Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 10/02/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
RG n. 20288/2010
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Onorario Francesco Montera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 190 cpc,
nella causa civile iscritta al n. 20288/2010 R.G.A.C., vertente tra
, (c.f. nata a Malfa il [...], in [...] e Parte_1 C.F._1 quale erede della IG. , residente a [...]
Way, 18 Yarrawonca Vic. 3730, elettivamente domiciliata in via Roma 140 presso nello studio dell'avvocato Rita Monica Ristuccia, che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Maurizio Cucinotta, giusta procura in atti.
-attrice–
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1
Albano Laziale corso Matteotti 100, (P.IVA , elettivamente domiciliata P.IVA_1 in Castroreale, C.da Bello – Bafia, nello studio dell'avv. Michelangelo Mazzeo Rinaldi che la rappresenta e difende per mandato in atti.
, (c.f. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...], elettivamente domiciliata in
Castroreale, C.da Bello – Bafia, nello studio dell'avv. Alessandro Mirabile che la rappresenta e difende per mandato in atti.
, (c.f. nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_3 C.F._3 nell'isola di Filicudi via Pecorini, n. 6, elettivamente domiciliato in San Filippo del
Mela, Via Belvedere, 22, nello studio dell'avv. Alfio Chirafisi che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in contrada Parte_4
Casalotto, residence Collefaro, Vill. , elettivamente domiciliato in CP_2
Pag. 1 a 21
Castroreale, C.da Bello – Bafia, nello studio dell'avv. Alessandro Mirabile che lo rappresenta e difende per mandato in atti.
-convenuti-
E
(c.f. ) nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_3 C.F._4 residente in [...];
-convenuto contumace-
Oggetto: proprietà.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132
c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte.
Con atto di citazione datato 24.11.2010 , procuratore generale in Parte_5
Italia di e , conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale, Persona_1 Parte_1 già sezione distaccata di Lipari, i convenuti , , Controparte_4 Controparte_5
, e , Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande: “a) Dichiarare che parte attrice si trova nell'esclusivo possesso dell'unità immobiliare sito in Malfa località capo
GN , costituita da un fabbricato e terreno annesso riportati nel N.C.E.U. Al foglio 4 particella 411 e 186; b) Dichiarare, conseguentemente, la nullità, e comunque l'inefficacia nei confronti delle IGnore e degli atti per Persona_1 Parte_1 notar di Albano Laziale dell'11 e del 28 settembre 2009 con Persona_2
riguardo alla vendita dell'immobile di cui oggi è causa;
c) Dichiarare la nullità delle scritture private del 13 maggio 2010 tra la e la IGnora Controparte_1
e comunque la sua inopponibilità alle IGnore Parte_2 Per_1
e stante la evidente malafede della IGnora d)
[...] Parte_1 Pt_2 dichiarare la nullità della scrittura privata del 4 giugno 2010 intervenuta fra il IGnor
quale procuratore della IGnora e il Parte_3 Parte_2
IGnor ; e) Dichiarare l'inesistenza del diritto di proprietà e di Parte_4
Pag. 2 a 21 RG n. 20288/2010
qualsiasi altro diritto in favore: 1. , nato a [...] il 2 Controparte_6
novembre 1947, residente a [...]del Mela;
2. Della IGnora CP_5
nata in [...] il [...], residente a [...]; 3.
[...] CP_7 rappresentante legale , con sede in Albano Laziale
[...] Parte_3
corso Matteotti 100; 4. Della IGnora , nata a [...] e Parte_2 residente a [...];
5. Del IGnor nato a [...]
NA il 24 ottobre 1965 sull'unità immobiliare sita in località Capo Comune di
Malfa costituita da un fabbricato ed annesso giardino;
f) ordinare al conservatore dei registri immobiliari di NA di annotare in calce alla nota di trascrizione degli atti seguenti:
1. atto dell'11 settembre, notaio 14927/11486 Persona_2
intervenuto tra il IGnor e la IGnora;
2. Parte_6 Controparte_5
Atto del 28 settembre 2009, , numero di repertorio Parte_7
14975/11523, tra la IGnora e la 3. Controparte_5 Controparte_1
Scrittura privata di compravendita con firma autenticata dal notaio
[...]
, numero di repertorio 51930/7094, del 13 maggio 2010 tra LA GROTTA Per_3
ZZ SR e la IGnora;
4. Scrittura privata di Parte_2 compravendita con firma autenticata dal notaio del 4 giugno Persona_3
2010 repertorio 51993/7104 tra il IGnor quale procuratore speciale Parte_3 della IGnora e il IGnor che i relativi Parte_2 Parte_4
titoli non hanno trasferito l'unità immobiliare sito e Malfa località capo, costituita da un fabbricato riportato in catasto al foglio 4 particelle 186 e 411; 5. ordinare al
Comune di Malfa di non dare corso ad eventuali richieste di concessione edilizia eventualmente avanzate al IGnor e quindi di non dare seguito alla Parte_4 richiesta di concessione edilizia sul bene oggetto del presente giudizio;
6. Condannare
i convenuti in solido tra di loro o quello che sarà ritenuto responsabile al pagamento delle spese diritti e onorari di giudizio oltre oneri vari di legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, del 05 maggio
2011, si costituiva in giudizio , chiedendo: “In via preliminare:
1. Controparte_3 ritenere da accertare, per quanto sopra specificato il difetto di rappresentanza del IGnor , nella qualità di procuratore generale in Italia delle IGnore Parte_5
e , e per l'effetto dichiarare l'improcedibilità del relativo Persona_1 Parte_1 giudizio;
2. In subordine, senza recedere dalla superiore richiesta, ritenere dichiarare
Pag. 3 a 21 RG n. 20288/2010
per quanto sopra specificato, la carenza di legittimazione attiva delle attrici e la consequenziale dichiarazione del giudizio improcedibile;
Nel merito:
1. ritenere e dichiarare infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi sopra evidenziati, tutte le domande attoree per l'effetto rigettarle;
2. condannare parte attrice al risarcimento dei danni, ex articolo 96, per temerarietà della lite;
3. con vittoria di spese e compensi difensivi. In via riconvenzionale: Ritenere e dichiarare, per quanto sopra esposto, che il IGnor ha acquistato per usucapione le unità immobiliari site in Controparte_3
Malfa isola di Salina, località Capo Gramignazzi, identificate al n.c.e.u. al foglio 4 particelle 414 e 186 con le conseguenti statuizioni di legge”.
