Ordinanza cautelare 19 dicembre 2025
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00804/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01570/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1570 del 2025, proposto da
Soc. Ce.Ri.Sa. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Ventura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Praia A Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Katiuscia Lamonica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Duo Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
della determina del Comune di Praia a Mare n. 1879 del 28 ottobre 2025, comunicata il 31 ottobre 2025, di aggiudicazione dell’appalto per il servizio di refezione scolastica e fornitura pasti anziani.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Praia A Mare e di Duo Service S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa RI IS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
1. Con ricorso ritualmente proposto, la società in epigrafe indicata – premesso di aver partecipato alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica e fornitura pasti per anziani per tre anni (2025-2028), per un importo di € 187.590,00, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, indetta dal Comune di Praia a Mare il 29 agosto 2025 e di essersi collocata seconda – è insorta avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva, emesso il 28 ottobre 2025, disposta in favore di Duo Service s.r.l..
1.1. A fondamento della domanda ha addotto una pluralità di motivi così sintetizzabili:
1) “ violazione dell’art. 7 del Bando di Gara e violazione dell’art. 1, comma 2, e dell’art. 13 del Capitolato Speciale d’appalto nonché dell’art. 108 D.Lgs 36/2023. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. Illegittima ammissione della controinteressata per carenza requisiti di capacità tecnica e professionale ”, atteso che il centro di cottura, messo a disposizione dalla società aggiudicataria, dista più di 30 km dalla sede di somministrazione e inerisce un requisito di capacità tecnica e professionale, come tale da possedere a pena di esclusione;
2) “ violazione dell'art. 7 del bando di gara e dell’art. 1 comma 3 lettera d e dell’art 10 del capitolato di gara nonché’ dell'art. 43 d.p.r. 327/80 carenza dei mezzi di trasporto idonei e delle relative autorizzazioni sanitarie. Mancata produzione della certificazione atp per furgoni isotermici ” atteso che l’aggiudicataria non ha dimostrato di avere a disposizione i mezzi indicati nel capitolato di appalto e in particolare non ha prodotto la documentazione relativa alle autorizzazioni sanitarie specifiche per il mezzo di trasporto, le certificazioni Atp per i furgoni isotermici, documentazione attestante l’idoneità dei mezzi al trasporto di alimenti in regime di temperatura controllata;
3) “ eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione e violazione del dovere di adeguata verifica ”, per non aver verificato le carenze riscontrate;
4) “ violazione dei principi di trasparenza e par condicio. illegittima valutazione dell'offerta tecnica ”.
2. Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente insistendo per il rigetto della domanda, attesa la sua infondatezza. Si è costituita per resistere anche la controinteressata aggiudicataria.
3. Con ordinanza collegiale del 19 dicembre 2025, n. 683, è stata respinta la domanda cautelare per assenza del periculm in mora, tenuto conto del bilanciamento degli interessi e del servizio in corso di esecuzione.
4. All’udienza pubblica dell’11 marzo 2026, all’esito della discussione orale dei procuratori delle parti, la causa è stata infine trattenuta per la decisione.
DI
1. Parte istante, in sintesi, si duole dell’asserita assenza, in capo all’aggiudicataria, dei requisiti di partecipazione alla gara, reclamando, conseguentemente, la sua doverosa esclusione dalla procedura.
In particolare ritiene che Duo Service s.r.l. non sia munita dei requisiti tecnici prescritti dal bando e dal disciplinare di gara, consistenti in un centro cottura a distanza inferiore a 30 km dal luogo di somministrazione e della documentazione attestante l’idoneità dei mezzi.
I profili dedotti sono entrambi infondati e vanno conseguentemente disattesi.
2. Occorre preliminarmente evidenziare che non trattasi di requisiti di partecipazione in senso stretto.
In base all’art. 113, d.lgs. n. 36 del 2023 – nel dare esecuzione alla normativa eurocomunitaria e, segnatamente, alla previsione di cui all’art. 70 della direttiva 2014/24 e all’art. 87 della direttiva 2014/25 – si facoltizzano le stazioni appaltanti a richiedere agli operatori concorrenti, in aggiunta al possesso dei “requisiti” e delle “capacità” oggetto di valutazione selettiva di cui all’art. 100, ulteriori « requisiti particolari per l’esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano precisati nel bando di gara ».
