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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 10504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10504 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34910/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 34910/2019 + 25907/20 R.G. avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p. t., ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
( ), questi ultimi due anche quali eredi di C.F._2 Persona_1
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Luciano Imparato ), C.F._3 C.F._4 presso lo studio del quale, in Napoli, viale Gramsci 17/b, sono elettivamente domiciliati
ATTORI
E in persona del procuratore speciale , rappresentata e Controparte_1 Controparte_2 difesa dall'avv. Luca Cirillo ( ), presso lo studio del quale, in Napoli, alla via C.F._5
Seggio del Popolo n. 22, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
E
( , procuratore di ( ), Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4 P.IVA_3 in persona del procuratore , rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Nardone Parte_3
( ), presso lo studio del quale, in Napoli, via Agostino Depretis n. 51, è CodiceFiscale_6 elettivamente domiciliata
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 31.10.2025.
pagina 1 di 14
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , e Parte_1 Parte_1 Parte_2 Persona_1 hanno convenuto in giudizio al fine di sentire accertare la “invalidità/inesistenza” Controparte_1 delle aperture di credito regolate sul conto corrente n. 27/1556 intestato alla società, nonché dei finanziamenti chirografari nn. 0137075196009 e 0137075513574 e delle “eventuali” fideiussioni prestate da , e . Parte_1 Parte_2 Persona_1
Gli attori, premesso che intrattiene con la già Parte_1 Controparte_5
sin dal 1983, rapporto di apertura di credito n. 27.1556 oggetto di scrittura ricognitiva in data
[...]
25/26.09.2006, che, al fine di consolidare il debito esistente sul conto corrente (conseguenza delle invalide pattuizioni indicate nell'atto di citazione), la medesima società ha concluso i contratti di finanziamento chirografario nn. 0137075196009 e 0137075513574 (rispettivamente, il 18.2.2015 ed il
18.11.2016), hanno dedotto: 1) la nullità (per violazione degli artt. 1284, co. 3, 1346 e 1418, co. 2, c.c.) della clausola (art. 7) di determinazione degli interessi mediante rinvio agli “usi piazza” con conseguente necessità di rideterminazione del rapporto dare-avere con applicazione (almeno sino al 25.09.2006) dell'interesse legale;
2) che sussiste altresì il diritto alla ripetizione delle somme percepite dalla banca a titolo di commissione di massimo scoperto (sino al 25.9.2006, avendo successivamente la banca percepito indebitamente somme a titolo di commissioni diversamente denominate risultanti in contrasto con l'art. 2bis, d. l. n. 185/2008, convertito dalla l. n. 2/2009) non oggetto di espressa pattuizione e comunque nulle per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto ovvero per difetto di causa;
3) che non v'è stata convenzione in ordine ai “giorni valuta”; 4) che la banca ha illegittimamente operato la capitalizzazione trimestrale degli interessi;
5) che nulli, per mancanza di causa concreta (o, “in ogni caso” per contrarietà a buona fede del comportamento della banca), devono ritenersi i contratti di finanziamento “imposti” per il consolidamento della (in realtà inesistente, all'esito della rideterminazione del rapporto dare-avere tra le parti) posizione debitoria maturata sul conto corrente;
6) che devono intendersi “impugnate e contestate” altresì le “fideiussioni eventualmente rilasciate in favore della CA in quanto le stesse sono state rilasciate al momento dell'instaurazione del rapporto e, pertanto, molti anni prima della legge 17 febbraio 1992, n. 154 art. 10 comma 1”, invalide pure per violazione degli artt. 1955, 1956 e 1957 c.c., nonché per violazione dei doveri di informazione e di buona fede e per la nullità degli artt. 2, 6 ed 8 dello schema elaborato dall'ABI nel 2003 oggetto del provvedimento n. 55/2005 di CA d'Italia.
Infine, gli attori hanno pure “diffidato” la controparte dall'effettuare segnalazioni alla centrale rischi per
(in realtà inesistenti) proprie posizioni debitorie chiedendo pure la condanna della banca al risarcimento del danno in caso di effettuata segnalazione. pagina 2 di 14 ha chiesto di rigettare le domande formulate dagli attori deducendo: i) Controparte_1
l'inammissibilità della domanda di ripetizione, non sussistendo alcun versamento della correntista che giustifichi una condanna ai sensi dell'art. 2033 c.c. (essendo in realtà ancora in essere, al momento della proposta domanda, il rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito), nonché di quella volta all'accertamento del saldo di conto corrente ancora aperto per carenza di interesse ad agire.; ii)
l'inammissibilità della domanda in quanto sfornita di prova, non avendo gli attori prodotto tutti gli estratti conto con annessi riassunti scalari, nonché copia del contratto costituente titolo della domanda;
iii) che prescritto deve ritenersi il diritto di ripetizione delle rimesse solutorie effettuate dieci anni prima la notificazione della domanda giudiziale (03.12.2019), risultando peraltro il contratto di conto corrente assistito da un affidamento solo a far data dal 25.09.2006 e che l'eccezione di prescrizione è destinata a produrre effetti anche in ordine al diritto alla rettifica del conto previsto dall'art. 1827, co. 2, c.c. (norma applicabile anche al conto corrente bancario -Cass., sez. 1, 22 gennaio 2009, n. 1609); iv) che, in ogni caso, ferma l'approvazione degli estratti conto, il contratto di conto corrente n. 27/1556, è stato concluso
(senza che lo stesso risultasse -in origine- assistito da apertura di credito) tra le parti, per iscritto, nel 1983
e contemplava tutte le pattuizioni in forza delle quali sono state annotate le singole partite sul conto;
v) che “nel settembre dell'anno 2006, le parti hanno ritenuto opportuno procedere ad una ricontrattualizzazione del rapporto di conto corrente oggetto di causa previa contestuale sottoscrizione di un atto ricognitivo dello stesso rapporto nonché delle relative condizioni economiche e dell'esposizione debitoria a tale data maturata” (docc. 3 e 4) e che, successivamente, sono stati concessi plurimi affidamenti (docc. 5, 6, 7, 8 e 9); vi) che, a far data dal 30.06.2000, la banca si è conformata alla delibera Cicr del 9.2.2000 quanto alla pari capitalizzazione degli interessi attivi e passivi dandone pure notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, parte seconda n. 150 del 29.06.2000 (doc. 12); vii) che i contratti di finanziamento sono stati da conclusi in modo del tutto libero per Parte_1 far fronte a proprie esigenze commerciali e finanziarie, secondo quanto, del resto, espressamente risulta pure dai documenti contrattuali (docc. 13 e 14); viii) che la commissione di massimo scoperto, pattuita per iscritto, risulta giustificata sotto il profilo causale (ben potendo le parti pattuire la remunerazione del credito senza limiti diversi da quelli previsti in materia di interessi) secondo quanto (indirettamente) confermato dall'art. 2bis, d. l. 185/08 (conv. in legge n. 2/09) anche nella lettura offertane da Cass.
12965/2016; ix) che la banca ha addebitato gli interessi in conformità alle pattuizioni intercorse tra le parti (le quali non risultano in contrasto con la l. n. 108/96 -in relazione alla quale non è possibile tener conto della commissione di massimo scoperto) e che le operazioni eseguite risultano, anche quanto alle valute, conformi al contenuto del contratto (oltre che dell'art. 120 t.u.b.) ferma la mancata impugnazione degli estratti conto;
x) che la domanda relativa alla pretesa invalidità delle fideiussioni è sprovvista di pagina 3 di 14 interesse ex art. 100 c.p.c. (non avendo, in realtà, la banca manifestato l'intenzione di escutere i garanti) oltre che infondata nel merito atteso che le fideiussioni sono state prestate il 12.11.2019
(successivamente, quindi, alla l. n. 154/1992) e contengono l'indicazione dell'importo massimo garantito e che la pretesa violazione della disciplina recata dall'art. 2, l. n. 287/90 può, al più, comportare conseguenze risarcitorie (e non caducatorie del contratto); xi) che del tutto sfornita di prova è la generica domanda risarcitoria formulata per l'ipotesi di segnalazione in centrale rischi.
Assegnato il termine per l'esperimento dell'obbligatorio tentativo di mediazione, al presente giudizio è stato riunito quello avente R. G. n. 25907/2020 radicato da Parte_1 [...]
e (questi ultimo anche quali eredi di ) nei confronti Parte_1 Parte_2 Persona_1 di procuratrice di (asserita cessionaria Controparte_3 Controparte_4 Controparte_6 del credito di euro 107.042,61 derivante dal finanziamento n. 0137075513574) i quali,
[...] richiamato il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio precedentemente radicato nei confronti di
[...]
hanno chiesto di: 7) conseguire l'accertamento della mancata titolarità, in capo a Controparte_6 [...]
del credito derivante dal richiamato finanziamento;
8) conseguire, per il caso di dimostrata CP_4 titolarità del credito in capo all'asserita cessionaria, statuizione (efficace pure nei confronti di CP_4
relativa alla “nullità/annullabilità/inefficacia” dei contratti di finanziamento per mancanza di causa
[...]
e per violazione -da parte della banca- del principio di buona fede per i medesimi motivi fatti già valere nel giudizio avente R. G. n. 34910/2019.
procuratrice di precisato di essere cessionaria del solo Controparte_3 Controparte_4 credito derivante dal richiamato contratto e non, anche, dell'intera posizione contrattuale, ha dedotto che:
a) ove pure risultassero nulli i contratti di finanziamento, la banca avrebbe comunque diritto alla restituzione delle somme mutuate;
b) l'eventuale nullità delle clausole relative al contratto di conto corrente non può comunque comportare travolgimento del contratto di mutuo;
c) infondate sono entrambe le ragioni alla base della prospettata nullità delle fideiussioni.