Si costituiva in giudizio con comparsa del 14 luglio 2011 chiedendo: Parte_3
“In via preliminare: 1) Ritenere e dichiarare, per quanto sopraesposto, il difetto di rappresentanza del IGnor e, per l'effetto, dichiarare improcedibile il Parte_5 presente giudizio;
2) Ritenere e accertare, per quanto sopra specificato, la carenza di legittimazione attiva di parte attrice per l'effetto dichiarare improcedibile o inammissibile il relativo giudizio;
3) Ritenere e accertare, per quanto sopra specificato, la carenza di legittimazione passiva del IGnor e per Parte_3
l'effetto estrometterlo dal presente giudizio. Nel merito: 1) Ritenere e dichiarare infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi sopra evidenziati, le domande attoree e per l'effetto rigettarle;
2) Con vittoria di spese e compensi difensivi”.
Anche La TT ZU RL si costituiva con comparsa del 14 luglio 2011 per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Ritenere dichiarare, per quanto sopra esposto il difetto di rappresentanza del IGnor e, per l'effetto, Parte_5 dichiarare improcedibile il presente giudizio;
2) Ritenere accertare, per quanto sopra specificato, la carenza di legittimazione attiva di parte attrice e per l'effetto dichiarare improcedibile ho inammissibile relativo giudizio;
Nel merito: 1) Ritenere e dichiarare infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi sopra evidenziati, tutte le domande attoree e per l'effetto rigettarle;
2) Condannare parte attrice al risarcimento dei danni patrimoniali che verranno quantificate in corso di causa e dei danni morali da determinarsi anche in via equitativa;
3) In subordine e, senza recedere dalla superiore domanda, ritenere accertare che la deve essere garantita e Controparte_1
manlevata dalla IGnora da tutti i pregiudizi derivanti dal Controparte_5 presente giudizio. 4) Con vittoria di spese e compensi difensivi”.
Pag. 4 a 21 RG n. 20288/2010
Si costituivano, altresì, con due distinti atti, e Parte_2 Parte_4
chiedendo: “1. Ritenere e dichiarare, per quanto sopraesposto, in difetto di
[...] rappresentanza del IGnor e per l'effetto, dichiarare improcedibile il Parte_5 presente giudizio;
2. Ritenere accertare, per quanto sopra specificato, la carenza di legittimazione attiva di parte attrice e per l'effetto dichiarare improcedibile e/o inammissibile il relativo giudizio;
nel Merito:
1. ritenere dichiarare infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi sopra evidenziati, le domande attoree e per l'effetto rigettarle;
In Via subordinata:
2. ritenere e dichiarare l'assoluta carenza di legittimazione passiva del convenuto/a – in Parte_2 Parte_4 ordine alle domande spiegate con l'atto introduttivo del presente giudizio e in ogni caso ritenere dichiarare che la stessa deve essere garantita e mallevata dai suoi precedenti danti causa.
3. Con vittoria di spese e compensi difensivi”.
All'udienza del 16.02.2012 il Giudice dichiarava parte attrice decaduta dal diritto di convenire in giudizio la IGnora e concedeva i termini ex art. 183, Controparte_5 comma 6, c.p.c.
Depositate le memorie ex art. 183 cpc, con provvedimento del 27.06.2013, era ammessa la prova testimoniale articolata dalla parte attrice e quella richiesta dal convenuto nonché le prove contrarie richieste dalle stesse parti a Parte_4 quelle dirette ammesse.
Con comparsa dell'11.02.2014 si costituiva in giudizio in sostituzione di Parte_5
, procuratore generale in Italia di e
[...] Persona_1 Parte_1 CP_8
quale procuratrice generale delle stesse facendo proprie le difese svolte
[...] fino a quel momento.
All'udienza del 26 giugno 2014 l'Avv. Rita Monica Ristuccia dichiarava di avere promosso l'azione civile per il risarcimento danni nei confronti di e Parte_3
nel Giudizio Penale, pendente innanzi al Tribunale di NA - Controparte_5
RGNR 6589/10 - 1047/11 GIP, rimanendo ferme tutte le ulteriori, diverse, domande proposte nei confronti dei predetti soggetti nell'intestato giudizio e rimanendo ferme tutte le altre istanze promosse nei confronti degli altri convenuti.
Accadeva poi che all'udienza del 12.05.2016 il giudice rigettava la istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 cpc formulata dalla parte convenuta
. Parte_4
Pag. 5 a 21 RG n. 20288/2010
Con comparsa di costituzione di difensore in affiancamento si costituiva nell'interesse di , l'avv. Alfio Chirafisi il quale chiedeva: “In via preliminare 1) Disporre Parte_3 la sospensione del presente giudizio, ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del procedimento penale R.G.N.R. n. 6589/2010, in cui risulta imputato l'odierno convenuto, IG. . In via principale 1) Rigettare le richieste formulate da Parte_3 parte attrice nei confronti del IG. , sia in proprio, sia nella qualità di Parte_3 procuratore della IG.ra , sia quale rappresentante legale de Parte_2
“La TT ZU s.r.l.”. Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e CPA, come per legge”.
