Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/01/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 27/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 3589/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.BIONDI PASQUALE Parte_1 giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
Nonché
rappresentata e difesa dall'avvT.Tecce, A.Mennitto e A.Cogliano CP_2
RESISTENTE
Oggetto: impugnativa mobilità
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.3.2024 la ricorrente, premesso di essere un'oss presso il di dal dal 16.1.2021, deduceva di aver CP_1 CP_1 partecipato a una procedura di mobilità volontaria per 21 posti di oss indetta dall' . Riferiva di essere risultata idonea nella Parte_2 graduatoria definitiva approvata e di aver richiesto il nulla osta al trasferimento da parte dell'amministrazione di provenienza.
Lamentava che l' , dopo aver sollecitato il Policlinico a dare Parte_2 una risposta definitiva, con successiva delibera l'aveva esclusa dalla graduatoria.
La ricorrente lamentava l'illegittimità di tali determinazioni e chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto al trasferimento in mobilità presso l' . Parte_2
Si costituiva l' che contestava in fatto e in diritto quanto Parte_2 affermato dalla ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Non si costituiva l'azienda ospedaliera universitaria consorziale CP_1
[...]
Tanto premesso il ricorso è infondato e va rigettato.
L'istituto della mobilità, per come disciplinato dal legislatore (anche sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale con sentenze n.390/04 e n.88/06), è un criterio di organizzazione per governare i processi di acquisizione del personale e contenere la spesa pubblica. E' evidente che la disciplina della mobilità dei pubblici dipendenti da un'amministrazione a un'altra non è un concorso, né può a questo essere equiparato e, pertanto, non trova applicazione la disciplina di cui all'63 comma 4 di cui al dlgs.n.165/01, il quale radica in via eccezionale, e in deroga alla disciplina generale, la giurisdizione del giudice amministrativo.
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre ripetutamente affermato che lo schema riprodotto dalla mobilità volontaria, integra una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro che necessita del triplice consenso delle parti interessate (amministrazione di appartenenza, lavoratore e amministrazione di destinazione): si realizza in tal modo una cessione del contratto ex art.1406 c.c., di competenza del giudice ordinario (cfr. Cass. sez. Unite n.5458/09; n. 26420/06 e n.6421/06).
La norma applicabile al caso in esame è quella di cui all'art.30 del dlgvo n.165/01, che così stabilisce: “Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilita' dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento e' disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale e'
o sara' assegnato sulla base della professionalita' in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire…”.
La norma ha istituito uno stringente rapporto tra mobilità ed assunzioni, generalizzando il principio di subordinazione delle assunzioni all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le procedure di mobilità, anche volontaria.
La mobilità, difatti, non è un istituto previsto nell'esclusivo interesse dell'amministrazione ma uno strumento di reclutamento che prevale sul concorso pubblico perché considerato idoneo a garantire economie di spesa e dunque nei limiti necessari a conseguire tale obiettivo.
L'amministrazione è obbligata a fare ricorso alle risorse interne utilizzando i dipendenti nel modo più razionale ed evitando di effettuare nuove assunzioni quando sia possibile riallocare diversamente i dipendenti non più indispensabili in un determinato ente o comparto. Tra tutti gli aspiranti all'inquadramento in un medesimo posto viene operata una sola distinzione rilevante: da un lato vi sono (con diritto di precedenza) quelli che sono già inseriti nella struttura di destinazione in posizione di comando o di fuori ruolo, dall'altro vi sono quanti aspirano a transitare presso una struttura diversa da quella dove sono impiegati. Per questi ultimi si riespande il criterio della comparazione di natura concorsuale e dunque gli accordi collettivi, o in via sussidiaria i singoli enti, devono prevedere delle procedure trasparenti per consentire a tutti gli interessati di presentare domanda di partecipazione e dei criteri di selezione su base meritocratica per individuare il soggetto più idoneo (cfr. anche Tar
Lombardia Brescia sez.I n.645/08). Ritiene il Tribunale che appare coerente con tale finalità che la possibilità per la pubblica amministrazione di stabilire i criteri di scelta riguardi non solo la fase della selezione, intesa nel senso ristretto di comparazione e valutazione dei singoli candidati, ma anche la fase dell'ammissione alla procedura di mobilità.