Nei giudizi riuniti sono stati quindi concessi i termini previsti dall'art. 186, co. 6, c.p.c. ed è stata conferita consulenza tecnica contabile. Interrotto in data 28.6.2022 (per la morte del difensore degli attori), il processo è stato successivamente riassunto su iniziativa degli attori. Depositata la relazione del c.t.U. è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni. Mutato il Giudice istruttore, la causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 14.10.2024 e successivamente rimessa sul ruolo stante la necessità di conseguire elaborato integrativo da parte del c.t.U. Depositato tale elaborato integrativo, il giudizio è stato quindi nuovamente trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. (come modificato dal c.d. “correttivo Cartabia”) all'udienza del 31.10.2025.
2. La domanda è fondata nella misura di seguito indicata. pagina 4 di 14 3. Con riferimento alle eccezioni preliminari sollevate da occorre osservare quanto Controparte_1 segue.
3.1. Risulta pacifico che, al momento della instaurazione del presente giudizio, il conto corrente n.
27/1556 era ancora in essere (e, nel corso del giudizio, non è stata ritualmente allegata la chiusura dello stesso -fermo il contenuto della comparsa conclusionale da ultimo depositata dalla banca, la prospettazione -resa dagli attori solo nell'ultima comparsa conclusionale- secondo la quale il conto sarebbe stato chiuso il 24.7.2023, non risulta allegata -prima ancora che provata- nel primo atto utile successivo -quello dalla parte depositato il 31.7.2023- e neppure nella successiva udienza -tenutasi il
10.11.2023). Tale circostanza, stante (per quanto si dirà), l'esistenza di un'apertura di credito, preclude la possibilità di accogliere la domanda (per la verità formulata in via solo eventuale al n. 6 delle conclusioni riportate in citazione) di ripetizione dell'indebito (la quale, come noto, presuppone l'esistenza di uno spostamento patrimoniale), ma non, anche, l'esame della domanda di accertamento proposta dagli attori.
Tanto perché, in costanza di rapporto, il correntista ha interesse a proporre azione di accertamento della nullità delle clausole contrattuali illegittime e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato dalle appostazioni illegittime. Il correntista ha infatti interesse sia ad escludere, per il futuro, annotazioni illegittime, sia a ripristinare, in proprio favore, una maggiore estensione dell'eventuale affidamento a lui concesso (affidamento, in tesi, eroso da addebiti contra legem), sia, infine, a ridurre l'importo che la banca, rielaborato il saldo, potrà pretendere una volta cessato il rapporto (tra le altre, Cass., 16 maggio
2024, n. 13586; Cass., sez. 1, ord. 11 aprile 2024, n. 9756; Cass., 6 febbraio 2024, n. 3310; Cass. 5 settembre 2018, n. 21646; Corte App. Napoli, sent. 9 settembre 2024, n. 3494, in dirittobancario.it).
Del resto (e nonostante un inciso -per quanto appena detto, relativo a fatto non ritualmente provato- contenuto nella comparsa conclusionale da ultimo depositata dagli attori), non può non rilevarsi come la prospettata ammissibilità della domanda (intesa quale domanda di solo accertamento) sia stata fortemente argomentata dalla parte attrice (a fronte dell'eccezione qui in esame) nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. (se ne legga, in particolare, la pagina 3) e ribadita pure in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza del 20 maggio 2025. In occasione di tale udienza la parte attrice ha, infatti, richiamato le conclusioni contenute nell'atto di citazione che in alcun punto (neppure al numero 6 delle conclusioni riportate nell'atto introduttivo del presente giudizio -punto formulato con riferimento all'ipotesi di solo eventuale cessazione del rapporto in pendenza del giudizio) contengono una domanda di condanna della banca al pagamento di somme.
3.2. Ancora, non può essere condivisa la prospettata inammissibilità della domanda per mancato assolvimento, da parte della correntista, dell'onere della prova.
pagina 5 di 14 3.2.1. In proposito è appena il caso di richiamare i condivisi principi di diritto affermati, per il caso di azione proposta dal correntista, da Cass., sez. 1, sent. 17 gennaio 2024, n. 1763. Principi che sono stati
(nell'elaborato depositato) dal consulente applicati tenendo conto pure della condivisa giurisprudenza di legittimità secondo la quale, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, è sempre possibile ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori che (eventualmente anche mediante l'opera di un consulente nominato dal tribunale) siano idonei ad offrire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo con riferimento al quale sono stati prodotti gli estratti conto del rapporto (tra le altre, Cass., sez. 1, ord. 25 luglio 2023, n. 22290; Cass., sez. 1, ord. 7 dicembre 2021, n. 38976).
Ebbene, con riferimento al caso concreto, la utilizzabilità degli elementi risultanti dal libro giornale dell'attrice trova fondamento nelle condivise valutazioni del c.t.U. il quale (si vedano le pagine 8 e 9 dell'elaborato depositato il 5.5.2025, nonché la relativa pagina 22 ove sono le condivise repliche alle osservazioni sul punto svolte dal consulente di parte convenuta) ha dato atto dell'esistenza di un'unica
“anomalia” risultante dal libro della società attrice rispetto agli estratti conto ed ha ritenuto “che le movimentazioni indicate nei libri giornale possano ragionevolmente indicare l'andamento del conto oggetto di giudizio anche perché la scrittura di raccordo compiuta al 31.12.1995 di Lire 54.633.679 è una posta passiva ai danni della società correntista e dunque la rielaborazione contabile che seguirà terrà conto di uno scenario peggiorativo per la parte attrice atteso che il saldo debitore da estratto conto al 31.12.1995 risulta essere inferiore rispetto a quello riportato sul libro giornale del 1996” (p. 9 della relazione da ultimo depositata).
Ferma la decisività della considerazione che precede, non può peraltro non considerarsi che la banca non ha ottemperato al provvedimento dal precedente istruttore adottato ai sensi dell'art. 210 c.p.c. (e pure tale comportamento processuale non può non essere valutato).
3.2.2. Con riferimento poi alla utilizzabilità di tutti i documenti prodotti dalla parte attrice ovvero solo di quelli depositati entro il 9.11.2021 (termine per il deposito della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.), senza necessità di esaminare la tempestività del deposito e/o la mancata imputabilità alla parte della produzione di taluni documenti solo il 15.11.2021, questo Giudice ritiene di potere aderire alla conclusione (di seguito meglio indicata) cui il consulente è pervenuto utilizzando tutti i documenti prodotti in allegato alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., ivi compresi quelli prodotti il 15.11.2021. In tal senso (e fermo quanto si dirà con riferimento alla prescrizione) risulta infatti assorbente la circostanza che tali documenti siano rappresentativi di fatti secondari (rispetto a quelli principali -natura indebita, per le plurime ragioni indicate in citazione, degli addebiti) in quanto tali acquisibili dal c.t.U. secondo le modalità indicate, tra le altre, da Cass., S. U., sent. 1 febbraio 2022, n. pagina 6 di 14 3086 (la quale esprime, a riguardo, un principio conforme a quello richiamato -sia pur sulla base di precedenti giurisprudenziali anteriori- nella nota per la trattazione scritta dalla parte attrice depositata il
24.2.2022).
3.3 Tanto detto, ha eccepito la prescrizione decennale con riferimento alle rimesse Controparte_6 solutorie.
3.3.1. Non può dubitarsi dell'esistenza dell'interesse, da parte della banca convenuta (come nel presente caso) in un giudizio di mero accertamento del rapporto dare-avere con la correntista, ad eccepire la maturata prescrizione. Infatti, come condivisibilmente osservato dalla Suprema Corte, premesso “che la prescrizione ha ad oggetto il diritto di ripetizione in quanto tale (non la correlativa azione), l'interesse a invocare la medesima prima che il correntista agisca per la condanna al pagamento di quanto a lui spettante è speculare a quello che giustifica, per il correntista stesso, la proposizione della domanda di ricalcolo del saldo: come tale soggetto ha un interesse giuridicamente apprezzabile a vedere rideterminato l'ammontare del proprio credito, o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, così la banca ha un interesse meritevole di considerazione, sul piano del diritto, a che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione e che, per tale ragione, sono tuttora idonei a incidere sulla quantificazione del saldo in contestazione” (Cass., sez. 1, ord. 11 aprile 2024, n. 9756).
3.3.2. Con riferimento al merito della sollevata eccezione di prescrizione non può non osservarsi che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, nel contratto di conto corrente bancario, la decorrenza della prescrizione del diritto di ripetizione di somme indebitamente versate alla banca è differenziata a seconda del carattere solutorio ovvero ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente. Secondo la
Suprema Corte, infatti, nel contratto di conto corrente la “prescrizione dell'azione di restituzione matura dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati solo se si tratta di versamenti che abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista: viceversa, nel caso (come quello di specie) in cui il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito oppure quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento, la prescrizione decorre dalla data dei singoli pagamenti trattandosi, in tali ipotesi, di versamenti che hanno avuto, appunto, funzione solutoria” (Cass., sez. 1, ord. 26 settembre 2023, n.
27390).