Con provvedimento del 15.05.2017 il Giudice rilevato che: “oggetto del presente giudizio è, sostanzialmente l'annullamento dei contratti impugnati e l'accertamento dell'acquisto per intervenuta usucapione, in capo alle attrici, della proprietà di alcuni beni immobili;
che nessuna istanza risarcitoria è formulata in atti e che pertanto nessun tipo di contrasto di giudicati potrebbe aversi;
o ritenendo pertanto di poter confermare la ordinanza già resa in data 12.05.2016 e che le altre questioni poste possono essere decise con il merito” rigettava l'istanza di sospensione del giudizio.
All'udienza del 25.01.2018 la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.12.2018.
Seguivano una serie di rinvii e all'udienza 25 maggio 2023 il processo era interrotto per il decesso della IG.ra . Persona_1
Con ricorso ex art. 303 cpc del 18.09.2023 , in proprio e quale erede della Parte_1
, riassumeva la causa nei confronti di tutte le parti costituite Persona_1 riproponendo nei loro confronti tutte le domande, richieste istanze ed eccezioni già formulate nella precedente fase processuale, chiedendo in particolare: “1. Ritenere e dichiarare che parte attrice si trova nell'esclusivo possesso ultraventennale dell'unità immobiliare sito in località Capo Gramignazzi costituita da un fabbricato e terreno annesso riportati al N.C.E.U. al foglio numero 4 particelle 411 e 186- Comune di
Malfa;
2. Dichiarare conseguentemente la nullità e comunque l'inefficacia ed in ogni caso l'inopponibilità nei confronti della IGnora in proprio e n.q. degli atti Parte_1 per Notar di Albano Laziale dell'11 settembre 2009 (rep.14927 Persona_2
raccolta 11486) e del 28 settembre del 2009 (Rep. 14975- raccolta 11523) riguardo alla vendita di immobile di cui oggi è causa, ovvero l'immobile indicato in catasto al
Pag. 6 a 21 RG n. 20288/2010
foglio 4 particelle 186 e 411 del Comune di Malfa;
3. dichiarare la nullità della scrittura privata del 13 maggio 2010 -Rep. 51980/7094 con firma autenticata dal
Dott. Notaio in NA tra la e la IGnora Persona_3 CP_1
e comunque la sua inopponibilità alla IGnora Parte_2 Pt_1
stante malafede della IGnora del suo dante causa;
4. dichiarare la nullità Pt_2 delle scritture private del 4 giugno 2010 con firma autenticata dal Dott.
[...]
Notaio in NA- Rep. 51993/7104 tra il IGnor quale Per_3 Parte_3
procuratore della IGnora e il IGnor stante Parte_2 Parte_4 la malafede di entrambi;
5. dichiarare l'inesistenza del diritto di proprietà di qualsiasi altro diritto in favore di a) nato a [...] il 2 novembre Controparte_3
1947, residente a [...]; b) nata a [...] il [...] e Controparte_5 residente a [...]; c) -rappresentante legale Controparte_7 Parte_3 con sede in Albano Laziale corso Matteotti 100; d) della IGnora Parte_2
nata a [...] e residente a [...]; e) Del IGnor nata a
[...] Parte_4
NA il 24 ottobre 1960 ; f) ordinare al conservatore dei registri immobiliari di
NA gli annotare in calce alla nota ai trascrizione degli atti seguenti: A. Atto dell'11settembre 2009 notaio 14927/11480 intervenuto tra il Persona_2 IGnor e la IGnora , B. atto del 25 settembre 2009 Controparte_3 Controparte_5 notaio numero di repertorio 14975/11523 intervenuto tra la Persona_2
IGnora e la C. scrittura privata di Controparte_5 Controparte_1 compravendita con firma autenticata dal notaio numero di repertorio Per_3
51980/7094, del 13 maggio 2010 tra la e la IGnora Controparte_1 Pt_2
; D. scrittura privata di compravendita con firma autenticata dal Parte_2 notaio del 4 giugno 2010 repertorio 51993/7104 tra il IGnor Persona_3 Pt_3
in proprio quale procuratore speciale della IGnora e
[...] Parte_2 il IGnor che i relativi non hanno trasferito la proprietà del bene Parte_4 censito in catasto al foglio di Mappa n.4 part.411 e 186 del Comune di Malfa. Loc.
Capo Gramignazzi e che comunque gli stessi sono inopponibili alla IG.ra Parte_1 in proprio e nelle spiegate qualità. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Con comparsa del 14.02.2024 si costituiva chiedendo: “In via Parte_4
preliminare 1) ritenere e dichiarare l'atto depositato da ricorrente in riassunzione non idoneo allo scopo e quindi tamquam non esset e, conseguentemente emettere
Pag. 7 a 21 RG n. 20288/2010
dichiarazione di estinzione del procedimento non ritualmente riassunto;
2) ritenere e dichiarare inammissibilità e/o improcedibilità delle domande, così come da ultimo ex adverso formulate, per tutte le eccezioni, o per quella che verrà ritenuta prevalente ed assorbente, formulate nella presente memoria in ordine all'atto di riassunzione notificato da controparte in data 26.01.2024; 3) in ogni caso, ritenere e dichiarare inammissibili le domande nuove svolte nell'atto di riassunzione notificato in data
26.01.2023, e comunque improcedibili per omesso esperimento della mediazione prevista per legge;
4) assumere la causa in decisione con riferimento alle preliminari eccezione di cui alla presente memoria;
Nel merito: 5) ritenere e dichiarare infondate ed inammissibili tutte le domande svolte nell'atto introduttivo del presente giudizio da controparte, per come chiesto ed eccepito nella originaria comparsa di costituzione dell'odierno deducente, anche in ordine alla eccepita carenza di legittimazione passiva dell'odierno convenuto, e per l'effetto rigettarle integralmente;
6) valutare ex art. 96
c.p.c. il comportamento del procuratore di controparte per quanto eccepito al punto n° 5 dell'odierna memoria;
7) con vittoria di spese e compensi a favore dell'odierno convenuto;
in via meramente subordinata: 8) in caso di non accoglimento delle superiori eccezioni, si chiede che il convenuto venga rimesso in termini per la concessione dei termini di cui all'art. 186, VI° comma, c.p.c. sulle domande nuove spiegate da controparte”.