E' evidente che la pubblica amministrazione, nell'ambito della peculiarietà della procedura di mobilità rispetto a quella del concorso pubblico, deve fissare dei criteri che ne garantiscano la trasparenza sin dalla fase di ammissione alla procedura stessa senza che tale attività sia contraria a quanto previsto dal legislatore.
Deve, pertanto, ribadirsi che la facoltà accordata alle pubbliche amministrazioni di fissare preventivamente i criteri di scelta ha ad oggetto tutta la procedura della mobilità, a partire dal momento iniziale dell'ammissione; le pubbliche amministrazioni, quindi, devono stabilire, in rispetto della pubblicità e trasparenza – e/o del criterio di buona fede – criteri oggettivi che investano tutta la procedura selettiva a partire dalla fase di ammissione (con la possibilità di prevedere i requisiti per poter accedere alla procedura), sino a giungere alla fase di valutazione tra i vari dipendenti-candidati ammessi.
Ciò posto, nel caso di specie non è in contestazione che la ricorrente era in possesso dei titoli richiesti.
Ciò che viene in rilevo è il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza la quale ha espresso parere favorevole alla concessione del detto nulla osta ma si è riservata sulla definizione della data alla mobilità in uscita.
Ciò detto, va rilevato che il consenso della amministrazione di provenienza costituisce una condicio sine qua non, in assenza della quale non si perfeziona la cessione contrattuale per cui anteriormente al rilascio del nulla osta non può ritenersi sorto alcun diritto soggettivo in capo al dipendente al trasferimento che può, al più, vantare una aspettativa di diritto.
In ogni caso, la discrezionalità dell'Amministrazione di appartenenza nell'autorizzare la mobilità in uscita del proprio dipendente deve, pur sempre, conformarsi ai canoni di correttezza e buona fede sia nell'esercizio dei propri poteri amministrativi, quale soggetto di diritto pubblico, che nell'esercizio dei poteri privatistici quale datore di lavoro. Pertanto un eventuale diniego del nulla osta deve essere sempre giustificato da obiettive esigenze di carattere gestionale o organizzativo. Espressione della discrezionalità di tale potere autorizzatorio è anche la facoltà di differire il proprio assenso come avvenuto nel caso in esame in quanto il Policlinico di a disposto un differimento della data alla mobilità in uscita. CP_1
Va peraltro evidenziato che a mente dell'art. 63 comma 2 let.. f del ccnl di comparto il nulla osta dell'ente di appartenenza deve intervenire con provvedimento motivato entro 30 giorni.
Ne deriva che il differimento alla data di mobilità in uscita da parte del
Policlinico, giustificato dall'esigenza di assicurare la continuità del servizio presso la Uoc dove presta servizio la ricorrente, ha, di fatto, valore di sostanziale dissenso, ove si consideri che il nulla osta non è poi intervenuto nel termine di 30 giorni previsto dalla contrattazione collettiva.
Pertanto, in assenza di un incondizionato ed attuale consenso alla mobilità in uscita da parte dell'amministrazione di appartenenza, correttamente l' ha dichiarato la ricorrente decaduta dalla mobilità. Parte_2
Di fronte a tale situazione di fatto, deve evidenziarsi che la ricorrente vanta una mera aspettativa di diritto e non un diritto soggettivo al rilascio del nulla osta.
Ne deriva che se tale aspettativa sia stata lesa, potrà dunque trovare tutela giurisdizionale in termini risarcitori e non anche nella richiesta di obbligare la amministrazione al rilascio del nulla osta, né tantomeno di obbligare l'amministrazione di destinazione a procedere al trasferimento.
Ciò posto, va rilevato che la ricorrente non ha articolato alcuna domanda risarcitoria e che la tutela invocata non può essere concessa, restando pertanto irrilevante in assenza di domanda risarcitoria, la valutazione del motivo posto a fondamento del sostanziale diniego del nulla osta.
Il ricorso va dunque respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto dell'assenza di istruttoria nei confronti dell' , nulla nei CP_2 confronti del stante la contumacia. CP_1
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto AN Parte_1
, nei confronti
[...] Controparte_3
, così provvede:
[...]
1) Rigetta il ricorso
2) Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della
[...] che liquida in €1.700,00. Parte_2
3) Nulla per le spese nei confronti dell' Controparte_1
[...]
[...]
[...]
27/01/2025.
[...]
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi