Trib. Bari, sentenza 27/01/2025, n. 294
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Sentenza 27 gennaio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale di Bari, nella persona del giudice Dott. Francesco De Giorgi, in data 27 gennaio 2025. La ricorrente, un'operatrice socio-sanitaria, ha impugnato l'esclusione dalla graduatoria per una procedura di mobilità volontaria, lamentando l'illegittimità delle decisioni dell'azienda ospedaliera. Le sue richieste si fondavano sulla pretesa di un diritto al trasferimento, sostenendo di aver ottenuto il nulla osta dall'amministrazione di provenienza, sebbene con un differimento della data di mobilità.

Il giudice ha rigettato il ricorso, argomentando che la mobilità non costituisce un diritto soggettivo, ma una mera aspettativa, subordinata al consenso dell'amministrazione di appartenenza. Ha evidenziato che il nulla osta, pur essendo stato concesso, non era definitivo e che il differimento della data di mobilità costituiva un dissenso sostanziale. Inoltre, ha chiarito che la ricorrente non aveva formulato alcuna domanda risarcitoria, limitando così le possibilità di tutela giurisdizionale. Pertanto, la sentenza ha confermato la legittimità delle decisioni amministrative, imponendo alla ricorrente il pagamento delle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bari, sentenza 27/01/2025, n. 294
    Giurisdizione : Trib. Bari
    Numero : 294
    Data del deposito : 27 gennaio 2025

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