Quindi, con comparsa datata 14.02.2024 si costituiva chiedendo: Controparte_1
“In via preliminare 1) ritenere e dichiarare l'atto depositato da ricorrente in riassunzione non idoneo allo scopo e quindi tamquam non esset e, conseguentemente emettere dichiarazione di estinzione del procedimento non ritualmente riassunto;
2) ritenere e dichiarare inammissibilità e/o improcedibilità delle domande, così come da ultimo ex adverso formulate, per tutte le eccezioni, o per quella che verrà ritenuta prevalente ed assorbente, formulate nella presente memoria in ordine all'atto di riassunzione notificato da controparte in data 26/01/2024; 3) in ogni caso, ritenere e dichiarare inammissibili le domande nuove svolte nell'atto di riassunzione notificato in data 26/01/2024, e comunque improcedibili per omesso esperimento della mediazione prevista per legge;
4) assumere la causa in decisione con riferimento alle preliminari eccezione di cui alla presente memoria;
Nel merito5) ritenere e dichiarare infondate ed inammissibili tutte le domande svolte nell'atto introduttivo del presente
Pag. 8 a 21 RG n. 20288/2010
giudizio da controparte, per come chiesto ed eccepito nella originaria comparsa di costituzione dell'odierno deducente, anche in ordine alla eccepita carenza di legittimazione passiva dell'odierno convenuto, e per l'effetto rigettarle integralmente;
6) valutare ex art. 96 c.p.c. il comportamento del procuratore di controparte per quanto eccepito al punto n° 5 dell'odierna memoria;
7) con vittoria di spese e compensi a favore dell'odierno convenuto”.
Si costituiva anche, con comparsa del 14.02.2024, , al solo Parte_2
fine di eccepire gli evidenti vizi di legge a seguito dell'atto di riassunzione, notificatogli nell'interesse della IG.ra contestandolo pienamente perché Parte_1 manifestamente infondato in fatto e diritto. In particolare, chiedeva: “1) ritenere e dichiarare l'atto depositato da ricorrente in riassunzione non idoneo allo scopo e quindi tamquam non esset e, conseguentemente emettere dichiarazione di estinzione del procedimento non ritualmente riassunto;
2) ritenere e dichiarare inammissibilità
e/o improcedibilità delle domande, così come da ultimo ex adverso formulate, per tutte le eccezioni, o per quella che verrà ritenuta prevalente ed assorbente, formulate nella presente memoria in ordine all'atto di riassunzione notificato da controparte in data 26.01.2024; 3) in ogni caso, ritenere e dichiarare inammissibili le domande nuove svolte nell'atto di riassunzione notificato in data 26.01.2023, e comunque improcedibili per omesso esperimento della mediazione prevista per legge;
4) assumere la causa in decisione con riferimento alle preliminari eccezione di cui alla presente memoria;
Nel merito: 5) ritenere e dichiarare infondate ed inammissibili tutte le domande svolte nell'atto introduttivo del presente giudizio da controparte, per come chiesto ed eccepito nella originaria comparsa di costituzione dell'odierna deducente, anche in ordine alla eccepita carenza di legittimazione passiva dell'odierna convenuta, e per l'effetto rigettarle integralmente;
6) valutare ex art. 96 c.p.c. il comportamento del procuratore di controparte per quanto eccepito al punto n° 5 dell'odierna memoria;
7) con vittoria di spese e compensi a favore dell'odierna convenuta;
in via meramente subordinata: 8) in caso di non accoglimento delle superiori eccezioni, si chiede che la convenuta venga rimessa in termini per la concessione dei termini di cui all'art. 186, VI° comma, c.p.c. sulle domande nuove spiegate da controparte”.
chiedeva, costituendosi con comparsa del 16.02.2024, “In via Parte_3
Pag. 9 a 21 RG n. 20288/2010
preliminare 1) ritenere e dichiarare l'atto depositato da ricorrente in riassunzione non idoneo allo scopo e quindi tamquam non esset e, conseguentemente emettere dichiarazione di estinzione del procedimento non ritualmente riassunto;
2) ritenere e dichiarare inammissibilità e/o improcedibilità delle domande, così come da ultimo ex adverso formulate, per tutte le eccezioni, o per quella che verrà ritenuta prevalente ed assorbente, formulate nella presente memoria in ordine all'atto di riassunzione notificato da controparte in data 26.01.2024; 3) in ogni caso, ritenere e dichiarare inammissibili le domande nuove svolte nell'atto di riassunzione notificato in data
26.01.2023, e comunque improcedibili per omesso esperimento della mediazione prevista per legge;
4) assumere la causa in decisione con riferimento alle preliminari eccezione di cui alla presente memoria;
Nel merito: 5) ritenere e dichiarare infondate ed inammissibili tutte le domande svolte nell'atto introduttivo del presente giudizio da controparte, per come chiesto ed eccepito nella originaria comparsa di costituzione dell'odierno deducente;
6) valutare ex art. 96 c.p.c. il comportamento del procuratore di controparte per quanto eccepito al punto n° 5 dell'odierna memoria;
7) con vittoria di spese e compensi, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver percepito i compensi. in via meramente subordinata: 8) in caso di non accoglimento delle superiori eccezioni, si chiede che il convenuto venga rimesso in termini per la concessione dei termini di cui all'art. 186, VI° comma, c.p.c. sulle domande nuove spiegate da controparte”.
