola, il 10.7.25
Il Giudice Dr. Fabrizia Di Palma