L’orientamento giurisprudenziale prevalente ha precisato che “ la regolazione dei requisiti di esecuzione va rinvenuta nella lex specialis, con la conseguenza che, se richiesti come elementi essenziali dell’offerta o per l’attribuzione di un punteggio premiale, la loro mancanza al momento di partecipazione alla gara comporta, rispettivamente, l’esclusione del concorrente o la mancata attribuzione del punteggio; se richiesti come condizione per la stipulazione del contratto, la loro mancanza rileva (invece) al momento dell’aggiudicazione o al momento fissato dalla legge di gara per la relativa verifica e comporta la decadenza dall’aggiudicazione, per l’impossibilità di stipulare il contratto addebitabile all’aggiudicatario” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 19 ottobre 2023, n. 9255).
Sul punto è intervenuta anche la Corte di giustizia UE (sez. I, 8 luglio 2021, n. 428), che ha chiarito come l’attrazione di una specifica capacità prestazionale nell’alveo dei requisiti di partecipazione, sebbene inerente stricto sensu alle concrete modalità di svolgimento della futura attività contrattuale, dunque dell’offerta, ben può essere giustificata dal rafforzamento dell’esigenza per la stazione appaltante di assicurarsi, a monte, che coloro che partecipano alla gara dimostrino di poter essere nelle condizioni di svolgere determinate prestazioni richiedenti caratteristiche operative peculiari.
3. Tanto chiarito occorre a questo punto verificare, nel caso di specie, quali requisiti la lex specialis abbia qualificato ai fini della partecipazione alla gara e quali, invece, abbia inteso limitare alla fase dell’esecuzione del contratto e, quindi, alla stipula dello stesso.
L’art. 7 del Bando di Gara prevede testualmente “ Condizioni di partecipazione: i concorrenti devono essere in possesso – a pena di esclusione – di ciascuno dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario, tecnico professionale specificati nel Disciplinare di gare (di seguito anche solo DdG). Ai sensi dell’art. 25 Codice dei Contratti pubblici (D. Lgs 36/2023) la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche RE (di seguito semplicemente Piattaforma) accessibile all’indirizzo https://comunepraiaamare.tuttogare.it/index.php e conforme alle prescrizioni dell’art. 22 comma 2 del codice del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il suddetto link si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara ”.
Pertanto l’ ubi consistam dei requisiti tecnico professionali è determinato rinviando al Disciplinare di gara all’art. 6 che, dopo aver enunciato i requisiti di idoneità e di capacità economica e finanziaria, alla lettera c prevede i requisiti di capacità tecnica e professionale, ossia:
“- l’aver eseguito con buon esito nell’ultimo triennio (2021-2024), almeno due servizi di ristorazione scolastica della durata almeno un anno scolastico consecutivo con l’indicazione di importi, numeri di pasti erogati, date e destinatari pubblici;
- il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:20215 o successivi aggiornamenti ”.
4. Già dalla lettura del combinato disposto del bando e del disciplinare di gara si evince chiaramente che né il centro di cottura, né le caratteristiche dei mezzi utilizzati, rientrano tra i requisiti di capacità tecnica e professionale.
La conferma di ciò si rinviene poi avendo riguardo al capitolato speciale di appalto che, appunto, disciplina la fase di esecuzione concreta del servizio e prevede all’art.1, comma 2, che “il centro cottura dovrà essere messo a disposizione dall’aggiudicatario ubicato ad una distanza non superiore a 30 km dalla sede municipale, per il tempo necessario al perfezionamento dei lavori di ristrutturazione del centro cottura comunale”.
Per quel che riguarda poi il trasporto dei pasti il medesimo capitolato l’art. 10 prescrive che “la ditta dovrà effettuare il trasporto dei pasti presso le sedi mediante l’utilizzo di mezzi munti delle necessarie autorizzazioni sanitarie previste dalla normativa vigente, aventi caratteristiche tali da assicurare un’adeguata protezione delle sostanze alimentari, in relazione al genere di sostanze trasportate, evitando ogni causa di contaminazione o altro danno che possa derivare dalle stessa dagli agenti atmosferici o dagli altri fattori ambientali…”.