Non si costituiva . Controparte_3
All'udienza del 22.02.2024 il procuratore di parte attrice chiedeva la rimessione in termini per rinotificare l'atto di riassunzione alle parti, il giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 2.05.2024.
Seguivano alcuni rinvii per il carico di ruolo e così all'udienza del 12.09.2024 la causa era posta in decisione con la assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 cpc per il deposito degli ultimi scritti difensivi.
Quindi scaduti i termini, il fascicolo era rimesso allo scrivente magistrato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dichiara la contumacia di che, sebbene Controparte_3 regolarmente citato, non si è costituito in seguito alla riassunzione del giudizio. Pag. 10 a 21 RG n. 20288/2010
Giova premettere che in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di eIGenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c” (Cass Sez. 5,
Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cassazione, sezione civile V, sentenza 11 maggio
2018, n. 11458; Cassazione, sezione civile VI, sentenza 28 maggio 2014, n. 12002). Sul punto, di recente, la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza del 06.09.2022 ha ribadito: “il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'articolo 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle eIGenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'articolo 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione
– anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre”.
Per quanto concerne la posizione di si osserva. Controparte_5
La notifica dell'atto di riassunzione è stata posta in essere nei confronti di un soggetto che non è parte processuale. Invero, all'udienza del 16.02.2012 il Giudice dichiarava parte attrice decaduta dal diritto di convenire in giudizio la IGnora
e, pertanto, la stessa non è parte processuale e l'adempimento Controparte_5 non ha rilievo processuale.
Ciò detto, passando all'esame delle eccezioni preliminari di inammissibilità dell'atto di riassunzione avanzate dai convenuti , Parte_4 Controparte_1 [...]
e , le stesse sono infondate e vanno rigettate. Parte_2 Parte_3
I convenuti eccepiscono la inammissibilità dell'atto di riassunzione per essere stato il giudizio riassunto da parte non costituita in giudizio, . I convenuti rilevano Parte_1 che il giudizio è stato incardinato da , nella qualità di procuratore Parte_5
Pag. 11 a 21 RG n. 20288/2010
generale in Italia delle IGnore e e successivamente Persona_1 Parte_1
proseguito dal nuovo procuratore generale, IG.ra , e che, Controparte_8 pertanto, legittimata processuale a riassumere il giudizio sarebbe stato il procuratore generale in Italia delle IGg.re e e non quest'ultima. Persona_1 Parte_1
L'eccezione è infondata e va rigettata.
Il legislatore attribuisce a ciascun soggetto la facoltà di conferire volontariamente la legittimazione processuale ad un rappresentante o institore, disciplinando le modalità di tale conferimento.
Il procuratore generale ad negotia al quale sono conferiti anche poteri di rappresentanza processuale è titolare di una legittimazione processuale non esclusiva rispetto a quella originaria del rappresentato, il quale gli può subentrare e lo può sostituire in qualunque momento del processo. Sul punto: “Il procuratore generale ad negotia, cui siano conferiti anche poteri di rappresentanza processuale, diviene titolare di una legittimazione processuale non esclusiva rispetto a quella originaria del rappresentato, il quale può subentrargli e sostituirlo in qualunque momento del processo, non escluso quello iniziale del grado, senza che l'avvenuto conferimento di mandato al difensore, ad opera del rappresentante, comporti la necessità che questi appaia come la sola parte legittimata quanto meno nell'atto introduttivo del giudizio o del grado e con possibilità di sostituzione soltanto successiva” (Cass, sez. I, sentenza n. 14894 del 15.06.2017).
Nel caso di specie, era legittimata a proporre il ricorso in riassunzione Parte_1
potendo subentrare al proprio procuratore generale in qualunque momento.
Anche l'eccezione relativa al difetto della procura alle liti è infondata e va rigettata.
Contrariamente a quanto asserito dai convenuti, nella procura rilasciata dalla Pt_1
al proprio difensore sono indicati tutti i dati anagrafici della ivi
[...] Parte_1 compreso il codice fiscale. Peraltro, l'eventuale mancata indicazione del codice fiscale non è causa di nullità. Sul punto: “… l'errata indicazione del codice fiscale del ricorrente nella procura speciale rilasciata al difensore non ne provoca la nullità, restando esclusa una insuperabile incertezza sull'identità di colui che abbia conferito il mandato, comunque deducibile dai dati anagrafici riportati nell'atto difensivo e nella stessa procura speciale” (Cass. sez. I, ordinanza n. 5067 del 24.02.2021).
I convenuti lamentano, inoltre, che “…non viene specificato se la sia o Parte_1
Pag. 12 a 21 RG n. 20288/2010
meno l'unica erede della defunta , se abbia accettato l'eredità, ai fini Persona_1
dell'individuazione dell'unico soggetto avente causa legittimato alla riassunzione della causa”.
La giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che la parte che può proporre il ricorso di riassunzione è anche l'erede che non abbia ancora accettato l'eredità, oppure anche solo alcuni tra più eredi, in quanto si potrà successivamente disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri.
Per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il “de cuius” che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. cod. civ. D'altra parte, con riguardo all'accettazione dell'eredità, poiché ai sensi dell'art. 476 cod. civ. l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, “id est” con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, l'accettazione è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che – essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari – non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 cod. civ., sicché, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento della stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 17 novembre 2016 – 16 gennaio 2017, n. 868).
Nel caso di specie, l'attrice riassumendo il giudizio avente ad oggetto il riconoscimento dell'esclusivo possesso dell'unità immobiliare sito in località Capo
Gramignazzi costituita da un fabbricato e terreno annesso riportati al N.C.E.U. al foglio numero 4 particelle 411 e 186- Comune di Malfa, dimostra di aver accettato la qualità di erede.
Passando all'esame dell'eccezione di “inammissibilità dell'atto di riassunzione per tardività della notificazione rispetto ai termini processuali di legge in violazione del termine di cui all'art. 415, comma 5, c.p.c. - Declaratoria di estinzione del giudizio per
Pag. 13 a 21 RG n. 20288/2010
mancata riassunzione nei termini di legge-“si osserva.
Non è dato capire il riferimento all'art. 415, comma 5, c.p.c applicabile al rito del lavoro e non anche al rito ordinario che disciplina il presente giudizio.
Sul punto, rilevato che il giudizio è stato dichiarato interrotto in data 25.05.2023 e riassunto con ricorso depositato in data 22.09.2023 si evince che parte attrice lo abbia riassunto nei termini di legge.
Sulla natura del termine per la notifica del ricorso e del relativo provvedimento di fissazione udienza, la Suprema Corte di Cassazione, con la recente pronuncia del 9 giugno 2020 n. 10950, ha ribadito che “il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla controparte non ha natura perentoria, in difetto di espressa previsione di legge in tal senso. Ne consegue che il giudice, nell'ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza deve, in difetto di spontanea costituzione del resistente (la quale avrebbe evidentemente effetto sanante del vizio), assegnare al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica”.
Nel caso di specie il ricorso è stato notificato ai convenuti che hanno avuto conoscenza della riassunzione ed il giudizio era stato già completamente istruito.
Infatti, le parti, prima dell'interruzione del giudizio, avevano precisato le conclusioni con note autorizzate per l'udienza del 12.03.2021 e, pertanto, nessun diritto di difesa
è stato leso e, per ragioni di economia processuale, non si è ritenuto necessaria una rimessione in termini. Invero, nella comparsa di costituzione di si Parte_4
legge testualmente: “Si fa presente che il presente procedimento è stato già completamente istruito e le parti sono state invitate più volte a precisare le proprie conclusioni”.
L'eccezione è quindi infondata e va rigettata.
Sulla eccepita “inammissibilità dell'atto di riassunzione per essere state svolte domande nuove non connesse all'oggetto della causa e nella fase processuale di precisazione delle conclusioni” se ne rileva il fondamento limitatamente a quanto di seguito esposto.
Parte attrice nella domanda formulata al punto 1) delle conclusioni del ricorso in riassunzione aggiunge il termine “ultraventennale” non presente nell'originario atto introduttivo.
Pag. 14 a 21 RG n. 20288/2010
Nella domanda di cui al punto 2) delle conclusioni aggiunge l'espressione “ed in ogni caso l'inopponibilità nei confronti della IGnora ” e nella domanda 5), Parte_1 lettera f) punto d) l'espressione: “…e che comunque gli stessi sono inopponibili alla IG.ra in proprio e nelle spiegate qualità”. Parte_1
Le domande come riformulate e limitatamente alle parti aggiunte appaiono nuove e, pertanto, inammissibili.
Passando all'esame dell'eccezione circa la nullità “dell'atto di citazione in questione per la palese violazione del disposto del 4 comma dell'art. 164 cpc” la stessa è infondata e va rigettata.
Secondo l'opinione consolidata della Suprema Corte, la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando
"l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'eIGenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (cfr. Cass. sentenza n. 11751/2013).
La ragione ispiratrice della norma risiede nell'eIGenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Nel caso in esame, l'intero contesto dell'atto introduttivo, l'oggetto delle domande formulate e il comportamento delle controparti (le quali hanno articolato specifiche e puntuali difese) consentono di escludere la dedotta nullità, con il consequenziale rigetto dell'eccezione.
Anche la “carenza di rappresentanza con relativa improcedibilità del giudizio” non appare sussistente e la eccezione va rigettata.
I convenuti eccepiscono il difetto di legittimazione ad agire in capo al Parte_5
non risultando depositata agli atti del giudizio alcuna procura che attestasse il
[...]
potere di stare in giudizio in nome e per conto delle IG.re – . Per_1 Pt_1
Nelle procure versate in atti da parte attrice emerge che era stata conferito potere di
Pag. 15 a 21 RG n. 20288/2010
rappresentanza in giudizio. Invero, nella procura generale conferita a Parte_5
, nato il [...] a [...] legge: “conferisce ogni facoltà di amministrare
[...] tutti i beni dai costituenti posseduti e da possedere e di disporre come se fosse il proprietario assoluto e cosi: acquistare, vendere permutare stabili, …. Nominare o revocare avvocati, procuratori e periti;
nominare arbitri anche come amichevoli compositori;
fare ricorsi, rappresentando mandante dinanzi a qualunque autorità intentare cause attive e difendersi nelle passive in giudizio ed in ogni altro grado di giurisdizione;
rappresentare il mandante nei fallimenti;
deferire, accettare e riferire giuramenti anche se decisori, revocare quelli deferiti…”.
Nella successiva procura generale del 31.05.2013 le attrici revocavano la procura conferita a e la conferivano a , conferendo alla Parte_5 Controparte_8 stessa: “ogni facoltà di amministrare tutti i beni dalla mandante posseduti e da possedere e di disporne come se fosse la proprietà assoluta… Nominare o revocare avvocati, procuratori e periti;
nominare arbitri anche come amichevoli compositori;
fare ricorsi, rappresentando mandante dinanzi a qualunque autorità intentare cause attive e difendersi nelle passive in giudizio ed in ogni altro grado di giurisdizione;
rappresentare il mandante nei fallimenti;
deferire, accettare e riferire giuramenti anche se decisori, revocare quelli deferiti…”.
L'eccezione , pertanto, è rigettata.
Nel merito.
L'odierno giudizio ha per oggetto l'accertamento dell'esclusivo possesso dell'unità immobiliare sita in Malfa località capo Gramignazi, costituita da un fabbricato e terreno annesso riportati nel N.C.E.U. Al foglio 4 particella 411 e 186, da parte dell'attrice . Parte_1
La premetteva che: “La IGnora e la IGnora Parte_1 Persona_1 Parte_1 si trovano nella piena proprietà dell'immobile e nel pieno e indisturbato possesso dell'unità immobiliare sito in Malfa località Capo costituita da un fabbricato riportato nel N.C.E.U. al foglio 4 particella 186 con annesso terreno identificato al medesimo foglio di mappa particella 411 da oltre 20 anni… Anzi si sottolinea che l'immobile è stato ereditato dalla IGnora dalla ormai deceduta madre…”. Persona_1
Dal canto loro i convenuti asseriscono che: “le attrici non sono in alcun modo né proprietarie né si trovano nel possesso degli immobili per cui è causa…”.
Pag. 16 a 21 RG n. 20288/2010
Le domande di parte attrice sono infondate e vanno rigettate.
in proprio e nella qualità di erede della madre non ha dato Parte_1 Persona_1 prova del titolo vantato sull'immobile oggetto di causa.
L'attrice nell'atto introduttivo si qualifica proprietaria e chiede di “… Ritenere e dichiarare che parte attrice si trova nell'esclusivo possesso dell'unità immobiliare sito in località Capo Gramignazzi costituita da un fabbricato e terreno annesso riportati al
N.C.E.U. al foglio numero 4 particelle 411 e 186- Comune di Malfa.”.
Ma nessuna prova ha fornito sul punto.
Il possesso esprime una situazione di potere che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Possiede la cosa chi la tiene nella sua sfera di controllo, avendone la concreta possibilità di disposizione.
In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso (Cass. civ. Sez. VI, sentenza n. 16917 del 04.10.2012; Cass. civ., sentenza n.
12108 del 18.05.2010).
La parte che lamenta lo spoglio ha l'onere di provare di avere effettivamente esercitato con carattere di attualità la IGnoria di fatto sul bene che si assume sovvertita dall'altrui comportamento violento od occulto e di essere nel possesso del bene al momento del perpetrato spoglio. Per la Cassazione: “in tema di azione di reintegrazione nel possesso, la produzione del titolo a cui il deducente trae lo ius possidendi può solo integrare la prova del possesso, al fine di meglio determinare e chiarire i connotati del suo esercizio, ma non può sostituire la prova richiesta nel relativo giudizio, avendo il ricorrente l'onere di dimostrare di avere effettivamente esercitato, con carattere di attualità, la IGnoria di fatto sul bene che si assume sovvertita dall'altrui comportamento violento od occulto, non si estende all'ipotesi in cui il titolo prodotto sia rappresentato da una pronuncia dichiarativa dell'acquisto (a titolo originario) della proprietà per usucapione ordinaria ventennale ex art. 1158 c.c., che attesti la persistenza del potere di fatto al momento in cui è avvenuto il contestato spoglio” (Cass. ordinanza n. 7374 del 14 marzo 2023). Ed ancora: “assume rilievo la situazione di fatto esistente al momento dello spoglio e pertanto è sufficiente un possesso qualsiasi, anche se illegittimo, abusivo o di malafede, purché abbia i caratteri della proprietà o di altro diritto reale e il potere di fatto non venga esercitato
Pag. 17 a 21 RG n. 20288/2010
per mera tolleranza dell'avente diritto” (Cass. sez. II, n. 1551/2009).
Orbene, nel caso in esame, non ha adempiuto l'onere probatorio, non Parte_1 avendo provato né la proprietà né il possesso sull'immobile oggetto di causa.
Gli esiti dell'attività istruttoria non hanno permesso di stabilire se l'attrice abbia esercitato o meno un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà sull'immobile sito in località Capo Gramignazzi, identificato al foglio numero 4 particelle 411 e 186- Comune di Malfa.
Il teste escusso all'udienza del 13.02.2014, ha riferito di non Testimone_1 conoscere “… né né , ma posso dire che l'immobile in Persona_1 Parte_1 questione si trova a Malfa isola di Salina e si tratta di una casa ad una elevazione ma non ricordo il numero di stanze. Conosco la casa poiché mi ha chiamato il IG.
circa 13 anni fa perché io provvedessi alla sostituzione della Parte_5 serratura che qualcuno aveva manomesso unitamente a quelle del portone d'ingresso e del cancello. Soltanto in quella occasione mi sono recato sul posto. Nulla posso dire sulla circostanza di cui al punto 2 delle note di parte attrice del 30.10.2012. Nulla posso per la circostanza di cui al punto 3. È vera la circostanza di cui al punto 4 e in quell'occasione mi sono recato sul punto con il IG. e l'Ufficiale Giudiziario ed in Pt_5 quell'occasione abbiamo sostituito il cilindro della porta d'ingresso della casa. Ricordo che in quest'ultima circostanza di cui ho riferito è la stessa di cui ho detto in precedenza e preciso che abbiamo cambiato solo una serratura mentre delle altre il IG. aveva le chiavi. Nulla posso dire riguardo la circostanza di cui al punto 5 e Pt_5
null'altro posso dire perché sul posto non mi sono più recato. Ricordo che la casa era vecchia…”.
Il teste all'udienza del 25.01.2018 così dichiarava: “non so nulla Testimone_2
circa il presunto possesso di ed eventualmente proseguito dalla Persona_4
e relativo all'immobile identificato al catasto al foglio 4 Persona_1 Parte_1 particelle 186 e 411 in località Capo del comune di Malfa. Nulla posso dire sul precedente possesso iniziato nel 1950.” Il teste ha riferito, inoltre, di essersi recato sui luoghi di causa solo in due occasioni aggiungendo che “preciso che le occasioni di cui ho riferito sono state le uniche in cui mi sono recato sui luoghi di causa. Conosco il IG.
ma non so nulla riguardo a quanto chiestomi sul capitolato 5 che mi Parte_5 viene letto. Conosco le IG.re e vivono a Melbourne… non Persona_1 Parte_1
Pag. 18 a 21 RG n. 20288/2010
riconosco nelle foto che mi vengono mostrate i luoghi di causa né quelli dove ho accompagnato il IG. ”. Persona_5
Quindi i testi escussi nulla hanno riferito in ordine al possesso e/o proprietà dell'immobile in capo alle IGnore e . Parte_1 Persona_1
Ne consegue il rigetto della domanda principale che determina quello delle successive domande volte ad ottenere la dichiarazione di nullità degli atti di compravendita aventi ad oggetto l'immobile oggetto di causa.
Le domande formulate da parte attrice ai punti 2) e 8) delle conclusioni delle comparse conclusionali datate 13.12.2024 volte ad ottenere: “dichiarare che parte attrice ha usucapito l'immobile sito in Malfa località Capo Gramignazzi, individuato al catasto al foglio numero 4 particella 411 e 186 (oggi foglio 4 part. 574 ,575 e 576)” e
“Che la IG.ra e la IG.ra , da quanto risulta dalle prove, Persona_1 Parte_1 testimoniali e documentali assunte nel giudizio 20288/2010 innanzi al Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto, hanno usucapito l'immobile censito in catasto al foglio n. 4 part. 411 e 186 (oggi foglio 4 part. 574,575,576)”, sono inammissibili perché formulate per la prima volta nelle comparse conclusionali.
Parimenti inammissibile, perché formulata per la prima volta nelle comparse conclusionali, è la domanda formulata da al punto 8) della memoria Parte_4 di replica del 02.01.2025 ove in via subordinata chiede: “ritenere e dichiarare che il convenuto ha usucapito l'immobile sito in Malfa località Capo Parte_4
Gramignazzi, individuato al catasto al foglio numero 4 particella 411 e 186 (oggi foglio 4 part. 574 ,575 e 576), già trascritto in data 02/07/2010 - Registro Particolare
14621 Registro Generale 21647 a rogito Notar Rep. 51993/7104 del Persona_3
04/06/2010, per cui è causa”. Invero, l'art 190, comma secondo, cpc prescrivendo che le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già fissate dinanzi all'istruttore e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui esse si fondano, mira ad assicurare che non sia alterato, nella fase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte.
Quindi le comparse conclusionali sono finalizzate ad illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e pertanto non possono contenere domande o eccezioni nuove che comportino un ampliamento del
“thema decidendum“, né l'accettazione del contraddittorio rispetto a domande
Pag. 19 a 21 RG n. 20288/2010
nuove proposte dalla controparte, essendo detta accettazione attività consentita solo fino al momento della rimessione della causa al collegio per la discussione (Cass. civ.,
Sez. 3, 14/03/2006, n. 5478).
La domanda dei convenuti di condanna ex art. 96 cpc al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa è infondata e va rigettata non sussistendone i presupposti.
Ed infatti per la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria deve sussistere la totale soccombenza, il danno della controparte e lo stato soggettivo integrato almeno dalla colpa grave. Quest'ultima, si concretizza nel mancato doveroso impiego di quella diligenza che consenta di avvertire agevolmente l'ingiustizia della propria domanda. Per quanto concerne l'onere probatorio spetta a colui che vuole ottenere il ristoro del pregiudizio sofferto dare la prova del quantum (non essendo sufficiente l'accertamento che la controparte abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave) con la conseguenza che il giudice non può liquidare il danno, neppure con criteri equitativi, se non risultino dagli atti del processo elementi in base ai quali sia possibile identificarne concretamente l'esistenza che ne consenta la quantificazione
(Cass, sezione III, ordinanza n. 26515 del 9 novembre 2017; Cass. civ. sentenza
25.09.2012 n. 1569).
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
Sulle spese processuali.
Il rigetto delle domande di parte attrice, il rigetto delle eccezioni preliminari sollevate dalle parti convenute e delle domande di condanna ex art. 96 cpc giustifica la compensazione delle spese giudiziali tra le parti.
Infine si conferma la custodia in cassaforte del fascicolo fino alla consegna dei fascicoli alle parti in causa e comunque non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della presente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa nel giudizio iscritto al n. R. G.
20288/2010:
Pag. 20 a 21 RG n. 20288/2010
1) Dichiara la contumacia del convenuto , che regolarmente Controparte_3 citato non si è costituito;
2) Rigetta le eccezioni preliminari dei convenuti per le ragioni di cui in parte motiva;
3) Rigetta le domande di parte attrice per le ragioni di cui in parte motiva;
4) Rigetta nel resto;
5) Compensa per intero le spese del giudizio tra le parti;
6) Si custodisca in cassaforte fino al ritiro dei fascicoli ad opera delle parti in causa, comunque non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della presente.
Così deciso in Barcellona P. G., il del giorno 10.02.2025.
Il G. I. in funzione di giudice unico
GOT Francesco Montera
Pag. 21 a 21