Recente giurisprudenza di legittimità ha pure chiarito quale sia l'onere gravante su ciascuna delle parti nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del reciproco rapporto di dare/avere (nonché, eventualmente - circostanza per quanto detto qui non ricorrente- la ripetizione di somme asseritamente percepite in assenza di giustificazione da parte della banca). In particolare, secondo Cass., sez. 1, ord. 26 settembre pagina 7 di 14 2023, n. 27390: i) il cliente che agisca per l'accertamento del saldo del conto epurato dalle annotazioni asseritamente indebite è gravato dell'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato (id est, la natura non dovuta degli addebiti in conto corrente); ii) la banca può eccepire la prescrizione del diritto alla ripetizione (a tal fine essendo tenuta ad allegare l'inerzia del correntista ed a manifestare la volontà di avvalersi di tale inerzia); iii) nel caso in cui la banca abbia eccepito la prescrizione del diritto di ripetizione ed il tempo trascorso dalle annotazioni passive integri quello necessario al decorso della prescrizione, l'attore-correntista è onerato della prova del fatto impeditivo dell'estinzione del diritto per prescrizione (id est, della esistenza di un contratto di apertura di credito che qualifichi i versamenti oggetto di causa come meramente ripristinatori della disponibilità accordata -sì che, per quanto detto, il dies a quo della prescrizione possa decorrere dalla estinzione del rapporto di conto corrente).
Con riferimento all'onere da ultimo indicato (iii) devono richiamarsi:
A) l'orientamento secondo il quale “il carattere solutorio dei versamenti discende dall'essere gli stessi effettuati su un conto scoperto, oltre che passivo. Ciò può avvenire sia in assenza di un affidamento
(apertura di credito, per l'esattezza), sia, pur in presenza di un affidamento, allorché il limite dello stesso sia stato superato;
altrimenti la rimessa ha carattere meramente ripristinatorio della provvista assicurata dalla banca con l'apertura di credito e non costituisce, perciò, pagamento in senso proprio. Conseguentemente, per potersi rigettare l'eccezione di prescrizione della banca sull'assunto del carattere ripristinatorio delle rimesse del correntista, non è sufficiente l'accertamento dell'esistenza di un generico affidamento, privo dell'indicazione del suo limite massimo, perché solo i versamenti affluiti sul conto, il cui limite di affidamento non sia stato superato, possono definirsi ripristinatori della provvista e non già solutori. Dal che deriva, altresì, che al correntista – cui incombe, per contrastare l'eccezione di prescrizione della banca, la prova del carattere ripristinatorio delle proprie rimesse (Cass. 27704/2018, 2660/2019 e successive conformi) – non è sufficiente dedurre e dimostrare la presenza di una generica apertura di credito, ma è indispensabile che egli deduca e dimostri anche il limite massimo della stessa, solo superato il quale una rimessa potrebbe qualificarsi meramente ripristinatoria della provvista, la quale in tanto può essere
“ripristinata” in quanto sia appunto limitata” (Cass., sez. 1, ord. 30 maggio 2024, n. 15228; nel senso della rilevanza del limite di fido al fine dell'accertamento dell'esistenza di un'apertura di credito si veda pure Cass., sez. 1, ord. 29 maggio 2024, n. 15073, nonché la sentenza della Corte di
Appello di Napoli oggetto del ricorso per cassazione rigettato dalla decisione di legittimità da ultimo citata);
B) il principio espresso da Cass., sez. 1, sent. 15 febbraio 2024, n. 4214, richiamato dal c.t.U. nell'elaborato depositato il 5.5.2025; pagina 8 di 14 C) la necessità di individuare le rimesse solutorie alla luce del criterio del c.d. “saldo ricalcolato” cui ha fatto riferimento, tra le altre, Cass., sez. 1, ord. 16 marzo 2023, n. 7721 che a tale conclusione è condivisibilmente giunta aderendo all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la natura solutoria o ripristinatoria di una rimessa non può essere valutata ex ante, ma solo dopo aver ricalcolato i saldi epurandoli dalle poste non dovute (così scongiurando la possibilità di considerare come ripristinatoria una rimessa trattata dalla banca come solutoria perché, ad esempio, il correntista risultava extra fido in conseguenza dell'addebito di competenze ed interessi non dovuti). Del resto, come osservato dalla medesima decisione da ultimo richiamata, “non può essere fatto affidamento alla contabilità della banca e alle sue periodiche risultanze finali, in quanto queste sono spesso soltanto apparenti e virtuali, conseguenza di clausole e prassi contrattuali a volte contrarie a norme imperative ed inderogabili. Quindi, per il calcolo delle rimesse solutorie, va preso in riferimento il saldo rettificato, al fine di non confondere rimesse "apparentemente solutorie" con rimesse
"effettivamente solutorie”.
3.3.3. Alla luce delle considerazioni che precedono, tenuto conto che la presente statuizione deve essere limitata al saldo del rapporto di conto corrente alla data della proposizione della domanda (a maggior ragione considerato il fatto che la documentazione relativa alla estinzione del conto -estinzione per la verità oggetto di contestazione tra le parti secondo quanto chiaramente emerge dagli scritti conclusionali da ultimo depositati- non risulta ritualmente acquisita e che neppure risulta prodotta compiuta documentazione alla luce della quale verificare l'andamento del rapporto successivamente alla instaurazione del presente giudizio e sino alla -asserita- estinzione dello stesso), che la parte attrice non ha reso puntuale allegazione (circostanza che esclude la stessa possibilità di valorizzare la prova del c.d.
“fido di fatto” -senza necessità di indagare la giuridica configurabilità dello stesso, come noto oggetto di orientamenti non del tutto convergenti nella stessa giurisprudenza di legittimità- poiché non può esservi, nel processo, prova di un fatto non allegato) dell'entità del fido in data anteriore al 9.5.2001 (sul punto si veda, in diritto, Cass., sez. 1, ord. 30 maggio 2024, n. 15228 e, in fatto, l'elaborato dal c.t.U. depositato il 5.5.2025 -in particolare, la pagina 34) e che, per quanto si dirà, non è possibile ritenere fondata la domanda tesa alla dichiarazione di invalidità dei finanziamenti (sì che non è possibile procedere all'epurazione delle annotazioni sul conto relative a tali due contratti), questo Giudice ritiene di aderire alle conclusioni cui il c.t.U. ha fatto riferimento nel rispondere al quesito riportato al n. 2, lett. a) del provvedimento in data 21.7.2025. Avuto riguardo al condiviso elaborato integrativo dal c.t.U. depositato il 9.10.2025 (in particolare, p. 7), il saldo del conto corrente n. 27/1556 alla data del 31.10.2018 deve quindi essere rideterminato nella misura di euro 197.842,23 a credito della correntista.
pagina 9 di 14 3.4. Tali conclusioni risultano fondate (oltre che sulle premesse cui si è fatto poc'anzi riferimento) anche sui seguenti, condivisi presupposti (già risultanti dal primo elaborato depositato dal consulente nominato dal Tribunale):
i) la mancata pattuizione scritta degli interessi in data anteriore al 9 maggio 2001 con conseguente necessità di ricalcolo degli stessi ai sensi dell'art. 1284, co. 1, c.c. (nel senso della mancata possibilità di riconoscere, per il periodo anteriore alla entrata in vigore della l. n. 154/92, una pretesa creditoria per interessi in misura superiore a quella legale sulla base della clausola che rinvia agli usi di piazza si veda, tra le altre, Cass., sez. 1, ord. 26 settembre 2019, n. 24048);
ii) il riconoscimento, a partire dal 9.05.2001, degli interessi nella misura pattuita senza tener conto delle modifiche unilaterali per le quali difetta il requisito della comunicazione alla correntista (p. 20 del primo elaborato del c.t.U.);
iii) la mancata determinatezza e determinabilità (tra le altre, Cass., sez. 1, ord. 20 giugno 2022, n. 19825) della commissione di massimo scoperto (e, a partire dal terzo trimestre 2009, della commissione di disponibilità fondi) sino al 4.4.2014 con conseguente, mancata riconoscibilità degli importi a tali titoli addebitati sino al secondo trimestre 2014 (pp. 19 e 20 della prima relazione depositata dal c.t.U.); iv) l'applicazione (secondo quanto risulta pure dalla pagina 21 del primo elaborato depositato dal c.t.U.) della capitalizzazione semplice degli interessi sino al 25.09.2006 (dovendo la differente pattuizione - rispondente ad un uso negoziale e non normativo- considerarsi nulla per contrasto con l'art. 1283 c.c. -tra le tante, Cass., S. U., sent. 4 novembre 2004, n. 21095; Cass., sez. 1, sent. 28 marzo 2002, n. 4490; Cass., sez. 1, sent. 11 novembre 1999, n. 12507), la valutazione della corretta capitalizzazione (risultando rispettato il principio di reciprocità) per il periodo compreso tra il 26.9.2006 ed il 31.12.2023 e l'applicazione della capitalizzazione semplice a partire dal 2014 (art. 120, co. 2, t.u.b.);
v) l'assenza di pattuizione in ordine alle valute sino all'8.5.2001 (pp. 21 e 22 della prima relazione depositata dal c.t.U.).
Nè, a dispetto di quanto dedotto dalla banca, una diversa conclusione potrebbe trovare fondamento nella dichiarazione “ricognitiva” dalla convenuta prodotta quale documento 3. Tale atto, infatti, contiene una mera dichiarazione di scienza (resa, peraltro, senza neppure espressa consapevolezza delle modalità di formazione del debito ivi indicato) e non può in alcuna misura assimilarsi ad una rinunzia a far valere la violazione di norme imperative (rinunzia peratro di dubbia giuridica configurabilità atteso che, altrimenti, la stessa finirebbe con l'assicurare il risultato che l'ordinamento vieta). Ancora, una diversa conclusione non può essere fondata sull'art. 1832 c.c. atteso che, ai sensi di tale norma “la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di pagina 10 di 14 fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti” (Cass., sez. 1, sent. 17 novembre 2016, n. 23421).