Alla luce di quanto sin qui rilevato è evidente che i caratteri, tanto del centro cottura, tanto dei mezzi da utilizzare nella fase esecutiva, non sono contemplati quali requisiti tecnici e professionali a pena di esclusione ai fini della partecipazione alla gara, bensì unicamente quali requisiti di esecuzione. Tanto, oltre che per il tenore letterale della lex specialis , anche tenuto conto degli approdi giurisprudenziali prevalenti, che sul punto rimarcano come “La previsione di gara relativa alla disponibilità di un centro cottura localizzato per la prestazione del servizio di refezione configura un requisito di esecuzione del contratto, non già di partecipazione alla procedura; ciò vale anche nel caso in cui siffatta disponibilità sia associata a un criterio valutativo delle offerte, in quanto la regola, da valere per le medesime ragioni pro-concorrenziali anche quando trattasi di requisito di valutazione dell'offerta tecnica ai fini di incrementarne il punteggio, è che ai concorrenti non venga richiesto di disporre di un centro di cottura al momento della presentazione dell'offerta, ma solo di garantirne il possesso in caso di esito favorevole della gara” (Consiglio di Stato sez. III, 5/07/2024, n. 5991; T.A.R. Salerno Campania sez. I, 3/03/2023, n. 509; T.A.R. Salerno Campania sez. I, 2/02/2023, n. 260; T.A.R. Salerno Campania sez. I, 2/02/2023, n. 260).
Peraltro la ricorrente nulla ha dedotto in ordine alla decadenza dall’aggiudicazione, per l’impossibilità di stipulare il contratto addebitabile all’aggiudicatario atteso il difetto di un requisito di esecuzione, sicché tale accertamento esulerebbe dal perimetro del principio della domanda.
Ad ogni buon conto va poi rilevato che la resistente ha prodotto l’autorizzazione Asl del centro cottura (all. 8) dalla quale emerge che lo stesso è ubicato in Scalea e non già in Rende, come sostenuto dalla ricorrente, ove invece è sita la sede legale della società aggiudicataria, quindi a una distanza inferiore ai 30 km.
Duo Service s.r.l. ha altresì prodotto il Documento di Registrazione SCIA della competente ASP di Cosenza relativa ai n. 6 furgoni isotermici in dotazione, titolo conforme (come si evince dal preambolo della stessa) al Regolamento Comunitario 852/2004/CE nonché alle disposizioni regionali di cui al DPGR n.165/2012. Detta registrazione ha sostituito l’autorizzazione sanitaria prevista dagli abrogati art. 43 e 44 DPR n.327/1980. Sicché, in mancanza di contestazioni specifiche ulteriori, gli automezzi non risultano difformi dalle prescrizioni del capitolato speciale di gara. Quanto invece alla autorizzazione ATP (Accord Transport Perissable), la stessa non è affatto prevista dagli atti di gara.
5. Anche le ulteriori censure dedotte con i primi tre motivi vanno ritenute infondate, posto che a fondamento delle stesse vi è l’erronea considerazione degli elementi testé indicati come requisiti di partecipazione.
6. Analoga sorte spetta al quarto motivo, con cui è denunciata la violazione del principio di trasparenza e di par condicio per erronea attribuzione dei punteggi, attesa l’assenza dei requisiti relativi al centro cottura e alle caratteristiche dei mezzi.
In primo luogo valgono le considerazioni suesposte in ordine all’infondatezza nel merito dei rilievi e comunque agli effetti dell’eventuale mancato possesso dei requisiti di esecuzione, funzionali alla sola stipula del contratto. Né, peraltro, parte ricorrente ha allegato che l’eventuale possesso di tali requisiti avrebbe comportato l’attribuzione di un punteggio premiale in favore della concorrente che ne fosse in possesso.
7. In conclusione il ricorso va integralmente rigettato.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Praia a Mare e della controinteressata Duo Service s.r.l., che liquida in € 2.000,00 in favore di ciascuna, oltre spese generali e accessori di legge. Dispone inoltre la distrazione in favore del difensore di Duo Service s.r.l., avv. Giovanni Spataro, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo ND, Presidente
Arturo Levato, Consigliere
RI IS, Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| RI IS | Gerardo ND |
IL SEGRETARIO