4. Non è possibile accogliere la domanda tesa a dichiarare la nullità dei contratti di finanziamento.
4.1. La domanda risulta, in via principale, fondata sulla prospettata carenza di causa in concreto di tali contratti;
carenza dalla parte attrice ravvisata in ragione del fatto che, in assenza degli illegittimi addebiti praticati dalla banca, la società correntista (potendo disporre di un saldo -in realtà- positivo del conto corrente) non avrebbe avuto la necessità di concludere tali contratti in realtà “imposti” “al fine di procedere al consolidamento della debitoria esistente sul conto corrente” (p. 280 dell'atto di citazione) e conseguente all'applicazione di indebite poste passive.
La tesi degli attori risulta per la verità esplicitamente infondata avendo riguardo già solo al dato letterale dei due contratti di finanziamento (la cui “imposizione” da parte della banca è rimasta del tutto sprovvista di prova). Il contratto n. 0I37075196009 (doc. 13 di indica infatti quale finalità Controparte_6 del finanziamento quella di “pagamento fornitori”, mentre il contratto n. 0I37075513574 reca quale finalità del finanziamento quella di “consolidamento di passività a breve termine”.
Fermo il carattere assorbente della considerazione che precede (che vale ad escludere l'”imposta” conclusione dei finanziamenti al fine di far fronte all'esposizione nei confronti della banca), è peraltro appena il caso di osservare come neppure sia condivisibile l'assunto (posto alla base della domanda e fatto proprio pure dal c.t.U. nell'elaborato depositato il 5.5.2025 -elaborato che, per il profilo in esame, reca valutazioni chiaramente eccedenti l'oggetto del quesito al medesimo consulente sottoposto) secondo il quale la mera (in tesi) disponibilità di somme sul conto corrente avrebbe consentito alla correntista di non concludere i contratti di finanziamento. Il ricorso al credito da parte di un'impresa trova infatti fondamento in valutazioni sovente complesse e non riducibili alla mera, mancata disponibilità di somme.
Si pensi, a mero titolo esemplificativo, alla possibilità di conseguire nel proprio ciclo produttivo una remunerazione del capitale più alta di quella che è la remuneratività del capitale mutuato per la mutuante.
D'altro canto, non è dato comprendere la ragione per la quale la banca avrebbe dovuto “imporre” la conclusione di finanziamenti destinati a produrre interessi ben inferiori rispetto a quelli tra le medesime parti pattuiti in relazione all'apertura di credito (si veda, sul punto, la pagina 18 della prima relazione depositata dal c.t.U.).
4.2. Neppure è possibile pervenire alla invalidazione dei contratti di finanziamento alla luce della prospettata contrarietà della condotta della banca al principio di buona fede. Senza necessità di valutare se, da parte della banca, vi sia effettivamente stato (a fronte di un rapporto di durata protrattosi per un tempo particolarmente lungo -nel corso del quale si sono pure registrati orientamenti assai innovativi pagina 11 di 14 quale, ad esempio, quello relativo alla capitalizzazione degli interessi) un comportamento contrario alla buona fede, è appena il caso di osservare come il principio di buona fede imponga una regola di comportamento la cui violazione comporta conseguenze risarcitorie, ma non caducatorie del contratto (tra le tante, Cass., S. U., sent. 19 dicembre 2007, n. 26724 e 26725).
4.3. Ferma la validità dei contratti di finanziamento prodotti da occorre esaminare Controparte_6 la questione relativa alla attuale titolarità dei crediti derivanti dagli stessi contratti;
questione che costituisce l'unico profilo distintivo del processo avente R. G. n. 25907/2020 rispetto a quello avente R.
G. n. 34910/2019. Mediante l'atto introduttivo del giudizio avente R. G. n. 25907/2020, infatti, gli attori, reiterate le doglianze relative ai rapporti già oggetto del procedimento avente R. G. n. 34910/2019, hanno pure contestato la titolarità, in capo a del credito derivante dal contratto di Controparte_4 finanziamento n. 0I37075513574 osservando come, anche in ragione della genericità dei criteri identificativi dei crediti ceduti in blocco quali risultanti dalla Gazzetta Ufficiale, è necessaria la prova, da parte della pretesa cessionaria della “esistenza del contratto di cessione e del suo specifico contenuto riferito ai crediti vantati verso gli attuali attori” (p. 26 dell'atto di citazione per effetto del quale è stato radicato il giudizio riunito a quello precedentemente iscritto) ed hanno chiesto (punto 4 delle conclusioni formulate nel medesimo atto di citazione) di accertare l'inesistenza di crediti di nei Controparte_4 propri confronti.
Premesso che la domanda proposta sottintende la contestazione della stessa esistenza del contratto di cessione di crediti in blocco e non la mera contestazione della inclusione, nell'operazione di cessione in blocco, del credito vantato nei confronti degli attori (sul punto, si veda, tra le altre, Cass., sez. 3, ord. 22 giugno 2023, n. 17944), non può non osservarsi come la convenuta (che si è limitata ad aderire alle difese di non solo non abbia offerto elementi che (sia pur in via presuntiva) consentano Controparte_6 di ritenere effettivamente concluso il contratto di cessione di crediti in blocco (ciò che -alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità- giustifica l'accoglimento della domanda), ma, addirittura, neppure abbia prodotto l'estratto relativo alla pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale.
Da quanto detto discende l'accertamento della inesistenza di un credito di nei confronti Controparte_4 degli attori.
5. Le domande tese a conseguire una pronunzia di invalidità delle fideiussioni sono infondate.
Le stesse, nella misura in cui risultano formulate in via ipotetica (neppure essendo stati i garanti in grado di precisare se -e quando- tali fideiussioni sarebbero state rilasciate) rasentano la temerarietà.
In ogni caso, con riferimento a tali domande (in relazione alle quali, per la verità, a maggior ragione successivamente alla costituzione di le parti hanno dedicato limitatissimo spazio) Controparte_6
è qui sufficiente osservare: i) che la banca convenuta ha dedotto che le controparti hanno prestato pagina 12 di 14 fideiussioni nel 2009, sì che non è dato ravvisare la pur prospettata violazione dell'art. 10, l. n. 154/92; ii) che, assente il documento contrattuale, non è dato ravvisare quella coincidenza tra la fideiussione prestata ed il modulo ABI oggetto di scrutinio da parte di CA d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 (fermo restando -e pure tale circostanza assume rilievo assorbente al fine del rigetto della doglianza in esame- che le fideiussioni prestate dagli odierni attori risultano -nella non ritualmente contestata prospettazione della convenuta- rilasciate nel novembre 2009 e, quindi, ad una distanza temporale tanto significativa rispetto al richiamato provvedimento di CA d'Italia da non consentire di ravvisare nello stesso provvedimento quella “prova privilegiata” dell'intesa “a monte” che -nella, per certi versi implicita, difesa di parte attrice- avrebbe trovato “a valle” sbocco nei contratti di fideiussione); iii) neppure prodotto il documento contrattuale, non è possibile ravvisare la violazione degli artt. 1955, 1956 e 1957 c.c., né
(stante la genericità delle difese sul punto) è possibile valutare l'ubi consistam della asserita violazione degli obblighi di informazione e di buona fede.
6. Non provata la segnalazione degli attori in Centrale rischi (circostanza, di per sé, idonea al mancato accoglimento della domanda), deve essere rigettata la generica domanda di risarcimento formulata tra l'altro (ed anche tale profilo vale a fondare la presente decisione di rigetto) senza qualsivoglia allegazione
(prima ancora che prova) del danno cagionato dalla banca.
7. Tenuto conto che la consulenza contabile ha consentito di pervenire all'accertamento della natura non dovuta di talune poste addebitate sul conto corrente della società attrice, le relative spese, liquidate con decreti depositati il 13.11.2023 ed il 19.6.2025, devono essere poste, in via integrale e definitiva, a carico di Controparte_6
8. Tenuto conto dell'accoglimento (nella misura sopra indicata) delle doglianze dagli attori sollevate con riferimento al conto corrente e del rigetto delle domande formulate con riferimento ai contratti di finanziamento, alle fideiussioni ed alle pretese risarcitorie, sussiste una soccombenza reciproca che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra gli attori e la banca convenuta.
L'accoglimento della domanda formulata nei confronti di comporta invece la condanna Controparte_4 della parte soccombente al pagamento delle spese di lite liquidate come da dispositivo alla luce dei valori minimi (considerata la ridottissima attività svolta con riferimento alla specifica contestazione sollevata nei confronti della convenuta nel giudizio avente R. G. n. 25907/20, nonché l'assai limitata utilità derivante agli attori dalla presente decisione -che non accerta l'inesistenza del credito, ma solo, una titolarità diversa da quella prospettata dalla asserita cessionaria) previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 260.000,00 limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendo stata svolta attività istruttoria in relazione alla specifica questione relativa alla titolarità dei crediti derivanti dai contratti di finanziamento pagina 13 di 14
P.Q.M.
Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) ridetermina il saldo del conto corrente n. 27/1556 alla data del 31.10.2018 in euro 197.842,23 a credito della correntista;
2) rigetta le ulteriori domande proposte dagli attori nei confronti di Controparte_6
3) accerta l'inesistenza di un credito di nei confronti degli attori;
Controparte_4
4) pone le spese di c.t.U., come già liquidate con provvedimenti depositati il 13.11.2023 ed il 19.6.2025, in via integrale e definitiva, a carico di in persona del procuratore speciale Controparte_6
; Controparte_2
5) compensa integralmente tra la parte attrice ed le spese del presente giudizio;
Controparte_6
6) condanna in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento in favore di Controparte_4
e creditori in solido, Parte_1 Parte_1 Parte_2 delle spese del presente giudizio che liquida in euro 786,00 per esborsi e, per compensi, in euro
4.216,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 14 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 34910/2019 + 25907/20 R.G. avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p. t., ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
( ), questi ultimi due anche quali eredi di C.F._2 Persona_1
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Luciano Imparato ), C.F._3 C.F._4 presso lo studio del quale, in Napoli, viale Gramsci 17/b, sono elettivamente domiciliati
ATTORI
E in persona del procuratore speciale , rappresentata e Controparte_1 Controparte_2 difesa dall'avv. Luca Cirillo ( ), presso lo studio del quale, in Napoli, alla via C.F._5
Seggio del Popolo n. 22, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
E
( , procuratore di ( ), Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4 P.IVA_3 in persona del procuratore , rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Nardone Parte_3
( ), presso lo studio del quale, in Napoli, via Agostino Depretis n. 51, è CodiceFiscale_6 elettivamente domiciliata
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 31.10.2025.
pagina 1 di 14
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , e Parte_1 Parte_1 Parte_2 Persona_1 hanno convenuto in giudizio al fine di sentire accertare la “invalidità/inesistenza” Controparte_1 delle aperture di credito regolate sul conto corrente n. 27/1556 intestato alla società, nonché dei finanziamenti chirografari nn. 0137075196009 e 0137075513574 e delle “eventuali” fideiussioni prestate da , e . Parte_1 Parte_2 Persona_1
Gli attori, premesso che intrattiene con la già Parte_1 Controparte_5
sin dal 1983, rapporto di apertura di credito n. 27.1556 oggetto di scrittura ricognitiva in data
[...]
25/26.09.2006, che, al fine di consolidare il debito esistente sul conto corrente (conseguenza delle invalide pattuizioni indicate nell'atto di citazione), la medesima società ha concluso i contratti di finanziamento chirografario nn. 0137075196009 e 0137075513574 (rispettivamente, il 18.2.2015 ed il
18.11.2016), hanno dedotto: 1) la nullità (per violazione degli artt. 1284, co. 3, 1346 e 1418, co. 2, c.c.) della clausola (art. 7) di determinazione degli interessi mediante rinvio agli “usi piazza” con conseguente necessità di rideterminazione del rapporto dare-avere con applicazione (almeno sino al 25.09.2006) dell'interesse legale;
2) che sussiste altresì il diritto alla ripetizione delle somme percepite dalla banca a titolo di commissione di massimo scoperto (sino al 25.9.2006, avendo successivamente la banca percepito indebitamente somme a titolo di commissioni diversamente denominate risultanti in contrasto con l'art. 2bis, d. l. n. 185/2008, convertito dalla l. n. 2/2009) non oggetto di espressa pattuizione e comunque nulle per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto ovvero per difetto di causa;
3) che non v'è stata convenzione in ordine ai “giorni valuta”; 4) che la banca ha illegittimamente operato la capitalizzazione trimestrale degli interessi;
5) che nulli, per mancanza di causa concreta (o, “in ogni caso” per contrarietà a buona fede del comportamento della banca), devono ritenersi i contratti di finanziamento “imposti” per il consolidamento della (in realtà inesistente, all'esito della rideterminazione del rapporto dare-avere tra le parti) posizione debitoria maturata sul conto corrente;
6) che devono intendersi “impugnate e contestate” altresì le “fideiussioni eventualmente rilasciate in favore della CA in quanto le stesse sono state rilasciate al momento dell'instaurazione del rapporto e, pertanto, molti anni prima della legge 17 febbraio 1992, n. 154 art. 10 comma 1”, invalide pure per violazione degli artt. 1955, 1956 e 1957 c.c., nonché per violazione dei doveri di informazione e di buona fede e per la nullità degli artt. 2, 6 ed 8 dello schema elaborato dall'ABI nel 2003 oggetto del provvedimento n. 55/2005 di CA d'Italia.
Infine, gli attori hanno pure “diffidato” la controparte dall'effettuare segnalazioni alla centrale rischi per
(in realtà inesistenti) proprie posizioni debitorie chiedendo pure la condanna della banca al risarcimento del danno in caso di effettuata segnalazione. pagina 2 di 14 ha chiesto di rigettare le domande formulate dagli attori deducendo: i) Controparte_1
l'inammissibilità della domanda di ripetizione, non sussistendo alcun versamento della correntista che giustifichi una condanna ai sensi dell'art. 2033 c.c. (essendo in realtà ancora in essere, al momento della proposta domanda, il rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito), nonché di quella volta all'accertamento del saldo di conto corrente ancora aperto per carenza di interesse ad agire.; ii)
l'inammissibilità della domanda in quanto sfornita di prova, non avendo gli attori prodotto tutti gli estratti conto con annessi riassunti scalari, nonché copia del contratto costituente titolo della domanda;
iii) che prescritto deve ritenersi il diritto di ripetizione delle rimesse solutorie effettuate dieci anni prima la notificazione della domanda giudiziale (03.12.2019), risultando peraltro il contratto di conto corrente assistito da un affidamento solo a far data dal 25.09.2006 e che l'eccezione di prescrizione è destinata a produrre effetti anche in ordine al diritto alla rettifica del conto previsto dall'art. 1827, co. 2, c.c. (norma applicabile anche al conto corrente bancario -Cass., sez. 1, 22 gennaio 2009, n. 1609); iv) che, in ogni caso, ferma l'approvazione degli estratti conto, il contratto di conto corrente n. 27/1556, è stato concluso
(senza che lo stesso risultasse -in origine- assistito da apertura di credito) tra le parti, per iscritto, nel 1983
e contemplava tutte le pattuizioni in forza delle quali sono state annotate le singole partite sul conto;
v) che “nel settembre dell'anno 2006, le parti hanno ritenuto opportuno procedere ad una ricontrattualizzazione del rapporto di conto corrente oggetto di causa previa contestuale sottoscrizione di un atto ricognitivo dello stesso rapporto nonché delle relative condizioni economiche e dell'esposizione debitoria a tale data maturata” (docc. 3 e 4) e che, successivamente, sono stati concessi plurimi affidamenti (docc. 5, 6, 7, 8 e 9); vi) che, a far data dal 30.06.2000, la banca si è conformata alla delibera Cicr del 9.2.2000 quanto alla pari capitalizzazione degli interessi attivi e passivi dandone pure notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, parte seconda n. 150 del 29.06.2000 (doc. 12); vii) che i contratti di finanziamento sono stati da conclusi in modo del tutto libero per Parte_1 far fronte a proprie esigenze commerciali e finanziarie, secondo quanto, del resto, espressamente risulta pure dai documenti contrattuali (docc. 13 e 14); viii) che la commissione di massimo scoperto, pattuita per iscritto, risulta giustificata sotto il profilo causale (ben potendo le parti pattuire la remunerazione del credito senza limiti diversi da quelli previsti in materia di interessi) secondo quanto (indirettamente) confermato dall'art. 2bis, d. l. 185/08 (conv. in legge n. 2/09) anche nella lettura offertane da Cass.
12965/2016; ix) che la banca ha addebitato gli interessi in conformità alle pattuizioni intercorse tra le parti (le quali non risultano in contrasto con la l. n. 108/96 -in relazione alla quale non è possibile tener conto della commissione di massimo scoperto) e che le operazioni eseguite risultano, anche quanto alle valute, conformi al contenuto del contratto (oltre che dell'art. 120 t.u.b.) ferma la mancata impugnazione degli estratti conto;
x) che la domanda relativa alla pretesa invalidità delle fideiussioni è sprovvista di pagina 3 di 14 interesse ex art. 100 c.p.c. (non avendo, in realtà, la banca manifestato l'intenzione di escutere i garanti) oltre che infondata nel merito atteso che le fideiussioni sono state prestate il 12.11.2019
(successivamente, quindi, alla l. n. 154/1992) e contengono l'indicazione dell'importo massimo garantito e che la pretesa violazione della disciplina recata dall'art. 2, l. n. 287/90 può, al più, comportare conseguenze risarcitorie (e non caducatorie del contratto); xi) che del tutto sfornita di prova è la generica domanda risarcitoria formulata per l'ipotesi di segnalazione in centrale rischi.
Assegnato il termine per l'esperimento dell'obbligatorio tentativo di mediazione, al presente giudizio è stato riunito quello avente R. G. n. 25907/2020 radicato da Parte_1 [...]
e (questi ultimo anche quali eredi di ) nei confronti Parte_1 Parte_2 Persona_1 di procuratrice di (asserita cessionaria Controparte_3 Controparte_4 Controparte_6 del credito di euro 107.042,61 derivante dal finanziamento n. 0137075513574) i quali,
[...] richiamato il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio precedentemente radicato nei confronti di
[...]
hanno chiesto di: 7) conseguire l'accertamento della mancata titolarità, in capo a Controparte_6 [...]
del credito derivante dal richiamato finanziamento;
8) conseguire, per il caso di dimostrata CP_4 titolarità del credito in capo all'asserita cessionaria, statuizione (efficace pure nei confronti di CP_4
relativa alla “nullità/annullabilità/inefficacia” dei contratti di finanziamento per mancanza di causa
[...]
e per violazione -da parte della banca- del principio di buona fede per i medesimi motivi fatti già valere nel giudizio avente R. G. n. 34910/2019.
procuratrice di precisato di essere cessionaria del solo Controparte_3 Controparte_4 credito derivante dal richiamato contratto e non, anche, dell'intera posizione contrattuale, ha dedotto che:
a) ove pure risultassero nulli i contratti di finanziamento, la banca avrebbe comunque diritto alla restituzione delle somme mutuate;
b) l'eventuale nullità delle clausole relative al contratto di conto corrente non può comunque comportare travolgimento del contratto di mutuo;
c) infondate sono entrambe le ragioni alla base della prospettata nullità delle fideiussioni.
Nei giudizi riuniti sono stati quindi concessi i termini previsti dall'art. 186, co. 6, c.p.c. ed è stata conferita consulenza tecnica contabile. Interrotto in data 28.6.2022 (per la morte del difensore degli attori), il processo è stato successivamente riassunto su iniziativa degli attori. Depositata la relazione del c.t.U. è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni. Mutato il Giudice istruttore, la causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 14.10.2024 e successivamente rimessa sul ruolo stante la necessità di conseguire elaborato integrativo da parte del c.t.U. Depositato tale elaborato integrativo, il giudizio è stato quindi nuovamente trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. (come modificato dal c.d. “correttivo Cartabia”) all'udienza del 31.10.2025.
2. La domanda è fondata nella misura di seguito indicata. pagina 4 di 14 3. Con riferimento alle eccezioni preliminari sollevate da occorre osservare quanto Controparte_1 segue.
3.1. Risulta pacifico che, al momento della instaurazione del presente giudizio, il conto corrente n.
27/1556 era ancora in essere (e, nel corso del giudizio, non è stata ritualmente allegata la chiusura dello stesso -fermo il contenuto della comparsa conclusionale da ultimo depositata dalla banca, la prospettazione -resa dagli attori solo nell'ultima comparsa conclusionale- secondo la quale il conto sarebbe stato chiuso il 24.7.2023, non risulta allegata -prima ancora che provata- nel primo atto utile successivo -quello dalla parte depositato il 31.7.2023- e neppure nella successiva udienza -tenutasi il
10.11.2023). Tale circostanza, stante (per quanto si dirà), l'esistenza di un'apertura di credito, preclude la possibilità di accogliere la domanda (per la verità formulata in via solo eventuale al n. 6 delle conclusioni riportate in citazione) di ripetizione dell'indebito (la quale, come noto, presuppone l'esistenza di uno spostamento patrimoniale), ma non, anche, l'esame della domanda di accertamento proposta dagli attori.
Tanto perché, in costanza di rapporto, il correntista ha interesse a proporre azione di accertamento della nullità delle clausole contrattuali illegittime e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato dalle appostazioni illegittime. Il correntista ha infatti interesse sia ad escludere, per il futuro, annotazioni illegittime, sia a ripristinare, in proprio favore, una maggiore estensione dell'eventuale affidamento a lui concesso (affidamento, in tesi, eroso da addebiti contra legem), sia, infine, a ridurre l'importo che la banca, rielaborato il saldo, potrà pretendere una volta cessato il rapporto (tra le altre, Cass., 16 maggio
2024, n. 13586; Cass., sez. 1, ord. 11 aprile 2024, n. 9756; Cass., 6 febbraio 2024, n. 3310; Cass. 5 settembre 2018, n. 21646; Corte App. Napoli, sent. 9 settembre 2024, n. 3494, in dirittobancario.it).
Del resto (e nonostante un inciso -per quanto appena detto, relativo a fatto non ritualmente provato- contenuto nella comparsa conclusionale da ultimo depositata dagli attori), non può non rilevarsi come la prospettata ammissibilità della domanda (intesa quale domanda di solo accertamento) sia stata fortemente argomentata dalla parte attrice (a fronte dell'eccezione qui in esame) nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. (se ne legga, in particolare, la pagina 3) e ribadita pure in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza del 20 maggio 2025. In occasione di tale udienza la parte attrice ha, infatti, richiamato le conclusioni contenute nell'atto di citazione che in alcun punto (neppure al numero 6 delle conclusioni riportate nell'atto introduttivo del presente giudizio -punto formulato con riferimento all'ipotesi di solo eventuale cessazione del rapporto in pendenza del giudizio) contengono una domanda di condanna della banca al pagamento di somme.
3.2. Ancora, non può essere condivisa la prospettata inammissibilità della domanda per mancato assolvimento, da parte della correntista, dell'onere della prova.
pagina 5 di 14 3.2.1. In proposito è appena il caso di richiamare i condivisi principi di diritto affermati, per il caso di azione proposta dal correntista, da Cass., sez. 1, sent. 17 gennaio 2024, n. 1763. Principi che sono stati
(nell'elaborato depositato) dal consulente applicati tenendo conto pure della condivisa giurisprudenza di legittimità secondo la quale, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, è sempre possibile ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori che (eventualmente anche mediante l'opera di un consulente nominato dal tribunale) siano idonei ad offrire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo con riferimento al quale sono stati prodotti gli estratti conto del rapporto (tra le altre, Cass., sez. 1, ord. 25 luglio 2023, n. 22290; Cass., sez. 1, ord. 7 dicembre 2021, n. 38976).
Ebbene, con riferimento al caso concreto, la utilizzabilità degli elementi risultanti dal libro giornale dell'attrice trova fondamento nelle condivise valutazioni del c.t.U. il quale (si vedano le pagine 8 e 9 dell'elaborato depositato il 5.5.2025, nonché la relativa pagina 22 ove sono le condivise repliche alle osservazioni sul punto svolte dal consulente di parte convenuta) ha dato atto dell'esistenza di un'unica
“anomalia” risultante dal libro della società attrice rispetto agli estratti conto ed ha ritenuto “che le movimentazioni indicate nei libri giornale possano ragionevolmente indicare l'andamento del conto oggetto di giudizio anche perché la scrittura di raccordo compiuta al 31.12.1995 di Lire 54.633.679 è una posta passiva ai danni della società correntista e dunque la rielaborazione contabile che seguirà terrà conto di uno scenario peggiorativo per la parte attrice atteso che il saldo debitore da estratto conto al 31.12.1995 risulta essere inferiore rispetto a quello riportato sul libro giornale del 1996” (p. 9 della relazione da ultimo depositata).
Ferma la decisività della considerazione che precede, non può peraltro non considerarsi che la banca non ha ottemperato al provvedimento dal precedente istruttore adottato ai sensi dell'art. 210 c.p.c. (e pure tale comportamento processuale non può non essere valutato).
3.2.2. Con riferimento poi alla utilizzabilità di tutti i documenti prodotti dalla parte attrice ovvero solo di quelli depositati entro il 9.11.2021 (termine per il deposito della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.), senza necessità di esaminare la tempestività del deposito e/o la mancata imputabilità alla parte della produzione di taluni documenti solo il 15.11.2021, questo Giudice ritiene di potere aderire alla conclusione (di seguito meglio indicata) cui il consulente è pervenuto utilizzando tutti i documenti prodotti in allegato alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., ivi compresi quelli prodotti il 15.11.2021. In tal senso (e fermo quanto si dirà con riferimento alla prescrizione) risulta infatti assorbente la circostanza che tali documenti siano rappresentativi di fatti secondari (rispetto a quelli principali -natura indebita, per le plurime ragioni indicate in citazione, degli addebiti) in quanto tali acquisibili dal c.t.U. secondo le modalità indicate, tra le altre, da Cass., S. U., sent. 1 febbraio 2022, n. pagina 6 di 14 3086 (la quale esprime, a riguardo, un principio conforme a quello richiamato -sia pur sulla base di precedenti giurisprudenziali anteriori- nella nota per la trattazione scritta dalla parte attrice depositata il
24.2.2022).
3.3 Tanto detto, ha eccepito la prescrizione decennale con riferimento alle rimesse Controparte_6 solutorie.
3.3.1. Non può dubitarsi dell'esistenza dell'interesse, da parte della banca convenuta (come nel presente caso) in un giudizio di mero accertamento del rapporto dare-avere con la correntista, ad eccepire la maturata prescrizione. Infatti, come condivisibilmente osservato dalla Suprema Corte, premesso “che la prescrizione ha ad oggetto il diritto di ripetizione in quanto tale (non la correlativa azione), l'interesse a invocare la medesima prima che il correntista agisca per la condanna al pagamento di quanto a lui spettante è speculare a quello che giustifica, per il correntista stesso, la proposizione della domanda di ricalcolo del saldo: come tale soggetto ha un interesse giuridicamente apprezzabile a vedere rideterminato l'ammontare del proprio credito, o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, così la banca ha un interesse meritevole di considerazione, sul piano del diritto, a che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione e che, per tale ragione, sono tuttora idonei a incidere sulla quantificazione del saldo in contestazione” (Cass., sez. 1, ord. 11 aprile 2024, n. 9756).
3.3.2. Con riferimento al merito della sollevata eccezione di prescrizione non può non osservarsi che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, nel contratto di conto corrente bancario, la decorrenza della prescrizione del diritto di ripetizione di somme indebitamente versate alla banca è differenziata a seconda del carattere solutorio ovvero ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente. Secondo la
Suprema Corte, infatti, nel contratto di conto corrente la “prescrizione dell'azione di restituzione matura dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati solo se si tratta di versamenti che abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista: viceversa, nel caso (come quello di specie) in cui il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito oppure quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento, la prescrizione decorre dalla data dei singoli pagamenti trattandosi, in tali ipotesi, di versamenti che hanno avuto, appunto, funzione solutoria” (Cass., sez. 1, ord. 26 settembre 2023, n.
27390).
Recente giurisprudenza di legittimità ha pure chiarito quale sia l'onere gravante su ciascuna delle parti nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del reciproco rapporto di dare/avere (nonché, eventualmente - circostanza per quanto detto qui non ricorrente- la ripetizione di somme asseritamente percepite in assenza di giustificazione da parte della banca). In particolare, secondo Cass., sez. 1, ord. 26 settembre pagina 7 di 14 2023, n. 27390: i) il cliente che agisca per l'accertamento del saldo del conto epurato dalle annotazioni asseritamente indebite è gravato dell'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato (id est, la natura non dovuta degli addebiti in conto corrente); ii) la banca può eccepire la prescrizione del diritto alla ripetizione (a tal fine essendo tenuta ad allegare l'inerzia del correntista ed a manifestare la volontà di avvalersi di tale inerzia); iii) nel caso in cui la banca abbia eccepito la prescrizione del diritto di ripetizione ed il tempo trascorso dalle annotazioni passive integri quello necessario al decorso della prescrizione, l'attore-correntista è onerato della prova del fatto impeditivo dell'estinzione del diritto per prescrizione (id est, della esistenza di un contratto di apertura di credito che qualifichi i versamenti oggetto di causa come meramente ripristinatori della disponibilità accordata -sì che, per quanto detto, il dies a quo della prescrizione possa decorrere dalla estinzione del rapporto di conto corrente).
Con riferimento all'onere da ultimo indicato (iii) devono richiamarsi:
A) l'orientamento secondo il quale “il carattere solutorio dei versamenti discende dall'essere gli stessi effettuati su un conto scoperto, oltre che passivo. Ciò può avvenire sia in assenza di un affidamento
(apertura di credito, per l'esattezza), sia, pur in presenza di un affidamento, allorché il limite dello stesso sia stato superato;
altrimenti la rimessa ha carattere meramente ripristinatorio della provvista assicurata dalla banca con l'apertura di credito e non costituisce, perciò, pagamento in senso proprio. Conseguentemente, per potersi rigettare l'eccezione di prescrizione della banca sull'assunto del carattere ripristinatorio delle rimesse del correntista, non è sufficiente l'accertamento dell'esistenza di un generico affidamento, privo dell'indicazione del suo limite massimo, perché solo i versamenti affluiti sul conto, il cui limite di affidamento non sia stato superato, possono definirsi ripristinatori della provvista e non già solutori. Dal che deriva, altresì, che al correntista – cui incombe, per contrastare l'eccezione di prescrizione della banca, la prova del carattere ripristinatorio delle proprie rimesse (Cass. 27704/2018, 2660/2019 e successive conformi) – non è sufficiente dedurre e dimostrare la presenza di una generica apertura di credito, ma è indispensabile che egli deduca e dimostri anche il limite massimo della stessa, solo superato il quale una rimessa potrebbe qualificarsi meramente ripristinatoria della provvista, la quale in tanto può essere
“ripristinata” in quanto sia appunto limitata” (Cass., sez. 1, ord. 30 maggio 2024, n. 15228; nel senso della rilevanza del limite di fido al fine dell'accertamento dell'esistenza di un'apertura di credito si veda pure Cass., sez. 1, ord. 29 maggio 2024, n. 15073, nonché la sentenza della Corte di
Appello di Napoli oggetto del ricorso per cassazione rigettato dalla decisione di legittimità da ultimo citata);
B) il principio espresso da Cass., sez. 1, sent. 15 febbraio 2024, n. 4214, richiamato dal c.t.U. nell'elaborato depositato il 5.5.2025; pagina 8 di 14 C) la necessità di individuare le rimesse solutorie alla luce del criterio del c.d. “saldo ricalcolato” cui ha fatto riferimento, tra le altre, Cass., sez. 1, ord. 16 marzo 2023, n. 7721 che a tale conclusione è condivisibilmente giunta aderendo all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la natura solutoria o ripristinatoria di una rimessa non può essere valutata ex ante, ma solo dopo aver ricalcolato i saldi epurandoli dalle poste non dovute (così scongiurando la possibilità di considerare come ripristinatoria una rimessa trattata dalla banca come solutoria perché, ad esempio, il correntista risultava extra fido in conseguenza dell'addebito di competenze ed interessi non dovuti). Del resto, come osservato dalla medesima decisione da ultimo richiamata, “non può essere fatto affidamento alla contabilità della banca e alle sue periodiche risultanze finali, in quanto queste sono spesso soltanto apparenti e virtuali, conseguenza di clausole e prassi contrattuali a volte contrarie a norme imperative ed inderogabili. Quindi, per il calcolo delle rimesse solutorie, va preso in riferimento il saldo rettificato, al fine di non confondere rimesse "apparentemente solutorie" con rimesse
"effettivamente solutorie”.
3.3.3. Alla luce delle considerazioni che precedono, tenuto conto che la presente statuizione deve essere limitata al saldo del rapporto di conto corrente alla data della proposizione della domanda (a maggior ragione considerato il fatto che la documentazione relativa alla estinzione del conto -estinzione per la verità oggetto di contestazione tra le parti secondo quanto chiaramente emerge dagli scritti conclusionali da ultimo depositati- non risulta ritualmente acquisita e che neppure risulta prodotta compiuta documentazione alla luce della quale verificare l'andamento del rapporto successivamente alla instaurazione del presente giudizio e sino alla -asserita- estinzione dello stesso), che la parte attrice non ha reso puntuale allegazione (circostanza che esclude la stessa possibilità di valorizzare la prova del c.d.
“fido di fatto” -senza necessità di indagare la giuridica configurabilità dello stesso, come noto oggetto di orientamenti non del tutto convergenti nella stessa giurisprudenza di legittimità- poiché non può esservi, nel processo, prova di un fatto non allegato) dell'entità del fido in data anteriore al 9.5.2001 (sul punto si veda, in diritto, Cass., sez. 1, ord. 30 maggio 2024, n. 15228 e, in fatto, l'elaborato dal c.t.U. depositato il 5.5.2025 -in particolare, la pagina 34) e che, per quanto si dirà, non è possibile ritenere fondata la domanda tesa alla dichiarazione di invalidità dei finanziamenti (sì che non è possibile procedere all'epurazione delle annotazioni sul conto relative a tali due contratti), questo Giudice ritiene di aderire alle conclusioni cui il c.t.U. ha fatto riferimento nel rispondere al quesito riportato al n. 2, lett. a) del provvedimento in data 21.7.2025. Avuto riguardo al condiviso elaborato integrativo dal c.t.U. depositato il 9.10.2025 (in particolare, p. 7), il saldo del conto corrente n. 27/1556 alla data del 31.10.2018 deve quindi essere rideterminato nella misura di euro 197.842,23 a credito della correntista.
pagina 9 di 14 3.4. Tali conclusioni risultano fondate (oltre che sulle premesse cui si è fatto poc'anzi riferimento) anche sui seguenti, condivisi presupposti (già risultanti dal primo elaborato depositato dal consulente nominato dal Tribunale):
i) la mancata pattuizione scritta degli interessi in data anteriore al 9 maggio 2001 con conseguente necessità di ricalcolo degli stessi ai sensi dell'art. 1284, co. 1, c.c. (nel senso della mancata possibilità di riconoscere, per il periodo anteriore alla entrata in vigore della l. n. 154/92, una pretesa creditoria per interessi in misura superiore a quella legale sulla base della clausola che rinvia agli usi di piazza si veda, tra le altre, Cass., sez. 1, ord. 26 settembre 2019, n. 24048);
ii) il riconoscimento, a partire dal 9.05.2001, degli interessi nella misura pattuita senza tener conto delle modifiche unilaterali per le quali difetta il requisito della comunicazione alla correntista (p. 20 del primo elaborato del c.t.U.);
iii) la mancata determinatezza e determinabilità (tra le altre, Cass., sez. 1, ord. 20 giugno 2022, n. 19825) della commissione di massimo scoperto (e, a partire dal terzo trimestre 2009, della commissione di disponibilità fondi) sino al 4.4.2014 con conseguente, mancata riconoscibilità degli importi a tali titoli addebitati sino al secondo trimestre 2014 (pp. 19 e 20 della prima relazione depositata dal c.t.U.); iv) l'applicazione (secondo quanto risulta pure dalla pagina 21 del primo elaborato depositato dal c.t.U.) della capitalizzazione semplice degli interessi sino al 25.09.2006 (dovendo la differente pattuizione - rispondente ad un uso negoziale e non normativo- considerarsi nulla per contrasto con l'art. 1283 c.c. -tra le tante, Cass., S. U., sent. 4 novembre 2004, n. 21095; Cass., sez. 1, sent. 28 marzo 2002, n. 4490; Cass., sez. 1, sent. 11 novembre 1999, n. 12507), la valutazione della corretta capitalizzazione (risultando rispettato il principio di reciprocità) per il periodo compreso tra il 26.9.2006 ed il 31.12.2023 e l'applicazione della capitalizzazione semplice a partire dal 2014 (art. 120, co. 2, t.u.b.);
v) l'assenza di pattuizione in ordine alle valute sino all'8.5.2001 (pp. 21 e 22 della prima relazione depositata dal c.t.U.).
Nè, a dispetto di quanto dedotto dalla banca, una diversa conclusione potrebbe trovare fondamento nella dichiarazione “ricognitiva” dalla convenuta prodotta quale documento 3. Tale atto, infatti, contiene una mera dichiarazione di scienza (resa, peraltro, senza neppure espressa consapevolezza delle modalità di formazione del debito ivi indicato) e non può in alcuna misura assimilarsi ad una rinunzia a far valere la violazione di norme imperative (rinunzia peratro di dubbia giuridica configurabilità atteso che, altrimenti, la stessa finirebbe con l'assicurare il risultato che l'ordinamento vieta). Ancora, una diversa conclusione non può essere fondata sull'art. 1832 c.c. atteso che, ai sensi di tale norma “la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di pagina 10 di 14 fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti” (Cass., sez. 1, sent. 17 novembre 2016, n. 23421).
4. Non è possibile accogliere la domanda tesa a dichiarare la nullità dei contratti di finanziamento.
4.1. La domanda risulta, in via principale, fondata sulla prospettata carenza di causa in concreto di tali contratti;
carenza dalla parte attrice ravvisata in ragione del fatto che, in assenza degli illegittimi addebiti praticati dalla banca, la società correntista (potendo disporre di un saldo -in realtà- positivo del conto corrente) non avrebbe avuto la necessità di concludere tali contratti in realtà “imposti” “al fine di procedere al consolidamento della debitoria esistente sul conto corrente” (p. 280 dell'atto di citazione) e conseguente all'applicazione di indebite poste passive.
La tesi degli attori risulta per la verità esplicitamente infondata avendo riguardo già solo al dato letterale dei due contratti di finanziamento (la cui “imposizione” da parte della banca è rimasta del tutto sprovvista di prova). Il contratto n. 0I37075196009 (doc. 13 di indica infatti quale finalità Controparte_6 del finanziamento quella di “pagamento fornitori”, mentre il contratto n. 0I37075513574 reca quale finalità del finanziamento quella di “consolidamento di passività a breve termine”.
Fermo il carattere assorbente della considerazione che precede (che vale ad escludere l'”imposta” conclusione dei finanziamenti al fine di far fronte all'esposizione nei confronti della banca), è peraltro appena il caso di osservare come neppure sia condivisibile l'assunto (posto alla base della domanda e fatto proprio pure dal c.t.U. nell'elaborato depositato il 5.5.2025 -elaborato che, per il profilo in esame, reca valutazioni chiaramente eccedenti l'oggetto del quesito al medesimo consulente sottoposto) secondo il quale la mera (in tesi) disponibilità di somme sul conto corrente avrebbe consentito alla correntista di non concludere i contratti di finanziamento. Il ricorso al credito da parte di un'impresa trova infatti fondamento in valutazioni sovente complesse e non riducibili alla mera, mancata disponibilità di somme.
Si pensi, a mero titolo esemplificativo, alla possibilità di conseguire nel proprio ciclo produttivo una remunerazione del capitale più alta di quella che è la remuneratività del capitale mutuato per la mutuante.
D'altro canto, non è dato comprendere la ragione per la quale la banca avrebbe dovuto “imporre” la conclusione di finanziamenti destinati a produrre interessi ben inferiori rispetto a quelli tra le medesime parti pattuiti in relazione all'apertura di credito (si veda, sul punto, la pagina 18 della prima relazione depositata dal c.t.U.).
4.2. Neppure è possibile pervenire alla invalidazione dei contratti di finanziamento alla luce della prospettata contrarietà della condotta della banca al principio di buona fede. Senza necessità di valutare se, da parte della banca, vi sia effettivamente stato (a fronte di un rapporto di durata protrattosi per un tempo particolarmente lungo -nel corso del quale si sono pure registrati orientamenti assai innovativi pagina 11 di 14 quale, ad esempio, quello relativo alla capitalizzazione degli interessi) un comportamento contrario alla buona fede, è appena il caso di osservare come il principio di buona fede imponga una regola di comportamento la cui violazione comporta conseguenze risarcitorie, ma non caducatorie del contratto (tra le tante, Cass., S. U., sent. 19 dicembre 2007, n. 26724 e 26725).
4.3. Ferma la validità dei contratti di finanziamento prodotti da occorre esaminare Controparte_6 la questione relativa alla attuale titolarità dei crediti derivanti dagli stessi contratti;
questione che costituisce l'unico profilo distintivo del processo avente R. G. n. 25907/2020 rispetto a quello avente R.
G. n. 34910/2019. Mediante l'atto introduttivo del giudizio avente R. G. n. 25907/2020, infatti, gli attori, reiterate le doglianze relative ai rapporti già oggetto del procedimento avente R. G. n. 34910/2019, hanno pure contestato la titolarità, in capo a del credito derivante dal contratto di Controparte_4 finanziamento n. 0I37075513574 osservando come, anche in ragione della genericità dei criteri identificativi dei crediti ceduti in blocco quali risultanti dalla Gazzetta Ufficiale, è necessaria la prova, da parte della pretesa cessionaria della “esistenza del contratto di cessione e del suo specifico contenuto riferito ai crediti vantati verso gli attuali attori” (p. 26 dell'atto di citazione per effetto del quale è stato radicato il giudizio riunito a quello precedentemente iscritto) ed hanno chiesto (punto 4 delle conclusioni formulate nel medesimo atto di citazione) di accertare l'inesistenza di crediti di nei Controparte_4 propri confronti.
Premesso che la domanda proposta sottintende la contestazione della stessa esistenza del contratto di cessione di crediti in blocco e non la mera contestazione della inclusione, nell'operazione di cessione in blocco, del credito vantato nei confronti degli attori (sul punto, si veda, tra le altre, Cass., sez. 3, ord. 22 giugno 2023, n. 17944), non può non osservarsi come la convenuta (che si è limitata ad aderire alle difese di non solo non abbia offerto elementi che (sia pur in via presuntiva) consentano Controparte_6 di ritenere effettivamente concluso il contratto di cessione di crediti in blocco (ciò che -alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità- giustifica l'accoglimento della domanda), ma, addirittura, neppure abbia prodotto l'estratto relativo alla pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale.
Da quanto detto discende l'accertamento della inesistenza di un credito di nei confronti Controparte_4 degli attori.
5. Le domande tese a conseguire una pronunzia di invalidità delle fideiussioni sono infondate.
Le stesse, nella misura in cui risultano formulate in via ipotetica (neppure essendo stati i garanti in grado di precisare se -e quando- tali fideiussioni sarebbero state rilasciate) rasentano la temerarietà.
In ogni caso, con riferimento a tali domande (in relazione alle quali, per la verità, a maggior ragione successivamente alla costituzione di le parti hanno dedicato limitatissimo spazio) Controparte_6
è qui sufficiente osservare: i) che la banca convenuta ha dedotto che le controparti hanno prestato pagina 12 di 14 fideiussioni nel 2009, sì che non è dato ravvisare la pur prospettata violazione dell'art. 10, l. n. 154/92; ii) che, assente il documento contrattuale, non è dato ravvisare quella coincidenza tra la fideiussione prestata ed il modulo ABI oggetto di scrutinio da parte di CA d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 (fermo restando -e pure tale circostanza assume rilievo assorbente al fine del rigetto della doglianza in esame- che le fideiussioni prestate dagli odierni attori risultano -nella non ritualmente contestata prospettazione della convenuta- rilasciate nel novembre 2009 e, quindi, ad una distanza temporale tanto significativa rispetto al richiamato provvedimento di CA d'Italia da non consentire di ravvisare nello stesso provvedimento quella “prova privilegiata” dell'intesa “a monte” che -nella, per certi versi implicita, difesa di parte attrice- avrebbe trovato “a valle” sbocco nei contratti di fideiussione); iii) neppure prodotto il documento contrattuale, non è possibile ravvisare la violazione degli artt. 1955, 1956 e 1957 c.c., né
(stante la genericità delle difese sul punto) è possibile valutare l'ubi consistam della asserita violazione degli obblighi di informazione e di buona fede.
6. Non provata la segnalazione degli attori in Centrale rischi (circostanza, di per sé, idonea al mancato accoglimento della domanda), deve essere rigettata la generica domanda di risarcimento formulata tra l'altro (ed anche tale profilo vale a fondare la presente decisione di rigetto) senza qualsivoglia allegazione
(prima ancora che prova) del danno cagionato dalla banca.
7. Tenuto conto che la consulenza contabile ha consentito di pervenire all'accertamento della natura non dovuta di talune poste addebitate sul conto corrente della società attrice, le relative spese, liquidate con decreti depositati il 13.11.2023 ed il 19.6.2025, devono essere poste, in via integrale e definitiva, a carico di Controparte_6
8. Tenuto conto dell'accoglimento (nella misura sopra indicata) delle doglianze dagli attori sollevate con riferimento al conto corrente e del rigetto delle domande formulate con riferimento ai contratti di finanziamento, alle fideiussioni ed alle pretese risarcitorie, sussiste una soccombenza reciproca che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra gli attori e la banca convenuta.
L'accoglimento della domanda formulata nei confronti di comporta invece la condanna Controparte_4 della parte soccombente al pagamento delle spese di lite liquidate come da dispositivo alla luce dei valori minimi (considerata la ridottissima attività svolta con riferimento alla specifica contestazione sollevata nei confronti della convenuta nel giudizio avente R. G. n. 25907/20, nonché l'assai limitata utilità derivante agli attori dalla presente decisione -che non accerta l'inesistenza del credito, ma solo, una titolarità diversa da quella prospettata dalla asserita cessionaria) previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 260.000,00 limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendo stata svolta attività istruttoria in relazione alla specifica questione relativa alla titolarità dei crediti derivanti dai contratti di finanziamento pagina 13 di 14
P.Q.M.
Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) ridetermina il saldo del conto corrente n. 27/1556 alla data del 31.10.2018 in euro 197.842,23 a credito della correntista;
2) rigetta le ulteriori domande proposte dagli attori nei confronti di Controparte_6
3) accerta l'inesistenza di un credito di nei confronti degli attori;
Controparte_4
4) pone le spese di c.t.U., come già liquidate con provvedimenti depositati il 13.11.2023 ed il 19.6.2025, in via integrale e definitiva, a carico di in persona del procuratore speciale Controparte_6
; Controparte_2
5) compensa integralmente tra la parte attrice ed le spese del presente giudizio;
Controparte_6
6) condanna in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento in favore di Controparte_4
e creditori in solido, Parte_1 Parte_1 Parte_2 delle spese del presente giudizio che liquida in euro 786,00 per esborsi e, per compensi, in euro
4.216,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 14 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
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